Oggetto del Consiglio n. 60 del 15 febbraio 1977 - Verbale

OGGETTO N. 60/77 - ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE, APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 15 OTTOBRE 1976, CONCERNENTE: "NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA VALLE D'AOSTA". DIBATTITO GENERALE.

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul seguente oggetto: "Esame del disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 1976, concernente: Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta", come da allegati trasmessi in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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SENATO DELLA REPUBBLICA

VII Legislatura

N. 379

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno (COSSIGA), col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (MORLINO), col Ministro delle Finanze (PANDOLFI), col Ministro del Tesoro (STAMMATI), col Ministro della Pubblica Istruzione (MALFATTI), col Ministro dei Lavori Pubblici (GULLOTTI), col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste (MARCORA), col Ministro dei Trasporti (RUFF1NI), col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (DONAT-CATTIN), col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (ANSELMI TINA), col Ministro della Sanità (DAL FALCO) e col Ministro dei Beni Culturali e Ambientali (PEDINI).

Comunicato alla Presidenza il 9 dicembre 1976

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Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta

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ONOREVOLI SENATORI. - Lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, come è noto non prevede l'emanazione di norme di attuazione attraverso procedure del tipo di quelle a tal fine previste dagli altri statuti speciali.

Manca quindi per tale Regione l'espressa previsione di uno strumento per l'organico trasferimento delle funzioni amministrative statali.

Dopo una prima fase nella quale la Regione ha emanato essa medesima leggi di assunzione delle funzioni statali, la Corte costituzionale, con sentenza n. 76 del 6 marzo 1963, ha stabilito che il passaggio di funzioni debba venire anche per la Valle d'Aosta con apposito provvedimento legislativo statale, ai sensi dell'ottava disposizione transitoria della Costituzione.

La mancata adozione di tale provvedimento ha posto la Valle in una situazione di svantaggio anche rispetto alle Regioni ordinarie, per le quali il trasferimento di funzioni è stato effettuato con i decreti delegati del 1972. Da un lato infatti la Valle non ha potuto fruire di un organico trasferimento di funzioni a mezzo di norme di attuazione statali, dall'altro non ha ricevuto se non in parte le funzioni trasferite alle stesse Regioni ordinarie.

Per consentire alla Regione la possibilità di esercitare adeguatamente le attribuzioni statutarie si è predisposto un disegno di legge ordinario che prevede appunto un organico trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione.

I criteri posti a base di questo disegno di legge che si porta ora all'esame del Parlamento sono stati quelli di applicare alla Valle i principi ispiratori dei decreti delegati del '72 relativi alle Regioni a statuto ordinario con tutte le modifiche ed integrazioni rese necessarie dalla particolare autonomia della Regione.

Il disegno di legge si compone di 75 articoli ripartiti in 7 titoli i quali riguardano:

- il trasferimento e la delega di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione, e la disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Regione in relazione alle funzioni trasferite o delegate;

- le norme particolari dettate per l'assunzione in servizio dei pubblici impiegati in Valle d'Aosta;

- norme speciali per la disciplina dei segretari comunali nel territorio della Valle;

- il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a favore della Val d'Aosta;

- le modificazioni alla norma sull'elettorato passivo nell'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta;

- la nuova disciplina dei controlli amministrativi e contabili sugli atti della Regione;

- l'estensione alla Valle d'Aosta delle norme sulla organizzazione regionale da attuarsi attraverso i decreti delegati previsti dalla legge n. 382 e successiva rinnovazione.

Infine si fa presente che su taluni settori si è ritenuto di rinviare il trasferimento delle funzioni ad un successivo momento.

Si tratta delle competenze in materia di industria e commercio; di previdenza sociale, assicurazioni sociali nonché di attività sportive e ricreative.

Passando all'esame dei singoli articoli, si prevede l'estensione alla Valle d'Aosta delle funzioni trasferite con i decreti delegati del 1972 nonché di quelle delegate con gli stessi decreti (artt. 1 e 2).

Si prevede poi il trasferimento delle funzioni in ordine alla toponomastica (art. 3).

È prevista la riserva allo Stato, sulla falsariga di quanto già previsto per altre regioni a statuto speciale, di una serie di competenze in materia agricola, trascendenti l'ambito della materia (art. 4); è data una particolare disciplina al Parco nazionale del Gran Paradiso che viene ad essere gestito attraverso apposito consorzio tra Stato e Regione (art. 5).

Nel settore dei lavori pubblici è previsto il coordinamento tra le competenze urbanistiche della Regione e le competenze dello Stato, mentre in attesa del riordinamento del provveditorato alle opere pubbliche sono trasferite alla Regione le funzioni già esercitate dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte nei confronti della Valle nonché l'Ufficio del genio civile di Aosta (artt. 6 e 7).

Viene altresì delegata alla Regione l'attività statale in materia di vigilanza sulle opere in cemento armato e simili (art. 8).

Si istituisce poi il compartimento regionale dell'ANAS per la Valle d'Aosta (art. 9), e si trasferiscono poi alla Regione le competenze in materia di espropriazione per la pubblica utilità per tutte le opere non a carico dello Stato (art. 10).

Nel settore dei trasporti, sono trasferite alla Regione tutte le competenze in materia di trasporto di interesse prevalentemente regionale (art. 11).

Vengono poi integrate le norme di trasferimento di funzione alle regioni a statuto ordinario in materia di acque minerali e termali (art. 12); usi civici (art. 13); ordinamento minime proprietà culturali (art. 14); beni culturali ed ambientali (art. 15).

Nel settore della formazione professionale si ha il trasferimento del personale e dei beni dell'ENALC alla Regione (art. 16).

Viene trasferita alla Valle d'Aosta la competenza della sovrintendenza dei beni librari di Torino inerente al territorio della Valle (art. 17).

Viene poi attuata la competenza statutaria della Valle in materia di servizi antincendi e delle connesse funzioni in materia di protezione civile (artt. 18, 19, 20 e 21).

Il trasferimento alla Valle delle competenze in materia di istituzione di enti di credito di carattere esclusivamente locale e i connessi rapporti con lo Stato sono disciplinati dagli articoli 22, 23, 24 e 25.

La Valle viene assimilata alle province ai fini della concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e della direzione generale degli istituti di previdenza per spese di investimento (art. 26).

Nel settore dell'istruzione materna, elementare e secondaria, la speciale competenza statutaria della Valle viene attuata attraverso norme che tengono conto delle specifiche esigenze valdostane con particolare riferimento al bilinguismo ed alla ricerca e sperimentazione nel settore educativo (artt. 27/32); nella stessa sede si disciplina il trasferimento alla Regione del convitto nazionale "Federico Chabod" (art. 30).

Si prevede la delega ad autorizzare gli enti assistenziali ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili nonché il trasferimento delle funzioni relative all'ONMI (art. 33); si disciplina ancora la competenza amministrativa della regione in materia di igiene e sanità, con l'indicazione, corrispondente a quella di altre regioni a statuto speciale, delle riserve statali in materia (artt. 34, 35 e 36).

In materia di antichità e belle arti, anche qui secondo quanto previsto per le altre regioni a statuto speciale, si trasferiscono alla Valle le competenze dello Stato relative al territorio della Regione (art. 37).

Viene poi disciplinato l'intervento sostitutivo dello Stato in caso di inattività regionale in materia delegata (art. 38), la funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa della Valle (art. 39); la facoltà della Regione di avvalersi dei servizi tecnici scientifici dello Stato (art. 40), nonché degli organi consultivi statali (art. 41).

Si delega alla Regione il potere di riconoscere le persone giuridiche e private operanti nella regione in materia di competenza regionale (art. 42).

Si trasferiscono quindi i poteri dello Stato in ordine agli enti, consorzi eccetera operanti nelle materie trasferite (art. 43).

Mentre sono fatte salve le funzioni di interesse esclusivamente locale finora esercitate dai comuni (art. 44), sono dettate le opportune norme relative al trasferimento di uffici e personale dello Stato alla Regione a seguito dell'entrata in vigore della presente legge (artt. 45/49).

Il titolo si chiude con la necessaria norma di copertura finanziaria (art. 50).

Il titolo secondo detta particolari norme per l'accesso alle carriere pubbliche in Val d'Aosta, prevedendo sia la possibilità di prove per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, sia la preferenza nell'assunzione a coloro che sono originari della Regione o che conoscano la lingua francese; uguale preferenza è data ai suddetti elementi in caso di trasferimento (artt. 51/55).

Il titolo terzo deroga alla disciplina ordinaria in materia di segretari comunali prevedendo sia la necessità di conoscenza della lingua francese sia la possibilità, in via transitoria, di diventare segretario comunale in Valle d'Aosta per i più piccoli comuni anche per i non laureati (artt. 56/60).

È poi prevista l'ammissione della Valle al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, con le stesse modalità previste per le altre Regioni a statuto speciale (art. 61).

In applicazione del principio entrato nella legislazione statale, il limite per l'eleggibilità a consigliere regionale viene ridotto a 21 anni (art. 62).

Il titolo sesto riordina tutta la materia dei controlli sugli atti regionali, disciplinando il procedimento di controllo della Commissione di coordinamento e apportando una serie di snellimenti alla procedura medesima (art. 63); si eleva a 500 milioni il valore delle deliberazioni sottoposte ad approvazione in quanto concernenti alienazioni, acquisti, appalti, eccetera (art. 64); in tale ipotesi è altresì prevista l'esecutività della delibera se non v'è richiesta di riesame da parte della Commissione di coordinamento (art. 65).

Sono poi disciplinate l'eseguibilità provvisoria degli atti deliberativi degli organi regionali (art. 66), il diritto della Regione di intervenire in ogni fase del procedimento di controllo (art. 67); il controllo regionale sulle delibere degli enti locali (art. 68), nonché alcune precisazioni sulla composizione, il funzionamento e le competenze della Commissione di coordinamento (artt. 69/72).

Si chiarisce poi la disciplina fiscale dei contratti dei comuni ed altri enti locali nonché dei contratti preparatori dell'Amministrazione regionale (artt. 73 e 74).

Infine il titolo settimo disciplina l'estensione alla Valle dell'efficacia dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975. n. 382; ciò avrà luogo attraverso la delega al Governo ad emanare appositi decreti legislativi regolati dai seguenti principi e criteri direttivi: corrispondenza delle funzioni attribuite alla Valle con quelle attribuite alle Regioni a statuto ordinario; rispetto della disciplina finanziaria prevista nel presente disegno di legge; preferenza nel trasferimento di personale alla Regione a chi conosca la lingua francese; salvaguardia delle funzioni amministrative già esercitate dalla Regione (art. 75).

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DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

Norme di attuazione dell'articolo 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4

Capo I

Trasferimento e delega di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione Valle d'Aosta

Art. 1

Ferme restando le funzioni amministrative finora esercitate dalla Regione Valle d'Aosta, sono estese alla Regione medesima con le integrazioni e le deroghe di cui agli articoli seguenti, relativamente al suo territorio, le disposizioni di trasferimento delle funzioni amministrative statali contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 16 gennaio 1972, nn. 7, 8, 9, 10 e 11.

Art. 2

Sono delegate alla Regione Valle d'Aosta, con le integrazioni e le deroghe di cui agli articoli seguenti, le stesse funzioni amministrative statali delegate con i decreti del Presidente della Repubblica indicati all'articolo 1 e col decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, n. 315, salvo che tali funzioni spettino alla Regione a titolo proprio.

Sono altresì ad essa delegate le stesse funzioni amministrative in materia di cave trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2.

Art. 3

Sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione agli articoli 2, lettera v), e 38, primo comma, della legge costituzionale medesima, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alla toponomastica.

Art. 4

Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

a) ai rapporti internazionali e con le Comunità europee;

b) agli interventi per la regolazione del mercato agricolo;

c) alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca;

d) all'importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione, nonché di materiale seminale; al rilascio dei certificati fitopatologici per l'esportazione, l'importazione ed il transito dei prodotti agricoli;

e) al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici;

f) alla concessione di marchi e denominazioni tipiche o di origine di prodotti agricoli, salva la facoltà della Regione di porre in essere i provvedimenti che ritenga opportuni per l'incremento dei prodotti tipici della Valle, a norma dell'articolo 2, lettera n) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

g) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

h) all'ordinamento istituzionale del credito agrario ed alla determinazione dei tassi massimi;

i) all'alimentazione;

l) al fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche;

m) alla istituzione ed alla tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici;

n) al rilascio delle licenze di porto d'armi per uso di caccia.

L'esercizio delle funzioni di cui alle precedenti lettere b), d) e m) è delegato alla Regione per il proprio territorio.

Sono altresì delegate alla Regione le funzioni relative agli adempimenti previsti dal fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche in ordine alle proposte di delimitazione territoriale ed alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, nonché ai pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

Art. 5

Il parco nazionale del Gran Paradiso del quale sarà conservata una configurazione unitaria, verrà gestito mediante la costituzione di apposito consorzio fra lo Stato e la Valle d'Aosta.

Fino alla costituzione del consorzio di cui al comma precedente la Regione Valle d'Aosta si avvale dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso. Le spese per il funzionamento dell'Ente Parco sono a carico per metà del bilancio della Regione.

Alla data di costituzione del Consorzio di gestione del Parco, il Consorzio subentra all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso in tutti i suoi rapporti giuridici e patrimoniali. Il personale dipendente dall'Ente Parco passa al Consorzio nel rispetto delle posizioni giuridico-economiche acquisite.

La Valle d'Aosta, in caso di eventuale modifica dell'estensione del parco nel suo territorio, provvede con legge, previa consultazione con lo Stato, avuto riguardo alle condizioni urbanistiche, sociali ed economiche locali ed assicurando comunque le effettive esigenze di tutela.

La Valle d'Aosta per la parte di sua competenza territoriale, disciplina con legge le forme ed i modi della specifica tutela; allo scopo di favorire l'omogeneità delle discipline relative, lo Stato e la Regione adottano previamente le intese necessarie sulla base dei principi fondamentali di tutela dei beni naturali stabiliti da accordi internazionali.

Le competenze previste dall'articolo 10 del regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1554, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, saranno esercitate dal Consorzio.

Art. 6

In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettere f, g, m, q, ultima parte ed all'articolo 3, lettera c, e, fermo restando l'articolo 4, del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 e l'articolo 12, n. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 è modificato come segue.

All'articolo 1 si aggiunge:

Ai fini dell'attuazione del piano urbanistico regionale e dei piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie ed aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la Regione Valle d'Aosta.

Il piano urbanistico regionale ed i piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge regionale. I relativi progetti di piano devono essere inviati al Ministero dei lavori pubblici, il quale formula entro 60 giorni dalla recezione eventuali osservazioni a scopo di coordinamento.

Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

a) alla rete autostradale ed alle strade statali, salvo le strade costituenti la viabilità locale e regionale, ai sensi dell'articolo c, fermo restando l'articolo 4, del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 e della legge regionale 18 ottobre 1950, n. 1;

b) alla classificazione e declassificazione delle strade statali, sentita la regione; l'efficacia del provvedimento di declassificazione decorre dalla data dalla quale ha effetto l'atto regionale, che dovrà essere emanato entro sei mesi, con cui si provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del suolo stradale; i provvedimenti di classificazione e quelli di declassificazione, congiunti all'atto regionale testé previsto, comportano il trasferimento delle strade;

c) alle costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane;

d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico;

e) alle opere idrauliche di prima e seconda classe;

f) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;

g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, all'edilizia universitaria, alla costruzione di alloggi peri dipendenti statali la cui concessione sia essenzialmente subordinata alla prestazione in loco di un determinato servizio, alle opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, relative alle materie di cui alle lettere precedenti, nonché agli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi;

h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici.

Resta, altresì, ferma la competenza degli organi statali, da esercitare, sentita la Regione, in ordine agli aggiornamenti e modifiche del piano generale degli acquedotti.

Art. 7

È trasferito alla Regione Valle d'Aosta l'ufficio del Genio civile di Aosta salvi i servizi e le sezioni cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale.

Sono altresì trasferite alla Regione Valle d'Aosta le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad ogni altro organismo avente sede presso gli uffici del Genio civile di Aosta e la cui attività sia inerente alle funzioni amministrative della Regione.

Fino a quando la Regione non avrà disposto diversamente con legge, l'ingegnere capo preposto all'ufficio del Genio civile di Aosta viene posto a disposizione della Regione in posizione di comando ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le funzioni già esercitate dal Provveditorato regionale per le opere pubbliche per il Piemonte nei confronti della Valle d'Aosta inerenti alle funzioni amministrative della Regione, sono trasferite alla Regione.

Art. 8

Sono delegate alla Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, le attribuzioni esercitate dagli uffici statali in ordine alla vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica.

Art. 9

È istituito in Aosta il Compartimento regionale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) per la Valle d'Aosta.

Il Ministro per i lavori pubblici, (presidente dell'ANAS) provvederà, con proprio decreto, all'attuazione della norma di cui al primo comma del presente articolo, in particolare per quanto attiene ai rapporti con il Compartimento regionale ANAS di Torino.

È autorizzata la variazione in aumento di un'unità, con funzioni di capo compartimento di 2.a classe, della tabella decima, quadro F, livello E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748.

Art. 10

Ferme restando le attribuzioni che il competente organo della Regione Valle d'Aosta, in forza dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, esercita in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e d'urgenza, comprese la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione, ed in genere in ordine alla procedura di espropriazione per pubblica utilità per opere stradali o comunque a carico dello Stato, sono trasferite alla Regione anzidetta - in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 3, lettera c) della legge costituzionale medesima - le funzioni amministrative, concernenti le dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori ed in genere la procedura di espropriazione per pubblica utilità per le opere di competenza della Regione stessa, per quelle ad essa delegate con la presente legge ed in genere per tutte le opere non a carico dello Stato.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, le funzioni trasferite ai sensi del comma precedente sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta.

Art. 11

Sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative esercitate dallo Stato, attraverso l'Ufficio della motorizzazione di Aosta, in materia di trasporti su funivie di ogni tipo, funicolari, tramvie, filovie e linee automobilistiche sia di persone che di merci, anche se sostitutive di linee tramviarie e ferroviarie in concessione e di linee dello Stato, definitivamente soppresse, a norma del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, che siano di interesse regionale. Sono di interesse regionale quei servizi di trasporto che servono esclusivamente l'ambito territoriale della Regione.

Il Ministero dei Trasporti, su richiesta della Regione Valle d'Aosta, riconosce ugualmente di interesse regionale una linea di trasporto pubblico che si svolga prevalentemente nel territorio e nell'interesse della Regione, con brevi tratti nel territorio di altra Regione.

Viene delegato alla Regione Val d'Aosta l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative, inerenti al territorio regionale:

1) Nel settore del personale delle aziende concessionarie: vigilare sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o paghe per il risarcimento dei danni arrecati all'Azienda, nonché nominare il presidente del consiglio di disciplina;

2) in materia di noleggio di autoveicoli con conducente e di servizi da piazza: approvare i regolamenti in genere e le delibere dei Comuni.

Sono comunque riservate alla competenza degli organi dello Stato le attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada, l'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai trasporti merci di linea di cui al primo comma, nonché le attribuzioni in materia di sicurezza degli impianti e dei veicoli e il trasporto degli effetti postali.

Art. 12

In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2 lettera i) ed all'articolo 3, lettera l) della legge costituzionale medesima, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, viene aggiunta la seguente lettera i): disciplina igienica e controlli sanitari sulle acque minerali e termali.

Art. 13

In attuazione dell'articolo 4, primo comma, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2 lettera o) della legge costituzionale medesima, all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, viene aggiunto:

"Ogni altra funzione amministrativa esercitata da organi amministrativi centrali o periferici in materia di usi civici, consorterie e promiscuità per condomini agrari e forestali":

Fino a quando la Regione Valle d'Aosta non disponga diversamente con legge, il Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Torino continua ad esercitare le funzioni amministrative ad esso attribuite.

Art. 14

La Regione Valle d'Aosta esercita le funzioni amministrative in materia di ordinamento delle minime proprietà colturali anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile.

Art. 15

In attuazione dell'articolo 4, primo comma, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettera q) ultima parte della legge costituzionale medesima, sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative che il Ministero per i beni culturali ed ambientali ed altri organi centrali e periferici dello Stato esercitano, per il territorio della Valle d'Aosta, in materia di tutela del paesaggio.

Art. 16

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, è fissato alla scadenza di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono trasferiti alla Regione, oltre ai compiti dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), anche i beni mobili ed immobili, costituenti la struttura periferica dell'Ente nella Regione, destinati a dette attività.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche dell'ENALC in Valle d'Aosta sarà trasferito alla Regione conservando integralmente la posizione giuridica ed economica acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ente di provenienza.

I provvedimenti relativi al trasferimento del patrimonio e del personale dell'ENALC saranno adottati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Regione, entro il termine di cui al primo comma.

Nei casi di rilevante riconversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonché di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni di cui all'articolo 7, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Art. 17

A modifica del terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, le competenze della Soprintendenza dei beni librari di Torino inerenti al territorio della Valle d'Aosta, già attribuite alla biblioteca nazionale universitaria di Torino, con decreto ministeriale 30 marzo 1972, sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta, che vi provvede con i propri uffici.

Art. 18

Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di servizi antincendi relativi al territorio della Valle d'Aosta si intenderanno trasferite alla Regione Valle d'Aosta all'atto dell'emanazione delle relative norme legislative da parte della Regione medesima.

Art. 19

Resteranno, comunque, ferme le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine a:

a) servizi tecnici per la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare, nonché i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unità preposte alla protezione civile sia in caso di eventi bellici, sia in caso di calamità. La Regione può tuttavia intervenire, con i propri mezzi, per porre in essere strumenti per l'incolumità delle persone e la preservazione dei beni;

b) preparazione di unità antincendi per le forze armate.

Art. 20

Il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta è delegato ad esercitare per il territorio della Valle d'Aosta, anche le funzioni che la legge 8 dicembre 1970, n. 996, affida al Commissario del Governo.

Il Comitato regionale per la protezione civile di cui all'articolo 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, è, in Valle d'Aosta, organo della Regione. Ai lavori del Comitato regionale per la protezione civile della Valle d'Aosta possono essere chiamati a partecipare, senza voto deliberativo, anche i Sindaci dei maggiori comuni della Regione, e, in ogni caso, i Sindaci dei comuni colpiti da calamità naturali o catastrofe.

L'Ufficio regionale della protezione civile previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della suddetta legge 8 dicembre 1970, n. 996 è in Valle d'Aosta ufficio della Regione.

Art. 21

Allorché sarà avvenuto il trasferimento delle funzioni amministrative e in materia di servizi antincendi nei modi previsti dall'articolo 28 della presente legge, il contributo di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 13 maggio 1961, n. 469, relativamente alle assicurazioni, contro i danni per incendio concernenti i beni situati nella Valle d'Aosta, dovrà essere versato alla Regione Valle d'Aosta o direttamente alla Cassa antincendi che detta Regione istituisce.

Art. 22

Le funzioni amministrative attribuite dalle leggi vigenti ad organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'istituzione di enti di credito di carattere esclusivamente locale in Valle d'Aosta sono esercitate dalla Regione.

La legge regionale istitutiva degli enti di cui al primo comma costituisce autorizzazione ai medesimi ad iniziare le operazioni di istituto.

Gli adempimenti degli organi statali in materia di istituzione di enti di credito per i quali le leggi dello Stato richiedono apposita domanda sono eseguiti d'ufficio dagli organi medesimi quando si tratta di enti di credito di carattere locale istituiti con legge della Regione Valle d'Aosta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge regionale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e degli organi statali competenti devono, in tal caso, provvedere in merito entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, che deve essere corredata di esemplare del numero del Bollettino Ufficiale della Regione nel quale la legge relativa è pubblicata.

Art. 23

I provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva degli enti di cui all'articolo 22 sono adottati dai competenti organi dello Stato, sentita la Giunta regionale della Valle d'Aosta.

Art. 24

Di ciascun organo collegiale degli enti di cui all'articolo 22 farà parte almeno un rappresentante designato dalla Regione Valle d'Aosta.

Art. 25

Gli enti di cui all'articolo 22, ove intendano operare fuori del territorio della Valle d'Aosta, sono soggetti ad apposita autorizzazione dello Stato. Deve, però, essere sentito il parere della Regione Valle d'Aosta.

Art. 26

La Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli istituti di previdenza concedono mutui alla Regione Valle d'Aosta per spese di investimento nell'esercizio delle sue funzioni corrispondenti a quello delle province.

Art. 27

Gli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità locali, di cui all'articolo 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, vengono approvati e resi esecutivi dalla Regione, previa intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, sulla base delle proposte del Consiglio scolastico regionale, sentite le commissioni miste di cui all'articolo 40 medesimo, nominate dal Presidente della Giunta regionale.

Con la stessa procedura si provvede alla determinazione delle materie da insegnare in lingua francese, con gli adempimenti necessari per consentire l'inserimento per gli alunni provenienti da altre parti del territorio.

I presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di maturità sono di norma nominati tra il personale avente adeguata conoscenza della lingua francese. In ogni caso almeno tre membri della Commissione devono avere tale conoscenza.

I titoli di studio conseguiti nelle scuole della Regione della Valle d'Aosta sono validi a tutti gli effetti.

Art. 28

Le competenze di cui all'articolo 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, includono anche quelle concernenti gli istituti d'arte, licei artistici e le scuole popolari.

Art. 29

La Regione provvede all'istituzione in Valle d'Aosta di scuole e istituti d'istruzione di cui all'articolo 2, lettera r), e all'articolo 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

La Regione provvede, altresì, al legale riconoscimento, pareggiamento e parifica di scuole e istituzioni scolastiche gestite in Valle d'Aosta da altri enti o da privati.

Art. 30

Il Convitto nazionale "Federico Chabod" di Aosta, persona giuridica di diritto pubblico, assume la figura, prevista dall'articolo 2, lettera a) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, di ente dipendente dalla Regione Valle d'Aosta, con la denominazione di Convitto regionale "Federico Chabod".

Ove non contrastino con le norme della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernenti la lingua e l'ordinamento scolastico nella Valle d'Aosta, si applicano al Convitto regionale "Federico Chabod" le norme statali sui convitti nazionali, con i dovuti adattamenti allo speciale ordinamento della Valle d'Aosta; in ogni caso si intenderanno sostituiti lo Stato e gli organi statali con la Regione ed i competenti organi regionali.

Al personale direttivo ed educativo del Convitto regionale "Federico Chabod" si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861.

Art. 31

La Regione provvede in ordine al personale ispettivo, direttivo, insegnante ed assistente delle scuole materne della Valle d'Aosta.

Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861.

Art. 32

Con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'articolo 3, lettera g), dello Statuto speciale, può essere istituito, sentito il consiglio scolastico regionale, un Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta, secondo le norme dell'articolo 4, n. 8, legge 30 luglio 1973, n. 477, e degli articoli 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

L'istituto di cui al primo comma svolgerà le funzioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con particolare riguardo alle esigenze connesse all'attuazione degli articoli 39 e 40 dello statuto speciale.

Il consiglio direttivo dell'istituto sarà nominato dalla Regione.

I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, di cui al primo alinea dell'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, saranno eletti, al di fuori del Consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella Regione.

I tre membri, di cui al terzo alinea dell'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, saranno scelti dalla Regione su sei nominativi proposti dal Consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri.

I quattro membri, di cui al quarto alinea dell'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, saranno scelti d'intesa fra il Ministro per la pubblica istruzione e la Regione, su otto nominativi proposti dalla prima sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Il Presidente sarà eletto dal Consiglio direttivo tra i membri scelti dal Consiglio regionale.

La Regione nominerà il segretario dell'istituto, scegliendolo tra le categorie di cui all'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

La Regione provvederà all'espletamento dei concorsi per l'assegnazione di personale comandato presso l'istituto, a norma dell'articolo 16, commi secondo e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. L'assegnazione di tale personale sarà comunque subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.

Qualora il personale da assegnare non presti servizio nelle scuole del territorio regionale, la Regione inoltrerà la richiesta di assegnazione al Ministro per la pubblica istruzione il quale adotterà il provvedimento di comando.

I contributi di cui all'articolo 17, primo comma, lettera a) (e secondo comma), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, nonché gli oneri per il personale comandato, saranno a carico, per quanto attiene all'istituto di cui al primo comma, del bilancio della Regione.

Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di ordinamento e strutture ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola sono esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato e dalla Regione, a seconda che si tratti di iniziative d'interesse nazionale ovvero di interesse regionale.

Art. 33

Sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative di cui agli articoli 2 e 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

L'autorizzazione agli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni ed a acquistare beni immobili è delegata in Valle d'Aosta al Presidente della Giunta Regionale.

Art. 34

Fermo restando quanto disposto dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, tutte le funzioni amministrative già di competenza degli organi centrali o periferici dello Stato in materia di igiene, sanità, assistenza ospedaliera ed assistenza profilattica, concernenti il territorio della Valle d'Aosta, sono esercitate, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 3, lettera 1) della legge costituzionale medesima, dalla Regione Valle d'Aosta. A tal fine, le funzioni anzidette, ancora esercitate da organi statali, sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta, con le sole eccezioni di cui all'articolo seguente.

Art. 35

Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

1) ai trasporti internazionali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale;

2) alla sanità aerea e di frontiera ivi comprese le misure quarantenarie;

3) alla ricerca e sperimentazione scientifica di rilevanza nazionale svolte da appositi istituti in ordine all'origine, evoluzione, prevenzione e cura delle malattie;

4) agli aspetti sanitari della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

5) alle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura o agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, sentita la Regione;

6) alla produzione, commercio, vendita e pubblicità dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, specialità medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medicochirurgici o prodotti assimilati;

7) alla coltivazione, produzione, impiego, commercio all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto, detenzione o somministrazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicoattive e loro derivati;

8) alla produzione e commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia; agli aspetti igienico-sanitari; della produzione, commercio di sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati o succedanei; dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; dei mangimi, integratori ed additivi nella alimentazione degli animali;

9) al riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali ed al rilascio delle autorizzazioni per la loro utilizzazione a scopo sanitario e relativa pubblicità sanitaria;

10) alla produzione ed impiego dell'energia nucleare;

11) alle professioni sanitarie ed agli esami di idoneità per l'esercizio della professione medica negli ospedali; alle professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie; agli ordini ed ai collegi professionali;

12) alla determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie; alla determinazione delle materie fondamentali di insegnamento.

Restano ferme le leggi dello Stato sul riscontro diagnostico, sull'ammissibilità del prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico e sull'ammissibilità del trapianto di organi e tessuti da persone viventi.

Art. 36

Gli ufficiali sanitari dei Comuni e dei Consorzi comunali della Valle d'Aosta cessano di essere organi periferici del Ministero della sanità e divengono organi periferici della Regione.

Art. 37

Sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 3, lettera m) della legge costituzionale medesima, le funzioni amministrative degli organi centrali dello Stato in materia di antichità e belle arti, per quanto concerne il territorio della Valle d'Aosta.

Tutti gli atti previsti dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e da ogni altra disposizione comunque concernente le materie sopra indicate sono adottati dall'amministrazione regionale, che ne dà bimestrale comunicazione, per conoscenza, al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Restano, tuttavia, subordinate al nulla osta del Ministero per i beni culturali e ambientali le licenze di esportazione prevedute dall'articolo 36 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

Il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha facoltà di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio del diritto di prelazione o della facoltà di acquisto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla richiesta di cui ai precedenti terzo e quinto comma, qualora la detta amministrazione vi rinunci.

CAPO II

Disposizioni comuni

Art. 38

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Art. 39

Spetta allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative della Regione Valle d'Aosta che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Detta funzione viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro od i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al CIPE per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

Le disposizioni di cui ai precedenti due commi costituiscono ogni altra norma concernente l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento con particolare riguardo a quelle contenute nei decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1971, n. 281.

Art. 40

La Regione Valle d'Aosta, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad essa trasferite o delegate, può avvalersi dei servizi dello Stato a carattere tecnico scientifico operanti per funzioni non trasferite o delegate.

Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della Regione.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con l'amministrazione regionale.

Art. 41

Fino a quando non avrà istituito propri organi, consultivi e comunque modificato la legislazione in materia, la Regione Valle d'Aosta, nell'esercizio delle attribuzioni che le spettano a titolo di trasferimento o di delega, deve sentire gli organi tecnici statali il cui parere sia richiesto dalle leggi dello Stato.

A detti organi la Regione può rivolgersi ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando sia previsto dalle leggi della Regione.

Nei casi considerati dal primo e dal secondo comma, ciascuno degli organi consultivi è integrato, ove già non lo sia, da un esperto, designato dalla Regione.

Art. 42

E' delegato alla Regione Valle d'Aosta, per le materie di sua competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private operanti nell'ambito regionale.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, il potere di cui al comma precedente è esercitato dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 43

Ove non sia diversamente previsto nei precedenti articoli della precedente legge, sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle materie di cui alla presente legge ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro di un componente dei collegi stessi, in relazione alla permanenza, nei singoli enti, istituzioni ed organizzazioni, di interessi finanziari dello Stato.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 44

Fino a quando non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate ai Comuni ed agli enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale attualmente esercitate nelle materie di cui agli articoli precedenti della presente legge.

Art. 45

Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione Valle d'Aosta in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui alla presente legge e, in generale, in quelle indicate negli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni amministrative di organi ed uffici centrali o periferici dello Stato.

Art. 46

Nell'ipotesi in cui le norme precedenti comportino il trasferimento alla Regione di uffici periferici statali, si opera una successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi a essi inerenti sarà fatta constare con verbali redatti, in contradditorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dai Ministeri competenti e dell'amministrazione regionale.

Art. 47

Entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si effettua il trasferimento o la delega alla Regione Valle d'Aosta delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, le amministrazioni dello Stato ed i loro organi ed uffici centrali e periferici provvederanno a consegnare alla Regione medesima, con elenchi descrittivi, gli atti concernenti le funzioni amministrative anzidette, salvo il caso di cui all'articolo 44.

Gli archivi ed i documenti degli uffici statali trasferiti alla Regione Valle d'Aosta o le cui competenze passino o siano delegate a detta regione vengono consegnati alla medesima mediante elenchi descrittivi.

Ove il trasferimento sia soltanto parziale vengono consegnati alla Regione Valle d'Aosta le parti degli archivi ed i documenti che si riferiscono alla parte trasferita.

Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni.

Art. 48

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'articolo 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

Art. 49

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e sentita la Regione, viene determinato il contingente del personale statale, ivi compresi gli operai, ripartito per qualifica da trasferire con il proprio consenso alla Regione Valle d'Aosta.

In corrispondenza al contingente di personale di ruolo determinato ai sensi del comma precedente, sono ridotti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi ruoli organici di provenienza.

Il personale trasferito è inquadrato con legge regionale e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli regionali, garantendo in ogni caso la posizione giuridica ed economica acquisita da ciascun dipendente.

Art. 50

Il finanziamento delle funzioni trasferite e delegate ai sensi degli articoli precedenti della presente legge e non finanziate da fondi settoriali avverrà mediante attribuzione alla Regione Valle d'Aosta di un importo annuo corrispondente alla minore spesa direttamente o indirettamente gravante sul bilancio dello Stato nell'anno finanziario 1977.

Per l'anno 1978 e per quelli successivi l'ammontare di cui al precedente comma è maggiorato di una quota corrispondente all'incremento della componente prezzi sulla variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi, rispettivamente, nell'anno 1976 e successivi, quale risulta dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

Assunzione in servizio di impiegati statali

nella Valle d'Aosta

Art. 51

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 38, terzo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, osservano, nei concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere degli impiegati civili dello Stato, le norme degli articoli del presente titolo.

Art. 52

Per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli periferici delle varie carriere, che prevedano l'impiego in sedi della Valle d'Aosta, le Amministrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la copertura dei posti in detta Regione, che deve aver luogo in Aosta e prevedere una prova facoltativa per l'accertamento della conoscenza della lingua francese.

A parità di punteggio sono preferiti coloro che siano originari della Regione o che abbiano dimostrato di conoscere la predetta lingua.

Art. 53

Per il trasferimento di impiegati statali in Valle d'Aosta sono preferiti coloro che siano originari della Regione o che conoscano la lingua francese.

Art. 54

Per le assunzioni presso uffici statali aventi sede in Valle d'Aosta di impiegati delle carriere esecutiva e del personale ausiliario, in ottemperanza alle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie, l'essere originari della Regione e la conoscenza della lingua francese costituiscono titolo di preferenza.

Art. 55

Le norme che precedono si applicano anche nei confronti dei concorsi banditi da enti pubblici non economici, quando ricorrano le condizioni previste dalle norme medesime.

TITOLO III

Norme in materia di Segretari comunali

in Valle d'Aosta

Art. 56

Per la nomina a segretario comunale in Valle d'Aosta è prescritta la piena conoscenza della lingua francese.

Art. 57

Per la durata di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene indetto, annualmente, con le forme le modalità previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, un concorso per titoli ed esami per i posti di segretario comunale vacanti nei comuni e nei consorzi dei comuni della classe quarta della Valle d'Aosta.

Al concorso possono partecipare anche candidati sprovvisti del diploma di laurea purché in possesso del diploma di scuola media superiore e degli altri requisiti previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Si applicano gli articoli 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e 10 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Oltre alle prove scritte ed orali sulle materie indicate dalla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i candidati devono, per essere dichiarati idonei, superare una prova scritta ed una orale di lingua francese con la votazione non inferiore a sei decimi.

Alla commissione giudicatrice è aggregato un componente docente di lingua francese.

Art. 58

I segretari comunali nominati a seguito del concorso di cui all'articolo precedente possono accedere a sedi della Valle d'Aosta di classe superiore a quella iniziale ed a qualunque altra sede della restante parte del territorio nazionale solo se provvisti di uno dei diplomi di laurea previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 59

Restano ferme le norme di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 21 della legge 9 agosto 1954, n. 748.

Resta ferma, altresì, la competenza del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta per quanto concerne le attribuzioni che nel rimanente territorio nazionale spettano, in materia di segretari comunali, ai Prefetti delle rispettive province.

Art. 60

Le norme per l'attuazione dell'articolo 63 della presente legge saranno emanate con apposita legge dello Stato.

TITOLO IV

Funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi

della Regione Valle d'Aosta

Art. 61

Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948. n. 4.

Nei confronti dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati, rispettivamente, con i regi decreti 30 ottobre 1933, n. 1611, e n. 1612, e successive modificazioni, nonché gli articoli 25 e 144 del codice di procedura civile.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.

Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

In casi particolari la Regione ha facoltà di avvalersi del patrocinio di liberi professionisti.

TITOLO V

Modificazioni della norma sull'elettorato passivo nell'elezione

del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Art. 62

L'articolo 5 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, è così modificato:

"Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione".

TITOLO VI

Norme relative ai controlli amministrativi e contabili sugli atti della Regione Valle d'Aosta

Art. 63

La Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta, di cui all'articolo 45 dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, esercita il controllo di legittimità sugli atti deliberativi degli organi collegiali o individuali della Regione e riguardanti i servizi e le funzioni di amministrazione attiva anche delegata della Regione.

Gli atti indicati nel comma precedente divengono esecutivi se la Commissione di coordinamento non ne pronuncia l'annullamento nel termine di 20 giorni dal loro ricevimento, con provvedimento motivato in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato, o se entro tale termine dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità, salvo quanto disposto dagli articoli 60 e 61 della presente legge.

L'esecutività è sospesa se nel termine di 20 giorni la Commissione di coordinamento chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e la relativa documentazione. In tale caso l'atto diviene esecutivo se la Commissione non ne pronuncia l'annullamento entro 20 giorni dal ricevimento di quanto richiesto dall'Amministrazione regionale.

Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, il Segretario della Commissione di coordinamento rilascia immediatamente ricevuta degli atti sottoposti a controllo e delle note di risposta e relativi documenti che gli vengano presentati.

Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.

Non sono soggetti al controllo di legittimità di cui al presente articolo gli atti relativi alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge.

Art. 64

Sono sottoposte al controllo di cui al secondo comma dell'articolo 46 dello Statuto speciale le deliberazioni concernenti:

1) le alienazioni, gli acquisti, le somministrazioni e gli appalti quando sia superato il valore di cinquecento milioni di lire;

2) l'alienazione di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni o di obbligazioni e l'acquisto degli stessi.

Art. 65

Nei casi previsti dall'articolo 64, le deliberazioni divengono esecutive se la Commissione di coordinamento non ne pronuncia l'annullamento, ai sensi del secondo comma dell'articolo 71, nel termine ivi indicato o se nel termine stesso non invita, con richiesta motivata, l'organo regionale competente a riprenderle in esame. Divengono parimenti esecutive, se, entro il termine suddetto, la Commissione di coordinamento dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità né motivi per chiedere il riesame.

Si applicano anche a questi casi le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 63.

Ove l'organo competente confermi, senza modifiche, la deliberazione al cui riesame sia stato invitato dalla Commissione di coordinamento ai sensi del primo comma del presente articolo, la deliberazione diviene esecutiva, se non viene annullata, nel termine di venti giorni, per vizi di legittimità inerenti alla regolarità formale della nuova deliberazione.

Art. 66

Gli atti deliberativi degli organi regionali, esclusi quelli di cui all'articolo 64, possono essere dichiarati immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione.

Gli atti dichiarati immediatamente eseguibili ai sensi del comma precedente devono essere inviati alla Commissione di coordinamento entro tre giorni dalla data in cui sono adottati. In difetto di tale invio, si intendono decaduti.

Entro dieci giorni dal ricevimento, la Commissione, ove li ritenga illegittimi, ne pronunzia l'annullamento con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 63.

Art. 67

La Regione ha diritto di essere udita dalla Commissione di coordinamento, in ogni fase del procedimento di controllo.

Art. 68

Il controllo sulle deliberazioni adottate dai Comuni e dagli altri enti locali nelle materie ad essi delegate o subdelegate dalla Regione Valle d'Aosta è attribuito agli organi regionali di controllo di cui all'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4.

Art. 69

Al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento, spetta il trattamento economico del dirigente statale di livello funzionale B ed è assegnato un alloggio di servizio.

Non possono essere nominati alla carica predetta funzionari statali con qualifica inferiore a dirigente generale.

La spesa per gli assegni spettanti al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento, è a carico del bilancio dello Stato. Essa è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 70

Il rappresentante della Regione in seno alla Commissione di coordinamento dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Art. 71

Con lo stesso procedimento di cui all'articolo 45 dello Statuto speciale, sono nominati i supplenti dei componenti della Commissione di coordinamento. I supplenti possono prendere parte alle riunioni della Commissione solo in caso di impedimento dei componenti.

Art. 72

Gli organi statali e quelli regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento, ogni notizia utile per lo svolgimento delle proprie funzioni, ivi compresi i dati statistici.

Art. 73

Il primo comma dell'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, è così sostituito:

"I contratti dei Comuni e degli altri enti locali, che eccedano i limiti di importo entro i quali è consentito, ai sensi di legge, procedere a licitazione privata senza autorizzazione, debbono essere presentati per la registrazione fiscale entro venti giorni dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione sul contratto del visto di esecutorietà da parte del Presidente della Giunta regionale; i verbali e gli atti di aggiudicazione preparatori per i suddetti contratti non sono soggetti a registrazione fiscale. I contratti dell'Amministrazione regionale della specie di cui innanzi non sono soggetti in nessun caso a visto di esecutorietà e per essi i termini per la registrazione decorrono dalla data di stipulazione".

Art. 74

Per i contratti dell'Amministrazione regionale sui quali prima dell'entrata in vigore della presente legge sia stato apposto il visto di esecutorietà da parte del Presidente della Giunta regionale, il termine per la registrazione fiscale decorre dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione di detto visto.

TITOLO VII

Estensione alla Valle d'Aosta degli articoli 1 e 8 della legge 22 luglio 19 75, n. 382

Art. 75

Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 e successive proroghe per estendere alla Regione Valle d'Aosta le disposizioni dei suddetti decreti legislativi.

Il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alla Regione Valle d'Aosta dovranno essere identici a quelli previsti per le Regioni a statuto ordinario, salva la materia delle cave nella quale saranno delegate alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative che saranno trasferite alle Regioni a statuto ordinario.

2) Le disposizioni in materia finanziaria dovranno rispettare il disposto dell'articolo 50 della presente legge.

3) Nel trasferimento di personale alla Regione Valle d'Aosta sarà data la preferenza a chi dimostri la conoscenza della lingua francese.

4) Dovranno essere comunque integralmente rispettate le funzioni amministrative già esercitate dalla Regione Valle d'Aosta.

Le norme delegate previste dal presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, previo parere della Regione Valle d'Aosta e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e successive integrazioni.

Il parere della Regione dovrà essere espresso entro sessanta giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine le norme verranno sottoposte, unitamente al parere della Regione, al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che dovrà essere espresso entro i successivi sessanta giorni.

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Aosta, 4 febbraio 1977

Ill.mo Signor Presidente della Giunta

Ill.mo Signor Presidente del Consiglio

Ai Capi Gruppo consiliari

Facendo seguito a quanto dichiarato nell'ultima riunione tenutasi per l'esame preliminare del progetto di legge governativo circa le norme di attuazione dello Statuto della Regione, in allegato si trasmettono all'attenzione delle SS.LL. le proposte di emendamento del Gruppo dei Democratici Popolari, al progetto di legge in discussione.

Con preghiera di inserire le medesime negli allegati che verranno messi a disposizione dei Consiglieri regionali, in occasione della prossima seduta nella quale il problema verrà affrontato e dibattuto.

Con distinti saluti.

Il Capogruppo D.P.

F.to: G. Chanu

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Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta.

Relazione introduttiva relativa alle proposte di emendamento al disegno di legge governativo presentate dal Gruppo consiliare dei Democratici Popolari.

L'ordinamento autonomo valdostano trae origine dai decreti legislativi del 7 settembre 1945, nn. 545-546, cui si aggiunsero ancor prima dell'emanazione dello statuto speciale altri decreti riguardanti in particolare l'ordinamento scolastico ed il trasferimento di uffici e funzioni dallo Stato alla Valle.

Uno degli aspetti più caratterizzanti il periodo prestatutario è costituito dalla soppressione della Provincia, della Prefettura e di vari uffici statali ed enti pubblici con contestuale attribuzione delle funzioni alla Valle d'Aosta (si vedano, al riguardo, oltre ai decreti legislativi sopra citati, il D.L.C.P.S. 11 novembre 1946, n. 365, ed il D.L.C.P.S. 23 dicembre 1946, n. 532).

Lo statuto, venuto alla luce nel quadro della detta situazione, definibile di autogoverno, potenziò gli aspetti dell'autonomia valdostana, conferendo in primo luogo alla Regione la potestà legislativa esclusiva su un congruo numero di materie.

Ma in relazione a tali materie e alle altre comunque attribuite alla competenza legislativa regionale, le une e le altre affidate altresì alla competenza amministrativa della Regione stessa, venne previsto un apposito strumento per il passaggio alla Valle d'Aosta di quelle funzioni che l'ordinamento prestatutario aveva conservato allo Stato.

In altre parole, non è presente nello statuto valdostano, al contrario di quanto si legge in tutti gli altri statuti speciali, una disposizione che espressamente preveda l'emanazione di norme statali di attuazione dello statuto medesimo.

La Regione in tale situazione non trovò altro rimedio al pericolo di una quasi totale paralisi delle sue attività e quindi della sua stessa esistenza se non facendo ricorso alla propria potestà normativa, al fine di rendere attuabile lo statuto in materie di vitale importanza per la Valle. Si ebbero, pertanto, nonne regionali in materia di pesca, caccia, industria alberghiera e turismo, flora, miniere, foreste e terreni montani, con le quali si realizzò fra l'altro un passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione (si vedano, al riguardo, le leggi regionali n. 2 del 1952, n. 1 del 1953, n. 2 e n. 6 del 1956, n. 1 e n. 4 del 1958).

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 76 del 1963, troncò la possibilità di procedere oltre con gli strumenti posti in essere dalla Regione stessa, affermando che, in mancanza di una apposita norma dello statuto speciale della Valle d'Aosta, avrebbe dovuto applicarsi a questa Regione la norma generale della Disposizione VIII transitoria della Costituzione, concludendo quindi che il trasferimento delle rimanenti funzioni statali dallo Stato alla Regione dovesse avvenire con leggi ordinarie dello Stato, allo stesso modo come sarebbe stato fatto successivamente per le Regioni a statuto ordinario.

La presa di posizione della Corte Costituzionale, la brusca interruzione dell'opera di completamento dell'autonomia amministrativa, e conseguentemente anche di quella legislativa, della Valle d'Aosta, in quanto lo Stato non provvide ad emanare le relative leggi di trasferimento né vi ha provveduto ancora, pur dopo l'avvenuto passaggio di funzioni alle Regioni di diritto comune che ha avuto luogo con i noti decreti delegati del 1972.

Ne è, derivata, pertanto, una situazione di obiettivo svantaggio della Regione Valle d'Aosta nei confronti di tutte le altre, dato che essa, da un lato, non ha potuto usufruire di un organico trasferimento di funzioni a mezzo di norme di attuazione statali né, d'altro canto, ha ricevuto, se non in minima parte, le funzioni che sono state attribuite alle stesse Regioni a statuto ordinario.

Negli anni 1973-74 la Regione Valle d'Aosta ebbe parecchi incontri con la Commissione Parlamentare per le Regioni e con l'allora ministro alle Regioni On.le Toros tendenti a sollecitare le relative leggi di trasferimento delle funzioni statali dallo Stato alla Valle d'Aosta.

Fatte queste premesse ci troviamo oggi a dover esaminare, con molti anni di ritardo se riferiti alla citata sentenza della Corte Costituzionale del 1963, e agli stessi decreti delegati del 1972 le proposte del Governo in ordine alle "norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta".

Il titolo appare suggestivo, ma analizzando il contenuto delle proposte balza evidente il fatto che non trattasi di specifiche norme concernenti l'attuazione dello Statuto ma per lo più di trasferimento di funzioni e di deleghe a competenze aggiuntive correlate ai decreti del 1972.

Questa affermazione è confermata dal fatto che non solo vengono rinviate non si sa bene a quando e come il trasferimento di funzioni relative ad alcune importanti materie statutarie quali: l'industria e commercio, previdenza e assicurazioni sociali, polizia urbana locale e rurale, ma il problema più importante riguarda le norme di attuazione e cioè quello della zona franca non solo non è trattato, ma neppure accennato.

Pertanto la proposta governativa, oltre a disattendere dopo molti anni le attese della Valle d'Aosta, costituisce una vera e propria provocazione non solo per le gravi omissioni, ma anche perché, rispetto al diritto positivo ormai consolidato per le Regioni a statuto ordinario nei decreti delegati del 1972, nelle attività legislative delle stesse, nella legge n. 382 del 22.7.75, rappresenta una impostazione politicamente non accettabile perché riconduce la Regione Valle d'Aosta al vecchio livello delle Regioni a statuto ordinario.

Le proposte di emendamento che vi presentiamo in allegato tendono nella loro sostanza a richiamare l'attenzione del legislatore regionale sull'esigenza di una più attenta lettura, da una parte delle norme legislative che hanno preceduto lo Statuto regionale del 26.2.1948 e dello Statuto stesso e, dall'altra, della definizione più precisa delle materie e dei contenuti oggetto dei trasferimenti operati nei confronti delle Regioni a statuto ordinario con i decreti delegati del 72. Non solo, ma si è anche voluto tener conto della situazione nuova e diversa maturata negli anni successivi al 1972, rapportata all'attività legislativa delle Regioni a statuto ordinario, e della legge n. 382 del 17.1.75, e dei successivi lavori della Commissione per il completamento dell'ordinamento regionale, che ha ormai terminato i suoi lavori.

Non resta che pensare ad un necessario coordinamento in sede di interpretazione tra il dettato delle norme di legge dello Stato e le disposizioni dello Statuto regionale Valle d'Aosta sul trasferimento delle funzioni amministrative alla luce di quanto detto in premessa.

Passando all'esame delle proposte di modifica dobbiamo subito notare che già all'art. 1 non si tiene conto della particolarità della Valle d'Aosta in quanto i riferimenti sono vaghi e imprecisi, tant'è che non sono richiamate le norme ed i trasferimenti amministrativi che hanno preceduto lo Statuto. Per cui si rende necessario un testo sostitutivo formulato sostanzialmente in modo diverso.

Per l'articolo 2 valgono le stesse osservazioni con la precisazione al secondo comma che, alle funzioni previste dal D.P.R. n. 2 del 14.1.72 devono essere aggiunte quelle relative alla vigilanza, autorizzazioni per escavazioni, ecc. sinora esercitate dagli uffici del Genio Civile e anche perché l'articolo 6 dello Statuto valdostano stabilisce il titolo di proprietà patrimoniale della Regione sulle cave.

L'articolo 4 deve essere completamente modificato in quanto non tiene nel debito conto le competenze statutarie della Regione in materia di agricoltura in uno col fatto che non si può separare le politiche delle strutture da quella del mercato agricolo, né tanto meno dalla manovra degli incentivi creditizi. A questo proposito si richiamano anche le sentenze n. 208 e 221 del 1975 della Corte Costituzionale in ordine alle competenze in materia di credito agrario delle Regioni. Inoltre devono essere attribuite alla Regione le quote di spettanza dei fondi stanziati dallo Stato e dalla C.E.E. per la regolazione del mercato agricolo e la gestione dei fondi degli interventi conseguenti a calamità naturali.

Parimenti deve essere attribuita alla Regione la facoltà di gestire la ricerca e la sperimentazione applicata nei modi che riterrà più congeniali alle proprie esigenze, non escludendo in tale campo anche la collaborazione con altre Regioni o Istituti Universitari.

L'articolo 5 è sostituito e modificato perché non solo non si tiene conto delle competenze statutarie in materia di flora, fauna e tutela del paesaggio, ma si dettano alla Regione i contenuti delle norme che dovrà emanare.

E' ovvio pertanto che il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative e della relativa regolamentazione deve riguardare la globalità del problema.

L'articolo 6 è rivisto e modificato non solo in forza delle competenze statutarie ma anche in rapporto alle competenze trasferite alle Regioni ordinarie dall'articolo 1 del D.P.R. n. 8 del 15.1.72 che in questo caso sono limitative solo per la Valle d'Aosta soprattutto in ordine al disposto riguardante l'invio dei piani urbanistici al Ministero dei LL.PP.

Si riaffermano inoltre le competenze statutarie della Regione in ordine alla disciplina e utilizzazione delle risorse idriche ai sensi dell'articolo 2 lettera m) e articolo 3 lettera d) dello Statuto regionale.

L'articolo 11è sostituito e modificato con un nuovo testo che tiene conto delle competenze statutarie previste all'articolo 2 lettera h) in materia di trasporti nonché la relativa vigilanza.

L'articolo 12 viene sostituito da un nuovo testo che è riferito solo all'articolo 2 lettera i) e articolo 3 lettera l) dello Statuto per quanto compete la disciplina ed i controlli sanitari delle acque minerali e termali.

L'articolo 30 riguardante il trasferimento del convitto "F. Chabod" viene modificato in quanto sarà la Regione a regolamentarne la struttura ed il funzionamento.

L'articolo 32 è modificato perché le strutture dell'istituto di ricerca sono determinate dalla Regione con propria legge e lo Stato deve attribuire annualmente alla Regione una quota dei contributi di cui al D.P.R. n. 419 del 31.5.74. Inoltre le competenze in materia sono trasferite alla Regione per quanto concerne le scuole della Valle d'Aosta.

L'articolo 35 è completato con la delega alla Regione delle funzioni amministrative relative alla profilassi internazionale di frontiera e al controllo sulla produzione, commercio e vendita dei prodotti chimici, farmaceutici, vaccini, dietetici, alimentari, ecc.

L'articolo 38 è modificato e sostituito in quanto la proposta governativa è rigidamente burocratica. Il potere sostitutivo del Governo per il compimento di alcuni atti di fronte alla inattività dell'organo regionale deve essere improntato al rigoroso dettato di una democrazia costituzionale vigilante, sì, ma non repressiva.

L'articolo 39 è incostituzionale in quanto nessuna norma costituzionale prevede una attività del tipo di quella proposta dal Governo nei confronti della Valle d'Aosta che verrebbe a svuotare il concetto costituzionale dell'autonomia regionale, introducendo "tout court" una funzione inventata dal Governo, di indirizzo e coordinamento dell'attività regionale. Se questa proposta fosse accolta, come sembra esserlo stata, da parte della maggioranza che oggi governa la Regione, sarebbe un vero e proprio attentato all'autonomia valdostana.

L'articolo 48 è modificato sostanzialmente in modo tale che la competenza a definire i procedimenti amministrativi inerenti a funzioni delegate è trasferita alla Regione anche quando vi sia stata assunzione di impegni ai sensi dell'articolo 49 della legge di contabilità dello Stato ed i finanziamenti relativi ad eventuali oneri suppletivi derivanti da revisione dei prezzi, perizie, ecc.

Inoltre viene aggiunto un nuovo articolo 48 bis che ammette la competenza della Regione ad effettuare indagini statistiche o rilievi cartografici avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto centrale di statistica e dell'Istituto geografico militare.

L'articolo 49 è modificato nel senso che il personale statale da trasferire alla Regione deve essere solo quello indispensabile all'esercizio delle funzioni trasferite, se la Regione acconsente.

L'articolo 50 è modificato con la precisazione che i finanziamenti dello Stato devono essere sufficienti a coprire l'onere relativo alle funzioni trasferite o delegate, almeno nella misura prevista per l'anno 1977.

L'articolo 52 è modificato per la parte relativa alla prova di lingua francese per i dipendenti dello Stato da assumere in servizio in Valle d'Aosta, che da facoltativa diventa obbligatoria.

Lo stesso dicasi per l'articolo 54 a proposito delle assunzioni obbligatorie delle categorie privilegiate, previste dalle leggi speciali.

L'articolo 61 riguardante l'estensione delle funzioni dell'Avvocatura di Stato alla Regione Valle d'Aosta è stralciato in quanto sul piano economico non è di rilievo mentre lo è per il disagio dei cittadini valdostani e dell'amministrazione in quanto il foro erariale più vicino sarebbe quello di Torino e non Aosta.

E' preferibile pertanto ricorrere alle prestazioni dei professionisti locali, anche mediante apposita convenzione con l'ordine degli avvocati.

L'articolo 62 è modificato con il pieno recepimento delle disposizioni statutarie relative all'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Consiglio Regionale.

L'articolo 63 è modificato con la limitazione riguardante la richiesta di chiarimenti che non può essere reiterata da parte dell'organo di controllo.

L'articolo 64 è stralciato in quanto si introduce per legge il controllo di merito nei confronti degli atti regionali non previsto come obbligatorio o imperativo del secondo comma dell'articolo 46 dello Statuto regionale.

L'articolo 75 viene stralciato in quanto il contenuto è già recepito dall'articolo 1 e dalle proposte modificative contenute nel testo allegato.

Si propone a questo punto un nuovo titolo VII comprensivo di una serie di articoli riguardanti l'attuazione della zona franca così come previsto dall'articolo 14 dello Statuto regionale.

Il testo articolato proposto corrispondente al progetto di legge presentato a suo tempo dal Sen. Fillietroz è da tempo giacente alla Presidenza del Consiglio regionale perché mai sottoposto all'esame del Consiglio.

Un titolo finale, l'VIII, chiude le proposte di modifica e tratta delle materie statutarie rinviate "sine die" nel testo governativo e precisamente quelle di cui all'articolo 2, lettera c) e dell'articolo 3, lettere a), e), f), h) con il conferimento di delega al Governo per la emanazione di decreti successivi nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta di una commissione paritetica formata da tre rappresentanti del Governo e tre rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale.

Con questo articolo viene data delega precisa al Governo di emanare le relative norme in termini di tempo prefissati e con le modalità previste nel testo della proposta stessa.

Abbiamo analizzato brevemente in questa relazione le proposte modificative più significative e più importanti, trascurando le questioni minime e di dettaglio. Crediamo con questo di aver adempiuto al nostro compito di gruppo consiliare di maggioranza relativa che ritiene di assolvere in tale modo al mandato ricevuto dal corpo elettorale.

Compito quindi di vigilanza sulle istituzioni e di salvaguardia dello Statuto regionale, il quale, se dovessero passare le proposte governative, sarebbe gravemente compromesso, con la conseguente grave umiliazione della popolazione valdostana che dopo oltre trent'anni di autonomia vedrebbe gravemente ridimensionata l'autonomia e la propria possibilità di autogoverno.

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NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA VALLE D'AOSTA

PROPOSTE DI EMENDAMENTO

TITOLO I

Omissis

CAPO I

Omissis

Art. 1 (sostitutivo)

Ferme restando le funzioni amministrative attribuite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta dai D.L.L. n. 545 e 546 del 7.9.45 n. 741, dal D.L.C.P.S. n. 365 dell'11.11.1946, dal D.L.C.P.S. n. 355 del 15.11.1946, e dai D.L.C.P.S. n. 532 del 23.12.1946 e 1.4.1947 n. 218 o comunque da essa finora esercitata o ad essa spettanti in forza di specifiche disposizioni contenute nello Statuto approvato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, sono in ogni caso trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta le funzioni amministrative che sono o saranno trasferite alle Regioni a statuto ordinario in forza della legislazione statale.

Art. 2 (sostitutivo)

Sono delegate alla Regione Autonoma Valle d'Aosta le stesse funzioni amministrative che sono o saranno delegate alle Regioni a Statuto ordinario in forza della legislazione statale, salvo che tali funzioni spettino alla Regione a titolo proprio.

Sono trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta le funzioni amministrative in materia di cave trasferite alle Regioni a statuto ordinario con D.P.R. n. 2 del 14.1.1972. Sono inoltre trasferite alla Regione le funzioni amministrative in materia:

a) di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia sulle cave e torbiere;

b) di autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali e vigilanza sull'attività di escavazione;

c) di dichiarazione di appartenenza alle categorie delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate dall'articolo 2 del regio decreto 29.7.1927 n. 1443 e successive modificazioni, né dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto predetto.

Art. 3

(come testo governativo)

Art. 3 bis (nuovo articolo)

Il trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura comprende anche:

a) gli interventi per la regolazione del mercato agricolo;

b) la ricerca e la sperimentazione applicata in agricoltura e foreste, caccia e pesca;

c) gli interventi per agevolare l'accesso al credito agrario;

d) l'alimentazione;

e) la gestione degli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, ai sensi della legge n. 364 del 25.5.1970.

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta saranno attribuite le relative quote dei fondi comunitari e nazionali destinati agli interventi per la regolazione del mercato agricolo.

La Regione provvede alla ricerca sperimentale applicata anche sulla base di intese con altre Regioni istituendo uno o più Istituti interregionali ovvero utilizzando sulla base di apposite convenzioni i servizi di Istituti analoghi creati da altre Regioni.

Nell'esercizio delle funzioni di cui alla lettera e) del primo comma, la Regione provvede alla delimitazione territoriale delle zone colpite ed alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, nonché ai pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25.5.1970 n. 364.

Art. 4 (modificato)

Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

a) ai rapporti internazionali e con le Comunità europee;

b) all'importazione, esportazione e al transito di piante o parti di piante, o semi di provenienza estera; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione, nonché di materiale seminale; al rilascio dei certificati filopatologici per l'esportazione, l'importazione ed il transito dei prodotti agricoli;

c) al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici;

d) alla concessione di marchi e denominazioni tipiche o di origine di prodotti agricoli, salva la facoltà della Regione di porre in essere i provvedimenti che ritenga opportuni per l'incremento dei prodotti tipici della Valle, a norma dell'articolo 2 lettera n) della legge costituzionale 26.2.1948 n. 4;

e) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

f) alla istituzione ed alla tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici;

g) al rilascio delle licenze di porto d'armi per uso di caccia.

L'esercizio delle funzioni di cui alle precedenti lettere b), d), f) è delegato alla Regione per il proprio territorio.

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità alle direttive emanate dal competente organo statale.

Art. 5 (sostitutivo)

In attuazione dell'articolo 2, lettere d) e g) e del primo comma dell'articolo 4 della legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, sono trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la tutela del paesaggio e la protezione della natura nonché le riserve ed i parchi naturali anche nazionali, ivi comprese le funzioni esercitate nel territorio della Regione dall'Ente P.N.G.P. anche ai sensi dell'articolo 10 del R.D.L. 3.12.1922, n. 1554, convertito in legge 17.4.1925 n. 473.

La legge regionale determina il regime giuridico dei beni compresi nei confini dei parchi e riserve naturali, ivi compreso il P.N.G.P., e le forme e modalità della amministrazione dei parchi e riserve medesimi. D'intesa con le amministrazioni competenti per la gestione dei parchi e delle riserve naturali confinanti con il territorio regionale, la Regione Autonoma Valle d'Aosta può stabilire che la gestione avvenga mediante consorzio fra la Regione stessa e le amministrazioni predette.

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta è attribuita annualmente una quota pari al 70% dello stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato a titolo di contributo all'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Per l'amministrazione della parte del Parco Nazionale del Gran Paradiso ricompresa nel territorio regionale, la Regione, fino alla entrata in vigore della legge regionale di cui al secondo comma, si avvale dell'Ente P.N.G.P.

Art. 6 (sostitutivo)

Sono trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta le competenze attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato relativamente:

a) all'accertamento del non contrasto delle opere da eseguirsi da amministrazioni statali con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali e particolari;

b) all'accertamento del non contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici delle opere da eseguirsi su terreni demaniali, ad eccezione delle opere destinate alla difesa militare.

In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26.2.1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettere f), g), m), g) ultima parte e dell'articolo 3, lettera c), e fermo restando l'articolo 4 del D.L.C.P.S. 23.12.1946, n. 532, e l'articolo 12, n. 8, del D.L.L. 7.9.1945, n. 545, sono trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta le funzioni amministrative attribuite alle Regioni a Statuto ordinario con D.P.R. 15.1.72, n. 8, con le integrazioni e modifiche seguenti.

Ai fini dell'attuazione dei piani urbanistici o dei piani territoriali di coordinamento, approvati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie e autodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la Regione stessa.

Sono altresì trasferite alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine:

a) alle opere idrauliche di seconda e terza categoria;

b) all'edilizia universitaria;

c) all'edilizia di culto;

d) alla riparazione dei danni bellici;

e) alle opere di protezione e soccorso relative alle materie di competenza regionale;

f) alla sistemazione idrogeologica e alla conservazione del suolo.

Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

a) alla rete autostradale e alle strade statali, salve le strade costituenti la viabilità locale e regionale, ai sensi dell'articolo 4 del D.L.Lg.C.P.S. 23.12.1946 n. 532 e della legge regionale 18.10.1950, n. 1;

b) alla classificazione e declassificazione delle strade statali d'intesa con la Regione; l'efficacia dei provvedimenti di declassificazione decorre dalla data della quale ha effetto l'atto regionale, che dovrà essere emanato entro sei mesi, con cui si provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del suolo stradale; i provvedimenti di classificazione e quelli di declassificazione, congiunti all'atto regionale testé previsto, comportano il trasferimento delle strade;

c) alle costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane;

d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico;

e) alle opere idrauliche di prima classe;

f) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;

g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, alla costruzione di alloggi per i dipendenti statali la cui costruzione sia eccezionalmente subordinata alla prestazione in loco di un determinato servizio, nonché agli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi.

Non si applica alla Regione Autonoma Valle d'Aosta il disposto dell'articolo 8 del D.P.R. 15.1.1972 n. 8.

Resta altresì ferma la competenza degli organi statali, da esercitare d'intesa con la Regione, in ordine agli aggiornamenti e modifiche del piano generale degli acquedotti. Nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano predetto, e salve le competenze spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 2, lettera m) e articolo 3, lettera d), della legge costituzionale n. 4 del 26.2.1948, sono delegate alla Regione tutte le funzioni amministrative concernenti la tutela, la disciplina e la utilizzazione delle risorse idriche.

Art. 7

(come testo governativo)

Art. 8

(come testo governativo)

Art. 9

(come testo governativo)

Art. 10 (emendato)

Primo comma: come testo governativo.

Secondo comma: diventa il terzo e viene introdotto un nuovo secondo comma:

Sono delegate alla Regione Autonoma Valle d'Aosta tutte le funzioni attinenti ai procedimenti di espropriazione, di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza, nonché di occupazione d'urgenza relative ad opere pubbliche o di pubblica utilità a carico dello Stato.

Terzo comma: (ex secondo modificato):

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, le funzioni trasferite o delegate ai sensi dei commi precedenti sono esercitate dal Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta.

Art. 11 (sostitutivo)

In attuazione dell'articolo 2, lettera h), della legge costituzionale 26.2.1948. n. 4, sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative esercitate dallo Stato, attraverso l'ufficio della motorizzazione di Aosta, in materia di trasporti su funivie di ogni tipo, funicolari, tranvie, filovie e linee automobilistiche sia di persone che di merci, anche se sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee dello Stato, definitivamente soppresse. a norma del regio-decreto legge 21.12.1931 n. 1575.

Allorché le linee di trasporto pubblico interessino il territorio di altre Regioni, le funzioni amministrative di cui al comma precedente saranno esercitate dalla R.A.V.A. sulla base di intese con le Regioni interessate ovvero con le amministrazioni statali competenti.

Sono altresì trasferite alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

1) nel settore del personale delle aziende concessionarie: vigilare sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o paghe per il risarcimento dei danni arrecati all'azienda, nonché di nominare il presidente del consiglio di disciplina;

2) in materia di noleggio di autoveicoli con conducente e di servizi di piazza: approvare i regolamenti in genere e le delibere dei comuni;

3) in materia di circolazione e traffico: tutte le funzioni amministrative non attribuite ai Comuni, ferme restando le disposizioni del codice della strada;

4) tutte le funzioni amministrative in materia di vigilanza sulla sicurezza degli impianti e dei veicoli dei servizi di trasporto di competenza regionale.

Sono riservate alle competenze degli organi dello Stato le attribuzioni inerenti alla motorizzazione, al trasporto di effetti postali, all'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai trasporti merci di linea di cui al primo comma.

Art. 12 (sostitutivo)

In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettera c) e all'articolo 3, lettera 1), della legge costituzionale medesima, sono trasferite alla R.A.V.A. le competenze attribuite alle Regioni a statuto ordinario dall'articolo 1 del D.P.R. 14.1.1972, n. 2, nonché le competenze in materia di disciplina igienica e controlli sanitari sulle acque minerali e termali.

Art. 13

(come testo governativo)

Art. 14

(come testo governativo)

Art. 15

(come testo governativo)

Art. 16

(come testo governativo)

con aggiunta alla fine del terzo comma della frase:

"previo accertamento della conoscenza della lingua francese con modalità da definire d'intesa con la Regione".

Art. 17

(come testo governativo)

Art. 18

emendato come segue:

"Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di servizi antincendi relativi al territorio della Valle d'Aosta sono trasferite alla Regione dalla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplinerà l'esercizio delle funzioni medesime".

Art. 19

Come testo governativo con la cancellazione alla lettera a) della frase: "sia in caso di calamità".

Art. 20

Primo comma: come testo governativo.

Secondo comma: modificato come segue:

"Il comitato regionale per la protezione civile di cui all'articolo 7 della legge 8.12.1970, n. 996, è, in Valle d'Aosta, organo della Regione. Ai lavori del comitato regionale per la protezione civile della Valle d'Aosta sono chiamati a partecipare i Sindaci dei Comuni colpiti da calamità naturale o catastrofe con parità di diritti rispetto agli altri membri facenti parte del comitato stesso".

Terzo comma: come testo governativo.

Art. 21

Come testo governativo con la correzione dell'articolo di legge citato al terzo rigo da articolo 28 a articolo 18.

Art. 22

Come testo governativo con la cancellazione dell'avverbio "esclusivamente" al terzo rigo.

Art. 23 (modificato)

I provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva degli enti di cui all'articolo 22 sono adottati dai competenti organi dello Stato d'intesa con la Regione.

Art. 24

(come testo governativo)

Art. 25 (modificato)

Gli enti di cui all'articolo 22, ove intendano operare fuori dal territorio della Valle d'Aosta, sono soggetti ad apposita autorizzazione dello Stato d'intesa con la Regione Valle d'Aosta.

Art. 26

(come testo governativo)

Art. 27

(come testo governativo)

Art. 28

(come testo governativo)

Art. 29

(come testo governativo)

Art. 30

Sopprimere il secondo e terzo comma.

Art. 31 (sostitutivo)

In attuazione dell'articolo 3, lettera g), dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26.2.1948 n. 4 e della legge regionale n. 22 del 3.8.1972 la Regione provvede in ordine al personale ispettivo, direttivo ed assistente delle scuole materne della Valle d'Aosta.

Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 31.10.1975 n. 861.

Art. 32 (modificato)

Primo comma: come testo governativo.

Secondo comma: come testo governativo.

Terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo: sostituiti con un nuovo comma che diventa in ordine il terzo così formulato:

"Gli organi direttivi dell'Istituto sono composti nei modi previsti dalla legge regionale, garantendo comunque la partecipazione di rappresentanti del personale direttivo e docente eletti da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella Regione".

Quarto comma: come il nono del testo governativo.

Quinto comma: come il decimo del testo governativo.

Sesto comma: sostituisce l'undicesimo del testo governativo ed è così formulato:

"Una quota dei contributi di cui all'articolo 17 primo comma, lettera a), e secondo comma del D.P.R. 31.5.1974 n. 419 è annualmente attribuita alla Regione Valle d'Aosta per il finanziamento dell'Istituto di cui ai commi precedenti".

Settimo comma e ultimo: sostituisce il dodicesimo del testo governativo ed è così formulato:

"Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di ordinamenti e strutture ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 31.5.1974 n. 419 e di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente delle scuole della Valle d'Aosta sono trasferite alla Regione.

Eventuali iniziative di aggiornamento culturale e professionale promosse sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 7, secondo comma del D.P.R. 31.5.1974 n. 419, potranno essere organizzate nel territorio della Regione sulla base d'intese fra lo Stato e la Regione stessa".

Art. 33 (modificato)

Primo comma: come testo governativo.

Secondo comma: sostituito dal seguente:

"L'autorizzazione agli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni e ad acquisire beni immobili è trasferita alla Regione Valle d'Aosta in attuazione dell'art. 3 lettera i) e dell'articolo 4 dello Statuto regionale".

Art. 34

(come testo governativo)

Art. 35 (modificato)

Primo comma: come testo governativo, con le seguenti modificazioni:

al n. 4 all'ultima riga si sostituisce la frase "sentita la Regione" con la seguente "d'intesa con la Regione".

n. 8 cancellato.

n. 10 cancellato e sostituito dal seguente:

"Alla professione medica ed agli esami di idoneità per l'esercizio della professione medica negli ospedali,".

n. 11 cancellato.

Secondo comma: come testo governativo.

Terzo comma: nuovo comma in aggiunta ai precedenti:

"Sono delegate alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative relative:

a) alla profilassi internazionale, aerea e di frontiera, ivi comprese le funzioni di cui alla legge 27.4.1974 n. 174 e successive modificazioni, nonché le funzioni spettanti ai veterinari di confine di cui all'articolo 32 del Regio Decreto 27.7.1934 n. 1265;

b) ai controlli sulla produzione, commercio e vendita dei prodotti di cui al primo comma, n. 5 e n. 7".

Art. 36

(come testo governativo)

Art. 37

(come testo governativo)

Art. 37 bis (nuovo articolo)

Le funzioni in materia di avviamento al lavoro sono delegate alla Regione.

La Regione può emanare norme legislative per la riorganizzazione delle competenze territoriali con facoltà di istituire organi regionali, comprensoriali, circondariali in aggiunta o sostituzione di quelli regionali e comunali esistenti.

Art. 38 (sostitutivo)

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro limiti perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione Parlamentare per le questioni regionali, sentita la Regione, prescrive agli organi regionali un congruo termine per provvedere; trascorso invano il termine predetto, il Consiglio dei Ministri dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'Amministrazione Regionale.

Si applica comunque l'articolo 44, ultimo comma, della legge costituzionale 26.2.1948 n. 4.

Art. 39

Da stralciare.

Quale norma statutaria permette allo Stato tale funzione?

Art. 40

(come testo governativo)

Art. 41

(come testo governativo)

Art. 42

Come testo governativo, sostituendo al primo rigo del primo comma la parola "delegata" con "trasferita".

Art. 43 (modificato)

Come testo governativo sino a... dei collegi dei revisori.

Cancellata l'ultima parte del primo comma dopo "revisori" e il secondo comma.

Art. 44

(Come testo governativo cancellando la frase "ed agli altri enti locali" al terzo rigo dopo ... comuni).

Art. 44 bis (nuovo articolo)

"Sono comunque trasferite alla Regione Valle d'Aosta le competenze in ordine agli interventi per l'agevolazione dell'accesso al credito nelle materie di competenza regionale, ivi comprese:

a) la determinazione dei tassi agevolati;

b) l'assegnazione agli Istituti di credito dei fondi destinati alle agevolazioni del credito speciale nelle materie di competenza regionale, anche se i relativi provvedimenti di incentivazione siano definiti in sede statale o comunitaria;

c) la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito in materia di valutazione sulla ammissibilità delle richieste di finanziamento, nonché dei controlli sulla destinazione dei crediti erogati".

Art. 45

(come testo governativo)

Art. 46

(come testo governativo)

Art. 47

(come testo governativo)

Art. 48 (modificato)

La competenza a definire i procedimenti amministrativi inerenti a funzioni trasferite o delegate alla Regione Valle d'Aosta con la presente legge, è trasferita alla Regione stessa, anche quando vi sia stata assunzione di impegni ai sensi dell'articolo 49 della legge di contabilità dello Stato.

I tempi ed i modi del trasferimento saranno concordati tra la Regione e le Amministrazioni statali competenti.

Per provvedere agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giudiziale, oneri tributari, ed altri oneri comportati dai procedimenti in corso, le singole Amministrazioni statali, di concerto con il Ministero del Tesoro, determinano ed accreditano, sulla base di dichiarazioni di fabbisogni predisposti dalla Regione, la somma spettante per far fronte agli oneri medesimi. Nei bilanci preventivi saranno previsti appositi capitoli transitori, il cui importo sarà determinato mediante riduzione dei capitoli ordinari di spesa, in relazione al prevedibile importo dell'entità degli oneri di cui al presente comma.

Art. 48 bis (nuovo articolo)

La Regione può compiere o commettere ad istituti specializzati indagini statistiche e rilievi cartografici, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, della collaborazione dell'Istituto centrale di statistica e dell'Istituto geografico militare.

Art. 49 (sostitutivo)

Il personale statale addetto alle funzioni delegate o trasferite alla Regione Valle d'Aosta ai sensi della presente legge è trasferito alla Regione stessa, col proprio consenso, se indispensabile all'esercizio delle funzioni stesse.

Il personale esuberante è collocato nei ruoli nazionali unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 6, lettera b), della legge 22.7.1975 n. 382.

Il contingente del personale da trasferire alla Regione Valle d'Aosta, previamente ripartito per qualifica, sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa intesa con la Regione.

In corrispondenza al contingente del personale di ruolo, determinato ai sensi dei due commi precedenti, sono ridotti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi ruoli organici di provenienza.

Il personale trasferito è inquadrato con legge regionale e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli regionali, garantendo in ogni caso la posizione giuridica ed economica acquisita da ciascun dipendente.

Art. 50 (modificato)

Al primo comma, dopo "importo annuo", cancellare le due righe seguenti e sostituire con le seguenti:

"sufficiente a consentire l'integrale copertura degli oneri direttamente o indirettamente connessi con l'esercizio delle funzioni stesse. Tale importo, che non potrà comunque risultare inferiore alla minore spesa direttamente o indirettamente gravante sul bilancio dello Stato o di altri enti pubblici nell'anno finanziario 1977, tenendo conto altresì delle variazioni di bilancio che interessano nel corso dell'esercizio, verrà determinato d'intesa tra il Ministro del tesoro e la Regione Valle d'Aosta".

Secondo e terzo comma: come testo governativo.

Art. 51

(come testo governativo)

Art. 52 (modificato)

Eliminare la parola "facoltativa" al penultimo rigo del primo comma ed aggiungere dopo... "lingua francese" la seguente frase: "Delle Commissioni di concorso fa parte un rappresentante della Regione".

Al secondo comma cancellare dopo... "della Regione", la frase "o che abbiano dimostrato di conoscere la predetta lingua".

Art. 53

(come testo governativo)

Art. 54 (modificato)

Per le assunzioni presso uffici statali aventi sede in Valle d'Aosta di impiegati delle carriere esecutiva e del personale ausiliario, in ottemperanza alle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie, l'essere originari della Regione costituisce titolo di preferenza.

E' obbligatoria la prova della conoscenza della lingua francese.

Art. 55

(come testo governativo)

Art. 56

(come testo governativo)

Art. 57

Come testo governativo con l'aggiunta finale dopo... "lingua francese" della frase "designato dalla Regione".

Art. 58

(come testo governativo)

Art. 59

(come testo governativo)

Art. 60

(da stralciare, non ha senso)

Art. 61

(stralciato)

Art. 62 (sostitutivo)

L'articolo 4 della legge 5.8.1962 n. 1257 è così modificato:

"Sono ammessi a votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione e che vi risiedono da almeno un anno".

L'articolo 5 della legge 5.8.1962 n. 1257 è così modificato:

"Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione, che siano nati nella Regione ovvero che vi risiedano da almeno tre anni".

Art. 63 (modificato)

Come testo governativo con la cancellazione dell'ultima parte del secondo comma dopo ... "legittimità" e cioè ... salvo quanto ecc. con l'aggiunta dopo il terzo comma di un comma aggiuntivo così formulato:

"La richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio non può essere reiterata nei confronti del medesimo atto della Regione"; e con la aggiunta alla fine dell'ultimo comma delle parole: "e in genere gli atti privi di carattere dispositivo o di contenuto discrezionale".

Art. 64

(stralciare)

Non è imperativo il secondo comma dell'articolo 46 dello Statuto regionale.

Art. 65

(stralciare)

Art. 66 (modificato)

Come testo governativo con la seguente nuova formulazione del primo comma: "Gli atti deliberativi degli organi regionali possono essere dichiarati immediatamente eseguibili".

Art. 67

(come testo governativo)

Art. 68

(come testo governativo)

Art. 69

(come testo governativo)

Art. 70

(come testo governativo)

Art. 71

(come testo governativo)

Art. 72 (modificato)

Gli organi statali o quelli regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta, ogni notizia utile per lo svolgimento delle proprie funzioni, ivi compresi i dati statistici.

Art. 73

(come testo governativo)

Art. 74

(come testo governativo)

Art. 75

(stralciare)

Già compreso nel primo articolo e altri.

Titolo VII

(in sostituzione del precedente stralciato)

Attuazione della zona franca in attuazione dell'articolo 14

della legge costituzionale 26.2.1948 n. 4

Art. 75

E' data attuazione alla zona franca della Valle d'Aosta, istituita dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 76

La zona franca della Valle d'Aosta, costituita dall'intero territorio della Regione, è territorio extradoganale.

Lungo il perimetro della zona franca, la linea doganale, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, segue la linea che delimita il territorio della zona stessa con quello della Regione Piemonte e la linea di confine politico con gli Stati limitrofi.

Art. 77

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sono stabiliti i punti della linea doganale da attraversare, nel tratto che delimita il territorio doganale dello Stato con la zona franca, e le vie da percorrere per ciascuno dei punti predetti e la competente dogana, situata nel territorio doganale dello Stato, per l'entrata e l'uscita delle merci.

Art. 78

Lungo la linea doganale di cui all'articolo precedente, nel tratto che delimita la zona franca col territorio della Regione Piemonte, è stabilita una zona di vigilanza doganale dell'ampiezza di dieci chilometri dalla linea doganale stessa verso l'interno del territorio doganale dello Stato.

L'estensione territoriale della zona di cui al comma precedente può essere superata o ridotta, osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

La zona di vigilanza attualmente esistente lungo la linea doganale terrestre, nel tratto che delimita il territorio della Valle d'Aosta con gli Stati limitrofi, è soppressa.

Art. 79

Le merci estere destinate al consumo nella zona franca sono ammesse all'importazione nella zona stessa in esenzione dai diritti doganali, quali risultano definiti dall'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e da ogni altro diritto ad essi assimilato a norma di legge e senza la osservanza di formalità doganali.

Sono esenti dalle imposte e sovrimposte di consumo, dalle imposte e sovrimposte di fabbricazione e dal diritto erariali nonché dall'imposta sul valore aggiunto le materie prime e le merci di origine della Valle d'Aosta, nonché i prodotti fabbricati nella zona franca, immessi al consumo nella zona stessa.

Nella zona franca la fabbricazione dei prodotti di cui al comma precedente non è soggetta a vigilanza finanziaria.

Art. 80

Alle merci estere introdotte nella zona franca e non destinate al consumo nella zona stessa può essere data una delle destinazioni doganali, diversa dall'importazione definitiva, previste dall'articolo 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

L'ammissione delle merci alle destinazioni di cui al comma precedente comporta gli obblighi relativi all'osservanza delle norme e condizioni che, per ciascuna di esse, sono applicabili nel territorio doganale dello Stato, salvo quelli concernenti la garanzia e il pagamento dei diritti doganali.

Art. 81

Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca si considerano, agli effetti doganali, come esportate, salvo che non vi siano state spedite in esportazione temporanea o in circolazione ovvero per via aerea con l'osservanza delle disposizioni stabilite per il cabotaggio.

Agli effetti delle restituzioni e degli abbuoni di diritti o di imposte, compresi quelli afferenti i generi di monopolio dello Stato, nonché delle restituzioni relative ai prodotti oggetto della politica agricola comune, le merci nazionali che sono esportate nella zona franca con l'osservanza delle formalità prescritte si considerano esportate fuori del territorio doganale delle Comunità Europee.

Per la reintroduzione nel territorio doganale dello Stato delle merci nazionali esportate nella zona franca si osservano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti doganali applicabili nello stesso territorio per l'importazione di merci nazionali esportate all'estero.

Art. 82

Le merci provenienti dalla zona franca e introdotte nel territorio doganale dello Stato sono, agli effetti doganali, considerate estere e, in caso di immissione in consumo in tale territorio, sono assoggettate al regime doganale applicabile alle merci originarie di Paesi ammessi al trattamento della nazione più favorita.

Tuttavia, le merci originarie di Paesi ai quali è concesso un trattamento più favorevole e quelle originarie di Paesi della Comunità economica europea o immesse in libera pratica nel territorio di tale Comunità possono beneficiare del regime doganale ad esse applicabile purché siano scortate dai documenti prescritti ed il loro movimento nel territorio della zona franca sia effettuato sotto vigilanza doganale ovvero con l'osservanza delle formalità stabilite dall'amministrazione doganale.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il regime doganale riservato alle merci nazionali o nazionalizzate che siano reimportate a scarico di temporanee esportazioni o che rientrino nel territorio doganale dello Stato dopo essere state spedite in circolazione ovvero per via aerea con l'osservanza delle disposizioni stabilite per il cabotaggio.

Art. 83

Ai prodotti provenienti da merci estere temporaneamente importate nella zona franca, nel caso di immissione in consumo nel territorio doganale dello Stato, si applicano i diritti doganali dovuti per i corrispondenti prodotti ottenuti da merci temporaneamente importate nel territorio doganale dello Stato a condizione che siano stati ottenuti da trattamenti effettuati in detta zona sotto vigilanza doganale e non siano state in essi incorporate merci in libero consumo nella zona stessa diverse dai prodotti indicati nel successivo articolo 84.

Qualora i prodotti di cui al comma precedente siano stati ottenuti, in tutto o in parte, con l'impiego di merci nazionali o nazionalizzate ovvero originarie di altri Paesi della Comunità economica europea o in essi ammessi in libera pratica il cui movimento nella zona franca sia stato effettuato sotto vigilanza doganale o con l'osservanza delle formalità stabilite dall'amministrazione doganale, il dazio doganale e gli altri diritti aventi effetti equivalenti si riscuotono in rapporto alla qualità, alla quantità e al valore delle merci estere temporaneamente importate nella zona franca incorporate nei prodotti stessi e nella misura vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione di temporanea importazione nella zona stessa.

Gli altri diritti doganali sono commisurati alla qualità, alla quantità e al valore dei prodotti stessi al momento della loro immissione in consumo nel territorio doganale dello Stato.

Alle industrie esistenti o che sorgeranno nella zona franca è concesso:

a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;

b) di corrispondere sui prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;

c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali o nazionalizzate per essere ivi lavorate, ai fini della reintroduzione nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.

Le relative concessioni saranno accordate dal Ministro delle finanze, sentito il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta.

Nei casi in cui alle lettere b) e c) le condizioni verranno stabilite di concerto col Ministro del commercio con l'estero e con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 84

Agli effetti doganali, i prodotti del suolo, della pastorizia, dell'allevamento e delle attività estrattive ottenuti nel territorio della zona franca, anche se trasformati o lavorati nello stesso territorio, nonché i prodotti dell'artigianato locale sono considerati prodotti ottenuti nel territorio doganale dello Stato.

Il Ministro delle finanze, in accordo con il Presidente della Giunta regionale, stabilisce con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le condizioni e le modalità da osservarsi per l'applicazione del precedente comma.

Art. 85

I veicoli di cui al titolo III, Capo I, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sia di origine nazionale sia quelli esteri già nazionalizzati nel territorio doganale dello Stato, esportati nella zona franca, possono essere importati nel territorio doganale medesimo in esenzione dai diritti doganali, purché scortati dalla relativa bolletta di esportazione, senza limiti di tempo. Si può prescindere dalla bolletta di esportazione quando detti veicoli risultino precedentemente immatricolati in una delle province ubicate nel territorio doganale dello Stato.

L'importazione temporanea di veicoli dalla zona franca nel territorio doganale dello Stato e l'esportazione temporanea di quelli che da tale territorio sono introdotti nella predetta zona possono essere effettuate senza limiti di tempo e senza formalità doganali purché i veicoli risultino immatricolati nel territorio dello Stato.

Restano salve le disposizioni che disciplinano l'importazione temporanea nel territorio doganale dello Stato di veicoli immatricolati all'estero, ancorché provenienti dalla zona franca.

Art. 86

Ferma restando l'applicazione nella zona franca delle norme emanate dallo Stato in materia di controllo valutario, è istituita presso la sede di Aosta della Banca d'Italia, finché rimane il regime vincolistico delle valute, una camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni valdostane, dalle rimesse degli emigranti e dal turismo.

Art. 87

Restano in vigore nella zona franca tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che non siano in contrasto con la presente legge e, in particolare, le disposizioni di legge e di regolamento in materia doganale, di polizia tributaria, sanitaria e fito-sanitaria, di igiene e incolumità pubblica, di repressione delle frodi alimentari e di frodi di commercio, di tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale e di incremento delle esportazioni, nonché quelle relative alla disciplina degli scambi commerciali con l'estero ed agli scambi di energia elettrica.

Art. 88

Le opere occorrenti per la sistemazione della linea doganale e per l'impianto degli uffici e posti doganali nonché quelle necessarie per consentire l'esercizio della vigilanza doganale sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Ferma restando la facoltà attribuita all'Amministrazione doganale e ai comandi della Guardia di finanza dall'articolo 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le occupazioni e le espropriazioni che si rendono necessarie per le opere di cui al precedente comma sono effettuate a norma della legge 25 giugno 1965, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti sono adottati dal Presidente della Giunta regionale e dagli organi statali competenti per territorio.

Art. 89

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti o che sarebbero dovuti all'importazione nel territorio doganale dello Stato chiunque:

a) nella zona franca costituisce depositi non permessi di merci estere soggette all'importazione nel territorio doganale dello Stato a diritti di confine, ovvero li costituisce in misura superiore a quella consentita;

b) nella zona franca, adoperando mezzi fraudolenti, sostituisce merci estere che nella zona stessa hanno avuto una destinazione doganale diversa dall'importazione definitiva, con altre che all'importazione nel territorio doganale dello Stato sono assoggettate a diritti di confine in misura superiore;

c) dalla zona franca introduce nel territorio doganale dello Stato merci estere soggette a diritti di confine, per punti o per vie non permessi, ovvero in ore non consentite.

Nei casi di cui alla lettera b) del comma precedente, la multa è calcolata sull'intero ammontare dei diritti di confine dovuti per l'importazione nel territorio doganale dello Stato delle merci rinvenute in luogo di quelle che hanno formato oggetto delle destinazioni doganali.

Art. 90

Salvo quanto stabilito dal precedente articolo 89, per le violazioni delle disposizioni concernenti le destinazioni doganali, diverse dall'importazione definitiva, date alle merci estere nella zona franca, si applicano le sanzioni che, secondo le norme contenute nel titolo VII, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si renderebbero applicabili qualora le violazioni stesse fossero commesse nel territorio doganale dello Stato.

Art. 91

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 89 e 90 non pregiudicano l'applicazione delle sanzioni comminate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, o da altre leggi, in quanto applicabili.

Art. 92

Alla copertura della spesa complessiva, per l'anno 1977, di lire 500 milioni, di cui lire 400 milioni per la sistemazione della linea doganale e per l'impianto degli uffici doganali e della Guardia di finanza, e di lire 100 milioni per il funzionamento degli uffici stessi e per l'espletamento del servizio di vigilanza, sarà provveduto a carico dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO VIII

Disposizioni finali relative alle norme di attuazione di cui alla lettera c) dell'articolo 2

e alle lettere a), e), f) e c) dell'articolo 3 della legge costituzionale n. 4 del 26.2.1948.

Art. 93

Per l'attuazione dell'articolo 2, lettera c), dell'articolo 3, lettere a), e), f), h), nonché dell'articolo 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge.

I decreti predetti saranno emanati su proposta di una commissione paritetica, formata di tre rappresentanti del Governo, designati dal Presidente del Consiglio (ovvero: di tre rappresentanti dello Stato, designati rispettivamente dal Presidente della Camera dei Deputati, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente del Consiglio dei Ministri), o di tre rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad un nominativo. Sulle proposte della Commissione paritetica, il Consiglio dei Ministri si pronuncerà entro un mese dalla deliberazione delle proposte stesse. Qualora il Governo non ritenga di poter accogliere le proposte della Commissione paritetica, o ritenga di doverle modificare, ne informerà, entro un mese, con motivata relazione, il Parlamento.

I decreti di cui al primo comma dovranno provvedere a dare piena attuazione alle predette disposizioni dello Statuto speciale, mediante l'integrale trasferimento delle funzioni svolte dallo Stato o da enti pubblici nazionali e locali in materia di polizia locale, industria e commercio, miniere, finanza locale, previdenza e assicurazioni sociali, e mediante l'attribuzione alla Regione dei relativi beni demaniali e patrimoniali, del personale indispensabile all'esercizio delle funzioni trasferite, e dei mezzi finanziari sufficienti al finanziamento degli oneri relativi.

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Il Presidente della Giunta regionale ANDRIONE presenta l'argomento facendo una breve cronistoria del disegno di legge governativo che è già stato esaminato, nel corso di quattro riunioni avvenute nei mesi di dicembre e gennaio scorsi, da una Commissione consiliare speciale formata dai rappresentanti dei vari Gruppi.

Riferisce inoltre al Consiglio di essersi recato, unitamente al Consigliere Chanu, presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali per chiarire alcuni punti pregiudiziali del disegno di legge e raggiungere un accordo che prevede l'impegno, da parte della Commissione, a ricevere e trasmettere ai due rami del Parlamento tutti quegli emendamenti al testo del disegno di legge che il Consiglio regionale riterrà opportuni.

Quindi, a nome dell'esecutivo e della maggioranza, ed in relazione alle proposte di emendamento presentate dal Gruppo demopopolare, propone che l'intero testo del disegno di legge ed i relativi emendamenti siano sottoposti all'esame della Commissione consiliare Affari generali, Finanze, Programmazione ed Urbanistica, opportunamente integrata dai Capi gruppo consiliari e da eventuali esperti designati dai singoli gruppi.

Il Consigliere LUSTRISSY prende la parola per presentare, a nome del Gruppo demopopolare, le proposte di emendamento al disegno di legge governativo e, prima di passare alla illustrazione delle medesime, vuole formulare alcune considerazioni, di carattere politico, per chiarire la posizione assunta dal suo movimento che si ritiene largamente insoddisfatto del progetto di legge in esame, la cui impostazione è tale da voler confermare la supremazia del potere degli organi centrali dello Stato nei confronti degli organi regionali.

Richiamandosi alle norme costituzionali sull'autonomia valdostana e citando i concordi pareri di eminenti studiosi di diritto, sottolinea che gli organi regionali non possono e non devono essere subordinati gerarchicamente a quelli statali, anzi sono posti allo stesso livello, pur nel rispetto dei soli limiti sanciti dall'articolo 2 dello Statuto speciale.

Per questi motivi, ritenendo che la trattativa, in merito al "pacchetto" delle norme di attuazione, dovrebbe svolgersi, fra Stato e Regione, su un piano di parità, sostiene la necessità di nominare, come è stato fatto per tutte le altre Regioni a statuto speciale, una Commissione paritetica per l'esame delle proposte da inserire nel disegno di legge. Rammenta, in proposito, che in sede di approvazione della legge statale 22 luglio 1975, n. 382, il Senato approvò un emendamento che prevedeva per la Valle d'Aosta la nomina di una Commissione paritetica per l'esame delle proposte di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione; tale emendamento però fu stranamente soppresso dalla Camera dei Deputati per omissione della rappresentanza parlamentare valdostana.

In proposito ricorda poi brevemente che, di recente, si è tenuto a Milano un convegno dei rappresentanti di tutte le Regioni nel corso del quale è emersa unanime la volontà di portare avanti un progetto di riforma dello Stato, attraverso un disegno regionalista.

Rileva inoltre che il "pacchetto" delle proposte governative attua solo in parte lo Statuto speciale valdostano mancando della regolamentazione riguardo ad alcune materie, quali quelle di cui alle lettere a). f), h dell'articolo 3 e c) dell'articolo 2 dello Statuto stesso, oltre alla mancata attuazione dell'articolo 14, relativo alla zona franca, questione che dovrebbe essere fondamentale, essendo l'unica per la quale lo Statuto prevede esplicitamente le norme di attuazione.

Passando, poi, ad illustrare i singoli emendamenti, pone l'accento su alcuni punti chiave del progetto di legge, quali gli articoli 38, 39, 64 e 65, nei quali, a suo giudizio, maggiormente si manifesta il disegno autoritario dello Stato di soffocare l'autonomia regionale. Infatti, dopo aver considerato che la norma di cui all'articolo 39, riguardante la funzione statale di indirizzo e coordinamento nei confronti della Regione, oltre a sembrare addirittura più rigida delle analoghe norme previste per le Regioni a statuto ordinario, pare illegittima per violazione dello Statuto speciale valdostano, che non prevede tale funzione, rileva che la norma di cui all'articolo 64, circa il controllo di merito sugli atti regionali, manifesta la chiara volontà, da parte del potere centrale, di intervenire pesantemente e burocraticamente nei confronti della nostra Regione, anche in spregio al disposto dell'articolo 10 del D.L.Lgt. 7 settembre 1945, n. 545, che esclude dal controllo di merito l'attività amministrativa regionale.

Infine, dopo aver brevemente illustrato la proposta contenuta nell'articolo aggiuntivo 44 bis, relativo all'accesso al credito in tutti i settori nei quali la Regione ha competenza legislativa, conclude rivolgendo un invito a tutte le forze regionaliste, presenti in Consiglio, da un lato ad aderire a tutte quelle iniziative che saranno intraprese, a seguito del citato convegno di Milano, per una riforma dello Stato in senso regionalista, e, dall'altro lato, a non dimenticare, nella fattispecie del disegno di legge governativo, la necessità, sempre presente, di consolidare l'istituto autonomistico valdostano, attraverso una migliore e più puntuale interpretazione delle norme statutarie.

Il Consigliere CHINCHERE', dopo aver premesso alcune considerazioni sulla notevole importanza politica del momento, ritiene indispensabile che tutte le forze presenti in Consiglio esprimano chiaramente le loro valutazioni sul disegno di legge governativo in esame.

Perciò si rivolge al Presidente della Giunta invitandolo ad esprimere, a nome dell'esecutivo regionale, della maggioranza consiliare e del movimento dell'Union Valdôtaine, una chiara valutazione delle proposte governative.

Le Président de la Junte régionale, Monsieur ANDRIONE, fait remarquer d'avoir déjà exposé la pensée politique de la majorité du Conseil, relativement au projet de loi dont il s'agit, au cours d'une récente séance du Conseil et que, en ce qui concerne le mouvement de l'Union Valdôtaine, il y aura bien d'autres Conseillers qui auront les moyens d'expliquer leurs points de vue.

Il Vice Presidente CHABOD invita il Consiglio a pronunciarsi sulla proposta, avanzata dal Presidente della Giunta, di demandare lo studio del disegno di legge governativo e dei relativi emendamenti, ad una Commissione consiliare speciale.

Il Consigliere DOLCHI, dopo aver premesso, a nome del Gruppo comunista, di concordare sulla proposta, avanzata dal Presidente della Giunta, di demandare ad una Commissione consiliare speciale l'esame del disegno di legge governativo e dei relativi emendamenti e dopo aver proposto che la Commissione stessa sia integrata dai parlamentari valdostani, ritiene opportuno che ogni partito e movimento politico esprima, in sede consiliare, il proprio giudizio sul progetto di legge statale.

Pertanto, a nome del Gruppo consiliare del Partito Comunista Italiano, critica a lungo il comportamento del Governo che ha predisposto il progetto di legge senza minimamente interpellare gli organi regionali e. soprattutto, senza tener conto di un ordine del giorno, presentato al Senato della Repubblica dai Senatori comunisti Germano, Modica ed altri, approvato il 17 luglio 1976, che impegnava il Governo stesso a presentare rapidamente in Parlamento un provvedimento legislativo recante le norme di attuazione dello Statuto speciale valdostano, previa consultazione di una Commissione paritetica composta da rappresentanti dello Stato e della Regione.

Quindi, dopo aver criticato l'iter del disegno di legge, passa ad esaminarne il contenuto e constata amaramente che la proposta governativa non tiene affatto conto delle caratteristiche peculiari della Valle d'Aosta, ma si limita a decentrare a favore della Regione valdostana alcune funzioni, colmando così quel grave divario creatosi a favore delle regioni a statuto ordinario in seguito ai noti decreti delegati del gennaio 1972.

Rileva inoltre che le proposte governative non tengono affatto conto delle proposte della Commissione parlamentare, presieduta dall'onorevole Giannini, nel quadro degli ulteriori decentramenti di funzioni, dallo Stato alle Regioni, previste dalla legge 22 luglio 1975, n. 382.

Riferendosi poi alle proposte di emendamento, avanzate dai Democratici Popolari, che considera come un contributo positivo, sul quale i Comunisti sono disposti alla discussione, obietta che le proposte relative alla zona franca potrebbero rivelarsi come un elemento fuorviante e ritardante la soluzione dell'intera questione, dal momento che l'attuazione di simili proposte sarebbe, attualmente, alquanto laboriosa, in relazione ai problemi connessi con l'ordinamento finanziario regionale e con il Mercato Comune Europeo.

Infine, dopo aver annunciato che il Gruppo comunista si riserva di presentare alcuni emendamenti al testo del disegno di legge, esprime ancora un giudizio negativo, sia riguardo al contenuto antiautonomistico del disegno di legge stesso, sia in relazione alla procedura sin qui seguita dal Governo.

Conclude ponendo in rilievo l'opportunità di cercare, con ogni mezzo, di salvaguardare i principi fondamentali dell'autonomia, tenendosi anche al passo con le altre Regioni italiane, per partecipare a quella lotta unitaria per la riforma regionalistica dello Stato.

Il Consigliere BONDAZ ritiene particolarmente interessante la proposta di demandare l'ulteriore esame, del disegno di legge governativo e dei relativi emendamenti, alla Commissione consiliare per gli Affari Generali, debitamente integrata.

Quindi, dopo aver formulato un giudizio positivo sul progetto di legge, che ritiene valido pur essendo ancora perfettibile, respinge le affermazioni del Consigliere Lustrissy, il quale, nel suo intervento, si è espresso in maniera piuttosto pesante nei confronti del Governo centrale, tacciandolo di autoritarismo e di prevaricazione nei confronti della Regione.

Conclude augurando che i lavori della Commissione speciale si svolgano con tranquillità e con impegno, in modo da esaminare attentamente tutti gli emendamenti e portare al Consiglio concrete proposte, che possano essere approvate a larga maggioranza.

Il Consigliere PEDRINI constata con amarezza che si sta perdendo inutilmente del tempo, come già è avvenuto nelle precedenti riunioni della Commissione consiliare speciale, nella quale si è discusso a lungo, senza però poter esaminare concrete proposte di emendamento, dal momento che gli emendamenti dei demopopolari sono stati presentati successivamente alle riunioni stesse.

Quindi, dopo aver formulato l'augurio che i lavori della prossima Commissione possano essere più proficui, si rivolge al Presidente della Giunta per ottenere la conferma circa l'intendimento di non scartare il problema dell'attuazione della zona franca, ma di rinviarlo, semplicemente, ad una prossima occasione, per non rischiare di compromettere l'attuale trattativa.

Il Presidente della Giunta regionale ANDRIONE, in risposta alle osservazioni ed alle critiche, vuole innanzitutto sottolineare che il disegno di legge statale, di cui si sta discutendo non rappresenta certamente una tappa fondamentale per la realizzazione dell'autonomia regionale, ma è semplicemente un passaggio tecnico di parte delle competenze statali, che lascia ancora ampi spazi per future contrattazioni quali, ad esempio, quelle relative alla zona franca. Infatti l'approvazione delle norme di attuazione viene al termine di una lunga battaglia, tra Regione e Stato, iniziatasi nel 1963, con la nota sentenza della Corte Costituzionale che aveva ritenuto necessaria, per il trasferimento di funzioni amministrative alla Regione l'esistenza di apposite leggi statali.

Quindi, dopo aver osservato che le richieste di soppressione dell'articolo 39 potrebbero anche essere accolte, ma non muterebbero la situazione di fatto, in quanto è pacifico che lo Stato continuerà ad esercitare quella funzione di indirizzo e coordinamento, nell'ambito della programmazione nazionale, che comunque gli spetta, fa notare che il disposto contenuto nell'articolo 46 non prevede il controllo di merito, bensì fissa un limite minimo, al di sopra del quale la Commissione di Coordinamento può richiedere il riesame degli atti.

Rileva poi che la persistenza di un controllo statale in materia urbanistica si rende necessaria, al fine di coordinare gli interventi degli enti locali con quelli delle aziende statali, quali l'ANAS e l'ENEL.

In conclusione, dopo aver criticato la relazione presentata dai demopopolari che, a suo avviso, oltre ad essere in parte copiata da un precedente documento, è stata compilata con l'aiuto di esperti che non conoscono a fondo i problemi della Valle d'Aosta, auspica che i lavori della costituenda Commissione possano svolgersi con celerità, portando proposte migliorative al disegno di legge statale e ricorda che le eventuali proposte di emendamento approvate dal Consiglio avranno tanto più peso quanto più grande sarà la maggioranza consiliare che le avrà approvate.

Il Consigliere LUSTRISSY, a conclusione del dibattito, constata che, oltre ai contributi del Partito Comunista e dell'Union Valdôtaine, attraverso la persona del Presidente della Giunta, non sono emersi contributi positivi per un miglioramento del disegno di legge statale e ribadisce che la proposta governativa è una "gentile concessione" che mortifica le prerogative autonomistiche valdostane.

Quindi, dopo essersi richiamato alla sentenza della Corte Costituzionale in data 15 luglio 1969, n. 136, nella quale, tra l'altro, in contrasto con i precedenti orientamenti della Corte stessa, si afferma che la Regione può autonomamente assumere funzioni amministrative nelle materie previste dallo Statuto, sottolinea la necessità di sostenere una dura battaglia nei confronti dello Stato, insistendo soprattutto sull'attuazione della tanto attesa zona franca che non costituisce, contrariamente a quanto asserito dal collega Dolchi, un momento fuorviante della trattativa, bensì il punto centrale di tutto il discorso di attuazione dello Statuto.

Infine, dopo aver favorevolmente accolto la proposta di nomina di una Commissione speciale per l'esame degli emendamenti, conclude rivolgendo, a coloro che considera gli unici interlocutori, cioè i Comunisti ed i rappresentanti dell'Union Valdôtaine, l'invito ad un intenso e proficuo lavoro, per il bene della Valle d'Aosta.

Il Consigliere DOLCHI, a nome del Gruppo consiliare del P.C.I., presenta i seguenti emendamenti al testo del disegno di legge governativo, da sottoporre all'esame della costituenda Commissione:

Art. 5

Primo comma: aggiungere dopo le parole "gestito... provvisoriamente" e aggiungere dopo la parola Stato: "quale rappresentante della Regione Piemonte in attesa dell'applicazione della legge 22 luglio 1975, n. 382".

Quarto comma: togliere "modifica dell'".

Art. 6

Terzo comma: togliere, dopo la parola "regionale" tutta la seconda frase.

Art. 32

Togliere il quarto, quinto, sesto e settimo (vedere DPR 31 maggio 1974, n. 419).

Art. 39

Sopprimere.

Art. 41

Primo comma dopo la parola "materia", aggiungere "e provvisoriamente".

Art. 50

Primo comma: dopo la parola "corrispondente" aggiungere "alle reali spese previste per il loro completo funzionamento".

Art. 52

Primo comma: dopo la parola "concorso" aggiungere "regionale".

Art. 61

Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese all'Amministrazione regionale su richiesta della stessa Regione.

Art. 64

Sopprimere.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE, dopo aver confermato che la Commissione speciale sarà costituita dalla Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione ed Urbanistica, integrata dai Capi gruppo consiliari e da esperti designati dai singoli Gruppi, invita a costituire con sollecitudine tale organo e propone che la prima riunione abbia luogo nel pomeriggio di martedì prossimo, 22 febbraio.

Il Consiglio prende atto concordando.

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