Oggetto del Consiglio n. 1424 del 22 giugno 2000 - Resoconto
OGGETTO N. 1424/XI Discussione e votazione del disegno di legge: "Autonomia delle istituzioni scolastiche". (Approvazione e reiezione di altri due ordini del giorno)
TITOLO I ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEL QUADRO DELL'AUTONOMIA
CAPO I FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 (Oggetto)
1. La presente legge detta norme in materia di:
a) autonomia delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione;
b) dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
c) organici funzionali;
d) dirigenza scolastica;
e) attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche per l'organizzazione e la gestione del servizio di istruzione.
Articolo 2 (Personalità giuridica e autonomia delle istituzioni scolastiche)
1. Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione, dimensionate a norma dell'articolo 5, è attribuita, con atto del competente dirigente dell'amministrazione scolastica regionale, la personalità giuridica a decorrere dal 1° settembre 2000. Esse sono dotate di autonomia amministrativa, didattica, organizzativa, di ricerca, di sviluppo e sperimentazione ai sensi della presente legge.
Articolo 3 (Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche)
1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche si inserisce in un più vasto sistema di esercizio di forme di autonomia, alla luce dei principi contenuti nello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
2. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto dei propri fini istituzionali, delle funzioni esercitate dall'amministrazione scolastica regionale e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta). A tal fine interagiscono tra loro, con gli enti locali, con i diversi soggetti del sistema scolastico nazionale e con quelli della comunità internazionale, promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi generali del sistema di istruzione.
3. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e, nel rispetto del particolare ordinamento scolastico regionale, si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.
4. Le istituzioni scolastiche, fondando il proprio progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, individuano nello studente il fine della propria azione e, esercitando le scelte in materia di autonomia scolastica, favoriscono e valorizzano l'autonomia e l'identità individuale, perseguono e sostengono il raggiungimento di competenze, conoscenze ed abilità adeguate alla formazione ed all'inserimento nella vita attiva.
5. Gli studenti, anche attraverso le associazioni scolastiche, concorrono responsabilmente, in relazione alla loro età, alla realizzazione dell'autonomia scolastica con le modalità stabilite dai regolamenti di istituto e, per le scuole secondarie, anche dallo statuto delle studentesse e degli studenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria).
Articolo 4 (Istituzioni scolastiche non regionali ed istituti educativi)
1. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute adeguano, entro il 1° settembre 2000, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni della presente legge relative alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione.
2. Le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili, si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
APO II DIMENSIONAMENTO ED ORGANICI
Aticolo 5 (Dimensionamento delle istituzioni scolastiche)
1. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire alle istituzioni stesse l'efficace esercizio dell'autonomia. Nel quadro di una programmazione volta ad agevolare il diritto all'istruzione attraverso una distribuzione efficace dell'offerta formativa sul territorio, il dimensionamento è finalizzato a:
a) dare stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche;
b) assicurare alle istituzioni scolastiche la necessaria capacità di confronto e interazione con i soggetti della comunità locale;
c) consentire l'inserimento dei giovani in una comunità culturalmente adeguata e idonea a stimolare la capacità di apprendimento e di socializzazione;
d) assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali.
2. Ai fini indicati al comma 1, l'indice di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche è individuato in una popolazione scolastica media, riferita all'ambito territoriale di pertinenza, di cinquecento alunni.
3. Fermo restando il numero di istituzioni scolastiche attivabili sulla base dell'indice di cui al comma 2, ciascuna istituzione scolastica deve avere una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa di norma tra trecento e settecento alunni, in relazione:
a) alla consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza;
b) alle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
c) alla complessità di direzione, gestione e organizzazione didattica, in relazione alla pluralità di gradi di scuola o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione.
4. La Giunta regionale approva ed aggiorna, con cadenza triennale, il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e procede alle conseguenti istituzioni, trasformazioni, aggregazioni o soppressioni, avuto riguardo ai criteri di cui al comma 3 e sentiti i pareri del Consiglio scolastico regionale, delle comunità montane e del comune di Aosta. Nella definizione del piano è possibile procedere alla costituzione di istituzioni scolastiche unificando scuole di diversi gradi di istruzione nel rispetto della continuità fra gli stessi e scuole dello stesso grado anche di diverso tipo.
Articolo 6 (Dotazioni organiche regionali e organici funzionali delle istituzioni scolastiche)
1. La Giunta regionale stabilisce con cadenza triennale la dotazione organica complessiva dei ruoli regionali del personale scolastico dirigente, docente ed educativo, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto:
a) dell'entità numerica previsionale della popolazione scolastica;
b) del numero delle istituzioni funzionanti, della loro dimensione ed articolazione sul territorio;
c) delle caratteristiche socio-culturali, demografiche e orografiche del territorio regionale;
d) della distribuzione per ambiti disciplinari del personale docente;
e) degli obiettivi correlati all'economia regionale ed all'evoluzione del mercato del lavoro;
f) dell'applicazione delle norme statutarie in materia di bilinguismo.
2. La Giunta regionale definisce i parametri per la determinazione dell'organico funzionale triennale di ogni istituzione scolastica tenuto conto dei seguenti indicatori ed elementi di valutazione:
a) numero degli alunni e loro suddivisione per fasce di età, anno di corso e indirizzo di studi;
b) insegnamenti da impartire in relazione sia agli obiettivi formativi dei corrispondenti curricoli sia al piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 8 elaborato dall'istituzione scolastica;
c) esigenze di sostegno degli alunni portatori di handicap;
d) situazioni di disagio, di dispersione scolastica e di insuccessi formativi;
e) sperimentazione di nuovi metodi didattici e di nuovi ordinamenti e strutture curricolari;
f) adattamento dei percorsi formativi, secondo criteri di flessibilità e modularità, alle esigenze di personalizzazione dei processi di apprendimento;
g) caratteristiche dell'economia regionale ed evoluzione del mercato del lavoro;
h) azioni di supporto socio-psico-pedagogico, organizzativo e gestionale, di ricerca educativa e scientifica di orientamento scolastico e professionale e di valutazione dei processi formativi, tenuto conto anche dell'eventuale articolazione della funzione docente sulla base di particolari profili di specializzazione;
i) esigenze specifiche delle istituzioni scolastiche connesse alle caratteristiche socio-culturali, demografiche ed orografiche del territorio di riferimento;
j) prevedibili necessità di copertura dei posti di insegnamento vacanti e di sostituzione degli insegnanti assenti per periodi di durata inferiore all'intero anno scolastico.
3. L'amministrazione scolastica regionale, nel limite della dotazione organica complessiva, attua interventi perequativi a favore delle istituzioni scolastiche o reti di scuole affinché realizzino progetti innovativi di particolare rilevanza o affinché attivino iniziative di supporto per particolari situazioni di disagio e di insuccesso scolastico.
4. Entro il limite della dotazione organica complessiva di cui al comma 1, il competente dirigente dell'amministrazione scolastica regionale determina con cadenza triennale l'organico funzionale di ogni istituzione scolastica, in conformità ai parametri di cui al comma 2, in relazione agli interventi perequativi di cui al comma 3 e tenuto conto delle proposte delle singole istituzioni scolastiche.
5. Nei limiti della dotazione organica assegnata, i dirigenti scolastici, sulla base del piano dell'offerta formativa e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, procedono alla formazione delle classi e, in conformità ai principi e criteri stabiliti con la contrattazione collettiva decentrata a livello nazionale e territoriale, attribuiscono ai singoli docenti le funzioni da svolgere.
Articolo 7 (Competenze degli enti locali e della Regione)
1. Ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche autonome, di scuola materna, elementare e media funzionanti sul proprio territorio è attribuita ai Comuni che la esercitano in forma associata attraverso le Comunità montane ai sensi della l.r. 54/1998.
2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate su proposta delle istituzioni scolastiche interessate e, comunque, previa intesa con le stesse, avuto riguardo, in particolare, al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 1, e tenuto conto della dotazione organica assegnata alle istituzioni scolastiche.
3. Per le scuole secondarie superiori le competenze di cui al comma 1 sono esercitate direttamente dalla Regione, sentite le istituzioni scolastiche interessate.
CAPO III AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO E DOTAZIONE FINANZIARIA
Articolo 8 (Piano dell'offerta formativa)
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano dell'offerta formativa. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studio determinati a norma dell'articolo 16 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico di riferimento, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche minoritarie, e valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali definiti dal consiglio dell'istituzione scolastica, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il piano è adottato dal consiglio dell'istituzione scolastica.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
5. Il piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.
Articolo 9 (Autonomia didattica)
1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, concretizzano gli obiettivi, definiti a norma dell'articolo 16, in percorsi formativi funzionali:
a) alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni;
b) al riconoscimento ed alla valorizzazione delle diversità;
c) alla promozione delle potenzialità degli studenti adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi, ai ritmi di apprendimento degli alunni ed alle esigenze derivanti dalla realizzazione di percorsi curricolari plurilingui, in coerenza con gli adattamenti dei curricoli alla realtà locale, ai sensi degli articoli 39, 40 e 40 bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta. A tali fini le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 16, degli spazi orari residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività, nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.
4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, avuto riguardo anche al prolungamento dell'obbligo scolastico, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni di competenza. Esse individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa vigente.
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il piano dell'offerta formativa e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.
6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 16 e tenuto conto della necessità di:
a) facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio;
b) favorire l'integrazione tra sistemi formativi;
c) agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.
7. Le istituzioni scolastiche individuano altresì i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.
8. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.
Articolo 10 (Autonomia organizzativa)
1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalla Regione.
3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.
Articolo 11 (Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale plurilingue, sociale ed economico della regione e delle realtà locali, curando, tra l'altro:
a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico, finalizzati ai progetti individuati dal piano dell'offerta formativa;
c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.
2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista all'articolo 16, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate all'innovazione con le modalità di cui all'articolo 19.
3. Le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, con gli enti che svolgono attività di studio e ricerca nella regione, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca educativa. Tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti regionali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che svolgono attività di ricerca.
Articolo 12 (Reti di scuole)
1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
2. L'accordo può avere a oggetto:
a) attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
b) attività di formazione e aggiornamento;
c) attività di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci;
d) attività di acquisto di beni e servizi;
e) ogni altra attività coerente con le finalità istituzionali.
3. Se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, lo stesso è approvato, oltre che dal consiglio dell'istituzione scolastica, anche dal collegio dei docenti per la parte di propria competenza.
4. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva. Qualora i progetti prevedano scambi di durata pari o superiore ad un intero anno scolastico, per i docenti provenienti da altre regioni si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di accertamento della piena conoscenza della lingua francese.
5. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
6. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.
7. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati, tra l'altro:
a) alla ricerca didattica e alla sperimentazione;
b) alla documentazione per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
c) alla formazione in servizio del personale scolastico;
d) all'orientamento scolastico e professionale.
8. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 7 a personale dotato di specifiche esperienze e competenze.
9. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
10. Anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, anche di altri paesi, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
11. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali connessi con l'attuazione del piano dell'offerta formativa e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.
Articolo 13 (Dotazione finanziaria)
1. Le entrate delle istituzioni scolastiche comprendono:
a) le assegnazioni della Regione;
b) le assegnazioni degli enti locali;
c) i contributi di altri enti e istituzioni pubbliche;
d) i contributi degli alunni;
e) i proventi derivanti da convenzioni ovvero da alienazioni di beni disponibili;
f) le donazioni, eredità e legati, proventi e altre erogazioni liberali;
g) ogni altro vantaggio economico.
2. La Regione assegna a tutte le istituzioni scolastiche una dotazione finanziaria essenziale, ordinaria e perequativa, finalizzata ad assicurare il funzionamento didattico ed amministrativo.
3. Le dotazioni ordinarie e perequative sono attribuite senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa.
4. La Regione può attribuire alle istituzioni scolastiche assegnazioni straordinarie finalizzate:
a) alla realizzazione di progetti di particolare interesse e complessità attivati sulla base di iniziative promosse o riconosciute dalla Regione stessa;
b) alla copertura di spese di comprovato carattere straordinario o imprevedibile.
5. Le assegnazioni straordinarie rimangono vincolate alla loro destinazione fino alla realizzazione delle iniziative e degli obiettivi per cui sono state previste.
6. La Giunta regionale stabilisce, sentito il Consiglio scolastico regionale, i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria e perequativa delle istituzioni scolastiche, tenendo conto:
a) per la dotazione ordinaria:
1) della popolazione scolastica;
2) del grado e della tipologia di istruzione;
3) dell'articolazione strutturale territoriale ed organizzativa dell'istituzione scolastica;
4) del numero dei docenti previsto dall'organico funzionale di istituto;
b) per la dotazione perequativa:
1) delle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio.
7. Gli stanziamenti del bilancio pluriennale della Regione relativi alle dotazioni finanziarie di cui al comma 2 costituiscono spese aventi natura obbligatoria da rivalutare annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata.
Articolo 14 (Iniziative organizzate dalla Regione)
1. La Regione può finanziare ed organizzare direttamente iniziative di carattere culturale, educativo e sportivo destinate a più scuole anche di gradi e tipologie diversi.
Articolo 15 (Regolamento di contabilità)
1. Con regolamento regionale sono dettate istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità di riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche.
CAPO IV CURRICOLO NELL'AUTONOMIA
Articolo 16 (Definizione dei curricoli)
1. La Giunta regionale approva e rende esecutivi, ai sensi degli articoli 39, 40 e 40bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e dell'articolo 28 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), gli opportuni adattamenti alle necessità locali delle norme statali vigenti che definiscono per i diversi tipi e indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro.
2. Le istituzioni scolastiche determinano nel piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare la quota obbligatoria, definita ai sensi del comma 1, con la quota parimenti obbligatoria loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).
3. Nell'integrazione tra la quota obbligatoria del curricolo e quella obbligatoria riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema nazionale di istruzione e sono valorizzati il particolarismo linguistico regionale ed il pluralismo culturale e territoriale interno alla regione, nel rispetto delle diverse finalità dei vari gradi di scuola.
4. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche tengono conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.
5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi tra la Regione e gli enti locali negli ambiti previsti dalla l.r. 54/1998, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.
6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto della continuità e delle attese in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto dagli studenti e dalle famiglie.
Articolo 17 (Ampliamento dell'offerta formativa)
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa. Gli ampliamenti consistono in ogni iniziativa ulteriore rispetto al curricolo obbligatorio e coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni, della popolazione giovanile e degli adulti, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dal contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale.
2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 16 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative programmate dalle istituzioni scolastiche. Per la realizzazione di percorsi formativi integrati, tale programmazione avviene sulla base di accordi con la Regione o gli enti locali.
3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.
4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere accertate esperienze di autoformazione e crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.
5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.
Articolo 18 (Valutazione del sistema scolastico e modelli di certificazione)
1. La valutazione del sistema scolastico ha come scopo:
a) la verifica dell'efficacia e dell'efficienza del sistema nel suo complesso e nelle sue articolazioni;
b) l'esame degli effetti delle politiche scolastiche e delle iniziative legislative a favore della scuola;
c) la verifica dell'idoneità dei curricoli e delle altre iniziative progettuali finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.
2. Le attività di cui al comma 1 si realizzano nelle forme dell'autovalutazione e della valutazione.
3. Le scuole esercitano la funzione di autovalutazione rispetto, tra l'altro:
a) agli esiti complessivi del piano dell'offerta formativa;
b) al processo di insegnamento-apprendimento per il raggiungimento da parte degli allievi degli obiettivi formativi e delle competenze di cui all'articolo 16, comma 1;
c) agli standard di qualità del servizio scolastico.
4. Ai fini di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche tengono presenti anche gli indicatori generali forniti dalla struttura di cui al comma 5.
5. Le attività di valutazione e di raccordo con gli esiti delle procedure di autovalutazione di cui al comma 3 sono affidate ad una struttura regionale per la valutazione che si avvale di esperti esterni e si coordina con l'organismo operante a livello nazionale per il raggiungimento delle medesime finalità.
6. La valutazione di cui al comma 5 è finalizzata a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative regionali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio. La Giunta regionale fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche finalizzate alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio scolastico.
7. I nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate, sono adattati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia di rilascio dei diplomi e delle pagelle e delle certificazioni scolastiche.
Articolo 19 (Iniziative finalizzate all'innovazione)
1. L'Assessore competente in materia di istruzione, anche su proposta del Consiglio scolastico regionale, di una o più istituzioni scolastiche, dell'istituto regionale di ricerca educativa o degli enti locali, promuove progetti di innovazione in ambito regionale. Tali progetti sono volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento.
2. L'Assessore riconosce ed autorizza altresì progetti di innovazione delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi definiti ai sensi dell'articolo 16, sentito il Consiglio scolastico regionale.
3. Quando i progetti di innovazione riguardino esclusivamente l'insegnamento della lingua francese o innovino ordinamenti o strutture stabiliti dalla Regione nell'esercizio della propria competenza legislativa di integrazione e di attuazione in materia di istruzione materna, elementare e media, provvede l'Assessore con proprio decreto.
4. Quando si tratta di progetti di innovazione diversi da quelli di cui al comma 3, l'Assessore provvede previa intesa con il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 33 della l. 196/1978. Ai fini del raggiungimento dell'intesa, i progetti, ove la Giunta regionale li ritenga ammissibili a finanziamento, sono trasmessi al Ministero corredati da eventuali osservazioni dell'amministrazione scolastica regionale.
5. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie necessarie per realizzarli.
6. I progetti attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 16.
7. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, secondo criteri di corrispondenza fissati nell'ambito dell'intesa con il Ministero dell'istruzione.
CAPO V SUPPORTO ALL'AUTONOMIA E ALL'INNOVAZIONE
Articolo 20 (Funzioni di supporto)
1. Le funzioni di supporto all'attuazione dell'autonomia scolastica e alla realizzazione di progetti di innovazione metodologico-didattica e degli ordinamenti degli studi sono esercitate, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'ufficio ispettivo tecnico e dagli altri uffici dell'Assessorato competente in materia di istruzione, nonché dagli enti regionali che perseguono le medesime finalità istituzionali, in raccordo con le agenzie formative del territorio e con gli analoghi organismi operanti a livello nazionale.
Articolo 21 (Utilizzazione di personale scolastico docente e dirigente)
1. Per lo svolgimento dei compiti affidati all'ufficio ispettivo tecnico, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 20, l'Assessorato competente in materia di istruzione può avvalersi dell'opera di docenti e dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a venti unità. Le utilizzazioni di cui al presente comma comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. All'atto della restituzione al ruolo, il personale interessato ha priorità di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore a tre anni scolastici, il personale è assegnato alla sede nella quale era titolare al momento del collocamento fuori ruolo.
2. Nei limiti del contingente di cui al comma 1, l'Assessore competente in materia di istruzione può altresì utilizzare, mediante parziale esonero dagli obblighi di insegnamento, personale docente che ha superato il periodo di prova per lo svolgimento di attività di durata temporanea afferenti i compiti di cui al comma 1.
3. Il contingente di cui al comma 1 è dedotto dal numero complessivo di utilizzazioni stabilito all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 (Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche), come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1993, n. 80.
CAPO VI DIRIGENZA SCOLASTICA
Articolo 22 (Qualifica e competenze del dirigente scolastico)
1. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali di competenza.
2. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1 il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
3. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. Relativamente al personale non docente, al dirigente scolastico sono attribuite le funzioni e le responsabilità dirigenziali di cui alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 marzo 2000, n. 9.
4. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
5. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio dell'istituzione scolastica motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
6. I dirigenti scolastici rispondono in ordine ai risultati che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.
7. Contestualmente all'acquisizione della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche, ai capi d'istituto che abbiano assolto l'obbligo di formazione previsto dalle vigenti disposizioni, è conferita la qualifica dirigenziale ai sensi della normativa vigente per il corrispondente personale dello Stato. I capi d'istituto sono inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici.
Articolo 23 (Competenze in materia di sicurezza)
1. Ai fini ed agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, i dirigenti scolastici sono individuati quali datori di lavoro delle istituzioni scolastiche ed educative.
2. Le istituzioni scolastiche possono assolvere gli obblighi in materia di sicurezza anche tramite la stipula di convenzioni tra loro e con l'Amministrazione regionale.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i dirigenti scolastici sottoscrivono protocolli d'intesa con i proprietari degli edifici a loro assegnati, al fine di definire le rispettive competenze e modalità di attuazione degli interventi relativi alle strutture ed agli impianti, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
4. Alle istituzioni scolastiche sono assegnati i fondi per l'adempimento degli obblighi che le norme in materia di sicurezza pongono in capo ai dirigenti scolastici quali datori di lavoro.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di assolvimento degli obblighi del datore di lavoro previsti all'articolo 4, comma 4, del d.lgs. 626/1994, come sostituito dall'articolo 3 del d.lgs. 242/1996, fino alla definizione di tali modalità ai sensi del comma 2.
Articolo 24 (Reclutamento dei dirigenti scolastici. Coordinamento)
1. Il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione avviene secondo le modalità e le procedure vigenti per i corrispondenti ruoli statali, ferme restando, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regionali integrative in materia di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo di scuola materna, elementare e secondaria.
2. Ogni volta che in leggi o regolamenti regionali anteriori all'entrata in vigore della presente legge è fatto riferimento al "direttore didattico", "preside", "capo di istituto", "rettore", "vicerettore" il riferimento deve intendersi effettuato al "dirigente scolastico".
TITOLO II FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE
CAPO I ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI
Articolo 25 (Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche)
1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione scolastica regionale relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 26 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione scolastica regionale. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dalla presente legge.
2. In particolare, le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti regionali, nazionali ed internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. Le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 249/1998.
3. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche possono concorrere, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dalla presente legge.
4. Le dotazioni organiche ed i profili professionali del personale non docente sono ridefiniti al fine di adeguarli alle esigenze delle scuole autonome.
5. Sono abolite tutte le autorizzazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26.
6. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione all'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.
Articolo 26 (Competenze escluse)
1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:
a) formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
b) reclutamento del personale docente ed educativo;
c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente regionale, comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25, comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed educativo.
Articolo 27 (Coordinamento delle competenze)
1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.
2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui agli articoli 22 e 23, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.
4. Il responsabile amministrativo assicura il funzionamento dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.
5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.
6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera d), purché riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.
TITOLO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE
CAPO I DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 28 (Norma finanziaria)
1. L'onere previsto dalla presente legge quantificato in lire 2.281.000.000 (euro 1.178.038) per l'anno 2000, in lire 5.472.000.000 (euro 2.826.052) per l'anno 2001 ed euro 2.833.675 a decorrere dall'anno 2002, grava:
- per l'anno 2000 per lire 976.196.000 sul capitolo 55130 (euro 504.163), per lire 167.516.000 (euro 86.514) sul capitolo 55135, per lire 154.351.600 (euro 79.716) sul capitolo 57200 e per lire 32.936.400 (euro 17.010) sul capitolo 64335, per lire 500.000.000 (euro 258.228) sul capitolo 55140 di nuova istituzione "trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni ordinarie e perequative", per lire 80.000.000 (euro 41.317) sul capitolo 55145 di nuova istituzione "trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste", per lire 60.000.000 (euro 30.987) sul capitolo 55150 di nuova istituzione "realizzazione di iniziative culturali, didattiche e sportive destinate alle istituzioni scolastiche regionali" e per lire 310.000.000 (euro 160.102) sul capitolo 56330 di nuova istituzione "trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di fondi destinati all'acquisto di beni d'investimento";
- per l'anno 2001 per lire 4.922.000.000 (euro 2.542.001) sul nuovo capitolo 55140, per lire 250.000.000 (euro 129.114) sul nuovo capitolo 55145, per lire 250.000.000 (euro 129.114) sul nuovo capitolo 55150 e per lire 50.000.000 (euro 25.823) sul nuovo capitolo 56330;
- a decorrere dall'anno 2002 per euro 2.549.596 sul nuovo capitolo 55140, per euro 129.114 sul nuovo capitolo 55145, per euro 129.369 sul nuovo capitolo 55150 e per euro 25.596 sul nuovo capitolo 56330.
2. Alla copertura dell'onere si provvede:
a) per l'anno 2000:
- quanto a lire 1.781.000.000 (euro 919.810) mediante utilizzo delle risorse iscritte ai capitoli 55130 per lire 998.000.000 (euro 515.424) di cui rispettivamente già trasferite lire 976.196.000 (euro 504.163), al capitolo 55135 per lire 350.000.000 (euro 180.760) di cui rispettivamente già trasferite lire 167.516.000 (euro 86.514), al capitolo 57200 per lire 283.000.000 (euro 146.157) di cui rispettivamente già trasferite lire 154.351.600 (euro 79.716) al capitolo 55210 per lire 110.000.000 (euro 56.810), al capitolo 55980 per lire 5.000.000 (euro 2.582) e al capitolo 64335 per lire 35.000.000 (euro 18.076) di cui rispettivamente già trasferite lire 32.936.400 (euro 17.010);
- quanto a lire 500.000.000 (euro 258.228) mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio della Regione per l'anno 2000 a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto E.1 dell'allegato 1) al bilancio medesimo;
b) per l'anno 2001:
- quanto a lire 4.972.000.000 (euro 2.567.824) mediante utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 55130 per lire 2.920.000.000 (euro 1.508.054), al capitolo 55135 per lire 1.131.000.000 (euro 584.113), al capitolo 57200 per lire 720.000.000 (euro 371.849), al capitolo 55210 per lire 100.000.000 (euro 51.646) e al capitolo 64335 per lire 101.000.000 (euro 52.162);
- quanto a lire 500.000.000 (euro 258.228) mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 dell'anno 2001 del bilancio pluriennale 2000/2002 della Regione a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto E.1 dell'allegato 1) al bilancio medesimo;
c) per l'anno 2002:
- quanto ad euro 2.575.675 mediante utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 55130 per euro 1.497.700, al capitolo 55135 per euro 571.700, al capitolo 57200 per euro 347.100, al capitolo 55210 per euro 46.500, al capitolo 64335 per euro 50.700 e mediante riduzione sul capitolo 20420 per euro 20.658, sul capitolo 21820 per euro 15.494 e sul capitolo 55510 per euro 25.823;
- quanto ad euro 258.000 per l'anno 2002, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 69000 dell'anno 2002 del bilancio pluriennale 2000/2002 della Regione a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto E.1 dell'allegato 1) al bilancio medesimo.
Articolo 29 (Variazioni di bilancio)
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2000 e pluriennale 2000/2002 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
capitolo 55130 - Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole e degli organi collegiali
anno 2000 competenza lire 21.804.000
anno 2001 competenza lire 2.920.000.000
anno 2002 competenza euro 1.497.700
capitolo 55135 - Oneri per iniziative assunte dalle scuole di ogni ordine e grado della regione collegate a progetti specifici
anno 2000 competenza lire 182.484.000
anno 2001 competenza lire 1.131.000.000
anno 2002 competenza euro 571.700
capitolo 57200 - Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche destinate alle istituzioni scolastiche
anno 2000 competenza lire 128.648.400
cassa lire 100.000.000
anno 2001 competenza lire 720.000.000
anno 2002 competenza euro 347.100
capitolo 55210 - Spese per la specializzazione e la sperimentazione didattica
anno 2000 competenza lire 110.000.000
cassa lire 90.000.000
anno 2001 competenza lire 100.000.000
anno 2002 competenza euro 46.500
capitolo 55980 - Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di istruzione e professionali
anno 2000 competenza lire 5.000.000
cassa lire 4.000.000
capitolo 64335 - Spese per l'organizzazione di attività e manifestazioni sportive scolastiche, regionali, interregionali e nazionali
anno 2000 competenza lire 2.063.600
anno 2001 competenza lire 101.000.000
anno 2002 competenza euro 50.700
capitolo 69000 - Fondo globale per il finanziamento di spese correnti
anno 2000 competenza lire 500.000.000
anno 2001 competenza lire 500.000.000
anno 2002 competenza euro 258.000
capitolo 69440 - Fondo di riserva di cassa
anno 2000 cassa lire 756.000.000
capitolo 20420 - Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni
anno 2002 competenza euro 20.658
capitolo 21820 - Spese per incarichi di consulenze
anno 2002 competenza euro 15.494
capitolo 55510 - Spese per l'attuazione del diritto allo studio
anno 2002 competenza euro 25.823
b) in aumento:
programma regionale: 2.2.4.01
codificazione: 1.1.1.6.2.2.06.04
capitolo 55140 (di nuova istituzione) - Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni ordinarie e perequative
anno 2000 competenza lire 500.000.000
cassa lire 500.000.000
anno 2001 competenza lire 4.922.000.000
anno 2002 competenza euro 2.549.596
codificazione: 1.1.1.6.2.2.06.04
capitolo 55145 (di nuova istituzione) - Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste
anno 2000 competenza lire 80.000.000
cassa lire 80.000.000
anno 2001 competenza lire 250.000.000
anno 2002 competenza euro 129.114
codificazione: 1.1.1.4.1.2.06.04
capitolo 55150 (di nuova istituzione) - Realizzazione di iniziative culturali, didattiche e sportive destinate alle istituzioni scolastiche regionali
anno 2000 competenza lire 60.000.000
cassa lire 60.000.000
anno 2001 competenza lire 250.000.000
anno 2002 competenza euro 129.369
programma regionale: 2.2.4.03
codificazione: 1.1.2.4.2.3.06.04
capitolo 56330 (di nuova istituzione) - Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di fondi destinati all'acquisto di beni di investimento
anno 2000 competenza lire 310.000.000
cassa lire 310.000.000
anno 2001 competenza lire 50.000.000
anno 2002 competenza euro 25.596
2. Limitatamente all'anno 2000, la Giunta regionale è autorizzata a ridefinire con proprio provvedimento, nei limiti della spesa complessiva, lo stanziamento dei capitoli di spesa di cui al presente articolo secondo le necessità, in relazione ai tempi di applicazione della presente legge.
CAPO II DISCIPLINA FINALE E TRANSITORIA
Articolo 30 (Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 5 gennaio 1990, n. 6, a far data dal 1° settembre 2000;
b) 5 settembre 1991, n. 49.
2. Sono inoltre abrogate, a far data dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 1, 3, 5 e 9 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22;
b) l'articolo 2, l'articolo 14, commi primo, limitatamente alle parole ", che dovrà essere presentato alla sovraintendenza agli studi entro il 31 ottobre dell'esercizio finanziario precedente", terzo, quarto, quinto e settimo, l'articolo 15, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47;
c) l'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 1977, n. 67;
d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57;
e) l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 14;
f) gli articoli 16, 16 bis e 16 ter, introdotti dalla legge regionale 1° agosto 1994, n. 37, 17, 18 e 20, comma 2, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68;
g) l'articolo 2, comma 1, lettere d) e h bis), introdotta dalla legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45, della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 89;
h) l'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 22 agosto 1994, n. 53.
3. Sono abrogati tutti i riferimenti agli articoli, commi e lettere delle leggi regionali di cui ai commi 1 e 2.
4. Sono comunque abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili con la presente legge.
Articolo 31 (Norma transitoria)
1. Fino alla definizione dei curricoli ai sensi dell'articolo 16, si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni.
2. Nell'ambito degli ordinamenti di cui al comma 1 le istituzioni scolastiche possono:
a) contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 16 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze;
b) realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi nei limiti percentuali del relativo monte orario annuale stabiliti per il restante territorio nazionale.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4.
Articolo 32 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
PrésidentJe rappelle que trois ordres du jour ont été déposés, à savoir l'ordre du jour signé par la Conseillère Squarzino Secondina, par le Conseiller Marguerettaz et par l'Assesseur Pastoret; comme il s'agit d'un ordre du jour qui a été remanié, nous allons procéder à son examen dans le texte qui a été amendé; il y aura par la suite l'examen de l'ordre du jour présenté par les Conseillers Marguerettaz, Lanièce, Comé et Viérin Marco et ensuite l'ordre du jour déposé par les Conseillers du groupe Forza Italia.
Je donne lecture du premier ordre du jour:
Ordine del giorno Il Consiglio regionale
Richiamata la legge regionale 55/86 ("Disposizioni per agevolare il funzionamento delle scuole gestite da istituti ed enti morali");
Preso atto che con tale normativa la regione valle d’Aosta ha inteso riconoscere il ruolo pubblico svolto nell’ambito dell’istruzione e dell’educazione da parte di scuole gestite da istituti ed enti morali, tanto da contribuire con proprie risorse al pagamento degli insegnanti;
Considerato che con la nuova legge regionale sull’autonomia delle istituzioni scolastiche anche le scuole private dovranno adeguare i propri ordinamenti alle nuove disposizioni concernenti i curricoli, l’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e le iniziative finalizzate all’innovazione;
Considerato che attualmente i rapporti tra tali scuole e la regione sono regolati da convenzioni che rispecchiano impostazioni organizzative e didattiche ormai superate dalla riforma in atto;
Reputando importante che tali scuole possano partecipare a iniziative di formazione, di progetti di innovazione attivati a livello regionale come pure possano entrare a far parte di reti di scuole;
Il Consiglio regionale
Impegna
La Giunta ed in particolare l’Assessore all’istruzione e cultura a riesaminare le convenzioni stipulate per adeguarle ai principi della legge regionale sull'autonomia, fatta salva la libertà per dette scuole di poter realizzare il proprio progetto educativo.
F.to: Pastoret - Squarzino Secondina - Marguerettaz
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Questo ordine del giorno è nato dopo gli incontri che sono avvenuti in V Commissione, nel senso che, come ricordava prima la Consigliera Charles, in quella sede si era affrontato il problema delle scuole private ed era emerso da parte dei rappresentanti di queste scuole, gestite da istituti ed enti morali, l'esigenza di essere considerate importanti, come facenti parte del più ampio sistema di formazione.
Questi enti morali avevano presentato degli emendamenti; in commissione si era discusso anche su questa tipologia di emendamenti, la sottoscritta ne aveva presentati altri che erano stati analizzati sia da parte della Sovrintendente che da parte dell'Assessore: erano state fatte una serie di obiezioni per cui, pur avendo riproposto in aula emendamenti, non ho grande fiducia che siano accolti.
Ho pensato che fosse importante comunque affermare dal punto di vista politico una volontà che mi sembrava che fosse condivisa in commissione da parte dei Consiglieri e dello stesso Assessore, ma che trovava difficoltà a esplicitarsi in forma di emendamenti specifici della legge.
Per questo motivo ho presentato questo ordine del giorno e ho chiesto al collega Marguerettaz, che si era anche lui interessato di questo problema, con cui avevamo condiviso una serie di osservazioni e uno scambio di idee, se era disposto a firmarlo anche lui. Mi sembrava utile che il Consiglio regionale, prendendo atto di come la Regione Valle d'Aosta con la legge regionale n. 55/86 avesse voluto riconoscere il ruolo pubblico svolto nell'ambito dell'istruzione e dell'educazione da parte di scuole gestite da istituti ed enti religiosi, ribadisse questa volontà di riesaminare complessivamente le regole che erano state fissate a suo tempo -si parla di quasi 15 anni fa - proprio per favorire la presenza in Valle d'Aosta di queste istituzioni scolastiche. Mi sembrava giusto, pertanto, che il Consiglio regionale impegnasse la Giunta per riesaminare queste regole in modo da riadattarle a questa nuova situazione.
Con piacere vedo che l'Assessore Pastoret ha colto lo spirito di questo ordine del giorno tanto che lo ha accettato, firmandolo e di questo intendo ringraziarlo.
PrésidentLa discussion est ouverte. Si personne ne demande la parole, je soumets au vote l'ordre du jour signé par la Conseillère Squarzino Secondina, par le Conseiller Marguerettaz et par l'Assesseur Pastoret:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Nous procédons maintenant à l'examen du deuxième ordre du jour présenté par les Conseillers Marguerettaz, Lanièce, Comé et Viérin Marco.
La parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut)Più volte oggi nella lunga discussione sul disegno di legge dell'autonomia scolastica abbiamo citato una legge della nostra Regione, precisamente la legge n. 55/86 concernente: "Disposizioni per agevolare il funzionamento delle scuole gestite da istituti ed enti morali". Devo dire subito che mi ha fatto molto piacere sentire l'Assessore Pastoret nella sua replica richiamare lui stesso questa legge, i suoi contenuti e sottolinearne la portata e l'importanza che la Regione ha, a partire da quella data, voluto dare al ruolo pubblico che esercitano questi tipi di scuole.
Ho avuto modo nel corso del mio intervento di sottolineare con grande condivisione più che l'aspetto economico della legge l'articolo 1 della legge stessa con il quale la Regione riconosce la funzione sociale del servizio svolto da parte delle scuole cosiddette "private".
Non sto a ripercorrere tutte le motivazioni che credo di aver ampiamente dato nel corso del dibattito sull'importanza che ritengo debba avere la questione della parità scolastica in ogni dove.
Se posso dire, come ho più volte detto, di essere felice che questa parità giuridica ed economica di fatto nella nostra Regione esiste, non posso altresì esimermi dal lamentare come questo riconoscimento a livello nazionale sia ancora al di là da venire.
È vero che negli ultimi tempi il dibattito sembra avere ripreso vita perché con l'approvazione della legge nazionale n. 62/2000 in qualche modo si è riaffrontata la questione e devo dire che con questo provvedimento alcuni passi verso il riconoscimento della parità giuridica di queste scuole rispetto alle scuole statali è stato fatto tuttavia, a mio giudizio, dal punto di vista della parità economica nulla è stato fatto.
Non è un caso che quella legge nazionale porti: "Norme per la parità scolastica e disposizioni nel diritto allo studio e all'istruzione", io credo che dal punto di vista economico gli interventi previsti da queste normative nazionali si riferiscano più ad un diritto allo studio che non ad una parità economica di questi tipi di scuola. Come tutti voi saprete è infatti prevista dalla normativa nazionale una borsa di studio spendibile sia nella scuola pubblica che nella scuola privata di 500 mila lire per le famiglie meno abbienti, quindi diciamo che questa formula va più nella direzione di un diritto allo studio che non di una parità economica fra le due offerte educative: statale e non.
Dentro questo contesto riterrei oltremodo importante?, fatto salvo che le cose che ci siamo detti fin qui ce le siamo dette tutti con onestà credendoci fino in fondo e cioè che la legge regionale n. 55/86 ha una profonda valenza, ha un significato rilevante per quello che è il sistema educativo in sé stesso, credo che noi non possiamo in un momento in cui a livello nazionale il dibattito politico intorno a queste tematiche sta prendendo corpo, fare come gli struzzi.
Non possiamo permetterci noi che abbiamo fatto una scelta, noi che abbiamo passato il pomeriggio a più riprese a lodare un'iniziativa di questa nostra Regione autonoma, di rintanarci nel nostro angolino lassù in cima dell'Italia dicendo: "Va bene, ci siamo fatti la nostra leggina, siamo contenti, del resto poco ci importa".
Credo che invece, forti di questa esperienza, senz'altro positiva dal mio punto di vista, dovremmo partecipare attivamente al dibattito politico in corso a livello nazionale.
Questo è il senso di questo ordine del giorno con il quale, richiamate le cose che ho cercato di illustrare, il Consiglio regionale dovrebbe esprimersi indicando la sintesi delle varie posizioni politiche che sono uscite almeno fin qui nel corso del dibattito e cioè sulla necessità di guardare a un sistema scolastico integrato essendo inserito in un contesto europeo laddove la parità scolastica nella stragrande maggioranza dei Paesi, ad eccezione credo della sola Grecia, è cosa concreta.
Dentro questa situazione il Consiglio regionale non può che auspicare che il dibattito sulla parità scolastica giuridica ed economica non si limiti alle conclusioni o agli indirizzi a cui arriva la legge n. 62/2000 per cui evidentemente si sollecitano i nostri Parlamentari a rendersi attori all'interno di questo dibattito politico.
Sto in attesa delle controdeduzioni ai ragionamenti che ho fatto e in conclusione, così come la collega Charles ha voluto giustamente remettre la pendule à l'heure e quindi, non potendo rivendicare la paternità per questioni fisiche, si è limitata a rivendicare la maternità di un'azione a favore delle scuole cosiddette "private" e si è detta felice di aver trovato intorno alla sua impostazione tanti paladini sostenitori di questa iniziativa, nello stesso modo io mi auguro di trovare anch'io tanti paladini, "in primis" la collega Charles naturalmente, su questa proposta di ordine del giorno che mi sembra non essere molto lontana dai contenuti che la stessa collega ha testé espresso.
PrésidentLa discussion est ouverte.
La parole au Conseiller Fiou.
Fiou (GV-DS-PSE)Senza sottovalutare le argomentazioni contenute nell'ordine del giorno la maggioranza ritiene che lo stesso introduca in modo un po' strumentale un argomento di polemica che se ha qualche motivazione sicuramente in campo nazionale, qui ha molto meno ragione di attenzione.
Riguardo alle esigenze delle scuole private c'è stata un'unanime attenzione durante i lavori di commissione e anche durante la discussione in aula e direi anche un'adesione altrettanto ampia a sostenere le relative modifiche al disegno di legge in esame.
Giudichiamo quindi inopportuno aprire un fronte di discussione estraneo al confronto serio che c'è stato in proposito anche per rispetto a quanto si è discusso in commissione, quindi annuncio a nome della maggioranza l'astensione su questo ordine del giorno.
PrésidentLa parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Noi abbiamo visto questo ordine del giorno, la partenza non ci trova sulla stessa linea, nel senso che l'ordine del giorno inizia: "Approvando la propria legge regionale sull’autonomia delle istituzioni scolastiche?", ora noi non l'approviamo questa legge, quindi?
(interruzione del Consigliere Marguerettaz, fuori microfono)
? ho capito, ma non possiamo sicuramente ritrovarci in questo ordine del giorno in cui ribadiamo che come Consiglio abbiamo approvato questa legge regionale, quindi il nostro voto sarà di astensione.
PrésidentLa parole au Conseiller Lattanzi.
Lattanzi (FI)Per annunciare la condivisione totale del contenuto e del significato di questo ordine del giorno, un ordine del giorno che riteniamo giusto, che interviene nel momento giusto, nel momento in cui il dibattito a livello nazionale comincia e speriamo possa proseguire anche se abbiamo l'impressione che potrà proseguire nella prossima legislatura in maniera più spedita di quanto non stiano facendo, come hanno fatto anche questa sera, i partiti delle Sinistre.
Anche noi come Forza Italia chiediamo ai presentatori di questo ordine del giorno di metterci nelle condizioni di poterlo votare nel suo significato e nel suo contenuto cancellando le parole: "Approvando la propria legge regionale" perché anche noi non saremo fra quelli che l'approveranno.
PrésidentLa parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut)Innanzitutto chiedo scusa al collega Fiou perché, avendo egli fatto un intervento molto breve ed essendomi distratto io per venti secondi, è possibile che non abbia colto le ragioni per le quali, come ho sentito bene nella parte finale del suo intervento, la maggioranza si asterrà sull'ordine del giorno.
Nessuna difficoltà a venire incontro alle richieste dei colleghi di Forza Italia per cui chiaramente si consideri emendato l'ordine del giorno presentato con la cancellazione della prima riga: "Approvando la propria legge regionale sull'autonomia delle istituzioni scolastiche".
È vero che dal punto di vista nostro, perché anche noi non voteremo questa legge, c'è un fondo di verità anche se la sostanza della questione non cambierà molto.
Tuttavia è una legittima richiesta quella avanzata dei colleghi di Forza Italia e spero a questo punto che l'ordine del giorno, abrogando questo capoverso, possa avere un'approvazione anche da parte dei colleghi dell'Ulivo visto che l'unica osservazione che hanno fatto è stata su questo piccolo capoverso della premessa.
Ripeto, non avendo avuto l'attenzione necessaria a cogliere le contromotivazioni da parte del collega Fiou, mi diventa difficile controbattere a mia volta; sono un po' imbarazzato, quindi non mi rimane che sottolineare come veramente al di là della mia distrazione non riesca a capire, a meno che qualche altro collega della maggioranza, magari la collega Charles, mi voglia spiegare più approfonditamente queste ragioni, il perché di un'astensione.
PrésidentJ'ai le regret de vous faire remarquer que nous sommes déjà à l'examen des ordres du jour et qu'il n'est plus possible d'introduire des amendements; la votation aura donc lieu sur le texte qui a été déposé.
Je soumets au vote l'ordre du jour présenté par les Conseillers Marguerettaz, Lanièce, Comé et Viérin Marco:
Conseillers présents: 30
Votants: 5
Pour: 5
Abstentions: 25 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Cottino, Cuc, Curtaz, Ferraris, Fiou, La Torre, Lavoyer, Louvin, Martin, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Squarzino Secondina, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)
Le Conseil n'approuve pas.
Nous procédons à l'examen du troisième ordre du jour présenté par les Conseillers du groupe Forza Italia.
La parole au Conseiller Frassy.
Frassy (FI)Questo ordine del giorno si riferisce in particolare ad alcuni degli effetti che verranno a determinarsi a seguito della verticalizzazione operata nelle scelte della Giunta per quanto riguarda il dimensionamento delle istituzioni.
Ci siamo resi conto, andando ad esaminare le situazioni che andranno a crearsi, di come in alcune istituzioni si andranno a costituire dei livelli di insegnamento che precedentemente non vi erano. Faccio un esempio concreto: nel polo scolastico di Aosta identificato come quartiere Cogne vi erano delle scuole materne e delle scuole elementari, con la costituzione di questo polo viene inserito anche il livello dell'istruzione della scuola.
È evidente che, non essendo aumentata la popolazione scolastica del territorio, ci saranno delle scuole di pari grado che andranno a cedere delle classi ai costituendi nuovi livelli di istruzione nel nuovo polo costituito.
La preoccupazione che esprimiamo in questo ordine del giorno e sulla quale vogliamo avere delle garanzie è che si trovi un meccanismo che eviti la nascita di scuole di seconda categoria e mi spiego meglio: è evidente nell'esempio che stavo facendo, ma che mi sembra significativo per poter far comprendere quella che forse è una parte un po' complessa della materia, in questo esempio la scuola media Cerlogne, che precedentemente raccoglieva gli alunni del medesimo ambito territoriale, dovrà ridurre di un tot numero le proprie sezioni e saranno le sezioni che andranno a costituire il livello di scuola media nel polo del quartiere Cogne che è polo diverso rispetto a quello della Cerlogne nell'esempio sul quale sto cercando di illustrare l'ordine del giorno.
Qual è il rischio? Il rischio è che il meccanismo delle graduatorie attuali faccia sì che nel nuovo polo costituito dal quartiere Cogne vengano destinati quegli insegnanti che nelle graduatorie hanno punteggi minori o addirittura il cosiddetto "precariato scolastico", di conseguenza in quel polo, in quella istituzione il livello di insegnamento di scuola media che si va a costituire dal 1° settembre andrebbe ad acquisire gli scarti, in senso benevolo e non offensivo nei confronti della categoria, della scuola che ridimensiona numericamente le proprie sezioni.
Un'operazione di tal fatta ovviamente è in contraddizione con lo spirito dell'autonomia e dell'offerta formativa considerando che questi livelli di insegnamento che si vanno a istituire nelle nuove istituzioni sono numericamente limitati e di conseguenza c'è il rischio che questa situazione di precariato si protragga di anno scolastico in anno scolastico ossia che ogni anno in quella istituzione gli insegnanti, se precari o se comunque lì destinati perché non sistemati in base alle loro aspettative, riescano a trovare trasferimento in istituzioni per certi versi più appetibili dal punto di vista professionale, dal punto di vista della carriera stessa.
Cosa chiediamo noi? Chiediamo che, nel momento in cui la Giunta ha fatto la scelta di ridisegnare la mappa delle scuole in questa regione, crei anche una misura che eviti che nascano delle scuole di seconda categoria.
La nostra preoccupazione penso che in assenza di meccanismi di tutela sia purtroppo destinata a concretizzarsi.
Il Presidente ride e poi mi spiegherà il motivo delle risa e soprattutto le misure che ritiene di poter adottare.
Questo è il senso dell'ordine del giorno.
PrésidentLa parole à l'Assesseur à l'éducation et à la culture, Pastoret.
Pastoret (UV)L'Administration régionale confie l'organigramme des enseignants aux établissements scolaires et cet organigramme est fait sur la base des choix que les enseignants font en rapport aux points et à l'ancienneté de service, donc ils choisissent si demander d'être placés dans un lieu plutôt que dans l'autre.
Il me semble qu'il n'est pas encore celui-ci le sens profond de la réponse qui doit être donnée à cet ordre du jour parce que lorsqu'on dit: "? Rilevato che ad oggi non sono ancora noti i criteri in base ai quali verranno assegnati gli insegnanti?", je dois dire que les critères sont fixés et là non pas par le Gouvernement valdôtain, c'est une compétence des établissements scolaires, ce sont des critères qui sont fixés par les organes collégiaux et c'est le chef de l'établissement scolaire qui procède par la suite de ces procédures, donc l'Administration confie l'organigramme, mais la répartition ne revient pas au Gouvernement.
Et là encore plus lorsqu'on dit: "? Impegna la Giunta a definire, nell’ambito dell’inevitabile mobilità necessaria alla definizione delle diverse istituzioni delineate dal piano del dimensionamento, criteri che salvaguardino stabilità e qualità del corpo insegnante?", ce sont les critères qui sont suivis par rapport à ce que je disais tout à l'heure et heureusement - je le remarque - le Gouvernement valdôtain n'a aucune compétence, car cela il fait partie de l'état juridique des enseignants.
Je voudrais encore ajouter qu'ici nous revenons un peu au discours contraire de ce qu'on faisait tout à l'heure, on reproche d'un côté au Gouvernement d'être présent, et d'exercer des pouvoirs décisionnels et là où le Gouvernement ne dispose pas de ces compétences, parce qu'elles relèvent de l'état juridique de fonctionnement de l'école, on demanderait de les introduire.
C'est pour ces raisons je considère que cet ordre du jour est irrecevable et donc je demande aux collègues de la majorité de s'abstenir sur ce document.
PrésidentLa parole au Conseiller Frassy.
Frassy (FI)Penso che le affermazioni dell'Assessore al confronto di quello che è stato Ponzio Pilato poco siano.
Nella sua replica sosteneva che non era compito dell'Amministrazione regionale occuparsi di quelle che erano le sistemazioni logistiche dei diversi livelli di istruzione che si sarebbero creati nell'ambito delle istituzioni in quanto la legge dice che sono gli enti locali e le amministrazioni comunali che si devono occupare della situazione logistica e questo nessuno lo contesta.
Il problema è un altro: che la sistemazione logistica è l'ultimo atto di considerazioni che devono stare a monte, didattiche e pedagogiche sulle quali sarebbe opportuno che l'Amministrazione regionale, nel momento in cui dà degli indirizzi, esprimesse quanto meno con chiarezza quelli che possono essere gli indirizzi da seguire o meno. Questo per ricollegarmi alla replica che l'Assessore faceva sulle preoccupazioni che avevamo espresso riguardo a questa commistione fra scuola materna, scuola elementare e scuola media.
Fatta questa premessa, ribadiamo la preoccupazione espressa nel nostro ordine del giorno anche perché la nostra preoccupazione è stata confermata dalle affermazioni fatte dall'Assessore.
Allora prendiamo atto con preoccupazione, ma lo denunceremo in maniera ferma, che l'Amministrazione regionale con la legge sull'autonomia scolastica, che secondo noi non c'è o perlomeno non si concretizza secondo quelli che sono gli indirizzi della legge delega nazionale, ha creato i presupposti affinché in questa Regione venga eliminato il diritto alla libertà della propria formazione, della propria istruzione con il circoscrivere al territorio la frequenza e l'appartenenza all'istituzione, ma di peggio ha fatto perché costituisce il presupposto per le scuole dove nessuno vorrà finirci.
Il discorso è semplice. Il polo n. 4 di Aosta prevede che a settembre 2000 ci siano due sezioni di scuola media, è evidente che le due sezioni di scuola media che andranno a costituirsi nel quarto polo denominato quartiere Cogne andranno nei fatti a diminuire di due sezioni la scuola media Cerlogne e il meccanismo delle graduatorie a cui lei fa riferimento, Assessore, e a cui rimanda i ragionamenti hanno un'unica conseguenza: che gli insegnanti della scuola media Cerlogne, ben contenti di stare in scuola media Cerlogne avendone i titoli, rimarranno in scuola media Cerlogne.
Chi saranno gli insegnanti delle due sezioni del polo n. 4? Saranno i poverini che in scuola media Cerlogne non hanno i punteggi e i titoli per starci e saranno i poverini che il prossimo anno, avendo i titoli e i punteggi per andare via dal quartiere Cogne, andranno da un'altra parte.
Allora confermiamo la nostra preoccupazione perché andando a creare delle microscuole?, perché nel giustificare la scelta della verticalizzazione lei l'ha giustificata sostenendo che questa era necessaria per conseguire il dimensionamento, noi sosteniamo che così non sia, nel senso che abbiamo la profonda convinzione che si potevano forse eliminare delle presidenze, per intenderci, di scuola media e accorpare in maniera orizzontale scuole del medesimo livello di istruzione perché così facendo c'era una sinergia sicuramente maggiore a livello quanto meno di corpo insegnante invece avete fatto la scelta di numeri alti: 500 rispetto a 300 e avete fatto la doppia scelta della verticalizzazione. A questo punto le conclusioni sono queste.
Ne prendiamo purtroppo atto, lo denunciamo in questa sede, lo denunceremo fuori da questa sede, ma è evidente che questa decisione è l'espressa conferma dell'Assessore Pastoret di respingere questo ordine del giorno con le motivazioni che ha dato a fronte non di un ragionamento, ma di un'esemplificazione concreta su una realtà concreta.
Citavo la realtà di Aosta, potrei citare la realtà della Comunità del Grand Paradis, dove nella seconda istituzione verticalizzata vi confluiranno provvisoriamente anche gli alunni di scuola media dell'istituzione al punto n. 1 oppure l'istituzione n. 1 e n. 2 della Comunità dell'Evançon, andate a creare una disparità verso il basso nel sistema dell'istruzione di base di questa Regione.
Non so se l'Assessore Pastoret si rende conto di cosa significhi in termini di formazione questo tipo di scelta, ma sicuramente è una scelta che non va nella direzione di far crescere culturalmente quella che è l'offerta formativa.
Lei si assumerà le responsabilità nei confronti del corpo insegnante, nei confronti dei ragazzi e nei confronti dei genitori dei ragazzi, non potrà dire che questa riflessione qualcuno non gliela abbia suggerita.
PrésidentJe soumets au vote l'ordre du jour présenté par les Conseillers Frassy, Lattanzi et Tibaldi:
Conseillers présents: 30
Votants: 2
Pour: 2
Abstentions: 28 (Agnesod, Beneforti, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Curtaz, Ferraris, Fiou, Lanièce, La Torre, Lavoyer, Louvin, Martin, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Squarzino Secondina, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)
Le Conseil n'approuve pas.
Nous procédons maintenant à l'examen du projet de loi article par article. Je vous proposerais de reporter les explications de vote sur l'ensemble du projet de loi à la fin de l'examen des 32 articles dont se compose ce projet de loi.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents: 30
Votants: 27
Pour: 25
Contre: 2
Abstentions: 3 (Comé, Lanièce, Marguerettaz)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 23
Contre: 2
Abstentions: 6 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
A l'article 3 nous avons un amendement présenté par les Conseillers Squarzino Secondina, Beneforti et Curtaz que je vais vous lire:
Emendamento All'articolo 3, abolire il comma 1.
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Rispetto a questo emendamento già avevo nella mia relazione fatto riferimento a una caratteristica di autoreferenzialità che c'è nella legge, un'autoreferenzialità che addirittura porta a fare delle affermazioni, a nostro avviso, infondate, nel senso che viene detto in questo primo comma che l'autonomia delle istituzioni scolastiche, autonomia che sappiamo benissimo è stata voluta e prende la sua origine dalla "riforma Bassanini", si inserisce in un più vasto sistema di esercizio di forme di autonomia alla luce dei principi contenuti nello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, cioè come se la radice dell'autonomia scolastica fosse nei principi dello Statuto.
Ora io non credo che questo sia storicamente corretto per cui ci sembra che questo primo comma sia inutile e soprattutto non risponda alla realtà. A nostro avviso è un'affermazione infondata.
PrésidentLa parole à l'Assesseur à l'éducation et à la culture, Pastoret.
Pastoret (UV)Seulement pour annoncer notre abstention et pour rappeler que j'avais déjà longuement entretenu cette Assemblée quant à l'importance de cet article et à cette situation et je voudrais rappeler à la collègue Squarzino qu'on dit: "? alla luce dei principi contenuti nello Statuto?" et on ne pose pas de fondement pour le thème de l'autonomie en se rapportant au Statut du Val d'Aoste.
PrésidentJe soumets au vote l'amendement à l'article 3 des Conseillers Squarzino Secondina, Beneforti et Curtaz:
Conseillers présents: 31
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 28 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lanièce, La Torre, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)
Le Conseil n'approuve pas.
Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Abstentions: 3 (Comé, Lanièce, Marguerettaz)
Le Conseil approuve.
A l'article 4 nous avons un amendement présenté par les Conseillers Charles Teresa, Marguerettaz, Fiou, Martin et Cottino que je vais vous lire:
Emendamento Al termine del comma 1 dell'articolo 4, dopo la parola "innovazione", è aggiunto il seguente periodo:
"Sono fatte salve le disposizioni di cui alle leggi regionali 21 ottobre 1986, n. 55 (Disposizioni per agevolare il funzionamento delle scuole gestite da istituti ed enti morali), 26 maggio 1993, n. 56 (Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento del Liceo linguistico di Courmayeur), 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima), come modificata dalle leggi regionali 24 agosto 1992, n. 53 e 22 maggio 1997, n. 18."
Il y a un amendement à l'article 4 présenté par les Conseillers Squarzino Secondina, Beneforti et Curtaz qui dit:
Emendamento All'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 3:
"3. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 21 ottobre 1986 n. 55 (Disposizioni per agevolare il funzionamento delle scuole gestite da istituti ed enti morali), ed alla legge regionale 22 maggio 1997, n. 18 (Modificazione alla legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 "Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e contributo regionale alla fondazione medesima" già modificata dalla legge regionale 24 agosto 1992, n. 53)."
Je donne lecture de l'amendement des Conseillers Marguerettaz, Lanièce, Comé et Viérin Marco à l'article 4:
Emendamento All'articolo 4 aggiungere il seguente comma 1 bis):
"Per consentire la piena attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le convenzioni di cui alle leggi regionali 21 ottobre 1986, n. 55 (Disposizioni per agevolare il funzionamento delle scuole gestite da istituti ed enti morali) e 26 maggio 1993, n. 56 (Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento del Liceo linguistico di Courmayeur), nonché ogni altra eventuale convenzione stipulata tra la Giunta regionale e le istituzioni di cui al comma 1, prevedono anche la concessione di contributi specificatamente destinati alle finalità della presente legge."
La parole à la Conseillère Charles Teresa.
Charles (UV)L'article 4 étend aux écoles qui ne sont pas du ressort régional l'obligation d'adapter leur organisation aux dispositions législatives en matière de programme d'établissement et d'adaptation de leur organisation à l'autonomie pédagogique, de recherche, d'expérimentation et de développement et pour garantir ces écoles on propose d'ajouter après le mot "innovazione" le texte qui vous a été distribué.
C'est la sauvegarde des écoles garantie par les lois n° 55, n° 56 et n° 12, à savoir les instituts privés, les lycées linguistiques de Courmayeur et l'Institut agricole régional.
PrésidentLa parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Abbiamo presentato un emendamento simile, è l'emendamento n. 3, quindi ci riconosciamo totalmente in questo emendamento e voteremo a favore.
PrésidentJe soumets au vote l'amendement à l'article 4 présenté par les Conseillers Charles Teresa, Marguerettaz, Fiou, Martin et Cottino:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Frassy, Lattanzi)
Le Conseil approuve.
Je dois en déduire que l'amendement n° 3, déposé par les Conseillers Squarzino Secondina, Beneforti et Curtaz, est abandonné étant donné que le résultat est déjà rejoint?
Nous avons un amendement à l'article 4 déposé par les Conseillers Marguerettaz, Lanièce, Comé et Viérin Marco.
La parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut)Essendo queste disposizioni dell'articolo 4 prese pari pari dall'articolo 2, comma 3, del DPR n. 275/99, mi sto chiedendo questo: le disposizioni nazionali obbligano queste istituzioni scolastiche parificate, pareggiate o legalmente riconosciute ad adeguarsi alle normative sull'autonomia scolastica. Questo è ciò che succede a livello nazionale.
Tutti noi siamo stati concordi oggi nel dire che per attuare queste nuove disposizioni sull'autonomia scolastica le istituzioni scolastiche hanno necessità di una maggiore spesa, l'Assessore "in primis" l'ha detto, fondi perequativi e quant'altro, altrimenti non riescono ad attuarla.
Ma una disposizione di questo genere, senza dire null'altro, penalizza notevolmente queste scuole.
Non voglio mica far torto all'intelligenza di nessun collega, però dobbiamo cercare di capire cosa succede nella nostra regione e cosa succede fuori della nostra regione.
Allora fuori della nostra regione la legge n. 55/86 non esiste e fuori della nostra regione negli ultimi 10 anni l'8 percento di questi tipi di scuole hanno chiuso. Immagino che se le disposizioni nazionali si fermano qui, questa percentuale di scuole chiuse è destinata a salire, altrimenti a non ottemperare alle disposizioni di legge.
Noi abbiamo votato poc'anzi un ordine del giorno nel quale abbiamo tutti convenuto che le convenzioni di cui alla legge n. 55/86 alla luce di questa nuova legge andranno riesaminate e su questo siamo stati tutti d'accordo perché lo abbiamo votato all'unanimità, allora mi direte: "Cosa c'entra il tuo emendamento?"
Il mio emendamento ha un unico scopo che è quello di dichiarare nella legge per come sono stato capace di farlo che anche queste scuole, così come le altre, avranno bisogno, per adeguarsi alle normative di questa legge, di fondi ulteriori. L'emendamento non vuol dire altro. Il quanto, il come, il perché, le modalità, tutto giustamente rinviato alle convenzioni, del resto la stessa legge n. 55/86 prevede dei contributi per dei punti che poi vengono articolati nella stesura delle convenzioni.
Io so, e lo voglio dichiarare ufficialmente, che questa cosa si farà, io sono certo perché conosco la buona fede dell'Assessore, gli riconosco un'onestà intellettuale da questo punto di vista indubitabile, quindi so che nella fase di contrattazione o di revisione delle convenzioni con queste scuole questo aspetto sarà toccato e mi auguro e spero che sarà toccato in maniera soddisfacente per le scuole gestite dagli enti morali, ma ciò non mi esime dal proporre al Consiglio di accettare un emendamento di principio perché voi mi insegnate che un conto è la buona fede nelle persone, un conto è un dispositivo di legge che questo Consiglio delibera.
Faccio tanti auguri all'Assessore Pastoret e al Presidente Viérin di continuare a stare il più a lungo possibile in quel posto ma, Dio non lo voglia - gli Autonomisti sì, ma Dio non lo voglia -, questo non dovesse accadere? come ci insegnavano da piccoli "verba volant", mentre "scripta manent" ed è quello che vogliamo.
PrésidentLa parole à l'Assesseur à l'éducation et à la culture, Pastoret.
Pastoret (UV)Nous avons voté l'amendement précédent présenté par la collègue Charles, nous l'avons voté et partagé, nous avons partagé ses contenus avant encore que cet amendement soit présenté.
Cet amendement fait un rappel aux lois qui se rapportent à certains types d'écoles et tout particulièrement aux écoles qui tiennent si à c?ur au collègue Marguerettaz: les écoles privées, on parle là de la loi n° 55/86 et nous avons rappelé expressément ces lois qui portent des mesures financières pour ces écoles, donc nous les avons citées.
Ces mesures financières sont établies et définies par la suite et mises en place par les conventions et j'estime que le lieu d'intervention est celui des conventions.
D'ailleurs nous avions voté un ordre du jour tout à l'heure parce que nous estimions important et nécessaire aller dans le sens d'une attention accrue vers ces écoles.
Je pense que l'amendement présenté par la collègue Charles avec ce rappel fortifié par cet ordre du jour complète les engagements que nous avions pris. Je ne veux pas enlever à l'amendement du Conseiller Marguerettaz les soucis qu'il porte en lui-même; j'estime cependant que définir ces aspects, qui peuvent être autrement réglés par le biais d'autres instruments, dans cette loi qui s'occupe d'autonomie scolaire il serait d'un côté un peu hasardeux et de l'autre côté il n'ajouterait rien aux mesures que nous avons prises jusqu'à présent compte tenu aussi de l'approbation de l'ordre du jour.
C'est pour ces raisons donc qu'en ayant partagé tous ces soucis je ne me sens néanmoins absolument coupable d'annoncer un vote d'abstention sur l'amendement car il n'enlève rien aux problèmes que nous avons ouverts et que nous avons témoigné par les décisions que nous avons assuré vouloir aborder.
PrésidentJe soumets au vote l'amendement à l'article 4 présenté par les Conseillers Marguerettaz, Lanièce, Comé et Viérin Marco:
Conseillers présents: 31
Votants: 8
Pour: 8
Abstentions: 23 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, La Torre, Lavoyer, Louvin, Martin, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)
Le Conseil n'approuve pas.
Je soumets au vote l'article 4 dans le texte amendé:
Articolo 4 (Istituzioni scolastiche non regionali ed istituti educativi)
1. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute adeguano, entro il 1° settembre 2000, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni della presente legge relative alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle leggi regionali 21 ottobre 1986, n. 55 (Disposizioni per agevolare il funzionamento delle scuole gestite da istituti ed enti morali), 26 maggio 1993, n. 56 (Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento del Liceo linguistico di Courmayeur), 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima), come modificata dalle leggi regionali 24 agosto 1992, n. 53 e 22 maggio 1997, n. 18.
2. Le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili, si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
A l'article 5 il y a l'amendement n° 1 présenté par les Conseillers Squarzino Secondina, Beneforti et Curtaz et l'amendement n° 2 présenté par les Conseillers Marguerettaz, Lanièce, Comé et Viérin Marco.
Je donne lecture de l'amendement des Conseillers Squarzino Secondina, Beneforti et Curtaz:
Emendamento n. 1 All'articolo 5, comma 1
Inserire nella seconda frase, dopo "agevolare", l'espressione: "la libertà di scelta delle famiglie e?".
Je donne lecture de l'amendement n° 2 présenté par les Conseillers Marguerettaz, Lanièce, Comé et Viérin Marco.
Emendamento n. 2 Articolo 5, comma 4
sostituire le parole: "La Giunta regionale approva ed aggiorna, con cadenza triennale,"
con le parole: "Il Consiglio regionale approva ed aggiorna, con cadenza triennale, l'ambito territoriale e il bacino di utenza di riferimento per le istituzioni scolastiche della scuola materna, elementare e media,".
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Nel mio intervento precedente, come anche nelle diverse iniziative consiliari, ho affrontato in quest'aula e con l'Assessore Pastoret anche direttamente il problema del dimensionamento, il problema delle modalità anche con cui si è giunti al dimensionamento.
Oggi in modo puntuale l'Assessore ha voluto ribadire che nello stabilire la procedura per il dimensionamento ha seguito passo passo le decisioni che erano state prese precedentemente, quasi come se si fosse trovato in qualche modo all'interno di una decisione presa da altri.
Abbiamo continuato a ricordare che le modalità con cui si è proceduto al dimensionamento in Valle d'Aosta, nella città di Aosta, sono tali da non rispondere ad esigenze educative delle famiglie, sono tali da introdurre una rigidità nella scelta della scuola da parte delle famiglie.
Abbiamo ricordato il problema delle famiglie di Sarre che non si capisce bene perché debbano mandare i figli a Villeneuve invece che alla scuola Cerlogne che si trova a poche centinaia di metri.
Ma io vorrei ricordare anche la situazione di Aosta che è stata suddivisa in cinque zone e non è che ogni zona abbia un suo progetto educativo particolare che risponda alle esigenze delle famiglie di quella zona. Questo è inconcepibile, non ha senso per Aosta dire queste cose.
Cosa invece chiediamo? Chiediamo che anche nel dimensionamento, anche in questa territorializzazione, che io lo capisco può rispondere ad esigenze di programmazione, anche in questa scelta di legare la scuola al territorio, vada mantenuta una forte libertà di scelta da parte dei genitori.
Per questo che nel primo comma, laddove si parla della programmazione che deve agevolare il diritto all'istruzione attraverso una distribuzione efficace dell'offerta formativa sul territorio, chiediamo che venga inserito anche "il rispetto della libertà di scelta delle famiglie".
In questo modo vogliamo aggiungere, accanto alla necessità di distribuire in modo efficace sul territorio l'offerta formativa, anche la possibilità per le famiglie di scegliere l'istituzione in cui c'è un progetto educativo che è più rispondente alle proprie scelte, alle proprie sensibilità, ai propri progetti.
PrésidentLa parole à l'Assesseur à l'éducation et à la culture, Pastoret.
Pastoret (UV)Notre position je l'avais déjà exprimée maintes fois, je considère donc cet amendement pas recevable.
Je m'excuse avec Mme Squarzino si au lieu de proposer l'abstention je propose le vote contraire, ce n'est pas pour une prise de position particulière, c'est pour permettre aux travaux de se dérouler d'une façon plus rapide et éviter au Président du Conseil de falloir maintes fois faire la liste de tous les conseillers qui s'abstiennent.
Il n'y a rien de personnel, Madame.
PrésidentJe soumets au vote l'amendement à l'article 5 présenté par les Conseillers Squarzino Secondina, Beneforti et Curtaz:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 8
Contre: 22
Le Conseil n'approuve pas.
Il y a l'amendement n° 2 présenté par les Conseillers Marguerettaz, Lanièce, Comé, Viérin Marco.
La parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut)Invito la maggioranza a votare contro il mio emendamento così porto avanti addirittura il lavoro dell'Assessore e perdiamo meno tempo?
(ilarità dell'Assemblea)
? veramente vi invito a votare contro perché, se approvate questo emendamento, cade tutto il castello della legge. Al tempo stesso vi devo dire che se votate contro questo emendamento, votate anche contro il ruolo a cui ognuno di noi è chiamato. Questo è un emendamento che vuole sottolineare quella sensazione (che più di una sensazione è una certezza) di presa in giro alla quale facevo riferimento oggi nel mio intervento nel corso della discussione generale.
Con questo comma andiamo a stabilire i criteri e chi è designato a decidere le questioni inerenti al dimensionamento delle istituzioni scolastiche quando abbiamo una delibera di Giunta del 20 dicembre 1999 avente ad oggetto: "Approvazione di linee di indirizzo in ordine al dimensionamento ottimale?", eccetera. Non so cosa dirvi altro, ma dal mio punto di vista questa cosa è veramente vergognosa.
Io non ricordo, forse ci saranno molte motivazioni di ordine pratico, ma da un punto di vista delle procedure - a questo riguardo il Presidente Louvin potrebbe ragguagliarmi visti anche i suoi interventi recenti sulla necessità di salvaguardare il ruolo dei Consigli regionali - non so quante volte sia successo che vi sia una delibera di Giunta che anticipa una legge nella cui legge successivamente, non dopo una settimana, ma dopo sei mesi, viene detto che la Giunta viene autorizzata a?, questo mi sembra veramente avvilente per questo Consiglio.
Il Presidente Viérin ha detto che c'è stata una naturale trasposizione di competenze per quanto riguarda quelle attribuite all'Assessore per cui laddove i DPR nazionali prevedevano la figura del ministro la nostra legge prevede la figura dell'Assessore, nella fattispecie il DPR n. 233/98, comma 4, dice: "Le province approvano ed aggiornano?", ora che la trasposizione vada dalle province alla Giunta regionale mi sembra una piccola forzatura, non direi che è una semplice trasposizione, è una scelta politica, legittima dal vostro punto di vista, totalmente illegittima per quanto mi concerne.
PrésidentLa parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Voteremo questo emendamento, collega Marguerettaz, e lo voteremo perché esprime una nostra richiesta fatta a più riprese, anzi ringrazio il collega Marguerettaz per aver formulato questo emendamento perché, pur avendo tentato in vari modi di esprimere le esigenze che avevo di fronte a questo disegno di legge, in alcuni casi non sono riuscita a trovare la formulazione adatta e qui mi sembra proprio che si sia colto nel segno.
Ricordo ancora come, di fronte alle prime delibere di dimensionamento di questa Giunta, avevo chiesto con grande energia, con l'energia che è concessa a un Consigliere di minoranza che può al massimo parlare alcuni minuti in quest'aula, che il piano di dimensionamento fosse almeno soggetto al parere delle commissioni e che fosse prevista una delibera di Consiglio regionale e non una delibera di Giunta regionale.
Infatti non si tratta soltanto di aprire in passato e chiudere le singole istituzioni, una per una, come capita così, perché non è mai successo in passato che all'improvviso in un anno si siano chiuse più istituzioni e aperte altre istituzioni contemporaneamente, cinque, sei, dieci, quindici, venti o quello che è, che si sia registrato un bouleversement come quest'anno.
Il piano di dimensionamento non è soltanto prendere atto che un'istituzione si chiude e un'altra si apre, ma è proprio un ripensare complessivamente la distribuzione delle istituzioni sul territorio. È veramente una scelta di tipo politico perché è fatta in base a criteri di tipo politico.
Ancora una volta qui è la Giunta che, con il fatto che ha la maggioranza, pretende di decidere tutto senza portare neanche alla discussione e al confronto in Consiglio regionale quelle che sono le proprie scelte ed io questo lo trovo molto grave.
PrésidentJe soumets au vote l'amendement, à l'article 5, présenté par les Conseillers Marguerettaz, Lanièce, Comé, Viérin Marco:
Conseillers présents et votants: 32
Pour: 9
Contre: 23
Le Conseil n'approuve pas.
Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents et votants: 32
Pour: 23
Contre: 9
Le Conseil approuve.
A l'article 6 il y a trois amendements.
Je donne lecture des amendements n° 4 et n° 5, à l'article 6, présentés par les Conseillers Squarzino Secondina, Beneforti et Curtaz:
Emendamento n. 4 All'articolo 6, comma 3, aggiungere alla fine del comma:
"A fronte di particolari esigenze, l'amministrazione può aumentare annualmente la dotazione perequativa, qualora lo richiedano le condizioni di singole istituzioni scolastiche."
Emendamento n. 5 All'articolo 6, comma 3, aggiungere dopo l'espressione "insuccesso scolastico": "o di difficoltà di integrazione di alunni immigrati."
Je donne lecture de l'amendement n° 3, à l'article 6, présenté par les Conseillers Marguerettaz, Lanièce, Comé et Viérin Marco:
Emendamento n. 3 Articolo 6, comma 5, dopo le parole: "sulla base del piano dell'offerta formativa" aggiungere le parole: "Tenuto conto delle richieste delle famiglie,"
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Con questo emendamento si vuole riproporre all'attenzione del Consiglio un'esigenza che era emersa in modo molto chiaro in sede di commissione ed era quella di individuare un meccanismo che consentisse all'interno del triennio, che è il limite entro il quale vengono stabilite le dotazioni organiche complessive, di modificarle, aggiungendo qualche elemento o aumentando la dotazione perequativa qualora ci fossero delle condizioni particolari di singoli istituzioni scolastiche; cioè, si diceva: nel corso di tre anni forse si evidenziano dei problemi particolari che non sono stati sottolineati o non sono stati visti all'inizio del triennio per cui una sede scolastica rischia di dover arrancare per due anni, prima che giunga alla conclusione del triennio quando si riprende una nuova definizione della dotazione organica complessiva, comprensiva anche di interventi perequativi in grado di fornire finalmente l'aiuto necessario.
E magari nel frattempo quella situazione particolare non si è risolta o non c'è più, nel senso che quell'alunno o quegli alunni se ne sono andati altrove.
Quindi si chiede che, di fronte a particolari esigenze, l'Amministrazione possa aumentare annualmente, anche nel corso dell'anno, questa dotazione perequativa per rispondere a problemi che incontrano le singole istituzioni scolastiche.
Illustrerei anche l'altro emendamento. Il secondo emendamento, che riguarda sempre questo comma, chiede di evidenziare uno dei problemi che ci sono attualmente nella nostra regione, come in tutta Italia, cioè il problema dell'integrazione.
Giustamente oggi l'Assessore o il Presidente, non ricordo, dicevano che una delle finalità della scuola è proprio quella di integrare tutti gli alunni e le alunne che vivono su questo territorio. Ora in questo periodo c'è una categoria particolare di persone sulle quali è importante concentrare l'attenzione e sono gli alunni immigrati, quindi chiederemmo di specificare anche una di queste cause di insuccesso scolastico che è proprio la difficoltà di integrazione di alunni immigrati.
PrésidentConseiller Marguerettaz, je pense que vous souhaitez également illustrer votre amendement; si vous le souhaitez faites-le, je crois que cela est judicieux, nous pouvons pouvoir à l'illustration de l'ensemble des amendements concernant chaque article et les mettre en votation par la suite.
La parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut)Prima di illustrare il mio emendamento due brevissime considerazioni sugli emendamenti della collega annunciando il voto favorevole in modo particolare sul secondo riguardante le difficoltà di integrazione di alunni immigrati. L'immigrazione è cambiata nel corso di questi anni, non è più un'immigrazione interna quanto un'immigrazione esterna e credo che sia in particolare a questa che si riferisce la collega.
Spendo mezza parola per dire che ritengo che l'Assessore, non come Assessore, ma come insegnante, se come ritengo ha avuto modo di parlare con i colleghi che ancora operano all'interno della scuola e in modo particolare nella città di Aosta, si sia reso conto come qualsiasi insegnante che questo è un problema reale.
La presenza di alunni provenienti da Paesi fuori dall'Italia, e spesso sono Paesi extracomunitari, creano delle difficoltà notevoli dal punto di vista dell'insegnante sia come problemi di lingua che di integrazione, di cultura e di quant'altro, quindi credo che questo emendamento sia di un'attualità evidente.
Invece l'emendamento che propongo all'attenzione del Consiglio si riferisce al comma 5 di questo articolo dove mi auguro che almeno su questo non vi siano obiezioni perché si tratta di mettere in legge una prassi consolidata.
Nel momento in cui si procede alla formazione delle classi, nel limite del possibile, si tiene comunque conto delle richieste delle famiglie. Non sto a fare degli esempi che potrebbero essere innumerevoli in questo senso ma, essendo nel comma 5 assente questo aspetto, propongo di inserirlo all'interno della legge.
PrésidentLa parole à l'Assesseur à l'éducation et à la culture, Pastoret.
Pastoret (UV)Pour ce qui est de l'amendement: "o di difficoltà di integrazione di alunni immigrati", déjà en commission on avait dit qu'on avait recompris ces éventuelles et possibles situations dans le terme de "particolari situazioni di disagio", donc il me semble qu'il n'y a aucun besoin de rajouter une spécification plus particulière.
De l'autre côté M. Marguerettaz m'invite à soutenir sa cause en rajoutant: "Tenuto conto delle richieste delle famiglie," mais ici nous avons déterminé une définition qui tient compte de la nécessité organisationnelle de l'école qui par la suite à ce qui est le fonctionnement de l'état juridique des attributions des enseignants se règle avec cette formation.
Je voudrais aussi rappeler que les familles sont prises en cause quand on parle du plan de l'offre de formation pour ce qui est de leur volonté d'y intervenir. A l'article 8, nous le verrons, le plan de l'offre de formation prévoit la participation des familles.
PrésidentLa parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut)Non vorrei sembrare presuntuoso, ma credo che forse l'Assessore in questo passaggio si è confuso.
In questo comma si parla di due aspetti della funzione di dirigenti scolastici: l'uno è la formazione delle classi, l'altro è l'attribuzione ai singoli docenti delle funzioni da svolgere.
Lei, Assessore, è intervenuto sul secondo di questi aspetti sul quale non ho nulla da eccepire, è chiaro che è competenza dei dirigenti scolastici attribuire ai singoli docenti le classi in base allo stato giuridico degli insegnanti. Su questo non ho niente da eccepire, ma, attenzione con la prima frase: "la formazione delle classi", si intende quali studenti compongono una classe anziché un'altra vale a dire le famiglie chiedono l'iscrizione alla data scuola poi la formazione delle classi è demandata al dirigente.
Allora perché bisogna tener conto delle esigenze delle famiglie in questo caso? Perché lei mi insegna che se un domani sua figlia va a scuola e si trova con tre amichette in una classe piuttosto che in un'altra, fa semplicemente presente al dirigente di questa situazione e del suo desiderio di poter essere inserita all'interno di quella classe piuttosto che in un'altra.
PrésidentLa parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Non ho sentito dall'Assessore la valutazione rispetto all'emendamento n. 4 in quanto ha solo commentato l'altro, quindi aspetto la spiegazione possibilmente.
È vero che in commissione avevo già parlato dell'emendamento n. 5, però è anche vero che le spiegazioni che lei mi ha dato allora non mi hanno convinta molto. Speravo che, riproponendo in Consiglio la questione, avendo lei un attimo più di tempo per rifletterci, lei prendesse in considerazione questo elemento.
Ripeto, e qui ringrazio anche il collega Marguerettaz perché ha colto il senso del problema, in questo momento specifico questo è uno dei problemi fondamentali e, visto che noi questa legge la scriviamo, la votiamo, la pensiamo in questo momento specifico, credo che il contesto in cui vengono ad operare le scuole sia collegato a questo problema.
C'è un secondo elemento, Assessore, per cui mi permetto di insistere ancora. Esplicitando in modo chiaro che questo è un problema che interessa questa Regione, probabilmente su questo aspetto ci sarà maggiore attenzione anche nel momento in cui verranno formulati dalle scuole dei progetti, verranno fatte delle richieste di formazione specifica di insegnanti o di attività educative apposite; quindi è anche un modo per attirare l'attenzione su questo aspetto e per farne una scelta di tipo politico.
Prendo atto con rammarico che non c'è questa volontà politica, questo mi rattrista assai e mi spiace che anche altri colleghi che fanno parte della Sinistra non sostengano questo tipo di richiesta. Questo mi rattrista assai.
PrésidentJe soumets au vote l'amendement n° 4, à l'article 6, présenté par les Conseillers Squarzino Secondina, Beneforti et Curtaz:
Conseillers présents: 32
Votants: 29
Pour: 6
Contre: 23
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil n'approuve pas.
Je soumets au vote l'amendement n° 5, à l'article 6, présenté par les Conseillers Squarzino Secondina, Beneforti et Curtaz:
Conseillers présents: 32
Votants: 29
Pour: 6
Contre: 23
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil n'approuve pas.
Je soumets au vote l'amendement n° 3, à l'article 6, présenté par les Conseillers Marguerettaz, Lanièce, Comé et Viérin Marco:
Conseillers présents et votants: 32
Pour: 9
Contre: 23
Le Conseil n'approuve pas.
Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents: 32
Votants: 29
Pour: 23
Contre: 6
Abstentions: 3 (Comé, Lanièce, Marguerettaz)
Le Conseil approuve.
A l'article 7 il y a deux amendements.
Je donne lecture de l'amendement n° 4 des Conseillers Marguerettaz, Lanièce, Comé et Viérin Marco:
Emendamento n. 4 Articolo 7, comma 1, sostituire le parole: "attraverso le Comunità montane ai sensi della l.r. 54/1998." con le parole: "attraverso il medesimo ambito territoriale e bacino di utenza di riferimento".
Je donne lecture de l'amendement n° 6, à l'article 7, déposé par les Conseillers Squarzino Secondina, Beneforti et Curtaz:
Emendamento n. 6 All'articolo 7, comma 3, sostituire: "sentite le istituzioni scolastiche interessate" con: "? su proposta delle istituzioni scolastiche interessate?".
La parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut)L'espressione del comma 1 di questo articolo che prevede che tutte le competenze in materia di soppressione di istituzioni e delle sedi spetta ai comuni che l'esercitano in forma associata attraverso le comunità montane mi sembra non funzionale a ciò che ne potrebbe conseguire.
Mi spiego meglio: ad oggi, essendoci a monte di questo disegno di legge la famosa delibera di Giunta del dicembre scorso, questo articolo fila, nel senso che la delibera di Giunta diceva nelle linee di indirizzo: "? individuazione della comunità montana quale ambito territoriale, bacino di utenza?", eccetera, eccetera, ma è la delibera di Giunta che lo dice.
Allora se la competenza rimane, come io leggo da questa legge, della Giunta, perché è stato bocciato quello che chiedevo io e cioè che fosse portato al Consiglio, la Giunta potrebbe in base a valutazioni, a cambiamenti di numeri e quant'altro rivedere l'impostazione che ha dato oggi all'ambito territoriale.
Definire in legge questo obbligo dei comuni di agire attraverso comunità montane un domani potrebbe rivelarsi non corrispondente alla realtà, ecco il senso del mio emendamento che non va contro ciò che è scritto nella legge, ma lascia aperta una possibilità per il futuro perché io propongo che, anziché essere così rigidi e scrivere attraverso le comunità montane, si inserisca: "attraverso il medesimo ambito territoriale e bacino di utenza di riferimento" che oggi sono le comunità montane, ma un domani potrebbe variare.
Allora perché chiudersi sul discorso delle comunità montane? Conviene forse usare una formula più ampia che non impedisca ai comuni di far questo attraverso le comunità montane, ma al tempo stesso non li costringa.
PrésidentIl y a l'amendement déposé par les Conseillers Squarzino Secondina, Beneforti et Curtaz.
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Con questo emendamento si vorrebbe attribuire lo stesso tipo di procedura prevista per le scuole dell'obbligo anche alle scuole superiori, nel senso che al 2° comma si dice che le comunità montane, gli enti locali, esercitano questa capacità di sopprimere, istituire, trasferire sedi, plessi, unità, istituzioni scolastiche e via dicendo "previa intesa con le istituzioni scolastiche su proposta delle istituzioni scolastiche".
Per quanto riguarda le scuole secondarie superiori si dice invece che la Regione "sopprime, istituisce, trasferisce sedi, plessi e unità scolastiche sentite le istituzioni scolastiche interessate", cioè qui non si tiene più conto di una proposta eventuale che queste istituzioni scolastiche possono fare, per cui, proprio per dare un ruolo più attivo alle scuole, proponiamo che sia prevista la possibilità di proposta anche per le scuole medie superiori.
PrésidentJe soumets au vote l'amendement n° 4, à l'article 7, présenté par les Conseillers Marguerettaz, Lanièce, Comé et Viérin Marco:
Conseillers présents: 32
Votants: 29
Pour: 6
Contre: 23
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil n'approuve pas.
Je soumets au vote l'amendement n° 6, à l'article 7, présenté par les Conseillers Squarzino Secondina, Beneforti et Curtaz:
Conseillers présents: 32
Votants: 29
Pour: 6
Contre: 23
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil n'approuve pas.
Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents et votants: 32
Pour: 22
Contre: 10
Le Conseil approuve.
A l'article 8 il y a deux amendements, n° 5 et n° 6, déposés par les Conseillers Marguerettaz, Lanièce, Comé et Viérin Marco.
Je donne lecture des amendements:
Emendamento n. 5 Articolo 8, comma 5, sostituire le parole: "consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione" con le parole: "consegnato agli alunni e alle famiglie che lo richiedono e, comunque, all'atto dell'iscrizione".
Emendamento n. 6 Articolo 8 aggiungere il seguente comma 6:
"6. Nel rispetto della libertà di scelta educativa, in deroga a quanto stabilito dall'art. 5 e nei limiti delle possibilità organizzative, è data facoltà alle famiglie di chiedere l'iscrizione dei propri figli in istituzioni diverse da quelle dell'ambito territoriale di pertinenza."
La parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut)Qui ci troviamo di fronte all'articolo che definisce il piano dell'offerta formativa. Non sto a ripetere tutto il ragionamento che ho fatto oggi nel corso del dibattito, ma a me sembra che di fronte a un piano dell'offerta formativa bisogna dare la possibilità, come dicevo oggi, alle famiglie di poter accettare l'offerta o non accettarla.
Questa opportunità non può essere rifiutata per evitare il timore avanzato da alcuni di un'impossibilità di gestire l'organizzazione delle istituzioni scolastiche.
Con questo emendamento vogliamo l'evidente rigidità di questo articolo che impedisce di fatto qualsiasi deroga per l'iscrizione dei propri figli fuori degli ambiti territoriali definiti, vogliamo altresì eliminare l'analoga rigidità che consisterebbe nel non tener conto di quelli che sono gli aspetti organizzativi pur chiari ed evidenti in un campo come questo. Quindi l'emendamento chiede che ci sia una possibilità di deroga rispetto alla territorialità, concessa nei limiti delle possibilità organizzative e che nella legge non si prefiguri nessun obbligo di giustificazione per le famiglie.
A questo riguardo vi è una circolare molto recente, fra le tante che ha scritto la Sovrintendente, in cui si dice che per gli alunni che quest'anno dovessero essere soggetti alla mobilità a causa del nuovo dimensionamento sono consentite delle deroghe in casi di particolare gravità e poi esplicita questi casi significativi per cui può essere concessa la deroga: si tratta, se non sbaglio, della presenza di fratelli nella stessa istituzione scolastica. Questo lo ritengo un motivo certamente valido perché creerebbe dei problemi dal punto di vista dell'organizzazione della vita familiare e quindi a questi problemi va data soluzione.
Ma questo emendamento vuole andare più in là e vuole sintetizzare, per quel poco che riesce a fare, quel concetto che ho a lungo cercato di esprimere oggi: io credo che uno dei motivi più che validi per una famiglia di chiedere la deroga di iscrizione del proprio figlio da una scuola a un'altra consista proprio nella non condivisione di uno specifico piano dell'offerta formativa.
Ecco perché ho proposto il primo emendamento, Assessore. L'articolo così come è scritto dice che il piano dell'offerta formativa è consegnato agli alunni e anche qui permetta, Assessore, io capisco tutto, capisco l'ora, capisco la fatica, però un minimo di confronto politico almeno sulle stupidaggini! Mi scusi, ma ho l'impressione che l'andazzo sia questo: se io dico che l'Assessore Pastoret è un genio, la maggioranza vota contro perché lo ha detto Marguerettaz, compreso l'Assessore Pastoret, allora se questa è l'impostazione, ditecelo subito, ma ci fate veramente un'offesa. Come vorrei avere un confronto a tu per tu con il Presidente del Consiglio a questo proposito!
Qual è l'assurdità? Il piano dell'offerta formativa viene dato alle famiglie, ma quando? Quando vanno a iscrivere il proprio figlio. La battuta facile sarebbe: così sanno di che morte devono morire. Spero che conveniate almeno su questo.
Almeno date questa possibilità: che se io un domani sono obbligato territorialmente a mandare mio figlio all'istituzione n. 3 possa recarmi presso l'istituzione n. 2 e chiedere di poter avere il piano dell'offerta formativa dell'istituzione n. 2 pur essendo obbligato a mandare mio figlio all'istituzione n. 3 per poter magari fare un confronto fra i due piani. Nemmeno questo? Saremmo a dei livelli molto bassi.
Sul secondo invece il discorso è più politico, ma in base a tutto il ragionamento che ho avuto molto occasione di approfondire oggi è consequenziale con le mie idee.
PrésidentLa parole à l'Assesseur à l'éducation et à la culture, Pastoret.
Pastoret (UV)J'ai déjà fait plusieurs considérations sur le plan de l'offre de formation aujourd'hui, je ne voudrais pas y revenir dans la totalité des choses que j'ai déjà exposées à ce Conseil maintes fois.
Quant au premier amendement je veux rappeler qu'au troisième alinéa de cet article on dit que: "Il piano dell'offerta formativa?" eccetera, eccetera "? delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori?", c'est-à-dire les parents peuvent intervenir déjà au préalable dans le plan de l'offre de formation.
De l'autre côté je ne vois aucun inconvénient de la part des établissements scolaires et des institutions scolaires de fournir, même si elles ne sont pas celles de compétence, le plan de l'offre de formation. Il me semble à ce moment-là qu'il n'est pas nécessaire de le mettre dans une loi car aucun établissement scolaire se refuse de fournir ce plan.
Quant au deuxième amendement je n'ai pas la circulaire du Surintendant, mais elle disait - je cite à mémoire -: "? su motivata istanza presentata dalle famiglie e valutata dalla scuola?", mais ce n'est pas quelque chose qui est contenue dans une circulaire comme ça. J'ai déjà eu l'occasion de dire dans la Vème Commission que ces motivate istanze ont été introduites à partir de l'an 1984 par le Ministre Falcucci avec une circulaire qui disait déjà que pour certains types de raisons, sans que cela importe de modifications de l'organisation des écoles et des organigrammes des enseignants, pouvaient être acceptées des inscriptions dans d'autres établissements scolaires, donc cela est déjà une pratique courante toujours à l'intérieur d'une définition de l'organigramme qui ne doit pas être modifié.
Donc j'estime que ces deux amendements n'apportent rien de nouveau à ce qui est l'état des choses.
PrésidentLa parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Se è vero, come dice l'Assessore, che questi emendamenti non portano niente di nuovo tanto vale inserirli: se non dicono il contrario di quello che c'è nella legge, se esplicitano quello che c'è nella legge, li ripassano insieme, visto che in questa legge ci sono già tante ripetizioni, una più o una meno non dà poi così fastidio, Assessore.
Qui invece il discorso è un altro. Non è vero che non apportano niente di nuovo, apportano qualcosa di nuovo ed è qualcosa di nuovo che lei non vuole, Assessore.
Poi vorrei chiedere all'Assessore come si fa, come è possibile dire semplicemente nel comma 5 dell'articolo 8 che il piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione, pensando cosa è capitato o cosa capiterà quest'anno. Nel momento dell'iscrizione gli alunni, delle scuole dell'obbligo, materne, elementari e medie, hanno avuto, se lo hanno avuto, nel momento dell'iscrizione, un piano dell'offerta formativa che nulla ha a che fare con la realtà dell'offerta formativa o del progetto educativo che sarà attuato dagli insegnanti e dalla scuola nel prossimo anno scolastico. Infatti con il dimensionamento che c'è stato, con i tempi e con le modalità in cui è avvenuto questo dimensionamento, non è stato possibile al momento dell'iscrizione che gli insegnanti, che sarebbero stati nominati dopo nelle nuove istituzioni, si fossero già trovati prima insieme a preparare un POF, un'offerta formativa sulla base di analisi del territorio di cui non conosciamo nemmeno l'ubicazione.
Questo comma 5, secondo me, non è attuabile nel prossimo anno scolastico. Vorrei che l'Assessore mi spiegasse cosa vuol dire questo e se è sua intenzione modificare o dare delle indicazioni per l'attuazione di questa modalità per il prossimo anno scolastico.
PrésidentLa parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut)Forse mi sono distratto un attimo, ma se mi dice che le ha date?, non sto scherzando come facevo prima con il collega Fiou, non ho sentito delle motivazioni sul secondo emendamento, quello della deroga, ma forse ero distratto io, le ha date?
(interruzione dell'Assessore Pastoret, fuori microfono)
? sì, d'accordo, chiedo scusa io, è proprio la stanchezza, stanchezza che però prende anche l'Assessore, perché mi dice: "Marguerettaz, stai presentando un emendamento ovvio, tu chiedi che venga consegnato alle famiglie che lo richiedono, ma questo è ovvio, ci mancherebbe ancora, uno va lì e lo chiede, vuoi che non glielo diano?"
Permetta, Assessore, prendo quello che lei ha scritto in legge perché, ovvietà per ovvietà, o stralciamo tutto questo comma?
(interruzione dell'Assessore Pastoret, fuori microfono)
? quindi non è ovvio? Quindi se iscrivo mio figlio e chiedo il piano dell'offerta formativa, ci deve essere scritto in legge che questo piano può essermi consegnato, se invece io non iscrivo mio figlio, posso anche chiederlo perché tanto non è scritto in legge, me lo danno lo stesso. Assessore, lei fa torto alla sua e alla nostra intelligenza in questo momento!
Ho trovato la circolare a cui facevo riferimento, non mi sbagliavo di molto andando anch'io a memoria come dice l'Assessore. Dice la circolare: "? Per gli alunni per i quali deve essere operato lo spostamento dell'iscrizione da uno ad altro plesso o scuola un'eventuale richiesta di frequentare nella scuola o nel plesso di precedente pertinenza territoriale può ritenersi ammissibile unicamente nel caso di gravi e comprovate esigenze fra le quali va tenuta in particolare considerazione la circostanza che gli stessi abbiano fratelli o sorelle frequentanti classi successive alla prima di tale scuola o plesso?".
Non sto raccontando delle storie, Assessore, faccia lei, siamo nelle sue mani, cosa devo dirle.
PrésidentJe soumets au vote l'amendement n° 5, à l'article 8, présenté par les Conseillers Marguerettaz, Lanièce, Comé et Viérin Marco:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 5
Contre: 20
Abstentions: 6 (Frassy, La Torre, Lattanzi, Martin, Piccolo, Tibaldi)
Le Conseil n'approuve pas.
Je soumets au vote l'amendement n° 6, à l'article 8, présenté par les Conseillers Marguerettaz, Lanièce, Comé et Viérin Marco:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 8
Contre: 20
Abstentions: 3 (La Torre, Martin, Piccolo)
Le Conseil n'approuve pas.
Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 23
Contre: 8
Le Conseil approuve.
A l'article 9 il y a trois amendements, n° 7, n° 8 et n° 9, déposés par les Conseillers du groupe Pour la Vallée d'Aoste avec l'Olivier.
Je donne lecture des amendements:
Emendamento n. 7 All'articolo 9, comma 1, lettera a), aggiungere alla fine: "? e di tutte le alunne;"
Emendamento n. 8 All'articolo 9, comma 2, eliminare dopo l'espressione "plurilingui" la frase: "? in coerenza con gli adattamenti dei curricoli alla realtà locale, ai sensi degli articoli 39, 40 e 40 bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta".
Emendamento n. 9 All'articolo 9, comma 4, aggiungere alla fine del comma, dopo "vigente": "? ed i criteri per valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni stesse rispetto agli obiettivi prefissati."
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU) Con l'emendamento n. 7 ripropongo in aula una proposta che avevo fatto in commissione e che è stata accolta dal sorriso dei commissari, ma non della Sovrintendente che ha capito, probabilmente perché è una donna, e che sa benissimo che progetti educativi per i ragazzi o per i ragazzi sono diversi.
Qui si voleva ricordare che sono diversi i progetti educativi rivolti alle fanciulle o ai maschietti e che l'indicazione di considerare, nelle azioni che vengono fatte nella scuola come sul lavoro, che la popolazione è suddivisa in due generi: il genere maschile e il genere femminile, è un'indicazione - e lo ricordo per l'ennesima volta - non di Dina Squarzino, ma della Comunità europea.
A me sembrava giusto e logico che almeno una volta in tutta la legge ci fosse questa attenzione, in particolare nel momento in cui si stendono i progetti educativi perché ci si ricordi che ci sono alunni e alunne. Questo è il motivo dell'emendamento.
Ci sono altri due emendamenti che sono di tutt'altro ordine di idee che partono da un ragionamento totalmente diverso.
L'emendamento n. 8 chiede, probabilmente la risposta sarà negativa come l'Assessore ha già anticipato nella sua risposta, di togliere il riferimento dopo "percorsi curricolari plurilingui": "? gli adattamenti dei curricoli della realtà locale?" perché, a nostro avviso, se lasciamo solo "percorsi curriculari plurilingui" riferiti all'adattamento agli articoli 39 e 40, abbiamo al massimo la possibilità di avere percorsi plurilingui italiano, francese e tedesco, mentre quello che mi sembrava più interessante era avere la possibilità di mettere, se si vuole, anche l'inglese. Perché limitare i percorsi plurilingui solo a queste tre lingue dello Statuto? Questo è il problema in base al quale abbiamo chiesto di togliere quella parte che in niente intacca il senso del comma.
Il terzo emendamento a questo articolo riguarda un aspetto che non so se qui si è voluto togliere. Si tratta di una delle competenze che a livello nazionale sono date alle istituzioni scolastiche: in legge è detto chiaramente che le istituzioni scolastiche individuano non solo modalità e criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa vigente, ma anche i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti non dagli alunni, ma dal sistema scuola.
(interruzione dell'Assessore Pastoret, fuori microfono)
? sono cose diverse. Ho capito benissimo. Qui si dice quali sono le competenze della scuola, non che la scuola stessa, indica i criteri per la valutazione periodica.
All'articolo 18 non è detto che le scuole indicano i criteri per valutare, è detto che attuano una verifica, ma la cosa che manca è che sono le scuole stesse che indicano i criteri. Si tratta dell'esercizio dell'autonomia da parte delle istituzioni scolastiche. E questo, Assessore, non è contemplato nella legge.
Nell'articolo 18 si dice l'ambito delle competenze, ma non attribuendo alla scuola la definizione dei criteri, si sottrae alle scuole un loro ambito di competenze.
PrésidentJe soumets au vote l'amendement n° 7, à l'article 9, présenté par les Conseillers Squarzino Secondina, Beneforti et Curtaz:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 4
Contre: 21
Abstentions: 6 (Comé, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil n'approuve pas.
Je soumets au vote l'amendement n° 8, à l'article 9, présenté par les Conseillers Squarzino Secondina, Beneforti et Curtaz:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 4
Contre: 21
Abstentions: 6 (Comé, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil n'approuve pas.
Je soumets au vote l'amendement n° 9, à l'article 9, présenté par les Conseillers Squarzino Secondina, Beneforti et Curtaz:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 4
Contre: 21
Abstentions: 6 (Comé, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil n'approuve pas.
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Sono allibita, Assessore, per il fatto che lei non risponda.
Lo so che fa parte della sua prerogativa parlare o non parlare, però credo che sia poco democratico, poco corretto non dare spiegazioni, neanche quelle di tipo tecnico. Assessore, sarà stanco, ma anche noi siamo stanchi, tutti abbiamo sulle spalle la fatica di due giorni, e credo che sia anche correttezza nei confronti dei colleghi, che hanno fatto uno sforzo per pensare, per riflettere, per ragionare, per portare contributi.
Ora il vedere che le cose che vengono dette neanche sono prese in considerazione credo che sia un disconoscere la funzione e il ruolo dei colleghi nel Consiglio.
Prendo atto di questo, però vorrei politicamente denunciare questa scorrettezza sua, Assessore.
Voteremo contro l'articolo 9.
PrésidentJe soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents: 30
Votants: 27
Pour: 22
Contre: 5
Abstentions: 3 (Comé, Lanièce, Marguerettaz)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Abstentions: 3 (Comé, Lanièce, Marguerettaz)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Abstentions: 3 (Comé, Lanièce, Marguerettaz)
Le Conseil approuve.
A l'article 12 il y a deux amendements.
Je donne lecture de l'amendement n° 10 déposé par les Conseillers du groupe Pour la Vallée d'Aoste avec l'Olivier:
Emendamento n. 10 All'articolo 12, comma 4, eliminare l'ultimo periodo da "Qualora?" fino alla fine.
Je donne lecture de l'amendement n° 7 déposé par les Conseillers Marguerettaz, Lanièce, Comé et Viérin Marco:
Emendamento n. 7 Articolo 12, comma 4, sostituire le parole: "scambi di durata pari o superiore ad un intero anno scolastico," con le parole: "la necessità di una competenza linguistica in lingua francese,".
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Questo emendamento traduce nella legge quelle osservazioni che facevo stamattina quando analizzavo tutto il disegno di legge e facevo riferimento ad un atteggiamento di autoreferenzialità che ha tutta la legge e come esempio portavo proprio questo, nel senso che non si capisce bene come questo Consiglio regionale debba decidere quando i colleghi di altre scuole, che vengono in Valle d'Aosta ad insegnare, devono o no sostenere l'esame di francese.
Ora, questo credo che non abbia senso in quanto, nel momento in cui c'è uno scambio di docenti all'interno di una rete di scuole e in questo scambio di docenti si progettano delle iniziative, in quel momento si fa anche una valutazione delle risorse e delle capacità adatte a realizzare quelle iniziative. Se chiaramente c'è un'iniziativa che richiede delle competenze alte in francese, si utilizzeranno colleghi che hanno queste alte competenze, ma se non c'è bisogno, la scuola non ha bisogno di chiedere, né possiamo noi come Consiglio imporre a quella scuola di farlo.
Se questa scuola in uno scambio di rete con il Piemonte o con altre regioni, ha bisogno di informatici da Ivrea o da qualche altra parte e questi fanno tutto un lavoro che riguarda la matematica, la fisica o altre materie e non hanno bisogno per quell'attività del francese, come possiamo noi come Consiglio regionale decidere che quella scuola non è in grado di fare le proprie scelte e che quella scuola deve comunque, qualunque sia il tipo di progetto didattico, pretendere che il collega di un'altra scuola superi l'esame di francese per venire a lavorare qui in un progetto di rete.
Questo non sta né in cielo né in terra a nostro avviso. Tanto più che, anche se noi facessimo fare l'esame di francese a questo insegnante, questo continuerebbe a rimanere incardinato nel provveditorato da cui dipende, verrebbe pagato secondo i criteri stabiliti dalla sua scuola e certamente non avrebbe nulla per quanto riguarda un'indennità di bilinguismo.
Per questo chiediamo che questa parte venga tolta proprio nel rispetto dell'autonomia decisionale delle scuole.
PrésidentLa parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut)L'emendamento che abbiamo presentato si discosta un po' da quello della collega Squarzino.
Ci sembra che fra il testo di legge così come è scritto e la proposta della collega Squarzino ci possa essere una posizione più mediata che è quella che proponiamo.
C'è un testo di legge che subordina la necessità di procedere con l'esame di accertamento della piena conoscenza della lingua francese se questi progetti prevedono scambi di insegnanti per un periodo pari o superiore a un intero anno.
Anche qui l'Assessore ci ha spiegato in commissione le motivazioni che lo hanno indotto a trovare questa scansione temporale, ma a mio avviso sono comunque deboli e fra questa formulazione della legge così come appare e invece la proposta dei colleghi della Valle d'Aosta per l'Ulivo che propone di cancellare tutta questa parte credo che sia più corretto lasciare la potestà alle istituzioni di assumersi questa decisione.
All'interno dei progetti che loro possono presentare, all'interno delle reti di scuole e quindi degli scambi di insegnanti perché non lasciare l'autonomia agli insegnanti di decidere se il progetto necessita di una competenza linguistica di francese o meno?
Non mi si può obiettare che sempre c'è bisogno di competenza linguistica di francese perché non è vero, nel senso che ai nostri insegnanti questa competenza viene riconosciuta e quindi sono in grado anche in un'ottica di applicazione degli articoli 39 e 40 di sostenere la loro parte. Non è detto che per quanto riguarda la parte linguistica italiana non possa questa essere affidata a un insegnante che viene da fuori Valle.
Quindi la proposta che suggeriamo è proprio questa: di lasciare discrezionalità alle istituzioni scolastiche di scegliere se un progetto piuttosto che un tal altro necessita di questa prova, nel qual caso si procederà con l'accertamento della conoscenza della lingua francese.
PrésidentLa parole à l'Assesseur à l'éducation et à la culture, Pastoret.
Pastoret (UV)Ringrazio il Consigliere Marguerettaz perché almeno lui, a differenza della collega Squarzino, ha ricordato che abbiamo già affrontato e in quali termini questa questione in commissione.
La questione è semplice, qui non si tratta di competenze in francese o meno, il problema è uno solo e abbiamo affrontato questo aspetto anche con le organizzazioni sindacali.
Il problema concerne la salvaguardia di un diritto di coloro che, al di fuori della rete di scuole, chiedono l'assegnazione provvisoria in Valle d'Aosta, i quali si troverebbero nella necessità di dover sostenere l'accertamento della lingua francese.
Il fatto che si sia previsto questo arco temporale di un anno fa in modo che siano equiparati e che non ci siano dei modi surrettizi in casi probabilmente assai rari, e, forse, molto improbabili, ma non necessariamente impossibili, di bypassare con la rete di scuole delle condizioni che sono poste per altre.
Quindi questa è una clausola di salvaguardia sotto questo punto di vista che non ha nessun aspetto di tipo ideologico o di volontà verificatorie. Non si chiede di sostenere nessuna prova di francese a uno che stia meno di un anno. La ragione che ha dettato questa norma è stata proprio quella di garantire quell'unico caso che forse si verificherà nel giro magari di dieci anni, ma abbiamo la necessità di doverlo prevedere e salvaguardare.
PrésidentJe soumets au vote l'amendement n° 10, à l'article 12, présenté par les Conseillers Squarzino Secondina, Beneforti et Curtaz:
Conseillers présents: 31
Votants: 26
Pour: 4
Contre: 22
Abstentions: 5 (Comé, Frassy, Lattanzi, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil n'approuve pas.
Je soumets au vote l'amendement n° 7, à l'article 12, présenté par les Conseillers Marguerettaz, Lanièce, Comé et Viérin Marco:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 6
Contre: 22
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil n'approuve pas.
Je soumets au vote l'article 12:
Conseillers présents: 32
Votants: 29
Pour: 23
Contre: 6
Abstentions: 3 (Comé, Lanièce, Marguerettaz)
Le Conseil approuve.
A l'article 13 il y a quatre amendements.
Je donne lecture des amendements n° 11, n° 12 et n° 13 déposés par les Conseillers du groupe Pour la Vallée d'Aoste avec l'Olivier:
Emendamento n. 11 All'articolo 13, comma 4, sostituire la lettera a), con la seguente:
"a) alla realizzazione di progetti di particolare interesse e complessità attivati sulla base di iniziative promosse dalla regione, da reti di scuole o da singole istituzioni scolastiche".
Emendamento n. 12 All'articolo 13 inserire il comma 4 bis:
"4 bis) La Regione, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di programmare le proprie iniziative, indica ogni triennio le aree di intervento e le tipologie di progetti che intende sostenere con le assegnazioni straordinarie."
Emendamento n. 13 All'articolo 13, comma 6, lettera b), aggiungere dopo il punto 1:
"2) delle iniziative di supporto per particolari esigenze di disagio e di insuccesso."
Je donne lecture de l'amendement n° 8 déposé par les Conseillers Marguerettaz, Lanièce, Comé et Viérin Marco:
Emendamento n. 8 Articolo 13, comma 4, lett. a), sostituire le parole: "promosse o riconosciute dalla Regione stessa;" con le parole: "promosse dalla Regione o, se riconosciute dalle istituzioni scolastiche, da altri soggetti pubblici o privati;"
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Con questi emendamenti si vuole intervenire nel disegno di legge per prevedere anche, per le attività e le iniziative promosse direttamente dalle scuole, un finanziamento.
Com'è strutturato il finanziamento in questa legge? C'è una dotazione finanziaria essenziale ordinaria e perequativa che è garantita in modo certo a tutte le scuole e che non è vincolata, per cui all'interno di questa dotazione le scuole possono fare le scelte che vogliono; e poi ci sono delle dotazioni straordinarie che la Regione prevede per progetti che o la Regione promuove direttamente, ed è il comma 4 dell'articolo 13, oppure organizza appositamente ed è l'articolo 14.
Con la sostituzione dell'articolo 13, comma 4, lettera a), si chiede che, anziché riferirsi solo: "alla realizzazione di progetti di particolare interesse e complessità attivati sulla base di iniziative promosse o riconosciute dalla Regione?", si aggiunga: "promosse dalla Regione, da reti di scuole o da singole istituzioni scolastiche", cioè si preveda che le assegnazioni straordinarie possano essere finalizzate anche a iniziative promosse dalle scuole, non solo dalla Regione. Questo per dare gambe finanziarie alle iniziative autonome delle scuole.
Il secondo emendamento all'articolo 13 chiede di inserire un comma 4 bis. Perché? Nel comma 4 si dice che la Regione può attribuire alle scuole assegnazioni straordinarie finalizzate a realizzare i progetti e a coprire spese, però non viene detto in base a quali criteri vengono finanziati i progetti di particolare interesse o complessità.
Accettiamo pure per un attimo la logica che sia solo la Regione a finanziarie, in questo caso però dovrebbe almeno comunicare alle scuole quali sono le tipologie di progetti che intende sostenere con queste assegnazioni straordinarie in modo che le scuole possano programmare iniziative a ciò finalizzate. Diciamo quindi che l'emendamento n. 12 è in subordine rispetto all'emendamento n. 11, nel senso che se l'emendamento n. 11 non passa, in quanto c'è effettivamente la volontà della Regione di finanziare solo progetti che lei sostiene, che lei autorizza, che almeno si indichi alle scuole - qui addirittura abbiamo messo ogni triennio, neanche tutti i giorni - la tipologia di iniziative che l'Amministrazione regionale intende finanziare in modo che le scuole possano in quelle aree attivare dei progetti.
L'emendamento n. 13 precisa che le dotazioni perequative, cioè quelle in più, vengono date non solo in base alle condizioni demografiche, orografiche, economiche, socio-culturali del territorio come dice la legge, ma anche in base alle iniziative di supporto per particolari esigenze di disagio e di insuccesso che le scuole attivano.
Qui si è voluto individuare come uno dei criteri per le dotazioni perequative non solo il territorio in quanto tale, ma anche i bisogni della scuola.
PrésidentLa parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut)Per dare la testimonianza della capacità, da alcuni misconosciuta, di fare anche un po' di autocritica: rileggendo l'emendamento n. 8 mi sono accorto che è mal formulato, pertanto lo ritiro.
PrésidentNous prenons acte du retrait de l'amendement n° 8 des Conseillers Marguerettaz, Lanièce, Comé et Viérin Marco.
Je soumets au vote l'amendement n° 11, à l'article 13, présenté par les Conseillers Squarzino Secondina, Beneforti et Curtaz:
Conseillers présents: 29
Votants: 25
Pour: 4
Contre: 21
Abstentions: 4 (Comé, Lanièce, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil n'approuve pas.
Je soumets au vote l'amendement n° 12, à l'article 13, présenté par les Conseillers Squarzino Secondina, Beneforti et Curtaz:
Conseillers présents: 29
Votants: 25
Pour: 4
Contre: 21
Abstentions: 4 (Comé, Lanièce, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil n'approuve pas.
Je soumets au vote l'amendement n° 13, à l'article 13, présenté par les Conseillers Squarzino Secondina, Beneforti et Curtaz:
Conseillers présents: 29
Votants: 25
Pour: 4
Contre: 21
Abstentions: 4 (Comé, Lanièce, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil n'approuve pas.
Je soumets au vote l'article 13:
Conseillers présents: 30
Votants: 27
Pour: 22
Contre: 5
Abstentions: 3 (Comé, Lanièce, Marguerettaz)
Le Conseil approuve.
A l'article 14 il y a l'amendement n° 14 déposé par les Conseillers du groupe Pour la Vallée d'Aoste avec l'Olivier que je vais vous lire:
Emendamento n. 14 All'articolo 14 aggiungere il comma 2:
"2. Annualmente la Regione presenta all'esame del Consiglio scolastico regionale il piano delle attività che intende finanziare direttamente."
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Le confesso, Assessore, che pensavo che questo emendamento come il numero 12 fossero accolti almeno come suggerimento in quanto introducevano un elemento di programmazione da parte dell'Amministrazione e toglievano quell'elemento di discrezionalità che adesso c'è. Non è detto, infatti, da nessuna parte quali sono i criteri in base ai quali la Regione finanzia i progetti che promuovono le scuole, ma che la Regione riconosce. C'è una discrezionalità assoluta su questo tema.
Avevo tentato con l'emendamento n. 12 di introdurre una trasparenza, almeno la comunicazione da parte dell'Assessorato alle scuole di quali sono i settori che la Regione vuole potenziare ed attivare. Quell'emendamento non è passato.
Con questo emendamento cerco di introdurre un elemento di trasparenza, ma temo che cada nel silenzio generale e questo mi rammarica ancora di più, silenzio non solo perché non viene accolto, ma neanche viene commentato o spiegato.
All'articolo 14 si dice che la Regione può finanziare od organizzare direttamente una serie di iniziative di carattere culturale, educativo, sportivo, quindi molto ampio come denominazione, iniziative destinate a più scuole anche di gradi e tipologie diverse. È molto ampio e mi va anche bene, è giusto che la Regione abbia un suo ambito discrezionale in cui operare, non è questo che nego.
Quello che chiediamo è che, visto che queste sono attività che la Regione promuove direttamente, la Regione annualmente presenti all'esame del Consiglio scolastico regionale - neanche all'approvazione, ma all'esame, almeno a livello informativo - il piano delle attività che intende finanziare direttamente, altrimenti anche qui la Regione decide, non si sa bene in base a quali criteri, a quali direttive, a quali scelte, di volta in volta quali iniziative fare e quali scuole finanziare. Questo era un elemento di trasparenza che speravo che fosse accolto anche per l'aspetto precedente e mi dispiace che non si sia voluto prendere in considerazione questa scelta della Giunta di porsi dei criteri di trasparenza con cui precisare alle scuole quali sono i suoi piani. A me sembra molto grave, Assessore.
PrésidentJe soumets au vote l'amendement n° 14, à l'article 14, présenté par les Conseillers Squarzino Secondina, Beneforti et Curtaz:
Conseillers présents: 29
Votants: 27
Pour: 6
Contre: 21
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil n'approuve pas.
Je soumets au vote l'article 14:
Conseillers présents: 29
Votants: 26
Pour: 21
Contre: 5
Abstentions: 3 (Comé, Lanièce, Marguerettaz)
Le Conseil approuve.