Oggetto del Consiglio n. 47 del 28 gennaio 1977 - Verbale
OGGETTO N. 47/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "APERTURA DI CREDITO SU MANDATO A FAVORE DELL'ENTE OSPEDALIERO REGIONALE AD INTEGRAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 FEBBRAIO 1975, N. 4, E 29 DICEMBRE 1975, N. 52.
Il Vice Presidente CHABOD, richiamato il precedente provvedimento n. 46, in data odierna, con il quale il Consiglio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 50 del proprio Regolamento interno, ha deliberato, per motivi di particolare urgenza, di porre in immediata discussione l'argomento riguardante il riesame, per la riapprovazione, del disegno di legge regionale n. 269 concernente: "Apertura di credito su mandato a favore dell'Ente Ospedaliero regionale ad integrazione delle leggi regionali 19 febbraio 1975, n. 4, e 29 dicembre 1975, n. 52", dichiara aperta la discussione sull'argomento stesso,
In proposito, richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sul provvedimento n. 469, già adottato dal Consiglio in data 22 dicembre 1976, nonché sulla seguente relazione distribuita ai medesimi all'inizio dell'adunanza odierna:
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Adunanza del Consiglio regionale in data 28 gennaio 1977
OGGETTO: Riesame e riapprovazione del disegno di legge regionale n. 269, concernente: "Apertura di credito su mandato a favore dell'Ente Ospedaliero regionale ad integrazione delle leggi regionali 19 febbraio 1975, n. 4, e 29 dicembre 1975, n. 52".
La Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta, con nota n. 362 del 20 gennaio 1977, restituiva non approvato il disegno di legge in oggetto con le seguenti osservazioni:
"Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia non vistato l'atto legislativo regionale in oggetto.
Si osserva al riguardo che, allo stato attuale, l'importo di Lire 2.000.000.000 di cui al provvedimento in esame, in aggiunta alle previsioni già iscritte nel bilancio regionale dell'esercizio 1976 per Lire 6.000.000.000, eccede l'importo della quota del fondo ospedaliero spettante a codesta Regione.
Ciò stante, e poiché non è indicata un'autonoma copertura finanziaria mediante risorse regionali, la legge in oggetto non risponde al precetto di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione".
La relazione illustrativa al disegno di legge in oggetto metteva in chiara evidenza che l'inadeguatezza delle quote annuali 1975 e 1976 assegnate dalla Regione all'Ente regionale ospedaliero non avevano consentito all'Ente stesso di far fronte ad ingenti spese di parte corrente sia per l'esercizio 1975 che per l'esercizio 1976.
Per consentire il normale funzionamento dell'Ente regionale ospedaliero il Consiglio approvava il disegno di legge in oggetto nell'intesa, chiaramente indicata nella relazione allegata allo stesso disegno di legge, che le aperture di credito utilizzabili dall'Ente fino alla concorrenza di 2 miliardi avrebbero trovato copertura sulle somme da assegnare alla Regione in sede di aumento della dotazione del fondo nazionale ospedaliero o su altra fonte integrativa di finanziamento, ivi compreso il ricavato di eventuali mutui passivi da contrarre dall'Ente ospedaliero regionale a pareggio del proprio bilancio.
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Ciò premesso si propone al Consiglio di riapprovare il disegno di legge indicato in oggetto aggiungendo all'art. 2 del disegno stesso il seguente ultimo comma:
"La spesa per la copertura degli oneri derivanti dalla utilizzazione dell'apertura di credito autorizzata con la presente legge è assicurata dall'adeguamento delle quote da assegnare alla Regione per gli anni 1975 e 1976 sul fondo nazionale ospedaliero e da ogni altra fonte integrativa di finanziamento, ivi compreso il ricavato di eventuali mutui passivi, assistiti da garanzia regionale, da contrarre dall'Ente regionale ospedaliero della Valle d'Aosta a copertura di tale apertura di credito".
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Disegno di legge regionale n. 269
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .................n. ......: APERTURA DI CREDITO SU MANDATO A FAVORE DELL'ENTE OSPEDALIERO REGIONALE AD INTEGRAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 FEBBRAIO 1975, N. 4 E 29 DICEMBRE 1975, N. 52.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. l
Per fronteggiare tempestivamente le difficoltà finanziarie dell'Ente Ospedaliero regionale in conseguenza del ritardo con cui pervengono alla Regione le erogazioni mensili della quota annuale del fondo regionale ospedaliero di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché in attesa dell'adeguamento da parte dello Stato della disponibilità globale del fondo regionale ospedaliero per gli esercizi 1975 e 1976, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre con proprie deliberazioni speciali aperture di credito presso la Tesoreria dell'Ente Ospedaliero o presso altri Istituti di credito fino alla concorrenza massima di lire due miliardi.
Art. 2
Il tasso di interesse per l'apertura di credito previsto dal precedente articolo 1 dovrà essere convenuto alle migliori condizioni di mercato.
L'apertura di credito nei limiti indicati al predetto articolo 1 potrà essere utilizzata dall'Ente Ospedaliero regionale con operazioni di prelievo preventivamente autorizzate dal Presidente della Giunta regionale o in sua assenza o impedimento dall'Assessore alle Finanze.
La Regione provvederà, per conto dell'Ente Ospedaliero regionale, al rimborso delle anticipazioni utilizzate dal medesimo, mediante mandati di pagamento da emettere a favore dell'Istituto concedente l'apertura di credito da valere sulle somme assegnate e da assegnare all'Ente dal fondo regionale ospedaliero o su altra fonte integrativa di finanziamento.
L'Ente Ospedaliero regionale provvederà al pagamento degli interessi, diritti e spese accessorie gravanti trimestralmente sugli utilizzi effettivamente operati utilizzando i mezzi tratti dall'assegnazione attribuita dalla Regione all'Ente stesso sulle quote del fondo regionale ospedaliero.
In caso di mancato adempimento da parte dell'Ente Ospedaliero, la Regione provvederà direttamente nel termine di 30 giorni al pagamento degli addebiti per interessi diritti e spese con mandati di pagamento da emettere per conto dell'Ente Ospedaliero da valere sull'assegnazione di cui al comma precedente.
Art. 3
La legge regionale 29 dicembre 1975, n. 52, è modificata come segue:
All'articolo 1 è aggiunta la lettera g) con la seguente denominazione:
"dal ricavato di operazioni finanziarie derivanti da anticipazioni bancarie e da altre operazioni di credito a breve termine autorizzate dalla Regione con appositi provvedimenti legislativi".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente la questione e richiama l'attenzione dei Consiglieri sulla modificazione che si propone all'articolo 2 del testo di legge, già approvato dal Consiglio il 22 dicembre 1976, per rispondere al precetto di cui all'art. 81 - quarto comma - della Costituzione.
Il Consigliere PEDRINI dichiara di essere favorevole alla riapprovazione del disegno di legge di cui trattasi, nel testo modificato come da emendamento proposto dalla Giunta, perché ritiene assolutamente necessario mettere l'Ente Ospedaliero regionale nelle condizioni di assolvere alle sue funzioni.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola in merito, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere alle votazioni palesi per l'approvazione dei singoli articoli del testo di legge.
Si dà atto che gli articoli 1, 2 e 3 e l'emendamento all'articolo 2 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trenta), senza discussione.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli e l'emendamento all'articolo 2 del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sotto riportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunicai seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentadue;
- Voti favorevoli: ventinove;
- Voti contrari: tre.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato, nel nuovo testo sottoriportato, il disegno di legge regionale concernente: "Apertura di credito su mandato a favore dell'Ente Ospedaliero regionale ad integrazione delle leggi regionali 19 febbraio 1975, n. 4, e 29 dicembre 1975, n. 52".
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Disegno di legge regionale n.269
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .................n. ......: APERTURA DI CREDITO SU MANDATO A FAVORE DELL'ENTE OSPEDALIERO REGIONALE AD INTEGRAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 FEBBRAIO 1975, N. 4 E 29 DICEMBRE 1975, N. 52.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. l
Per fronteggiare tempestivamente le difficoltà finanziarie dell'Ente Ospedaliero regionale in conseguenza del ritardo con cui pervengono alla Regione le erogazioni mensili della quota annuale del fondo regionale ospedaliero di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché in attesa dell'adeguamento da parte dello Stato della disponibilità globale del fondo regionale ospedaliero per gli esercizi 1975 e 1976, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre con proprie deliberazioni speciali aperture di credito presso la Tesoreria dell'Ente Ospedaliero o presso altri Istituti di credito fino alla concorrenza massima di lire due miliardi.
Art. 2
Il tasso di interesse per l'apertura di credito previsto dal precedente articolo 1 dovrà essere convenuto alle migliori condizioni di mercato.
L'apertura di credito nei limiti indicati al predetto articolo 1 potrà essere utilizzata dall'Ente Ospedaliero regionale con operazioni di prelievo preventivamente autorizzate dal Presidente della Giunta regionale o in sua assenza o impedimento dall'Assessore alle Finanze.
La Regione provvederà, per conto dell'Ente Ospedaliero regionale, al rimborso delle anticipazioni utilizzate dal medesimo, mediante mandati di pagamento da emettere a favore dell'Istituto concedente l'apertura di credito da valere sulle somme assegnate e da assegnare all'Ente dal fondo regionale ospedaliero o su altra fonte integrativa di finanziamento.
L'Ente Ospedaliero regionale provvederà al pagamento degli interessi, diritti e spese accessorie gravanti trimestralmente sugli utilizzi effettivamente operati utilizzando i mezzi tratti dall'assegnazione attribuita dalla Regione all'Ente stesso sulle quote del fondo regionale ospedaliero.
In caso di mancato adempimento da parte dell'Ente Ospedaliero, la Regione provvederà direttamente nel termine di 30 giorni al pagamento degli addebiti per interessi diritti e spese con mandati di pagamento da emettere per conto dell'Ente Ospedaliero da valere sull'assegnazione di cui al comma precedente.
Art. 3
La legge regionale 29 dicembre 1975, n. 52, è modificata come segue:
All'articolo 1 è aggiunta la lettera g) con la seguente denominazione:
"dal ricavato di operazioni finanziarie derivanti da anticipazioni bancarie e da altre operazioni di credito a breve termine autorizzate dalla Regione con appositi provvedimenti legislativi".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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Si dà atto che l'adunanza ha termine alle ore tredici e minuti cinque.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Guido Chabod)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Angelo Mappelli)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Costantino Pramotton)
