Oggetto del Consiglio n. 1088 del 12 gennaio 2000 - Resoconto
OGGETTO N. 1088/XI Approvazione di indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/1999.
Deliberazione Il Consiglio
Premesso che l’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevede l’emanazione di apposito atto amministrativo da parte del Consiglio regionale, contenente indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita;
Atteso che il Servizio Commercio dell’Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti ha predisposto l’articolato dell’atto amministrativo di cui si tratta, contenente le linee d’indirizzo ed i criteri programmatici in ordine alle medie e grandi strutture di vendita;
Preso atto del parere favorevole in ordine al testo dell’atto amministrativo di cui si tratta espresso, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, dal Consiglio permanente degli Enti locali in data 1° dicembre 1999;
Visto l’articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell’atto a controllo;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2, in data 11 gennaio 1999, concernente l’approvazione del bilancio di gestione della Regione per l’anno 1999 e per il triennio 1999/2001 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 4 in data 29 gennaio 1999;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo Servizio Commercio dell’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio e Trasporti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;
Nel nuovo testo allegato predisposto dalla IV Commissione consiliare permanente;
Delibera
di approvare l’allegato testo concernente gli indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12.
Allegati
(Omissis)
PrésidentLa parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Lavoyer.
Lavoyer (FA)Nel rispetto degli impegni assunti nel momento in cui abbiamo votato la legge regionale n. 12/99, che demandava la definizione ad un apposito provvedimento relativo alla programmazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, viene oggi presentato l'allegato provvedimento, che contiene gli indirizzi e i criteri di programmazione della rete di vendita di maggiore dimensione, nonché ulteriori indicazioni e disposizioni relative alla fase di attuazione della nuova struttura normativa per il commercio in sede fissa.
Le indicazioni contenute nel provvedimento discendono da una specifica ricostruzione della rete distributiva regionale e delle sue principali caratteristiche attraverso apposite schede di rilevazione, compilate dai Comuni stessi. Questo per quanto attiene il metodo d'indagine.
Nella predisposizione del provvedimento si è tenuto conto delle caratteristiche peculiari della nostra regione. Infatti, accanto ai ricorrenti problemi di equilibrio dimensionale e tipologico se ne ravvisano altri, che sono dei parametri importanti. Il primo è il controllo dei processi di accentramento dell'insediamento commerciale nel fondovalle lungo la sua rete di comunicazione, i processi di desertificazione commerciale dei Comuni della fascia di media montagna e le presumibili evasioni di consumo verso il Piemonte.
A fronte di queste problematiche che sono state individuate e delle opzioni contenute nella legge regionale n. 12, il provvedimento all'esame del Consiglio stabilisce al titolo I, articolo 1, che gli indirizzi di programmazione commerciale siano previsti con validità triennale ed eventuale proroga automatica alla scadenza; l'articolo 2 individua gli ambiti territoriali d'insediamento delle grandi strutture di vendita suddividendo il territorio regionale in aree sovracomunali corrispondenti alle Comunità montane, configurabili ciascuna come un unico bacino di utenza, mentre l'articolo 3 procede alla suddivisione delle medie e delle grandi strutture di vendita in ulteriori categorie dimensionali, nell'ambito della classificazione operata dal disegno di legge n. 114/98.
Il titolo II del provvedimento all'esame del Consiglio regionale riguarda la programmazione delle attività commerciali. All'articolo 4 vengono definite le priorità per il rilascio di autorizzazioni all'apertura di medie e grandi strutture di vendita che prevedono la concentrazione di medie o grandi strutture. L'articolo 5 stabilisce le condizioni per la realizzazione di nuove e grandi strutture di vendita di tipo alimentare o misto, nonché i limiti per la realizzazione di nuove e grandi strutture di tipo non alimentare. All'articolo 6 vengono fissate le caratteristiche qualitative delle grandi strutture di vendita, elencando i requisiti minimi di efficienza commerciale, da collocare all'interno o in adiacenza con le strutture stesse, mentre l'articolo 7 disciplina il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita.
Il titolo III tratta delle competenze comunali. All'articolo 8 vengono in particolare affrontati gli aspetti procedurali e programmatori delle medie strutture di vendita, definendo le incombenze spettanti ai Comuni in materia; l'articolo 9 stabilisce i criteri a cui i Comuni dovranno uniformarsi per la valorizzazione e la tutela dei centri storici; l'articolo 10 riguarda la regolamentazione degli orari nei Comuni a prevalente economia turistica e città d'arte.
Il titolo IV contiene poi infine disposizioni integrative della legge n. 12 in materia di commercio in sede fissa, fornendo all'articolo 11 indicazioni relative ai locali in cui si svolge l'attività di vendita, all'articolo 12 vengono considerati i casi di vendita in strutture ricettive, mentre all'articolo 13 vengono dettate disposizioni in materia merceologica relativamente ai prodotti messi in vendita nei diversi esercizi.
In sostanza, con l'approvazione di questo provvedimento si chiude l'iter legislativo dei tre provvedimenti legislativi cardini, che vanno a riorganizzare il commercio in Valle d'Aosta.
Poniamo, qualora il Consiglio approvi questo provvedimento, un altro importante tassello che va nella direzione di salvaguardare quello che è il modello di sviluppo attualmente esistente per quanto attiene le piccole attività commerciali sul nostro territorio. Voglio solo sottolineare anche al Consiglio regionale l'importanza dell'approvazione di questo provvedimento, facendo riferimento ad alcuni dati che sono significativi.
A livello regionale il terziario rappresenta circa il 70 percento del PIL della nostra regione, il 55 percento del valore aggiunto all'interno del terziario della nostra regione è rappresentato dai settori turismo, commercio e servizi, di cui il 27 percento rappresenta le 1300 imprese nel settore turistico alberghiero e l'altro 27-28 percento rappresenta le 2700 imprese nel settore commerciale.
Volevo sottolineare questi dati, per ribadire l'importanza dal punto di vista economico ed occupazionale di questo settore, e soprattutto per sottolineare che la caratterizzazione di queste 2700 imprese commerciali è fatta nella quasi totalità, quindi vicino all'80 percento, di attività commerciali che non superano gli 80 metri quadrati. Quindi ci troviamo di fronte ad una situazione oggettiva, dove la diffusione sul territorio delle piccole attività commerciali è stata un elemento caratterizzante di una politica che è stata portata avanti in questi anni, che è quella che definiamo per semplicità della "montagna viva", quindi del mantenere la gente a presidiare il territorio, dando un minimo di servizi. Fra questi servizi riteniamo indispensabili queste attività commerciali, cosiddette "di vicinato".
Con l'approvazione di questo ulteriore provvedimento, che va a completare le due leggi che il Consiglio regionale ha già votato e che va parallelamente ad inserirsi a tutta una serie di provvedimenti, l'osservatorio del commercio e del turismo, i centri di assistenza tecnica, i centri polifunzionali, il provvedimento che andrà a regolamentare anche la qualità del servizio legato agli aspetti formativi, si va nella direzione di rafforzare questo modello di sviluppo che caratterizza l'unicità della Valle d'Aosta come regione che forse è quella nell'arco alpino che ha una presenza sul territorio molto diffusa con piccoli centri dislocati sul territorio stesso.
Ribadiamo con l'approvazione di questo provvedimento, in particolare con l'articolo 5, provvedimento che va nella direzione di bloccare per almeno 3 anni nuove aperture di grossi centri commerciali, l'attenzione che questa maggioranza e questo Governo regionale pongono alle attività commerciali, soprattutto a quelle di piccole dimensioni.
PrésidentIl m'appartient de vous rappeler qu'on discute sur le nouveau texte élaboré par la IVème Commission du Conseil, qui s'est exprimée à ce sujet par un avis unanime.
La parole au Conseiller Cerise.
Cerise (UV)Devo esprimere anzitutto un apprezzamento per il fatto che questo atto amministrativo sia stato predisposto dalla Giunta regionale nei tempi solleciti previsti dalla legge.
Il testo licenziato dalla IV Commissione, sul quale il Consiglio è chiamato a pronunciarsi, è il frutto di una produttiva concertazione fra l'Assessorato, il Consiglio permanente degli enti locali e i rappresentanti delle associazioni di categoria.
Sia pur con questa impegnata azione, sono però rimaste irrisolte alcune questioni. La prima riguarda un'esigenza espressa dal Consiglio permanente degli enti locali, che si rifà all'articolo 8 della legge n. 12 e riguarda la correlazione fra le strutture destinate alla media e grande distribuzione e la quantità minima di spazi pertinenti, vedi il verde attrezzato e i parcheggi ad esempio. Se è chiaro infatti che queste quantità minime devono essere previste nel caso di nuove licenze edilizie, non è altrettanto chiaro se esse sono obbligatorie e richieste nel caso di presentazione di nuova domanda amministrativa per l'apertura di attività di vendita di media e grande dimensione in stabili già esistenti.
La IV Commissione ha deliberato di chiedere il parere dell'Assessorato in merito e quindi di effettuare in seguito, nel caso del permanere di dubbi, gli approfondimenti ed eventualmente richiedere l'esatta interpretazione al Consiglio regionale su questa materia. Questo per evitare contenziosi fra i proprietari di questi immobili ed enti locali.
Il secondo problema riguarda l'esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e al dettaglio. È un problema che è sorto un po' a scatola chiusa. L'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 114/98, "decreto Bersani", vieta l'esercizio congiunto nello stesso locale di queste due modalità di vendita, affidando tuttavia alle regioni il compito di stabilire deroghe a questo divieto. Tale divieto era già previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426/71, ma escludeva da questo divieto nel comma 5 la vendita di alcuni articoli come le attrezzature e articoli per l'agricoltura, l'industria, il commercio, l'elettricità, eccetera. Né la legge n. 12 né l'attuale atto amministrativo indicano le deroghe previste dal "decreto Bersani".
Nel discutere questo problema con l'Assessore, ripeto, a scatola chiusa perché ormai i lavori della commissione erano chiusi, e con i suoi collaboratori, è emersa l'opportunità di un approfondimento della questione e da qui la sua non iscrizione, ritenuta altrimenti eccessivamente estemporanea, in questo atto amministrativo. Ma tenuto conto che vi è l'esigenza di consentire, per gli articoli già indicati nella legge n. 426/71, la vendita nello stesso locale sia al dettaglio che all'ingrosso, mi permetto di sollecitare l'inserimento di questa possibilità o se si vuole di questa deroga nei futuri atti che devono essere predisposti per perfezionare l'efficacia della legge n. 12/99, in particolare le disposizioni sui centri polifunzionali di vendita, oppure quanto prima integrare l'atto amministrativo in approvazione con questo dispositivo. Ci dev'essere consapevolezza che se non provvediamo, penalizziamo degli operatori e siamo omittenti. Fra l'altro, da un primo approccio, è emerso che i rappresentanti di categoria non si oppongono a queste deroghe.
La terza considerazione infine rileva come la IV Commissione sia venuta in possesso del parere del Consiglio permanente degli enti locali praticamente in sede di seduta della stessa, cioè il giorno 14 dicembre, mentre questo parere era in disponibilità dell'Assessorato in data 1° dicembre. Non sono qui a fare censure all'Assessorato, che ribadisco è stato per molti versi molto collaborativo, ma voglio evidenziare che questo agire su binari diversi, come se ci fosse una differente destinazione fra attività degli organi di governo e commissioni, finisca per danneggiare queste ultime, e soprattutto il dibattito e l'approfondimento degli argomenti da parte dei commissari.
Domani, bontà del Presidente del Consiglio, ci sarà una riunione per migliorare l'efficacia, o meglio l'efficienza e la conduzione dell'attività delle commissioni. Personalmente non ci credo più all'esito produttivo di questi incontri, perché ci sono mali così radicati che richiederebbero delle azioni più incisive, verso le quali non vedo nessun segnale.
Mi riferisco fra l'altro, tanto per andare nel banale, al disagio dei Consiglieri costretti in uffici che oltre ad essere inadeguati, sono anche non agibili visto che si lavora a temperature che non raggiungono i 16° in alcune ore del giorno, oppure l'assurda dislocazione degli uffici delle commissioni e la sede dei gruppi: quando io devo chiamare il segretario della commissione quasi quasi bisognerà fargli fare una trasferta, le sofferenze in fatto di personale che queste hanno subito, e via discorrendo.
Sono comunque speranzoso che con la consapevolezza di ogni Consigliere regionale si arrivi a far sì almeno che i pareri di cui alla legge n. 54 su atti che interessano il dibattito consiliare siano resi disponibili contemporaneamente dalla Giunta e dalle commissioni, così come queste devono poter finalmente disporre dei pareri di cui devono essere corredati gli atti amministrativi in sede di discussione delle commissioni.
In altro modo c'è una ragione in più per confermare la tesi di chi sostiene che il lavoro delle commissioni non è nient'altro che un'avvilente e pura formalità di tipo notarile.
PrésidentLa parole au Conseiller Piccolo.
Piccolo (FA)Desidero anche in quest'occasione prendere la parola, come per i precedenti provvedimenti legislativi in materia di commercio, dei quali sono anche stato relatore e che mi hanno permesso di arricchire le mie personali conoscenze nell'importante settore del commercio, cercando di entrare più nel merito del provvedimento e portare il mio contributo al dibattito.
Nella legge regionale n. 12/99 è prevista l'emanazione di un provvedimento consiliare, che definisca gli indirizzi e i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, in sostituzione delle indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale approvate dal Consiglio regionale nel 1993.
La nostra Regione, alla quale spetta anche in questo settore il ruolo di programmazione e di controllo, perviene a questo adempimento sulla base di una puntuale analisi delle caratteristiche e delle tendenze di sviluppo della rete commerciale sul territorio valdostano.
Il provvedimento che viene sottoposto oggi all'approvazione del Consiglio risponde pienamente alle indicazioni della riforma del commercio dettata dal decreto legislativo n. 114/98 ed ottempera al tempo stesso a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lett. a) e dell'articolo 3 della legge regionale n. 12/99. Il suo articolato è frutto di un'ampia fase di concertazione e di una fattiva collaborazione con le rappresentanze dei Comuni e delle Comunità montane, nonché con le organizzazioni regionali dei consumatori e delle imprese commerciali. Esso si articola essenzialmente su tre punti, che qui ritengo importante evidenziare e sottolineare: le disposizioni di carattere generale, con le quali vengono definiti gli obiettivi del provvedimento, gli ambiti territoriali di programmazione, la classificazione delle medie e grandi strutture di vendita, le specifiche modalità della programmazione delle medie e grandi strutture di vendita e le principali caratteristiche qualitative delle grandi strutture, la definizione degli indirizzi da dare alle amministrazioni comunali per quanto concerne la programmazione sui rispettivi territori delle medie strutture di vendita e per il migliore utilizzo delle potenzialità delle attività commerciali ai fini della valorizzazione dei centri storici e delle zone di interesse turistico ed artistico.
Con questo atto si ottempera quindi particolarmente alle disposizioni della citata legge regionale n. 12/99 e si dettano alcune ulteriori disposizioni attuative al decreto n. 114/98, che non era stato possibile o non era stato ritenuto opportuno inserire nella legge regionale n. 12/99. Si tratta di una serie di disposizioni di carattere generale in materia merceologica, nonché in materia di caratteristiche dei locali di vendita e di vendite effettuate nell'ambito di strutture ricettive.
Nella predisposizione del provvedimento si è doverosamente tenuto conto delle caratteristiche peculiari della nostra regione, ove accanto ai ricorrenti problemi di equilibrio dimensionale e tipologico se ne ravvisano altri, parimenti importanti: il controllo dei processi di accertamento dell'insediamento commerciale del fondovalle e lungo la sua rete di comunicazioni, i processi di desertificazione commerciale dei Comuni della fascia di media montagna, le presumibili evasioni di consumo verso il vicino Piemonte.
Gli accennati elementi sono emersi dallo studio che è stato effettuato, raccogliendo i dati sulla struttura degli insediamenti commerciali di tutti i Comuni della Valle, il quale ha messo in evidenza che l'insediamento di grandi strutture di vendita è ammissibile a certe condizioni nei Comuni facenti parte del "Conseil de la plaine d'Aoste", nonché in non più di un Comune compreso in alcune aree. Al riguardo va precisato che anche alla luce degli esiti dello studio sopra menzionato, al fine dell'individuazione degli ambiti territoriali d'insediamento delle grandi strutture di vendita, il territorio regionale è stato suddiviso in tre aree sovracomunali, corrispondenti alle Comunità montane, configurabili ciascuna come unico bacino di utenza.
A tal fine, il Comune di Aosta è considerato come facente parte dell'area sovracomunale Monte Emilius, mentre le Comunità montane Monte Rosa Walser, alta Valle del Lys, costituiranno un unico bacino di utenza.
Per quanto concerne poi le condizioni di apertura di nuove grandi strutture di vendita, viene operato un deciso contenimento delle possibilità insediative, che potrà avvenire per ragioni di razionalizzazione dell'organizzazione commerciale, esclusivamente per ampliamento o per concentrazione di piccole o medie strutture di vendita già esistenti con la stessa titolarità da almeno tre anni per quanto concerne il settore alimentare o misto, e per concentrazione di grandi e/o medie strutture di vendita già esistenti con la stessa titolarità da almeno tre anni nel caso del settore non alimentare.
Inoltre, nel triennio di validità del provvedimento, le nuove strutture alimentari o miste aventi le caratteristiche a cui ho accennato prima, non potranno essere più di una per ciascuna delle aree sovracomunali sopra specificate; per quanto riguarda il settore non alimentare le nuove grandi strutture, eventualmente conseguenti gli accennati processi di concentrazione, non potranno invece eccedere complessivamente le tre unità per tutta la regione.
Le accennate disposizioni di carattere generale vengono poi integrate nel provvedimento con indicazioni più specifiche inerenti in particolare: le modalità secondo le quali entro i limiti sopra indicati vengono gestite amministrativamente le autorizzazioni all'apertura o all'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita, le modalità di classificazione delle medie e grandi strutture di vendita, le principali caratteristiche qualitative delle grandi strutture di vendita.
Come previsto dalla legge regionale n. 12/99 un ruolo importante verrà affidato ai Comuni, le amministrazioni comunali infatti dovranno provvedere ad adottare opportuni atti d'indirizzo e programmazione delle medie strutture di vendita e a regolamentare ulteriormente, sulla base di specifiche esigenze, le procedure di rilascio delle relative autorizzazioni. I Comuni potranno inoltre concepire programmi e adottare iniziative di riqualificazione delle attività commerciali nei centri storici, anche disponendo deroghe alla regolamentazione degli orari o divieti di vendita di determinate merceologie.
Prima di concludere, vorrei sottolineare che al provvedimento licenziato dalla Giunta regionale sono state apportate una serie di modifiche grazie ad alcune proposte sia dall'Ascom-Confcommercio, che dal Consiglio permanente degli enti locali. Si tratta di proposte di emendamenti, che sono stati recepiti in parte e fatti propri sia dall'Assessore competente che dalla IV Commissione.
Non posso pertanto che concludere annunciando il voto favorevole della Fédération al provvedimento, in quanto con questo atto s'intendono creare i presupposti di un giusto equilibrio del commercio della media e grande distribuzione rispetto al piccolo commercio, i presupposti per lo sviluppo dei primi centri polifunzionali capillarmente diffusi nel territorio valdostano, salvaguardando così la possibilità della permanenza della nostra gente nei piccoli Comuni e nei centri storici della nostra regione.
PrésidentSi personne ne demande la parole, la discussion générale est close.
Je vous rappelle que nous allons nous exprimer sur le nouveau texte élaboré par la IVème Commission et qu'il y aura lieu à faire seulement une votation.
La parole au Conseiller Tibaldi pour déclaration de vote.
Tibaldi (FI)Il gruppo di Forza Italia non voterà favorevolmente questo provvedimento, per alcune ragioni che ora andiamo a sintetizzare.
Innanzitutto è necessario sottolineare, a differenza di quanto detto dall'Assessore, che questo provvedimento consiliare giunge in estremo ritardo rispetto alla tempistica prevista dalla legge n. 12/99, che prevedeva in un esplicito articolo l'adozione di questo provvedimento entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge stessa.
C'è poi da dire che questo provvedimento è caratterizzato, sempre secondo quello che è stato l'iter che abbiamo vissuto in commissione, da una procedura piuttosto confusa, piuttosto articolata, che ha visto la presenza di tutte le associazioni interessate, in particolare le associazioni del commercio, che hanno fatto delle loro proposte anche in termini di emendamenti, in parte anche recepiti nel nuovo testo allegato oggi all'esame.
Sarebbe interessante sapere se le volontà delle associazioni sono rispettose delle istanze del piccolo commercio, che è diffuso in maniera capillare in tutta la regione. Sulla base di certi atteggiamenti che abbiamo potuto osservare in commissione, mi sembra che qualcuno tenesse più un comportamento da "associazione addomesticata per fare un piacere all'Assessore o alla Giunta che propone questo testo allegato", piuttosto che rappresentativo di una realtà commerciale che è piuttosto variegata.
Per quanto riguarda la sostanza, questo provvedimento dovrebbe tendere a conciliare da una parte l'esigenza dei piccoli commercianti, che naturalmente stanno subendo la forte concorrenza della grande distribuzione, e dall'altra parte l'esigenza dei consumatori che in una valle piccola come la nostra non possono subire le involuzioni di un mercato, che può essere negato, quale è quello dell'insediamento di supermercati che hanno dei prezzi più vantaggiosi rispetto ai piccoli negozianti.
Questa doppia esigenza come è stata affrontata dall'Assessore e dal gruppo di lavoro in questo documento? Con una programmazione su base triennale che potremmo definire "a maglie molto strette", dove quella ventata di libertà, che era stata prevista nell'indirizzo della "legge Bersani", alla quale la legge regionale n. 12/99 ha dato una parziale attuazione, è stata in parte limitata o, meglio, complicata.
Dove è stata complicata? Innanzitutto in un insieme di norme che rendono più difficoltoso l'insediamento nel mercato di strutture anche solo di media distribuzione, prevedendo delle clausole capestro come innanzitutto la priorità dell'accorpamento o del reimpiego del personale dipendente già occupato presso strutture di minori dimensioni. Penso che non possa essere previsto automaticamente per legge che se 10 piccoli negozi occupano due dipendenti e si deve creare una struttura di medie dimensioni, che è data per accorpamento di questi 10 piccoli negozi, ci debba essere obbligatoriamente il reimpiego delle 20 persone che erano occupate in queste 10 piccole attività.
Poi ci sono anche altre osservazioni di diverso tipo, quale quella che riguarda ad esempio la suddivisione in bacini che grosso modo, tranne per la bassa Valle, coincidono come confini geografici con la suddivisione in Comunità montane. È anche questa una forzatura burocratica e amministrativa di voler individuare degli spazi di mercato che non necessariamente per il mercato commerciale devono coincidere con il confine istituzionale di una Comunità montana, di un ente territoriale, di un ente locale, tant'è che la realizzazione di nuove grandi strutture di vendita di tipo alimentare o misto, secondo quanto è scritto nell'articolo 5, può essere prevista solo in una di queste aree individuate, cioè la Monte Rosa Walser, alta Valle del Lys.
La Regione ha individuato con questo provvedimento, con questa forzatura amministrativa, che solamente lì, secondo lo studio del gruppo di lavoro, può essere insediato un nuovo supermercato.
Ci sono peraltro delle perplessità che sono state sollevate dal Celva e dal rappresentante dei sindaci che ha partecipato agli incontri, sull'applicazione di certe norme di carattere urbanistico o di adeguamento di queste strutture commerciali al contesto in cui dovranno inserirsi, perplessità che ancora non più tardi di ieri sono state portate a conoscenza della IV Commissione, in particolare su una serie di infrastrutture accessorie che dovranno correlarsi a questi insediamenti commerciali.
Mi riferisco alle aree verdi e l'Assessore ne è senz'altro a conoscenza. Quindi il nostro giudizio non può essere un giudizio favorevole nel senso completo del termine. Le osservazioni che abbiamo qui sintetizzato in dichiarazione di voto ci impediscono di esprimere un voto favorevole, pertanto ci asterremo, nell'auspicio che in un prossimo riesame di tutto il documento ci sia una maggiore attenzione anche a quelle che possono essere le istanze di libertà nel commercio, nella fattispecie di nascita o di istituzione di nuove strutture commerciali, non solo per la grande e la media distribuzione, perché la stessa piccola distribuzione qui in un certo senso viene limitata.
Mi riferisco ai centri storici, articolo 9, dove la semplice comunicazione viene ostacolata con 4 punti - i 4 punti indicati con le lettere a, b, c, d - dove la pubblica autorità può esercitare in maniera più ampia rispetto alla "Bersani" il potere d'inibizione o di sospensione di queste attività, può disporre il divieto di vendita di determinate merceologie qualora - si legge - "? essa costituisca un grave ed evidente contrasto con la tutela di valori artistici, storici, ambientali o all'immagine del centro storico."
È una formulazione molto ampia, che permette anche un esercizio discrezionale non facilmente controllabile da parte delle autorità amministrative, nella fattispecie dai sindaci.
Queste sono delle osservazioni che facciamo ad alta voce e che ci hanno indotto a sospettare di questa concezione di libertà del commercio, che è stata intesa da questo gruppo di lavoro, e che viene portata oggi dall'Assessore attraverso questo documento.
Il voto di Forza Italia perciò sarà di astensione.
PrésidentLa parole au Vice-président Viérin Marco.
Viérin M. (Aut)Apprezziamo che questo documento sia arrivato finalmente in aula, perché effettivamente la legge n. 12 prevedeva 60 giorni; possiamo però altrettanto dire che forse è uno di quei disegni di legge che arrivano in Consiglio con meno ritardo rispetto ad altri.
Già in commissione abbiamo sottolineato alcuni aspetti sui quali concordiamo.
In primo luogo dobbiamo rilevare che si è riconosciuto il ruolo comunque dei Comuni, questo è un elemento positivo.
Infatti parecchi emendamenti proposti dalla Celva sono stati accolti, noi avremmo comunque gradito che almeno altri due emendamenti proposti fossero stati recepiti nel testo della commissione, fra cui anche il concetto che ribadiva Cerise nel suo intervento; spero che su questi due ulteriori emendamenti si possa ragionare in un prossimo futuro, come su altre cose, sulle quali dovremo verificare in senso materiale e pratico se le stesse potranno funzionare o se dovranno essere oggetto di alcune varianti.
Dicevo un atto più che necessario, come sono stati necessari gli atti precedenti, perché la Valle d'Aosta ha bisogno di normative chiare, che vadano a tutelare i piccoli esercizi commerciali soprattutto nelle vallate laterali, e quindi speriamo che questa possa essere una prima risposta ai problemi che vivono i piccoli esercizi commerciali.
Per questi motivi non vogliamo su questo atto essere accusati di giocare il ruolo della maggioranza e dell'opposizione; pertanto voteremo questo provvedimento pur con alcune perplessità. Chiediamo però all'Assessore e alla Giunta che ci sia una verifica verso fine anno su alcune cose sulle quali noi Autonomisti abbiamo alcune perplessità, come anche alcuni colleghi della maggioranza.
Il nostro voto sarà favorevole, condizionato però a una verifica a breve termine sull'effetto pratico che tale atto andrà ad esercitare sul territorio.
PrésidentJe soumets au vote le nouveau texte élaboré par la IVème Commission:
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.