Oggetto del Consiglio n. 19 del 13 gennaio 1977 - Verbale
OGGETTO N. 19/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "PROVVEDIMENTI INTESI A FAVORIRE LA PIÙ AMPIA INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLA REGIONE".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sotto riportato disegno di legge regionale concernente: "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 22 dicembre 1976:
"Nel corso dei due anni di applicazione della legge 15 maggio 1974, n. 13, concernente provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione, sono emerse esigenze di modifica della legge stessa per garantire, in un momento di gravi difficoltà per l'informazione stampata, la vita delle testate regionali, salvaguardando in tal modo il pluralismo informativo e, quindi, i presupposti stessi della democrazia.
Le modifiche, proposte unitariamente dalla Commissione prevista dall'art. 5 della legge di cui sono rappresentate le forze politiche del Consiglio regionale, i giornalisti e gli editori, riguardano essenzialmente i seguenti punti:
1) un criterio di maggiore elasticità per quanto riguarda i tempi di pubblicazione del Notiziario regionale;
2) l'inserimento dei periodici mensili fra i fruitori del contributo regionale;
3) l'aumento dell'importo dei contributi corrisposti ai giornali, in relazione anche ai notevoli rincari dei costi di stampa.
Con queste modifiche, la legge diventa uno strumento più efficace per promuovere una effettiva informazione sull'attività della Regione e viene così incontro alle esigenze espresse dagli operatori dell'informazione sulla necessità di rendere l'intervento regionale più articolato e più validamente operativo.
Pur non toccando la sostanza della legge, le modifiche proposte variano praticamente tutti gli articoli della legge, per cui si è ritenuto opportuno proporre un nuovo testo che definisca organicamente tutta la materia.
Per quanto riguarda il finanziamento, si ritiene sufficiente la cifra di 72 milioni di lire stanziata per gli esercizi precedenti per cui non è necessario prevedere ulteriori finanziamenti.
La legge, per motivi di ordine pratico, entrerà in vigore dal 1 gennaio 1977, data in cui cesserà di avere effetto la precedente normativa del 15 maggio 1974.
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(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
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Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente la proposta.
Il Consigliere CHANU auspica che dei benefici di cui al disegno di legge in discussione possa usufruire anche il periodico "L'Agriculteur Valdôtain" per il quale era stata avanzata una apposita proposta di legge da parte del compianto Consigliere Albaney e dei colleghi Bordon e Chabod.
Suggerisce poi che il disegno di legge preveda l'obbligo di redigere in lingua francese i comunicati della "pagina della Valle".
Infine rileva che "la pagina della Valle" dovrebbe limitarsi a contenere dei comunicati di informazione evitando articoli di opinione o simili.
Il Consigliere PEDRINI si raccomanda che i contributi di cui si tratta siano elargiti solamente a favore delle pubblicazioni di effettivo valore.
Il Consigliere MONAMI, premesso un giudizio favorevole sul disegno di legge, fa le seguenti due raccomandazioni:
- che si preveda la possibilità di rivedere semestralmente l'ammontare dei contributi, in relazione alle variazioni del costo della carta;
- che si consenta di suddividere in blocchi la pagina del notiziario regionale e di collocare i blocchi stessi in pagine diverse.
Il Consigliere BORDON fa sua la prima richiesta formulata dal Consigliere Chanu circa la possibilità, per il periodico "L'Agriculteur Valdôtain" di usufruire dei benefici della legge in argomento.
Il Consigliere BONDAZ fa presente che, in relazione alla recente entrata in funzione di emittenti radiofoniche a carattere regionale, si dovrebbe valutare la opportunità di far rientrare anche detti organi di informazione tra i beneficiari delle provvidenze previste dal disegno di legge.
Il Consigliere TAMONE, non essendo tecnicamente possibile emendare il disegno di legge, ritiene che la proposta di revisione periodica dell'ammontare dei contributi regionali possa essere accolta come raccomandazione; successivamente respinge le accuse secondo le quali nei comunicati di informazione sull'attività dell'Amministrazione regionale sarebbero inseriti degli articoli di opinione, in quanto negli ultimi due anni ciò si è verificato una sola volta.
Il Consigliere CHANU fa notare come il suo precedente intervento non volesse essere una critica, ma una semplice raccomandazione ad evitare il ripetersi di simili situazioni.
Le Président de la Junte, Monsieur ANDRIONE, en reponse aux questions qui ont été posées affirme qu'il ne serait pas contraire à ce qui l'on rende obligatoire la rédaction en langue française de la page des nouvelles de l'Administration régionale, cependant il souhaite que le Conseil ne prenne pas cette décision étant donné que certains communiqués d'information ne peuvent pas être rédigés exclusivement en français.
En ce qui concerne la proposition du Conseiller Bondaz, étant donné que les radios privées viennent de naître et doivent encore s'organiser, il juge qu'il serait opportun d'attendre que la situation se soit stabilisée, avant d'affronter ce problème.
Le Conseiller QUEY, tout en étant favorable à l'usage de la langue française, admet que certains communiqués d'information (comme, par exemple, ceux qui concernent la Cogne), doivent être rédigés en italien ou, au moins, dans les deux langues, française et italienne.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge e dei relativi allegati.
Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 ed Allegati A), B), C):
Si dà atto che gli articoli da 1 a 8 e gli allegati A), B) e C) sono approvati dal Consiglio, con separate votazioni, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentatré).
Il Vice Presidente CHABOD dopo aver constatato e comunicato che gli otto articoli e gli allegati A, B e C del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sotto riportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentatré;
- Voti favorevoli: ventisette;
- Voti contrari: sei.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sotto riportato disegno di legge regionale concernente: "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione".
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Disegno di legge regionale n. 258
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale n. : PROVVEDIMENTI INTESI A FAVORIRE LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DELLA REGIONE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Allo scopo di assicurare l'informazione sull'attività della Regione, la Giunta regionale - previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 - è autorizzata a concedere contributi ai periodici locali, stampati con procedimento tipografico o litografico, per l'inserzione di un Notiziario regionale.
Art. 2
I contributi previsti dall'articolo 1 sono concessi alle pubblicazioni regolarmente diffuse nella Regione, aventi periodicità settimanale, quindicinale o mensile, un formato minimo di cm. 35 x 50 circa, una tiratura minima di duemila copie per numero e carattere politico, sindacale o culturale, per il quale risultino incluse nel campo di applicazione dell'articolo 1 della legge 1° agosto 1949, n. 482.
Le pubblicazioni devono essere regolarmente iscritte nel Registro stampa del Tribunale di Aosta oppure, se registrate altrove, devono possedere caratteristiche e contenuto di interesse esclusivamente regionale valdostano.
Tutti i requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti dai periodici ininterrottamente per almeno un anno prima della domanda. Possono derogare da questa norma le testate con almeno 5 anni di pubblicazione, anche se non regolare.
Art. 3
Il Notiziario regionale, regolarmente inviato ai giornali, conterrà l'indicazione dei comunicati da pubblicarsi obbligatoriamente e occuperà lo spazio massimo di una pagina.
I periodici sono tenuti a rispettare la periodicità dichiarata e a pubblicare il Notiziario entro il termine massimo di un mese, senza omissioni, errori o integrazioni.
I giornali che non pubblicassero un notiziario possono pubblicare i successivi, perdendo il diritto al contributo per la pagina non pubblicata.
Art. 4
L'importo dei contributi corrisposti dall'Amministrazione regionale, su presentazione di note mensili, varia in rapporto alle caratteristiche della pubblicazione, secondo le tabelle che fanno parte integrante della presente legge, allegate sotto la lettera A) per i settimanali, sotto la lettera B) per i quindicinali e sotto la lettera C) per i mensili.
L'assegnazione dei contributi, che verranno comunque corrisposti anche in caso di mancata redazione del Notiziario regionale, sarà revocata qualora vengano meno le caratteristiche della pubblicazione o i requisiti richiesti.
Ai periodici che, a fine anno, non abbiano pubblicato almeno 36 numeri per i settimanali, 18 numeri per i quindicinali o 9 numeri per i mensili, non sarà più trasmesso il Notiziario regionale per la pubblicazione e non sarà più corrisposto il contributo regionale.
Le modalità relative all'esecuzione della presente legge, all'assegnazione e alla liquidazione dei contributi e al controllo dei requisiti sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 5
È istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una Commissione con compiti di consulenza e di verifica delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'applicazione dei provvedimenti di cui alla presente legge.
La Commissione è formata dal Presidente della Giunta o da un suo delegato, da tre Consiglieri regionali, di cui uno designato dalla minoranza, da un rappresentante locale dell'Ordine dei Giornalisti, da un rappresentante degli editori e da un addetto all'Ufficio Stampa della Regione.
Art. 6
I periodici che, alla data del 1° gennaio 1976, erano ammessi a pubblicare un Notiziario regionale secondo le precedenti modalità stabilite dalla Giunta regionale possono ottenere i contributi previsti dalla presente legge purché garantiscano una periodicità almeno mensile e una tiratura minima di almeno duemila copie.
Il contributo regionale per periodici (settimanali, quindicinali e mensili) sarà concesso alle pubblicazioni aventi le caratteristiche di cui al primo comma, anche quando abbiano un formato di circa cm. 25 x 35. A tale scopo i periodici a quattro pagine di detto formato sono equiparati a quelli a due pagine del formato 35 x 50 circa.
Per i. periodici di informazione regionale valdostana stampati all'estero, che siano organi di associazioni mutualistiche, assistenziali o culturali per gli emigrati, si può derogare al requisito della periodicità, purché pubblichino almeno nove numeri l'anno aventi una tiratura minima di duemila copie e garantiscano l'inserzione di tutti i Notiziari trasmessi, per i quali saranno concessi i contributi previsti nella tabella dell'allegato B), ridotti del 20%.
Nel caso di numeri a sei pagine, non è ammessa l'inserzione del Notiziario nel foglio staccato.
Art. 7
Per l'applicazione della presente legge è confermata la spesa annua di Lire 72.000.000 già finanziata con la legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, che graverà sul capitolo del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 e per gli anni successivi corrispondente al capitolo 89 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976, con lo stanziamento di Lire 72.000.000 e con la dicitura così modificata
"Spese per l'applicazione della legge regionale n. recante provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione".
Art. 8
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge saranno approvate e liquidate con deliberazioni della Giunta regionale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1977.
Con la stessa decorrenza è abrogata la legge regionale 15 maggio 1974, n. 13.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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Allegato A) alla legge regionale n.
TABELLA A
IMPORTO DEI CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE PER OGNI NOTIZIARIO INSERITO
SETTIMANALI
|
TIRATURA |
pagina formato minimo cm. 35 x 50 circa |
|
|
2 |
4 o più |
|
|
da 2.000 a 4.000 copie L. |
110.000 |
200.000 |
|
da 4.001 a 6.000 copie L. |
140.000 |
230.000 |
|
da 6.001 a 9.000 copie L. |
170.000 |
260.000 |
|
oltre 9.000 copie L. |
200.000 |
300.000 |
(al netto IVA)
Allegato B) alla legge regionale n.
TABELLA B
IMPORTO DEI CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE PER OGNI NOTIZIARIO INSERITO
QUINDICINALI
|
TIRATURA |
pagina formato minimo cm. 35 x 50 circa |
|
|
2 |
4 o più |
|
|
da 2.000 a 4.000 copie L. |
90.000 |
170.000 |
|
da 4.001a 6.000 copie L. |
130.000 |
210.000 |
|
da 6.001 a 9.000 copie L. |
145.000 |
240.000 |
|
oltre 9.000 copie L. |
160.000 |
270.000 |
(al netto IVA)
Allegato C) alla legge regionale n.
TABELLA C
IMPORTO DEI CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE PER OGNI NOTIZIARIO INSERITO
MENSILI
|
TIRATURA |
pagina formato minimo cm. 35 x 50 circa |
|
|
2 |
4 o più |
|
|
da 2.000 a 4.000 copie L. |
70.000 |
130.000 |
|
da 4.001a 6.000 copie L. |
110.000 |
180.000 |
|
da 6.001 a 9.000 copie L. |
130.000 |
220.000 |
|
oltre 9.000 copie L. |
150.000 |
250.000 |
(al netto IVA)
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