Oggetto del Consiglio n. 1061 del 16 dicembre 1999 - Resoconto
OGGETTO N. 1061/XI Discussione del disegno di legge: "Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione".
CAPO I PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA
Articolo 1 (Principi fondamentali)
1. La Regione, in armonia con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione, nonché in coerenza con l'autofinanziamento del servizio sanitario, applica i principi fondamentali di cui ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), tramite:
a) la regionalizzazione dell'organizzazione dei servizi sanitari, diretta ad assicurare le prestazioni e le attività previste dai livelli essenziali ed appropriati di assistenza, definiti in rapporto ai bisogni sanitari e di salute della popolazione ed alle risorse disponibili;
b) l'aziendalizzazione della produzione delle prestazioni ed attività, diretta ad assicurare la qualità e la razionalità dei processi organizzativi, produttivi e gestionali, nonché il controllo della formazione dei costi;
c) la responsabilizzazione economica delle strutture, diretta a sviluppare le capacità strategico-gestionali, professionali-organizzative e tecnico-operative del personale;
d) l'integrazione fra prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, al fine di migliorare l'efficacia degli interventi sanitari e di promozione della salute, rafforzare la tutela dei soggetti deboli, elevare gli standard delle prestazioni socio-assistenziali;
e) il coordinamento tra i servizi sanitari ed i servizi per la protezione dell'ambiente, al fine di migliorare la tutela e la qualità dell'ambiente, nonché l'efficacia degli interventi per la tutela e la promozione della salute.
Articolo 2 (Programmazione sanitaria regionale)
1. La Regione assicura, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali ed appropriati di assistenza definiti dal piano socio-sanitario regionale.
2. La programmazione sanitaria regionale si attua attraverso il piano socio-sanitario regionale ed i relativi strumenti di attuazione, in coordinamento con la programmazione socio-assistenziale regionale.
3. Il piano socio-sanitario regionale è l'atto con il quale la Regione, in armonia con il piano sanitario nazionale, definisce, per il triennio di riferimento, gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di salute ed il funzionamento dei servizi in relazione ai bisogni assistenziali e di salute della popolazione, rilevati attraverso l'attività e gli strumenti dell'Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali.
4. La programmazione sanitaria regionale individua le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni da assicurare a garanzia dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza, in conformità alle risorse finanziarie disponibili in base alle determinazioni della legge finanziaria della Regione vigenti per il periodo considerato.
5. Il piano socio-sanitario regionale è adottato con legge regionale, nell'anno antecedente al triennio al quale si riferisce la programmazione.
Articolo 3 (Partecipazione degli enti locali alla programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale)
1. Al fine di favorire la partecipazione degli enti locali alla politica socio-sanitaria regionale, il Consiglio permanente degli enti locali previsto dall'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), oltre ad esercitare le funzioni previste dall'articolo 7, commi 3 e 8, dall'articolo 18, comma 1, lettera d) e dall'articolo 29, comma 6:
a) si esprime annualmente sulla attività e sui risultati conseguiti dall'azienda USL;
b) formula proposte alla struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali riguardanti la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale;
c) esprime parere su tutti i progetti di legge regionali presentati al Consiglio regionale in materia sanitaria e socio-sanitaria.
Articolo 4 (Relazione sanitaria e sociale)
1. La struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali predispone ogni anno, con riferimento all'anno precedente, la relazione annuale sanitaria e sociale, quale strumento informativo e di conoscenza delle dinamiche e delle esigenze del mondo della salute, nonché dei bisogni sanitari e di assistenza sociale espressi nella regione.
2. La relazione annuale sanitaria e sociale valuta ed interpreta, anche sulla base delle risultanze della relazione sanitaria dell'azienda USL, lo stato di salute della popolazione ed i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dalla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale.
3. La relazione annuale sanitaria e sociale è approvata dalla Giunta regionale e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
Articolo 5 (Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali)
1. Nell'ambito della struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali opera l'Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali con il compito di:
a) produrre dati descrittivi sulla salute e sui bisogni di assistenza sociale della popolazione della regione, individuando indicatori utili ad identificare i problemi emergenti;
b) individuare, sperimentare e applicare indicatori di qualità e di appropriatezza dei servizi sanitari e sociali a livello regionale;
c) elaborare linee-guida relative alla qualità dei servizi;
d) progettare, attivare, gestire e controllare i flussi informativi relativi alla domanda e al consumo di prestazioni;
e) elaborare studi e ricerche su fasce di popolazione ai fini della rilevazione delle condizioni sociali, di vita e dello stato di salute;
f) fornire ogni elemento utile alla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale anche ai fini della elaborazione del piano socio-sanitario e della valutazione dei risultati;
g) svolgere analisi mirate su specifici fenomeni sociali;
h) fornire elementi di conoscenza metodica delle impostazioni e delle modificazioni che intervengono nell'organizzazione dei servizi pubblici e dei soggetti erogatori privati lucrativi e non lucrativi;
i) collaborare all'elaborazione della relazione annuale sanitaria e sociale;
j) collaborare con le strutture competenti in materia di tutela dell'ambiente nell'individuazione dei fattori di rischio per la salute derivanti da attività umane e produttive in relazione allo stato dell'ambiente.
2. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio epidemiologico e per le politiche sociali sono definiti nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale.
3. Il responsabile dell'Osservatorio epidemiologico e per le politiche sociali risponde del trattamento dei dati personali posseduti e, nell'esercizio dell'attività di informazione, deve garantire la tutela delle persone fisiche e giuridiche rispetto al trattamento dei dati personali, ferma restando, in rapporto ai compiti esercitati, la responsabilità dei dirigenti delle strutture in cui si articola la struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali ai fini di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) come modificata, da ultimo, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282.
Articolo 6 (Finanziamento dei livelli di assistenza e delle prestazioni)
1. Al finanziamento dell'organizzazione e delle attività necessarie a garantire i livelli essenziali ed appropriati di assistenza e la produzione ed erogazione delle prestazioni in essi ricomprese provvede la Giunta regionale nel limite delle quote del fondo sanitario regionale da trasferire all'azienda USL, nonché dei fondi regionali da trasferire agli enti locali, così come determinati dalla legge finanziaria vigente in base alle previsioni della programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale, tenendo conto della quota da destinare alle attività finalizzate alla prevenzione.
2. Il finanziamento è calcolato per quota capitaria secondo gli indici di accesso all'assistenza determinati dalla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale sulla base dei bisogni espressi dalla popolazione, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità dell'impiego delle risorse.
3. Il finanziamento è diretto in particolare a finanziare:
a) gli oneri di produzione ed erogazione delle prestazioni nei confronti della popolazione residente nella regione, calcolati in base a tariffe predefinite;
b) i programmi assistenziali per funzioni individuate dalla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale, calcolati in base a costi standard di produzione in quanto non valutabili a prestazione;
c) le prestazioni erogate per conto dell'azienda USL da altri soggetti erogatori pubblici e privati accreditati, remunerati a prestazione attraverso il sistema tariffario o a costi standard, nei limiti dei vincoli quantitativi e finanziari posti con gli accordi o contratti;
d) la mobilità sanitaria definita secondo le modalità e le procedure del sistema interregionale di compensazione o in base ad accordi interaziendali;
e) i progetti-obiettivo da realizzare mediante l'integrazione funzionale ed operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali;
f) i fabbisogni di formazione di base e di formazione continua del personale;
g) il fabbisogno complessivo per gli investimenti, sulla base delle effettive necessità di mantenimento e di sviluppo del patrimonio tecnologico e strutturale;
h) l'esclusività del rapporto di lavoro della dirigenza del ruolo sanitario in connessione al miglioramento della qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed allo sviluppo dei risultati economici di gestione conseguiti dall'azienda USL;
i) gli accordi a livello regionale integrativi degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato;
j) i rimborsi relativi alle prestazioni in forma indiretta da erogare fino al 31 gennaio 2001.
Articolo 7 (Accordo di programma)
1. L'assegnazione del finanziamento all'azienda USL avviene con la deliberazione della Giunta regionale che, in conformità alle risorse disponibili ed agli indirizzi ed obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi fissati dalla Giunta stessa entro il 31 gennaio di ciascun anno, approva l'accordo di programma relativo al piano attuativo locale, da sottoscrivere dall'assessore regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali e dal direttore generale dell'azienda USL.
2. Il direttore generale è tenuto ad adottare il piano attuativo locale ed il conseguente bilancio preventivo annuale entro il 30 aprile, in conformità a quanto stabilito dall'accordo di programma.
3. Al fine di cui al comma 2 il direttore generale, entro il 20 marzo, provvede a trasmettere la proposta di piano attuativo locale alla struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali ed al Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della l.r. 54/1998, che esprime il proprio parere, entro quindici giorni dalla data di ricevimento del piano, alla Giunta regionale ed al direttore generale dell'azienda USL; decorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni, la Giunta regionale procede comunque ai fini dell'accordo di programma.
4. Il mancato rispetto da parte del direttore generale dei termini di cui ai commi 2 e 3 può determinare l'applicazione delle disposizioni relative alla risoluzione del contratto.
5. Entro il 20 aprile la Giunta regionale, valutata la conformità della proposta del piano attuativo locale agli indirizzi e agli obiettivi fissati con la programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale, assume le proprie decisioni in merito al conseguente accordo di programma ed alla relativa stipula.
6. Ove i tempi di approvazione della legge finanziaria regionale lo consentano, i termini per la procedura relativa all'accordo di programma stabiliti ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere anticipati e sono fissati con la deliberazione della Giunta regionale che determina gli indirizzi e gli obiettivi per il piano attuativo, fermi restando gli intervalli di tempo previsti fra un termine e l'altro della procedura.
7. Con l'accordo di programma sono definiti gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione dell'attività svolta e dei risultati di gestione ottenuti dal direttore generale, nonché per l'attribuzione della quota integrativa contrattuale, alla cui corresponsione si provvede in base alle risultanze della relazione sanitaria aziendale che il direttore generale deve trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
8. L'accordo di programma, stipulato ai sensi del presente articolo, con allegato il relativo piano attuativo locale, è trasmesso, a fini conoscitivi, al Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della l.r. 54/1998, a cura della struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali.
Articolo 8 (Piano attuativo locale)
1. Il piano socio-sanitario regionale ed i relativi strumenti di attuazione trovano applicazione attraverso il piano attuativo locale, fatti salvi i programmi di interesse generale ed i programmi finalizzati di competenza della Regione, individuati dalla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale e direttamente gestiti dalla struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali.
2. Il piano attuativo locale è l'atto di programmazione con il quale l'azienda USL, in esecuzione di quanto previsto dagli indirizzi ed obiettivi definiti dalla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale, nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli di pareggio di bilancio, definisce gli obiettivi ed i risultati che intende conseguire attraverso le azioni, i progetti e le attività da realizzare.
3. Il piano attuativo è articolato in rapporto alle aree organizzative in cui si articola l'organizzazione dall'azienda USL e definisce in particolare:
a) le azioni da realizzare con i relativi progetti, gli obiettivi da raggiungere, le risorse finanziarie disponibili, gli standard e gli indicatori di valutazione strutturali, organizzativi, di attività, di risultato;
b) i volumi complessivi di attività e prestazioni relativi alla domanda ed ai programmi assistenziali compresi nei livelli essenziali ed appropriati di assistenza, prodotti in corrispondenza ai ricavi calcolati in rapporto alle tariffe ed ai costi standard definiti dalla Giunta regionale, ivi compresi gli oneri di mobilità interregionale attiva e passiva, con indicazione delle sedi operative in cui le attività e prestazioni devono essere effettuate;
c) i posti letto disponibili per ciascuna struttura di ricovero, distinti per prestazioni di ricovero ordinario e day hospital, con specificazione dell'elenco delle prestazioni di day surgery;
d) il quadro complessivo degli orari settimanali di apertura al pubblico degli ambulatori, servizi ed uffici, con particolare riguardo all'utilizzo delle grandi apparecchiature, ivi compresi gli orari della libera professione intramuraria;
e) il quadro complessivo dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, distinti per unità operativa e tipologia di prestazioni, in applicazione delle disposizioni della Giunta regionale;
f) il fabbisogno massimo onnicomprensivo di personale, suddiviso per ciascuna area organizzativa di cui all'articolo 26, ruolo, profilo e posizione funzionale, necessario all'azienda USL per produrre le attività e le prestazioni previste dai livelli essenziali ed appropriati di assistenza, con l'indicazione delle unità di personale:
1) da assumere;
2) da incaricare con contratto a tempo determinato;
3) corrispondente ai servizi da acquisire nel corso dell'anno di esercizio;
4) incaricato con rapporto di consulenza;
g) i volumi di spesa per ciascuna area organizzativa, con l'indicazione del budget da concordare fra la direzione dell'azienda USL ed i responsabili delle strutture;
h) i volumi e la tipologia delle prestazioni, le modalità di remunerazione ed i livelli di spesa fissati per gli accordi ed i contratti con i soggetti erogatori pubblici e privati ed i professionisti accreditati;
i) le azioni e gli interventi per l'assistenza integrata sociale e sanitaria, nonché per il coordinamento con i servizi socio-assistenziali;
j) le modalità e/o le strutture previste al fine di sviluppare in forma dipartimentale l'aggregazione o il coordinamento fra le attività ed i processi produttivi effettuati dall'azienda USL;
k) i risultati o le azioni cui ricondurre la corresponsione dei finanziamenti integrativi di cui all'articolo 41;
l) le azioni e le modalità per la partecipazione dei cittadini e per la tutela degli utenti dei servizi, nel quadro della gestione e dell'aggiornamento annuale della carta dei servizi;
m) il fabbisogno di beni e di servizi e la programmazione degli investimenti per strutture e tecnologie con le relative previsioni di spesa, ivi compresi gli eventuali oneri per la contrazione di mutui;
n) il programma di aggiornamento professionale e di formazione permanente con l'indicazione degli obiettivi, delle attività, delle modalità di gestione e della previsione di spesa;
o) le attività di ricerca finalizzata e di sperimentazione autorizzate dalla Regione;
p) le azioni e gli interventi da effettuare mediante accordo di programma con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, con specificazione del volume di prestazioni che tale ente deve garantire senza oneri per l'azienda USL;
q) le azioni e gli interventi ai fini dell'applicazione nell'azienda USL delle disposizioni in materia di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza delle strutture, degli impianti e delle tecnologie;
r) il quadro complessivo dei dati di attività, di struttura, economici e di gestione.
CAPO II ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA USL
Articolo 9 (Azienda regionale sanitaria USL)
1. La Regione assicura i livelli essenziali ed appropriati di assistenza attraverso una unità sanitaria locale coincidente con l'ambito territoriale della regione.
2. L'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, già trasformata in azienda regionale con legge regionale 8 giugno 1994, n. 24 (Trasformazione in Azienda regionale dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta: organi di gestione), è denominata "Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta", denominazione abbreviata in "azienda USL".
3. L'azienda USL ha sede in Aosta, ha competenza sull'intero territorio regionale ed è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale.
Articolo 10 (Atto costitutivo)
1. L'azienda USL determina la propria costituzione con atto aziendale di diritto privato, che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.
2. L'atto aziendale è adottato e modificato dal direttore generale in conformità ai principi della legislazione statale e alle disposizioni regionali vigenti.
3. In sede di prima applicazione della presente legge l'atto aziendale è adottato entro novanta giorni dalla data di stipula dell'accordo di programma di cui all'articolo 7.
4. L'atto aziendale individua in particolare:
a) la sede legale dell'azienda USL;
b) le aree organizzative e le strutture in cui si articola la relativa organizzazione;
c) le strutture funzionalmente dipendenti dalla direzione aziendale;
d) gli ambiti organizzativi territoriali, definiti distretti, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun ambito;
e) i vincoli ed i criteri per la costituzione e la modificazione delle strutture;
f) le competenze specifiche del direttore amministrativo, del direttore sanitario, dei direttori delle aree organizzative di cui all'articolo 26, dei direttori di presidio e di dipartimento, nonché dei responsabili delle strutture di cui alla lettera b);
g) l'organizzazione delle attività del medico competente nell'ambito della sezione di medicina del lavoro del servizio di igiene e sanità pubblica;
h) le modalità, i compensi ed i requisiti richiesti per il conferimento degli incarichi ai direttori delle aree organizzative, ai direttori di distretto ed ai responsabili delle strutture;
i) gli atti alla cui adozione sono competenti, in via ordinaria, il direttore di presidio ospedaliero ed i direttori delle aree organizzative;
j) le modalità di assunzione degli atti deliberativi del direttore generale;
k) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza ed impedimento, del direttore amministrativo, del direttore sanitario, dei direttori delle aree organizzative e dei direttori dei distretti;
l) le modalità per l'elaborazione del piano attuativo locale e per la sua conoscenza ai fini applicativi da parte delle strutture operative in cui si articola l'azienda USL;
m) le modalità di costituzione e di funzionamento del servizio di controllo interno.
5. L'atto aziendale definisce altresì:
a) i rapporti con la struttura regionale competente in materia di politiche sociali ai fini delle attività di pianificazione e coordinamento per l'integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali;
b) le modalità di partecipazione dei medici convenzionati alle attività di prevenzione, di gestione e di programmazione dell'assistenza territoriale-distrettuale e dell'assistenza ospedaliera;
c) le modalità e le forme di partecipazione dei dirigenti di assistenza infermieristica e di quelli di supporto tecnico ed amministrativo ai processi di programmazione aziendale;
d) le modalità di negoziazione del budget fra la direzione aziendale ed i responsabili delle strutture;
e) le modalità di negoziazione per la definizione degli accordi contrattuali e la stipula dei contratti con i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati;
f) le modalità di organizzazione e di funzionamento del comitato etico costituito ai sensi dei decreti del Ministro della Sanità 15 luglio 1997 e 18 marzo 1998.
Articolo 11 (Organizzazione della direzione aziendale)
1. L'azienda USL persegue le proprie finalità organizzando e dirigendo le attività attraverso:
a) la direzione aziendale;
b) le aree organizzative e le strutture in cui tali aree sono articolate.
2. La direzione aziendale è costituita dal direttore generale, che ha la responsabilità esclusiva della gestione dell'azienda USL, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo.
3. La direzione aziendale svolge compiti di:
a) pianificazione strategica;
b) controllo direzionale;
c) negoziazione e controllo dei budget.
4. Nell'ambito della direzione aziendale operano il collegio di direzione di cui all'articolo 25 ed il servizio di controllo interno di cui all'articolo 15.
Articolo 12 (Organi dell'azienda USL)
1. Sono organi dell'azienda USL:
a) il direttore generale;
b) il Collegio sindacale.
Articolo 13 (Nomina del direttore generale)
1. Il direttore generale dell'azienda USL è nominato, secondo modalità definite dalla Giunta regionale sulla base delle vigenti disposizioni statali, con rapporto di lavoro di natura privatistica e fiduciaria, senza necessità di valutazioni comparative, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e di quelle regionali in materia di bilinguismo, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa.
2. Al direttore generale si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni statali.
3. Le vigenti disposizioni statali regolanti l'ineleggibilità e l'incompatibilità del direttore generale si applicano anche al direttore amministrativo e al direttore sanitario.
Articolo 14 (Rapporto di lavoro del direttore generale)
1. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato ai sensi delle vigenti disposizioni statali.
2. I contenuti del contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti e dei risultati richiesti ai fini delle valutazioni per la conferma o la risoluzione del contratto, nonché i termini di preavviso per la risoluzione del contratto o la cessazione del rapporto a seguito di dimissioni, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle vigenti disposizioni statali.
Articolo 15 (Competenze del direttore generale)
1. Spettano al direttore generale:
a) la legale rappresentanza dell'azienda USL;
b) l'esercizio di tutte le funzioni e l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti alla gestione dell'azienda USL;
c) la verifica della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Per tale verifica, che avviene mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, il direttore generale si avvale di un apposito servizio di controllo interno che opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al direttore generale. Per motivate esigenze è possibile avvalersi di consulenti esterni esperti in tecniche di valutazione e controllo di gestione, nonché di personale dirigente di altre amministrazioni, pubbliche o private, particolarmente qualificato. Il direttore generale determina il compenso dell'incarico in misura non superiore al trattamento massimo previsto per i dirigenti nel ruolo di appartenenza, fatto salvo il trattamento economico di maggior favore in godimento.
Articolo 16 (Vacanza o assenza del direttore generale)
1. Nei casi in cui venga meno il rapporto fiduciario, ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la Giunta regionale procede alla risoluzione del contratto e dichiara la decadenza del direttore generale. Il Presidente della Giunta deve, quindi, nominare un nuovo direttore generale con le modalità di cui all'articolo 13.
2. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano d'età. Ove l'assenza o l'impedimento si protraggano oltre i sei mesi si procede alla sostituzione con le modalità previste dall'articolo 13.
3. Nei casi di vacanza dell'ufficio, in alternativa all'attribuzione di funzioni al direttore più anziano, fino alla nomina del nuovo direttore generale, la Giunta regionale può procedere al commissariamento dell'azienda USL mediante nomina di un commissario, in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a direttore generale. Il commissario resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale ed esercita le funzioni ed i poteri spettanti allo stesso.
4. Al commissario spetta un compenso annuo lordo onnicomprensivo che comunque non può superare il compenso annuo lordo onnicomprensivo riconoscibile al direttore generale.
5. Il commissario provvede alla conferma e/o nomina dei direttori sanitario ed amministrativo i quali, comunque, cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale.
Articolo 17 (Attività deliberativa del direttore generale)
1. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo di cui all'articolo 22 e dal direttore sanitario di cui all'articolo 23.
2. I pareri che i direttori di cui al comma 1 devono fornire al direttore generale vanno resi nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta; trascorso tale termine senza che il parere sia intervenuto, il parere si intende espresso positivamente e il direttore generale può senz'altro provvedere.
3. I pareri dei direttori di cui al comma 1 sono obbligatori, ma non vincolanti. Il direttore generale può provvedere in difformità al parere espressogli. In tal caso è però tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità.
4. Le deliberazioni del direttore generale sono assunte sulla base delle proposte, predisposte dalle strutture competenti, che indichino: il nominativo della persona responsabile del procedimento; la sottoscrizione di apposita dichiarazione del responsabile della struttura interessata circa la legittimità e regolarità tecnica e contabile della deliberazione proposta; gli eventuali costi/uscite determinati. Ciascuna deliberazione adottata deve fare menzione della proposta assunta a riferimento, pena la nullità dell'atto.
5. Le deliberazioni e la relativa pubblicazione devono garantire la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi di quanto previsto dalla l. 675/1996, come modificata, da ultimo, con d.lgs. 282/1999.
6. L'azienda USL trasmette mensilmente alla struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali un apposito foglio riepilogativo contenente l'oggetto, il numero e la data delle deliberazioni adottate, con l'indicazione del responsabile del procedimento e del responsabile della struttura che ha sottoscritto la dichiarazione di legittimità e regolarità tecnica e contabile della deliberazione.
Articolo 18 (Collegio sindacale)
1. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, così designati:
a) due dalla Giunta regionale, secondo le procedure previste dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale);
b) uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
c) uno dal Ministro della sanità;
d) uno dal Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della l.r. 54/1998.
2. I componenti del Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.
3. Il Collegio sindacale è nominato dal direttore generale con proprio provvedimento. La durata del Collegio sindacale è fissata in tre anni. I componenti possono essere riconfermati.
4. La prima seduta del Collegio è convocata dal direttore generale, che la presiede fino all'insediamento del presidente. Nella prima seduta il Collegio procede innanzitutto ad eleggere nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente, che dura in carica quanto il Collegio che lo ha eletto. Ove nessun componente riporti tale maggioranza nelle prime due votazioni, a partire dalla terza è sufficiente la maggioranza semplice. Con le stesse modalità necessarie all'elezione del presidente è eletto un vice presidente, con il compito di sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento o temporanea vacanza dalla carica.
5. Il Collegio si riunisce almeno una volta al mese presso la sede dell'azienda USL.
6. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno tre componenti. In caso di contemporanea assenza del presidente e del vice presidente esercita le funzioni di presidente il più anziano d'età dei presenti. In ogni caso le decisioni del Collegio devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
7. I componenti del Collegio, per l'esercizio delle loro funzioni, possono prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili e svolgere verifiche presso gli uffici e i servizi dell'azienda USL.
8. Il Collegio trasmette alla struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali copia dei rilievi amministrativi e contabili effettuati sulle deliberazioni del direttore generale e dei risultati dell'attività di verifica e di vigilanza esercitata.
9. Ai componenti del Collegio spetta una indennità mensile di carica nella misura stabilita dalla Giunta regionale tenendo conto del fatto che l'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale. Al presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. Ai componenti compete altresì il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione nei casi e secondo le modalità previste per il personale del Servizio sanitario regionale di posizione funzionale apicale.
Articolo 19 (Cause di decadenza e sostituzioni dei componenti del Collegio sindacale)
1. Ove, a seguito di decadenza, dimissioni, decessi, sopravvenuta incompatibilità o qualsiasi altra causa di cessazione anticipata dalla carica il Collegio sindacale risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti si procede alla ricostituzione dell'intero Collegio.
2. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del Collegio entro trenta giorni, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministro del tesoro.
3. Il Collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del Collegio ordinario.
Articolo 20 (Incompatibilità)
1. Non possono far parte del Collegio sindacale e, se nominati, decadono dall'ufficio:
a) il direttore generale in carica, i suoi parenti ed affini fino al secondo grado;
b) i dipendenti dell'azienda USL, gli operatori legati da rapporto convenzionale con la stessa, coloro che siano comunque legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'azienda medesima, nonché i suoi fornitori;
c) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nel territorio regionale, nonché chi, a qualsiasi titolo, svolga in modo continuativo attività retribuita presso tali istituzioni;
d) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'attività dell'azienda USL, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.
Articolo 21 (Competenze del Collegio sindacale)
1. Il Collegio sindacale:
a) verifica l'amministrazione dell'azienda USL sotto il profilo economico;
b) vigila sull'osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
d) riferisce almeno trimestralmente alla struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità;
e) trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'azienda USL alla Giunta regionale.
2. I componenti del Collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
3. I riferimenti contenuti nella legge regionale 16 luglio 1996, n. 19 (Norme sull'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), relativi al Collegio dei revisori si intendono applicabili al Collegio sindacale di cui al presente articolo.
4. Le disposizioni di cui alla l.r. 19/1996 devono essere adeguate, con successiva legge regionale, ai principi e ai criteri di cui al d.lgs. 502/1992, come modificato dal d.lgs. 229/1999 e alla presente legge.
Articolo 22 (Direttore amministrativo)
1. Il direttore amministrativo è nominato con provvedimento motivato del direttore generale fra laureati in discipline giuridiche o economiche in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni statali.
2. Al rapporto di lavoro si applicano le disposizioni previste all'articolo 14 per il rapporto di lavoro del direttore generale.
3. Il direttore amministrativo cessa dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e può essere riconfermato. Per gravi motivi il direttore amministrativo può essere sospeso o dichiarato decaduto dal direttore generale con provvedimento motivato.
4. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'azienda USL e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
Articolo 23 (Direttore sanitario)
1. Il direttore sanitario è nominato con provvedimento motivato dal direttore generale fra i laureati in medicina in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni statali.
2. Al direttore sanitario si applica quanto previsto per il direttore amministrativo dall'articolo 22, commi 2 e 3.
3. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
Articolo 24 (Consiglio dei sanitari)
1. È istituito il Consiglio dei sanitari, organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria, così composto:
a) il direttore sanitario dell'azienda USL, con funzioni di presidente;
b) sei eletti tra i medici dipendenti dell'azienda USL, di cui quattro espressione della componente medica ospedaliera e due della componente medica territoriale. La metà degli eletti della componente medica ospedaliera e di quella territoriale è riservata a personale medico responsabile di struttura complessa. È comunque assicurata la presenza di un medico veterinario;
c) due eletti tra gli operatori sanitari laureati;
d) un eletto tra il personale infermieristico;
e) un eletto tra il personale tecnico-sanitario.
2. Il Consiglio dei sanitari dura in carica cinque anni.
3. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio dei sanitari sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) sono elettori ed eleggibili i dipendenti di ruolo appartenenti alle rispettive componenti di personale di cui al comma 1, lettere b), c), d), e);
b) la votazione avviene mediante l'espressione di una unica preferenza separatamente per ciascuna delle seguenti componenti:
1) medici ospedalieri;
2) medici non ospedalieri;
3) veterinari;
4) laureati non medici;
5) personale infermieristico;
6) tecnici sanitari;
c) l'elettorato attivo per l'elezione della componente medica è riservato a personale della stessa componente.
4. Il Consiglio dei sanitari esprime i pareri previsti dall'articolo 3, comma 12, del d.lgs. 502/1992, come modificato dal d.lgs. 517/1993.
Articolo 25 (Collegio di direzione)
1. Il direttore generale si avvale, per il governo delle attività cliniche, la programmazione e la valutazione delle attività sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria, di un collegio di direzione così composto:
a) il direttore generale, con funzioni di presidente;
b) il direttore sanitario;
c) il direttore amministrativo;
d) i direttori delle aree organizzative;
e) i direttori dei distretti;
f) i direttori dei dipartimenti.
2. Un apposito regolamento approvato con deliberazione del direttore generale disciplina le modalità di funzionamento del collegio di direzione. Tale regolamento prevede che le sedute siano valide qualunque sia il numero dei membri presenti e dà facoltà al direttore generale di convocare sessioni tematiche con la partecipazione delle sole figure professionali direttamente interessate.
3. Il collegio di direzione svolge i seguenti compiti:
a) verifica gli standard e gli indicatori per la valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici;
b) promuove e verifica i programmi di aggiornamento professionale e di formazione permanente;
c) formula proposte organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria;
d) promuove i progetti di sviluppo delle modalità e/o strutture operative professionali previste al fine di sviluppare in forma dipartimentale l'aggregazione o il coordinamento fra le attività ed i processi produttivi effettuati dall'azienda USL;
e) propone modalità e metodologie per l'elaborazione del piano di attività locale.
Articolo 26 (Articolazione delle aree organizzative e delle strutture)
1. In rapporto alle forme e modalità di erogazione dell'assistenza, alla tipologia dei processi produttivi ed alle attività gestionali necessarie per assicurare i livelli di assistenza, le prestazioni e le attività effettuate dall'azienda USL sono raggruppate ed organizzate in aree organizzative così definite:
a) area della degenza, preposta all'organizzazione, alla produzione ed all'erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera in forma di ricovero e alla fornitura di prestazioni specialistiche ambulatoriali;
b) area territoriale-distrettuale, preposta a livello extra-ospedaliero all'organizzazione, alla produzione ed all'erogazione dell'assistenza sanitaria di primo intervento o di emergenza, di prestazioni di diagnosi, di cura e di riabilitazione in forma generica o specialistica, di tipo ambulatoriale, residenziale o semiresidenziale, domiciliari o integrate con i servizi domiciliari, di prestazioni socio-sanitarie;
c) area tecnico-amministrativa, preposta all'organizzazione e all'espletamento delle attività tecnico-amministrativo-gestionali dirette al funzionamento dell'azienda USL ed al controllo delle attività effettuate, nonché necessarie alla fornitura e mantenimento delle risorse da impiegare nella produzione ed erogazione delle prestazioni;
d) area della prevenzione, preposta agli interventi per la tutela e per la prevenzione della salute individuale o collettiva.
2. A ciascuna area organizzativa è preposto un direttore, scelto fra personale interno od esterno all'azienda USL, in possesso dei requisiti definiti dall'atto aziendale di cui all'articolo 10, in conformità alle disposizioni nazionali, per il conferimento dell'incarico, fatti salvi i requisiti per il direttore del presidio ospedaliero.
3. Il direttore dell'area organizzativa svolge le seguenti funzioni:
a) è responsabile del budget complessivo dell'area e della relativa programmazione operativa;
b) coordina l'attività delle strutture assegnate all'area per lo svolgimento delle proprie funzioni.
4. Sono strutture complesse le unità operative caratterizzate da un grado di complessità organizzativo-gestionale elevata, comportante l'assunzione di responsabilità che impegnano l'azienda USL verso l'esterno per l'attuazione degli obiettivi di programmazione regionale ed aziendale.
5. Sono strutture semplici le unità operative attinenti ad una specifica attività o funzione e che rispondono al dirigente della struttura complessa in cui sono inserite.
6. I dipartimenti costituiscono il modello ordinario di gestione di tutta l'attività dell'azienda USL nell'ottica dell'economizzazione delle risorse, nonché dell'interdisciplinarietà delle funzioni espletate secondo le modalità organizzative definite dall'atto aziendale di cui all'articolo 10.
Articolo 27 (Organizzazione dell'area della degenza)
1. L'area della degenza è organizzata e diretta attraverso il presidio ospedaliero, inteso quale organizzazione costituita dal complesso dei mezzi, delle attrezzature, del personale e dei degenti, finalizzata alla produzione ed erogazione delle prestazioni di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno, nonché alla fornitura di prestazioni specialistiche ambulatoriali organizzate ed integrate con le altre attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogate dai distretti.
2. La direzione dell'area è attribuita al direttore sanitario del presidio ospedaliero o, in via subordinata, ad un dirigente medico con esperienza di coordinamento sanitario di strutture complesse.
3. Il dirigente di cui al comma 2, denominato direttore del presidio, svolge, in particolare, funzioni di:
a) direzione ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del d.lgs. 502/1992, come modificato dal d.lgs. 517/1993;
b) coordinamento ed indirizzo gestionale dei dipartimenti ospedalieri;
c) controllo e valutazione dell'attività svolta nel presidio dal punto di vista della accessibilità, qualità, appropriatezza;
d) controllo della ottimizzazione dell'impiego delle risorse.
4. Per l'esercizio delle proprie funzioni il direttore si avvale di una struttura organizzativa costituita da personale medico, di assistenza infermieristica e tecnico-sanitario, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati dall'atto aziendale di cui all'articolo 10.
5. All'espletamento delle attività tecnico-sanitarie ed amministrative di supporto alla erogazione delle prestazioni di degenza e di assistenza specialistica ambulatoriale prodotte nel presidio provvede la direzione sanitaria del presidio medesimo con proprie risorse, d'intesa con l'area tecnico-amministrativa.
6. All'espletamento, direzione e coordinamento delle attività tecniche ed amministrative necessarie al funzionamento del presidio ed alla produzione delle prestazioni, provvedono le competenti strutture organizzative e tecnico-amministrative dell'area tecnico-amministrativa, d'intesa con il direttore del presidio.
7. Il presidio ospedaliero gode di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata su base budgetaria.
Articolo 28 (Dipartimenti dell'area della degenza)
1. L'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni di ricovero, in rapporto alle esigenze di ottimizzazione dell'uso delle risorse e di omogeneità dei processi produttivi, nonché al fine di assicurare l'integrazione delle procedure clinico-assistenziali, è articolata in dipartimenti definiti dall'atto costitutivo aziendale di cui all'articolo 10.
2. A ciascun dipartimento è preposto un direttore, nominato dal direttore generale, su proposta del comitato di dipartimento di cui al comma 5.
3. La nomina a direttore di dipartimento comporta l'assunzione sia di responsabilità professionale in materia clinico-organizzativa e della prevenzione, sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti.
4. Il direttore del dipartimento, in particolare:
a) predispone il piano annuale delle attività definendone gli obiettivi, nel rispetto degli indirizzi del piano attuativo locale;
b) assicura il funzionamento del dipartimento;
c) promuove le verifiche periodiche sulla qualità e appropriatezza delle prestazioni;
d) controlla la corrispondenza dei comportamenti con gli indirizzi generali definiti dal piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, nell'ambito della gestione del personale;
e) rappresenta il dipartimento nei rapporti con il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo;
f) gestisce le risorse attribuite al dipartimento, secondo le indicazioni del piano attuativo locale.
5. Il direttore del dipartimento è coadiuvato da un comitato di dipartimento composto dai responsabili delle strutture complesse aggregate nel dipartimento.
6. Il comitato di dipartimento:
a) stabilisce i modelli di organizzazione e programma il lavoro del dipartimento;
b) programma la razionale utilizzazione del personale e propone la mobilità del personale fra le unità operative del dipartimento nell'ottica dell'integrazione dipartimentale;
c) assicura la disponibilità di risorse per l'attività specialistica ambulatoriale e per l'assistenza a programmazione specifica erogate dai distretti;
d) fornisce indicazioni per la gestione del budget di dipartimento;
e) collabora alla predisposizione del piano annuale delle attività;
f) propone i fabbisogni di risorse sia di personale che di dotazione strumentale, valutandone le priorità;
g) propone i gruppi operativi interdipartimentali;
h) valuta e propone, tramite il direttore di dipartimento, l'eventuale inserimento di unità operative nel dipartimento o l'istituzione di strutture semplici;
i) propone l'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria del dipartimento secondo le direttive stabilite dall'azienda USL.
7. Il comitato di dipartimento deve assicurare l'informazione e la partecipazione degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento alla propria attività.
Articolo 29 (Organizzazione dell'area territoriale-distrettuale)
1. L'area territoriale-distrettuale è preposta alla organizzazione, produzione ed erogazione dell'assistenza sanitaria in ambito extraospedaliero, di prestazioni di primo intervento o di emergenza, di prestazioni di diagnosi, di cura e di riabilitazione in forma generica o specialistica, di tipo ambulatoriale, residenziale o semiresidenziale, domiciliari o integrate con i servizi domiciliari, di prestazioni socio-sanitarie.
2. La direzione dell'area è attribuita dal direttore generale ad un medico in possesso dei requisiti definiti con l'atto aziendale.
3. All'espletamento delle attività tecnico-sanitarie ed amministrative di supporto alla erogazione delle prestazioni prodotte dall'area territoriale-distrettuale provvedono le strutture organizzative dell'area medesima con proprie risorse o disponibilità, d'intesa con l'area tecnico-amministrativa.
4. All'espletamento, direzione e coordinamento delle attività tecniche ed amministrative necessarie al funzionamento dei presidi ed alla produzione delle prestazioni dell'area territoriale-distrettuale provvede l'area tecnico-amministrativa, di intesa con i dirigenti delle strutture operative interessate.
5. Per l'esercizio delle proprie funzioni il direttore dell'area si avvale di uno specifico comitato, composto dai direttori di distretto.
6. Il piano attuativo locale definisce le prestazioni ed attività attribuite all'area territoriale-distrettuale, sulla base anche delle proposte avanzate dal Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della l.r. 54/1998.
Articolo 30 (Distretti)
1. Le prestazioni e le attività di competenza dell'area territoriale-distrettuale sono erogate ed effettuate nei distretti in cui si articola il territorio in cui opera l'azienda USL, intesi quali ambiti organizzativi territoriali per l'effettuazione di attività e l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria, di tutela e di promozione della salute, di prestazioni socio-sanitarie, di erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali, di integrazione fra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali.
2. In considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e della distribuzione della popolazione residente, nonché di esigenze di efficienza ed economicità dell'organizzazione, il territorio in cui opera l'azienda USL è articolato in quattro distretti aventi sede a Morgex, Aosta, Châtillon e Donnas, i cui ambiti territoriali sono stabiliti dal piano socio-sanitario regionale.
3. In armonia con le disposizioni per l'area di Aosta di cui alla l.r. 54/1998, il piano attuativo locale deve assicurare una specifica programmazione ed organizzazione delle attività che tenga conto della localizzazione e della tipologia dei presidi e dei servizi e del carico di domanda relativi ai comuni che fanno parte della piana di Aosta.
4. Ciascun ambito organizzativo distrettuale è costituito al fine di garantire:
a) l'assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, mediante il necessario coordinamento e l'approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva, medici specialistici ambulatoriali;
b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con le strutture operative a gestione diretta, nonché con i servizi specialistici ambulatoriali ed i presidi ospedalieri ed extraospedalieri accreditati;
c) l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione;
d) l'assistenza specialistica ambulatoriale;
e) l'attività per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze;
f) l'attività consulenziale per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia;
g) l'attività ed i servizi rivolti ai disabili ed agli anziani;
h) l'attività ed i servizi di assistenza domiciliare integrata;
i) l'attività ed i servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase terminale.
5. Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio dell'azienda USL.
6. L'incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale su proposta del direttore dell'area territoriale-distrettuale ad un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e una adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 502/1992, come modificato dal d.lgs. 229/1999, da almeno dieci anni.
7. Il compenso dell'incarico è determinato nell'atto costitutivo dell'azienda USL di cui all'articolo 10 in misura non superiore al trattamento massimo previsto per i dirigenti nel ruolo di appartenenza, fatto salvo il trattamento economico di maggior favore in godimento, nonché il contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria ai sensi dell'articolo 3sexies, comma 3, del d.lgs. 502/1992, come introdotto dall'articolo 3, comma 3, del d.lgs. 229/1999.
8. Il direttore di distretto svolge le seguenti funzioni:
a) predispone gli strumenti attuativi del piano attuativo locale relativi alle attività distrettuali;
b) assicura l'integrazione e il coordinamento operativo fra l'assistenza sanitaria di base, l'assistenza specialistica ambulatoriale e le altre attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogate nei distretti;
c) partecipa all'attività di organizzazione e di direzione dell'area territoriale-distrettuale;
d) è responsabile del budget di distretto, che gestisce in conformità alle disposizioni del direttore dell'area territoriale-distrettuale.
9. Il direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali. Sono membri di diritto di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta e uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto.
Articolo 31 (Organizzazione dell'area di prevenzione)
1. L'area di prevenzione promuove le azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e di malattia di origine ambientale, umana ed animale, mediante iniziative coordinate con le altre aree e con i servizi competenti in materia di tutela dell'ambiente. A tal fine persegue obiettivi di promozione della salute, di prevenzione della malattia e della disabilità, di miglioramento della qualità della vita, anche attraverso la prevenzione primaria e secondaria, per:
a) la profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
b) la tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinamenti ambientali;
c) la tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
d) la sanità pubblica veterinaria;
e) la tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
f) la sorveglianza e la prevenzione nutrizionale.
2. Le funzioni di direttore dell'area della prevenzione sono affidate al coordinatore del dipartimento di prevenzione di cui all'articolo 32.
Articolo 32 (Dipartimento di prevenzione)
1. Nell'ambito dell'area della prevenzione opera il dipartimento di prevenzione, istituito con la legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del dipartimento di prevenzione e dell'unità operativa di microbiologia).
2. L'ufficio di coordinamento di cui all'articolo 37 della l.r. 41/1995 svolge compiti di direzione e di coordinamento dei servizi in cui si articola il dipartimento stesso ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge regionale.
3. Per la nomina a direttore del dipartimento di prevenzione ed a responsabile dei corrispondenti servizi e delle relative sezioni è necessario il possesso dei requisiti previsti dall'atto aziendale di cui all'articolo 10 per il conferimento dell'incarico.
4. Il dipartimento di prevenzione è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria.
5. L'attività distrettuale del dipartimento di prevenzione è programmata e concordata con i direttori di distretto, secondo le direttive del direttore dell'area territoriale-distrettuale.
Articolo 33 (Unità organizzativa per le attività di medicina legale)
1. Nell'ambito dell'area territoriale-distrettuale opera l'unità organizzativa per le attività di medicina legale quale struttura che, in rapporto alle finalità, agli obiettivi ed alle attività dell'azienda USL, assolve a compiti di natura sanitaria propri della materia medico-legale. L'unità organizzativa svolge inoltre funzioni di supporto all'attività del direttore del presidio ospedaliero circa l'appropriatezza delle procedure clinico-assistenziali effettuate dai servizi sanitari ed a tutela dei diritti degli utenti del servizio sanitario regionale.
2. L'attività della struttura organizzativa si caratterizza per l'apporto multidisciplinare nella fase diagnostica e per la specificità nella fase valutativa.
3. La struttura organizzativa articola la propria organizzazione in relazione all'espletamento dei compiti di:
a) accertamento clinico-biologico e certificazione;
b) valutazione dell'attività delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché dell'esercizio delle professioni sanitarie e socio-sanitarie.
Articolo 34 (Dipartimento di salute mentale)
1. Nell'ambito delle aree territoriale-distrettuale e della degenza opera il dipartimento di salute mentale, quale struttura costituita per il coordinamento e l'integrazione del sistema dei servizi e del complesso degli interventi diretti a:
a) prevenire le situazioni di disturbo psichico;
b) assicurare il diritto di accesso ai servizi e la risposta a tutte le situazioni di disagio psichico e di disturbo mentale, con specifica attenzione alla tutela della salute mentale nell'infanzia e nell'adolescenza;
c) garantire la continuità dell'assistenza e la risposta ai bisogni delle persone affette da disturbi gravi, ad alto rischio di emarginazione sociale e di cronicizzazione;
d) assicurare il sostegno ai nuclei familiari degli utenti, collaborando per un graduale reinserimento del soggetto nella famiglia e nella comunità sociale;
e) promuovere rapporti con gli enti locali, le cooperative sociali, le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo per offrire opportunità lavorative ai soggetti assistiti;
f) potenziare l'organizzazione dei servizi e degli interventi sul territorio in misura da soddisfare tutta la domanda di prestazioni nell'ambito della rete regionale di servizi.
2. Per l'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, il dipartimento di salute mentale è organizzato in conformità a quanto previsto dall'articolo 28, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
3. La produzione ed erogazione delle prestazioni del dipartimento è disciplinata in modo tale da garantire l'assistenza psichiatrica e gli interventi per la tutela della salute mentale, in ospedale e sul territorio, mediante:
a) i centri di salute mentale;
b) il servizio psichiatrico di diagnosi e di cura;
c) il servizio di neuropsichiatria infantile;
d) i servizi semiresidenziali;
e) i servizi residenziali;
f) le sedi distrettuali di assistenza sanitaria, socio-sanitaria, socio-assistenziale;
g) la struttura regionale di cui all'articolo 36, comma 2;
h) il domicilio del paziente.
Articolo 35 (Struttura di elisoccorso)
1. Le prestazioni di primo soccorso e di trasporto sanitario a mezzo elicottero erogate dall'organizzazione del sistema regionale di emergenza sanitaria sono effettuate da una apposita struttura di elisoccorso composta da personale medico, inserito in un elenco periodicamente aggiornato, che a tal fine dichiari preventivamente la propria disponibilità a seguito di avviso interno deliberato dall'azienda USL, dimostri specifiche capacità tecnico-operative per l'elisoccorso, sia preferibilmente specialista in anestesia e rianimazione o in altra disciplina riguardante l'emergenza, ovvero abbia specifica esperienza maturata nell'organizzazione medica dei soccorsi in ambiente di alta montagna.
2. L'elisoccorso si configura come struttura semplice, dotata di un organico deliberato dall'azienda USL in misura tale da garantire le prestazioni di primo soccorso e di trasporto sanitario che la stessa deve erogare. Ove il personale disponibile in elenco risulti insufficiente rispetto alla dotazione minima necessaria, l'azienda USL può reperire il personale medico ricorrendo a personale medico esterno con apposito contratto.
3. Il responsabile della struttura è individuato dal direttore generale nell'ambito del personale appartenente all'Unità Operativa soccorso sanitario 118 in possesso dei requisiti previsti dall'atto aziendale di cui all'articolo 10.
4. Al personale medico che esercita l'attività di primo soccorso e di trasporto sanitario a mezzo elicottero è corrisposto un apposito compenso quale risultato conseguito, calcolato sulla base di uno specifico fondo determinato dall'azienda USL, ripartito in quote corrispondenti al numero dei turni necessari per ciascun anno di esercizio dell'attività.
5. L'azienda USL, a copertura dei rischi connessi con l'espletamento delle prestazioni di elisoccorso, stipula apposita polizza assicurativa in favore del personale medico ed infermieristico addetto, limitatamente al tempo di esecuzione della prestazione di servizio.
6. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire, con propria deliberazione, l'eventuale partecipazione alla spesa da parte dell'utenza per le prestazioni di cui al presente articolo e per quelle erogate nei centri traumatologici territoriali.
Articolo 36 (Integrazione fra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali)
1. L'azienda USL, gli enti locali e la struttura regionale competente in materia di politiche sociali operano ai fini dell'integrazione e del coordinamento fra i servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali.
2. La struttura regionale competente in materia di politiche sociali assicura il coordinamento fra i servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali, nonché il supporto alla pianificazione aziendale ai fini della erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria.
3. La struttura di cui al comma 2, le direzioni dell'area territoriale-distrettuale e dell'area di prevenzione dell'azienda USL ed i servizi sociali degli enti locali operano in collaborazione ai fini dell'esercizio integrato delle attività sanitarie con quelle socio-educative e di assistenza sociale proprie dell'ambito dei distretti.
4. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18, del d.lgs. 502/1992, come modificato dal d.lgs. 229/1999, alla cui gestione provvede la struttura regionale competente in materia di politiche sociali.
5. Nella prospettiva del riordino dei servizi socio-assistenziali, ai fini della realizzazione di un sistema integrato di interventi e di servizi sociali, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli standard minimi strutturali e tecnico-funzionali dei servizi socio-sanitari e dei servizi sociali, indicando i tempi di adeguamento agli stessi, nonché le figure professionali che operano nei suddetti servizi. Tale atto definisce altresì, per il personale di assistenza sociale il cui profilo professionale non è definito da norme statali, i criteri per la formazione e per l'aggiornamento professionale, nonché per la riqualificazione del personale in servizio alla data di definizione degli standard.
6. La Giunta regionale può stipulare convenzioni, per esigenze operative non differibili, con le figure professionali di cui al comma 5.
7. I servizi socio-sanitari ed i servizi sociali gestiti da soggetti pubblici o privati devono rispettare gli standard minimi previsti dal comma 5.
8. La Regione e gli enti pubblici operanti nel territorio regionale esercitano le attività socio-assistenziali e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria avvalendosi di soggetti erogatori accreditati, previa stipula di appositi contratti, secondo quanto previsto dall'articolo 39.
Articolo 37 (Organizzazione dell'area tecnico-amministrativa)
1. L'area tecnico-amministrativa è preposta:
a) alla gestione, allo sviluppo e alla formazione professionale delle risorse umane;
b) all'amministrazione;
c) alla finanza;
d) al controllo di gestione;
e) all'informazione ed elaborazione di statistiche;
f) agli approvvigionamenti;
g) alla logistica;
h) alle tecnologie;
i) alla gestione delle strutture.
2. L'atto aziendale di cui all'articolo 10 individua le strutture in cui si articola l'area.
3. La direzione dell'area è attribuita dal direttore generale ad uno dei responsabili delle strutture di cui al comma 2 in possesso dei requisiti definiti con l'atto aziendale di cui all'articolo 10.
CAPO III STRUTTURE E ACCREDITAMENTO
Articolo 38 (Realizzazione di strutture e accreditamento)
1. L'azienda USL eroga le prestazioni previste dai livelli essenziali ed appropriati di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti, nonché di soggetti erogatori pubblici o privati accreditati, previa stipula di accordi o contratti.
2. La realizzazione di strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali, nonché l'esercizio di attività sanitarie o socio-sanitarie sono subordinati all'autorizzazione della Giunta regionale rilasciata in conformità ai fabbisogni strutturali e produttivi, nonché ai requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici per classi di strutture e tipologia di attività previsti dalla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale, secondo indirizzi, modalità di presentazione della domanda, termini e procedure stabiliti con deliberazione della Giunta stessa.
3. All'accreditamento delle strutture pubbliche o private e dei professionisti che ne facciano richiesta provvede la Giunta regionale, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia, attraverso procedura diretta a valutare la presenza, la rispondenza e la permanenza dei requisiti ulteriori di qualificazione, dell'attività svolta, dei risultati quali-quantitativi raggiunti e dei fattori impiegati dalla struttura o soggetto autorizzato, pubblico o privato, rispetto a standard, finalità e fabbisogni di assistenza stabiliti dalla Giunta stessa in conformità agli indirizzi della programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale per assicurare i livelli essenziali ed appropriati di assistenza, nonché il miglioramento continuo della qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate.
4. All'attività di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 e dell'accreditamento di cui al comma 3 provvede la struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali, in collaborazione con le strutture dell'azienda USL, avvalendosi di personale con specifica formazione professionale o di personale con specifiche capacità professionali in rapporto ai compiti di accertamento e valutazione da svolgere.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma quarto, della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica) non si applicano alle strutture di cui al presente articolo.
6. Le residenze sanitarie assistenziali sono gestite dall'azienda USL ovvero dagli enti locali gestori di servizi per anziani previa stipula di apposito accordo tra gli enti.
Articolo 39 (Accordi contrattuali)
1. Alla determinazione degli indirizzi, dei criteri e dei limiti per la definizione degli accordi contrattuali e per la verifica del loro rispetto provvede la Giunta regionale, nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8.
2. L'azienda USL, sulla base degli indirizzi ed in conformità a quanto previsto dall'accordo di programma e dal relativo piano attuativo, individua i soggetti erogatori interessati, pubblici o privati, con i quali stipulare accordi o contratti secondo le modalità definite dall'atto aziendale di cui all'articolo 10.
3. Gli accordi o contratti devono comunque assicurare:
a) il rispetto del volume massimo di prestazioni da erogare, per durata, tipologia e modalità di assistenza concordate;
b) la permanenza dei requisiti di esercizio e di accreditamento;
c) l'osservanza dei vincoli di spesa fissati dall'accordo di programma, nel rispetto delle tariffe e delle remunerazioni stabilite dalla Giunta regionale;
d) la risoluzione automatica ed immediata dell'accordo o contratto in caso di perdita dei requisiti di esercizio o di accreditamento;
e) la diminuzione del valore delle tariffe e delle remunerazioni nel caso di eccedenza del volume quantitativo o del volume di spesa previsti;
f) il quadro complessivo delle informazioni da fornire e le procedure seguite per il controllo dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni erogate.
Articolo 40 (Beni immobili)
1. I beni immobili di proprietà regionale con destinazione a fini sanitari sono ceduti in comodato all'azienda USL con vincolo di destinazione.
2. I beni immobili di proprietà regionale destinati all'assistenza sociale, alle persone anziane, ad asili nido e servizi alternativi sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito agli enti locali di cui alla l.r. 54/1998 o loro forme associative, con vincolo di destinazione, con le modalità di cui alla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni).
3. I beni di cui ai commi 1 e 2 sono trasferiti o ceduti, previo apposito atto ricognitivo d'intesa fra le amministrazioni interessate, nello stato di fatto in cui si trovano, con gli oneri ed i pesi connessi e con le relative pertinenze e dotazioni.
4. Negli immobili di proprietà regionale o comunque in uso alla Regione per lo svolgimento di attività socio-sanitarie e socio-assistenziali, alla fornitura, all'integrazione e alla sostituzione di beni mobili e strumentali provvede la struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali.
CAPO IV PERSONALE
Articolo 41 (Disciplina dei rapporti di lavoro del personale dell'azienda USL)
1. I rapporti di lavoro del personale dell'azienda USL sono disciplinati dalle norme statali in materia di personale del servizio sanitario nazionale, dagli accordi collettivi nazionali, dai contratti collettivi di lavoro definiti a livello nazionale e dalle disposizioni integrative di competenza della Regione.
2. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario è assunto quale rapporto ordinario di lavoro per il personale dipendente dell'azienda USL.
3. I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda USL e, comunque:
a) non possono esercitare attività che determinino conflitti di interesse o, in ogni caso, siano in contrasto con i principi di tutela della concorrenza;
b) non possono effettuare prestazioni professionali, anche di natura occasionale o periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o private accreditate o comunque collegate con soggetti erogatori con i quali l'azienda USL abbia stipulato accordi o contratti.
4. Il personale della dirigenza che ha optato per l'esercizio della libera professione extramuraria non può esercitare attività libero professionale intramuraria sotto qualsiasi forma.
5. La Giunta regionale, in sede di determinazione del finanziamento di cui all'articolo 6, può prevedere finanziamenti integrativi di quelli di competenza statale previsti dai vigenti accordi e contratti collettivi di lavoro, nell'obiettivo di:
a) sviluppare l'organizzazione delle strutture in cui si articola l'azienda USL, con particolare riguardo alle posizioni dirigenziali della dirigenza medica, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa;
b) conseguire miglioramenti della qualità ed appropriatezza delle prestazioni nonché dei risultati economici di gestione dell'attività dell'azienda USL, complessivi e con riferimento alle aree organizzative in cui si articola.
6. I finanziamenti devono tener conto dell'ammontare dei fondi di risultato e dei fondi per il personale convenzionato determinati dall'azienda USL per l'anno precedente a quello di riferimento della legge finanziaria e degli importi effettivamente corrisposti al personale.
7. I finanziamenti da corrispondere al personale dipendente sono destinati alle strutture organizzative ed operative in cui si articolano le aree di cui all'articolo 26, che abbiano raggiunto standard di qualità e di appropriatezza clinica ed organizzativo-gestionale o risultati economici di gestione corrispondenti alle indicazioni dell'accordo di programma e del relativo piano attuativo locale.
8. I finanziamenti da corrispondere al personale convenzionato sono corrisposti in conformità agli obiettivi e risultati stabiliti dagli appositi accordi stipulati a livello regionale.
Articolo 42 (Accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana)
1. L'ammissione ai concorsi per l'accesso all'impiego e alle selezioni per il conferimento di incarichi a tempo determinato presso l'azienda USL è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato nella lingua diversa da quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.
2. L'accertamento conseguito con esito positivo dopo l'entrata in vigore della presente legge che non ha dato luogo ad assunzione a tempo indeterminato o ad inserimento in graduatoria per il conferimento di incarico a tempo determinato conserva validità, in relazione alla categoria per cui è stato superato o categoria inferiore e in relazione alla qualifica dirigenziale, per un periodo equivalente a quello previsto dalle disposizioni vigenti per il comparto unico del pubblico impiego regionale.
3. Le modalità di svolgimento della prova di accertamento di cui al comma 1, compresi i programmi d'esame, la tipologia delle prove, i criteri di valutazione ed i casi di esonero da comprovarsi con idonea documentazione, sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Fino all'adozione di tale deliberazione si applicano, fatto salvo quanto disposto dai commi successivi, le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana.
5. È altresì esonerato dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana il personale assunto a tempo indeterminato o inserito in una graduatoria per il conferimento di incarico a tempo determinato, che abbia superato l'accertamento nell'ambito della stessa categoria, o superiore o nell'ambito della qualifica dirigenziale.
6. Sono altresì esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana coloro che partecipano a concorsi o selezioni richiedenti il titolo di scuola media secondaria di primo grado o il proscioglimento dall'obbligo scolastico e che, a partire dall'anno scolastico 1996/1997, abbiano conseguito il titolo di studio richiesto presso una scuola media della Valle d'Aosta.
7. Le disposizioni in materia di utilizzo della certificazione di piena conoscenza della lingua francese di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), recate dall'articolo 8 della medesima l.r. 52/1998 e dall'articolo 2 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52), sono estese, con le modalità di cui ai commi 8 e 9, alle procedure di accesso all'impiego.
8. Il possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998 esonera permanentemente dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese prescritta per l'assunzione nelle qualifiche di personale del Servizio sanitario nazionale per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio inferiore.
9. Il possesso della certificazione di cui al comma 7, se accompagnato dal compimento di uno dei percorsi formativi contemplati dal comma 10, esonera permanentemente dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese prescritta per l'assunzione nelle qualifiche di personale del Servizio sanitario nazionale per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario.
10. I percorsi formativi possono consistere in corsi di formazione in lingua francese appositamente organizzati dall'azienda USL secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale e comunque in armonia con le disposizioni di cui all'articolo 5 della l.r. 25/1999, ovvero in percorsi interni alla formazione universitaria riconosciuti a coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) laurea o diploma universitario conseguiti in corsi universitari convenzionati con l'Amministrazione regionale o in corsi dell'istituenda università non statale della Valle d'Aosta per i quali sia stata individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 25/1999, la sussistenza di rilevanti percorsi di studio in lingua francese;
b) laurea o diploma universitario conseguiti in università o istituti universitari francofoni;
c) laurea o diploma universitario conseguiti al termine di percorsi formativi che abbiano previsto periodi riconosciuti di studio in università o istituti universitari francofoni;
d) titolo di specializzazione post-laurea conseguito presso università o istituti universitari francofoni;
e) laurea in scienze della formazione primaria conseguita nei corsi svolti per la Valle d'Aosta;
f) diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria conseguito nei corsi svolti per la Valle d'Aosta;
g) laurea o diploma universitario riconosciuti contemporaneamente in Italia e in Francia a seguito di accordi bilaterali;
h) laurea in lingue valida per l'accesso all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie.
11. Ai soli fini dell'accesso alle qualifiche amministrative sono esonerati dalla prova di accertamento di conoscenza della lingua francese coloro che risultino in possesso della certificazione attestante il compimento del percorso formativo previsto dall'articolo 5 o dall'articolo 6 della l.r. 25/1999.
12. Il possesso dei titoli di conoscenza linguistica di cui ai commi 8, 9 e 11 è utile ai fini della corresponsione, al personale assunto in servizio, dell'indennità di bilinguismo prevista dalla legge regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione).
13. Nell'ambito delle procedure di selezione per titoli finalizzate all'assunzione di personale a tempo determinato ed al conferimento di incarichi di supplenza provvisori connessi ad esigenze straordinarie o a progetti a termine, gli aspiranti sprovvisti del prescritto requisito di conoscenza della lingua francese sono inclusi in apposite graduatorie aggiuntive da utilizzarsi, esclusivamente per assunzioni a tempo determinato, in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie ordinarie dei candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti.
14. Al personale assunto a tempo determinato per effetto delle disposizioni del comma 13 non può essere corrisposta l'indennità di bilinguismo fintanto che non abbia sostenuto, con esito positivo, la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese.
15. Il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore sanitario e di direttore amministrativo dell'azienda USL è subordinato al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese secondo modalità definite dalla Giunta regionale.
Articolo 43 (Partecipazione a commissioni, organismi, gruppi di lavoro)
1. La partecipazione del direttore generale, del direttore amministrativo, del direttore sanitario e di personale dipendente dell'azienda USL a commissioni, comitati, organismi o gruppi di lavoro costituiti dall'azienda USL o dalla Regione per l'esercizio di compiti e funzioni rientranti nelle competenze attribuite, costituisce compito di istituto e non dà luogo ad alcun compenso connesso all'attività svolta, salvo esplicita previsione normativa e fatti salvi, comunque, gli istituti economici e le forme di remunerazione previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro qualora ne sussistano i presupposti.
2. Ai componenti delle commissioni di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dipendente dell'azienda USL, con esclusione del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario, spettano i compensi determinati con deliberazione della Giunta regionale nei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995.
3. Le commissioni per la formazione di graduatorie per l'assunzione di personale dell'azienda USL con incarico a tempo determinato sono così composte:
a) personale dirigente:
1) presidente: il direttore dell'area organizzativa interessata;
2) componenti:
a) il responsabile della struttura interessata all'assunzione;
b) un dirigente dell'area professionale oggetto dell'avviso;
3) segretario: un funzionario amministrativo dell'azienda USL di livello non inferiore al sesto;
b) restante personale:
1) presidente: il responsabile della struttura interessata all'assunzione;
2) componenti: due operatori di livello non inferiore a quello per cui è stato bandito l'avviso, dell'area professionale oggetto dell'avviso stesso;
3) segretario: un funzionario amministrativo dell'azienda USL di livello non inferiore al sesto.
4. Le graduatorie di cui al comma 3 sono approvate con deliberazione del direttore generale, sulla base delle decisioni assunte dalla competente commissione, il cui verbale sottoscritto dai componenti costituisce allegato che forma parte integrante della deliberazione. Le graduatorie hanno una validità di due anni.
CAPO V CONTROLLI
Articolo 44 (Controllo degli atti dell'azienda USL)
1. Sono soggetti a controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:
a) il bilancio preventivo annuale e pluriennale;
b) il bilancio di esercizio;
c) l'atto costitutivo aziendale di cui all'articolo 10 e le sue modificazioni.
2. Gli atti soggetti a controllo non possono essere dichiarati immediatamente eseguibili.
3. Le deliberazioni di approvazione degli atti di cui al comma 1 devono essere trasmesse, in duplice copia, alla struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali, entro dieci giorni dalla data delle deliberazioni stesse.
4. Dalla data di ricevimento degli atti risultante dal protocollo, decorrono i termini per l'esame da parte della Giunta regionale.
5. Il controllo preventivo è assicurato dalla Giunta regionale, mediante deliberazione, previa istruttoria della struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di ricezione. I provvedimenti approvati diventano definitivi.
6. I chiarimenti e gli eventuali elementi integrativi devono essere forniti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La richiesta di chiarimenti interrompe i termini per l'esercizio del controllo per una sola volta.
7. Tutti gli atti dell'azienda USL, soggetti o non soggetti a controllo, sono pubblicati in apposito albo, entro dieci giorni dalla loro adozione, per un periodo di dieci giorni consecutivi.
8. Gli atti non soggetti a controllo diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'apposito albo.
9. Tutti gli atti dell'azienda USL sono inviati al Collegio sindacale entro dieci giorni dall'adozione.
Articolo 45 (Controllo sull'organizzazione, sull'attività e sulla gestione dell'azienda USL)
1. Il controllo sull'organizzazione, sull'attività e sulla gestione dell'azienda USL è esercitato dalla struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali mediante attività istruttoria, ivi compresa quella relativa agli atti soggetti a controllo, richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, ispezioni.
2. L'atto di avvio dell'attività istruttoria, da comunicare all'azienda USL, deve indicare gli elementi essenziali oggetto dell'azione, il termine di conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento, il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di essere sentiti.
3. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti devono essere effettuate con atto scritto, firmato dal dirigente della struttura interessata, indicante il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere esibito il documento, nonché le modalità con le quali dovranno essere fornite le informazioni o la documentazione richiesta. Le richieste possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni.
4. Il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, nel fornire informazioni o nell'esibire i documenti richiesti, nonché la fornitura di informazioni o di documenti non veritieri, comporta l'applicazione di sanzioni previste dal vigente ordinamento in materia di organizzazione e rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve eventuali altre sanzioni previste dalle leggi vigenti.
5. Le ispezioni, disposte con deliberazione della Giunta regionale, sono effettuate mediante presentazione di atto scritto che precisi il nominativo dell'ispettore e l'oggetto dell'accertamento, firmato dal dirigente della struttura che procede. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riguardo alle dichiarazioni ed ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al direttore generale dell'azienda USL ed al responsabile della struttura interessata della stessa azienda, nonché trasmessa all'assessore competente e al dirigente di livello più elevato della struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali.
6. Le informazioni e la documentazione raccolte ai sensi del presente articolo possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste e sono tutelate dal segreto d'ufficio, fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti dalle vigenti disposizioni.
Articolo 46 (Modificazioni di leggi regionali)
1. Il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 41/1995 è sostituito dal seguente:
"2. A capo del Servizio di igiene e sanità pubblica è posto un dirigente medico, quale responsabile di struttura complessa, in possesso di specializzazione in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro o specializzazioni equipollenti.".
2. All'articolo 36 della l.r. 41/1995, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1bis. Al servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro è preposto un ingegnere, quale responsabile di struttura complessa.".
3. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico) è sostituita dalla seguente:
"a) di medici in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale iscritti all'ordine dei medici, chirurghi e degli odontoiatri della Regione Valle d'Aosta e residenti nella Regione da almeno tre anni;".
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 47 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) la legge regionale 28 settembre 1951, n. 4;
b) la legge regionale 20 febbraio 1962, n. 8;
c) la legge regionale 5 luglio 1962, n. 15;
d) la legge regionale 29 agosto 1964, n. 19;
e) la legge regionale 23 febbraio 1976, n. 10;
f) la legge regionale 5 febbraio 1979, n. 8;
g) la legge regionale 29 gennaio 1980, n. 6;.
h) la legge regionale 30 gennaio 1981, n. 13;
i) la legge regionale 28 dicembre 1982, n. 84;
j) la legge regionale 23 novembre 1984, n. 62;
k) la legge regionale 7 maggio 1985, n. 28;
l) la legge regionale 15 luglio 1985, n. 47;
m) gli articoli 1 e 4 della legge regionale 29 gennaio 1988, n. 9;
n) la legge regionale 16 dicembre 1992, n. 75;
o) l'articolo 13 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 70;
p) la legge regionale 30 novembre 1993, n. 82;
q) la legge regionale 8 giugno 1994, n. 24;
r) la legge regionale 21 giugno 1994, n. 26;
s) il regolamento regionale 1° giugno 1995, n. 3;
t) l'articolo 40 della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19;
u) la legge regionale 16 aprile 1997, n. 13, con esclusione dell'articolo 30, commi 1, 2, 3, 6 e 7;
v) l'articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6;
w) il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 21 maggio 1998, n. 32.
Articolo 48 (Disposizioni transitorie)
1. Gli articoli 3 e 4 della l.r. 13/1997, nonché le disposizioni del piano socio-sanitario regionale 1997/1999 allegato alla suddetta legge regionale si applicano fino alla data del 31 dicembre 2000.
Allegato
(Omissis)
PrésidentNous procéderons à la discussion sur le nouveau texte élaboré par la IIème Commission, qui a porté des amendements au projet de loi, auquel la Vème Commission a ultérieurement ajouté un certain nombre d'amendements que vous trouvez dans votre dossier.
La IIème Commission a exprimé avis favorable à la majorité et la Vème Commission a exprimé un avis unanime sur le nouveau texte.
Le Conseil permanent des collectivités locales a également exprimé son avis favorable.
La parole au rapporteur, le Conseiller Borre.
Borre (UV)Con il disegno di legge n. 56 la Giunta regionale dimostra concretamente la propria volontà nel portare avanti quel processo di programmazione e razionalizzazione sanitaria già avviato con legge n. 16/97.
Lo fa raccogliendo con largo anticipo rispetto alle altre regioni le sfide che attendono la sanità del XXI secolo.
La Valle d'Aosta è infatti la prima regione a produrre un proprio atto legislativo in attuazione del "decreto Bindi".
Il prossimo futuro prospetta ai sistemi sanitari regionali la necessità di coniugare la tutela del cittadino con l'efficacia e l'economicità, rispettando il delicato equilibrio in continua evoluzione fra equità, qualità e risorse disponibili.
Dal punto di vista operativo, il processo di cambiamento costringe gli scenari della programmazione sanitaria locale a rendere più incisivi i processi di regionalizzazione e aziendalizzazione. Lo stesso processo di cambiamento garantisce al tempo stesso livelli di assistenza e servizi accreditati secondo criteri uniformi, in un'ottica di compatibilità della spesa con le ragioni dello sviluppo economico e sociale.
Consapevole della difficoltà di questa sfida, ma anche dei nuovi assetti introdotti dalla raggiunta autodeterminazione finanziaria in materia sanitaria, l'Amministrazione regionale con questo provvedimento intende tutelare e garantire la salute dei propri cittadini individuando precise azioni in grado di:
- responsabilizzare economicamente le strutture interessate all'erogazione dei servizi;
- integrare l'assistenza sanitaria a quella socio-assistenziale al fine di migliorare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni.
Fatta salva la libertà da parte del cittadino di scegliere per le proprie cure le strutture che più ritiene idonee, l'intento è di razionalizzare l'organizzazione dei servizi sanitari regionali. Migliorarne quindi la qualità e l'appropriatezza ed attrarre quote maggiori, rispetto ad oggi, di consensi e di fiducia da parte della popolazione locale, specie per prestazioni di bassa e media specialità.
Il quadro che si presenta alla razionalizzazione è quello di una più che soddisfacente rete di strutture e servizi capillarmente offerti su tutto il territorio regionale al fine di favorire una maggiore vicinanza fra chi esprime il bisogno e chi è responsabile dell'erogazione del servizio.
Questa cultura dominante nelle scelte di politica sanitaria regionale ha condotto negli anni a una maggiore attenzione all'efficacia degli interventi con l'effetto di ampliare l'offerta e di conseguenza il bisogno.
Oggi si rende necessaria una maggiore attenzione all'efficienza dei servizi, consapevoli che il sistema non può essere ulteriormente allargato, per coniugare efficacia ed efficienza senza nulla togliere alla qualità del servizio e ai livelli di assistenza erogati.
Razionalizzare vuole essere anche educare operatori, amministratori ed utenti ad una maggiore consapevolezza e responsabilità degli effetti prodotti dai rispettivi ruoli.
La Valle d'Aosta, come del resto le altre realtà autonome del nord Italia, presenta livelli elevati di quota capitaria, richiede sicuramente una politica di contenimento dei costi in funzione però di livelli qualitativi programmati e concordati preventivamente dalla Regione nel suo ruolo di "cliente" verso l'azienda USL.
L'elevata spesa sanitaria sostenuta dalla Regione è in realtà l'esito di più cause espresse da una popolazione relativamente poco numerosa che beneficia più di altre di un'assistenza meno standardizzata, più personalizzata, un'assistenza certamente più attenta alle istanze del singolo o di piccoli gruppi. Una realtà come la nostra può e deve far fronte a questa necessità.
Come tutte le leggi di mercato, in un contesto di espansione di offerta, cresce anche in misura proporzionale la domanda che a sua volta si connota di aspetti sociali e culturali che ne ampliano il confine della necessità primaria.
Separando nettamente i ruoli fra l'ente Regione e azienda USL, si vuole assicurare una programmazione sanitaria attenta alle nuove e vecchie esigenze di salute della popolazione e delle fasce deboli che in esse si esprimono. Per raggiungere tale obiettivo si sono predisposti degli strumenti atti a monitorare il raggiungimento degli obiettivi concordati preventivamente con l'azienda erogatrice dei servizi a fronte di risorse predefinite.
Gli obiettivi qualificati dal riordino passano quindi attraverso:
- la puntuale definizione dei compiti dell'Assessorato della sanità che devono essere i più contenuti possibili e circoscritti;
- la trasformazione dell'USL in azienda, garantendone il massimo possibile dei livelli di autonomia, deve operare secondo logiche manageriali e aziendalistiche svincolate da pastoie burocratiche, deve avere responsabilità economica riguardo agli obiettivi concordati;
- il ripensamento dell'assetto complessivo di erogazioni di servizi in grado di garantire la maggiore coerenza e aderenza possibile fra bisogno e risposta organizzata soprattutto per quanto riguarda l'integrazione socio-assistenziale e la partecipazione degli enti locali;
- la ridefinizione delle logiche e delle modalità di negoziazione fra Regione, USL e comuni al fine d'introdurre procedure in grado di responsabilizzare i singoli enti e indirizzarli verso livelli maggiori di funzionalità.
Lo scenario futuro vedrà quindi garantita la copertura dei bisogni di salute, di assistenzialità e la qualità dei servizi.
Questa garanzia verrà fornita da un tavolo di negoziazione in cui la Regione, perdendo antiche competenze gestionali, si profila come "cliente" dell'azienda USL.
A sua volta l'USL, a questo tavolo, contratta le risorse a disposizione a fronte di livelli di assistenza richiesti.
Sarà quindi la negoziazione a determinare, con cadenze temporali utili alla programmazione, la fattibilità organizzativa e finanziaria degli obiettivi strategici collegati alle risorse finanziarie regionali.
Un ulteriore passo in direzione dell'autodeterminazione regionale sarà poi quello di estendere e integrare la già esistente autonomia finanziaria con una competenza primaria in materia sanitaria, competenza già presente nella Provincia autonoma di Bolzano, che consentirebbe di rispondere in maniera più adeguata e con maggiore tempestività alle esigenze che la nostra realtà regionale esprime.
Riassumendo, i principi ispiratori del disegno di legge sono:
- la regionalizzazione dell'organizzazione dei servizi sanitari;
- l'aziendalizzazione della produzione delle prestazioni e attività;
- la responsabilizzazione economica delle strutture;
- l'integrazione fra prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale;
- il coordinamento fra i servizi sanitari e i servizi di protezione dell'ambiente,
ritengo opportuno entrare nel merito di alcuni articoli che ne qualificano il contenuto innovativo.
Il processo di regionalizzazione dell'organizzazione dei servizi sanitari è garantito dalla Regione assicurando, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale.
Lo strumento cardine della programmazione regionale è il piano socio-sanitario, adottato con legge regionale, con il quale vengono triennalmente definiti gli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni assistenziali e di salute della popolazione rilevati mediante l'Osservatorio regionale epidemiologico che opera nell'ambito della struttura regionale competente in materia di sanità. Questa struttura avrà, per le sue funzioni di raccolta e analisi di dati e di elaborazione d'indicatori e linee guida, un ruolo fondamentale nella programmazione regionale.
La partecipazione degli enti locali alla programmazione regionale, prevista anche dalla normativa nazionale, è garantita con modalità particolari, cioè affidando funzioni di proposta e di verifica al Consiglio permanente degli enti locali istituito dalla legge regionale n. 54/98.
Il passaggio dalla programmazione regionale degli obiettivi alla realizzazione degli stessi mediante la produzione delle prestazioni e le attività aziendali è segnato da tre atti determinanti: la deliberazione della Giunta regionale che fissa le risorse disponibili e gli indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento del servizio, l'accordo di programma stipulato fra Regione e azienda USL con il quale vengono assegnati all'azienda i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi previsti dal piano attuativo locale, piano con il quale l'azienda definisce le azioni, i progetti e le attività da realizzare per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla programmazione regionale.
Come momento di conoscenza e verifica dei risultati conseguiti dall'azienda USL l'articolo 4 stabilisce che la struttura competente in materia di sanità predispone, avvalendosi dell'osservatorio di cui all'articolo 5, una relazione annuale sanitaria e sociale quale strumento informativo e di conoscenza delle dinamiche e delle esigenze del mondo della salute. La relazione è esaminata dal Consiglio regionale affinché i consiglieri possano avere presente i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dall'accordo di programma.
Il principio di aziendalizzazione della produzione delle prestazioni e attività trova applicazione sotto l'aspetto organizzativo nelle disposizioni dei capi II e III della legge, delle quali mi limito a segnalare quelle più importanti e innovative rispetto alla disciplina precedente:
- l'articolo 9, nel ridisciplinare l'azienda prevista dalla legge regionale n. 24/94, ne sottolinea l'autonomia imprenditoriale;
- l'articolo 10 stabilisce che l'azienda disciplina la propria organizzazione e il proprio funzionamento con l'atto costitutivo, definito atto aziendale di diritto privato;
- l'articolo 11 definisce l'organizzazione aziendale, che si articola nella direzione aziendale con compiti di pianificazione e di controllo, e in aree organizzative a loro volta articolate in strutture complesse e in strutture semplici;
- l'articolo 26 individua le quattro aree organizzative: area della degenza, area territoriale-distrettuale, area tecnico-amministrativa e area della prevenzione e le rispettive funzioni.
- l'articolo 35 individua le modalità organizzative per l'erogazione di un servizio, indispensabile in una regione di montagna come la nostra, cioè quello di primo soccorso e di trasporto sanitario a mezzo di elicottero;
- gli articoli 38 e 39 stabiliscono che l'azienda USL eroga le proprie prestazioni avvalendosi sia di presidi direttamente gestiti, sia di erogatori pubblici o privati accreditati, previa stipula di accordi o contratti definiti sulla base degli indirizzi e dei limiti stabiliti dalla Giunta regionale in conformità ai criteri stabiliti dalla legge.
Riguardo alla responsabilizzazione delle strutture vorrei evidenziare l'articolo 11 che prevede che la direzione aziendale svolga una precisa funzione di negoziazione e controllo del budget e l'articolo 15 che attribuisce al direttore generale, con il supporto di un apposito servizio di controllo interno, la verifica, mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse.
L'integrazione fra prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale è trattata nell'ambito dell'articolo 8, relativo al piano attuativo locale, prevedendo che il piano stesso definisca le azioni e gli interventi per l'assistenza integrata sociale e sanitaria nonché il coordinamento con i servizi socio-assistenziali, e nell'articolo 36 ove si prevede che l'azienda USL, gli enti locali e le strutture regionali operino ai fini dell'integrazione e del coordinamento fra i servizi sanitari e i servizi socio-assistenziali.
Per quanto riguarda invece il coordinamento fra servizi sanitari e servizi di protezione ambientale sottolineo la previsione di azioni e interventi da effettuare mediante accordo di programma fra azienda USL e Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
Passo ora ad analizzare brevemente alcune importanti disposizioni contenute nel capo IV relativo al personale, che definirei senz'altro collegate agli obiettivi indicati e strumentali al miglioramento della qualità dell'attività aziendale.
L'articolo 41 stabilisce due importanti principi:
- il primo è quello che il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario è assunto quale rapporto ordinario di lavoro per il personale dipendente dall'azienda USL;
- il secondo è quello che la Giunta regionale può prevedere finanziamenti integrativi di quelli previsti dai vigenti accordi e contratti collettivi nazionali di lavoro al fine di sviluppare l'organizzazione delle strutture e di conseguire miglioramenti della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni e dei risultati economici aziendali.
L'articolo 42, pur essendo stato deciso di stralciare dal testo originario il tema di spendibilità per i laureati con l'intento, sia ben chiaro, non di accantonare il tema ma, al contrario, di approfondirlo, previa concertazione con le forze sociali e sindacali, in un'opportuna logica complessiva del pubblico impiego, assume comunque una sua rilevanza laddove di fatto estende anche al comparto della sanità le normative sinora applicabili solo ai dipendenti delle altre amministrazioni pubbliche.
Degno di rilievo è il rinvio a deliberazioni di Giunta regionale circa le modalità di svolgimento della prova di accertamento della conoscenza del francese allo scopo di superare la formula della dictée sostituendola con prove di esame in linea con il ruolo messo a concorso.
Inoltre è previsto l'esonero dalla prova per il personale che abbia già superato l'esame nell'ambito della stessa categoria o superiore, o nell'ambito della qualifica dirigenziale. Così come sono esonerate le qualifiche amministrative in possesso della certificazione attestante il compimento del percorso formativo previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 25/99.
Concludo con un breve cenno alle disposizioni in materia di controlli e a quelli in materia di abrogazioni, che hanno in comune il fatto di perseguire obiettivi di semplificazione.
L'articolo 44, in un'ottica di semplificazione amministrativa, di autonomia aziendale e di responsabilizzazione della relativa direzione, riduce notevolmente il numero degli atti sottoposti a controllo che, dopo l'entrata in vigore del disegno di legge, saranno soltanto il bilancio preventivo annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio e l'atto costitutivo aziendale.
L'articolo 47, infine, in un'ottica di semplificazione normativa, abroga sia alcune recenti disposizioni superate dalla nuova disciplina della materia, sia diverse disposizioni, anche piuttosto datate, che, avendo di fatto esaurito tutti i loro effetti, non hanno più ragione di esistere nel quadro legislativo regionale.
Nel ringraziarvi per avermi ascoltato, vorrei ringraziare anche la collega Charles che ha contribuito ed è relatrice con me per questa relazione e - vista anche la mia poca conoscenza della materia - gli uffici dell'assessorato che hanno collaborato.
Si dà atto che, dalle ore 12,03, presiede il Vicepresidente La Torre.
PresidenteLa parola al Consigliere Marguerettaz per una questione pregiudiziale.
Marguerettaz (Aut)Prima d'iniziare la discussione generale, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento, volevo proporre ai colleghi una questione pregiudiziale che tende a modificare l'organizzazione dei lavori del Consiglio su questo punto.
Abbiamo avuto occasione ieri, all'inizio di seduta, di far presente tutta una serie di rimostranze generiche sulla conduzione dei lavori di questo Consiglio e io in particolare ho sollevato un punto inerente l'iter di questo disegno di legge.
Per quanto concerne appunto il disegno di legge n. 56, esso riporta, così come è allegato e tutti i consiglieri possono vedere, il parere espresso dalla II e dalla V Commissione consiliare. Non ho nulla da eccepire sul parere espresso dalla II Commissione consiliare invece, per quanto riguarda la V Commissione, vi sono delle questioni di ordine procedurale che ne inficiano il parere.
Cosa è successo in sintesi in V Commissione? Che con la presenza di tutti i membri, cosa che fra l'altro è stata sollecitata dal funzionario che assisteva ai lavori della V Commissione, si è stabilito un calendario dei lavori della commissione che ne prevedeva la sospensione alle ore 13,00 e la riconvocazione sull'unico punto in discussione, che era appunto questo disegno di legge, nel pomeriggio. Questa decisione è stata assunta all'unanimità dei presenti dopodiché, come ho già avuto modo di dire ieri, il sottoscritto si è assentato verso le ore 12,20 e ha saputo tornando nel suo ufficio nel pomeriggio che la commissione aveva invece espresso parere alle ore 14,00, quindi disattendendo quello che era il calendario stabilito dalla commissione stessa. Nessuno ha avvisato il sottoscritto in qualsiasi modo - la presenza dei telefonini in tanti casi aiuta - che la commissione aveva modificato l'orario stabilito all'unanimità dei presenti, pertanto il sottoscritto non ha potuto partecipare alla votazione.
A mio avviso questa situazione, come dicevo all'inizio, inficia il pronunciamento della V Commissione su quest'atto.
Non c'è niente di grave, non chiedo con questo di non discutere quest'argomento oggi ma, secondo la mia tesi, non essendo valido, a mio avviso, il parere della V Commissione consiliare, chiedo che l'argomento venga iscritto d'urgenza come normalmente si fa in questi casi.
PresidenteChi chiede la parola contro sulla questione pregiudiziale?
Intanto è già iscritto, è solo un'osservazione di carattere oggettivo e non soggettivo, quindi mi pare che la sua pregiudiziale?
(interruzione del Consigliere Marguerettaz, fuori microfono)
? allora rilegga l'articolo 60 che fa riferimento sul fatto di discutere o non discutere, non sull'iscrivere o sul non inscrivere.
La parola al Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut)Innanzitutto la battuta: è chiaro che la questione pregiudiziale viene sollevata su un punto che è iscritto all'ordine del giorno, non può essere sollevata su un punto che non è iscritto.
Mi piacerebbe che il Presidente della Giunta parlasse contro la questione pregiudiziale così potrebbe esporre le sue tesi, ma se le sue tesi si fondano sul fatto che una questione pregiudiziale deve essere sollevata su un punto non iscritto all'ordine del giorno, mi sembra una tesi assai debole.
Non capisco chi sta parlando contro la mozione, se il Presidente del Consiglio o se il Presidente della Giunta, se il Consigliere Rini che ha chiesto la parola e poi non l'ha più chiesta, non capisco bene come proseguono i lavori, ma vorrei che mi si rispondesse, al di là del merito, perché se l'unica procedura del Regolamento è in questo momento quella che prevede la sospensione della discussione, ebbene io chiedo che ci sia la sospensione. Vorrei però che ci fosse un consigliere o, ancora meglio, il Presidente del Consiglio che mi confutasse le tesi, vale a dire che mi dicesse che i lavori della commissione si sono svolti regolarmente e quindi il parere della V Commissione è stato espresso a termini di Regolamento.
Se così è la maggioranza chiaramente voterà contro questa questione pregiudiziale e si procederà normalmente, ma vorrei che mi si desse almeno una ragione perché ripeto che il sottoscritto non ha potuto partecipare alla votazione su quest'atto in commissione in quanto è stato variato in sua assenza il calendario dei lavori.
PresidentePrima di dare la parola al Consigliere Rini, però senza nessuna ilarità e parlandone seriamente, non si può reiscrivere un oggetto che è già iscritto all'ordine del giorno e se l'oggetto è iscritto all'ordine del giorno è perché aveva i pareri ritenuti validi per l'iscrizione. Questo in merito alla sua domanda.
L'articolo 61 fa riferimento alla pregiudiziale nel merito al discutere o al non discutere un determinato argomento, questione che lei giustamente può sollevare come previsto dal Regolamento, poi mi dirà dopo se l'ha sollevata oppure no perché se non mi solleva quell'osservazione, non la metto neanche ai voti, lei capisce che dobbiamo attenerci al Regolamento?
(interruzione del Consigliere Marguerettaz, fuori microfono)
? no, l'ho seguita però, siccome ha fatto un intervento successivo, diverso dal primo, e siccome tenevo conto del primo, perché ritengo che lei quando parli, parli a ragion veduta, ho creduto che il primo fosse il suo intervento effettivo, il secondo mi sembrava un correttivo del primo intervento.
La parola al Consigliere Rini.
Rini (UV)Non starò a ripetere tutto quello che è successo in quella commissione, casomai lo farò dopo.
Per quello che invece dice Marguerettaz, lui voleva assentarsi e noi abbiamo deciso che saremmo andati avanti fino verso le 13,00, se a quell'ora non fossimo arrivati al voto, avremmo ripreso alle 17,00 e avremmo telefonicamente avvisato Marguerettaz per rientrare.
Marguerettaz non è rientrato, la maggioranza dei componenti presenti hanno deciso di andare avanti, quindi siamo andati avanti e abbiamo votato.
PresidenteIl Consigliere Marguerettaz solleva la questione sospensiva come da articolo 61. In tal caso la discussione può iniziare solo se la questione sia stata respinta a scrutinio palese, pertanto la questione può essere ripresa - così recita l'articolo 61 - solo dopo votazione a scrutinio palese.
Pongo in votazione la questione sospensiva avanzata dal Consigliere Marguerettaz:
Consiglieri presenti e votanti: 28
Favorevoli: 4
Contrari: 24
Il Consiglio non approva.
Dichiaro aperta la discussione generale.
La parola al Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut)Inizierei con il dire che su questo disegno di legge mi ha fatto piacere la conclusione della relazione del collega Borre, ma non lo dico strumentalmente, laddove ammetteva la sua poca competenza nella materia e quindi ringraziava i componenti degli uffici dell'Assessorato della sanità.
Lo ringrazio perché dalla sua relazione, così come da tutti i ragionamenti che sono stati fatti nell'iter di questo disegno di legge, è molto marginale una questione che invece io e il mio gruppo riteniamo essere essenziale.
Qual è questo punto che ritengo essere molto importante e che dalla relazione di Borre non mi sembrava così decisivo?
È il punto che questo Consiglio regionale a maggioranza ha espresso il 7 ottobre scorso in occasione dell'approvazione di una risoluzione che portò l'Assessore Vicquéry all'attenzione del Consiglio, nella quale risoluzione si constatava che, in virtù della legge finanziaria n. 724/94, la Regione autonoma Valle d'Aosta autofinanzia il sistema sanitario regionale dovendo sottostare nel contempo a normative vincolanti dello Stato e ciò in aperto contrasto con i principi alla base del federalismo e con la quale si impegnava la Giunta e i Parlamentari valdostani a intervenire presso il Governo per ottenere un chiaro rafforzamento delle competenze della Regione in materia di sanità mediante lo strumento dell'articolo 48 bis dello Statuto.
Ho esordito con questa sottolineatura perché a fronte del decreto legge n. 229, meglio conosciuto come "decreto Bindi", credo che quest'intenzione espressa dal Consiglio al termine di quel dibattito sia, anche se a così breve distanza, da riprendere con estrema caparbietà e determinazione.
Ascolterò con molta attenzione ciò che dirà l'Assessore in fase di replica perché, e qui lo voglio tranquillizzare, il mio intervento di oggi su questo disegno di legge in particolare non vedrà, come invece spesso succede, l'Assessore e questa maggioranza come oggetto principale delle mie osservazioni critiche, quanto l'impostazione data dal Governo nazionale, dal Ministro in particolare, impostazione alla quale questo Consiglio regionale deve sottostare in grandissima parte.
Starò molto attento, dicevo, alle dichiarazioni che farà l'Assessore Vicquéry spingendosi a fare delle valutazioni in merito alle direttive che vengono date dal sistema sanitario nazionale e alle osservazioni che io stesso facevo sulla necessità di giungere concretamente, però con passi pragmatici, ad un rafforzamento di quelle che sono le nostre competenze in materia di sanità.
Oltre a questa necessità, data come possibilità dall'articolo 48 bis dello Statuto, una cosa che mi ha fatto riflettere approfondendo i contenuti del disegno di legge n. 229 è che, fino a prova contraria, l'articolo 117 della Costituzione italiana fa rientrare tra le materie di competenza delle regioni l'assistenza sanitaria ed ospedaliera. Non è un caso quindi che nell'iter del disegno di legge nazionale molte regioni lo abbiano avversato e nel corso degli incontri della Conferenza Stato-regioni abbiano presentato qualcosa come 35 osservazioni preannunciando al Ministro e credo anche al Presidente del Consiglio dei ministri una bocciatura nel caso in cui anche solo una di queste osservazioni non fosse stata accolta.
Mi risulta che su queste 35 osservazioni ne siano state accolte 16, quindi meno della metà delle osservazioni avanzate dopodiché, almeno a quanto mi risulta, vi è stato un silenzio totale da parte delle regioni e anche della nostra. Quindi non so come si è posta la Regione Valle d'Aosta nella Conferenza Stato-regioni confrontandosi su questo disegno di legge, non so nemmeno se fra queste 35 osservazioni presentate alcune siano state espresse anche dalla nostra Regione, infine non so se l'Assessore o il Presidente della Giunta abbiano in qualche modo fatto pervenire delle osservazioni conclusive dopo che la maggior parte delle osservazioni delle regioni non sono state accolte dal Ministro.
Dicevo, questo silenzio successivo è un po' strano, nel senso che a leggere questo disegno di legge credo risulti chiaro a tutti come tutte le regioni avrebbero ben donde di reclamare sull'impostazione del decreto n. 229.
Perché dico questo? Qui bisogna cominciare a vedere quelli che sono gli enormi limiti che questo Governo di Centro Sinistra vuole dare al sistema sanitario nazionale, limiti che possiamo sintetizzare in due punti: un primo punto che caratterizza quest'impostazione del servizio sanitario nazionale è un incredibile centralismo burocratico e un secondo punto è una marginalizzazione evidente del ruolo del privato. Questi giudizi mi derivano anche dopo aver letto autorevoli commenti che vi sono stati su questo nuovo sistema sanitario.
Vorrei leggervene anzitutto uno che è apparso sul "Sole 24ore" alla fine di agosto scorso, dove si dice:
"? Gli obiettivi a cui si tendeva, e cioè l'erogazione da parte dello Stato di servizi uguali per tutti e i migliori possibili per tutelare il diritto soggettivo della persona, non sono stati raggiunti. L'utopia statalista ha rivelato nel tempo la sua contraddizione con un aumento vertiginoso della spesa sanitaria e una crescente inefficienza e un mal funzionamento dei servizi. In questa situazione lo Stato, attraverso i decreti n. 502/92 e n. 517/93, è intervenuto cercando di razionalizzare il sistema con l'obiettivo principale di contenere la spesa attraverso l'aziendalizzazione delle strutture sanitarie (USL, ospedali) e l'attivazione del sistema dei DRG per la remunerazione delle prestazioni erogate. Questi correttivi non hanno tuttavia mai messo in discussione il criterio base su cui ha continuato a funzionare la sanità: lo Stato come soggetto assolutamente prevalente che insieme eroga e paga la prestazione, quindi definisce e assolve il bisogno sanitario. Questa nuova riforma tende a riaffermare il ruolo preponderante dello Stato limitando gli spazi di autonomia che la legge precedente aveva dato alle regioni con la pretesa che un solo controllo centrale possa assicurare un livello uniforme di assistenza?".
L'altro commento, forse ancora più autorevole di cui probabilmente tutti avrete sentito parlare, è quello che ne deriva dalla relazione annuale che il CENSIS? che tutti conosciamo per essere un centro serissimo per quanto concerne i suoi studi e fra l'altro solitamente moderato nei termini in quanto usa spesso un linguaggio piuttosto elegante per cercare di definire le problematiche della società italiana. Ebbene il CENSIS definisce così quest'impostazione:
"? La riforma sanitaria si caratterizza per un rinnovato centralismo nei processi decisionali soprattutto nelle procedure di programmazione e nell'ampliamento dei casi in cui può esercitarsi la supplenza ministeriale rispetto alle regioni?".
Ecco perché dicevo quella frase all'inizio che spero che Borre non abbia preso come una battuta perché, cari colleghi, su questo disegno di legge regionale c'è ben poco da osannare.
Al di là delle scelte nostre, sulle quali entreremo nel merito dopo, ma in generale il discorso da farsi dovrebbe essere un discorso che non passa dalla contrapposizione dei ruoli di maggioranza e di opposizione, ma da un ragionamento assai più profondo sulla situazione che la Regione Valle d'Aosta è costretta a vivere per quanto concerne la materia sanitaria.
Dicevo prima che la politica del Ministro, o del Governo se preferite, non ha rispettato quel parere che le regioni avevano espresso presentando questi emendamenti essenziali a loro dire.
Oltre a questo, leggendo l'impostazione del n. 229 e della nostra n. 56 di conseguenza, come torno a sottolineare, non possiamo non rimarcare l'eccessivo dettaglio vincolante per quanto riguarda la programmazione regionale.
Il n. 229 ad esempio va a dettagliare la stesura dei piani socio-sanitari regionali, ecco un'altra "novità federalista" (tra l'altro ho avuto l'occasione di assistere a Roma a fine novembre scorso alla presentazione di questo sistema sanitario nazionale e ho partecipato, seppure non completamente, ai lavori di una delle quattro commissioni che erano istituite all'interno del convegno e che aveva come titolo "Federalismo sanitario": oltre al danno, la beffa), dicevo altra novità federalista è che il piano socio-sanitario regionale deve passare al vaglio del Ministro per vedere se gli indirizzi da lui dettati si ritrovino poi nei piani regionali. È una concentrazione, credo di non forzare il termine se dico di tipo sovietico, o che perlomeno mi ricorda molto quest'impostazione.
Non solo ci sono tutti questi dettagli vincolanti per le regioni e anche per noi evidentemente, ma dalla lettura del decreto n. 229 emerge una netta invasione di campo in quelle che potrebbero essere tranquillamente le competenze non solo delle Regioni a Statuto speciale, ma di quelle a Statuto ordinario sull'attivazione ad esempio dei distretti, dove a livello nazionale vengono stabiliti gli strumenti operativi e addirittura gli organismi di direzione. Come se una regione non fosse in grado di meglio gestirsi secondo le proprie caratteristiche un'organizzazione sanitaria senza prescindere dalle normative nazionali.
Così come, mi sembra di aver capito leggendo il n. 229 che vi sia una predeterminazione ministeriale ovvero statale della differenziazione delle tariffe secondo dei criteri stabiliti dal ministero e quindi anche qui disattendendo la richiesta dei presidenti delle regioni che invece sostenevano la necessità che la modulazione delle tariffe fosse di competenza strettamente regionale. Siamo cioè arrivati al punto che è lo Stato che determina il fabbisogno dei servizi dei cittadini.
Non voglio fare dei discorsi ideologici perché non mi interessano, voglio fare dei discorsi pratici. Come fa uno Stato a determinare il fabbisogno dei servizi sanitari e sociali dei cittadini nel momento in cui non dispone di alcuno strumento conoscitivo, mentre le regioni, queste sì, potrebbero essere più vicine alla realtà dei cittadini e quindi alle necessità dei cittadini sulle quali invece vengono imposte a monte delle pre-determinazioni dei bisogni.
L'altra novità grossa è quella del rapporto di lavoro esclusivo. Direi che è chiara e anche in parte condivisibile la necessità di giungere a un rapporto di lavoro esclusivo, tuttavia non si può penalizzare così tanto quei medici che scelgono di esercitare la libera professione extramuraria e qualcuno lo ha anche detto nel corso delle audizioni che abbiamo avuto con le rappresentanze sindacali.
A questo proposito mi ha fatto piacere, nelle numerose modifiche che anche a livello regionale ha avuto il disegno di legge n. 56, vedere sparire dal testo originale quel comma 10 dell'articolo 41 perché l'impostazione iniziale data dall'Assessore mi aveva fatto venire i brividi, nel senso che, mentre la normativa nazionale prevedeva una riduzione del 50 percento del salario di posizione per coloro che sceglievano l'extramoenia, così come era scritta la prima stesura del nostro disegno di legge sembrava che addirittura fosse tolto il 100 percento del salario di posizione.
Ora qui chiarisco cosa voglio dire. È giusto che, ad esempio per quanto concerne la carriera, venga data una precedenza a coloro che scelgono la professione intramuraria, ma non si può penalizzare economicamente in maniera così evidente chi non sceglie questo tipo di soluzione. Perché? Perché in questo modo, anche questa è una logica che appartiene a una visione delle cose che evidentemente non condivido, si arriva a premiare non più il merito dei medici, ma semplicemente la fedeltà allo Stato, al sistema sanitario nazionale.
Va da sé che un medico che sceglie la libera professione extramuraria può essere di gran lunga superiore nelle capacità, nell'impegno, nello zelo all'interno della struttura ospedaliera rispetto a uno che invece fa la scelta dell'intramoenia. La bravura dei medici, le capacità, lo zelo e l'impegno non si misurano con il fatto che uno fa la libera professione fuori o l'altro fa la libera professione dentro; chi lo ha detto che quello che fa la libera professione dentro è più bravo, dà un servizio migliore rispetto all'altro? È una posizione ideologica.
Oltre a tutti questi riflessi, vi sono altri problemi posti dal decreto legge n. 229 che non mi sembra trovino adeguate risposte nella nostra legge. Faccio due esempi e annuncio la presentazione di un emendamento.
Il primo. Il decreto legge n. 229 prevede che attraverso il PAL si arrivi a definire gli orari della libera professione e gli spazi adeguati per l'esercizio della libera professione. La nostra legge parla solo di orari, non parla di spazi, ma perché? Come fa a parlare di spazi? Ed ecco il ragionamento che facevo prima.
Nel nostro Ospedale prevedo ci sarà la più alta scelta dei medici per quanto riguarda il rapporto di lavoro esclusivo, se non sarà la più alta poco ci mancherà perché è evidente che altre strutture private, altre cliniche sul territorio non ce ne sono.
Allora poniamo un'ipotesi visto che già a livello nazionale sembra che l'85 percento scelga la libera professione intramuraria; facciamo l'ipotesi che all'interno del nostro Ospedale il 90 percento dei medici, una percentuale un po' più alta della media nazionale, secondo le mie ipotesi, opti per la libera professione intramuraria: dove potranno operare dentro le nostre attuali strutture? Ed era già una domanda che ponevamo nel corso dello scorso dibattito. Ecco perché probabilmente - qui viene fuori la vena "Andreottiana" che a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca - questa cosa che è scritta nel decreto n. 229 non c'è nella legge regionale.
Questo fatto che il progetto definisca gli spazi non è previsto dalla nostra legge e io chiederò con un emendamento che questo venga inserito perché è un nodo da sciogliere senza finzioni, senza strumentalizzazioni, ma è il caso di dire se le nostre strutture, a fronte della nuova normativa sanitaria, sono ancora in grado di supportarne gli effetti.
Il secondo esempio. Sempre il decreto legge n. 229 prevede che tra il 5 e il 10 percento dei posti letto siano riservati per camere a pagamento, poi a questo, Assessore, lei dovrà aggiungere dei posti letto per la libera professione.
Come ben sa, questi posti letto, quelli a pagamento e quelli per la libera professione non concorrono allo standard dei posti letto per ogni mille abitanti, allora questa volta, caro Assessore, sarà difficile asserire che i nostri posti letto seguono gli standard previsti dalla normativa.
Ancora un ragionamento e poi concludo: un'osservazione sulla quale penso torneranno in molti è l'articolo 42 che ho lasciato volutamente alla fine proprio perché non volevo dare l'idea che questi temi si giochino tutti su quell'articolo, tuttavia ritengo che sia un articolo importante anche perché per certi versi è quello che giustifica la competenza secondaria della Regione Valle d'Aosta in questo tema.
Sull'articolo 42 devo dire che spero di aver capito poco e se invece ho capito bene, vi dico già subito che non mi piace come avete impostato le cose.
Comincio a dirvi quello che ho capito. Ho capito, anche perché non ci è stato nascosto nel corso della prima riunione della V Commissione, che vi erano dei problemi all'interno delle forze di maggioranza sulla modulazione di queste prove di accertamento della conoscenza della lingua francese tanto che è stata rinviata la questione.
Quando ci è stato presentato il nuovo articolo 42, leggendolo e rileggendolo, non riuscivo a capire cosa fosse cambiato rispetto alla precedente versione, se non degli aggiustamenti tecnici.
Quando abbiamo discusso della questione della spendibilità per il pubblico impiego, vi ricordate, noi per primi abbiamo dato atto alla maggioranza di aver fatto un passo giusto, però ponevamo con forza il discorso dell'USL chiedendo che si impostasse allo stesso modo.
Ci fu detto dal Presidente della Giunta che la cosa non era possibile perché la materia non poteva essere inserita in quel contesto, ma che non appena se ne fosse presentata l'occasione si sarebbe fatto e puntualmente si è fatto, quindi non enfatizziamo, questa non è una nuova scelta, ma è un'appendice di una vecchia scelta sulla quale vi abbiamo già reso omaggio, per cui basta così.
Quello che invece preoccupa, sempre che abbia capito bene, è che per quanto riguarda le questioni scottanti sulle quali ci siamo più volte confrontati in quest'aula, cioè il fatto che ci siano queste difficoltà enormi nel reperire personale infermieristico, nel reperire i medici specialisti, i radiologi, gli anestesisti, dibattito che si è fatto tante volte in quest'aula dicendo è dovuto al francese, non è dovuto al francese, è dovuto in parte al francese, anche qui questo nodo gordiano non si è sciolto. Permettetemi una considerazione di tipo politico: diteci perché questo nodo la maggioranza non lo ha sciolto.
Rinviare, con il decreto legge n. 56, questo problema non ha nessun senso perché se è vero che non si poteva affrontare il discorso del francese nella normativa per il pubblico impiego, qui stiamo parlando di USL. Allora come si fa rinviare? Si rinvia dichiarando però un principio sul quale non mi dispiacerebbe affrontare un dibattito, si rinvia facendo salvo il principio (comma 1 dell'articolo 42) che l'ammissione ai concorsi per l'accesso all'impiego e alle selezioni per il conferimento d'incarichi a tempo determinato presso l'azienda USL è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana.
Oggi sappiamo che l'accordo nella maggioranza c'è in questo senso: la conoscenza della lingua francese rimane un preventivo accertamento e ad essa è subordinata la possibilità di accedere ai concorsi, alle selezioni e al conferimento degli incarichi.
Quindi permettetemi un'osservazione: se il principio è stato fatto salvo, non ho capito molto bene - chiedo scusa alla Fédération e al PDS che avevano fatto presente le loro perplessità - quale sia stato il frutto della mediazione se non quello del dettaglio delle prove che seguiranno a quest'esame preventivo.
Vorrei infine dire con la stessa convinzione che dobbiamo avere il coraggio in questa nostra Valle di essere un po' pragmatici nelle cose.
Ho iniziato il mio intervento richiamandomi a un pragmatismo per quanto concerne le richieste nei confronti di Roma. Ora faccio un identico richiamo per quanto concerne la gestione della questione lingua francese. Dobbiamo sforzarci tutti insieme d'iniziare, nella consapevolezza comune, che la lingua francese è uno dei capisaldi che fonda la nostra autonomia, dobbiamo avere il coraggio di cominciare a gestire non più la questione della lingua francese così come si gestiva nel 1948, ma dobbiamo cominciare a pensare una gestione della lingua francese degli anni 2000.
Ho già annunciato la presentazione degli emendamenti, concludo dicendo che nella attenzione, che la nostra Regione ha nei confronti dell'Unione europea, bisognerebbe, noi piccoli su in cima all'Italia, avere il coraggio di fare una riflessione sul sistema sanitario e far presente al nostro caro Ministro e al nostro caro Stato che con quest'impostazione del sistema sanitario ci poniamo completamente fuori dalle politiche sanitarie europee.
Dico solo che la direttiva europea, la raccomandazione n. 17/97, afferma che il miglioramento sistematico della qualità, intesa della sanità, è una responsabilità professionale degli operatori sanitari.
Dice altresì che è stato dimostrato che interventi multipli, pensate al tomo della Bindi e al tomino di Vicquéry, di supporto informatizzato alle decisioni hanno maggiore probabilità d'influenzare la pratica clinica. Gli standard scelti a livello nazionale e i documenti - ecco dunque i tomi - sembrano avere un impatto ben minore sulla pratica.
PresidenteSono le ore 13,00 circa, il Consiglio è sospeso, riprenderà alle ore 16,00.
La seduta è tolta.