Oggetto del Consiglio n. 2127 del 12 luglio 2001 - Resoconto
OGGETTO N. 2127/XI Disegno di legge: "Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2001, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative e prima variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2001 e per il triennio 2001/2003".
CAPO I ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2001
Articolo 1 (Aggiornamento dei residui attivi)
1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l'anno finanziario 2001 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato A:
in aumento Lire 285.845.389.277
in diminuzione Lire 120.071.207.055
differenza Lire .
2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in Lire 1.377.674.182.222.
Articolo 2 (Aggiornamento dei residui passivi)
1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l'anno finanziario 2001 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato B:
in aumento Lire 266.688.479.165
in diminuzione Lire 122.668.368.510
differenza Lire .
2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in Lire 1.385.920.110.655.
Articolo 3 (Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa)
1. Il Fondo iniziale di cassa dell'anno finanziario 2001 è determinato in lire 37.775.906.839 in base alle risultanze del conto reso dal tesoriere alla chiusura dell'anno finanziario 2000.
CAPO II MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Articolo 4 (Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali)
1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali, come determinate dalla legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – legge finanziaria per gli anni 2001/2003), sono modificate, per gli anni 2001, 2002 e 2003 nelle misure indicate nell'allegato C.
2. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2001, di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001) per il finanziamento del piano degli interventi per la riqualificazione di Saint-Vincent, è determinata in lire 11.000 milioni (euro 5.681.026) (capitolo 33670).
3. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2001, di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2001, relativo agli interventi per lo sviluppo del servizio sociale territoriale di cui alla legge regionale 16 aprile 1997, n. 13, che approva il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999, è determinata in lire 26 milioni (euro 13.428) (capitolo 61630).
4. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2001, di cui all'articolo 14, comma 2, della l.r. 1/2001, relativo agli interventi per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie, è determinata in lire 420 milioni (euro 216.912) (capitolo 60310).
5. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2001, di cui all'articolo 31, comma 1, della l.r. 1/2001, relativo alla dotazione finanziaria del "Fondo per interventi conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000", è determinata in lire 103.000 milioni (euro 53.195.061) (capitolo 37945).
Articolo 5 (Finanza locale)
1. L'ammontare delle risorse finanziarie autorizzate, per l'anno 2001, dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 1/2001 è aumentato, in applicazione dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 1/1999, della somma di lire 5.225.775.165 (euro 2.698.888) destinata agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 1/2001.
2. L'allegato B) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 1/2001 è così modificato:
a) in diminuzione:
cap. 54220 (legge regionale 28 novembre 1996, n. 37) lire 130 milioni (euro 67.139);
cap. 37050 (legge regionale 10 agosto 1987, n. 65) lire 530 milioni (euro 273.722);
b) in aumento:
cap. 37040 (legge regionale 10 agosto 1987, n. 65) lire 530 milioni (euro 273.722);
cap. 54265 (legge regionale 20 agosto 1993, n. 68) lire 130 milioni (euro 67.139);
cap. 33670 (legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48) lire 4.000 milioni (euro 2.065.828);
cap. 62567 - nuova istituzione - (legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77) lire 1.100 milioni (euro 568.103);
cap. 67115 - nuova istituzione - "Fondo a disposizione per interventi nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02 - trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione" lire 125.775.165 (euro 64.957).
Articolo 6 (Modifica alla denominazione di capitoli)
1. Le denominazioni dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001/2003 sono così sostituite:
a) capitolo 40841 "Spese per l'acquisto di automezzi ed il rinnovo delle attrezzature del personale volontario del corpo valdostano dei vigili del fuoco";
b) capitolo 21881 "Spese per i sistemi di ripartizione e distribuzione dei generi contingentati";
c) capitolo 65940 "Spese per la gestione e la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili d'interesse artistico e storico (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.).
Articolo 7 (Variazione al bilancio di previsione con atto amministrativo)
1. La Giunta regionale è autorizzata con proprio atto amministrativo ad apportare le variazioni al bilancio di previsione necessarie per introitare nello stato di previsione dell'entrata le eventuali maggiori somme trasferite agli enti locali ai sensi dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3090 del 18 ottobre 2000 (Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna), da ultimo modificata dall'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3095 del 23 novembre 2000, e destinare le stesse ai pertinenti capitoli di spesa.
Articolo 8 (Modificazione all'articolo 28 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14)
1. Il comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14 (Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione) è sostituito dal seguente:
"4. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono destinate al finanziamento del canile e del gattile regionali di cui agli articoli 21 e 25. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio provvedimento le necessarie variazioni di bilancio.".
Articolo 9 (Disposizioni in merito alla verifica dei piani delle attività estrattive)
1. La verifica del piano regionale delle attività estrattive prevista dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1996, n. 15 (Norme per la coltivazione di cave e torbiere, per il reperimento dei materiali di cava e per il riassetto delle cave abbandonate) è effettuata entro il 30 giugno 2002.
Articolo 10 (Modificazioni alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27)
1. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), concernente l'adozione da parte della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, delle componenti di costo e della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, le parole "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2001".
2. All'articolo 6, comma 1, della l.r. 27/1999, concernente l'adozione da parte del Consiglio regionale della convenzione tipo con i soggetti gestori del servizio idrico integrato e del relativo disciplinare, le parole "entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 30 giugno 2002".
Articolo 11 (Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 2000, n. 31)
1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31 (Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni), concernente la presentazione alle Comunità Montane e al Comune di Aosta da parte dei soggetti gestori degli impianti il proprio progetto di rete o di attività, le parole "Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "Entro il 31 dicembre 2001".
2. All'articolo 9, comma 3, della l.r. 31/2000, concernente l'approvazione da parte della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), dello schema tipo di convenzione concernente la disciplina delle modalità di installazione degli impianti, della loro manutenzione, dell'accesso ai siti attrezzati e del loro utilizzo, nonché dei criteri di applicazione dei canoni per l'utilizzo dei siti attrezzati da parte dei soggetti gestori degli impianti, le parole "Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "Entro il 30 marzo 2002".
3. All'articolo 13, comma 1, della l.r. 31/2000, concernente l'istituzione presso l'ARPA del catasto degli impianti di radiotelecomunicazione, le parole "Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "Entro il 31 dicembre 2001".
4. All'articolo 18, comma 1, della l.r. 31/2000, concernente l'approvazione da parte della Giunta regionale dell'entità dei diritti di istruttoria e di ogni altro onere posto a carico dei gestori degli impianti interessati all'ottenimento dell'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 6 o al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 12 della l.r. 31/2000, le parole "entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 30 giugno 2001".
Articolo 12 (Modificazione all'articolo 33 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 1/2001, concernente interventi di recupero idrogeologico – ambientale sulle strutture sciistiche per il ripristino dei danni relativi agli eventi calamitosi del mese di ottobre 2000, è aggiunto il seguente:
"1bis. L'approvazione da parte della Giunta regionale del progetto degli interventi di regimazione e governo delle acque, di sistemazione e inerbimento dei terreni interessati da strutture sciistiche per il loro recupero idrogeologico - ambientale, di ottimizzazione e potenziamento delle strutture esistenti, anche mediante impianti di innevamento artificiale, di cui alla legge regionale 8 agosto 1989, n. 54 (Interventi di recupero idrogeologico - ambientale sulle strutture sciistiche), costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori.".
Articolo 13 (Misura di razionalizzazione in materia contabile)
1. La Giunta è autorizzata a rinnovare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, i contratti per forniture di servizi stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel biennio 2001 – 2002, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il tre per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.
Articolo 14 (Modificazione all'articolo 16 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7)
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)) è aggiunto il seguente:
"5bis. Parte delle risorse introitate a titolo di corrispettivi per i servizi di prevenzione, vigilanza e formazione prevista dal d.lgs. 626/1994 resi dal personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, può essere utilizzata, in sede di contrattazione collettiva regionale, per la corresponsione di eventuali indennità a favore del personale avente diritto, nonché per il pagamento dei relativi oneri di legge. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione.".
Articolo 15 (Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)
1. All'articolo 7, comma 1, della l.r. 54/1998, da ultimo modificato dall'articolo 42, comma 1, della l.r. 1/2001, per il quale la Regione deve individuare, con propria legge, le funzioni amministrative di interesse regionale, le parole "entro il 30 giugno 2001" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2001".
2. All'articolo 84, comma 1, della l.r. 54/1998, come modificato dall'articolo 42, comma 2, della l.r. 1/2001, che dispone che la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, approva i criteri per l'esercizio in forma associata da parte delle Comunità montane delle funzioni di cui all'articolo 83 della legge stessa, le parole "Entro il 30 giugno 2001" sono sostituite dalle parole "Entro il 31 dicembre 2001".
CAPO III PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E PER IL TRIENNIO 2001/2003 E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Articolo 16 (Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento dei residui)
1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata per lire 30.618.534.934 e dello stato di previsione della spesa per lire 14.529.020.013 del bilancio per l'anno finanziario 2001, quali risultano analiticamente dagli allegati D e E.
Articolo 17 (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)
1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 2001 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in aumento:
Capitolo 00010 "Avanzo di amministrazione"
competenza Lire 29.529.978.406
Capitolo 00020 "Fondo iniziale di cassa"
cassa Lire 7.775.906.839
Capitolo 09500 "Ricupero di somme sulle erogazioni di spese correnti"
competenza e cassa Lire 17.000.000.000
Capitolo 09700 "Ricuperi, rimborsi e proventi diversi"
competenza e cassa Lire 20.000.000
Capitolo 10300 "Alienazione di titoli del debito pubblico e di titoli azionari"
cassa Lire 22.000.000.000;
b) in diminuzione:
Capitolo 09905 "Recuperi di somme giacenti sulla gestione speciale FINAOSTA S.p.A. derivanti dai rientri dei finanziamenti concessi"
competenza e cassa Lire 10.000.000.000.
Articolo 18 (Variazioni allo stato di previsione della spesa)
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001 e di quello pluriennale 2001/2003 sono apportate le seguenti variazioni, come indicate in diminuzione nell'allegato F ed in aumento nell'allegato G:
a) in diminuzione:
anno 2001 competenza Lire 9.158.224.000
cassa Lire 21.142.000.000
anno 2002 competenza Euro 823.609
anno 2003 competenza Euro 121.276;
b) in aumento:
anno 2001 competenza Lire 28.579.213.766
cassa Lire 24.719.403.278
anno 2002 competenza Euro 823.609
anno 2003 competenza Euro 121.276.
Articolo 19 (Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio)
1. I trasferimenti statali e comunitari, già previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 e non impegnati, sono attribuiti allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001, per Lire 17.128.988.640, quali risultano analiticamente dall'allegato H.
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza e di cassa per l'anno finanziario 2001, a seguito dell'iscrizione dei fondi di cui al comma 1, sono approvate le variazioni in aumento per lire 17.128.988.640 quali risultano analiticamente dall'allegato H del comma 1.
Articolo 20 (Modifica dell'allegato n. 1 al bilancio di previsione - fondi globali)
1. Il fondo iscritto al punto B.1.2. (Interventi finalizzati al risparmio energetico e alla diversificazione delle fonti di energia) dell'allegato n. 1 al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 (Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali), a seguito della variazione disposta dall'articolo 17, comma 1, lettera a), è cancellato.
Articolo 21 (Copertura finanziaria)
1. La copertura del maggiore onere di lire 36.549.978.406 per l'anno 2001, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate all'articolo 16.
Articolo 22 (Pareggio del bilancio)
1. Il bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, pareggia nelle risultanze di Lire 4.425.727.111.561 per la competenza e di Lire 4.895.633.505.060 per la cassa.
Articolo 23 (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati A, B, C, D, E, F, G, H
(Omissis)
PrésidentJe soumets au vote l’article 1er:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 24
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 2
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 24
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 3:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 24
Contre: 5
Le Conseil approuve.
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina sur l’article 4.
Squarzino (PVA-cU)Pregherei gli Assessori competenti di chiarire se si tratta di autorizzazione di maggiori o minori spese arrecate da leggi regionali perché ho sentito parlare negli interventi di scelte che riguardano lo sviluppo del servizio sociale territoriale e l’alienazione di strutture sanitarie.
Però, andando a confrontare con il dato di bilancio di previsione del 2000, si tratta di una rideterminazione di spesa in diminuzione, quindi in questo caso siamo di fronte non a quanto è stabilito al comma 3, dove si prevedono 26 milioni per queste strutture socio-sanitarie, ma in realtà si prevedono 7 milioni in meno rispetto a quello che era previsto nel bilancio di previsione.
La stessa cosa per quanto riguarda il comma 4, cioè sono previsti 130 milioni in meno per quanto riguarda la realizzazione di strutture sanitarie.
Sarebbe interessante capire come mai sono in meno perché sentivo negli interventi esaltare il fatto che si è messa la sanità al centro del programma; mi sembra che ci sia, semmai, una diminuzione e, se non c’è una diminuzione, quindi meno risorse.
PrésidentLa parole à l'Assesseur au budget, aux finances et à la programmation, Agnesod.
Agnesod (UV)Qui si tratta di poste compensative all’interno della variazione di bilancio; le spese per lo sviluppo del servizio sanitario sociale e territoriale sono state 7 milioni e sono state messe a spese gestione autovetture del servizio sociale.
Come dicevo prima, queste compensazioni hanno la finalità di togliere quelle risorse che non sono indispensabili, è un tarare un po' le spese e queste sono tutte così.
Quelle dopo sono 150 più 130 milioni che vengono a prendere le progettazioni RSA e centro diurno di Alzheimer nel Comune di Aosta, concorso progettazione terza fase Presidio ospedaliero di viale Ginevra, realizzazione RSA Antey-Saint-André.
Sono delle cifre che non sono sostanziali, sono delle risistemazioni all’interno del percorso del bilancio durante l’esercizio.
PrésidentJe soumets au vote l’article 4:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 23
Contre: 4
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 5:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 6:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 7:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 8:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 9:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 10:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
A l’article 11 il y a un amendement de l’Assesseur Agnesod qui modifie la phrase "entro il 30 giugno 2001" à la dernière ligne du IVème alinéa avec la phrase "entro il 30 settembre 2001".
Emendamento Al comma 4 dell'art. 11, all'ultimo rigo, le parole "entro il 30 giugno 2001" sono sostituite con: "entro il 30 settembre 2001".
Je soumets au vote l’article 11 dans le texte amendé:
Articolo 11 (Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 2000, n. 31)
1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31 (Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni), concernente la presentazione alle Comunità Montane e al Comune di Aosta da parte dei soggetti gestori degli impianti il proprio progetto di rete o di attività, le parole "Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "Entro il 31 dicembre 2001".
2. All'articolo 9, comma 3, della l.r. 31/2000, concernente l'approvazione da parte della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), dello schema tipo di convenzione concernente la disciplina delle modalità di installazione degli impianti, della loro manutenzione, dell'accesso ai siti attrezzati e del loro utilizzo, nonché dei criteri di applicazione dei canoni per l'utilizzo dei siti attrezzati da parte dei soggetti gestori degli impianti, le parole "Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "Entro il 30 marzo 2002".
3. All'articolo 13, comma 1, della l.r. 31/2000, concernente l'istituzione presso l'ARPA del catasto degli impianti di radiotelecomunicazione, le parole "Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "Entro il 31 dicembre 2001".
4. All'articolo 18, comma 1, della l.r. 31/2000, concernente l'approvazione da parte della Giunta regionale dell'entità dei diritti di istruttoria e di ogni altro onere posto a carico dei gestori degli impianti interessati all'ottenimento dell'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 6 o al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 12 della l.r. 31/2000, le parole "entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 30 settembre 2001".
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 12:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 13:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 14:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 15:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Il y a un amendement qui introduit l’article 15bis dans la formulation qui a été proposée par la IIème Commission, dont je donne la lecture:
Emendamento Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:
"Articolo 15bis
(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1998, n. 28)
1. L'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1998, n. 28 (Disposizioni inerenti al settore lattiero caseario e alla zootecnica autoctona), è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
(Proroghe)
1. Il termine previsto per il riconoscimento delle casere annesse agli alpeggi è prorogato al 31 dicembre 2003:
a) per le strutture i cui titolari abbiano, alla data del 31 luglio 2001, in corso i lavori di adeguamento o siano in possesso delle autorizzazioni prescritte per la realizzazione degli stessi;
b) per le strutture i cui lavori di adeguamento risultano compresi nei Piani di sviluppo rurale finanziati con fondi strutturali dell'Unione Europea nell'ambito dei programmi LEADER.
2. Ai fini dell'ottenimento della proroga di cui al comma 1 i conduttori che hanno chiesto il riconoscimento ai sensi del d.p.r. 54/1997 e che non sono in regola dal punto di vista strutturale con le disposizioni ivi previste o richiamate devono presentare apposita istanza alla struttura regionale competente in materia di igiene e sanità veterinaria, tramite i competenti uffici dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, allegando una dichiarazione riportante:
a) lo stato di fatto dei lavori in corso o il possesso delle autorizzazioni prescritte per la realizzazione degli stessi, con precisazione della data di inizio e termine dei lavori, per i soggetti di cui al comma 1, lettera a);
b) l'indicazione dei tempi previsti per l'approvazione e l'attuazione dei lavori compresi nei Piani di sviluppo rurale finanziati con fondi strutturali dell'Unione Europea nell'ambito dei programmi LEADER, per i soggetti di cui al comma 1, lettera b).
3. Gli interventi di adeguamento strutturale di cui al comma 2 devono fare riferimento ai parametri individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 1723 del 27 maggio 2000 e devono comunque essere ultimati entro la data del 31 dicembre 2003.".
Je le soumets au vote:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 16:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 17:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
A l’article 18 il y a l’amendement présenté par la IIème Commission, dont je donne la lecture:
Emendamento L'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"Articolo 18
(Variazioni allo stato di previsione della spesa)
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001 e di quello pluriennale 2001/2003 sono apportate le seguenti variazioni, come indicate in diminuzione nell'allegato F ed in aumento nell'allegato G:
a) in diminuzione:
anno 2001 competenza Lire 9.168.224.000
cassa Lire 21.142.000.000
anno 2002 competenza Euro 823.609
anno 2003 competenza Euro 121.276;
b) in aumento:
anno 2001 competenza Lire 28.589.213.766
cassa Lire 24.719.403.278
anno 2002 competenza Euro 823.609
anno 2003 competenza Euro 121.276.".
Je soumets au vote l’article 18 dans le texte amendé:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 19:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
L’article 20 est remplacé par le texte présenté par l’Assesseur Agnesod par son amendement n° 2:
Emendamento L'articolo 20 è così sostituito:
"Articolo 20
(Modifica dell'allegato n. 1 al bilancio di previsione - fondi globali)
1. Il fondo iscritto al punto B.1.2. (Interventi finalizzati al risparmio energetico e alla diversificazione delle fonti di energia) dell'allegato n. 1 al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 (Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali), a seguito della variazione disposta dall'articolo 18 comma 1, lett. a), è cancellato."
Je soumets au vote l’article 20 dans le texte amendé:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
L’article 21 est remplacé par l’amendement n° 2 présenté par l’Assesseur Agnesod "Copertura finanziaria":
Emendamento L'articolo 21 è così sostituito:
"Articolo 21
(Copertura finanziaria)
1. La copertura del maggiore onere, di lire 36.549.978.406 per l'anno 2001 derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate all'articolo 17."
Je soumets au vote l’article 21 dans le texte amendé:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 22:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 23:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’annexe A:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’annexe B:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’annexe C:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’annexe D:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’annexe E:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Je rappelle pour ce qui est de l’annexe F qu’il est remplacé dans la proposition du Gouvernement par l’amendement de l’Assesseur Agnesod.
Emendamento L'allegato F "Variazioni in diminuzione allo stato di previsione della spesa (art. 18 comma 1 lett. a)" è sostituito dal seguente:
"(Omissis)"
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Era per porre alcune domande, per capire la logica di alcune spese in diminuzione o in aumento.
Vorrei capire come mai sono state diminuite le spese per l’attuazione del diritto allo studio universitario. Si tratta di poche centinaia di milioni, ma si tratta sempre di milioni.
Vorrei sapere anche se con gli aumenti previsti per l’Istituto musicale a questo punto si riuscirà finalmente a pagare i docenti e quindi ad assicurare a costi non più esosi le rette per i corsi.
Per quanto riguarda il capitolo 64.462, visto che è di nuova istituzione e visto che non viene indicata la legge a cui fa riferimento questo contributo straordinario, vorrei conoscere la legge in base alla quale viene deciso questo nuovo capitolo.
PrésidentLa parole à l’Assesseur à l’éducation et à la culture, Pastoret.
Pastoret (UV)Rispondo in ordine alle due questioni poste dalla Consigliera Squarzino, "Spese per l’attuazione del diritto allo studio" con una diminuzione di 209 milioni, la dicitura "Spese per l’attuazione del diritto allo studio" riguarda le spese per il trasporto alunni alle palestre e i 70 milioni per l’attuazione del diritto allo studio nell’ambito universitario sono spese relative all’associazionismo universitario e ad iniziative culturali che non hanno necessità di finanziamento in questa parte dell’anno.
Queste somme sono destinate insieme ad altre a finanziare i trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali per quanto riguarda i costi di trasporto degli alunni alle palestre. Sostanzialmente, questi servizi, anziché essere pagati dalla Regione, lo saranno dalle scuole.
Vi sono poi altri 190 milioni di trasferimento alle istituzioni scolastiche, questo a seguito di quanto abbiamo introdotto con la legge sull’autonomia. 190 milioni, che ricomprendono una parte delle somme che la Consigliera ha citato prima, per copertura di costi in parte relativi alla sperimentazione del liceo classico di Aosta per quanto riguarda la sperimentazione di liceo internazionale e in parte relativi all'erogazione dei contributi di spese relative alle certificazioni delle competenze linguistiche degli alunni, cosa di cui abbiamo parlato sovente in questo Consiglio, per le quali è necessario questo provvedimento.
Per quanto riguarda poi l’Istituto musicale, contrariamente a quanto detto prima dall’Assessore Agnesod, qui non è una somma a pareggio tra quelle che vengono tolte da un capitolo e messe su un altro, ma è una somma attinta dall'avanzo per 570 milioni pari alla richiesta avanzata dall’Istituto musicale sulla base della stima che hanno fatto del fabbisogno per pagare gli stipendi agli insegnanti.
È inutile dire che, dopo tutta l’attenzione che la Consigliera Squarzino portò in questo Consiglio a proposito di questo tema, mi aspetto che ella voti a favore di questo provvedimento.
PrésidentLa parole à l’Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Lavoyer.
Lavoyer (SA)In merito alla richiesta di chiarimenti sull'integrazione del capitolo dell’ASIVA di 100 milioni, che è un capitolo della legge n. 3, la motivazione è la seguente: l’Amministrazione regionale negli anni scorsi sosteneva sempre l’attività dello slittino in quel di Combasse a Fénis.
A seguito delle note vicende alluvionali questa attività ha dovuto quest’anno emigrare, quindi a fronte anche di un forte impegno di volontariato c’è stato un accordo con ASIVA perché gestisse tutta l’attività che gli altri anni veniva gestita direttamente a Fénis.
Per questo motivo è stato individuato un capitolo specifico, si tratta di una contribuzione una tantum perché il capitolo specifico dell’ASIVA ha 600 milioni all’anno sulla legge n. 3. Voglio anche sottolineare che negli anni scorsi per lo slittino si spendevano delle somme molto più importanti nella pista di Fénis. Non era possibile utilizzare quelle somme perché erano finanza locale, quindi sono andate in economia nella gestione del bilancio.
PrésidentJe soumets au vote l’annexe F sur le texte proposé par l’Assesseur Agnesod qui remplace le texte proposé par la IIème Commission qui contenait une erreur matérielle:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 25
Contre: 3
Le Conseil approuve.
Sur l’annexe G il y l’amendement proposé par la IIème Commission, dont je donne la lecture:
Emendamento L'allegato G è sostituito dal seguente:
"(Omissis)"
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Per dire che, se votassimo singolarmente i singoli capitoli ad uno ad uno, sicuramente voterei a favore del capitolo 57.490, Assessore, ma, visto che i capitoli sono molti di più e che molti altri non mi convincono, sono desolata, ma sono obbligata a votare contro tutto l’allegato.
PrésidentJe soumets au vote l’annexe G dans le texte amendé par la IIème Commission:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 25
Contre: 4
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’annexe H:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 25
Contre: 4
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 25
Contre: 4
Le Conseil approuve.
