Oggetto del Consiglio n. 1889 del 7 marzo 2001 - Resoconto
OGGETTO N. 1889/XI Disegno di legge: "Disposizioni in materia di allevamento bovino, ovino e caprino e di prodotti derivati, ottenuti mediante metodi biologici".
CAPO I PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 (Finalità)
1. La Regione, con la presente legge, regolamenta l'allevamento bovino, ovino e caprino ed i relativi prodotti derivati, ottenuti mediante metodi biologici, in conformità a quanto disciplinato nel regolamento (CEE) 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) 1616/2000.
2. Le produzioni animali rappresentano una componente dell'attività di numerose aziende agricole operanti nel settore dell'agricoltura biologica in Valle d'Aosta e contribuiscono:
a) all'equilibrio dei sistemi di produzione agricola, rispondendo alle esigenze di elementi nutritivi delle colture e migliorando la sostanza organica del suolo;
b) alla creazione e al mantenimento di rapporti di complementarità tra terra e vegetale, tra vegetale e animale, tra animale e terra;
c) all'impiego di risorse naturali rinnovabili;
d) alla salvaguardia e al miglioramento della fertilità del suolo a lungo termine ed allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile.
Articolo 2 (Allevamento biologico)
1. Nell'agricoltura biologica, tutti gli animali appartenenti ad una stessa unità di produzione devono essere allevati nel rispetto delle norme contenute nel reg. (CEE) 2092/91.
2. Per unità di produzione si intende l'insieme di uno o più appezzamenti, dei locali, delle strutture e delle attrezzature che, unitamente, concorrono al processo produttivo; l'azienda può essere costituita da una o più unità di produzione.
3. L'allevamento praticato nel quadro dell'agricoltura biologica è una produzione inderogabilmente legata alla terra. Il carico di bestiame è connesso alla superficie disponibile, al fine di evitare i problemi di sovrappascolo e di consentire lo spargimento delle deiezioni animali senza provocare danni all'ambiente.
4. Il numero di capi per unità di superficie è limitato in modo da:
a) consentire una gestione integrata delle produzioni animali e vegetali a livello di unità di produzione;
b) ridurre al minimo ogni forma di inquinamento, in particolare del suolo e delle acque superficiali e sotterranee.
Articolo 3 (Gestione del pascolo e superfici pascolive)
1. Nell'ambito dell'allevamento biologico, gli animali devono poter pascolare per un periodo di almeno centoventi giorni all'anno.
2. Gli animali allevati secondo il metodo biologico possono utilizzare le aree di pascolo comune degli alpeggi purché:
a) l'area non sia trattata con prodotti diversi da quelli previsti all'allegato II del reg. (CEE) 2092/91, per un periodo di almeno tre anni;
b) gli altri animali provengano da allevamenti estensivi;
c) i loro prodotti derivati, nel periodo in cui utilizzano il pascolo comune, siano considerati di origine biologica e ottenuti attraverso lavorazioni separate da quelle degli altri animali, per quanto riguarda i materiali usati e/o i tempi della lavorazione.
3. Per allevamento estensivo, si intende l'azienda il cui carico di unità bovine adulte per ettaro (U.B.A./ha.), calcolato su base annua, non eccede:
a) le quattro U.B.A./ha. per le superfici di fondovalle;
b) le 0,8 U.B.A./ha. per le superfici di alpeggio.
CAPO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ZOOTECNICHE
Articolo 4 (Conversione di aree associate a produzioni animali biologiche)
1. In caso di conversione di unità di produzione, l'intera superficie dell'unità utilizzata per l'alimentazione degli animali deve rispondere alle norme di produzione dell'agricoltura biologica, utilizzando i periodi di conversione stabiliti all'allegato I del reg. (CEE) 2092/91.
2. Il periodo di conversione è ridotto a un anno per i pascoli; tale periodo è ulteriormente ridotto a sei mesi se le aree a pascolo sono state condotte da almeno due anni secondo le regole rientranti:
a) nelle misure agroambientali di cui al regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);
b) nel Piano di sviluppo rurale della Regione Valle d'Aosta per il periodo 2000/2006.
Articolo 5 (Conversione di animali e loro prodotti)
1. Gli animali e i loro prodotti derivati, possono essere venduti con la denominazione di prodotti biologici soltanto se sono stati allevati secondo le norme del reg. (CEE) 2092/91 per un periodo di almeno:
a) dodici mesi, ed in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita, per i bovini destinati alla produzione di carne;
b) sei mesi, per gli animali da latte; fino al 24 agosto 2003, il periodo è ridotto a tre mesi;
c) sei mesi, per i piccoli ruminanti; fino al 31 dicembre 2003, per gli animali destinati alla produzione di carne provenienti dall'esterno dell'azienda, il periodo è ridotto a due mesi, purché provengano da un allevamento estensivo e la loro introduzione avvenga subito dopo lo svezzamento e in ogni caso non oltre i quarantacinque giorni di vita;
d) sei mesi, fino al 31 dicembre 2003, per i vitelli destinati alla produzione di carne e provenienti dall'esterno dell'azienda, purché provengano da un allevamento estensivo e la loro introduzione avvenga subito dopo lo svezzamento e in ogni caso non oltre i sei mesi di vita; successivamente al 31 dicembre 2003, valgono i tempi di conversione di cui alla lettera a).
Articolo 6 (Conversione simultanea delle produzioni zootecniche e vegetali)
1. Nel caso di conversione simultanea dell'intera unità di produzione, compresi gli animali, i pascoli e/o l'area utilizzata per il foraggio, il periodo complessivo di conversione è fissato in dodici mesi. Il periodo è ridotto a sei mesi nel caso in cui l'unità di produzione sia stata condotta da almeno due anni secondo quanto stabilito nelle misure agroambientali di cui al reg. (CE) 1257/99 e nel Piano di sviluppo rurale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).
Articolo 7 (Origine degli animali)
1. Le produzioni biologiche sono ottenute allevando preferibilmente animali di origine autoctona, adattati alle condizioni ambientali della Valle d'Aosta, che garantiscono l'utilizzo integrato delle diverse risorse foraggiere quali il pascolo, il prato e l'alpeggio.
2. Gli animali devono provenire da unità di produzione che osservano le norme di cui all'articolo 6 del reg. (CEE) 2092/91.
3. Gli animali esistenti nell'unità di produzione che non sono allevati in modo conforme al reg. (CEE) 2092/91 e alla presente legge, possono essere convertiti.
4. In mancanza di animali allevati con metodi biologici e nei casi di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi, l'organismo o l'autorità di controllo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico) può autorizzare il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio animale dell'azienda.
5. Al fine di completare l'incremento naturale e di garantire il rinnovo del patrimonio animale, in mancanza di animali allevati con metodi biologici e previa autorizzazione dell'organismo o dell'autorità di controllo di cui all'articolo 3 del d.lgs. 220/1995, possono essere introdotti annualmente in azienda nuovi capi:
a) fino ad un massimo del 10 per cento del bestiame bovino adulto esistente in azienda;
b) fino ad un massimo del 20 per cento del bestiame ovino o caprino adulto esistente in azienda.
6. Le percentuali di cui al comma 5 non si applicano alle unità di produzione con meno di dieci bovini o meno di cinque ovini o caprini. Per tali unità qualsiasi rinnovo è limitato ad un massimo di un capo l'anno.
7. Le percentuali di cui al comma 5 possono essere maggiorate fino al 40 per cento, previo parere favorevole dell'organismo o dell'autorità di controllo di cui all'articolo 3 del d.lgs. 220/1995, nei seguenti casi particolari:
a) estensione significativa dell'azienda intesa come maggiorazione di almeno il 40 per cento della superficie agricola aziendale utilizzata;
b) sviluppo di una nuova produzione intesa come orientamento produttivo.
8. L'operatore biologico, come definito all'articolo 3, comma 6, della legge regionale 16 novembre 1999, n. 36 (Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), può introdurre capi di bestiame maschi riproduttori provenienti da allevamenti convenzionali a condizione che gli animali siano successivamente allevati e nutriti per il resto della loro vita secondo i metodi di allevamento biologico.
9. Qualora gli animali provengano da aziende convenzionali, alle condizioni e con i limiti di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, i relativi prodotti possono essere venduti come prodotti biologici soltanto se sono stati rispettati i periodi di conversione indicati all'articolo 5, comma 1.
Articolo 8 (Alimentazione)
1. L'alimentazione è finalizzata ad una produzione di qualità piuttosto che a massimizzare la produzione stessa, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali nei vari stadi fisiologici. È vietata l'alimentazione forzata.
2. Gli animali devono essere alimentati con prodotti biologici.
3. L'incorporazione nella dieta di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino ad un massimo del 30 per cento della razione alimentare. Nel caso in cui gli alimenti in fase di conversione provengano da un'unità della propria azienda, la percentuale può arrivare fino al 60 per cento.
4. L'alimentazione di base dei mammiferi è il latte naturale, di preferenza quello materno. Il periodo minimo di somministrazione di latte naturale è di:
a) tre mesi per i bovini;
b) quarantacinque giorni per gli ovini e i caprini.
5. I sistemi di allevamento biologico devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto delle disponibilità nei vari periodi dell'anno. Nella razione giornaliera, almeno il 60 per cento della materia secca deve essere costituita da foraggi grossolani freschi, essiccati o insilati.
6. L'organismo o l'autorità di controllo di cui all'articolo 3 del d.lgs. 220/1995 può autorizzare, per gli animali da latte, la riduzione della percentuale di cui al comma 5 al 50 per cento, per un periodo massimo di tre mesi dall'inizio della lattazione.
7. Fino al 24 agosto 2005, è autorizzato l'impiego di alimenti convenzionali, qualora l'allevatore non sia in grado di procurarsi alimenti esclusivamente ottenuti con metodi di produzione biologica.
8. La percentuale massima annua autorizzata di alimenti convenzionali è del 10 per cento; essa è calcolata annualmente in rapporto alla materia secca degli alimenti di origine agricola.
9. Nella razione giornaliera, la percentuale massima di alimenti convenzionali, fatta eccezione per i periodi di monticazione, è pari al 25 per cento.
10. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, in caso di perdita di produzione foraggiera dovuta ad avversità climatiche eccezionali, può autorizzare, per un periodo limitato e relativamente ad un'area specifica, la somministrazione di una percentuale più elevata di alimenti convenzionali, della quale l'operatore biologico può avvalersi previa autorizzazione dell'organismo o dell'autorità di controllo di cui all'articolo 3 del d.lgs. 220/1995.
Articolo 9 (Alimenti e prodotti ammessi)
1. Per l'alimentazione animale possono essere usati solo i prodotti elencati all'allegato II del reg. (CEE) 2092/91.
2. Gli alimenti, le materie prime per i mangimi, i mangimi composti, gli additivi per mangimi, gli ausiliari di fabbricazione di mangimi e gli altri prodotti usati nell'alimentazione animale, non devono essere stati prodotti con l'impiego di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.
Articolo 10 (Profilassi e cure veterinarie)
1. Nell'agricoltura biologica l'uso di medicinali veterinari deve essere conforme ai seguenti principi:
a) per i trattamenti preventivi è vietato l'uso di medicinali allopatici, ottenuti per sintesi chimica, e di antibiotici;
b) per i trattamenti curativi, i prodotti fitoterapici, omeopatici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato II, parte C3 del reg. (CEE) 2092/91 devono essere preferiti agli antibiotici o ai medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.
2. Qualora l'uso dei prodotti di cui al comma 1, lettera b), non sia efficace per le malattie o le ferite, e nel caso in cui la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all'animale, possono essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, sotto la responsabilità di un veterinario.
3. Oltre ai principi di cui al comma 1, si applicano le seguenti norme:
a) è vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione compresi gli antibiotici, i coccidiostatici e altri stimolanti artificiali, nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri scopi; possono tuttavia essere somministrati ormoni a singoli animali nell'ambito di trattamenti terapeutici veterinari;
b) se è riconosciuta la presenza di malattie nella zona in cui è situata l'unità di produzione, sono autorizzate le cure veterinarie degli animali nonché i trattamenti delle strutture di ricovero, delle attrezzature e dei locali, compreso l'impiego di sostanze immunologiche ad uso veterinario.
4. Qualora debbano essere impiegati medicinali è necessario specificare in modo chiaro:
a) il tipo di prodotto, indicando anche i principi attivi in esso contenuti e i dettagli della diagnosi;
b) la posologia;
c) il metodo di somministrazione;
d) la durata del trattamento e il periodo di attesa stabilito dalla legge.
5. L'operatore biologico deve dichiarare le informazioni di cui al comma 4 all'autorità o all'organismo di controllo di cui all'articolo 3 del d.lgs. 220/1995 prima che gli animali o i prodotti animali siano commercializzati con la denominazione biologica.
6. Il periodo di sospensione di medicinali veterinari allopatici deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito dalle leggi in materia o, qualora tale periodo non sia precisato, di quarantotto ore.
7. Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto in un anno ad un massimo di tre cicli di trattamenti con medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici, o a più di un ciclo di trattamenti, se la sua vita produttiva è inferiore a un anno, gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti biologici.
8. Gli animali di cui al comma 7 devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti all'articolo 5, con il consenso dell'organismo o dell'autorità di controllo di cui all'articolo 3 del d.lgs. 220/1995.
CAPO III METODI DI GESTIONE ZOOTECNICA, TRASPORTO ED IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI ANIMALI
Articolo 11 (Metodi zootecnici)
1. La riproduzione di animali allevati biologicamente deve basarsi su metodi naturali. È vietata ogni forma di riproduzione artificiale o assistita, salvo l'inseminazione artificiale.
2. Negli allevamenti biologici, non devono essere praticate sugli animali operazioni quali:
a) l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini;
b) la recisione della coda;
c) la decornazione.
3. Per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali, l'autorità o l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 del d.lgs. 220/1995 può autorizzare le operazioni di cui al comma 2.
4. È consentita la castrazione per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 le operazioni devono essere effettuate da personale qualificato, tenuto conto dell'età degli animali e riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali stessi.
6. È autorizzata la stabulazione fissa e può essere praticata in considerazione delle particolari condizioni climatiche e del tradizionale sistema di ricovero degli animali, purché sia rispettato il periodo di pascolo previsto all'articolo 3 della presente legge.
7. È vietato sottoporre gli animali ad un regime alimentare e/o tenerli in condizioni che possano indurre anemia.
Articolo 12 (Trasporto)
1. Il trasporto degli animali deve effettuarsi in modo da affaticarli il meno possibile, conformemente alle disposizioni vigenti.
2. Le operazioni di carico e scarico degli animali devono svolgersi con cautela e senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica per costringere gli animali.
3. È vietato l'uso di calmanti allopatici prima e nel corso del trasporto.
4. Nella fase di trasporto verso i locali di macellazione e fino al momento della macellazione, gli animali devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lo stress.
Articolo 13 (Identificazione degli animali e dei prodotti animali)
1. L'identificazione degli animali e dei prodotti animali deve essere garantita per tutto il ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione.
Articolo 14 (Deiezioni zootecniche)
1. Nella distribuzione di deiezioni zootecniche, la quantità di azoto in esse contenuta non può superare, annualmente, 170 chilogrammi per ettaro di superficie utilizzata ai fini agricoli (SAU).
2. Se il limite di cui al comma 1 risulta superato, è necessario ridurre la densità totale degli animali.
3. Per quanto riguarda il bestiame allevato, la densità per le aziende situate a fondovalle che garantisce il mantenimento del limite di cui al comma 1 è di:
a) 3 U.B.A./ha. qualora gli animali in oggetto siano bovini appartenenti alle razze autoctone valdostane e siano praticati almeno ottanta giorni di alpeggio;
b) 2,2 U.B.A./ha. qualora gli animali in oggetto siano bovini appartenenti alle razze autoctone valdostane e non montichino;
c) 1,5 U.B.A./ha. qualora i bovini appartengano a razze alloctone e non montichino. Qualora i medesimi montichino il carico unitario è proporzionato all'effettivo periodo di permanenza sulle superfici di fondovalle secondo la seguente proporzione: 1,5 U.B.A./ha.: (365 giorni di permanenza in alpeggio)=carico unitario: 365;
d) 13,3 unità ovine o caprine per ettaro.
4. Ai fini dello spargimento delle deiezioni eventualmente prodotte in eccesso, le aziende che praticano l'allevamento biologico possono, in cooperazione tra loro, calcolare il limite massimo di 170 chilogrammi di azoto da effluenti per ettaro per anno di superficie agricola utilizzata in base all'insieme delle unità di produzione biologica che partecipano alla cooperazione.
5. Gli impianti destinati allo stoccaggio di deiezioni zootecniche devono essere di capacità tale da impedire l'inquinamento delle acque per scarico diretto, per ruscellamento e per infiltrazione nel suolo.
CAPO IV AREE DI PASCOLO ED EDIFICI ZOOTECNICI
Articolo 15 (Principi generali)
1. Le condizioni di stabulazione degli animali devono:
a) rispondere alle loro esigenze biologiche ed etologiche;
b) consentire agli animali un accesso agevole alle mangiatoie e agli abbeveratoi;
c) prevedere locali nei quali sia possibile un'abbondante ventilazione e l'illuminazione naturale.
2. I pascoli, gli spiazzi liberi e i parchetti all'aria aperta devono offrire, in caso di necessità, un riparo dalla pioggia, dal vento, dal sole e dalle temperature estreme.
Articolo 16 (Densità del bestiame e protezione della vegetazione da un pascolo eccessivo)
1. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione quando le condizioni climatiche consentono agli animali di vivere all'aperto.
2. La densità di bestiame nelle stalle deve:
a) assicurare il comfort e il benessere degli animali in funzione, in particolare, della specie, della razza e dell'età degli animali stessi;
b) tenere conto delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo;
c) garantire agli animali una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi e assumere tutte le posizioni naturali.
3. La densità del bestiame nei pascoli e negli alpeggi deve essere conforme alle regole rientranti nelle misure agroambientali di cui al reg. (CE) 1257/99 e nel Piano di sviluppo rurale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).
Articolo 17 (Edifici zootecnici)
1. Negli edifici zootecnici si devono rispettare le seguenti regole:
a) i fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati per evitare contaminazioni e la proliferazione di organismi patogeni;
b) per la pulizia e la disinfezione delle stalle e degli impianti zootecnici possono essere utilizzati soltanto i prodotti elencati all'allegato II, parte E del reg. (CEE) 2092/91;
c) le feci, le urine ed il cibo non consumato, o frammenti di esso, devono essere rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori;
d) per l'eliminazione di insetti e altri parassiti nei fabbricati e negli impianti dove è tenuto il bestiame, possono essere utilizzati soltanto i prodotti elencati all'allegato II, parte B.2, del reg. (CEE) 2092/91.
2. La fase finale di ingrasso dei bovini, degli ovini e dei caprini per la produzione di carne può avvenire in stalla, purché il periodo non superi un quinto della loro vita e comunque per un periodo massimo di tre mesi.
3. I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie totale del pavimento deve essere solida, vale a dire non composta da assicelle o da graticciato.
4. I locali di stabulazione devono avere a disposizione un giaciglio o area di riposo confortevole, pulito e asciutto con una superficie sufficiente, costituito da una costruzione solida non fessurata.
5. Per l'allevamento di vitelli, a decorrere dal 24 agosto 2000, tutte le aziende devono rispettare quanto previsto nella direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. È vietato l'allevamento di vitelli in box individuali dopo una settimana di età.
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18 (Norma di rinvio)
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla l.r. 36/1999.
Articolo 19 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Si dà atto che, dalle ore 16,45, presiede il Vicepresidente Viérin Marco.
PresidenteLa parola al relatore, Consigliere Borre.
Borre (UV)La loi régionale n° 36 du 16 novembre 1999 a fixé "les dispositions en matière de produits agricoles destinés à l'alimentation humaine et obtenus selon le mode de production biologique".
Une année après une autre loi régionale sur le même sujet est proposée à l'attention du monde agricole valdôtain, de la population valdôtaine.
Loin d'être une réédition de la loi n° 36 le texte en discussion s'impose en tant qu'achèvement de cette loi pour y inclure les productions animales.
La nécessité de cette nouvelle loi sur le mode de production biologique découle du fait que le Conseil de l'Union européenne a publié un règlement spécifique pour les produits animaux, le règlement n° 2.092 du 1991 se bornant au domaine des productions végétales.
Le mot "biologique" est bien connu et familier au grand public, mais son sens précis demeure méconnu par la plupart des consommateurs.
Cela est du au fait que les méthodes de l'agriculture biologique se sont imposées petit à petit et que jusqu'aux années quatre-vingt n'existait pas de législation définie en cette matière: les premières dispositions de loi sont établies en France, au Danemark et en l'Autriche.
Le règlement communautaire de 1991 présente l'avantage de mettre de l'ordre et d'unifier la notion de biologique au niveau de la Communauté européenne.
L'agriculture biologique poursuit nombreux buts: produire des aliments naturels et complets afin de garantir une alimentation saine, respecter la nature et l’environnement; n'utiliser aucun produit phytosanitaire de synthèse; n'utiliser aucun engrais chimique soluble; augmenter la fertilité du sol par des mesures culturales appropriées.
La réglementation européenne attribue une grande importance aux phases de contrôle, de surveillance et de certification le long de toute la filière de production et de commercialisation "bio".
Tout le mécanisme du contrôle officiel, sous la surveillance des Etats membres, a pour but de sensibiliser et de sécuriser les consommateurs en commercialisant des produits contrôlés et certifiés: les indications figurant sur l’étiquetage; le matériel publicitaire; les documents commerciaux sont soumis à des règles strictes et partagées à l'échelon de l'Union européenne.
Seulement la manière d'indiquer que les produits sont obtenus selon les méthodes du règlement n° 2.091 peuvent changer d'un pays à l'autre: pour la France, la Grèce, l'Italie, la Hollande et les Pays Bas c'est bien le terme de biologique qu'on emploie tandis que les Danois, les Espagnols et les Allemands emploient le mot "écologique" et les Anglais "organique".
Il est superflu, je crois, que de souligner une fois de plus l'importance de l'élevage dans notre Région et par conséquent de l'opportunité de cette loi.
Il est toujours plus évident que le modèle de production intensive, voire industrielle, qui n'a comme but que la diminution des prix est en cause.
Il est donc nécessaire de réviser la façon même de concevoir l'agriculture: le demandent haut et fort l'Allemagne et l'Angleterre, mais je crois que l'Europe dans son ensemble en soit concernée.
Il nous faut des politiques de soutien pour des entrepreneurs agricoles qui s'engagent avec passion, temps et compétence dans des activités agricoles rentables qui produisent de l'occupation et qui s'orientent vers des productions certifiées de qualité et bien en équilibre avec l'environnement. Il est demandé en substance à l'agriculteur non seulement d'obtenir des résultats concrets en matière de productivité des terres, mais également d'atteindre la cohésion et la cohérence des modes de valorisation du sol, en sauvegardant les richesses paysagères et environnementales.
Traçabilité et certification, ce ne sont plus des mots qui évoquent des complications bureaucratiques, au contraire, chez nous, se sont des notions appliquées dans le quotidien. Merci au fichier du bétail et des exploitations agricoles il est possible de remonter depuis un morceau de viande achetée chez le boucher à l'animal à l'étable où celui-ci a été élevé jusqu'à l'alimentation qu'il a reçue.
En plus, pour rassurer sur l'alimentation du bétail, les services vétérinaires ont mis une attention majeure sur les contrôles pour exclure tout aliment qui ne soit pas d'origine végétale.
Cela surtout et depuis longtemps pour la production de fontine, produit qui est certifié à appellation d'origine protégée.
Il ne s'agit donc pas de bouleverser le travail en campagne et dans les étables, il est au contraire nécessaire une acceptation consciente des règles et des contrôles que l'agriculture biologique prétend.
Je partage la pensée selon laquelle l'agriculture biologique, au moins chez nous en Vallée d'Aoste, représente une revalorisation de la sagesse des agriculteurs qui ont travaillé la terre en faisant confiance à la nature et à leur propre savoir-faire.
L'affirmation que beaucoup d'éleveurs me font suivant laquelle l'élevage valdôtain devrait être déclaré biologique sans trop d'histoires bureaucratiques, affirmation que je peux comprendre et en quelque sorte partager, ne doit pas cacher l'effort nécessaire pour produire selon les règles communautaires. Règles qui permettent parfois des dérogations pour les attacher à notre territoire, à notre réalité.
Règles qui sont d'ailleurs partagées par tous les Pays de l'Union européenne et au niveau planétaire par les Pays adhérents à l'IFOAM (Organisation mondiale pour l'agriculture biologique).
Encore une fois, pour nous et pour nos agriculteurs, se pose le problème de renouveler la tradition, d’innover le savoir-faire paysan sans en trahir l'esprit, de se confronter au marché global sans renoncer à la qualité du terroir.
Le défi pour nous c'est de transformer l'agriculture traditionnelle, naturelle en agriculture biologique.
Nous convenons donc de donner des garanties aux consommateurs sur le fait que les produits ont été obtenus conformément aux principes d'une loi régionale qui se rattache au règlement n° 1.804/99 du Conseil de la Communauté européenne; autant qu'il est techniquement possible le processus des garanties doit être fondé sur la traçabilité des produits animaux (article 13).
Avant de discuter les articles de la loi, je veux ajouter quelques considérations sur les perspectives du marché.
A l'heure actuelle seulement quelque 12 producteurs agricoles sont immatriculés au fichier des opérateurs biologiques prévu à l'article 6 de la loi régionale n° 36/99.
Les satisfactions économiques ne semblent donc, pour le moment, être à la base du choix biologique au moins chez nous tandis qu’en Italie les hectares cultivés selon les méthodes biologiques sont en croissance exponentielle. Il faut, toutefois, considérer que nous ne sommes qu'à la phase de démarrage du bio en Vallée d'Aoste et que le secteur zootechnique est de loin le plus important de notre agriculture.
La loi que nous présentons permettra aux éleveurs de prendre en considération cette nouvelle opportunité et de présenter sur le marché du lait, du fromage et, surtout, de la viande certifiée biologique. Je dis la viande surtout car c'est plus facile à produire et à introduire sur le marché. En ce moment de confusion totale due à l'affaire de la vache folle une viande bio certifiée de chez nous ne peut manquer de répondre à la confiance du consommateur.
Pour en venir aux détails de la loi, je répète: celle-ci reprend le schéma du règlement communautaire n° 1.804/99, règlement qui inclut les productions animales dans le mode de production biologique.
Les premiers trois articles proposent les principes généraux et les définitions spécifiques de l'élevage biologique.
On y retrouve la notion de base selon laquelle "l'élevage biologique est une production liée au sol": il s'agit d'établir et de maintenir des complémentarités sol-plantes, plantes-animaux et animaux-sol. Les animaux doivent donc avoir accès à des espaces en plein air.
Quoi de mieux de nos alpages et de nos prairies pour le pâturage!
Et le nombre d'animaux par unité de surface doit être limité de façon à éviter les problèmes de surpâturages et d'érosion, de permettre l'épandage des affluents d'élevage en réduisant toute forme de pollution pour les eaux de surface et les nappes phréatiques.
L'article trois prévoit une intégration, intégration que les règlements communautaires ont négligée, mais que les dérogations permettent, entre les méthodes de productions agroenvironnementales et celles du "bio".
Deux modes qui ne sont que de nuances de la même façon de concevoir l'agriculture et l'élevage.
Dans ce sens il est possible de mêler, seulement pendant la période d'alpage, les animaux bio avec les animaux "extensifs" sans que les premiers perdent leur qualification législative.
Toutefois il est prévu que le lait biologique soit travaillé à part, ce qui peut sembler une complication, mais on ne peut pas forcer les règles plus loin.
Les articles de 4 à 7 règlent la période qui doit s'écouler depuis quand on met en ?uvre les méthodes biologiques et quand on a droit à utiliser la certification officielle: "production biologique"; techniquement on parle de période de conversion.
Dans les trois cas qui se posent: conversion des terres; conversion des animaux d'élevage et des produits animaux; conversion simultanée; la loi prévoit les périodes les plus courtes possibles compte tenu des dérogations prévues par le règlement communautaire et du choix que nous avons fait de favoriser les agriculteurs qui ont adhéré aux mesures agroenvironnementales.
Les articles 8 et 9 donnent les règles pour l'alimentation des animaux d'élevage.
L'alimentation biologique vise à une production optimale en qualité plutôt qu'en quantité en respectant les besoins nutritionnels des animaux aux différents stades de leur développement.
Les animaux doivent être nourris avec des aliments issus de l'agriculture biologique.
Toutefois pour une période transitoire prenant fin le "août 2005", date fixée par le règlement, sont prévues des dérogations dans des cas de perte de production fourragère, due notamment á des conditions météorologiques exceptionnelles.
Le deuxième point de l'article 9 établit en plus que "les aliments des animaux, les matières premières, les additifs, les auxiliaires, et cetera" ne doivent pas avoir été élaborés en utilisant des organismes génétiquement modifiés ou leurs produits dérivés.
L'article 10, avec ses 8 points, s'occupe de la prophylaxie et des soins vétérinaires.
Dans l'élevage en agriculture biologique on privilège la prévention des maladies suivant les principes simples: utilisation de races autochtones et sur ce point nous sommes dans une position idéale; attention aux besoins et à la physiologie des animaux; utilisation d'aliments de qualité; accès aux pâturages; éviter le surpeuplement.
Si malgré toutes les mesures préventives les animaux viennent à être malades on peut intervenir sur deux niveaux:
- premier niveau: utiliser les produits phytothérapiques et homéopathiques, les oligo-éléments et les substances énumérées dans les annexes au règlement communautaire à condition qu'ils aient un effet thérapeutique réel;
- deuxième niveau: si les produits précités se révèlent inefficaces pour combattre la maladie et des soins sont indispensables, pour épargner des souffrances, il est possible de recourir à des médicaments vétérinaires de synthèse et aux antibiotiques.
Evidemment dans ce même article 10 on interdit l'utilisation de substances (hormones) destinées à stimuler la croissance ou à maîtriser la reproduction.
Le point 6 de l'article 11 est particulièrement intéressant pour l'élevage traditionnel de la Vallée d'Aoste parce qu’il admet la possibilité de maintenir les animaux attachés.
Comme d'ailleurs anticipé par l'article 3 les exigences de pratique régulière d'exercice, l'un des principes de la zootechnie biologique, sont remplies dans notre système d'élevage et dans les conditions météorologiques de la Région quand les animaux vont au pâturage pour au moins 120 jours dans l'année.
L'article 12 établit que le transport des animaux doit être effectué de façon à limiter le stress subi par les animaux; ce sont des points conformes à la normale réglementation sur ce sujet.
De la même façon les articles concernant les "espaces en plein air et les bâtiments d'élevage" ne diffèrent pas des principes généraux pour le bien-être animal; je mettrai quand même en évidence comment en agriculture biologique ces principes ne soient pas supportés comme des contraintes, mais vécus comme la façon naturelle de gérer les animaux.
Par contre l'article 14 sur les effluents d’élevage est beaucoup plus contraignant des règles fixées pour les élevages conventionnels. C'est d'ailleurs ce qu'on doit s'attendre dans le cadre de la "philosophie" de l'agriculture biologique.
Philosophie qui vise à un mode d'exploitation des terres cultivées qui contribue à l'amélioration des sols et au développement d'une agriculture durable.
Avec cette loi nous voulons à la fois reconnaître la validité de l'élevage valdôtain traditionnel et la nécessité de progresser sur le chemin de la sûreté alimentaire, du respect de l'environnement, de la traçabilité des productions agricoles, de la certification et du contrôle (article 13).
Les productions animales avec le "label" sont un atout en plus pour nos éleveurs.
Les contraintes que les règlements concernant le mode de production biologique imposent aux agriculteurs peuvent entraîner, au moins dans la phase de conversion, une diminution de la production; plus en général la production bio refuse la seule logique du profit immédiat et se soucie de la santé des consommateurs et du respect de l'environnement.
L'Assessorat de l'agriculture, en tenant compte de ces difficultés liées au démarrage du bio, a prévu, dans l'action III points 3 et 4 du plan de développement rural, des aides supplémentaires pour les productions agricoles telles que les prairies de fauche, la vigne, l'arboriculture fruitière, les plantes officinales, les cultures maraîchères et les petits fruits.
Je conclus avec l'espoir que cette loi soit prise en charge par les organisations agricoles pour une information capillaire chez les agriculteurs en sachant aussi que l'Assessorat de l'agriculture, par le moyen de l'Institut agricole régional, poursuivra dans son ?uvre de recherche et de formation professionnelle dans le domaine des méthodes biologiques.
Presento poi due emendamenti all’articolo 8 e all’articolo 14, emendamenti che vanno a correggere la forma, ma non il contenuto dell’articolato.
PresidenteÈ aperta la discussione generale.
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Il disegno di legge recepisce a livello regionale le indicazioni contenute nel regolamento europeo che definisce le caratteristiche delle aziende e le modalità di allevamento e produzione che consentono di attribuire la dicitura "biologico" al prodotto finale, sia esso carne, latte, formaggio.
Si tratta di una materia in cui minimo, se non nullo, è lo spazio di innovazioni o di autonomia decisionale lasciato ai singoli paesi e alle regioni. Si tratta infatti di recepire?, e qui ripeterò forse concetti già detti dal relatore Borre, me ne scuso, ma la legge non consente dei voli pindarici, dicevo che si tratta di recepire regole e parametri che consentono al produttore di immettere sul mercato prodotti qualificati come biologici e al consumatore di riconoscerli come tali.
Le recenti vicende legate al fenomeno della mucca pazza stanno cambiando le abitudini alimentari dei consumatori e stanno indirizzando le loro preferenze verso cibi che provengono da aziende che possono dimostrare di essere indenni dall’uso di prodotti medicinali o farmacologici o alimentari dannosi alla salute dell’animale e indirettamente anche per la persona umana.
Ultimamente, intendo in questi ultimi venti anni, nel mondo agricolo proprio per dare una risposta alle richieste di una maggior quantità di carne e di cibo che era possibile acquistare grazie al benessere diffuso che caratterizza la nostra società, sono state introdotte pratiche e alimenti finalizzati a far crescere tanto, in fretta e a basso costo. La parola d’ordine era: produrre tanto in poco tempo per rispondere alle richieste del mercato, anche se questo comportava stress per gli animali e stravolgimento delle loro abitudini alimentari e di vita.
Ho usato l’imperfetto anche se in molti casi questa situazione è ancora presente. Ma alla fine questo sistema di produzione ha fatto emergere le pecche di cui era, ed è, portatore; l’uso di concimi impropri o l’abuso di insetticidi e pesticidi ha incominciato a far sentire le sue conseguenze: allergie alimentari, disturbi respiratori e ultimamente l’encefalopatia bovina spongiforme ha fatto il suo ingresso, purtroppo, nell’esperienza dei consumatori. Il timore oggi è che nel cibo si nasconda veleno e questo timore sta inquinando la fiducia del consumatore verso il produttore. Non si conosce quale percorso abbia seguito il cibo prima di arrivare nella nostra casa e sulle nostre tavole e quando si tratta di cibare dei bambini la preoccupazione diventa ancora più viva, quasi tangibile.
La gente è disposta a pagare di più un prodotto purché possa avere la garanzia della sua salubrità; in tal modo quello che fino a poco tempo fa poteva sembrare il capriccio di qualche maniacale salutista o ecologista sta diventando abitudine e richiesta diffusa.
Come dicevo poco sopra, è necessario che qualcuno o qualcosa si faccia garante di fronte al consumatore della salubrità del prodotto, dettando le condizioni e i parametri di produzione.
In questo caso il soggetto garante è la stessa Comunità europea con le sue direttive fatte proprie dal presente disegno di legge.
Il suo merito è quello di rendere possibile e riconoscibile anche per le aziende valdostane tale marchio ecologico di qualità.
Non intendo entrare nel merito dei singoli articoli, dato che essi riprendono le norme definite a livello europeo e che condivido; come pure sono favorevole al fatto che anche nella nostra Regione si possa, dopo questa legge, cimentarsi, per chi lo voglia, nell’allevamento biologico.
Vorrei solo accennare ad alcuni temi che pongo all’attenzione dell’Assessore e di chi è interessato al successo di questa iniziativa.
Vedo un rischio in alcune affermazioni fatte in aula o sentite già in commissione, sia dai tecnici che dai politici, secondo cui l’agricoltura in Valle è già biologica: qualcuno diceva che non si discosta dalla pratica reale delle nostre aziende.
Certamente, a fronte dei disastri dell’agricoltura intensiva della pianura, siamo più vicini all’ottica biologica, ma sarebbe sbagliato pensare che per il solo fatto che siamo in montagna tutto è a posto, tutto è regolare.
L’adozione di metodi biologici richiede il controllo preciso degli alimenti, dei medicinali, il rispetto di condizioni igieniche di stabulazione, attitudini che non sono innate, ma che vanno introdotte con un senso di grande responsabilità perché sappiamo che, se qualcuno se ne approfitta, danneggia tutti gli altri che seriamente sperimentano e provano.
In questi anni purtroppo abbiamo più volte registrato scarti notevoli rispetto ai parametri di un'efficiente gestione dell’azienda, questo nel settore agricolo come in altri settori, solo che adesso stiamo parlando del settore agricolo, quindi la mia attenzione è rivolta al settore agricolo. Penso ad esempio alla qualità scadente della fontina che ha caratterizzato?
(interruzione dell’Assessore Perrin, fuori microfono)
? non dico tutto il prodotto, ma in alcuni casi ci siamo trovati di fronte a queste tipologie, penso ad esempio alle fontine congelate, alla vendita di queste fontine, cioè questi fatti ci sono stati. È il passato, certo, ma è un passato in cui alcune regole c’erano già e dico questo per evidenziare l’attenzione che ci vuole.
Penso all’uso dei mangimi negli alpeggi e questo è un tema estremamente delicato, perché chi di noi non ha visto dei silos presso alpeggi collocati in alta montagna?
Penso all’importazione di fieno dalla Francia, dal Piemonte, dall’Ungheria, penso a situazioni di questo tipo.
Non credo che solo in virtù di una nuova legge, che immette parametri più severi, all’improvviso, i nostri agricoltori diventano più rigorosi; non basta una legge. Perché dico questo, Assessore? Perché penso al passato nel momento in cui si progetta il futuro?
Mi pongo questo interrogativo perché credo che sia importante l’azione di formazione e di informazione rivolta agli agricoltori ed agli allevatori. Credo che su questo si gioca un po' tutta la scommessa del successo di questa iniziativa.
Bisogna cioè che gli agricoltori si rendano conto che impostare un’azienda secondo vincoli biologici sarà forse più costoso in termini di impegno, ma in prospettiva dovrebbe rendere di più non solo alla singola azienda, ma anche alla stessa immagine dell’agricoltura valdostana e alla stessa immagine del prodotto turistico che proponiamo: quindi c’è una ricaduta molto importante, c’è una valenza turistica anche nelle aziende biologiche e questo secondo me va sottolineato.
Bisogna aiutare gli agricoltori a rendersi conto di questo surplus del prodotto che loro danno a un'economia turistica e che ritorna poi in termini di rendimento e di profitto allo stesso agricoltore.
Attuare questa legge richiede l’attenzione verso alcune iniziative particolari, per esempio bisognerà lavorare attorno a questi prodotti biologici differenziati per quanto riguarda la fontina, il fromaze e via dicendo, quindi c’è anche questo elemento nuovo su cui bisogna riflettere e che dovrà essere inserito. Come credo molta attenzione vada posta all’articolo 13, dove si parla della tracciabilità, del fatto cioè che oggi, più che mai, un prodotto deve essere riconosciuto dal consumatore dall’inizio fino alla fine del suo percorso.
Vorrei chiedere, anche se non è presente in questa legge, forse non era questo il momento, che ci sia un'attività di pubblicità non solo della legge, ma anche di coloro che cominciano ad operare. A me sembra estremamente positivo vedere in questi giorni alcuni servizi in tivù sull’agricoltura biologica. Credo che un'azione mirata di pubblicità e di informazione sia utile, quindi chiedo che l’Assessorato si collochi in questa dimensione.
Il nostro gruppo voterà a favore di questo disegno di legge perché crediamo nel valore dell’alimento biologico e anche nell'importanza che questo settore può svolgere in questa Regione. D’altra parte il nostro interesse per questa legge lo abbiamo dimostrato in commissione non tanto con il nostro voto che era di astensione in quel momento quanto con la nostra presenza. Vorrei sottolineare che la presenza del membro di commissione della minoranza ha consentito alla commissione di avere il numero legale e di poter votare questa legge.
PresidenteLa parola al Consigliere Frassy.
Frassy (FI)Il nostro gruppo, Assessore, su questa legge ha diverse perplessità. Ha diverse perplessità non perché non condivida gli argomenti che questa legge dovrebbe trattare ed affrontare anche perché sono argomenti non solo noti, ma sono argomenti di grande attualità e per certi versi argomenti che sono attesi dalla cittadinanza e sono peraltro argomenti che hanno già avuto regolamentazione in norme comunitarie come viene ricordato nelle relazioni che hanno già avuto regolamentazione in norme dello Stato ed è proprio il fatto di queste precedenti regolamentazioni che ci lascia dei dubbi sull'efficacia di questa legge.
Noi l’abbiamo letta con attenzione nel suo articolarsi e nei suoi riferimenti. Un dato significativo pensiamo che sia nei continui rimandi a quelle che sono le norme regolamentari comunitarie e il fatto stesso che questa legge nello sforzarsi di puntualizzare tanti passaggi abbia continuamente necessità di rimandare comunque ai regolamenti comunitari sta ad indicare che è una legge che non innova alcunché in quanto è una legge che riprende un regolamento comunitario e una materia già affrontata dalla legislazione dello Stato.
E allora la prima preoccupazione di carattere generale, nel momento in cui dobbiamo esaminare ed esprimere un giudizio su questa legge, è proprio sul rischio che questa paradossalmente possa andare in contrasto con una legge che esamineremo fra poco, una legge di semplificazione che è già l’ennesima di un’altra serie di leggi di semplificazione che vanno a scremare l’ordinamento legislativo regionale da tutte quelle norme che sono o superate dai tempi o sono comunque inutili ripetizioni e reiterazioni di altre fonti normative, vuoi comunitarie, vuoi nazionali.
La sensazione da una lettura articolo per articolo è proprio questa: che non ci siano probabilmente per le caratteristiche della materia che qui si vuole andare a regolamentare degli spazi tali da consentire all’ente Regione di regolamentare segmenti che non abbiamo già trovato regolamentazione in quella che è la norma di riferimento comunitaria. Questa come considerazione di carattere generale.
Andando invece ad esaminare l’articolato oggetto di votazione ci siamo resi conto che c’è un’altra leggerezza insita in questa legge.
Riteniamo che questa sia una legge di principi, pochi per la verità, e di molte deroghe. Gli articoli principali di questa norma hanno dei principi nei primi commi che vengono puntualmente derogati dai commi successivi. Su una materia di questo genere sarebbe forse opportuno dare più certezze e meno deroghe anche perché la deroga più macroscopica penso sia la deroga sulla quale il relatore Borre ha incentrato da un punto di vista emotivo la sua illustrazione ovvero l’articolo 8 sull'alimentazione.
L’alimentazione sembrerebbe essere una delle cause poste alla base del morbo della "mucca pazza", ma in questo caso l’alimentazione, ai fini sempre della definizione di allevamento biologico, è derogata fino al 24 agosto 2005 con una motivazione ovviamente, e non potrebbe essere che così, ma che fa sì che sia deroga dovuta a tutti quanti la richiedano.
Si dice al comma 7 dell’articolo 8: "Fino al 24 agosto 2005, è autorizzato l’impiego di alimenti convenzionali?" ovviamente alimenti convenzionali non vuol dire che siano alimenti al di fuori di quelli che sono i controlli igienico-sanitari, ma sono alimenti convenzionali al di fuori di questi crismi di tipo biologico.
Qual è il presupposto? Il presupposto è qualora l’allevatore non sia in grado di procurarsi alimenti esclusivamente ottenuti con metodi di produzione biologica. La perplessità è duplice perché saremmo già perplessi nell'ipotesi in cui il riferimento fosse dato esclusivamente alle autoproduzioni, ma quando invece la deroga è concessa anche agli allevatori che non siano in grado di procurarsi - immaginiamo voglia dire procurarsi sul mercato indipendentemente da quello che è il meccanismo di autoproduzione - alimenti ottenuti con i metodi di produzione biologica avanziamo dei forti dubbi che ci possano essere situazioni del genere che non siano situazioni dettate o da meri conti economici o da cattiva volontà.
Così com’è scritto questo articolo riteniamo che non abbia al suo interno nessun elemento oggettivo che lo possa sostenere perché pensiamo, salvo che l’Assessore ci fornisca dei dati che peraltro non sono a nostra conoscenza, che non vi siano delle situazioni di mercato che impediscano l’approvvigionamento di alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica se esuliamo ed escludiamo quella che è l’autoproduzione che è concetto diverso.
Ma al di là di questa deroga, che è la più macroscopica oltre che la più pericolosa, fra virgolette in quanto non ha nulla di pericoloso in termini igienico-sanitari, pericolosa per l’impianto e per la credibilità della legge stessa anche perché la deroga al 2005 è un’ampia deroga e, sapendo come in Italia, in Europa e soprattutto in Valle d’Aosta non ci sia deroga che non sia prorogata, la preoccupazione è ulteriormente rafforzata da questa esperienza, ma al di là di questa deroga vorrei entrare nel merito della legge.
L’articolo 3 fa riferimento alla gestione del pascolo e noi condividiamo la necessità di andare a puntualizzare questo aspetto perché in un allevamento di tipo biologico il pascolo sicuramente è la parte più importante di quella catena che diventa catena alimentare in cui si inserisce l’allevamento.
Ho presente come in altre regioni che stanno ad altre latitudini non ci sia ad esempio il problema della stabulazione perché il clima consente effettivamente agli armenti di rimanere costantemente all’aria aperta, addirittura in Argentina la mungitura viene effettuata sui pascoli, difficilmente questo può essere contemperato con il clima valdostano.
Riteniamo però che la prescrizione minima dei 120 giorni all’anno sia il minimo dei minimi, Assessore, perché è vero che ci può essere la distinzione fra i vari livelli di alpeggio però, ipotizzando un periodo che vada fra aprile e settembre, possiamo ipotizzare quasi sei mesi di pascolo.
Ora un allevamento di tipo biologico dovrebbe incentrare sulla massimizzazione degli alpeggi, ma anche di quelli che sono i livelli più bassi di pascolo di fondovalle e quattro mesi riteniamo che sia una media al di sotto della media attuale che viene praticata negli allevamenti valdostani che al momento non hanno ancora la possibilità di fregiarsi del marchio biologico.
Allora se la connotazione dell’allevamento biologico deve essere un di più, è evidente che dobbiamo quanto meno chiedere qualcosa in più; se invece decidiamo in base a un famoso "modus ragionandi" tipico della politica italiana: "Tutti generali", di conseguenza tutti gli allevamenti diventeranno biologici, capiamo l’impianto della legge, ma capiamo anche che questa legge non riuscirà a valorizzare quegli allevamenti biologici in quanto alla fin fine saranno tutti biologici e saranno tutti molto poco credibili.
Un altro aspetto che probabilmente non poteva essere trattato diversamente, ma che evidenzia anche in questo caso come il principio poi abbia la sua deroga nella parte finale dei commi dell’articolato, è la profilassi e cure veterinarie. Si parte dal presupposto che gli antibiotici sono vietati per arrivare alla conclusione che possono essere utilizzati gli antibiotici ed è evidente che quando la patologia richiede l’utilizzo degli antibiotici non c’è considerazione biologica che tenga se non quella di dire che gli antibiotici possono essere utilizzati.
Stessa cosa dicasi per l’articolo 11, quello che si sofferma sulla riproduzione vietando ogni forma di riproduzione artificiale assistita e specificando che l’inseminazione artificiale è consentita e specificando ulteriormente che tutta una serie di altre pratiche, vietate nei commi precedenti, possono essere per motivi di sicurezza, di salute e di igiene praticate.
Allora capisce, Assessore, che noi abbiamo delle forti perplessità sulla sostanza di questa legge perché, al di là della titolazione della legge, al di là di quella che sarà la certificazione che verrà rilasciata, e riteniamo a questo punto in grande facilità e in grandi quantità abbiamo dei dubbi che questa legge riesca a far fare dei passi in avanti agli allevamenti bovini, ovini e caprini di questa Regione e per certi versi riteniamo che questa legge sia al di sotto di quelle aspettative che ci avevano un po' illuso, quelle aspettative che l’ANABORAVA nei vari studi a più riprese ha evidenziato anche sulle pubblicazioni di settore edite dal suo Assessorato quando ci dice, e non abbiamo motivi per dubitare, che abbiamo capi che sono stati testati e sono stati oggetto di allevamenti sperimentali nel sud America, di conseguenza ci aspettavamo qualcosa di più concreto.
La sensazione nostra, Assessore, è che qui sia più un'operazione di immagine, non voglio dire di propaganda politica, piuttosto che un'operazione di sostanza e, paradossalmente, non se ne abbia a male l’Assessore, ma ritengo che sia la parte forse più innovativa di questa legge, nell’articolo 14, dove ci sono le deiezioni zootecniche che vengono calmierate ai fini degli inquinamenti, immagino, delle falde acquifere e del territorio. Paradossalmente, Assessore, andare a metter mano a quella materia organica poco nobile è l’aspetto più nobile di questa legge.
Si dà atto che, dalle ore 17,18, presiede il Vicepresidente Lattanzi.
PresidenteSe nessun altro consigliere chiede di intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola all’Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Perrin.
Perrin (UV)Avant tout pour remercier, et ce n’est pas un rite, le rapporteur qui a très bien exposé la signification et les motivations qui sont à la base de la présentation de ce projet de loi.
C’est vrai, ce n’est pas un dessein de loi très innovateur, c’est un dessein de loi qui donne application à toute une série de règlements de l’Union européenne déjà acceptés aussi par l’Etat, mais je crois qu’il était de notre devoir de donner application à ces règlements et je voudrais faire quelques considérations d’ordre général.
La situation agricole de la Vallée d’Aoste est une situation tout à fait particulière par ses dimensions, par son climat qui est un climat très sec, par la nature de ses entreprises agricoles. Dans la nouvelle programmation, que nous avons présentée à ce Conseil par le plan de développement rural, il y a toute une série de dispositions qui vont dans la direction de redonner à notre agriculture son empreinte d’agriculture naturelle.
D’ailleurs dans le plan de développement rural on donne une attention tout à fait particulière à l’équilibre entre bétail et surface, c’est un des aspects fondamentaux de cette loi. On donne une attention particulière à la pratique de l’alpage, une pratique traditionnelle qui assure le bien-être des animaux, un des objectifs qu’on se pose.
Une attention tout à fait particulière est donnée aux cultures spécialisées déjà envisagées dans la loi précédente; la valorisation des microfilières - nous parlons ici des chèvres et de brebis, une filière intéressante dans le domaine de notre agriculture - et bien sûr de la qualité des produits et surtout une attention particulière aux mesures agroenvironnementales auxquelles nous avons donné beaucoup d’importance dans notre plan car imposent des conditions qui vont dans la direction de l’agriculture biologique.
Nous avons là déjà envisagé des conditions minimales à remplir par nos fermes agricoles, des conditions bien sûr d’hygiène, de santé, de bien-être des animaux, de bonne pratique agricole et en particulier de respect de l’environnement.
Donc nous avons créé les prémisses même dans les conditions normales de notre élevage, car nous croyons que l’aspect biologique est un créneau particulier qui peut être utilisé soit en faveur de nos exploitations agricoles, soit en faveur de la sûreté alimentaire qui est un thème de grande actualité.
C’est dans cette direction surtout que nous voulons aller et c’est dans ce contexte qu’il faut lire ce dessein de loi.
C’est une loi qui prévoit toutes les conditions qui étaient en grande partie déjà prévues par des règlements, mais pour exercer le biologique nous n’avons qu’à adapter à notre situation ces règlements.
Donc c’est vrai, ce n’est pas une loi absolument innovatrice; c’est quand même donner la possibilité à nos exploitations agricoles de pratiquer le biologique étant donné, je partage ici la considération de Mme Squarzino, que nous nous rapprochons de la philosophie de l’agriculture biologique, mais pour garantir le respect du parcours du biologique il faut des contrôles et des certifications.
Voilà la nouveauté de l’aspect que nous allons privilégier dans le contexte de notre agriculture, c’est-à-dire de garantir davantage la sûreté alimentaire à l’utilisateur final de ces produits et de garantir aussi à notre population touristique la qualité des produits que nous avions déjà envisagée, mais qui est renforcée par cette loi.
Pour venir aux perplexités du Conseiller Frassy, c’est vrai qu’il y a des exceptions, qui d’ailleurs sont prévues aussi dans les règlements de l’Union européenne, mais je ne suis pas tracassé de ces exceptions car elles sont destinées à faire démarrer l’agriculture biologique surtout dans le secteur de la zootechnie.
Nous avons eu la possibilité d’adapter les règles de l’Union européenne à notre réalité en ce qui concerne la mesure des unités de bovins adultes par hectare. Etant donné que notre race est de modeste dimension et qui pratique l’alpage, elle a une intensité de présence sur le territoire inférieure à une race de grandes dimensions qui est présente sur la ferme 365 jours par année, donc il y a toute une série de diversifications dans cette présence de l’animal sur le territoire.
Quant aux dérogations prévues dans l’alimentation, c’est vrai qu’on a prévu jusqu’à 2005 la possibilité de déroger, mais on peut déroger jusqu’à 10 pour cent, donc c’est quand même dans des conditions minimales qu’on va le faire cela et toujours pour encourager l’introduction de cette pratique chez nos éleveurs.
Quant à la façon de soigner nos animaux, nous savons que dans les méthodes traditionnelles on recourait peu souvent aux soins des vétérinaires, donc là on va tâcher de redécouvrir des soins beaucoup plus légers, laissant seulement dans des conditions difficiles l’utilisation du remède extrême.
Là aussi il y a un parcours à faire, il faut le lire dans cette direction notre dessein de loi.
Pour venir à la dernière provocation du Conseiller Frassy, c’est vrai qu’on a bien réglementé aussi l’utilisation des fumiers, mais je peux assurer que dans notre agriculture le fumier c’est une ressource importante qu’on utilise pour mieux exploiter nos terrains.
Donc ce n’est pas qu’on aille révolutionner l’agriculture valdôtaine par cette loi, c’est vrai; c’est un pas important à faire, c’est une tentative, c’est un atout en plus que nous voulons donner à nos entreprises agricoles et justement Mme Squarzino l’a souligné, il faudra certainement promouvoir toutes ces actions vers nos agriculteurs afin qu’ils se décident à entreprendre une agriculture biologique qui a certainement des avantages.
Ce sont des avantages qui ne sont pas quantifiables tout de suite sur le plan économique, mais ce sont des avantages surtout pour l’utilisateur.
Je voudrais terminer avec la synthèse que le rapporteur a faite dans sa relation qui donne l’image et le sens de ce dessein de loi, là où il affirme qu’avec cette loi nous voulons, à la fois, reconnaître la validité de l’élevage valdôtain traditionnel et la nécessité de progresser sur le chemin de la sûreté alimentaire, du respect de l’environnement, de la traçabilité des productions agricoles, de la certification et du contrôle.
PresidenteSi passa all’esame dell’articolato nel nuovo testo predisposto dalla commissione.
Pongo in votazione l’articolo 1:
Consiglieri presenti e votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 2:
Consiglieri presenti e votanti: 24
Favorevoli: 22
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 3:
Consiglieri presenti e votanti: 24
Favorevoli: 22
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 4:
Consiglieri presenti e votanti: 24
Favorevoli: 22
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 5:
Consiglieri presenti e votanti: 24
Favorevoli: 22
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 6:
Consiglieri presenti e votanti: 24
Favorevoli: 22
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 7:
Consiglieri presenti e votanti: 24
Favorevoli: 22
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
All’articolo 8 c’è un emendamento del Consigliere Borre di cui do lettura:
Emendamento Il comma 10 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"10. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, in caso di perdita di produzione foraggiera dovuta ad avversità climatiche eccezionali, può autorizzare, per un periodo limitato e relativamente ad un'area specifica, la somministrazione di una percentuale più elevata di alimenti convenzionali; l'organismo di controllo, di cui all'articolo 3 del d.lgs. 220/1995, applica tale deroga ai singoli operatori che ne facciano richiesta."
La parola al Consigliere Borre.
Borre (UV)Ho due emendamenti, quindi ne approfitto per presentare anche l’altro. Sono emendamenti che servono a spiegare meglio il contenuto degli articoli, in questo caso dell’articolo 8, comma 10, che viene riscritto per maggior chiarezza, ma il contenuto resta invariato.
Lo stesso dicasi per l’articolo 14, lettera c) del comma 3, che viene riscritta per renderla più chiara.
PresidentePongo in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere Borre:
Consiglieri presenti: 25
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 2 (Frassy, Lattanzi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 8 nel testo così emendato:
Articolo 8 (Alimentazione)
1. L'alimentazione è finalizzata ad una produzione di qualità piuttosto che a massimizzare la produzione stessa, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali nei vari stadi fisiologici. È vietata l'alimentazione forzata.
2. Gli animali devono essere alimentati con prodotti biologici.
3. L'incorporazione nella dieta di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino ad un massimo del 30 per cento della razione alimentare. Nel caso in cui gli alimenti in fase di conversione provengano da un'unità della propria azienda, la percentuale può arrivare fino al 60 per cento.
4. L'alimentazione di base dei mammiferi è il latte naturale, di preferenza quello materno. Il periodo minimo di somministrazione di latte naturale è di:
a) tre mesi per i bovini;
b) quarantacinque giorni per gli ovini e i caprini.
5. I sistemi di allevamento biologico devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto delle disponibilità nei vari periodi dell'anno. Nella razione giornaliera, almeno il 60 per cento della materia secca deve essere costituita da foraggi grossolani freschi, essiccati o insilati.
6. L'organismo o l'autorità di controllo di cui all'articolo 3 del d.lgs. 220/1995 può autorizzare, per gli animali da latte, la riduzione della percentuale di cui al comma 5 al 50 per cento, per un periodo massimo di tre mesi dall'inizio della lattazione.
7. Fino al 24 agosto 2005, è autorizzato l'impiego di alimenti convenzionali, qualora l'allevatore non sia in grado di procurarsi alimenti esclusivamente ottenuti con metodi di produzione biologica.
8. La percentuale massima annua autorizzata di alimenti convenzionali è del 10 per cento; essa è calcolata annualmente in rapporto alla materia secca degli alimenti di origine agricola.
9. Nella razione giornaliera, la percentuale massima di alimenti convenzionali, fatta eccezione per i periodi di monticazione, è pari al 25 per cento.
10. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, in caso di perdita di produzione foraggiera dovuta ad avversità climatiche eccezionali, può autorizzare, per un periodo limitato e relativamente ad un'area specifica, la somministrazione di una percentuale più elevata di alimenti convenzionali; l'organismo di controllo, di cui all'articolo 3 del d.lgs. 220/1995, applica tale deroga ai singoli operatori che ne facciano richiesta.
Consiglieri presenti e votanti: 25
Favorevoli: 23
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 9:
Consiglieri presenti e votanti: 25
Favorevoli: 23
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 10:
Consiglieri presenti e votanti: 25
Favorevoli: 23
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 11:
Consiglieri presenti e votanti: 25
Favorevoli: 23
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 12:
Consiglieri presenti e votanti: 25
Favorevoli: 23
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 13:
Consiglieri presenti e votanti: 25
Favorevoli: 23
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
All’articolo 14 c’è un emendamento del Consigliere Borre di cui do lettura:
Emendamento La lettera c) del comma 3 dell’articolo 14 è sostituita dalla seguente:
"c) 1,5 U.B.A./ha. qualora i bovini appartengano a razze alloctone e non montichino. Qualora i medesimi montichino, il carico unitario è proporzionato all'effettivo periodo di permanenza sulle superfici di fondovalle secondo la seguente proporzione matematica: "1,5 U.B.A./ha.: (365 giorni - giorni di permanenza in alpeggio)=carico unitario: 365 giorni";"
Pongo in votazione l’emendamento:
Consiglieri presenti: 26
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 2 (Frassy, Lattanzi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 14 nel testo così emendato:
Articolo 14 (Deiezioni zootecniche)
1. Nella distribuzione di deiezioni zootecniche, la quantità di azoto in esse contenuta non può superare, annualmente, 170 chilogrammi per ettaro di superficie utilizzata ai fini agricoli (SAU).
2. Se il limite di cui al comma 1 risulta superato, è necessario ridurre la densità totale degli animali.
3. Per quanto riguarda il bestiame allevato, la densità per le aziende situate a fondovalle che garantisce il mantenimento del limite di cui al comma 1 è di:
a) 3 U.B.A./ha. qualora gli animali in oggetto siano bovini appartenenti alle razze autoctone valdostane e siano praticati almeno ottanta giorni di alpeggio;
b) 2,2 U.B.A./ha. qualora gli animali in oggetto siano bovini appartenenti alle razze autoctone valdostane e non montichino;
c) 1,5 U.B.A./ha. qualora i bovini appartengano a razze alloctone e non montichino. Qualora i medesimi montichino, il carico unitario è proporzionato all'effettivo periodo di permanenza sulle superfici di fondovalle secondo la seguente proporzione matematica: "1,5 U.B.A./ha.: (365 giorni - giorni di permanenza in alpeggio)=carico unitario: 365 giorni";
d) 13,3 unità ovine o caprine per ettaro.
4. Ai fini dello spargimento delle deiezioni eventualmente prodotte in eccesso, le aziende che praticano l'allevamento biologico possono, in cooperazione tra loro, calcolare il limite massimo di 170 chilogrammi di azoto da effluenti per ettaro per anno di superficie agricola utilizzata in base all'insieme delle unità di produzione biologica che partecipano alla cooperazione.
5. Gli impianti destinati allo stoccaggio di deiezioni zootecniche devono essere di capacità tale da impedire l'inquinamento delle acque per scarico diretto, per ruscellamento e per infiltrazione nel suolo.
Consiglieri presenti e votanti: 26
Favorevoli: 24
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 15:
Consiglieri presenti e votanti: 26
Favorevoli: 24
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 16:
Consiglieri presenti e votanti: 26
Favorevoli: 24
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 17:
Consiglieri presenti e votanti: 26
Favorevoli: 24
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 18:
Consiglieri presenti e votanti: 26
Favorevoli: 24
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 19:
Consiglieri presenti e votanti: 26
Favorevoli: 24
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
La parola al Consigliere Frassy per dichiarazione di voto.
Frassy (FI)Molto brevemente anche perché penso che il dibattito abbia chiarito le posizioni del nostro gruppo su questo disegno di legge.
Solo per dire che la votazione contraria al disegno di legge non è una votazione di contrarietà all’allevamento di tipo biologico, dico questo perché venga sgombrato il campo da qualsiasi equivoco. È una votazione contraria all'impostazione del disegno di legge perché riteniamo, Assessore, che questo disegno di legge, come lei per certi versi ha correttamente riconosciuto, innovi molto poco rispetto alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale.
Ci saremmo aspettati sicuramente qualcosa di più, ribadiamo la perplessità e la preoccupazione che questa legge rischi di ottenere l’effetto opposto in base a quel principio di "Tutti generali", saranno tutti con l’allevamento biologico e alla fine non cambierà nulla rispetto alla situazione attuale.
Sono queste le motivazioni essenziali che ci portano ad esprimere un giudizio negativo su una legge che probabilmente era molto attesa, ma che alla prova pratica in base al nostro giudizio, i fatti poi confermeranno o smentiranno le nostre sensazioni, non è all’altezza delle esigenze di questo settore.
PresidentePongo in votazione la legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti e votanti: 26
Favorevoli: 24
Contrari: 2
Il Consiglio approva.