Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1009 del 2 dicembre 1999 - Resoconto

OGGETTO N. 1009/XI Disegno di legge: "Legge finanziaria per gli anni 2000/2002 (Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002) e modificazioni a leggi regionali".

Articolo 1 (Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato A sono rideterminate, per gli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nel medesimo allegato.

Articolo 2 (Autorizzazioni di limiti di impegno per l'anno 2000)

1. Il limite decennale di impegno di lire 120 milioni (euro 61.974), autorizzato per l'anno 1999 dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001) per la concessione di contributi in conto interessi previsti dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 35 (Sviluppo della meccanizzazione forestale e delle strutture produttive per la prima lavorazione del legno) a favore di ditte forestali per l'acquisto di macchinari ed impianti, è trasferito all'anno 2000 (cap. 38600 parz.).

2. Per la concessione di contributi in conto interessi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), è autorizzato, per l'anno 2000, un nuovo limite quindicennale di impegno di lire 50 milioni (euro 25.822) (cap. 41220 parz.).

3. Per il concorso nel pagamento di interessi sui mutui per la costruzione, il recupero e l'ampliamento di immobili destinati alle attività di imprese artigiane, di cui alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9 (Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani), è autorizzato, per l'anno 2000, un nuovo limite quindicennale di impegno di lire 50 milioni (euro 25.822) (cap. 47520 parz.).

4. Il limite decennale di impegno di lire 50 milioni (euro 25.822), autorizzato per l'anno 1998 dall'articolo 2, comma 8, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000) per l'applicazione della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei), trasferito all'anno 1999 dall'articolo 2, comma 4, della l.r. 1/1999, è ulteriormente trasferito all'anno 2000 (cap. 48830).

5. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli, di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), è autorizzato, per l'anno 2000, un nuovo limite di impegno di lire 20 milioni (euro 10.329) (cap. 55600 parz.).

6. Per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui previsti dall'articolo 26, comma 2, della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche), come modificato dall'articolo 16 della presente legge, è autorizzato, per l'anno 2000, un limite quindicennale di impegno di lire 20 milioni (euro 10.329) (cap. 37870 di nuova istituzione).

Articolo 3 (Disposizioni in materia di patrimonio regionale)

1. Per l'acquisto di beni immobili necessari per i fini istituzionali o da destinarsi al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 8.560 milioni (euro 4.420.871) (cap. 35060).

2. Per l'acquisto, la costruzione e la manutenzione di aree ed immobili da destinare al settore industriale è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 6.450 milioni (euro 3.331.146) (cap. 46940).

3. La spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 2000 e di lire 5.000 milioni per l'anno 2001, autorizzata dall'articolo 3, comma 3, della l.r. 1/1999 per l'applicazione della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4 (Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale "Cogne" di Aosta) è rideterminata in lire 3.250 milioni (euro 1.678.484) per l'anno 2000, in lire 2.200 milioni (euro 1.136.205) per l'anno 2001 e in euro 1.137.200 per l'anno 2002 (cap. 46970).

4. Per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 2.100 milioni (euro 1.084.559) (capp. 35080 e 35081). A decorrere dall'anno 2001, l'autorizzazione di spesa è determinata dallo stanziamento iscritto annualmente in bilancio.

5. L'autorizzazione della spesa annua di lire 200 milioni, recata, per l'anno 2000, dall'articolo 3, comma 4, della l.r. 41/1997 e, per l'anno 2001, dall'articolo 3, comma 5, della l.r. 1/1999 per l'acquisizione di terreni da destinare ad aree protette in applicazione della legge regionale 15 luglio 1987, n. 55 (Intervento finanziario per l'acquisto di terreni da destinare ad aree protette) è rideterminata in lire 280 milioni (euro 144.607) per l'anno 2000, in lire 150 milioni (euro 77.468) per l'anno 2001 e in euro 77.400 per l'anno 2002 (cap. 67400).

Articolo 4 (Partecipazioni azionarie e conferimenti)

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, per l'anno 2000, aumenti di capitale della Società per azioni "Centrale laitière di Aosta", fino al limite di spesa di lire 4.000 milioni (euro 2.065.827) (cap. 35520).

2. L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni (euro 1.032.913) per l'anno 2000 per il rifinanziamento del fondo di rotazione per opere di miglioramento fondiario in agricoltura, recata dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 1/1999, è revocata (cap. 41490).

3. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Valle d'Aosta), è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 5.795 milioni (euro 2.992.867), di cui lire 5.000 milioni (euro 2.582.284) per l'ulteriore sottoscrizione di quote di capitale sociale della "Autoporto Valle d'Aosta S.p.A." (cap. 35620).

4. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, per l'anno 2000, quote di capitale sociale della Finaosta S.p.A. fino al limite di spesa di lire 20.000 milioni (euro 10.329.137) (cap. 35560).

Articolo 5 (Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), la dotazione organica della struttura regionale, con esclusione del personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco di cui al comma 2, è definita in n. 2.614 unità di personale, ivi comprese n. 78 unità dipendenti dal Consiglio regionale, di cui n. 156 unità con qualifica di dirigente, ivi compresi n. 10 dirigenti alle dipendenze del Consiglio regionale.

2. La dotazione organica del personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco di cui alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta – Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45) è definita in n. 137 unità di personale, di cui n. 2 unità con qualifica dirigenziale.

3. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, l'utilizzo della dotazione organica di cui ai commi 1 e 2 è autorizzato nel limite della spesa di lire 185.297,6 milioni (euro 95.698.223) per retribuzioni ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui lire 168.262,6 milioni (euro 86.900.380) per il personale amministrato dalla Giunta regionale (capp. 30500, 30501 e 30505), lire 1.250 milioni (euro 645.571) per il personale dell'Agenzia del Lavoro assunto con contratto di diritto privato (cap. 30631), lire 10.279,8 milioni (euro 5.309.073) per il personale del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco (capp. 30800, 30801, 30810) e lire 5.505,2 milioni (euro 2.843.198) per il personale dipendente dal Consiglio regionale (cap. 20000 parz.), ivi comprese le spese per le sostituzioni di personale assente.

4. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della l.r.. 45/1995 e di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all'articolo 17, comma 2, della medesima legge. Gli incarichi al personale di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), della l.r. 45/1995 non concorrono alla determinazione del limite massimo del quindici per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale, ai fini del conferimento di incarichi a personale esterno all'Amministrazione regionale.

5. Per il rinnovo del contratto del personale regionale per il periodo 2000/2001 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni (euro 2.582.284) per l'anno 2000 e di annue lire 10.000 milioni (euro 5.164.568) a decorrere dall'anno 2001 (cap. 30650 parz.).

6. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio provvedimento le variazioni di bilancio per il trasferimento, tra i capitoli di spesa compresi nel programma 1.2.1. (Spese di funzionamento - personale regionale - personale per il funzionamento dei servizi regionali) del bilancio 2000 e successivi, delle risorse finanziarie occorrenti a dare concreta attuazione ai contratti collettivi regionali di lavoro.

7. In deroga all'articolo 36, comma 2, della l.r. 90/1989, ancora per l'anno 2000 non è consentito il prelievo dai Fondi di riserva per integrare gli stanziamenti dei capitoli di bilancio relativi ai compensi per lavoro straordinario (capp. 30510, 30620) e per trasferte (capp. 30520, 30625, 54780) del personale regionale. Per il personale assunto per interventi di settore, i cui oneri sono a carico dei capitoli del bilancio regionale compresi nel programma 1.2.3, l'onere per le prestazioni di lavoro straordinario e le spese di trasferta non può essere superiore, per l'esercizio 2000, a quanto liquidato allo stesso titolo nell'anno 1996.

Articolo 6 (Norme in materia di fondi pensione)

1. Per l'ulteriore applicazione della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale), è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 300 milioni (euro 154.937) (cap. 20065).

2. La spesa di lire 20.000 milioni (euro 10.329.137) quale trasferimento al Fondo cessazione servizio previsto per l'anno 2000 dalla legge regionale 31 dicembre 1998, n. 57 (Gestione dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31 dicembre 1997, tramite fondo pensione) è trasferita all'anno 2001; il piano di rientro di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 57/1998 è protratto all'anno 2004 (cap. 39050).

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1999), è autorizzato il trasferimento al fondo di previdenza del personale direttivo e docente della scuola elementare di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 (Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le Scuole Elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese), della somma di annue lire 3.100 milioni (euro 1.601.016) per gli anni 2000 e 2001 e di euro 1.601.000 per l'anno 2002 (cap. 54740). A decorrere dall'anno 2003 l'onere sarà annualmente determinato con legge di bilancio.

Articolo 7 (Determinazione delle risorse da destinare alla finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, per l'anno 2000, agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) nell'importo di lire 335.490,6 milioni (euro 173.266.434) così ripartito tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5 della medesima legge:

a) trasferimenti finanziari agli Enti locali senza vincolo di destinazione lire 167.745,3 milioni (euro 86.633.217) (capp. 20501 e 20745);

b) interventi per programmi di investimento lire 67.098,3 milioni (euro 34.653.379) da utilizzarsi, quanto a lire 61.269,3 milioni (euro 31.642.952) per il completamento dei programmi del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni e il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FOSPI) di cui al Capo II della l.r. 48/1995 (programma 2.1.1.03) e quanto a lire 5.829 milioni (euro 3.010.427) per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica) (cap. 33755);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995, lire 100.647 milioni (euro 51.979.837) ripartiti ed autorizzati a norma dell'articolo 27 della medesima legge regionale per i singoli interventi e nelle misure indicate nell'Allegato B alla presente legge.

2. Per l'anno 2000, in deroga al disposto di cui all'articolo 11, comma 3, e articolo 13, comma 2, della l.r. 48/1995, le risorse finanziarie senza vincolo di destinazione di cui al comma 1, lettera a), sono destinate:

a) per lire 8.600 milioni (euro 4.441.529) al finanziamento dei Comuni (cap. 20501), ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della l.r. 41/1997, inserito dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10;

b) per lire 159.145,3 milioni (euro 82.191.688) nella misura dell'81 per cento al finanziamento dei Comuni (cap. 20501) e per il 19 per cento al finanziamento delle Comunità Montane (cap. 20745).

3. Il finanziamento annuale da attribuire al Comune di Saint-Vincent a titolo di partecipazione agli utili netti derivanti alla Regione dalla gestione della Casa da gioco è garantito nella misura minima di lire 7.000 milioni (euro 3.615.198) per gli anni 2000 e 2001 e di euro 3.615.000 a decorrere dall'anno 2002 (cap. 33740).

Articolo 8 (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48)

1. Le richieste di interventi di cui al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 48/1995 possono essere formulate, oltre che dagli enti già previsti al comma 2 del medesimo articolo, anche dalle Associazioni dei Comuni istituite ai sensi dell'articolo 93 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta). Per le finalità di cui alla l.r. 48/1995 le Associazioni dei Comuni sono considerate sullo stesso piano dei Consorzi di Comuni tuttora esistenti.

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 48/1995 è sostituita dalla seguente:

"b) dai Comuni, per le sole opere di interesse comunale di cui al comma 1, lettere a), b) e d), nonché lett. c), limitatamente agli interventi di recupero edilizio e di congruo e giustificato ampliamento del patrimonio esistente, con l'esclusione degli interventi di ordinaria manutenzione.".

3. L'alinea del comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 48/1995 è così modificato:

"3. I progetti sono inseriti nel programma preliminare di cui all'art. 20 previa verifica dell'osservanza dei requisiti indicati ai commi 1 e 2, dell'idoneità tecnica ed economica dei progetti stessi e della coerenza con gli obiettivi programmatici della Regione di cui all'art. 15, comma 1. Qualora il valore cumulato dei progetti idonei risulti superiore alle risorse finanziarie disponibili, l'inserimento avviene sulla base di una graduatoria approvata dalla Giunta regionale in funzione dei seguenti criteri:".

4. Il comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 48/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Il cinquanta per cento della quota di finanziamento di competenza del proponente è erogato alla Regione alla consegna dei lavori all'appaltatore. Il restante cinquanta per cento è erogato dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.".

5. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 48/1995 è sostituita dalla seguente:

"b) ulteriori erogazioni, nel rispetto della ripartizione triennale o biennale approvata in sede di programmazione, nonché della percentuale di competenza della Regione, ogni qualvolta l'ente locale certifica pagamenti pari al dieci per cento del costo totale dell'intervento.".

6. L'articolo 28 della l.r. 48/1995, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 1/1999, è abrogato.

Articolo 9 (Proroga di termini – Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)

1. All'articolo 7, comma 1, della l.r. 54/1998, l'espressione "entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge" è sostituita dall'espressione "entro il 31 dicembre 2000".

2. All'articolo 117, comma 1, della l.r. 54/1998, l'espressione "entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge" è sostituita dall'espressione "entro il 31 dicembre 2000".

3. All'articolo 125, comma 1, della l.r. 54/1998, l'espressione "entro i termini di cui agli artt. 123 e 124" è sostituita dall'espressione "entro il 31 dicembre 2000".

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 125 della l.r. 54/1998 sono aggiunti i seguenti:

"1bis. Sino all'entrata in vigore dei nuovi statuti delle Comunità montane, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi gli statuti e le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con la stessa compatibili.

1ter. Dopo l'entrata in vigore dei nuovi statuti delle Comunità montane, sono abrogate tutte le disposizioni di legge, diverse da quelle contenute nella presente legge, che prevedano espressamente competenze a specifici organi della Comunità montana. Le relative competenze spettano all'organo individuato dallo statuto o, in assenza di espressa disposizione statutaria, alla Giunta della Comunità o ai dirigenti, nel rispetto del principio della separazione dei poteri.".

Articolo 10 (Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento)

1. Per la realizzazione del programma definitivo 2000/2002 di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, è autorizzata la spesa complessiva di lire 53.678 milioni (euro 27.722.366) (cap. 21245 parz.) così suddivisa:

a) anno 2000 lire 13.420 milioni (euro 6.930.851);

b) anno 2001 lire 27.892 milioni (euro 14.405.015);

c) anno 2002 euro 6.386.500.

2. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della l.r. 48/1995, è confermata la spesa di lire 3.489 milioni (euro 1.801.918) per l'anno 2000, autorizzata dall'articolo 10, comma 4, della l.r. 1/1999 (cap. 21255).

3. Ai fini dell'approvazione del programma preliminare di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, per il triennio 2001/2003, la spesa di riferimento è determinata in lire 55.686 milioni (euro 28.759.418), di cui indicativamente lire 13.922 milioni (euro 7.190.113) per l'anno 2001 ed euro 14.046.000 per l'anno 2002, da destinarsi in via prioritaria al finanziamento degli investimenti proposti dalle Comunità montane e dai Consorzi di Comuni nella misura del venti per cento. Alla autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità di programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2001/2003 (cap. 21245 parz.).

4. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della l.r. 48/1995, è autorizzata, per il 2001, la spesa di lire 3.619 milioni (euro 1.869.057) (cap. 21255).

5. Per l'aggiornamento dei programmi triennali in precedenza approvati, ai sensi della l.r. 51/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione), nonché della l.r. 48/1995 è autorizzata, nel triennio 2000/2002, la maggiore spesa complessiva di lire 6.520 milioni (euro 3.367.298) (cap. 21245 parz.), così suddivisa:

a) anno 2000 lire 1.520,3 milioni (euro 785.169);

b) anno 2001 lire 1.000 milioni (euro 516.456);

c) anno 2002 euro 2.065.800.

Articolo 11 (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent)

1. Per il finanziamento del piano degli interventi per la riqualificazione di Saint-Vincent di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48 (Legge finanziaria per gli anni 1997/1999), è autorizzata, per l'anno 2002, l'ulteriore spesa di euro 3.615.100 (cap. 33670).

Articolo 12 (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)

1. La spesa per il trasferimento dei fondi al Comune di Aosta per la progettazione e la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è così determinata per il triennio 2000/2002 (cap. 33665):

a) anno 2000 lire 15.000 milioni (euro 7.746.853);

b) anno 2001 lire 15.000 milioni (euro 7.746.853);

c) anno 2002 euro 7.746.800.

2. Nella medesima misura è determinata l'autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre mutui passivi a copertura degli oneri di cui al comma 1 (cap. 11155).

Articolo 13 (Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic)

1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il parco regionale "Mont Avic" di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18, determinata in lire 2.800 milioni per l'anno 2000 e in lire 600 milioni per l'anno 2001 dall'articolo 13, comma 1, della l.r. 1/1999, è rideterminata in lire 3.500 milioni (euro 1.807.599) per l'anno 2000, lire 2.200 milioni (euro 1.136.205) per l'anno 2001 ed euro 1.858.900 per l'anno 2002 (cap. 50150).

2. Nella medesima misura annua è rideterminata l'autorizzazione a contrarre mutui passivi a copertura della spesa, recata dalla l.r. 1/1999 (cap. 11175).

Articolo 14 (Piano di politiche del lavoro)

1. La spesa di annue lire 8.560 milioni per il biennio 2000/2001, autorizzata dall'articolo 14 della l.r. 1/1999 per l'attuazione del piano triennale 1999/2001 di politiche del lavoro è rideterminata in lire 8.450 milioni (euro 4.364.060) per l'anno 2000 e in lire 8.510 milioni (euro 4.395.048) per l'anno 2001 (cap. 26010).

Articolo 15 (Interventi per la cooperazione)

1. Per l'ulteriore attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo Unico in materia di cooperazione), è autorizzata la spesa di lire 1.562 milioni (euro 806.705) per l'anno 2000, di lire 1.402 milioni (euro 724.072) per l'anno 2001 e di euro 656.400 per l'anno 2002 (capp. 44080, 46440, 46460, 46480, 46500, 46520, 46540, 46560).

Articolo 16 (Interventi di sostegno in occasione di calamità naturali - Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 31 luglio 1986, n. 37)

1. L'articolo 25 della l.r. 37/1986 è così sostituito:

Articolo 25

(Contributi per le abitazioni)

"1. Per la riparazione di immobili e loro pertinenze danneggiati da pubbliche calamità riconosciute ai sensi dell'articolo 11, la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire:

a) a favore di proprietari di immobili e loro pertinenze, direttamente utilizzati dagli stessi:

1) con la concessione di contributi a fondo perduto nella misura massima del 60 per cento del danno subito, in base ad apposita perizia asseverata;

2) per la residua parte del danno subito, pari al 40 per cento, potranno essere concessi mutui agevolati, anche cumulabili con altri mutui eventualmente già contratti, alle stesse condizioni previste dalla Regione Valle d'Aosta per gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa;

b) a favore di residenti nella regione Valle d'Aosta proprietari di immobili e loro pertinenze, non direttamente utilizzati dagli stessi:

1) con la concessione di contributi a fondo perduto nella misura massima del 40 per cento del danno subito, in base ad apposita perizia asseverata;

2) per la restante parte del danno subito, pari al 60 per cento, potranno essere concessi mutui agevolati, anche cumulabili con altri mutui eventualmente già contratti, alle stesse condizioni previste dalla Regione Valle d'Aosta per gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa;

c) a favore di proprietari di immobili e loro pertinenze, non residenti nella regione:

1) con la concessione di un contributo a fondo perduto nella misura massima del 20 per cento del danno subito, in base ad apposita perizia asseverata;

2) con la concessione di mutui agevolati pari ad un massimo del 50 per cento del danno subito, alle stesse condizioni previste dalla Regione Valle d'Aosta per gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa.

2. Gli interventi di cui al presente articolo potranno considerare, oltre alla riparazione dei danni, anche opere dirette a conseguire il consolidamento statico dell'edificio, la realizzazione di servizi igienici, il miglioramento funzionale e, ove necessario, in relazione alle esigenze del nucleo famigliare, l'ampliamento delle abitazioni.".

2. L'articolo 26 della l.r. 37/1986 è sostituito dal seguente:

"Articolo 26

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. L'erogazione dei contributi a fondo perduto, di cui all'articolo 25, può essere disposta per il 40 per cento ad avvenuto inizio dei lavori, e per la rimanente parte ad ultimazione dei lavori stessi, secondo le modalità previste dall'articolo 23, fatta salva la presentazione, nei casi previsti per legge, del progetto esecutivo delle opere da realizzare.

2. I mutui agevolati di cui al presente titolo (Interventi per l'edilizia abitativa) sono costituiti da mutui assistiti da contributo regionale in conto interessi nella misura del 50 per cento del tasso dell'operazione e nei limiti del 50 per cento del tasso di riferimento del settore edilizia.

3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la Finaosta S.p.A. apposita convenzione per la concessione dei mutui di cui al comma 2.

4. Le domande per l'accesso ai mutui agevolati devono essere presentate, su apposito modulo, alla struttura regionale competente in materia di Edilizia residenziale pubblica, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento deliberativo di cui all'articolo 23, comma 3.".

Articolo 17 (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)

1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata per l'anno 2000 in lire 280.855 milioni (euro 145.049.502), di cui:

a) trasferimenti all'USL per complessive lire 259.335 milioni (euro 133.935.349) così ripartite:

1) assegnazione quale "quota indistinta" per il finanziamento di spese correnti, comprensive della mobilità sanitaria, lire 247.200 milioni (euro 127.668.145) (cap. 59900 parz.);

2) prestazioni sanitarie aggiuntive lire 3.800 milioni (euro 1.962.536) (cap. 59980);

3) iniziative di formazione lire 150 milioni (euro 77.468) (cap. 59900 parz.);

4) attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria lire 900 milioni (euro 464.811) (cap. 59900 parz.);

5) prestazioni sanitarie particolari e ricerca lire 1.200 milioni (euro 619.748) (cap. 59900 parz.);

6) accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato lire 5.100 milioni (euro 2.633.930) (cap. 59900 parz.);

7) implementazione del sistema informativo gestionale lire 950 milioni (euro 490.634) (cap. 60470 parz.);

8) "accreditamento" dei centri veterinari, lire 35 milioni (euro 18.075) (cap. 59900 parz.);

b) trasferimenti all'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA) quale finanziamento annuale per spese di funzionamento lire 4.000 milioni (euro 2.065.827) (cap. 67380);

c) interventi diretti della Regione lire 1.520 milioni (euro 785.014) (capp. 59920 - 61730 - 61265 – 60470 parz.);

d) trasferimenti straordinari all'USL per il ripiano del disavanzo di gestione dell'esercizio 1999 lire 16.000 milioni (euro 8.263.310) (cap. 59925).

Articolo 18 (Interventi nel settore sociale)

1. La spesa annua per l'applicazione della legge regionale 26 maggio 1998, n. 34 (Autorizzazione di spesa per la liquidazione di spese per la gestione di comunità riabilitative a favore di tossicodipendenti, alcooldipendenti, affetti da HIV e malati di AIDS), autorizzata per gli anni 2000 e 2001 in lire 250 milioni annue dall'articolo 16, comma 1, della l.r. 1/1999, è rideterminata in lire 150 milioni (euro 77.468) per l'anno 2000, in lire 144 milioni (euro 74.369) per l'anno 2001 ed in euro 77.468 per l'anno 2002 (cap. 61045).

2. Per i seguenti ulteriori interventi previsti dalla legge regionale 16 aprile 1997 n. 13 (Piano socio sanitario regionale per il triennio 1997/1999), sono autorizzate, per l'anno 2000, le seguenti spese:

a) lire 50 milioni (euro 25.822) per lo sviluppo del servizio sociale territoriale (cap. 61630);

b) lire 6.000 milioni (euro 3.098.741) per l'erogazione di contributi nelle spese di gestione di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili (cap. 61700).

3. La spesa annua di lire 450 milioni per gli anni 2000 e 2001, autorizzata rispettivamente dall'articolo 1 della l.r. 41/1997 e dall'articolo 16, comma 2, della l.r. 1/1999 per il finanziamento delle spese di gestione della Comunità E. Desaymonet per il recupero dei tossicodipendenti, di cui alla legge regionale 27 maggio 1988, n. 38, è rideterminata in lire 500 milioni (euro 258.228) per l'anno 2000, in lire 480 milioni (euro 247.899) per l'anno 2001 e in euro 241.400 per l'anno 2002 (cap. 60880).

4. La residua spesa di lire 500 milioni, autorizzata per l'anno 2000 dall'articolo 16, comma 3, della l.r. 1/1999 per la realizzazione del centro occupazionale agricolo per portatori di handicap di cui alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 2, è ridotta a lire 200 milioni (euro 103.291) (cap. 61620).

5. La spesa annua di lire 2.000 milioni per gli anni 2000 e 2001, autorizzata dall'articolo 16, comma 4, della l.r. 1/1999, per la concessione di contributi ad Enti pubblici per l'abbattimento delle barriere architettoniche, prevista dalla legge regionale 12 gennaio 1999, n. 3 (Norme per favorire la vita di relazione delle persone disabili), è rideterminata in annue lire 1.500 milioni (euro 774.685) per gli anni 2000 e 2001 ed autorizzata in euro 774.700 per l'anno 2002 (cap. 58700).

6. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Iniziative a favore della famiglia), autorizzata in lire 5.500 milioni per l'anno 2000 e in lire 13.800 milioni per l'anno 2001 dall'articolo 29, comma 1, della l.r. 1/1999, è rideterminata in lire 5.000 milioni (euro 2.582.284) per l'anno 2000, in lire 4.986 milioni (euro 2.575.054) per l'anno 2001 e in euro 2.575.900 per l'anno 2002 (capp. 61270, 61275, 61280, 61285 e 61290).

Articolo 19 (Strutture sanitarie)

1. Per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie, è trasferita all'Unità Sanitaria Locale (USL), per l'anno 2000, la somma di lire 4.200 milioni (euro 2.169.118) (cap. 60380).

2. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie, già autorizzata in lire 300 milioni per l'anno 2000 e in lire 600 milioni per l'anno 2001 dall'articolo 17, comma 2, della l.r. 1/1999, è rideterminata in lire 620 milioni (euro 320.203) per l'anno 2000, in lire 1.000 milioni (euro 516.456) per l'anno 2001 ed in euro 284.000 per l'anno 2002 (cap. 60310).

3. La spesa per la realizzazione di opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere, già autorizzata in lire 34.900 milioni per il biennio 2000/2001 dall'articolo 17, comma 3, della l.r. 1/1999, è rideterminata in lire 31.851 milioni (euro 16.449.668), di cui lire 25.451 milioni (euro 13.144.344) per l'anno 2000 e lire 6.400 milioni (euro 3.305.324) per l'anno 2001; per l'anno 2002 è autorizzata la spesa di euro 8.366.400 (cap. 60420).

4. Il limite di annue lire 3.000 milioni che la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all'USL quale finanziamento vincolato per le finalità di cui alla legge regionale 24 giugno 1994, n. 31, per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie, fissato dall'articolo 17, comma 4, della l.r. 1/1999 per gli anni 2000 e 2001 è ridotto, per l'anno 2001, a lire 2.000 milioni (euro 1.032.913) ed esteso, per euro 1.039.000, all'anno 2002 (cap. 60445).

Articolo 20 (Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di investimento oggetto di finanziamento comunitario)

1. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e alla legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), sono determinati in complessive lire 3.295 milioni (euro 1.701.725) per l'anno 2000, in lire 3.180 milioni (euro 1.642.332) per l'anno 2001 ed in euro 1.582.000 per l'anno 2002, articolati come segue:

a) documento unico di programmazione, obiettivo n. 2 2000/06, complessive lire 1.895 milioni (euro 978.685) per l'anno 2000, lire 1.780 milioni (euro 919.293) per l'anno 2001 ed euro 858.000 per l'anno 2002 (cap. 25026);

b) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG III italo-francese" 2000/06, complessive lire 1.200 milioni (euro 619.748) per l'anno 2000, lire 1.200 milioni (euro 619.748) per l'anno 2001 ed euro 620.000 per l'anno 2002 (cap. 25030);

c) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG III italo-svizzero" 2000/06, complessive lire 200 milioni (euro 103.291) per l'anno 2000, lire 200 milioni (euro 103.291) per l'anno 2001 ed euro 104.000 per l'anno 2002 (cap. 25029).

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, finanze e programmazione, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le variazioni necessarie per l'iscrizione nel bilancio stesso delle quote di cofinanziamento dei programmi di cui al comma 1.

Articolo 21 (Disposizioni in materia di sostegno al settore dell'edilizia residenziale pubblica)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), non si applicano per l'anno 2000.

2. I fondi statali attribuiti alla Regione per i fini di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono considerati quote di partecipazione al fondo regionale per l'abitazione di cui alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 ed affluiscono al cap. 13050 del bilancio regionale.

3. I fondi di cui al comma 2 (cap. 72530) sono gestiti direttamente dalla Regione secondo le modalità previste dalla l.r. 36/1998, previe intese con il Consiglio permanente degli enti locali.

4. I fondi di cui al comma 2 sono destinati anche ad inquilini che non siano assegnatari o aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, tenuto conto dei requisiti definiti dal Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 7 giugno 1999, previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 431/1998.

Articolo 22 (Interventi nel settore dei trasporti)

1. La spesa per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone), autorizzata in annue lire 3.650 milioni per il biennio 2000/2001 dall'articolo 19, comma 1, della l.r. 1/1999, è rideterminata in lire 3.620 milioni (euro 1.869.573) per l'anno 2000, in lire 3.120 milioni (euro 1.611.345) per l'anno 2001 ed in euro 1.611.200 per l'anno 2002 (capp. 67870 e 67890).

2. La spesa di annue lire 26.500 milioni, autorizzata per gli anni 2000 e 2001 dall'articolo 19, comma 2, della l.r. 1/1999 per l'erogazione alle società concessionarie di servizi di autolinee dei corrispettivi derivanti dai contratti di servizio stipulati con la Regione ai sensi degli articoli 13, 54, 55, 57, 58, 59 e 60 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è rideterminata in lire 28.000 milioni (euro 14.460.793) per l'anno 2000, in lire 28.800 milioni (euro 14.873.958) per l'anno 2001 ed in euro 14.484.900 per l'anno 2002 (cap. 67670).

3. La spesa recata dall'articolo 19, comma 3, della l.r. 1/1999 per l'applicazione della legge regionale 7 aprile 1992, n. 15 (Iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier), è rideterminata, per il biennio 2000/2001, in complessive lire 7.000 milioni (euro 3.615.198), di cui lire 6.000 milioni (euro 3.098.741) - 3.000 milioni annui (euro 1.549.370) - per l'applicazione del contratto di servizio con le Ferrovie dello Stato (cap. 67970) e lire 1.000 milioni (euro 516.456) - 500 milioni annui (euro 258.228) - per infrastrutture ed impianti (cap. 67975); per l'anno 2002 la spesa autorizzata per i medesimi interventi è di euro 1.807.500, di cui euro 258.200 per infrastrutture ed impianti.

4. L'autorizzazione di spesa di lire 9.000 milioni annui per gli anni 2000 e 2001, recata dall'articolo 19, comma 5, della l.r. 1/1999, per l'applicazione della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 78, concernente il potenziamento delle infrastrutture dell'aeroporto "Corrado Gex" di Aosta, è rideterminata in lire 4.000 milioni (euro 2.065.827) per l'anno 2000, in lire 11.000 milioni (euro 5.681.025) per l'anno 2001 e in euro 774.600 per l'anno 2002 (cap. 68150).

5. L'autorizzazione di spesa di lire 7.338 milioni (euro 3.789.760) per il biennio 2000/2001, recata dall'articolo 19, comma 7, della l.r. 1/1999, per l'applicazione della legge regionale 6 novembre 1991, n. 66, concernente lavori di ammodernamento e di sistemazione della strada dell'Envers, è rideterminata in lire 10.000 milioni (euro 5.164.568), - annue lire 5.000 milioni (euro 2.582.284) - per gli anni 2000 e 2001; per l'anno 2002 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 (cap. 51490).

Articolo 23 (Interventi in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti)

1. L'autorizzazione di spesa di lire 5.700 milioni per l'anno 2000 e di lire 6.200 milioni per l'anno 2001, recata nell'articolo 20 della l.r. 1/1999 per il completamento delle stazioni intermedie di stoccaggio di rifiuti solidi urbani, previsti dall'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 1988, n. 44, e per la realizzazione delle discariche annesse all'impianto di compattazione dei predetti rifiuti, ubicato nel comune di Brissogne, di cui alla legge regionale 16 agosto 1982, n.37, è rideterminata in lire 1.300 milioni (euro 671.393) per l'anno 2000 e in lire 3.800 milioni (euro 1.962.536) per l'anno 2001, di cui annue lire 800 milioni (euro 413.165) per gli interventi previsti dalla l.r. 44/1988, e in euro 1.962.400 per l'anno 2002, di cui euro 413.100 per gli interventi previsti dalla l.r. 44/1988 (cap. 59270 parz.).

Articolo 24 (Interventi in materia di agricoltura e zootecnia)

1. L'autorizzazione della spesa di annue lire 3.700 milioni (euro 1.910.890) per la concessione di contributi integrativi regionali alle aziende agricole che aderiscono al programma pluriennale realizzato ai sensi del regolamento CE n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recata dall'articolo 19, comma 1, della l.r. 41/1997 per l'anno 2000 e dall'articolo 21, comma 1, della l.r. 1/1999 per l'anno 2001, è estesa all'anno 2002 per euro 1.910.800 (cap. 42510).

2. È autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni (euro 4.131.655) per la concessione, ancora per l'anno 2000, di contributi a favore di titolari di allevamenti che abbiano maturato nel corso della campagna sanitaria 1999 i requisiti previsti dalla legge regionale 7 novembre 1994, n. 66 (Concessione di una misura annuale a favore di titolari di allevamenti che acquisiscono o mantengono la qualifica sanitaria di ufficialmente indenne) (cap. 42810).

3. La spesa di lire 5.450 milioni per l'anno 2000 e di lire 5.650 milioni per l'anno 2001, autorizzata dall'articolo 1 della l.r. 1/1999 per l'applicazione della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 2 (Applicazione in Valle d'Aosta delle disposizioni comunitarie relative al miglioramento dell'efficacia delle strutture agrarie), è rideterminata in lire 7.455 milioni (euro 3.850.186) per l'anno 2000, in lire 7.410 milioni (euro 3.826.945) per l'anno 2001 ed in euro 3.837.100 per l'anno 2002 (capp. 43240, 43260, 43300, 43340, 43400).

Articolo 25 (Interventi in materia di istruzione e cultura)

1. La residua spesa di lire 14.000 milioni per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 28 novembre 1996, n. 37 (Interventi regionali in materia di edilizia scolastica), rinviata dall'articolo 22, comma 1, della l.r. 1/1999 agli anni 2002 e 2003, è rideterminata in euro 7.230.000, a valere sul triennio 2002/2004, di cui euro 774.600 per l'anno 2002 (cap. 56300 parz.).

2. La spesa di lire 750 milioni per l'anno 2000 e di lire 1.100 milioni per l'anno 2001, autorizzata dall'articolo 22, comma 3, della l.r. 1/1999, per il funzionamento del corso di laurea in Scienza della formazione e della scuola di specializzazione dei docenti, in attuazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Norme urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è rideterminata in lire 700 milioni (euro 361.519) per l'anno 2000, in lire 750 milioni (euro 387.342) per l'anno 2001 ed autorizzata in euro 361.500 per l'anno 2002 (cap. 56640).

3. Per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia scolastica a favore di studenti universitari, previste dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641) ed in applicazione dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari) è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 170 milioni (euro 87.797) per il concorso nel pagamento di buoni mensa per gli studenti universitari (cap. 55560 parz.).

4. La residua spesa di lire 3.500 milioni, autorizzata per l'anno 2000 dalla legge regionale 21 dicembre 1998, n. 55 (Istituzione del parco archeologico dell'area megalitica di Saint Martin de Corléans del Comune di Aosta), è trasferita per lire 1.700 milioni (euro 877.976) all'anno 2001 (cap. 66090).

Articolo 26 (Interventi nel settore del turismo e dello sport)

1. Per la realizzazione di infrastrutture sportive di interesse regionale, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui con l'Istituto per il Credito Sportivo, entro il limite annuo di lire 1.000 milioni (euro 516.456) per gli anni 2000 e 2001 ed euro 516.400 per l'anno 2002 (capp. 11165 entrate e 64821 spesa); tali importi modificano quelli autorizzati dall'articolo 25, comma 1, della l.r. 1/1999.

2. Per l'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 42 milioni (euro 21.691) per l'anno 2000, di lire 126 milioni (euro 65.073) per l'anno 2001 e di euro 108.400 per l'anno 2002 e annui euro 126.850 a decorrere dall'anno 2003 (cap. 69300 parz. e 69320 parz.).

3. La spesa di annue lire 1.020 milioni (euro 526.786), autorizzata dall'articolo 25, comma 3, della l.r. 1/1999 per gli interventi previsti dalla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta), è rideterminata in lire 930 milioni (euro 480.304) per l'anno 2000, in lire 896 milioni (euro 462.745) per l'anno 2001 e in euro 452.300 per l'anno 2002 (capp. 64360, 64380, 64390 e 64440).

4. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci della Valle d'Aosta), come modificata dalle leggi regionali 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni (euro 258.228) per l'anno 2000, di lire 400 milioni (euro 206.582) per l'anno 2001 e di euro 206.400 per l'anno 2002 (capp. 64485, 64500).

5. Per l'ulteriore applicazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83 (Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa) e successive modificazioni, è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 6.000 milioni (euro 3.098.741) (cap. 64560).

6. La spesa di lire 25.500 milioni, autorizzata per l'anno 2000 per l'applicazione della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio), è rideterminata, per l'anno 2000, in lire 20.500 milioni (euro 10.587.366), di cui lire 1.500 milioni (euro 774.685) per l'ulteriore finanziamento del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio). Per gli anni 2001 e 2002 è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 26.500 milioni (euro 13.686.107) e di euro 17.817.900, di cui lire 4.500 milioni (euro 2.324.056) nell'anno 2001 ed euro 2.324.200 nell'anno 2002 per il rifinanziamento del fondo di rotazione (capp. 64660, 64810).

7. Per l'ulteriore applicazione della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Interventi a favore dello sport) è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 4.320 milioni (euro 2.231.093), di cui 300 milioni (euro 154.937) già autorizzati dall'Allegato B (cap. 62521). Per gli anni 2001 e 2002 è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 4.338 milioni (euro 2.240.390) e di euro 1.941.300, con esclusione degli stanziamenti da autorizzarsi annualmente a carico del capitolo 62521 mediante l'utilizzo delle risorse destinate alla finanza locale (capp. 64150, 64460, 64321, 66500, 66501, 66502, 66503).

8. Per il completamento dell'intervento di ristrutturazione del fabbricato regionale "Foyer de montagne" ubicato nel comune Valgrisenche, di cui alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 56, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni (euro 258.228) per l'anno 2000, di lire 1.000 milioni (euro 516.456) per l'anno 2001 e di euro 51.600 per l'anno 2002 (cap. 64852).

Articolo 27 (Interventi nel settore delle piccole e medie imprese)

1. La spesa per l'applicazione della legge regionale 4 maggio 1998, n. 22 (Interventi a favore delle piccole imprese per l'effettuazione di investimenti), determinata in annue lire 4.000 milioni dall'articolo 12 della stessa legge, è rideterminata in lire 6.700 milioni (euro 3.460.261) per l'anno 2000, in lire 6.800 milioni (euro 3.511.906) per l'anno 2001 ed in euro 3.724.800 per l'anno 2002 (capp. 47010, 47040, 47300 parz., 47350, 47820, 47830).

2. La spesa di lire 3.600 milioni annui per l'applicazione, negli anni 2000 e 2001, dell'articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41 (Provvidenze per l'artigianato – Norme per la concessione di contributi regionali per l'incremento e miglioramento delle attività delle imprese artigiane), autorizzata dall'articolo 1 della l.r. 1/1999 è rideterminata, per i predetti anni, in annue lire 2.000 milioni (euro 1.032.913) ed estesa al 2002 per euro 1.032.900 (cap. 47300 parz.).

Articolo 28 (Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche)

1. È autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di euro 309.800 per l'applicazione della legge regionale 28 marzo 1995, n. 9 (Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche negli edifici) come modificata dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 9 (cap. 48950).

2. L'applicazione della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 44 (Concessione di contributi regionali per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano) è prorogata all'anno 2002; la residua autorizzazione di spesa di lire 2.600 milioni, determinata dall'articolo 27, comma 2, della l.r. 1/1999, è rideterminata in lire 2.400 milioni (euro 1.239.496), ripartita in lire 800 milioni annui (euro 413.165) per gli anni 2000 e 2001 ed in euro 413.100 per l'anno 2002 (cap. 33751).

3. L'autorizzazione di spesa di lire 500 milioni per l'anno 2001 per la concessione di contributi in conto capitale previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 1/1997, autorizzata dall'articolo 27, comma 3, della l.r. 1/1999, è rideterminata per l'anno 2001 in lire 300 milioni (euro 154.937) ed estesa all'anno 2002 per euro 154.900 (cap. 48820).

4. La spesa annua di lire 400 milioni, autorizzata dall'articolo 29, comma 1, della l.r. 1/1999 per l'applicazione della legge regionale 26 maggio 1998, n. 43 (Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili)), è ridotta per gli anni 2000 e 2001 ad annue lire 300 milioni (euro 154.937) e determinata per l'anno 2002 in euro 154.900 (cap. 48960).

Articolo 29 (Sistema informatico regionale)

1. La spesa di lire 617 milioni per l'anno 2000 e di lire 460 milioni per l'anno 2001, autorizzata dall'articolo 28, comma 1, della l.r. 1/1999 per la realizzazione del sistema informativo regionale territoriale (SITR) di cui alla legge regionale 26 maggio 1993, n. 39, è rideterminata in lire 2.510 milioni (euro 1.296.306) per l'anno 2000, in lire 2.350 milioni (euro 1.213.673) per l'anno 2001 e in euro 1.213.500 per l'anno 2002 (cap. 20467).

2. L'autorizzazione di spesa di lire 340 milioni per l'anno 2000 e di lire 350 milioni per l'anno 2001, recata dall'articolo 28, comma 2, della l.r. 1/1999 per l'ulteriore applicazione della legge regionale 28 luglio 1992, n. 37, concernente la costituzione dell'anagrafe regionale delle persone fisiche e giuridiche, è rideterminata in lire 150 milioni (euro 77.468) annui per gli anni 2000 e 2001 ed autorizzata in euro 77.400 per l'anno 2002 (cap. 21880 parz.).

Articolo 30 (Interventi a sostegno dell'informazione locale)

1. Per l'applicazione della legge regionale 26 maggio 1998, n. 41 (Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'informazione locale), è autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa annua di lire 500 milioni (euro 258.228) e, per l'anno 2002, la spesa di euro 258.200 (cap. 21430).

Articolo 31 (Modificazione alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16)

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della l.r. 16/1982 è sostituito dal seguente:

"Possono essere soci della Finaosta la Regione Valle d'Aosta, enti pubblici territoriali e non territoriali, aziende di credito, istituti finanziari di diritto e di interesse pubblico e compagnie di assicurazioni, nonché i consorzi di imprese legalmente costituiti e società di servizi controllate da associazioni di categorie produttive".

Articolo 32 (Disposizioni in materia di gestione della fauna selvatica - Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)

1. Il comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), già modificata dalla legge regionale 2 settembre 1996, n. 33, è sostituito dal seguente:

"7. Il comitato regionale per la gestione venatoria provvede all'espletamento dei propri compiti mediante l'ottanta per cento dei proventi di cui all'articolo 39, comma 6, lett. b).".

2. Il comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

"2. La tassa di cui al comma 1 è fissata nella misura del cento per cento della corrispondente tassa erariale per la licenza di porto di fucile per uso caccia.".

3. Il comma 6 dell'articolo 39 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

"6. I proventi della tassa di cui al presente articolo sono così impiegati:

a) il cinque per cento, quale concorso per il conseguimento dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla presente legge;

b) l'ottanta per cento, per il funzionamento del Comitato regionale per la gestione venatoria;

c) il dieci per cento, quale concorso per la costituzione di un fondo destinato al risarcimento dei danni arrecati agli agricoltori da parte della fauna selvatica, secondo le modalità stabilite dall'articolo 40;

d) il cinque per cento, quale concorso per la costituzione di un fondo destinato al contributo per l'utilizzazione dei fondi agricoli secondo criteri che salvaguardino la fauna selvatica e contribuiscano al mantenimento dell'ambiente naturale; tale contributo è erogato ai proprietari o conduttori secondo le modalità di cui all'articolo 41.".

Articolo 33 (Disposizioni in materia di entrate)

1. Fino al 31 dicembre 2000 le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta regionale di trascrizione (IRT), di cui al regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7, i relativi controlli e l'applicazione delle sanzioni, restano affidate all'Automobile Club d'Italia (ACI) – Ufficio del Pubblico registro automobilistico – Sede provinciale di Aosta.

2. In attesa di una disciplina organica della materia, per l'anno 2000 le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contabilizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi, sono svolte dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale è autorizzata, ove si renda necessario, a stipulare eventuali convenzioni con i soggetti interessati.

Articolo 34 (Recupero di somme dalle disponibilità dei fondi di rotazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere il rimborso, anche in più soluzioni, della somma di lire 15.000 milioni (euro 7.746.853), disponibile sui fondi di rotazione regionali istituiti presso la Finaosta S.p.A., ai sensi della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta) e successive modificazioni, a valere:

a) quanto a lire 10.000 milioni (euro 5.164.568) sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui al capo II della l.r. 33/1973 (Provvidenze per il turismo);

b) quanto a lire 5.000 milioni (euro 2.582.284) sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui al capo III della l.r. 33/1973 (Provvidenze per l'industria).

2. Le somme rimborsate ai sensi del presente articolo saranno introitate sul capitolo n. 9904 che si istituisce nella parte entrate del bilancio della Regione con la denominazione "Recuperi ed introiti di somme provenienti dai fondi regionali di rotazione".

Articolo 35 (Disposizioni per l'introduzione dell'euro nella legislazione regionale di spesa - Modificazione alla legge regionale 1° gennaio 1999, n. 1)

1. Il comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 1/1999 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora la legge regionale preveda o autorizzi spese a carico dell'esercizio 2002 o successivi, le indicazioni di valore sono espresse esclusivamente in euro.".

Articolo 36 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, ammontanti a lire 980.538,6 milioni (euro 506.405.924) per l'anno 2000, a lire 341.356 milioni (euro 176.295.661) per l'anno 2001 e ad euro 167.872.012 per l'anno 2002, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 2000/2002, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicate dallo stato di previsione pluriennale della parte Spesa.

Articolo 37 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati A e B

(Omissis)

PrésidentNous procédons à l'examen article par article du projet de loi en partant par le projet de loi n° 58.

Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 22

Contre: 9

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 22

Contre: 9

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 3:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 22

Contre: 9

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 22

Contre: 9

Le Conseil approuve.

La parole au Conseiller Cerise sur l'article 5.

Cerise (UV)Volevo richiamare l'attenzione di questo Consiglio su questo articolo. Il Tribunale di Aosta ieri ha emesso la sentenza relativamente alla frana della Brenva; mi felicito con gli amministratori che sono stati assolti in questa circostanza.

Non voglio entrare nel merito della valutazione giudiziaria ma, essendo questa vicenda passata anche attraverso l'ufficio che dirigevo a suo tempo, mi sento innanzitutto di esprimere un sentimento di stima e di solidarietà nei confronti di questi miei ex collaboratori che sono stati condannati. Li ho apprezzati per l'impegno e la dedizione sul lavoro e ritengo questo un incidente di percorso che può darsi che in altra sede venga valutato diversamente e glielo auguro anche a loro.

Detto questo, voglio fare alcune riflessioni brevissime su cosa può determinare un fatto di questo genere.

Non vorrei che questo episodio costituisse una sorta di freno a mano per quanto riguarda le attività dell'Amministrazione regionale e se non si vuole che il personale dirigenziale investito di responsabilità soggettive molto pesanti si rifiuti o quanto meno cerchi di fuggire da queste responsabilità; comportamento che sarebbe anche umano. Credo che bisognerà porre la massima attenzione per porre questo personale nelle condizioni migliori di potersi assumere queste responsabilità con tutte le risorse che devono essere messe a loro disposizione perché ciò possa avvenire.

La seconda notazione riguarda il conferimento di incarichi dirigenziali a personale esterno all'Amministrazione regionale. Ritengo che sia positiva questa innovazione che è stata introdotta con la riforma perché si tratta di risorse nuove che arrivano e che possono anche costituire uno stimolo per i dirigenti che ci sono già in Amministrazione regionale.

Invito semplicemente a fare in modo che questo personale non diventi un anticorpo, nel senso che ottimi manager, ottimi professionisti, ottime persone sul mercato della specializzazione proiettate all'interno dell'Amministrazione regionale qualche volta hanno delle grosse difficoltà e, anziché condurre la macchina, si fanno condurre dalla macchina regionale. Non sarebbe male che per questo personale si facessero dei corsi anche brevi non tanto di management quanto piuttosto per renderli edotti di come funziona la macchina regionale.

Queste sono le cose che volevo dire dopodiché sono d'accordo e voterò favorevolmente questo articolo.

PrésidentJe pense pouvoir dire que nous partageons entièrement l'esprit et le sentiment de solidarité dont il a bien voulu témoigner, en particulier vis-à-vis de nos collègues qui ont été acquittés.

Je soumets au vote l'article 5:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 23

Contre: 9

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 24

Contre: 9

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 7:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 24

Contre: 9

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 8:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 24

Contre: 9

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 9:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 24

Contre: 9

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 10:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 24

Contre: 9

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 11:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 24

Contre: 9

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 12:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 24

Contre: 9

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 13:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 24

Contre: 9

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 14:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 24

Contre: 9

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 15:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 24

Contre: 9

Le Conseil approuve.

La parole au Conseiller Frassy sur l'article 16.

Frassy (FI)Solo brevemente per esprimere delle perplessità sulla piccola riforma che l'Assessore Vallet ha portato in finanziaria come peraltro aveva promesso rispondendo a nostre interpellanze sulla materia.

Avevamo appurato come la legge n. 37/86 non fosse una legge adeguata dal punto di vista funzionale per venire incontro alle esigenze delle popolazioni colpite dalle calamità, quando esse accadono, e l'Assessore ha detto: "Andremo a modificare in finanziaria la legge". Noi diciamo che avremmo auspicato un maggior coraggio di tipo legislativo e voglio spiegarmi meglio: mi riferisco ai contributi a fondo perduto nella misura massima del 60 percento del danno subito a favore dei proprietari di immobili, i quali utilizzino anche gli immobili stessi come prima casa e i quali immobili siano colpiti da fenomeni di calamità naturali.

Abbiamo visto in questi giorni come ci siano tutta una serie di leggi che riconoscono dei contributi a fondo perso in misura di gran lunga maggiore rispetto a quanto non venga invece riconosciuto in questa legge. Questa è una legge un po' particolare, perlomeno nella previsione che qui andiamo ad articolare perché è una legge che si spera di non dover mai utilizzare, perciò avremmo preferito che la Regione più che matrigna in questo caso fosse un po' più mamma, invece purtroppo "mamma Regione" è spesso mamma in situazioni più o meno futili e diventa matrigna invece in situazioni dove forse ci sarebbe bisogno di avere sicuramente una maggiore copertura, perché non dimentichiamoci che qui ci sono persone che hanno perso completamente tutto dalla sera alla mattina perciò avremmo auspicato un intervento più consistente.

Sulla seconda modifica, che è sempre contenuta nell'articolo 16 e riguarda l'articolo 26, anche qui dobbiamo dire che la modifica è stata fatta a metà; la legge precedente?, la modificazione non consentiva l'erogazione se non a lavori effettuati. Anche qui l'Assessore ha fatto una scelta per metà perché viene erogato soltanto il 40 percento dei contributi a fondo perduto, fra l'altro ad inizio lavori. Ora il concetto di inizio lavori qui non è precisato e non capiamo se si riferisca ai primi avanzamenti o semplicemente al certificato che viene depositato agli uffici tecnici comunali. Anche se ci sono probabilmente situazioni che non hanno necessità di questo tipo di sovvenzione, in altre situazioni però senza queste risorse diventa tutto molto più difficile e tutto molto più lungo, perciò anche in questo caso avremmo auspicato che non venisse erogato soltanto il 40 percento del 60 percento inizio lavori, ma che quanto meno ci fosse una maggiore disponibilità da parte dell'Amministrazione.

Ciò detto, su questo articolo esprimeremo un giudizio diverso rispetto a quello che è il giudizio globale che diamo alla manovra finanziaria in quanto va ad individuare un problema che avevamo già sollevato; perciò ci esprimeremo con un voto di astensione che è un voto di astensione non soltanto in chiave politica per quanto riguarda questa particolare norma, ma è anche un voto di astensione proprio sulla valutazione tecnica, perché non riteniamo completamente sufficiente la modifica che l'Assessore ha portato in aula.

PrésidentLa parole au Vice-président Viérin Marco.

Viérin M. (Aut)Sempre in merito a questo articolo non abbiamo presentato nessun emendamento perché volevamo prima verificare se l'Assessore poteva dirci qualcosa in merito.

Nella modifica all'articolo 25 si continua a dire: "? in base ad apposita perizia asseverata?"; è chiaro che di primo acchito si può concordare che si debba avere una perizia asseverata altrimenti è chiaro che l'Amministrazione si troverà in difficoltà per definire il danno ed erogare i contributi, ma in alcuni casi ho conosciuto delle persone che hanno avuto questi problemi e per i piccoli danni, Assessore, a volte costava di più la perizia asseverata che il rimborso dei danni stessi perché sappiamo i costi dei professionisti.

Si parlava allora qualche tempo fa se era possibile per un prossimo futuro pensare che sotto un certo limite di danni si potesse utilizzare la fattura quietanzata abbinata a un'autocertificazione che può essere controllata successivamente dai funzionari della Regione che dopo uno o due anni possono verificare se i lavori sono stati svolti e se l'autocertificazione è veritiera.

Non abbiamo presentato un emendamento, ripeto, perché è un argomento che andrebbe verificato più tecnicamente, però ci sono stati vari problemi in merito a tutti i cittadini che hanno avuto danni di piccola entità, parecchi di questi hanno poi rinunciato ai benefici della legge proprio per il grande numero di documenti da presentare.

PrésidentLa parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Vallet.

Vallet (UV)Credo che la definizione più esatta a questo articolo l'abbia data il Consigliere Frassy dicendo che si tratta di piccola riforma. In effetti, questo è limitato al problema dei danni subiti dalle abitazioni.

Le puntualizzazioni che abbiamo voluto fare riguardano due questioni sostanzialmente e a questo ci siamo limitati nulla andando ad innovare quanto a procedure, a documentazioni previste e quindi a quanto relativo alla questione sollevata dal Vicepresidente Viérin sulle perizie asseverate. Nulla altresì abbiamo voluto innovare rispetto alle percentuali di contributo, anche se le argomentazioni del Consigliere Frassy sono in buona parte condivisibili per quanto riguarda la prima parte delle sue argomentazioni, perché la Protezione civile sta lavorando alla riforma sostanziale e completa della legge n. 37 e credo di poter dire, Presidente, che nei primi mesi del 2000 questo Consiglio avrà l'opportunità di esaminare il nuovo testo.

Pertanto, in questa sede abbiamo voluto risolvere i piccoli problemi contingenti che ci derivavano da un'interpretazione difficile da parte degli uffici a quanto scritto nella prima riga dell'articolo 25 della legge n. 37, ovvero sugli edifici destinati ad abitazione gravemente danneggiati. In queste cinque parole ci sono due problemi: edifici destinati ad abitazione, escludendo ad esempio eventuali danni arrecati a garage. Abbiamo voluto anche citare le pertinenze perché, riferendoci strettamente alla definizione di edifici destinati ad abitazione, gli uffici avrebbero potuto escludere danni eventuali a staccionate e cancelli. Anche l'interpretazione delle parole "gravemente danneggiati" costituisce un problema, nel senso di stabilire chi valuta se è stato gravemente danneggiato o meno.

Quindi, si è voluto dare una prima soluzione a questa difficoltà interpretativa degli uffici.

La seconda questione è riferita al fatto che se dal 1986 ad oggi nessuno ha mai chiesto il mutuo, una ragione c'è e la ragione è stata quella individuata dal Consigliere Frassy quando ha detto: "Meglio pochi, maledetti e subito", nel senso che con il contributo a fondo perso il 40 percento viene dato a inizio lavori e il saldo alla fine dei lavori, mentre con il mutuo viene dato tutto solo alla fine. Abbiamo voluto ovviare a questo problema e quindi questo articolo va preso per quello che è: una piccola puntuale risposta a queste due questioni.

PrésidentLa parole au Vice-président Viérin Marco.

Viérin M. (Aut)Assessore, speravo che lei mi dicesse se condivideva quanto da noi richiesto, nel senso di fare una verifica se era possibile nel prossimo futuro tecnicamente di apportare questa modifica sulla necessità della perizia asseverata. Non dico per tutto perché chiaramente non è pensabile per i grandi danni, ma per i piccoli danni il fatto di chiedere una perizia asseverata, ripeto, con la burocrazia che è in atto e con il costo delle perizie asseverate, ci pare che non sia il caso anche perché da poco tempo è uscita la possibilità dell'autocertificazione.

Con la nostra domanda si chiedeva se era possibile fare in futuro una modifica alla legge che prevedesse l'autocertificazione accompagnata da ulteriore documentazione fotografica o fatture quietanzate per i danni sotto i 3 o i 5 milioni.

PrésidentLa parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Vallet.

Vallet (UV)Credevo fra le righe di aver chiarito anche questo dicendo che questi aspetti verranno esaminati nella predisposizione del nuovo disegno di legge che sarà sicuramente improntato ad una semplificazione e delle procedure e delle documentazioni a supporto delle domande.

In quella sede faremo tutte le valutazioni, verificando se nel caso degli immobili è possibile avere un tipo di documentazione, in caso di altri danni magari una documentazione più semplice.

PrésidentJe soumets au vote l'article 16:

Conseillers présents: 33

Votants: 31

Pour: 24

Contre: 7

Abstentions: 2 (Frassy, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 17:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 24

Contre: 9

Le Conseil approuve.

A l'article 18 il y a l'amendement de la IIème Commission qui récite:

Emendamento Al comma 6 dell'articolo 18 sostituire la cifra "5.500 milioni", per l'anno 2000, con la cifra "5.300 milioni" e la cifra "13.800 milioni", per l'anno 2001, con la cifra "8.500 milioni".

Je soumets au vote l'article 18 dans le texte avec l'amendement:

Articolo 18 (Interventi nel settore sociale)

1. La spesa annua per l'applicazione della legge regionale 26 maggio 1998, n. 34 (Autorizzazione di spesa per la liquidazione di spese per la gestione di comunità riabilitative a favore di tossicodipendenti, alcooldipendenti, affetti da HIV e malati di AIDS), autorizzata per gli anni 2000 e 2001 in lire 250 milioni annue dall'articolo 16, comma 1, della l.r. 1/1999, è rideterminata in lire 150 milioni (euro 77.468) per l'anno 2000, in lire 144 milioni (euro 74.369) per l'anno 2001 ed in euro 77.468 per l'anno 2002 (cap. 61045).

2. Per i seguenti ulteriori interventi previsti dalla legge regionale 16 aprile 1997, n. 13 (Piano socio sanitario regionale per il triennio 1997/1999), sono autorizzate, per l'anno 2000, le seguenti spese:

a) lire 50 milioni (euro 25.822) per lo sviluppo del servizio sociale territoriale (cap. 61630);

b) lire 6.000 milioni (euro 3.098.741) per l'erogazione di contributi nelle spese di gestione di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili (cap. 61700).

3. La spesa annua di lire 450 milioni per gli anni 2000 e 2001, autorizzata rispettivamente dall'articolo 1 della l.r. 41/1997 e dall'articolo 16, comma 2, della l.r. 1/1999 per il finanziamento delle spese di gestione della Comunità E. Desaymonet per il recupero dei tossicodipendenti, di cui alla legge regionale 27 maggio 1988, n. 38, è rideterminata in lire 500 milioni (euro 258.228) per l'anno 2000, in lire 480 milioni (euro 247.899) per l'anno 2001 e in euro 241.400 per l'anno 2002 (cap. 60880).

4. La residua spesa di lire 500 milioni, autorizzata per l'anno 2000 dall'articolo 16, comma 3, della l.r. 1/1999 per la realizzazione del centro occupazionale agricolo per portatori di handicap di cui alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 2, è ridotta a lire 200 milioni (euro 103.291) (cap. 61620).

5. La spesa annua di lire 2.000 milioni per gli anni 2000 e 2001, autorizzata dall'articolo 16, comma 4, della l.r. 1/1999, per la concessione di contributi ad enti pubblici per l'abbattimento delle barriere architettoniche, prevista dalla legge regionale 12 gennaio 1999, n. 3 (Norme per favorire la vita di relazione delle persone disabili), è rideterminata in annue lire 1.500 milioni (euro 774.685) per gli anni 2000 e 2001 ed autorizzata in euro 774.700 per l'anno 2002 (cap. 58700).

6. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Iniziative a favore della famiglia), autorizzata in lire 5.300 milioni per l'anno 2000 e in lire 8.500 milioni per l'anno 2001 dall'articolo 29, comma 1, della l.r. 1/1999, è rideterminata in lire 5.000 milioni (euro 2.582.284) per l'anno 2000, in lire 4.986 milioni (euro 2.575.054) per l'anno 2001 e in euro 2.575.900 per l'anno 2002 (capp. 61270, 61275, 61280, 61285 e 61290).

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 24

Contre: 9

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 19:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 24

Contre: 9

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 20:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 24

Contre: 9

Le Conseil approuve.

A l'article 21 il y a un amendement présenté par la Conseillère Squarzino Secondina qui récite:

Emendamento Al 1° comma dell'art. 21 sostituire le parole "per l'anno 2000" con "per il triennio 2000-2002".

La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU)Come avevo accennato nel mio intervento ieri, qui l'obiettivo è di ampliare nel tempo questa disposizione introdotta dal 1° comma dell'articolo 21 di questo disegno di legge.

L'articolo 21 fa riferimento alla legge n. 40/95, "Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica", e l'articolo 5 dice che "tutti gli alloggi inseriti nei piani di vendita che si rendono disponibili dopo che è stato attivato il piano di vendita sono venduti al miglior offerente", cioè sono rimessi sul mercato e venduti al miglior offerente. Allora il fatto che si voglia bloccare per un anno l'attuazione di questo articolo mi fa pensare che ci sia la volontà da parte della Giunta, anche facendo riferimento all'intervento fatto dal Consigliere Martin ieri, di dire che gli alloggi inseriti nei piani di vendita che non vengono venduti a chi ne ha diritto in base all'articolo 4 della stessa legge vengono congelati, non vengono più rimessi sul mercato, ma rimangono disponibili per l'affitto data la mancanza in Aosta di case da affittare.

Dato che probabilmente tutto il problema della casa dovrà essere rivisto, nell'attesa che si rivedano le normative, che si individuino spazi diversi proprio per garantire l'alloggio in affitto a quella fascia sociale che non ha sufficienti redditi per accedere ai mutui e per comperarsi una casa e non costituiscono un caso sociale, per cui bisogna comunque trovare una collocazione, per queste persone, il prorogare di tre anni questa possibilità, che forse in questo momento è solo dovuta a procedure che sono lente, sarebbe tuttavia un segnale politico forte e chiaro che andrebbe nel senso di dare un primo cenno di volontà politica di risolvere il problema.

PrésidentLa parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Vallet.

Vallet (UV)La ratio di questo comma deriva da una risposta che la legislazione statale ha inteso dare al problema dell'emergenza abitativa.

Sappiamo che in queste settimane è all'apice della sua acuità la questione sfratti anche perché la sede giudiziaria non concede più proroghe, di fatto quindi gli sfratti che sono stati richiesti diventano esecutivi. È per questo che all'articolo 4 della legge statale n. 136/99 è stata introdotta la norma che sottrae ai piani di vendita e rimette a disposizione degli enti gli alloggi che eventualmente, pur essendo ricompresi nei piani di vendita, si rendono liberi.

Questa disposizione contrasta con una norma prevista dalla nostra legge regionale n. 40/95, che è la legge che regola l'attuazione dei piani di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. In questo senso in Conferenza dei servizi, con l'Azienda regionale per l'edilizia residenziale, il Comune di Aosta e gli enti locali abbiamo valutato che è opportuno in questo momento, in presenza di un'emergenza, avere qualche alloggio in più a disposizione da mettere sul mercato dell'affitto, più che sul mercato dell'affitto, da mettere a disposizione di coloro che si trovano in emergenza relativa a sfratti diventati esecutivi.

Abbiamo voluto dare però a questo provvedimento una validità annuale e non di più perché, in relazione alla questione vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e in relazione quindi alla valutazione complessiva dell'attuazione dei piani di vendita, non abbiamo ancora gli elementi per dare un giudizio complessivo in quanto il Comune di Aosta sta concretizzando adesso le vendite avendo queste richiesto procedure lunghe e complesse, durate anni, e lo stesso dicasi per l'azienda, quindi riteniamo che, nel corso del 2000, ci sarà la possibilità di avere qualche elemento in più per dare un giudizio complessivo e verificare l'opportunità o meno che la stessa legge statale che ho citato prima prevede, cioè la possibilità per le regioni eventualmente di sospendere o revocare i piani di vendita.

Personalmente e come Giunta diamo un giudizio diverso da quello che dà la forza politica a cui appartiene la Consigliera Squarzino rispetto alla vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Noi assolutamente non siamo contrari per principio a questo perché intravediamo in questo strumento la possibilità di reinvestire quanto agli enti deriva dalla vendita di questo patrimonio per cui, rispetto all'emendamento, ci asterremo perché, qualora dovessimo nel corso del 2000 fare valutazioni uguali a quelle che stiamo facendo adesso per quanto riguarda l'emergenza o diverse rispetto a quelle che ho espresso sul problema complessivo, avremo l'opportunità l'anno prossimo eventualmente di prevedere anche per il 2000 o per il 2001 quanto la Consigliera Squarzino propone con questo emendamento.

Ripeto, le valutazioni che in sede di Conferenza dei servizi con l'azienda, con il Comune di Aosta, con gli enti locali abbiamo fatto vanno nella direzione di dare a questo provvedimento la validità di un anno.

PrésidentLa parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU)Voteremo favorevolmente questo emendamento, naturalmente, e direi con ancora maggior convinzione di prima perché mi rendo conto che questo emendamento è discriminante rispetto a una scelta sulla politica della casa. Perché dico questo? Perché questo intervento, previsto dalla legge n. 136/99, poteva essere l'occasione per estendere l'utilizzo del provvedimento non tanto e non solo per l'emergenza sfratti, ma anche per venire incontro a un'esigenza, a un bisogno che c'è.

L'Assessore Vallet era presente a quel convegno, ha sentito le relazioni, ha visto i dati che riguardano la situazione generale del bisogno della casa che c'è in Aosta e il fatto che nella città di Aosta come anche nella Regione la maggior parte dei residenti vive in case di proprietà privata. Questa non è una cosa negativa, non voglio demonizzare assolutamente chi compra una casa. Il fatto è che questi alloggi erano stati destinati all'edilizia residenziale pubblica e quindi pagati con fondi pubblici; avevano la finalità di rispondere all'esigenza di una fascia sociale che si colloca a metà fra chi ha i soldi per fare un mutuo e chi è nella miseria più nera, insomma le cosiddette "famiglie normali".

Lei ha sentito benissimo in quel convegno come esista un problema ad Aosta per quelle famiglie che non riescono a trovare delle case in affitto. Ora questo emendamento poteva indicare una scelta politica. Prendo atto che non c'è la volontà di fare questa scelta politica; prendo atto che l'appello di Martin, che pensavo fosse espressione della maggioranza, era solo un desiderio pio di un Consigliere di maggioranza.

Voteremo a favore di questo emendamento.

PrésidentLa parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Vallet.

Vallet (UV)Il secondo intervento della Consigliera Squarzino mi obbliga a fare due considerazioni in relazione alla questione abitativa. Sappiamo che i Valdostani preferiscono l'abitazione in proprietà, sappiamo anche che il 60 percento dei Valdostani è proprietario di alloggio, sappiamo anche che mancano case da affittare, sappiamo anche che in Aosta ci sono circa 700 alloggi sfitti.

Pensiamo che il problema dell'abitazione, quindi della disponibilità di alloggi da affittare non possa trovare unica risposta nel campo dell'edilizia residenziale pubblica.

Credo, ed è stato messo in evidenza anche nella relazione che è stata citata da Martin e da Squarzino, che i problemi relativi all'impossibilità di avere un alloggio in locazione derivino da un approccio culturale sicuramente difficile rispetto a questo tema da parte dei proprietari di alloggi, che non affittano quei 700 alloggi che sono vuoti e che sarebbero disponibili, ma perché? Perché non ci sono garanzie per quanto riguarda il pagamento dell'affitto, perché non ci sono garanzie rispetto alla disponibilità eventuale alla fine del contratto di locazione e perché nessuno garantisce il proprietario rispetto agli eventuali danni che il locatario potrebbe arrecare. Rispetto a questo problema non è l'edilizia residenziale pubblica l'unica risposta.

Credo che nella legge n. 431/98, che riforma la materia dei contratti di locazione nel settore dell'abitazione, ci siano delle risposte importanti alla soluzione di questo problema. C'è un problema di garanzia, allora credo che l'accordo siglato fra le parti in cui l'Amministrazione è chiamata a fare da garante costituirà sicuramente uno strumento importante per dare delle risposte.

In relazione ai problemi delle fasce sociali, la legge n. 431 prevede degli strumenti importanti, la Regione Valle d'Aosta in questo senso è stata ancora una volta precursore, nel senso che ci siamo dotati di una legge per l'istituzione del fondo sociale già con due anni di anticipo rispetto allo Stato.

Nell'articolo 21 che andremo a votare è prevista l'attivazione in Regione del fondo sociale nazionale per l'abitazione che potrà dare una risposta concreta proprio a quelle fasce sociali che, non disponendo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, non riescono proprio, perché dispongono di redditi bassi, ad accedere al mercato privato della locazione.

Pertanto, ripeto che la valutazione che in questo momento diamo alla vendita del patrimonio di edilizia residenziale non è una valutazione complessivamente negativa perché i proventi di queste vendite sono destinati alla realizzazione di programmi. Dobbiamo concretizzare i programmi che ci sono e su questo concordo con le valutazioni che Beneforti fa sempre.

PrésidentJe soumets au vote l'amendement présenté par Mme Squarzino Secondina à l'article 21:

Conseillers présents: 33

Votants: 5

Pour: 3

Contre: 2

Abstentions: 28 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, La Torre, Lanièce, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 21:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 24

Contre: 9

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 22:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 24

Contre: 10

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 23:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 24

Contre: 10

Le Conseil approuve.

La parole au Conseiller Cerise sur l'article 24.

Cerise (UV)Volevo fare una notazione per quanto riguarda questo articolo.

L'articolo si inserisce nel contesto di questo anno di transizione per quanto riguarda la politica dei contributi al settore agricolo. Credo che però sia venuto il momento di cominciare a pensare a qualcosa di diverso. Sicuramente avremo occasione di riprendere questo tema più avanti, ma se mi è permesso di fare una sollecitazione, questa sollecitazione va in due direzioni.

La prima è di trovare quanto prima una strada per fare in modo che tutti questi aiuti all'agricoltura abbiano come scopo finale non solo quello di dare un reddito agli agricoltori o assicurare loro un'entrata, ma quello di ottenere dei prodotti di qualità.

Dico questo, ma il discorso lo riprenderemo in altra sede, perché quello che sta avvenendo adesso per quanto riguarda il commercio mondiale dovrà per forza fare i conti con una caduta delle resistenze alla commercializzazione ed è probabile che l'Europa come altri Paesi si troverà con la concorrenza o quanto meno si troveranno i mercati agricoli europei sommersi da prodotti che arriveranno e anche volutamente si faranno arrivare dai Paesi del terzo mondo, ma questo è un altro discorso, la nostra agricoltura può avere un futuro soltanto da una parte nella produzione di prodotti di qualità e di tipicità.

L'altra sollecitazione, che è poi l'altro respiro che può avere in futuro l'agricoltura, va nella direzione di creare un ponte tra l'attività agricola tradizionale e il futuro dell'attività agricola o di una parte dell'attività agricola e questo ponte lo vedrei già se si attivano delle sinergie fra i due settori dell'Assessorato dell'agricoltura, cioè fra il settore che si occupa più specificatamente di ambiente e quello che si occupa di produzione agricola.

PrésidentLa parole au Vice-président Viérin Marco.

Viérin M. (Aut)Il collega Cerise suggeriva di pensare a qualcosa di diverso. Prima che il collega chiedesse la parola, volevo ricordare all'Assessore in merito a questo problema che già lo scorso anno ci promise di presentare una proposta di riorganizzazione degli interventi a sostegno del settore. È passato un anno e capisco che i problemi possono essere tanti, Assessore, perché non è semplice preparare delle norme che vadano a riorganizzare tutto il sistema del settore agricolo, però, ripeto, è passato un anno.

L'appello che volevo fare è di questo tipo: visto che è passato un anno e visto che occorreranno ancora alcuni mesi, non vorrei che la proposta venisse presentata con urgenza e che di conseguenza in quindici giorni la si portasse in aula.

Gradiremmo che su questo aspetto ci venisse dato il tempo dovuto perché, a prescindere da quello che può dire fuori microfono il Presidente della Giunta, sono successe tante cose dal PTP, tante altre cose che anche gli organi di informazione sanno perfettamente, normative importanti che sono arrivate in quest'aula sulle quali in 10-15 giorni le commissioni hanno dovuto dare il parere per non dire a volte in 7 giorni. Vorrei solo avere garanzie in questo senso.

Sull'altro aspetto, in parte concordo con Cerise, però voglio anche ricordare di non dimenticare le piccole aziende agricole che non potranno reggersi con il produrre solo una parte di prodotti di qualità, quindi bisogna dare massima attenzione alle piccole aziende agricole che saranno quelle più in difficoltà in futuro, però sono quelle - e qui concordo con Cerise - che mantengono più di tutte le altre l'ambiente valdostano, il cosiddetto "environnement".

Questo è un appello che faccio oggi, avremo modo spero di discutere sia in commissione che in aula di questo tema che è un tema di vitale importanza per la Valle.

PrésidentLa parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Perrin.

Perrin (UV)Ce n'est que pour tranquilliser les conseillers qui sont intervenus. D'ailleurs j'ai eu maintes occasions déjà dans cette Assemblée d'annoncer la révision de tout le secteur des aides à l'agriculture en général et à la zootechnie en particulier. Nous sommes en train de travailler sur le programme de développement rural qui devra être consigné à l'examen de l'Union européenne dans le premier semestre de 2000.

Nous sommes aussi en train de travailler sur un dessein de loi pour ce qui concerne les aides à la zootechnie et je dirais de mieux; l'Union européenne dans la formulation de ses directives a donné une définition très intéressante de ce qui sera le rapport entre l'administration publique et le domaine de l'agriculture qui devra être une agriculture multifonctionnelle, une agriculture qui ne vise pas seulement aux produits de qualité, mais qui vise surtout au maintien du territoire et à la qualité de ce territoire en général.

La nouveauté introduite c'est qu'il devra y avoir un contrat entre l'entrepreneur agricole et le pouvoir public, donc je reconnais à l'entrepreneur agricole une aide car il me garantit toute une série de services. Voilà que même le discours des contributions tombe, c'est un concept nouveau qui va s'ouvrir.

Donc je suis parfaitement en ligne avec ce qui a été dit et je m'engage à porter cette complexe opération à l'attention et à la discussion des commissions compétentes et des conseillers, car tout le secteur doit être révisé.

PrésidentJe soumets au vote l'article 24:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 22

Contre: 10

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 25:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 22

Contre: 10

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 26:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 22

Contre: 10

Le Conseil approuve.

A l'article 27 il y a deux amendements présentés le premier par la IIème Commission et le deuxième par l'Assesseur Agnesod qui récitent respectivement:

Emendamenti Al comma 2 dell'articolo 27 sostituire la cifra "3.600 milioni" con la cifra "3.000 milioni".

All'articolo 27, comma 2, sostituire "2.000 milioni (euro 1.032.913)" in "2.500 milioni (euro 1.291.142)".

La parole au Vice-président Viérin Marco.

Viérin M. (Aut)Visto che in questo articolo al comma 2 la spesa dei 3.600 milioni previsti dall'applicazione della legge concernente viene riportata a 2 miliardi, quasi dimezzata, e visto che questi sono interventi soprattutto nel settore dell'artigianato, volevo capire se la motivazione è che la legge è stata poco utilizzata da parte del settore dell'artigianato oppure se vi sono motivazioni di altro genere.

PrésidentLa parole à l'Assesseur au budget, aux finances et à la programmation, Agnesod.

Agnesod (UV)Je croyais de ne pas intervenir sur les amendements car je les avais déjà illustrés lors de la présentation à la Présidence. Les 3.600 millions sont réduits à 3.000 pour une erreur qui a été faite dans la compilation et les 2.000 vont à 2.500. C'est une petite remodulation qui tient compte du fait que dans le secteur on a l'exigence de cette quantité.

PrésidentLa parole à l'Assesseur à l'industrie, à l'artisanat et à l'énergie, Ferraris.

Ferraris (GV-DS-PSE)La legge n. 41/77 prevede un contributo del 30 percento su investimenti fino a 30 milioni, quindi un contributo massimo di 9 milioni di lire. Ora, rispetto a questa legge, risulta essere più utilizzata, perché concede delle condizioni diverse e più favorevoli agli artigiani, la legge n. 22/98. Ad esempio, la legge n. 22 fornisce un finanziamento del 20 percento in conto capitale o un fondo di rotazione con un tasso all'1 percento per spese di investimento che vanno da 50 a 400 milioni. Ciò la rende più consona alle esigenze delle imprese artigiane e commerciali.

PrésidentPuisqu'il s'agit de deux amendements éminemment techniques, je soumets au vote directement l'article 27 dans le texte qui découle des amendements de la IIème Commission et de l'Assesseur Agnesod:

Articolo 27 (Interventi nel settore delle piccole e medie imprese)

1. La spesa per l'applicazione della legge regionale 4 maggio 1998, n. 22 (Interventi a favore delle piccole imprese per l'effettuazione di investimenti), determinata in annue lire 4.000 milioni dall'articolo 12 della stessa legge, è rideterminata in lire 6.700 milioni (euro 3.460.261) per l'anno 2000, in lire 6.800 milioni (euro 3.511.906) per l'anno 2001 ed in euro 3.724.800 per l'anno 2002 (capp. 47010, 47040, 47300 parz., 47350, 47820, 47830).

2. La spesa di lire 3.000 milioni annui per l'applicazione, negli anni 2000 e 2001, dell'articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41 (Provvidenze per l'artigianato. Norme per la concessione di contributi regionali per l'incremento e miglioramento delle attività delle imprese artigiane), autorizzata dall'articolo 1 della l.r. 1/1999 è rideterminata, per i predetti anni, in annue lire 2.500 milioni (euro 1.291.142) ed estesa al 2002 per euro 1.032.900 (cap. 47300 parz.).

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 23

Contre: 9

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 28:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 24

Contre: 10

Le Conseil approuve.

La parole au Conseiller Frassy sur l'article 29.

Frassy (FI)Esprimiamo alcune perplessità su questo articolo sulle quali vorremmo avere possibilmente dei ragguagli.

È vero che tutti gli anni ci sono manovre, però è altrettanto vero che le previsioni per il 2000 e per il 2001 erano previsioni simili, nel senso che 617 milioni per il 2000 e 460 milioni per il 2001. La risposta dell'Assessore probabilmente è quella di dire: sì perché il 2000 era da venire, il 2001 ancora, di conseguenza avvicinandosi il 2000 e il 2001 abbiamo assestato in maniera differente quelle che erano le previsioni.

Sarebbe, se questa fosse la risposta dell'Assessore, troppo semplicistica e forse difficilmente comprensibile anche perché, andando a vedere la manovra nella sua completezza, cioè nella lettura completa del comma 1, vediamo che il 2000 viene portato a una certa cifra di gran lunga superiore, altrettanto il 2001 e altrettanto il 2002, cioè oggi 1999 la previsione del triennale sembra essere ben definita e comunque sembra essere di gran lunga maggiore rispetto alla previsione del triennale fatta all'epoca che riguardava il 2000 e il 2001.

Praticamente il miliardo previsto per il 2000 e il 2001 nella previsione del triennale 2000-2002 viene più che quadruplicato andando a 4,8 miliardi.

Allora la domanda è questa: quali sono le motivazioni che portano a questa proiezione? Non dimenticandoci fra l'altro che sul sistema informativo regionale tanto è stato fatto ed è stato detto in passato e sembrerebbe quasi che tutte quelle consulenze importanti dal punto di vista economico non siano state altrettanto importanti dal punto di vista dei risultati.

Ci sembra un po' che le consulenze della prima "Giunta Viérin" siano, alla luce di questi ingenti finanziamenti, non essere approdate a quelle che erano le risultanze che ci si aspettava dalle consulenze stesse. Vorremmo capire se questa è la previsione che fa il punto sulla situazione, o se invece è una previsione che comporterà ulteriori, successivi ed infiniti sfondamenti.

Ultima notazione di colore che va detta: facendo una richiesta di documenti agli uffici, una richiesta per certi versi banale non tanto dal punto di vista della domanda, ma dal punto di vista dell'aggregazione dei dati, la risposta disarmante è stata che il sistema informativo regionale non era in grado di aggregare, Assessore, le spese in riferimento alle consulenze per assessorato, cioè a una precisa domanda posta dal nostro gruppo agli uffici su quali fossero le consulenze per assessorato, la risposta è stata che per materia e per assessorato il sistema informativo non era in grado di aggregare i dati. Noi pensiamo che sia sorprendente la risposta alla luce delle risorse che vengono stanziate.

PrésidentLa parole à l'Assesseur au budget, aux finances et à la programmation, Agnesod.

Agnesod (UV)Non risponderò nel merito perché il Presidente già ieri nell'illustrazione capitolo per capitolo, pagina per pagina, su questo argomento specifico ha dato una risposta esauriente. È quello che volevo dire all'inizio quando il Consigliere Frassy ha preso la parola.

Questi elementi che troviamo qui non costituiscono una legge specifica sul sistema informativo regionale, ma racchiudono quello che ieri abbiamo visto capitolo per capitolo quindi, avendo già dato ieri la spiegazione, adesso non riterrei opportuno riprenderla.

PrésidentLa parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV)Nous avons tenu à préciser hier qu'il s'agit effectivement d'une priorité, partagée par les collectivités territoriales, de donner application à ce projet.

C'est un projet qui a pris du retard dans son application, sans que la responsabilité de ce retard revienne forcément à ceux qui ont travaillé pour sa préparation.

Pour faire face à cette exigence nous avons voulu donner, en accord avec les collectivités locales, un nouvel élan à ce projet, en prévoyant les financements nécessaires. Il est vrai, il y a cette augmentation, mais ces nouveaux financements tiennent également compte des sommes qui avaient été engagées au cours des années précédentes et qui n'ont pas été dépensées. C'est dans ce sens que l'Assesseur parlait de remodulation au cours des différentes années.

Quant aux initiatives, pour lesquelles il y a cet engagement de dépenses, il s'agit de, je cite: "carte e servizi per il territorio finalizzate alla valutazione delle scelte ambientali e territoriali, alla formulazione di piani specifici di settore e di un'efficiente gestione amministrativa degli interventi sul territorio; di manutenzione e gestione del sistema informativo territoriale; tutte le attività di manutenzione e gestione relative a progetti specifici aventi come comune denominatore il territorio e la georeferenziazione; la veicolazione delle informazioni e il polo territoriale. La sempre maggiore esigenza da parte degli operatori interni ed esterni all'Amministrazione regionale di dati ed elaborati relativi al territorio impone la creazione di un polo opportunamente equipaggiato dedicato alla gestione di tali documenti.

È quindi necessaria la strutturazione di un'unità tecnico-informatica dotata degli strumenti idonei a ricercare, elaborare e distribuire le informazioni attualmente contenute nel sistema informativo territoriale regionale e quelle di futura realizzazione".

Enfin, "lo sviluppo del sistema informativo territoriale, i nuovi sviluppi informatici e i contributi al sistema informativo territoriale".

PrésidentJe soumets au vote l'article 29:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 24

Contre: 11

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 30:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 24

Contre: 11

Le Conseil approuve.

La parole au Conseiller Tibaldi sur l'article 31.

Tibaldi (FI)Con questo articolo si intende apportare una modificazione alla legge regionale istitutiva di Finaosta, istituto che ha un ruolo chiave nel sistema economico valdostano a nostro avviso un pochino oltre quella che avrebbe dovuto essere la sua vocazione iniziale come più volte abbiamo rimarcato e in sede di dibattito sul bilancio o sulla base di iniziative ispettive portate all'attenzione di questo Consiglio.

Non vorrei porre al Presidente o all'Assessore competente un quesito al quale magari è già stata data risposta ieri nell'esame dei capitoli di bilancio, se fosse così me ne scuso, non ho sentito la risposta ieri però, per quanto riguarda Finaosta, ci sono alcuni articoli che concernono degli interventi su capitoli di bilancio che prevedono interventi finanziari, in parte in termini di ricapitalizzazione in ossequio a quel progressivo aumento di capitale sociale che era già stato previsto da una legge precedente, in parte in gestione ordinaria, di cui ci ha dato ieri spiegazione il Presidente, su specifiche attività industriali esercite in prevalenza in bassa Valle e in parte nei confronti della società Autoporto per completare il programma di riconversione.

La relazione che però accompagna questa modificazione è alquanto stringata, per questo dal nostro punto di vista è necessario conoscere qualcosa di più, qual è il fine di questo allargamento della compagine societaria o meglio di questo previsto allargamento della compagine societaria e chi sono questi soggetti di cui si prevede l'ingresso in Finaosta.

PrésidentLa parole à l'Assesseur au budget, aux finances et à la programmation, Agnesod.

Agnesod (UV)Rispetto alla legge come attualmente l'articolo è inserito, qui c'è l'aggiunta: "? e società di servizi controllate da associazioni di categorie produttive", che è stata richiesta espressamente da una componente della Finaosta: l'AVI (Associazione valdostana industriali).

Al momento questa associazione è rappresentata attraverso un consorzio che ha solo più questo tipo di presenza, non svolge più altri ruoli; vorrebbero chiudere questo consorzio ed essere presenti attraverso questa rappresentanza o società di servizi controllate dall'associazione. Questo vale però per tutti, nel senso che può essere utile anche per altre componenti ovviamente non ci sono nuovi soci.

PrésidentJe soumets au vote l'article 31:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 24

Contre: 11

Le Conseil approuve.

La parole au Conseiller Cerise sur l'article 32.

Cerise (UV)Sull'articolo 32, 2° comma, laddove si dice che la tassa di cui al comma 1 è fissata nella misura del 100 percento della corrispondente tassa erariale per la licenza di porto di fucile per uso caccia, quest'anno la cosa può andare così ma, tenuto conto che in prospettiva questa materia deve essere rivista, anzi qualcuno ha già detto che questo sarà l'anno della caccia, volevo lanciare un'idea.

Se vogliamo portare il mondo venatorio, non solo inteso come l'insieme dei cacciatori, ma anche di tutti coloro che in qualche modo gestiscono la fauna selvatica anche attraverso la caccia ad avere un impatto positivo sul territorio e sulla gestione delle risorse naturali, occorrerà coinvolgerlo di più anche da un punto di vista economico, di conseguenza laddove si dice: "? della corrispondente tassa erariale per la licenza di porto di fucile per uso caccia", credo che questa quota per la parte che ritorna all'Amministrazione regionale dovrebbe essere ridestinata proprio per quegli scopi che sono previsti nella legge non per fare la caccia, ma per dare la possibilità agli organi gestori della fauna selvatica di fare degli investimenti sul territorio o anche sulle popolazioni faunistiche intese a migliorare il rapporto fra popolazioni faunistiche ed ecosistemi.

Questa era la notazione che volevo fare per quanto riguarda l'aspetto finanziario per quest'anno, ma in prospettiva credo che sarà importante che la misura con la quale viene definita questa tassa, sto parlando della tassa per la licenza regionale di caccia, sia commisurata al carniere.

Mi spiego: oggi questa tassa è molto bassa perché in Italia si caccia relativamente poco e, siccome la caccia è considerata come uno sport popolare, si è pensato di tenere bassa questo tipo di tassa, ma se in prospettiva pensiamo che il prelievo di un cacciatore può essere quello di portarsi a casa tre ungulati, pagare 200.000 lire mi sembra poco se si considera che i pescatori pagano 160.000 l'anno per portarsi a casa otto trote perché alla fine il meccanismo è questo, quindi sarà importante vedere di commisurare in termini equi la tassa a quello che uno preleva.

PrésidentLa parole au Vice-président Viérin Marco.

Viérin M. (Aut)Il collega Cerise ed io ci occupiamo più o meno degli stessi settori, quindi ci marchiamo a vista?

(interruzione del Consigliere Cottino, fuori microfono)

? la piccola differenza è che probabilmente il collega Cottino non ha seguito i lavori della passata legislatura e neanche di quella prima, altrimenti non direbbe questo perché la Democrazia cristiana fu l'unica forza a presentare allora una legge sulla caccia alternativa a quella in vigore.

Su questo articolo in senso pratico volevamo avere conferma da parte dell'Assessore, proprio per dire che bisogna coinvolgere gli interessati, se si è avuto il parere del Comitato regionale per la fauna venatoria. Mi sembra di sì, però volevo la conferma perché è successo spesso che alcune cose di questo tipo non fossero state attivate.

L'altra cosa che volevo dire è un po' la stessa cosa che ho detto per il settore agricolo, in particolare per quello zootecnico. Anche qui sulle disposizioni in materia di gestione della fauna selvatica, visto che sappiamo che la proposta di piano faunistico gira ormai da quasi un anno in tante stanze, per tanti mani fuorché quelle dei consiglieri regionali, non vorremmo che un domani arrivi anche questo disegno di legge con l'urgenza e in pochi giorni si debba approvare.

Lo dico perché non possono solo pensare i Consiglieri di maggioranza di avere il tempo necessario per confrontarsi, per esaminarlo, per trovare proposte alternative e chiedere poi alla minoranza, se questa non accoglie il disegno di legge, di fare una proposta alternativa.

D'accordo, siamo anche in grado di farla se ci date un attimo di tempo perché non è pensabile che qualcuno abbia a disposizione un anno di tempo e qualcun altro quindici giorni. Dico solo che questo disegno di legge, essendo un disegno di legge importante, come del resto lo è quello per l'agricoltura, deve arrivare dando i giusti tempi, non si pretendono i tre mesi, ma un tempo congruo per poter esaminare la proposta.

PrésidentLa parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Perrin.

Perrin (UV) Solo per precisare che le modifiche proposte sono una banalità. Ci troviamo in una fase transitoria sia nel settore dell'agricoltura sia in quello della gestione faunistico-venatoria; con legge abbiamo istituito il Comitato regionale per la gestione venatoria, in cui sono rappresentate tutte le varie istanze, non solo i cacciatori, ma i rappresentanti dei diversi organismi che si occupano di gestione faunistica venatoria.

A questo comitato sono stati affidati dei compiti istituzionali a cui deve far fronte, ed ha quindi delle esigenze di natura economica per poter operare.

Quindi con questa leggera modifica si va ad aumentare il 10 percento della tassa per la licenza del porto d'armi e un 10 percento della somma totale in più viene trasferito al Comitato per la gestione venatoria proprio per i suoi compiti istituzionali, andando ad integrare le attuali previsioni di bilancio e permettere loro di far fronte agli impegni. È una norma transitoria.

Per quanto riguarda il piano faunistico venatorio che è in fase di predisposizione, l'iter prevede che la proposta elaborata venga prima sottoposta all'esame dei diversi organismi competenti in materia che dovranno esprimere il loro parere, presupposto necessario perché la proposta di piano faunistico possa fare il suo iter normale all'interno degli organismi dell'Amministrazione.

PrésidentJe soumets au vote l'article 32:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 24

Contre: 11

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 33:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 24

Contre: 11

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 34:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 24

Contre: 11

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 35:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 24

Contre: 11

Le Conseil approuve.

Il y a l'amendement n° 3 présenté par la IIème Commission qui récite:

Emendamento Dopo l'articolo 35 è introdotto il seguente articolo:

"Articolo 35bis

(Classificazione delle spese - Variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi)

1. Gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 30, comma 1, della l.r. 90/1989 sono individuati nell'ultimo livello di codifica della spesa regionale indicato nello schema di bilancio in vigore.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, finanze e programmazione, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra gli stanziamenti di capitoli appartenenti al medesimo obiettivo programmatico, come individuato al comma 1, nel rispetto dei limiti di spesa determinati con legge e del vincolo di destinazione per le spese finanziate con risorse aventi destinazione vincolata.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono comunicati al Consiglio regionale entro quindici giorni dal loro perfezionamento.".

Je soumets au vote l'amendement:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 24

Contre: 11

Le Conseil approuve.

Il y a un amendement présenté par l'Assesseur Agnesod qui récite:

Emendamento Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 35 bis.1

(Prenotazione dell'impegno di spesa)

1. Durante la gestione possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta l'obbligazione di spesa verso terzi decadono e costituiscono economia di spesa della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione.

2. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.

3. La disposizione di cui al comma 2, si applica anche alle procedure di gara bandite prima del 31 dicembre 1999 e non concluse entro tale termine.

Je soumets au vote l'amendement:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 24

Contre: 11

Le Conseil approuve.

Il y a l'amendement n° 4 présenté par la IIème Commission qui récite:

Emendamento Dopo l'articolo 35bis è inserito il seguente articolo:

"Articolo 35ter

(Modificazioni alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93)

1. L'articolo 18 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 (Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili), è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

(Spese di gestione dei servizi a favore delle persone anziane)

1. La Regione contribuisce alle spese di gestione sostenute dagli Enti pubblici per i servizi a favore delle persone anziane sulla base di quote capitarie per i singoli servizi, stabilite dalla Giunta regionale in relazione a parametri oggettivi di valutazione dei costi di esercizio dei servizi, nonché agli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale della Regione.

2. La Regione, nei limiti degli stanziamenti del bilancio pluriennale, può prevedere finanziamenti aggiuntivi agli Enti gestori di servizi a favore delle persone anziane per integrare le quote di partecipazione riscosse dagli utenti e dai loro familiari, qualora esse fossero inferiori alla quota minima stabilita annualmente dalla Giunta regionale.

3. I finanziamenti regionali di cui al presente articolo sono erogati agli Enti pubblici gestori di servizi a favore delle persone anziane con vincolo di destinazione per la gestione dei servizi di cui alla presente legge.".

2. L'articolo 20 della l.r. 93/1982, già modificato per effetto del combinato disposto dell’articolo 66, comma 3, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 e dell’articolo 7 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Articolo 20

(Definizione dei servizi a favore delle persone anziane)

1. La Giunta regionale definisce gli standard strutturali e gestionali dei servizi per anziani.".

3. L'articolo 21 della l.r. 93/1982 è abrogato."

Je soumets au vote l'amendement:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 24

Contre: 11

Le Conseil approuve.

Il y a un amendement présenté par l'Assesseur Lavoyer qui récite:

Emendamento Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente articolo:

"Art. 35 quater

(Modificazioni all'art. 68 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)

1. Al comma 3 dell'art. 68 della l.r. 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), come modificato dall'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1998, n. 53, le parole "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001".

2. La modificazione di cui al comma 1 ha effetto dal 1° gennaio 2000".

La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU)Per sottolineare come qui si tratti del sistema integrato di gestione tariffaria che avrebbe dovuto essere realizzato entro quest'anno.

Questo emendamento prende atto di una situazione, prende atto dei ritardi con cui si è attivato questo sistema, dei ritardi con cui si sono iniziate le procedure perché le società potessero attrezzarsi, per cui ormai è chiaro che a questo punto non si può non prorogare i termini, però la proroga dei termini evidenzia come ci sia stato un enorme ritardo da parte dell'assessorato.

PrésidentLa parole au Conseiller Tibaldi.

Tibaldi (FI)Penso che ci sia unanimità di vedute sul fatto che il sistema integrato di gestione tariffaria sia un obiettivo importante da traguardare nel settore dei trasporti. Con questo emendamento si chiede una proroga di due anni, dal 31 dicembre 1999 al 31 dicembre 2001, pertanto volevo porre una domanda all'Assessore che è la seguente.

Recentemente, il 30 ottobre 1999, è stata adottata una delibera che prevede di definire le caratteristiche generali dell'architettura del sistema integrato di gestione tariffaria, in questa delibera, dove sono indicati gli obiettivi generali del progetto, le modalità di funzionamento del sistema, i documenti di viaggio nelle tre tipologie: cartacea, a microprocessore, di prossimità e magnetico, oltre a una serie di dati complementari si fa riferimento al fatto che le aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale, assunto l'impegno di costituire il Centro di gestione del sistema tariffario integrato, hanno già avviato le procedure per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla realizzazione di quanto sopra, cioè praticamente si sono già attivate e se non sbaglio, per l'acquisto di queste attrezzature c'è anche un intervento finanziario della Regione. Con questa delibera del 30 ottobre scorso la Regione è intervenuta dettando alcune linee guida affinché questo avvio, già avvenuto da parte delle aziende concessionarie, fosse conforme a una certa linea di indirizzo, oggi leggiamo di questa proroga, che sarebbe motivata, secondo quanto scritto in relazione, da una richiesta degli stessi concessionari del servizio di trasporto pubblico con autobus che hanno formalmente chiesto un ulteriore periodo di tempo per l'installazione delle attrezzature necessarie alla realizzazione di questo sistema.

Noi sappiamo che l'Assessore è attento al discorso della concertazione, lo abbiamo visto anche recentemente, ha sempre posto la concertazione come un elemento basilare prima di arrivare in aula con un progetto di legge, concertazione che però qui non riusciamo a capire se debba essere ancora definita in quanto le aziende sembra che abbiano già avviato?, poi le aziende dichiarano uno stop e chiedono che ci sia questa proroga, poi questo sistema di gestione integrata è stato anche ampiamente portato a conoscenza dell'opinione pubblica attraverso conferenze stampa, attraverso articoli di un certo rilievo proprio perché la scadenza era prossima, era a pochi giorni ormai: entro il 31 dicembre 1999.

Questo rinvio non è da poco, è di due anni; non so se l'Assessore quindi ritenga di fare una conferenza stampa di precisazione, un ulteriore aggiornamento su quelle che sono le novità intervenute attraverso questo emendamento che oggi siamo chiamati ad esaminare.

PrésidentLa parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Lavoyer.

Lavoyer (FA)Senza entrare nel merito delle problematiche relative al ritardo, devo dire che gli aspetti relativi ad eventuali conferenze stampa o ad articoli che informavano sulla realizzazione di questo progetto, gli stessi facevano riferimento all'avvio del progetto stesso che è in attuazione dell'articolo 68 della legge n. 29 che prevede che siano le società concessionarie costituitesi in un consorzio a concretizzare il progetto stesso.

La legge prevede anche la possibilità per l'Amministrazione regionale di sostituirsi alle società qualora le stesse dimostrino di non voler concretizzare il progetto stesso, quindi compito dell'Amministrazione è stato quello di reperire i fondi, la legge prevede la possibilità di finanziare questi interventi sul capitolo e sull'articolo che sono relativi ai finanziamenti di interventi per l'acquisto di automezzi. Infatti è stata rimodulata per l'anno 1999 la percentuale che normalmente viene destinata agli automezzi, è stata diminuita privilegiando quella delle apparecchiature.

Detto questo, lasciando giustamente libertà ai colleghi di esprimersi sul ritardo o non ritardo, vorrei chiarire il perché c'è questa richiesta di proroga. Le società stanno lavorando per concretizzare questo progetto che ha due tipi di problematiche: la prima è l'installazione delle apparecchiature sugli automezzi, la seconda è la costruzione del centro di elaborazione dati. Allora la novità sostanziale è che c'era finora incertezza se tutte le aziende avrebbero partecipato o meno al progetto, questa incertezza è stata superata dal fatto che tutte hanno sottoscritto, comprese le Ferrovie dello Stato.

Le stesse aziende nella loro richiesta di proroga sottolineano la difficoltà di concretizzare questo progetto entro fine anno cioè, mentre prevedono per il 31 dicembre 2000 l'installazione di tutte le attrezzature necessarie per la realizzazione del sistema integrato, pongono il termine del 30 settembre 2001 per la definitiva attivazione dell'operatività del sistema. Tale richiesta trova il fondamento nell'oggettiva complessità della materia oltre che nella necessità di chiarire ulteriori dettagli tecnici. Noi prudenzialmente abbiamo fatto coincidere la proroga con il periodo in cui è ancora possibile dare in concessione negoziata l'attuale gestione.

Questo è un verbale di una riunione che è stata fatta dal gruppo di lavoro, ho solo l'estratto, non conosco la data precisa di stesura.

La modificazione al secondo comma è perché, qualora la legge non entri in vigore prima del 1° gennaio, volevamo evitare un vuoto normativo perché una delle risposte importanti che andrà a dare è la gratuità agli anziani, eccetera e quindi il sistema dovrà continuare a funzionare con i meccanismi tradizionali.

PrésidentJe soumets au vote l'amendement de l'Assesseur Lavoyer qui introduit l'article 35 quater:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 24

Contre: 10

Le Conseil approuve.

Il y a l'amendement n° 2 présenté par l'Assesseur Lavoyer qui récite:

Emendamento Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 35 quinquies

(Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 1999, n. 6)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 6/1999 (Proroga degli organi delle Aziende di promozione turistica della Regione) le parole "31 dicembre 1999" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2000".

La parole au Conseiller Frassy.

Frassy (FI)Su questo emendamento che introduce l'articolo 35 quinquies vogliamo fare alcune riflessioni perché non è un provvedimento nuovo, nel senso che già a gennaio di quest'anno era stata portata alla votazione dell'aula una mini legge di due articoli che prorogava al 31 dicembre 1999 gli organi delle APT sul presupposto che si sarebbe dovuto arrivare a normare completamente la materia. Avvicinandosi alla scadenza di quella proroga, approviamo un'ulteriore proroga di un ulteriore anno.

Le considerazioni allora sono queste che poi sono anche delle domande. Il fatto di prorogare gli organi non mi sembra che sia un fatto fine a sé stesso, nel senso che l'Assessore nella sua breve relazione motiva anche in questo caso la proroga con l'esigenza di andare a rivedere interamente la legge, allora se la proroga non è fine a sé stessa, vuol dire che c'è un'esigenza a monte che è quella di cambiare la legge e penso che sia un'esigenza sulla quale più o meno tutte le forze politiche concordano.

Si tratterà poi di vedere come verrà concretizzata questa motivazione dell'impianto normativo, però è evidente che in una regione turistica come la nostra avere degli organismi che hanno una loro importanza e che al momento non riescono a svolgere al meglio la loro funzione?, anche perché ci sono problemi di sovrapposizioni e di conseguenza problemi anche di efficacia sull'azione che viene svolta, ci sono problemi anche di finanziamento perché abbiamo visto come molte volte le disponibilità finanziarie delle APT siano talmente esigue da consentire il pagamento delle spese correnti e delle spese necessarie per avere quel minimo di organico che le faccia esistere e poi poco altro rimanga per quella che dovrebbe essere la promozione turistica, a fronte di tutto questo arrivare alla seconda proroga e nei fatti aver perpetuato per due anni lo status quo comporta non poche perplessità dal nostro punto di vista.

Non vorremmo, ed è la seconda riflessione, che la proroga fosse la causa di successiva urgenza perché l'Assessore ci ha abituato ad arrivare precipitosamente in aula e appena prima in commissione sull'onda dell'urgenza; lo abbiamo visto anche con leggi che sono state votate in questi giorni.

Pertanto vorremmo capire quali sono i motivi di questa impasse e penso che a questo punto si possa parlare di impasse visto che si ipotizzano due anni per andare a modificare una legge che potrebbe essere già stata scritta perché ci sono comunque le condizioni per scriverla, poi è chiaro, se ci sono i presupposti per andarla a cambiare, si cambieranno certe normative di riferimento, però sappiamo anche che su questo argomento ci sono delle proposte che sono state fatte a livello di associazioni che raggruppano le APT, non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale perciò si tratterebbe di iniziare a fare delle valutazioni.

Le difficoltà in cui si trova l'Assessore vorremmo capire se sono difficoltà di scelta politica da parte della Giunta e della maggioranza che sostiene questa Giunta o se sono richieste che partono da queste associazioni e che stanno bloccando l'iter legislativo.

Riteniamo che su una materia che ha una sua importanza, perché ha un impatto diretto con un settore che diventa un settore importante nell'economia della nostra Regione, non si possa rimanere fermi, cioè si può fare di tutto, ma l'unica cosa che non si può fare è rimanere fermi perciò vorremmo capire qual è l'iter che l'Assessore ritiene di poter percorrere per arrivare in tempi brevi a un confronto politico e poi alla proposizione legislativa al Consiglio regionale.

PrésidentLa parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Lavoyer.

Lavoyer (FA)Volevo innanzitutto tranquillizzare il Consigliere che su un argomento di così grossa portata certamente ci sarà un ampio confronto politico e anche un approfondito esame nelle commissioni competenti.

Giustamente su un argomento di tale portata non si può rimanere fermi, è da un anno che confrontandoci anche con le categorie maggiormente interessate, non ultimi gli attuali organismi delle APT, stiamo predisponendo una proposta di riforma complessiva del settore che vada ad individuare con maggiore precisione i tre momenti: promozione, vendita ed accoglienza.

Uno scheletro di questa proposta è stato costruito e su questo scheletro devo dire che almeno da parte del Governo regionale c'è unanimità di intenti. Non solo, pare che queste linee di indirizzo siano condivise da tutti gli attori del settore.

Ora siamo in una fase preliminare alla stesura dell'articolato e siamo in una fase di grande approfondimento e confronto; la richiesta di procrastinare l'adozione di questo provvedimento ci viene anche dall'esigenza delle attuali strutture delle APT e degli enti locali per meglio approfondire l'argomento quindi, al di là del fatto che la complessità dell'argomento non ha permesso di poter arrivare entro il 31 dicembre ad avere predisposto il testo di legge, vi è anche un'altra motivazione molto fondata ed è che l'attuale proposta dovrebbe modificare completamente l'organizzazione territoriale adesso identificata con le APT.

Il ruolo stesso delle APT viene completamente modificato dal punto di vista di quella che deve essere la loro azione sul territorio, quindi non più un'azione legata al discorso della promozione, ma più finalizzata al settore dell'accoglienza, dell'informazione, del rendere piacevole il soggiorno al turista.

Quindi l'andare ad approvare un testo di legge che va a modificare completamente questo tipo di organizzazione comunque avrebbe necessitato di un periodo di transizione affinché queste strutture così organizzate sul territorio vengano trasformate da APT ad AIAT (Aziende di informazione e assistenza turistica), allora si sono richiesti questi dodici mesi intanto per questo motivo per cui dovremo nei primi mesi dell'anno approfondire la legge, poi dovremo disporre ancora di un certo periodo per poter creare i presupposti affinché questa trasformazione avvenga senza disfunzioni sul territorio.

L'altro aspetto è che la quasi totalità degli organi attuali di amministrazione delle APT è composta da sindaci o consiglieri comunali, questo fa sì che, visto che a giugno abbiamo le elezioni per il rinnovo della quasi totalità dei consigli comunali, si rischi di andare a nominare degli organismi che durano tre o quattro mesi e poi decadono, quindi si vorrebbe utilizzare l'inizio di quest'anno per dibattere la riforma in Consiglio e per l'altra parte avere il periodo di tempo necessario per la transizione della riforma e far sì che la stessa parta con degli organismi che hanno un periodo di tempo quinquennale per poter operare sulla nuova riforma.

PrésidentJe soumets au vote l'amendement de l'Assesseur Lavoyer qui introduit l'article 35 quinquies:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 24

Contre: 10

Le Conseil approuve.

Il y a l'amendement n° 5 présenté par la IIème Commission qui récite:

Emendamento L'articolo 36 è così sostituito:

"Articolo 36

(Disposizioni finanziarie)

1. Le spese autorizzate dalla presente legge ammontano a lire 980.538,6 milioni (euro 506.405.924) per l'anno 2000, a lire 341.356 milioni (euro 176.295.661) per l'anno 2001 e ad euro 167.872.012 per l'anno 2002.

2. Alla copertura dei maggiori oneri di lire 625.378 milioni (euro 322.980.782) per l'anno 2000, di lire 71.638 milioni (euro 36.997.939) per l'anno 2001 e di euro 163.971.980 per l'anno 2002, si fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 2000/2002, stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni indicate dallo stato di previsione pluriennale della spesa.".

Je soumets au vote l'amendement:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 23

Contre: 10

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 37:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 24

Contre: 11

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'annexe A:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 24

Contre: 11

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'annexe B:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 24

Contre: 11

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 35

Pour: 24

Contre: 11

Le Conseil approuve.