Oggetto del Consiglio n. 236 del 16 dicembre 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 236/IX - DISEGNO DI LEGGE: "ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1986, N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI RECANTE INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E A FAVORE DEI LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI".
PRESIDENTE:Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Lanivi, ne ha facoltà.
LANIVI (A.D.P.):Si tratta di una proroga della legge n. 4 e successive modificazioni, che porta la scadenza dal 31/12/1988 al 31/12/1989. Vi è una modifica importante resasi possibile a seguito di un decreto ministeriale del marzo dell'88, e cioè l'estensione dell'utilizzazione dei lavoratori in disoccupazione speciale per i lavori socialmente utili.
Preannuncio anche alcune considerazioni sull'oggetto successivo che è la proroga al 31/12/1989 della legge n. 50 concernente la qualificazione all'apprendistato artigiano. Informo anche che nel prossimo Consiglio regionale verrà in discussione il testo modificato della legge che dovrebbe istituire l'Agenzia del lavoro in Valle d'Aosta, e che, una volta istituita questa Agenzia, supererà le leggi di cui stiamo discutendo e di cui proponiamo la proroga al 31/12/1989.
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 1:
Art. 1 (Validità dei progetti)
1. La validità dei progetti per ottenere i finanziamenti di cui ai titoli I, II e III della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 recante interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni, come modificata dalla legge regionale 2 dicembre 1987, n. 97, è prorogata al 31 dicembre 1989.
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2:
Art. 2 (Utilizzo di lavoratori in disoccupazione speciale)
1. I finanziamenti agli enti locali di cui al titolo III della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni sono erogati anche per progetti che prevedono l'utilizzazione di lavoratori che, senza soluzione di continuità con l'intervento straordinario di cassa integrazione guadagni, sono ammessi al trattamento di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni.
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'artico 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3:
Art. 3 (Norma finanziaria)
1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di £ 1.450.000.000 per l'anno 1989.
2. Gli oneri previsti nel comma precedente graveranno sui sottoindicati capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1989 corrispondenti ai capitoli 22704, 35602, 36475, 36477 e 36705 del bilancio di previsione per l'anno 1988 nel modo seguente:
per £ 400.000.000 al cap. 22704
per £ 100.000.000 al cap. 35602
per £ 500.000.000 al cap. 36475
per £ 100.000.000 al cap. 36477
per £ 350.000.000 al cap. 36705
3. Alla copertura degli oneri indicati nei commi precedenti si provvede mediante utilizzo per £ 1.450.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2. "Altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1988/1990 ".
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4
Art. 4 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
