Oggetto del Consiglio n. 235 del 16 dicembre 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 235/IX - DISEGNO DI LEGGE: "INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI ARTIGIANI".
PRESIDENTE:Relatore l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Lanivi.
LANIVI (A.D.P.):Ho già illustrato in Commissione i contenuti delle modifiche alla precedente legge votata dal Consiglio regionale e che non è stata vistata dal Presidente della Commissione di Coordinamento. Fondamentalmente questo disegno di legge dà attuazione all'art. 6 della legge regionale n. 24, cioè la legge-quadro che disciplina l'artigianato in Valle d'Aosta, del 20 maggio 1986.
Le modifiche sostanzialmente sono queste: viene ridotto dal 70% al 40% il finanziamento alle imprese artigiane, mentre rimane fermo il 30% di contributo a fondo perduto; il tasso di riferimento, che nel precedente disegno di legge approvato dal Consiglio regionale era riferito al tasso di interesse nel settore industria, viene modificato e riferito a quello in vigore per il settore artigiano. Queste sono le modifiche rispetto al testo di legge già approvato da questo Consiglio nella primavera di quest'anno.
PRESIDENTE:Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1:
Art. 1 (Finalità)
1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a favorire la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani attraverso interventi per l'attuazione di progetti concernenti:
a) L'allestimento di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane;
b) la costruzione o il recupero funzionale o l'ampliamento di immobili destinati all'attività di imprese artigiane.
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2:
Art. 2 (Destinatari)
1. Gli interventi previsti dall'articolo 1 sono effettuati a favore dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, recante nuova disciplina dell'artigianato.
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3:
Art. 3 (Requisiti)
1. Per ottenere le provvidenze previste dalla presente legge i concorsi e le società consortili devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere costituite da almeno cinque imprese iscritte all'albo regionale delle imprese artigiane;
b) prevedere nel proprio statuto:
1) la parità di voto tra i soci;
2) la possibilità per tutte le imprese associate di utilizzare l'area attrezzata.
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4:
Art. 4 (Carattere degli interventi)
1. Per la realizzazione dei progetti concernenti le iniziative di cui alla lettera a) dell'articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata a provvedere:
a) all'acquisizione dell'area;
b) alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
2. Per la realizzazione dei progetti concernenti le iniziative di cui alla lettera b) dell'articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura de, 30% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.
3. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata a concedere contributi in conto interessi per mutui della durata massima di 15 anni contratti con Istituti di credito per il 40% della spesa ritenuta ammissibile.
4. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche per stati di avanzamento. I beneficiari dovranno esibire, per le opere appaltate, gli atti recanti i contratti di appalto e le copie delle relative fatture.
5. I contributi in conto interessi sono concessi in misura tale che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, posto a carico dell'operatore risulti pari al 60% del tasso di riferimento per il settore artigiano, in vigore al momento della stipulazione del contralto di mutuo.
6. Gli interventi di cui al presente articolo non sono cumulabili con provvidenze previste da altre leggi per lo stesso oggetto.
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 5:
Art. 5 (Diritto di superficie)
1. Per l'utilizzazione delle aree attrezzate la Giunta regionale è autorizzata a costituire diritto di superficie per la durata di anni 30 a favore dei consorzi o delle società consortili che ne hanno promosso l'attivazione
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 5:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 6:
Art. 6 (Procedure)
1. le domande per ottenere le provvidenze previste dalla presente legge devono essere presentate, unitamente al progetto che il soggetto richiedente intende realizzare o per cui chiede l'intervento regionale, all'Assessorato regionale dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e dei Trasporti che provvede all'espletamento dell'istruttoria.
2. La documentazione da allegare alla domanda sarà determinata con provvedimento della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e dei Trasporti.
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 6:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 7:
Art. 7 (Convenzione con istituti di credito)
1. La Giunta regionale, per l'erogazione dei contributi in conto interessi, è autorizzata a stipulare convenzioni con Istituti di credito.
2. Nelle convenzioni dovranno essere fissati i tassi, la procedura e i tempi per la presentazione e l'istruttoria delle domande, le modalità per la stipulazione dei contratti di mutuo per l'erogazione delle somme mutuate, nonché le disposizioni per la restituzione anticipata dei mutui e per la rinuncia e revoca dei benefici.
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 7:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 8:
Art. 8 (Vincoli di destinazione e sanzioni)
1. Gli immobili e le opere di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della presente legge ammessi ai contributi previsti dal precedente articolo 4 non possono avere altra destinazione per la durata di 15 anni a decorrere dalla data di erogazione dei contributi stessi
2. Chi contravviene ai vincoli di destinazione dei beni di cui al primo comma deve rimborsare l'equivalente dei contributi fruiti maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo di beneficio dell'agevolazione.
3. I rimborsi saranno introitati sui pertinenti capitoli della parie Entrata dei rispettivi bilanci di previsione.
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'artico 8:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 9:
Art. 9 (Norma finanziaria)
1) Per l'applicazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:
a) per l'applicazione dell'art. 4, comma 1°, £ 500.000.000 per l'anno 1989;
b) per l'applicazione dell'art. 4, comma 2°, £ 200.000.000 per l'anno 1989;
c) per l'applicazione dell'art. 4, comma 3°, £ 100.000.000 dall'anno 1989 al 2003
2. Le spese di cui al 1° comma graveranno su capitoli di nuova istituzione del bilancio di previsione per l'anno 1989 e, per il limite d'impegno di cui all'art. 4, comma 3°, nel corrispondente capitolo per gli anni successivi. Detti capitoli avranno le seguenti denominazioni:
- Spese per acquisizione di aree e per la realizzazione di opere di urbanizzazione per la qualificazione e lo sviluppo di insediamenti artigiani. L.R. , n. art. 4 comma 1°
- Contributi ad imprese artigiane per la costruzione, il recupero funzionale o l'ampliamento di immobili destinati alla loro attività.
L.R........n. art. 4 comma 2°
- Concorso nel pagamento di interessi a favore di imprese artigiane su mutui per la costruzione, il recupero funzionale o l'ampliamento di immobili destinati alla loro attività.
- prime rate L.R............., n. art. 4 comma 3°
3. Alla copertura dell'onere di cui al 1° comma si provvede per gli anni 1989 e 1990 mediante l'utilizzo per £ 900.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2. "Altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1988/1990.
4. A decorrere dal 1990 gli oneri per l'applicazione dell'art. 4, commi 1° e 2°, saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7.12.1979, n. 68.
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 9:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 10:
Art. 10 (Dichiarazione d'urgenza;
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'artico 10:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
