Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 130 del 9 novembre 1988 - Resoconto

OGGETTO N. 130/IX - APPROVAZIONE DI BOZZA DI STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI DENOMINATA "ISTITUTO DI CREDITO VALDOSTANO S.p.A.", ABBREVIABILE IN "CREDIT VALDOTAIN" O "CREDITO VALDOSTANO S.p.A". (Approvazione di ordine del giorno).

PRESIDENTE: Do lettura della bozza dello statuto della costituenda S.p.A. Crédit Valdôtain.

STATUTO

Titolo I

Costituzione, denominazione, sede e durata della società

Articolo 1

E' costituita una società per azioni denominata "Istituto di Credito Valdostano società per azioni" abbreviabile in "CREDIT VALDOTAIN s.p.a.".

Articolo 2

La società ha sede in Aosta (via ).

Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi, succursali, dipendenze ed uffici, comunque denominati, unicamente in altri Comuni della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ed eventualmente deciderne la soppressione, previe le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.

Articolo 3

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

Titolo II

Scopo e operazioni sociali

Articolo 4

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito in tutte le forme consentite dalla legge con riguardo al territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Essa si propone, in particolare, di assistere e sviluppare le attività produttive e le risorse economiche regionali.

La società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni ed i servizi bancari nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Con le modalità prescritte dalla legislazione statale e regionale potranno essere istituite Sezioni autonome per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nei settori previsti dalle norme vigenti.

Titolo III

Capitale sociale ed azioni

Articolo 5

Il capitale sociale è di lire 25 miliardi, diviso in n. 25000 azioni del valore nominale di lire 1.000.000 cadauna.

Articolo 6

Le azioni sono nominative. Possono essere soci della società la Regione Autonoma Valle d'Aosta, nonché aziende ed istituti di credito.

Articolo 7

La qualità di azionista comporta l'accettazione di tutti i patti sociali contenuti nell'atto costitutivo e nello Statuto.

Articolo 8

Il domicilio di ciascun socio, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. Le comunicazioni agli azionisti si effettuano con lettera raccomandata all'indirizzo da essi precisato nel libro predetto.

Titolo IV

Assemblea dei soci

Articolo 9

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge, dell'atto costitutivo e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 10

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione nella sede sociale (o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta). Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e quelli che abbiano depositato le proprie azioni secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Sono regolate dalle disposizioni di legge le formalità e i termini per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, nonché le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni.

Articolo 11

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di suo impedimento, la presidenza spetta al vicepresidente e, in caso di sua assenza, all'amministratore più anziano di età.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare il diritto dei soci ad intervenire all'adunanza, dirigere e regolare le discussioni e le votazioni.

Il Presidente è assistito da un Segretario, salvo che il verbale dell'assemblea venga redatto da un notaio a norma di legge.

Articolo 12

Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea con l'osservanza delle norme di legge.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità formale delle deleghe.

Articolo 13

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese mediante alzata di mano con controprova o per acclamazione.

Le votazioni relative alle cariche sociali di competenza assembleare vengono effettuate a maggioranza relativa dei voti. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad un'ulteriore votazione per ballottaggio.

Titolo V

Consiglio di Amministrazione

Articolo 14

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri.

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta è riservata, ai sensi dell'art. 2458 c.c., la nomina diretta di un numero di consiglieri proporzionato alla propria partecipazione al capitale sociale con arrotondamento all'unità superiore.

I membri restanti sono eletti dall'assemblea.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione, per il triennio del mandato, elegge il suo Presidente tra i membri designati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta. Può essere nominato un vicepresidente.

Il Consiglio può nominare, fra i suoi membri, un Amministratore Delegato.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese presso la sede della società o in un altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che fissa l'ordine del giorno.

Il Consiglio si riunisce inoltre ogni qualvolta ne venga fatta richiesta per iscritto da almeno 4 amministratori, ovvero dall'intero collegio sindacale, indicando l'oggetto su cui deliberare.

Di ogni convocazione viene dato avviso ai membri del consiglio e ai sindaci effettivi almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Articolo 17

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In mancanza del Presidente, presiede le adunanze il Vicepresidente o, in caso di sua assenza, l'amministratore più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Alle riunioni partecipa con voto consultivo il Direttore Generale o, in sua assenza od impedimento, chi lo sostituisce.

Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto tra i suoi membri o tra i dirigenti e funzionari della società. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza, che dev'essere sottoscritto da chi la presiede o dal Segretario stesso.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri concernenti l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che per legge sono inderogabilmente riservati alla assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;

- la formulazione e la modifica dei regolamenti interni;

- la nomina del Direttore, dei dirigenti e dei funzionari;

- l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni:

- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi, succursali filiali , rappresentanze, comunque denominate;

- la cancellazione e la riduzione di ipoteche nelle ipotesi in cui esse non siano da porre rispettivamente in relazione all’estinzione ovvero ad una corrispondente diminuzione dei crediti vantati;

- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione e sede, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti che potranno essere promosse dal Presidente, o da chi ne fa le veci, dall'Amministratore Delegato o dal Direttore.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo o all'Amministratore Delegato, se nominato, determinando i limiti della delega. In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, potranno essere conferiti poteri deliberativi anche al Direttore Generale, ai dirigenti, ai funzionari e agli impiegati con grado, nonché ai preposti alle dipendenze entro predeterminati limiti graduati sulla base delle funzioni o del grado ricoperto. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia, nei limiti e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo e allo stesso Consiglio alla prima successiva riunione. In casi urgenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà assumere decisioni di competenza del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, ove il Comitato sia impossibilitato a riunirsi.

Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza dei rispettivi organi nella loro prima riunione successiva.

Articolo 20

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano, oltre al rimborso delle eventuali spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni, un compenso annuale e medaglie di presenza per le sedute di consiglio e di comitato, nella misura determinata dall'assemblea.

Non può essere corrisposta Più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

E' fatto salvo il disposto dell'art. 2389, comma 2, del codice civile per quanto riguarda il Presidente, il Vicepresidente e, se nominato, l’Amministratore Delegato.

Titolo VI

Comitato Esecutivo

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo di tre membri scelti fra i propri componenti.

Del Comitato Esecutivo fa parte di diritto l'Amministratore Delegato. Vi partecipa, inoltre, con voto consultivo, il Direttore Generale o chi ne fa le veci.

Articolo 22

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e di esse viene redatto apposito processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal sostituto designato ai sensi dell'art. 17.

Articolo 23

Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori designati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, la sostituzione dei soggetti cessati sarà di esclusiva competenza della Regione stessa, che dovrà provvedervi, su richiesta dei membri superstiti o anche in via autonoma, nel più breve tempo possibile, restando esclusa ogni forma di cooptazione da parte del consiglio.

Titolo VII

Collegio Sindacale

Articolo 24

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti.

Due tra i sindaci effettivi ed un sindaco supplente sono nominati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile e dell'art. 7 L.R. 12.8.1987, n. 73. In conformità all'art. 7 della L.R. predetta alla Regione spetta anche la designazione del Presidente del Collegio.

Per la durata in carica, le attribuzioni e la retribuzione dei sindaci valgono le norme di legge.

Articolo 25

Al sindaco effettivo nominato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta subentrerà, nel caso di cessazione dalla carica, il membro supplente designato dalla Regione medesima, fatte salve le norme sulla composizione del collegio dettate dall'art. 2397 c.c.. Nel caso di cessazione di sindaco effettivo di nomina assembleare, subentrerà il supplente nominato dall'assemblea, sempre nel rispetto dell'art. 2397 c.c.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2401 ultimo comma, c.c., l'integrazione dell'organo sindacale avverrà ad opera della Regione Autonoma Valle d'Aosta e dell'assemblea sociale in conformità alla norma dell'art. 24 del presente Statuto.

Titolo VIII

Rappresentanza legale. Firma sociale

Articolo 26

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal vicepresidente e, in mancanza di questo, dall'Amministratore Delegato, se nominato, o dal Consigliere in sede più anziano nella carica.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Il Consiglio può, per determinati atti o categorie di atti e di affari, conferire procura, con la relativa facoltà di firmare per la società, anche a persone estranee alla stessa.

Per agevolare lo svolgimento del normale lavoro di banca, il Consiglio può autorizzare dirigenti, funzionari ed impiegati a firmare, singolarmente o congiuntamente, per le operazioni o categorie di operazioni dallo stesso Consiglio determinate.

Titolo IX

Direzione generale

Articolo 27

La direzione della società è affidata ad un direttore generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio potrà altresì provvedere alla nomina di uno o più vice direttori generali.

Il direttole provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, del comitato esecutivo, dell'amministratore delegato, se nominato, ovvero alle decisioni assunte dal Presidente in via d'urgenza ex art. 19 del presente Statuto.

Il direttore sovrintende a tutti i servizi della banca ed al personale, del quale coordina l'attività, esercitando le proprie attribuzioni secondo quanto stabilito dal presente statuto e dalle apposite norme regolamentari.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vicedirettore più anziano nella carica, ovvero, in caso di nomina contemporanea, con maggiore anzianità di servizio.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

Titolo X

Esercizio sociale. Ripartizione degli utili

Articolo 28

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio e lo sottopone all'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata per una data non successiva ai sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Articolo 29

L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, viene ripartito nel modo seguente:

Articolo 30

I dividendi non riscossi entro cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società e sono versati alla riserva straordinaria.

Titolo XI

Articolo 31

Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente statuto si osservano le norme di legge.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore alle Finanze, Voyat; ne ha facoltà.

VOYAT (U.V.):L'approvazione dello statuto dell'Istituto di Credito Valdostano S.p.A. è una diretta conseguenza della legge regionale n. 78 del 12.08. 1987, che ha autorizzato la Regione Valle d'Aosta ad istituire una banca regionale.

Tale statuto è stato predisposto dal l'Assessorato alle Finanze con la consulenza del prof. Cavalli di Torino e, come è già stato da me anticipato in sede di Commissione, dovrebbe essere modificato con l'inserimento di un emendamento all'articolo 29, che presento adesso alla Presidenza del Consiglio, dove si parla della distribuzione degli utili.

Credo che il punto più importante sia quello relativo al capitale sociale, del quale è previsto che la Regione Valle d'Aosta disponga da un minimo del 51% ad un massimo del 70%, mentre la restante parte dovrà essere suddivisa tra i partner scelti dall'Amministrazione regionale. Ricordo, in proposito, che possono far parte di questa nuova società solo istituti bancari.

L'articolo 14 fissa in 9 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, mentre l'articolo 15 prevede che il Consiglio di Amministrazione possa nominare un vicepresidente ed eventualmente anche un Amministratore Delegato.

L'emendamento all'articolo 29 stabilisce che l'utile venga distribuito tra i soci sulla base delle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA (P.C.I.):La banca regionale è uno strumento economico e finanziario di grande importanza. Come 1a Commissione consiliare, avremmo voluto avere l'opportunità di svolgere una valutazione tecnica sul possibile ruolo di una banca di questo genere nel periodo che ci sta di fronte, vale a dire a partire dal 1° gennaio 1993, quando nella Comunità Economica Europea dovrebbe essere possibile una concorrenza non soltanto con le banche italiane, ma anche con le banche di tutta la Comunità. Purtroppo, per ragioni di varia natura, non ci è stato possibile ascoltare su questo tema il Direttore locale della Banca d'Italia, che faceva richiesta di una autorizzazione della sede centrale sempre della Banca d'Italia, e così non abbiamo avuto modo di approfondire il problema. Rimane comunque l'esigenza che la Commissione ed il Consiglio regionale riescano a seguire gli sviluppi della nuova istituzione.

Ci rendiamo conto della necessità di approvare lo statuto entro tempi brevi, anche per consentire l'avvio di determinate procedure, ma non vorremmo che questa approvazione stesse a significare che per tutto un lungo periodo il Consiglio regionale fosse tenuto all'oscuro rispetto al modo in cui si realizza concretamente questa banca, vale a dire: come viene costituito il consiglio di amministrazione, dove si aprono gli sportelli, come viene organizzata la struttura operativa, quali decisioni si prendono rispetto ai tassi, quali garanzie si trovano per una conduzione economica della banca stessa, in modo che possa fornire tassi superiori per i depositi ed esigere tassi inferiori per gli impieghi. Credo che tutte queste cose siano d'interesse generale e quindi di competenza del Consiglio regionale.

Per questi motivi, non volendo ritardare l’approvazione della bozza di statuto, noi, come Gruppo, ci permettiamo di presentare una risoluzione, affinché il Consiglio dia delle indicazioni per il futuro, senza ritardare con ulteriori discussioni in Commissione questo tipo di intervento.

La risoluzione è molto semplice e recita testualmente:

"RIBADITA l'importanza del ruolo che la banca regionale, denominata "Crédit Valdôtain S.p.A.", potrà svolgere nell’economia valdostana;

EVIDENZIATA l'opportunità che le attività di tale strumento di intervento economico e finanziario siano costantemente seguite dalla massima assemblea elettiva regionale;

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta

PRECISA

che gli adempimenti e le prerogative riservati alla Regione dallo Statuto della banca regionale si intendono riferiti al Consiglio stesso

SOTTOLINEA

l’opportunità che tra i rappresentanti della Regione nel Consiglio di Amministrazione sia inserita una rappresentanza della minoranza consiliare".

Qual è il senso di questa precisazione e di questa sottolineatura? Tra poco discuteremo la nomina da parte del Consiglio regionale della Commissione per il commercio ambulante, che, come dice il Consigliere Bajocco, non è stata convocata molto di frequente; ora, non vorremmo che, per la nomina di una Commissione di ventesimo grado che sovrintende al commercio ambulante, si venisse in Consiglio, mentre, per la nomina del consiglio di amministrazione della banca, visto che nello statuto si parla di Regione, si delegasse il tutto alla Giunta. Questo quindi è il senso della precisazione.

Poiché poi presumiamo che il numero dei rappresentanti della Regione sarà molto elevato, visto che la maggior parte del capitale è versato dalla stessa Regione, chiediamo che il Consiglio si impegni a riservare una rappresentanza in questo organismo di interesse regionale anche alla minoranza consiliare.

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione generale ed informo che ho già provveduto a far distribuire copia della risoluzione ai Capigruppo.

Ha chiesto la parola il Consigliere Andrione; ne ha facoltà.

ANDRIONE (U.V.):Je voudrais faire une recommandation à l'Assesseur aux Finances et au Gouvernement régional entier. Comme le Conseil régional se doit d'être également la mémoire historique de la communauté valdôtaine, je crois que l'expression "Crédit Valdôtain" est, pour employer une litote gentille, de mauvais goût. Il est vrai que le "Crédit Valdôtain" avait fait faillite en 1926, il est vrai que le retentissant procès, qui a eu lieu et qui voyait comme inculpés l'avocat Chatrian et Monseigneur Stévenin (pas celui-ci, un autre monseigneur, d'autre stature!), ont été en grande partie oubliés. Tout cela est vrai. Mais il me semble que ce serait une erreur de vouloir, même en abréviation, répéter cette formule, car au moins les fils de ceux qui ont souffert à cause de la faillite du "Crédit Valdôtain", les suicides de l'époque (quand j'étais enfant on en parlait encore) sont encore présents dans la mémoire de plusieurs Valdôtains.

Or, il ne s'agit que d'une variation de formulation. Dans le temps qui passera entre aujourd'hui et le moment où la banque sera ouverte, le Gouvernement régional a tout le temps pour proposer le nom (la raison sociale, comme on dit) qu'il préfère, pourvu qu'il ne rappelle pas une époque triste de la Vallée d'Aoste, une époque qui a marqué par un long complexe d’infériorité les Valdôtains en matière d'entreprenance et de banque.

Alors je prie le Gouvernement régional (une recommandation, rien de plus) de voir, avec le temps nécessaire, ce n’est pas une question immédiate, de se rappeler que nous sommes la mémoire historique de la Vallée d'Aoste et, par conséquent, certaines "gaffes", excusez-moi l'expression, ne doivent pas être faites.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore alle Finanze, Voyat; ne ha facoltà.

VOYAT (U.V.):Pour ce qui concerne le Conseiller Mafrica, nous pouvons être d'accord sur l'ordre du jour où l'on dit "precisa che gli adempimenti e le prerogative riservati alla Regione dallo Statuto della Banca Regionale si intendono riferiti al Consiglio stesso", c'est-à-dire pour ce qui concerne la nomination des représentants dans le Conseil d'Administration, parce que, évidemment, si par hasard, dans un futur très proche, une consultation du président devait être faite par le Conseil, alors cela ne serait pas vrai. Alors, nous sommes d'accord sur le fait que le Conseil nomme les représentants dans le Conseil d'Administration; évidemment il serait nécessaire aussi d'avoir l'opportunité qu'il y ait un représentant de la minorité du Conseil régional.

Pour ce qui concerne ce que le Conseiller Andrione nous a dit à propos de la formule "Crédit Valdôtain", pour faire ce que le Conseiller propose, on doit modifier la loi; cela, évidemment, ne peut pas être fait maintenant, mais je crois que dans le futur nous pourrons voir ensemble quelle est l'appellation que nous voulons donner à cette banque.

PRESIDENTE: Do lettura dell’ordine del giorno presentato dal Consigliere Mafrica.

ORDINE DEL GIORNO

RIBADITA l'importanza del ruolo che la banca regionale, denominata "Crédit Valdôtain S.p.A.", potrà svolgere nell’economia valdostana;

EVIDENZIATA l’opportunità che le attività di tale strumento di intervento economico e finanziario siano costantemente seguite dalla massima assemblea elettiva regionale;

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

PRECISA

che gli adempimenti e le prerogative riservate alla Regione dallo Statuto della banca regionale si intendono riferiti al Consiglio stesso

SOTTOLINEA

l'opportunità che tra i rappresentanti della Regione nel Consiglio di Amministrazione sia inserita una rappresentanza della minoranza consiliare.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'ordine del giorno testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 34

Votanti: 33

Favorevoli: 33

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura della bozza di statuto della costituenda S.p.A. Crédit Valdôtain, nel testo comprendente l'emendamento all'articolo 29 presentato dall'Assessore alle Finanze.

STATUTO

Titolo I

Costituzione, denominazione, sede e durata della società

Articolo 1

E' costituita una società per azioni denominata "Istituto di Credito Valdostano società per azioni" abbreviabile in "CREDIT VALDOTAIN s.p.a.".

Articolo 2

La società ha sede in Aosta via ).

Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi, succursali, dipendenze ed uffici, comunque denominati, unicamente in altri Comuni della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ed eventualmente deciderne la soppressione, previe le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.

Articolo 3

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

Titolo II

Scopo e operazioni sociali

Articolo 4

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito in tutte le forme consentite dalla legge con riguardo al territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Essa si propone, in particolare, di assistere e sviluppare le attività produttive e le risorse economiche regionali.

La società può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni ed i servizi bancari nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Con le modalità prescritte dalla legislazione statale e regionale potranno essere istituite Sezioni autonome per l’esercizio del credito a medio e lungo termine nei settori previsti dalle norme vigenti.

Titolo III

Capitale sociale ed azioni

Articolo 5

Il capitale sociale è di lire 25 miliardi, diviso in n. 25000 azioni del valore nominale di lire 1.000.000 cadauna.

Articolo 6

Le azioni sono nominative. Possono essere soci della società la Regione Autonoma Valle d'Aosta, nonché aziende ed istituti di credito.

Articolo 7

La qualità di azionista comporta l'accettazione di tutti i patti sociali contenuti nell'atto costitutivo e nello Statuto.

Articolo 8

Il domicilio di ciascun socio, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. Le comunicazioni agli azionisti si effettuano con lettera raccomandata all'indirizzo da essi precisato nel libro predetto.

Titolo IV

Assemblea dei soci

Articolo 9

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge, dell'atto costitutivo e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 10

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale (o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta). Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e quelli che abbiano depositato le proprie azioni secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Sono regolate dalle disposizioni di legge le formalità e i termini per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, nonché le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni.

Articolo 11

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di suo impedimento, la presidenza spetta al Vicepresidente e, in caso di sua assenza, all'amministratore più anziano di età.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare il diritto dei soci ad intervenire all'adunanza, dirigere e regolare le discussioni e le votazioni.

Il Presidente è assistito da un Segretario, salvo che il verbale dell'assemblea venga redatto da un notaio a norma di legge.

Articolo 12

Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea con l'osservanza delle norme di legge.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità formale delle deleghe.

Articolo 13

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese mediante alzata di mano con controprova o per acclamazione.

Le votazioni relative alle cariche sociali di competenza assembleare vengono effettuate a maggioranza relativa dei voti. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad un'ulteriore votazione per ballottaggio.

Titolo V

Consiglio di Amministrazione

Articolo 14

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri.

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta è riservata, ai sensi dell'art. 2458 c.c., la nomina diretta di un numero di consiglieri proporzionato alla propria partecipazione al capitale sociale con arrotondamento all'unità superiore.

I membri restanti sono eletti dall'assemblea.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione, per il triennio del mandato, elegge il suo Presente tra i membri designati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta. Può essere nominato un Vicepresidente.

Il Consiglio può nominare, fra i suoi membri, un Amministratore Delegato.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese presso la sede della società o in un altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che fissa l’ordine del giorno.

Il Consiglio si riunisce inoltre ogni qualvolta ne venga fatta richiesta per iscritto da almeno 4 amministratori, ovvero dall'intero collegio sindacale, indicando l'oggetto su cui deliberare.

Di ogni convocazione viene dato avviso ai membri del consiglio e ai sindaci effettivi almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Articolo 17

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In mancanza del Presidente, presiede le adunanze il Vicepresidente o, in caso di sua assenza, l'amministratore più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Alle riunioni partecipa con voto consultivo il Direttore Generale o, in sua assenza od impedimento, chi lo sostituisce.

Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto tra i suoi membri o tra i dirigenti e funzionari della società. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza, che dev’essere sottoscritto da chi la presiede o dal Segretario stesso.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri concernenti l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che per legge sono inderogabilmente riservati alla assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all’esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;

- la formulazione e la modifica dei regolamenti interni;

- la nomina del Direttore, dei dirigenti e dei funzionari;

- l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;

- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi, succursali, filiali, rappresentanze, comunque denominate;

- la cancellazione e la riduzione di ipoteche nelle ipotesi in cui esse non siano da porre rispettivamente in relazione all’estinzione ovvero ad una corrispondente diminuzione dei crediti vantati;

- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione e sede, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti che potranno essere promosse dal Presidente, o da chi ne fa le veci, dall'Amministratore Delegato o dal Direttore.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo o all'Amministratore Delegato, se nominato, determinando i limiti della delega. In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, potranno essere conferiti poteri deliberativi anche al Direttore Generale, ai dirigenti, ai funzionari e agli impiegati con grado, nonché ai preposti alle dipendenze entro predeterminati limiti graduati sulla base delle funzioni o del grado ricoperto. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia, nei limiti e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo e allo stesso Consiglio alla prima successiva riunione. In casi urgenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà assumere decisioni di competenza del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, ove il Comitato sia impossibilitato a riunirsi.

Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza dei rispettivi organi nella loro prima riunione successiva.

Articolo 20

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano, oltre al rimborso delle eventuali spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni, un compenso annuale e medaglie di presenza per le sedute di consiglio e di comitato, nella misura determinata dall'assemblea.

Non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

E' fatto salvo il disposto dell'art. 2389, comma 2, del codice civile per quanto riguarda il Presidente, il vicepresidente e, se nominato, l’Amministratore Delegato.

Titolo VI

Comitato Esecutivo

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo di tre membri scelti fra i propri componenti.

Del Comitato Esecutivo fa parte di diritto l'Amministratore Delegato. Vi partecipa, inoltre, con voto consultivo, il Direttore Generale o chi ne fa le veci.

Articolo 22

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e di esse viene redatto apposito processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal sostituto designato ai sensi dell'art. 17.

Articolo 23

Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori designati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, la sostituzione dei soggetti cessati sarà di esclusiva competenza della Regione stessa, che dovrà provvedervi, su richiesta dei membri superstiti o anche in via autonoma, nel più breve tempo possibile, restando esclusa ogni forma di cooptazione da parte del consiglio.

Titolo VII

Collegio sindacale

Articolo 24

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti .

Due tra i sindaci effettivi ed un sindaco supplente sono nominati dalla Regione Autonoma - Valle d 'Aosta ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile e dell’art. 7 L.R. 12.8.1987, n. 73. In conformità all'art. 7 della L.R. predetta alla Regione spetta anche la designazione del Presidente del Collegio.

Per la durata in carica, le attribuzioni e la retribuzione dei sindaci valgono le norme di legge.

Articolo 25

Al sindaco effettivo nominato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta subentrerà, nel caso di cessazione dalla carica, il membro supplente designato dalla Regione medesima, fatte salve le norme sulla composizione del collegio dettate dall'art. 2397 c.c.. Nel caso di cessazione di sindaco effettivo di nomina assembleare, subentrerà il supplente nominato dall'assemblea, sempre nel rispetto dell'art. 2397 c.c..

Nell'ipotesi di cui all'art. 2401 ultimo comma, c.c., l'integrazione dell'organo sindacale avverrà ad opera del la Regione Autonoma Valle d'Aosta e del l'assemblea sociale in conformità alla norma dell'art. 24 del presente Statuto.

Titolo VIII

Rappresentanza legale. Firma sociale

Articolo 26

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente e, in mancanza di questo, dall'Amministratore Delegato, se nominato, o dal Consigliere in sede più anziano nella carica.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Il Consiglio può, per determinati atti o categorie di atti e di affari, conferire procura, con la relativa facoltà di firmare per la società, anche a persone estranee alla stessa.

Per agevolare lo svolgimento del normale lavoro di banca, il Consiglio può autorizzare dirigenti, funzionari ed impiegati a firmare, singolarmente o congiuntamente, per le operazioni o categorie di operazioni dallo stesso Consiglio determinate.

Titolo IX

Direzione generale

Articolo 27

La direzione della società è affidata ad un Direttore Generale, nominato dal consiglio di Amministrazione. Il Consiglio potrà altresì provvedere alla nomina di uno o più vicedirettori generali.

Il Direttore provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero alle decisioni assunte dal Presidente in via d’urgenza ex art. 19 del presente Statuto.

Il Direttore sovrintende a tutti i servizi della banca ed al personale, del quale coordina l'attività, esercitando le proprie attribuzioni secondo quanto stabilito dal presente statuto e dalle apposite norme regolamentari.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vicedirettore più anziano nella carica, ovvero, in caso di nomina contemporanea, con maggiore anzianità di servizio.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

Titolo X

Esercizio sociale. Ripartizione degli utili

Articolo 28

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio e lo sottopone all'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata per una data non successiva ai sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 29

L 'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, viene ripartito in base alle deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti.

Articolo 30

I dividendi non riscossi entro cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società e sono versati alla riserva straordinaria.

Titolo XI

Articolo 31

Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente statuto si osservano le norme di legge.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la bozza dello Statuto nel testo emendato testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità