Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 88 del 6 ottobre 1988 - Resoconto

OGGETTO N. 88/IX - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "NORME PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI BILINGUISMO AL PERSONALE DELLA REGIONE".

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale Perrin, ne ha facoltà.

PERRIN (U.V.): Le 10 mai 1988 ce Conseil avait approuvé un dessein de loi, portant "Attribution de l'indemnité de bilinguisme pour le personnel de l'Administration régionale".

La Commission de Coordination régionale avait renvoyé ce dessein de loi, parce que, à son avis, il était nécessaire de discipliner préalablement de la part de l'Etat tout le problème.

Le Conseil des Ministres, à la date du 30 mai 1988, à émané ces normes; il s'agit donc maintenant de représenter le dessein de loi, corrigé selon les normes émanées par le Conseil des Ministres, de façon à pouvoir donner cours à cette indemnité.

Ce dessein de loi donc a revu le problème, a corrigé les aspects qui avaient été soulignés et qui avaient porté au renvoi de la loi même, de façon à pouvoir procéder.

Je présente un amendement au troisième alinéa de l'art. ", qui insère le nombre des heures nécessaires pour les cours.

Le 3ème alinéa de l'art. 3 du dessein de loi récitait: "I corsi hanno durata annuale per un limite massimo di dieci mesi, etc"; on y ajoute "e per un numero di ore annue comprese tra un minimo di 80 ed un massimo di 160". Ceci est dû aussi à des observations faites par la fonction publique, d'où la nécessité d’introduire le nombre des heures prévues à cet égard.

Ce dessein de loi a été discuté avec les Organisations Syndicales, qui l'ont approuvé.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sul disegno di legge in oggetto.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.

MAFRICA (P.C.I.): Avendo il disegno di legge ricevuto il consenso delle OO.SS. e tornando per la seconda volta in Consiglio, ci auguriamo che questa volta sia la definitiva e che il problema possa essere definitivamente risolto.

Voteremo, quindi, a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.

RICCARAND (N.S.): Ho espresso in Commissione il parere favorevole di Nuova Sinistra su questo disegno di legge, chiedendo tuttavia che venisse modificata la relazione di accompagnamento al disegno di legge, cosa che vedo è stata fatta, perché è allegata una nuova relazione.

Avevamo chiesto di modificare la relazione, perché c'è una questione di principio importante. Nella relazione precedente c'era una affermazione che a nostro avviso non è condivisibile, con la quale si affermava che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che riguardava i dipendenti dello Stato, doveva essere applicato tale e quale per quanto riguarda i dipendenti dell'Amministrazione regionale. Invece si tratta di una materia in cui - non c’è nessun dubbio, in base allo statuto - la Regione Valle d'Aosta ha competenza primaria, quindi ha potestà di fare delle scelte autonome rispetto al personale. La scelta che si andava a fare (e che è stata fatta) nel disegno di legge è quella di riferirsi, per un principio di omogeneità, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, però non poteva essere accettata una applicazione semplicemente tale e quale, perché il decreto non riguarda il personale regionale, ma riguarda i dipendenti dello Stato. Ho visto che nella nuova formulazione della relazione queste osservazioni sono state recepite, forse si poteva impostare ancora in modo diverso, ma direi che sostanzialmente le osservazioni che avevamo fatto in Commissione sono state accolte, quindi riaffermo il voto favorevole con la relazione di accompagnamento nuova che è stata allegata.

PRESIDENTE: Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell’art. 1:

ART. 1

1. Al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dell'Amministrazione regionale, che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge abbia superato la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, è attribuita un'indennità speciale di bilinguismo cumulabile con tutte le altre indennità nelle seguenti misure mensili lorde per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1986 ed il 4 settembre 1986:

a) personale non inquadrato nei livelli funzionali: lire 210.405;

b) personale appartenente alla terza fascia funzionale: lire 175.338;

c) personale appartenente alla seconda fascia funzionale: lire 140.270;

d) personale appartenente alla prima fascia funzionale: lire 126.243.

A decorrere dal 5 settembre 1986 l’indennità è corrisposta nei seguenti importi mensili lordi:

a) lire 241.965

b) lire 201.638

c) lire 161.310

d) lire 145.179.

2. I livelli retributivi cui corrispondono le fasce indicate al precedente comma sono quelli risultanti dalla legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, come integrata dalle leggi regionali 21 maggio 1985, n. 35, 10 aprile 1986, n. 12, 19 febbraio 1987, n. 11, 29 gennaio 1988, n. 11 e 18 febbraio 1988, n. 13, recanti norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

3. Detta indennità, da corrispondersi mensilmente, non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza ed è rivalutabile ogni due anni nella misura prevista dal terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, recante norme per la corresponsione dell'indennità di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella Regione Autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta.

4. L'indennità di bilinguismo è sospesa in tutti i casi in cui è prevista la sospensione del trattamento economico e nel caso in cui il personale regionale sia comandato in servizio fuori del territorio regionale presso altre amministrazioni o enti.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l’art. 1:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26.

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell’art. 2

ART. 2

1. Al personale dipendente dall'Amministrazione regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia sostenuto la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese di cui al primo comma dell'articolo 1, è consentito partecipare ad una sessione straordinaria per l'accertamento della conoscenza di detta lingua, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. le commissioni, le modalità e le prove di esame per l'accertamento della conoscenza della lingua francese sono quelle previste per la nomina ai ruoli regionali mediante concorso.

3. Al personale regionale che superi la prova della conoscenza della lingua francese di cui al presente articolo è corrisposta la stessa decorrenza prevista per i dipendenti regionali di cui al precedente articolo 1.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l’art. 2:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26.

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell’art. 3:

ART. 3 (Corsi di addestramento linguistico)

1. I dipendenti regionali che non abbiano partecipato o superato con esito favorevole la sessione straordinaria di cui al precedente articolo 2 e che non abbiano sostenuto alcuna prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, possono partecipare a corsi di addestramento linguistico organizzati dall'Amministrazione regionale fuori del normale orario di lavoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai dipendenti regionali iscritti ai corsi di cui al primo comma è riconosciuto un assegno speciale di studio e apprendimento nella misura corrispondente al 70 per cento dell'indennità di bilinguismo; detto assegno non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza.

3. I corsi hanno durata annuale per un limite massimo di dieci mesi. Al termine dei corsi gli iscritti dichiarati idonei sono ammessi alla prova definitiva di accertamento della conoscenza della lingua francese. Le commissioni per il predetto accertamento sono composte da tre membri designati dalla Regione di cui due scelti tra gli insegnanti dei corsi.

4. Nel caso di giudizio di inidoneità è interrotta la corresponsione dell'assegno di studio di cui al comma 2, ferma restando la possibilità per il dipendente di reiscriversi al corso, e di essere ammesso a una prova suppletiva di idoneità, dopo un periodo di tempo non inferiore a tre mesi decorrente dal giudizio di inidoneità. Conseguita l'idoneità, per il dipendente è ripristinata la corresponsione dell'assegno speciale.

5. L'assegno speciale è decurtato in rapporto alle ore di assenza non giustificate da motivi di servizio, debitamente documentati dal dirigente del servizio cui il dipendente appartiene. Qualora le assenze non giustificate superino un terzo delle ore del corso, cessa la corresponsione dell'assegno.

6. L'assegno speciale viene corrisposto per un massimo di quattro corsi, ferma restando la facoltà del dipendente di proseguire la frequenza senza percepire l'assegno medesimo.

PRESIDENTE: All’art. 3 vi è l'emendamento sostitutivo del terzo comma, di cui do lettura:

"3. I corsi hanno durata annuale per un limite massimo di dieci mesi e per un numero di ore comprese tra un minimo di 80 ed un massimo di 160. Al termine dei corsi gli iscritti dichiarati idonei sono ammessi alla prova definitiva di accertamento della conoscenza della lingua francese. Le commissioni per il predetto accertamento sono composte da tre membri designati dalla Regione di cui due scelti tra gli insegnanti dei corsi".

Lo pongo in votazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26.

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Pongo in votazione l’art. 3 nel testo così emendato:

ART 3 (Corsi di addestramento linguistico)

1. I dipendenti regionali che non abbiano partecipato o superato con esito favorevole la sessione straordinaria di cui al precedente articolo 2 e che non abbiano sostenuto alcuna prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, possono partecipare a corsi di addestramento linguistico organizzati dall'Amministrazione regionale fuori del normale orario di lavoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai dipendenti regionali iscritti ai corsi di cui al primo comma è riconosciuto un assegno speciale di studio e apprendimento nella misura corrispondente al 70 per cento dell'indennità di bilinguismo; detto assegno non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza.

3. I corsi hanno durata annuale per un limite massimo di dieci mesi e per un numero di ore comprese tra un minimo di 80 ed un massimo di 160. Al termine dei corsi gli iscritti dichiarati idonei sono ammessi alla prova definitiva di accertamento della conoscenza della lingua francese. Le commissioni per il predetto accertamento sono composte da tre membri designati dalla Regione di cui due scelti tra gli insegnanti dei corsi.

4. Nel caso di giudizio di inidoneità è interrotta la corresponsione dell'assegno di studio di cui al comma 2, ferma restando la possibilità per il dipendente di reiscriversi al corso, e di essere ammesso a una prova suppletiva di idoneità, dopo un periodo di tempo non inferiore a tre mesi decorrente dal giudizio di inidoneità. Conseguita l'idoneità, per il dipendente è ripristinata la corresponsione dell'assegno speciale.

5. L'assegno speciale è decurtato in rapporto alle ore di assenza non giustificate da motivi di servizio, debitamente documentati dal dirigente del servizio cui il dipendente appartiene. Qualora le assenze non giustificate superino un terzo delle ore del corso, cessa la corresponsione dell'assegno.

6. L'assegno speciale viene corrisposto per un massimo di quattro corsi, ferma restando la facoltà del dipendente di proseguire la frequenza senza percepire l'assegno medesimo.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4

ART. 4 (Modalità dell'accertamento)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese, ai fini della corresponsione dell'indennità di bilinguismo prevista dalla presente legge, l'accertamento consiste in una prova scritta ed una orale per il personale appartenente alla seconda e terza fascia funzionale e per quello non inquadrato nei livelli funzionali. Per il personale appartenente alla prima fascia l'accertamento della conoscenza della lingua francese consiste in una conversazione.

2. Il personale che presti servizio presso la Regione ai sensi dell'articolo 101 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Ordinamento dei servizi regionali) e successive modificazioni ed integrazioni, può chiedere di essere sottoposto all'accertamento di cui al primo comma, salvo che lo abbia già sostenuto con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l’art. 4:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell’art. 5:

ART. 5 (Norme finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, in complessive lire 13.200 milioni per l'anno 1988 di cui lire 8.612 milioni per competenze arretrate anni 1986 e 1987, nonché in annue lire 4.588 milioni a decorrere dal 1983, graverà sui capitoli indicati al successivo articolo - 6 - e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante iscrizione delle seguenti maggiori entrate già accertate sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 e sul bilancio pluriennale 1988/1990:

Proventi derivanti dalla tassa di concessione della Casa da Gioco (cap. 300)

1988: 851.000;

1989: --; 1990: -- ;

Recupero contributi a carico utenti per fruizione di servizi di cui alla L.R. 93 ( 82 art. 16 (cap. 7050)

1988: 200.000.000;

1989: --; 1990: -- ;

Recupero somme su erogazioni di spese correnti (cap. 9500)

1988: 634.000.000;

1989: --; 1990: -- ;

Proventi per la vendita di beni immobili (cap. 10200)

1988: 465.900.000;

1989: --; 1990: -- ;

Recuperi di somme anticipate in dipendenza di garanzie prestate dalla Regione (cap. 10600)

1988: 530.700.000;

1989: --; 1990: --;

Saldo quote arretrate relative all'anno 1986 dei tributi erariali previsti dalla L. 690/81 (cap. 1520 di nuova istituzione)

1988: 3.126.000.000;

1989: --: 1990: --;

Quote fisse di ripartizione imposte di fabbricazione sulla benzina di cui all’art. 4 comma 2° della L. 690/81 (cap. 1400)

1988: 7.392.400.000;

1989: 4.588.000.000;

1990: 4.588.000.000;

Totali: 1988: 13.200.000.000;

1989: 4.588.000.000;

1990: 4.588.000.000.

3. A decorrere dal 1989 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l’art. 5:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all 'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell’art. 6:

ART. 6 (Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

in aumento

Cap. 300 "Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent"

L. 851.000.000

Cap. 1400 "Quote per l'anno 1986, delle imposte erariali di cui al 1° comma lettere A), B), C), D), e al 2° comma dell’art. 4 della legge 26 novembre 1981, n. 690"

L. 7.392.400.000

Cap. 1520 (di nuova istituzione)

codificazione 1.2.2.

codifica regionale: 1. 02

"Saldo quote fisse di ripartizione dovute per l'anno 1986, delle tasse ed imposte erariali di cui alla legge 26.11.81, n. 690" L. 3.126.000.000

Cap. 7050 "Ricupero di contributi a carico degli utenti per la fruizione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili - L.R. 15.12.i982, n. 93 art. 16 ultimo comma"

l. 200.000.000

Cap. 9500 "Ricupero di somme sulle erogazioni di spese correnti"

L. 634.000.000

Cap. 10200 "Provento vendite beni immobili"

L. 465.900.000

Cap. 10600 "Ricupero di somme anticipate in dipendenza di garanzie prestate dalla Regione"

L. 530.700.000

Totale in aumento L. 13.200.000.000

Parte Spesa

in aumento

Cap. 20900 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione Stipendi e altri assegni fissi"

L. 2.240.000.000

Cap. 20910 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi"

L. 250.000.000

Cap. 21150 "Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale regionale"

L. 50.000.000

Cap. 21200 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale"

L. 4.300.000.000

Cap. 21201 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale"

L. 480.000.000

Cap. 21355 "Spese per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent stipendi e altri assegni fissi" L.115.000.000

Cap. 21356 "Spese per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent con tributi diversi a carico dell'Ente su stipendi ed altri assegni fissi"

Cap. 21380 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent" L.220.000.000

Cap. 21381 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent"

L. 25.000.000

Cap. 22200 "Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio ai membri estranei all'Amministrazione regionale" L.6.000.000

Cap. 26560 "Spese per il personale regionale addetto alla viabilità stipendi e altri assegni fissi"

L. 132.000.000

Cap. 26561 "Spese per il personale regionale addetto alla viabilità contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi"

L. 15.000.000

Cap. 26590 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla viabilità"

L. 255.000.000

Cap 26591 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e regolamenti per il personale regionale addetto alla viabilità"

L. 30.000.000

Cap. 29070 "Spese per il Corpo Forestale Regionale - stipendi e altri assegni fissi"

L. 240.000.000

Cap. 29071 "Spese per il Corpo Forestale Regionale - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi" L.25.000.000

Cap. 29100 "Spese per conguagli stipendi premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il Corpo Forestale Regionale"

L. 420.000.000

Cap. 29101 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il Corpo Forestale Regionale"

L. 45.000.000

Cap. 37080 "Spese per il personale addetto all'assistenza ed al controllo delle manifestazioni culturali e folcloristiche organizzate dalla Regione - stipendi e altri assegni fissi" l.r. 5.5.1986, n. 21

L. 190.000.000

Cap. 37081 "Spese per il personale addetto all'assistenza ed al controllo delle manifestazioni culturali e folcloristiche organizzate dalla Regione - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi" l.r. 5.5.1986, n. 21 L.20.000.000

Cap. 37095 "Spese per conguagli stipendi di competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto all'assistenza ed al controllo delle manifestazioni culturali e folcloristiche organizzate dalla Regione" l.r. 5.5.1986, n. 21

L. 370.000.000

Cap. 37096 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto all'assistenza ed al controllo delle manifestazioni culturali e folcloristiche organizzate dalla Regione" l.r. 5.5.1986, n. 21

L. 40.000.000

Cap. 38060 "Spese per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson-Chamois stipendi e altri assegni fissi" (servizio rilevante ai fini IVA)

L. 40 000.000

Cap. 38061 "Spese per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson-Chamois - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi" (servizio rilevante ai fini IVA) L.4.000.000

Cap. 38075 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson-Chamois" (servizio rilevante ai fini IVA)

L.70.000.000

Cap. 38076 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson-Chamois" (servizio rilevante ai fini IVA)

L.7.000.000

Cap. 41650 "Spese per interventi assistenziali a favore di soggetti handicappati psicofisici, nonché di ciechi e sordomuti" I.r. 18.3.1987, n. 19 art. 1

L.40.000.000

Cap. 42605 "Spese per il personale regionale addetto al "Centro Valdostano di Soggiorno di Sanremo Centre Valdôtain de Séjour de Sanremo" stipendi ed altri assegni fissi" - 1.r. 28.12.1984, n. 81

L.5.000.000

Cap. 42606 "Spese per il personale regionale addetto al "Centro Valdostano di Soggiorno di Sanremo - Centre Valdôtain de Séjour de Sanremo" contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi" - l.r, 28.12.1984, n. 81 L.1.000.000

Cap. 42620 "Spese per conguagli stipendi e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto al "Centro Valdostano di Soggiorno di Sanremo - Centre Valdôtain de Séjour de Sanremo" - l.r. 28.12.1984, n. 81

L. 5.000.000

Cap. 42621 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto al "Centro Valdostano di Soggiorno di Sanremo - Centre Valdôtain de Séjour de Sanremo" l.r. 28.12.1984, n. 81

Cap. 43150 "Personale non docente stipendi e altri assegni fissi"

L. 920.000.000

Cap. 43155 "Personale non docente contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi"

L. 100.000.000

Cap. 43156 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente"

L.1.760.000.000

Cap. 43157 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente"

L. 200.000.000

Cap. 43350 "Personale dell'Istituto "B. GERVASONE" - stipendi indennità ed altri assegni fissi"

- l.r. 26.6.1972, n. 11

- l.r. 7.3.1973, n. 8

- l.r. 30.7.1986, n. 36

L. 20.000.000

Cap. 43360 ''Personale dell'Istituto "B. GERVASONE" - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi, indennità ed altri assegni fissi"

- l.r. 26.6.1972, n. 11

- l.r. 7.3.1973, n. 8

- l.r. 30.7.1986, n. 36

L. 2.000.000

Cap. 43361 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale dell'Istituto "B. GERVASONE"

- l.r. 26.6.1972, n. 11

- l.r. 7.3.1973, n. 8

- l.r. 30.7.1986, n. 36

L. 75.000.000

Cap. 43362 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale dell'Istituto "B. GERVASONE"

- l.r. 26.6.1972, n. 11

- l.r. 7.3.1973, n. 8

- l.r. 30.7.1986, n. 36

L. 8.000.000

Cap. 43400 "Stipendi, indennità e competenze fisse al personale docente del Convitto regionale "F. CHABOD"

- I.r. 16.5.1978, n. 196 art. 31

- I.r. 27.12.1979, n. 81

L. 90.000.000

Cap. 43410 "Personale non docente del Convitto "F. CHABOD" - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi, indennità e competenze fisse"

- l r. 16.5.1978, n. 196 art. 31

- I.r. 27.12.1979, n. 81

L. 10.000.000

Cap. 43411 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente del Convitto regionale "F. CHABOD "

- l.r. 16.5.1978, n. 196 art. 31

- l.r. 27.12.1979, n. 81

L. 170.000.000

Cap. 43412 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente del Convitto regionale "F. CHABOD "

- l.r. 16.5.1978, n 196 art. 31

- l.r. 27.12.1979, n. 81

L. 20.000.000

Cap. 46500 "Spese per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli - stipendi e altri assegni fissi" (servizio rilevante ai fini IVA)

L. 52.000.000

Cap. 46501 "Spese per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi" (servizio rilevante ai fini IVA) L.6.000.000

Cap. 46515 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli" (servizio rilevante ai fini IVA)

L. 100.000.000

Cap. 46516 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli" (servizio rilevante ai fini IVA) L. 11.000.000

TOTALE IN AUMENTO L. 13.200.000.000

PRESIDENTE: Pongo in votazione l’art. 6:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell’art. 7:

ART. 7 (Variazioni al bilancio pluriennale)

1. Al bilancio pluriennale della Regione per gli esercizi finanziari 1988/1990 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

Parte entrata

Titolo I: entrate derivanti dai tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione.

Categoria II: compartecipazione di tributi erariali

anno 1989 L. 4.588.000.000

anno 1990 L. 4.588.000.000

Totale in aumento L. 9.176.000.000

Parte spesa

1. Spese di funzionamento istituzionale 1. 2. Personale regionale

anno 1989 L. 4.588.000.000

anno 1990 L. 4.588.000.000

Totale in aumento L. 9.176.000.000

PRESIDENTE: Pongo in votazione l’art. 7:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità