Oggetto del Consiglio n. 87 del 6 ottobre 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 87/IX - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "AUTORIZZAZIONE ALL 'ACQUISTO DI IMMOBILI VARI DA DESTINARE IN PARTE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ED IN PARTE A SEDI DI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale Perrin, ne ha facoltà.
PERRIN (U.V.): En 1979 le Conseil des Ministres avait émané une lettre circulaire, à travers laquelle il prévoyait que tous les achats faits par les collectivités locales devaient être soumises préalablement au contrôle et à l'autorisation du Ministère. Par là on avait reprise la loi Siccardi de 1850. Suite à l'émanation de cette circulaire, l'Administration régionale avait, sur avis aussi des techniciens, présenté recours à la Cour Constitutionnelle.
A travers la sentence n° 512 de cette année, la Cour Constitutionnelle, tout en modifiant légèrement la lettre circulaire du Conseil des Ministres, a quand même affirmé qu'aussi les Régions à statut spécial doivent, ou être autorisées par le Ministère, ou bien acheter les biens immeubles à travers des actes délibératifs.
La lettre circulaire de 1979 était beaucoup plus stricte, parce qu'elle intervenait aussi sur une évaluation de la convenance ou moins de l'achat et de la disponibilité des moyens financiers nécessaires.
La Cour Constitutionnelle, au contraire, a contenu ce contrôle "nei limiti del necessario, gli acquisti patrimoniali destinati a mero scopo di investimento e reddito" , sans entrer dans le mérite pour ce qui concerne une éventuelle convenance et la disponibilité des moyens.
Jusqu'à maintenant, tous les achats que l’Administration avait fait par délibération du Conseil régional, portaient des clauses pour lesquelles la Commission de Coordination avait toujours posé son visa à ces délibérations et les notaires avaient régulièrement procédé à la formulation des actes.
Pour ne pas retarder et pour sauvegarder celles que nous retenons une compétence et un devoir de la Région dans les achats, nous proposons de ne pas demander l'autorisation du Ministère compétent, mais de procéder d'or en avant à travers des actes délibératifs.
Celui-ci est le premier des actes délibératifs que nous proposons: il s'agit de reprendre toutes les autorisations d'achat que le Conseil avait données, dont les formalités n'avaient pas encore été remplies jusqu'à maintenant.
PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.
RICCARAND (N.S.): Volevo soffermarmi su uno degli acquisti previsti in questo elenco; riguarda una questione molto delicata di cui avevamo già parlato e si riferisce al punto h), cioè la costituzione di un diritto di superficie su aree di proprietà del Comune di Courmayeur site in località Bagni di La Saxe. E' la famosa area in cui l'Amministrazione regionale vuole realizzare un fabbricato industriale, in cui però sgorga una sorgente con caratteristiche minerali importanti, che sarà compromessa da questa realizzazione.
Voglio fare due tipi di considerazioni: una, rispetto al problema del rapporto fra questa costruzione che si vuole realizzare e la sorgente, anche alla luce di questo studio che mi è stato fornito dall'Assessore all'Industria, dopo la discussione che avevamo fatto nel precedente Consiglio. Si tratta di uno studio che avrebbe fatto il prof. Gualtierotti, su incarico della Giunta regionale, per appurare se era fattibile la realizzazione di questo fabbricato, se non avrebbe compromesso l'utilizzazione della sorgente di La Saxe. Dalla lettura di questo documento emergono alcune cose che vorrei sottolineare. Intanto, la deliberazione di incarico della Giunta è dell'8 luglio e il giorno successivo il tecnico incaricato era già sul posto a fare il sopralluogo, cosa che denota una tempestività quantomeno frutto di un accordo preventivo, che lascia piuttosto perplessi.
Comunque le cose significative che emergono da questa, che non è poi uno studio ma una relazione molto, molto sommaria, sono le seguenti. Il prof. Gualtierotti dice, in sostanza, che la sorgente di La Saxe è già notevolmente compromessa; l'opera di captazione è inadeguata, in gran parte è già franata; l'acqua della sorgente già presenta tracce di inquinamento biologico e quindi la situazione è già stata in gran parte compromessa dalla realizzazione della strada statale.
La quantità di idrogeno solforato rintracciata nell'acqua è bassa, quindi l'acqua (secondo il prof. Gualtierotti) non si potrebbe classificare come "acqua sulfurea", e potrebbe essere trasportata per la sua utilizzazione anche distante dal luogo in cui sgorga, diversamente da come succede per un'acqua definita sulfurea, che va utilizzata dalla sorgente. Solo che, subito dopo, il prof. Gualtierotti afferma testualmente: "La presenza riscontrata di una quantità di idrogeno solforato in quantità inferiore al milligrammo/litro, tale comunque da non poterla classificare come acqua sulfurea, è verosimilmente imputabile ad una dispersione che potrebbe aversi a livello di una frana verificatasi all'interno del cunicolo, dopo l’esecuzione di un paravalanghe. Non è pertanto improbabile che una buona captazione consenta di rilevare una maggiore presenza di idrogeno solforato, quindi di poterla classificare come sulfurea".
Però a quel punto andrebbe utilizzata alla sorgente, e se noi la trasportiamo distante (come viene proposto), questa utilizzazione diventerebbe impossibile. Anche qui c'è un dato stupefacente: il fatto che alla fine il prof. Gualtierotti si esprima favorevolmente alla realizzazione del fabbricato, dicendo che comunque la sorgente è a monte, che la captazione non verrebbe pregiudicata, non toglie che si pregiudichi in realtà gravemente l'utilizzazione futura di questa sorgente, per installare in quella località un fabbricato industriale che potrebbe essere collocato benissimo in altra zona.
Le domande che poniamo sono queste: cosa volete fare di quella sorgente? Che progetti ci sono? Qui si parla anche di opere di captazione che devono essere rifatte e che pongono dei problemi notevoli, però non mi risulta che di concreto ci sia niente.
Vorrei anche sottolineare che lo stesso prof. Gualtierotti aveva in passato affermato che l'area dove nasce la sorgente (cito testualmente) "deve essere protetta, per un'area di almeno un ettaro non ci devono essere insediamenti". Questa è una sua affermazione, poi evidentemente ha in parte corretto il tiro ed ha fatto delle concessioni rispetto alle richieste dell'Amministrazione regionale.
Questa è la prima considerazione. Non credo assolutamente che da questa sommaria relazione fatta di corsa, subito dopo l'incarico della Giunta, emerga una situazione che tranquillizza nel senso di consentire la costruzione del fabbricato industriale, che non compromette l'uso della sorgente, che non ci priva della possibilità di utilizzare un'acqua che ha delle sue qualità importanti e che potrebbe diventare una risorsa utilizzabile per la comunità di Courmayeur e per la nostra Regione.
C'è un'altra considerazione che vorrei fare, ed è sul modo in cui è formulato questo punto h) del disegno di legge. La formulazione è stata fatta in modo diverso, molto più approssimativo del modo in cui era formulata la deliberazione con cui, nel maggio scorso, il Consiglio regionale aveva ritenuto a maggioranza di determinare questo diritto di superficie. L'atto approvato nel mese di maggio, infatti, accettava la costituzione del diritto di superficie sull'area, però la indicava e la delimitava con una planimetria che era legata e richiamava esplicitamente le condizioni poste dal Comune di Courmayeur, il quale, nel concedere il diritto di superficie, ha detto che si riservava una striscia di terreno di certe dimensioni per poter accedere alla sorgente solforosa. Questa era stata una condizione posta dal Consiglio comunale al termine di un confronto che aveva diviso in due il Consiglio comunale stesso, per concedere questo diritto di superficie. Di tutto questo non troviamo più traccia nella formulazione, così come è fatta, del punto h): non c'è più la planimetria, non c'è più nessun riferimento alla fascia che il Comune di Courmayeur si era riservato a suo favore. Viene anche stravolto il contenuto della deliberazione che era stata fatta a maggio.
Alla luce di queste considerazioni, propongo di stralciare il punto h) dal disegno di legge e di riformularlo in modo diverso, garantendo al Comune di Courmayeur quantomeno quello che la esigua maggioranza aveva ritenuto di concedere a determinate condizioni; condizioni che sono scomparse nella formulazione così come è contenuta nel disegno di legge. Presento un emendamento per abrogare il punto h) dell’art. 1 del disegno di legge.
PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale Perrin, ne ha facoltà.
PERRIN (U.V.): Pour répondre à M. Riccarand. Je ne reviens pas sur la discussion générale qui avait été faite, il y a longtemps, à plusieurs reprises, dans ce Conseil, mais uniquement sur la partie terminale, puisque, ainsi que l'étude même le dit, la captation et l'utilisation de cette source ne sont pas compromises par la construction et tant moins par l'achat de ce terrain. L'utilisation pourra être étudiée dans le futur.
Pour ce qui concerne la formulation, c'est vrai qu'ici toutes les formulations sont de type différent et ne reportent pas exactement les délibérations qui avaient été prises par ce Conseil même dans le passé, puisqu'il s'agit ici non plus d'un acte administratif, mais d'un acte délibératif; mais ceci n'entache rien de ce qui avait été formulé à ce moment là. En effet, il s'agit d'acheter ce terrain avec la Commune de Courmayeur, qui en est propriétaire, donc toutes les conditions qui avaient été fixées par le Conseil Communal de Courmayeur, seront respectées, l'achat ne pouvant pas différer de celle qui a été la délibération du Conseil Communal de Courmayeur même, puisque, autrement, si on irait à l'encontre de cette délibération, il y aurait l'impossibilité d'acheter cela. C'est pour cette raison que nous repoussons l'amendement qui a été présenté.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, per dichiarazione di voto, ne ha facoltà.
MAFRICA (P.C.I.): Con questo provvedimento giustamente si cerca una soluzione per non sottoporre gli atti della Regione Valle d'Aosta all'autorizzazione del Governo. Credo che una legge del 1850 dovrebbe essere quantomeno rimeditata e credo che un appello al Parlamento perché questa legge sia rivista, possa essere fatto.
C'è una complicazione però; in questa legge che evita l'esame e l'autorizzazione governativa sugli atti amministrativi, sono stati conglobati atti sui quali noi come Gruppo avevamo dato giudizi diversificati: alcuni atti avevano ricevuto il nostro voto, altri avevano avuto voto contrario, altri ancora avevano visto la nostra astensione. Diventa perciò difficile dare una unica valutazione ad un provvedimento che contiene cose diverse. Quindi richiedo alla Giunta in futuro di portare i singoli atti separatamente e sul provvedimento in questione annuncio l'astensione del nostro Gruppo, non essendo possibile dare un giudizio definito, proprio per la diversità di opinioni sui singoli argomenti.
PRESIDENTE: Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell’art. 1:
ART. 1
I. La Regione è autorizzata ad acquistare i seguenti immobili da destinare in parte ad insediamenti produttivi ed in parte a sedi di servizi dell'Amministrazione regionale:
a) complesso immobiliare di proprietà del Signor Balbis Cesarino facente parte del Condominio "Les Jorasses Nord" sito in Comune di Aosta, Via Chambéry, civici nn. 95 - 97 e 97/a, censito al N.C.E.U. al Foglio 32 con il mappale n. 16/1, per il prezzo a corpo di lire 725.000.000, da destinare a sede di servizi distaccati dell'Amministrazione regionale;
b) porzione di fabbricato con adiacente terreno denominato "Casa dell'Orologio" di proprietà della Signora Rey Sofia, sito in Comune di Cogne, Capoluogo, censito al N.C.T. al Foglio 33 con i mappali nn. 88/1 - 397 e 434, per il prezzo complessivo di lire 121.000.000, da destinare a sedi di istituzioni di carattere sociale;
c) complesso immobiliare con adiacente terreno di proprietà della Società "LO BIEN s.r.l." sito in Comune di Gignod, località Chez Percher, distinto al N.C.E.U. al Foglio 24 con i nn. 59/1 e 59/3 e al N.C.T. allo stesso Foglio 24 con i nn. 59/1 - 46 - 47 - 49 - 50 - 58 - 59 - 60 - 183 - 184 e 198, per il prezzo a corpo di Lire 939.000.000, di cui Lire 909.000.000 oltre I.V.A., per il fabbricato e lire 30.000.000 per il terreno adiacente, da destinare a sede di insediamenti produttivi;
d) complesso industriale con adiacente terreno di proprietà della Società "GIOVANETTO UMBERTO s.r.l.", sito in Comune di Arnad, località Glair, per il prezzo complessivo di lire 750.000.000 oltre I.V.A., da destinare ad insediamenti produttivi, riportato al N.C.T. e nel tipo di frazionamento n. 3/88, approvato in data 27.4.1988, come segue:
- in piena proprietà al Foglio 29 con i nn. 47 (ex 47/a) - 382 (ex 382/a) - 390 (ex 390/a) - 394 (ex 394/a) - 396 (ex 396/a) - 398 (ex 398/a) - 400 (ex 400/a) - 543 - 567 (ex 55/b) - 573 (ex 392/b) e 574 (ex 381/b);
- per una quota di comproprietà pari ad una metà (della restante metà è già proprietaria la Regione acquirente) al Foglio 29 con il mappale n. 562 (ex 390/b, tipo di frazionamento n. 19/83);
- in piena proprietà al N.C.E.U. denunziato con scheda n. 974 in data 3.5.1988;
e) area di terreno della superficie di mq. 8636 di proprietà della Società "SIMA s.r.l.", sita in Comune di Charvensod, località Plan Félinaz, censita al N.C.T. al Foglio 3 con i mappali nn. 49 (ex 49/a) - 50 (ex 50/a) - 110 (ex 110/a) - 111 - 170 (ex 49/b) - 171 (ex 50/b) e 172 (ex 110/b), per il prezzo a corpo di lire 362.712.000 oltre I.V.A., da destinare ad ampliamento del complesso immobiliare di proprietà regionale;
f) complesso industriale composto da un capannone ed uffici, uno chalet in legno ad un piano fuori terra ed un silos, di proprietà della Società "BOIS s.r.l.", sito in Comune di Chambave, strada statale n. 26 entrostante ad area distinta al Catasto Terreni al F. 9 con le particelle nn. 8/a - 100/a e 272 (ora accorpate nella nuova particella n. 8 con denuncia di cambiamento n. 501 presentata in data 6.4.1988), non ancora censito al N.C.E.U. ma denunciato con schede nn. 844 e 845 in data 15.4.1988, per il prezzo a corpo di Lire 592.800.000 oltre I.V.A., da destinare ad insediamenti produttivi;
g) terreno di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Aosta, sito in Comune di Arnad, distinto al N.C.T. al F. 18 con il mappale n. 942 (ex 352/b), tipo di frazionamento n. 17/87, per il prezzo di Lire 3.000.000, da destinare ad ampliamento della proprietà regionale (ex area Deval);
h) diritto di superficie su area di proprietà del Comune di Courmayeur, sita in località Bagni di La Saxe della superficie di circa mq. 890, da scorporare con frazionamento di più ampi mappali distinti al N.C.T. al F. 45 con i mappali nn. 72/a - 72/b - 99 (ex 99/a) e 98 della superficie complessiva di mq. 2165, oltre alla servitù d'uso dell'area circostante a favore del fabbricato che verrà realizzato, per la durata di anni 30, decorrenti dalla data dell'atto notarile, da destinare alla realizzazione di insediamenti produttivi;
i) terreni di proprietà di Ditte varie siti in Comune di Saint-Rhémy, località Prédumaz-Berluc, per il prezzo complessivo di Lire 85.114.000 oltre I.V.A., da destinare a sede di insediamenti produttivi, distinti al N.C.T. al F. 12 con i mappali - nn. 241 (ex 241/a, Lire 9.666.000) - 247, 250, 251 (lire 72.936.000) 366, 382, 383 (lire 2.512.000 oltre I.V.A.);
l) unità immobiliari di proprietà della Società "COM.CE. s.r.l.", facenti parse di un complesso immobiliare sito in Comune di Saint-Christophe, località Grand Chemin, distinte al N.C.E.U. al F. 35 con i mappali nn. 1/9 - 1/51 1/54, oltre all'uso esclusivo perpetuo (servitù d'uso) di otto posti auto esterni siti sul retro de, fabbricato, lato sud, distinti nel regolamento di condominio con i nn. 123 - 124 - 125 - 126 - 129 - 130 - 131 - 132, per il prezzo complessivo di Lire 994.000.000 oltre I.V.A., da destinare a sede di servizi;
m) fabbricato in corso di costruzione di due piani fuori terra, oltre ad un piano interrato, di proprietà della Società "EDILNORD s.r.l.", sito in Comune di Issogne, frazione Pied de Ville, non ancora denunziato al N.C.E.U., entrostante ad area distinta al N.C.T. al F. 19 con i mappali nn. 388 - 883 887 della superficie complessiva di mq. 792, per il prezzo a corpo di Lire 245. 500.000 oltre I.V.A., da destinare a sede di servizi sociosanitari:
n) unità immobiliare di proprietà della Signora Zanella Giuseppina, posta a piano secondo del Condominio "Palazzo Valbruna" sito in Comune di Aosta, Via Promis, con accesso dalla scala Nord civico n. 5, composto da un alloggio e servizi, riportata al N.C.E.U. al F. 40 con il mappale n. 325/79, per il prezzo a corpo di Lire 171.000.000, da destinare a sede di servizi dell’Amministrazione regionale;
o) unità immobiliare di proprietà della Società "SO.VA.G. Società Valdostane Gas s.r.l.", posta a piano primo del corpo di fabbricato a ponente, facente parte del più ampio complesso immobiliare "Condominio Les Iles" sito in Comune di Quart, Regione Amérique, riportata al N.C.E.U. al F. 39 con il mappale n. 17/16, per il prezzo di Lire 90.000.000 oltre I.V.A., da destinare a sede di servizi dell'Amministrazione regionale;
p) terreni di proprietà di Ditte varie siti in Comune di Valpelline, da destinare ad insediamenti produttivi, per il prezzo complessivo di Lire 57. 664. 000, riportati al N.C.T. al F. 18 con i mappali nn. 239 e 240 (lire 17.568.000), - 241 (lire 5.568.000) - 242 (lire 14.032.000) - 269 (lire 4.352.000) - 341 (lire 8.400.000) - 251 (lire 7.744.000);
q) terreni di proprietà della Signora Chanoux Adelina, siti in Comune di Quart, riportati al N.C.T. al F. 37 con i mappali nn. 22 e 23, per il prezzo di lire 45.400.000, da destinare ad ampliamento del vivaio forestale regionale "Abbé Henry";
r) terreni di proprietà del Comune di Chambave, siti nel medesimo Comune e riportati al N.C.T. al F. 1 con i mappali nn. 71 e 115, per il prezzo di Lire 34.190.000, e terreno di proprietà della Signora Martinet Lidia sito nel detto Comune, della superficie di circa mq. 400, da scorporare da un più ampio appezzamento riportato al N.C.T. al F. 1 con il mappale n. 171, da permutare alla pari, con l'acquistando terreno riportato al N.C.T. al F. 1 con il mappale n. 115, da destinare ad insediamenti produttivi.
PRESIDENTE: All’art. 1 vi è l'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand, di cui do lettura: "Il punto h) dell’art. 1 è soppresso".
Lo pongo in votazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 26
Favorevoli: 5
Contrari: 21
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Pongo in votazione l’art. 1 nel testo originario:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26;
Votanti: 21;
Favorevoli: 21;
Astenuti: 5 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica e Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell’art. 2:
ART. 2
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione degli atti notarili di trasferimento degli immobili di cui al precedente articolo e, in particolare per l'impegno e le liquidazioni delle relative spese, nonché per la designazione dei Notai roganti e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l'intestazione catastale degli immobili da acquisire.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l’art. 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26;
Votanti: 21;
Favorevoli: 21;
Astenuti: 5 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica e Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell’art. 3
ART. 3
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive Lire 5.966.219.560= per l'anno 1988 graverà sugli stanziamenti già iscritti al seguente capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio in corso che presentano le necessarie disponibilità:
Capitolo 23250 "Spese per l'acquisto di beni patrimoniali L.R. 19/4/1985, n. 12" per Lire 3.933.660.280
Capitolo 36300 "Spese per l'acquisto e la costruzione di beni patrimoniali da destinare ad interventi nel settore industriale" per Lire 2.032.559.280
PRESIDENTE: Pongo in votazione l’art. 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26;
Votanti: 21;
Favorevoli: 21;
Astenuti: 5 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica e Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell’art. 4:
ART. 4
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l’art. 4
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26;
Votanti: 21;
Favorevoli: 21;
Astenuti: 5 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica e Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26;
Votanti: 21;
Favorevoli: 21;
Astenuti: 5 (Bajocco, Chenuil, Dolchi, Mafrica e Riccarand)
Il Consiglio approva
