Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 72 del 5 ottobre 1988 - Resoconto

OGGETTO N. 72/IX - ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E STAGIONALE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. (Approvazione di risoluzione).

PRESIDENTE: Do lettura della risoluzione in oggetto:

RISOLUZIONE

Il CONSIGLIO REGIONALE

Visti gli articoli 16 della legge 28. 02.1987, n. 56, 4-ter e 4-quater del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, coordinato con la legge di conversione 20. 05.1988, n. 160;

Considerate le difficoltà in cui si trovano le Amministrazioni comunali della Regione Autonoma Valle d'Aosta nel dover assumere personale a tempo determinato e stagionale sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento, le quali non sono più comunali, ma raggruppate in tre circoscrizioni con la possibilità, inoltre, di iscrizione nelle stesse anche di lavoratori provenienti da altre regioni i quali, spesso, non risultano motivati ad assumere un impiego in Valle d'Aosta.

Appurato che diverse Amministrazioni comunali, che hanno seguito la procedura di cui all'art. 16 della legge 28-2.1987, n. 56, non hanno potuto attivare i servizi richiesti, se non ricorrendo a specifici appalti con ditte private o cooperative di lavoro, con detrimento e danno, anche ai fini pensionistici e previdenziali, di lavoratori che annualmente, venivano assunti, ai sensi dell'art. 8 bis del DL 29.1.1983, n. 17, dalle Amministrazioni stesse per l'espletamento di lavori stagionali e a tempo determinato, in quanto i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento non hanno accettato, per evidenti motivi (orario di lavoro ridotto a poche ore settimanali, precarietà del posto, ecc.), l'impiego offerto.

Constatata la realtà economica e geografica dei Comuni della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di ridotte dimensioni demografiche e capacità economiche, dislocati lontani gli uni dagli altri, per cui si rende necessario, in ognuno di essi, istituire annualmente servizi scolastici, socio-assistenziali ed altri.

Rilevato, quindi, che non avendo la possibilità di istituire nei vari Comuni posti di ruolo, in organico, adeguati all'espletamento dei suddetti servizi, è indispensabile assumere personale stagionale e a tempo determinato.

CHIEDE

che in sede di emanazione del decreto previsto dall'art. 16, commi 4 e 5, della L. 28.2.1987, n. 56, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, vengano tenute nella giusta considerazione le obiettive difficoltà delle Amministrazioni comunali della Regione Autonoma Valle d'Aosta e, certamente, anche di altre piccole Amministrazioni comunali d'Italia, stabilendo che i lavoratori stagionali e a tempo determinato che già avevano espletato mansioni analoghe ed erano stati assunti negli anni precedenti, abbiano diritto di precedenza nelle relative e successive assunzioni, come previsto dall'art. 8 bis della legge 29 gennaio 1983, n. 17 e dei contratti nazionali del lavoro.

PRESIDENTE: ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.

ROLLANDIN (U.V.): L'ordre du jour a été présenté suite à une requête qui avait été envoyée de la part de l'Association des Syndics, afin qu'il y ait une sensibilisation sur un problème très important, concernant les Administrations communales.

L'ordre du jour demande que "in sede del decreto previsto dall'art. 16, commi 4 e 5, della l. 28.2.1987, n. 56, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, vengano tenute nella giusta considerazione le obiettive difficoltà delle Amministrazioni comunali della Regione Autonoma Valle d'Aosta e, certamente, anche di altre piccole Amministrazioni comunali d'Italia, stabilendo che i lavoratori stagionali e a tempo determinato che già avevano espletato mansioni analoghe ed erano stati assunti negli anni precedenti, abbiano diritto di precedenza nelle relative e successive assunzioni, come previsto dall'art. 8 bis della legge 29 gennaio 1983, n. 17 e dei contratti nazionali di lavoro".

Cela est surtout en conséquence de la possibilité d'embaucher du personnel qui ait certaines compétences et qui ait déjà eu la possibilité de travailler aux différents niveaux de l'Administration communale.

PRESIDENTE: Faccio rilevare che, ai sensi del nuovo regolamento, più che un ordine del giorno questo sarebbe una risoluzione del Consiglio regionale. In futuro ci adegueremo a questo tipo di nomenclatura.

Pongo in votazione la risoluzione in oggetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.