Oggetto del Consiglio n. 806 del 30 luglio 1999 - Resoconto
OGGETTO N. 806/XI Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 "Legge regionale in materia di lavori pubblici".
Articolo 1 (Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), la parola "esclusivamente" è soppressa e dopo le parole "fonte privata," sono inserite le parole "o in parte pubblica,".
Articolo 2 (Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 12/1996)
1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 12/1996, è sostituita dalla seguente:
"b) i soggetti, enti e società privati relativamente ai lavori, opere ed impianti di cui all'allegato A della presente legge, pubblici o di interesse pubblico, per la cui realizzazione sia previsto un contributo o una sovvenzione specifici in conto capitale e in conto interessi delle amministrazioni aggiudicatrici, di cui al comma 2, che complessivamente superino il cinquanta per cento dell'importo complessivo, limitamente all'affidamento a terzi di lavori singolarmente di valore superiore a 500.000 ECU, IVA esclusa. Ai fini dell'applicabilità della presente legge si intendono per lavori, opere ed impianti pubblici o di interesse pubblico quelli relativi a beni di proprietà pubblica o destinati a divenire di proprietà pubblica o comunque destinati ad una gestione pubblica sotto qualsiasi forma. Restano viceversa esclusi i lavori, opere ed impianti relativi a beni destinati a rimanere in proprietà privata e nella disponibilità dei soggetti privati destinatari del contributo o sovvenzione;".
2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 12/1996, è sostituita dalla seguente:
"c) I consorzi di miglioramento fondiario, le cooperative agricole, le consorterie e le associazioni di produttori agricoli legalmente costituite, qualora il contributo erogato dalle amministrazioni di cui al comma 2, lett. a), b) e c), superi il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile; nei confronti di tali soggetti trovano applicazione esclusivamente l'articolo 15, commi 4, 5 e 6, con il limite di 50.000 ECU, IVA esclusa, per opere da eseguire in economia o mediante cottimo fiduciario, nonché gli artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 e 33, con l'avvertenza che nei loro confronti debbano interdersi inoperanti i rinvii ad altre disposizioni dettate dalla presente legge e ad essi non applicabili.".
3. All'articolo 3, comma 4, quinto periodo, della l.r. 12/1996, le parole "per l'affidamento" sono sostituite dalle parole "con riferimento all'importo" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per quanto non disciplinato dalla presente legge trova applicazione la normativa statale, con particolare riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), come modificata, da ultimo, dalla legge 18 novembre 1998, n. 415".
Articolo 3 (Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 12/1996)
1. Il comma 1 dell'articolo 4, della l.r. 12/1996, è sostituito dal seguente:
"1. La Regione provvede a strutturare il ciclo di realizzazione di tutti i lavori pubblici in relazione alle fasi di programmazione e di pianificazione, nonché di esecuzione dei lavori necessari per il soddisfacimento dei bisogni identificati.".
2. All'articolo 4, comma 2, della l.r. 12/1996, le parole "devono corrispondere" sono sostituite dalla parola "corrispondono" e le parole "agli art. 9, 12, 13 e 14," sono sostituite dalle parole: "agli artt. 6, comma 4, 12, 13 e 14.".
3. All'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici)," sono sostituite dalle parole "l. 109/1994".
4. All'articolo 4, comma 4, della l.r. 12/1996, sono aggiunte, in fine, le parole "nei limiti delle attribuzioni affidategli dal dirigente nell'atto di nomina.".
5. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 12/1996, è sostituita dalla seguente:
"c) collabora, in particolare, alla verifica della rispondenza dei documenti di gara alle disposizioni normative in materia;".
6. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 12/1996, è sostituita dalla seguente:
"d) accerta la completezza della progettazione di ogni livello e, relativamente alla progettazione esecutiva, ne verifica l'eseguibilità, precedentemente attestata dal progettista, e provvede, altresì, all'accertamento di cui all'articolo 14, comma 4;".
7. All'articolo 4, comma 7, ultimo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "ricorrere al" sono sostituite dalle parole "richiedere, con proposta motivata, il".
8. Il comma 8 dell'articolo 4, della l.r. 12/1996, è sostituito dal seguente:
"8. Per i lavori direttamente eseguiti dalla Regione, il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico è nominato, con ordine di servizio, dal dirigente della struttura regionale preposta alla realizzazione del lavoro pubblico, il quale può anche riservarsi questa funzione. Possono essere nominati soltanto funzionari regionali appartenenti alla carriera tecnica, inquadrati in una qualifica funzionale non inferiore all'ottava, ai sensi della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 27 maggio 1998, n. 45. Nell'atto di nomina il dirigente competente può, inoltre, stabilire quali funzioni riserva a se stesso e quali attribuisce direttamente al soggetto nominato, tra quelle di cui al comma 5 nonché tra le ulteriori funzioni che la presente legge attribuisce alla competenza del coordinatore del ciclo. Qualora alcune funzioni, all'interno delle fasi del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, siano svolte da strutture specialistiche interne all'ente, il dirigente competente può nominare, in base alla vigente normativa regionale, uno o più soggetti ai quali affidare le predette funzioni, fermo restando in capo al coordinatore del ciclo l'onere di mantenersi informato sullo svolgimento delle funzioni predette. Per i lavori di competenza di amministrazioni aggiudicatrici e di enti aggiudicatori o realizzatori diversi dalla Regione, il coordinatore è individuato in conformità ai rispettivi ordinamenti statutari e regolamentari; in difetto è designato dal segretario generale dell'ente o dalla figura corrispondente. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c), con apposito regolamento, stabiliscono i compiti e le funzioni del coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, fermo restando l'onere, in capo al coordinatore del ciclo, di vigilare sullo svolgimento dell'intero ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico.".
Articolo 4 (Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 12/1996)
1. Il comma 3 dell'articolo 5, della l.r. 12/1996, è sostituito dal seguente:
"3. L'ente prescelto di cui al comma 1 deve essere individuato sulla base dei requisiti necessari per l'espletamento del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico di cui all'art. 4 e delle capacità tecnico-organizzative richieste per l'esercizio delle funzioni attribuite al coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3. La convenzione di cui al comma 2 deve specificare quali funzioni, proprie del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, sono trasferite alla corrispondente figura dell'organo delegato.".
Articolo 5 (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 12/1996)
1. L'articolo 6 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"Articolo 6
(Programmazione dei lavori pubblici)
1. L'attività di realizzazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma regionale di previsione e del piano regionale operativo di cui agli artt. 7 e 8.
2. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.
3. L'individuazione, negli atti programmatori generali e di settore dell'Amministrazione regionale, o nel programma di governo, di un bisogno di cui al comma 2, ovvero di un insieme o di un singolo lavoro pubblico, costituisce presupposto per l'avvio della relativa progettazione.
4. I bisogni di cui al comma 2 possono essere oggetto di studi di fattibilità finalizzati all'individuazione dei lavori strumentali al loro soddisfacimento. La redazione dei suddetti studi fa capo alle strutture tecniche dei singoli assessorati competenti. Qualora le strutture tecniche risultino inadeguate possono essere supportate da risorse specialistiche esterne scelte ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
5. L'affidamento della progettazione preliminare costituisce presupposto per l'inserimento del lavoro pubblico nel programma regionale di previsione di cui all'art. 7.".
Articolo 6 (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 12/1996)
1. L'articolo 7 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
(Programma regionale di previsione)
1. La Giunta regionale, con riferimento alle proprie determinazioni di carattere economico-finanziario, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, individua i lavori pubblici da inserire nel programma regionale di previsione dando priorità agli interventi relativi all'immediato completamento funzionale di opere realizzate dall'Amministrazione regionale, agli interventi volti alla conservazione e riqualificazione del patrimonio esistente e, per quel che concerne la realizzazione di nuove opere, agli interventi suscettibili di autofinanziamento.
2. Il programma regionale di previsione è proposto dalla Giunta regionale al Consiglio regionale che l'approva con propria deliberazione. Tale programma ha efficacia triennale ed è soggetto a verifica annuale.
3. Nel dare attuazione ai lavori pubblici previsti nel programma regionale di previsione, i soggetti competenti devono considerare le priorità ivi indicate, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
4. Il programma regionale di previsione si compone:
a) di una tabella riepilogativa degli interventi inclusi, raggruppati con riferimento all'allegato A e secondo le tipologie di interventi di manutenzione, di adeguamento strutturale, funzionale e normativo di opere esistenti, nonché di nuova realizzazione, tenuto conto delle priorità di cui al comma 1;
b) delle schede relative ad ogni singolo lavoro pubblico inserito, redatte sulla base di modelli predisposti dalla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 e approvati con deliberazione della Giunta regionale.
5. Nel programma regionale di previsione sono altresì ricompresi:
a) i lavori pubblici finanziati con capitale di rischio sottoscritto anche da soggetti privati, nonché i lavori pubblici di competenza degli enti locali che concorrono in modo rilevante al conseguimento dei bisogni individuati dagli atti programmatori di cui all'art. 6, comma 3 o che siano a completamento di lavori già iniziati dall'Amministrazione regionale;
b) il programma relativo alla manutenzione di cui all'art. 18;
c) l'indicazione del periodo di tempo di utilizzo dell'opera pubblica trascorso il quale l'ente destinatario finale è tenuto ad eseguire la verifica di cui all'art. 10, comma 1.".
Articolo 7 (Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 12/1996)
1. L'articolo 8 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
(Piano regionale operativo)
1. Ad intervenuta approvazione del programma regionale di previsione, la Giunta regionale, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, dispone l'avvio delle successive fasi di progettazione dei lavori ricompresi nel medesimo.
2. La progettazione definitiva, redatta ai sensi dell'articolo 13, si conclude con l'acquisizione dei titoli abilitativi di cui al comma 7, ovvero con la sottoscrizione dell'accordo di programma di cui al medesimo comma 7, ovvero con la sottoscrizione del verbale d'intesa di cui al comma 8. La conclusione della progettazione definitiva consente l'inserimento del lavoro pubblico nel piano regionale operativo. A tal fine la progettazione definitiva deve essere conforme agli strumenti urbanistici. Peraltro, qualora sopravvengano particolari esigenze di interesse pubblico, recepite in una congrua motivazione, restano salve le speciali procedure di variante previste dall'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali), come modificati, da ultimo, dalla l. 415/1998, e agli artt. 26, 27, 28 e 29 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
3. Entro il mese di gennaio di ogni anno, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, il piano regionale operativo con efficacia annuale, sulla base del programma regionale di previsione approvato, previa verifica, da parte del coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3, della fattibilità tecnica e finanziaria degli interventi ivi ricompresi.
4. Il piano operativo può essere integrato o modificato nel corso dell'esercizio annuale, con provvedimento motivato della Giunta regionale, in relazione a sopravvenute modificazioni di carattere amministrativo, gestionale, economico e finanziario.
5. Il piano regionale operativo si compone:
a) delle schede di codificazione dei lavori pubblici, redatte sulla base di modelli predisposti dalla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 e approvati con deliberazione della Giunta regionale, inseriti secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 4, lett. b), aggiornate con l'indicazione dei tempi e dei costi necessari per la realizzazione, maggiorati di una percentuale convenzionale pari al cinque per cento, nonché dall'indicazione dei titoli abilitativi acquisiti di cui al comma 7 e delle rappresentazioni riepilogative che evidenzino i dati economici desumibili dalle progettazioni definitive;
b) dell'indicazione per ciascun lavoro pubblico dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dell'Unione europea, dello Stato o di altri enti pubblici. Nel piano regionale operativo sono altresì ricompresi i lavori pubblici da realizzare con il concorso del capitale privato e da attuare attraverso la concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35 ovvero attraverso le società a partecipazione pubblica di cui all'art. 36;
c) dell'elenco dei lavori pubblici inclusi raggruppati secondo le tipologie di cui all'art. 7, comma 4, lett. a).
6. I lavori pubblici non ricompresi nel piano regionale operativo di cui al comma 2 non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte della Regione, con esclusione dei lavori di cui all'art. 38.
7. Ai fini dell'acquisizione di tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta, assensi comunque denominati di carattere urbanistico, edilizio, ambientale, paesaggistico, igienico-sanitario ed altro, richiesti in base alla vigente normativa, onde assicurare celerità ed efficacia all'azione amministrativa, il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, promuove la formulazione delle occorrenti istanze e richieste alle autorità competenti. Ove, per l'attuazione del lavoro pubblico, si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, il coordinatore può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), così come modificato, da ultimo, dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.
8. Il dirigente della struttura che promuove o gestisce l'esecuzione dell'opera pubblica promuove altresì la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi della vigente normativa regionale, per accelerare l'acquisizione degli assensi di cui al comma 7, primo periodo, dandone comunicazione alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40. La conferenza di servizi, cui partecipano anche enti privati, si esprime sulla progettazione preliminare o definitiva e si conclude con un verbale di intesa sottoscritto dai rappresentanti degli enti, delle amministrazioni e delle strutture regionali interessati. Qualora un'amministrazione sia assente deve far pervenire le eventuali opposizioni entro i successivi venti giorni dalla data della riunione; in caso contrario si ritiene la stessa consenziente.
9. Qualora la realizzazione di un lavoro pubblico sia prevista in lotti, il singolo lotto può essere inserito nel piano operativo regionale a condizione che la progettazione definitiva sia riferita ad un lotto funzionalmente compiuto e che per l'intero lavoro programmato sia stata eseguita la progettazione preliminare.
10. La deliberazione della Giunta regionale di approvazione del piano regionale operativo è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.".
Articolo 8 (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 12/1996)
1. L'articolo 9 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"Articolo 9
(Programmazione dei lavori pubblici degli enti locali)
1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c), le previsioni in materia di lavori pubblici contenute nella relazione previsionale e programmatica possono sostituire il programma di previsione con valenza triennale e il piano operativo con efficacia annuale. Per ogni opera è compilata una scheda tecnica di intervento che deve essere coerente con le indicazioni della relazione previsionale e programmatica.".
Articolo 9 (Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 12/1996)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 12/1996 è inserito il seguente:
"1bis. La progettazione del singolo lavoro pubblico si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva.".
2. Dopo il comma 1bis dell'articolo 11 della l.r. 12/1996, inserito dalla presente legge, è aggiunto il seguente:
"1ter. Il soggetto che promuove la progettazione, in presenza di particolari tipologie, caratteristiche ed entità dei lavori da progettare, riscontrabili essenzialmente nelle opere di costo inferiore a 300.000 ECU ovvero nelle opere urgenti conseguenti a calamità naturali o nelle opere eseguite direttamente dall'Amministrazione a mezzo di cantieri in economia o cantieri di lavoro, definisce, in forma semplificata, contenuti, criteri e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.".
3. All'articolo 11, comma 3, secondo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "le certificazioni" sono sostituite dalle parole "l'esito positivo degli accertamenti" e la parola "costituiscono" è sostituita dalla parola "costituisce".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 12/1996 è aggiunto il seguente:
"4bis. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, oppure riguardi la progettazione di opere di particolare prestigio, che richieda risultati apprezzabili dal punto di vista architettonico, i soggetti che promuovono la progettazione valutano in via prioritaria la possibilità di esperire un concorso di progettazione o un concorso di idee, ovvero, motivatamente, di ricorrere ad altre procedure, comunque improntate a principi di trasparenza, adottabili anche nel caso in cui necessitino requisiti specifici.".
Articolo 10 (Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 12/1996)
1. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, della l.r. 12/1996, le parole da "nel piano regionale" a "all'art. 7" sono sostituite dalle parole "negli atti programmatori di cui all'articolo 6, comma 3".
Articolo 11 (Modificazioni all'articolo 13 della l.r. 12/1996)
1. All'articolo 13, comma 1, della l.r. 12/1996, la parola "programma" è sostituita dalla parola "piano".
2. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:
"d) la rappresentazione schematica delle opere impiantistiche;".
3. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"4. La fase relativa alla progettazione definitiva si conclude con il rilascio degli assensi e delle autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 7, ovvero con la conclusione dell'accordo di programma di cui al medesimo art. 8, comma 7, o con la sottoscrizione del verbale di intesa di cui all'art. 8, comma 8, ove non già acquisiti nella progettazione preliminare.".
Articolo 12 (Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 12/1996)
1. All'articolo 14, comma 3, lettera a), primo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "i documenti di gara contenenti le planimetrie e le sezioni" sono sostituite dalle parole "le planimetrie, le sezioni".
2. All'articolo 14, comma 3, lettera b), della l.r. 12/1996, sono premesse le parole "l'elenco dei prezzi unitari ed elementari e delle opere compiute ovvero".
3. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:
"d) l'analisi di eseguibilità dei lavori, con riferimento alle tecniche costruttive, in coerenza con il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano generale di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);".
4. All'articolo 14, comma 4, primo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "provvede alla certificazione di" sono sostituite dalle parole "accerta la".
Articolo 13 (Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 12/1996)
1. All'articolo 15, comma 1, della l.r. 12/1996, la parola "certificata" è sostituita dalla parola "accertata".
2. All'alinea del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 12/1996 le parole "dell'esecuzione" sono sostituite dalle parole "della procedura di affidamento".
3. Il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"4. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 326, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Legge sui lavori pubblici), a misura, ai sensi dell'articolo 326, comma 3, della l. 2248/1865, all. F, ovvero in forma mista, a corpo ed a misura, ai sensi dell'articolo 329 della l. 2248/1865, all. F. I contratti stipulabili interamente a misura sono esclusivamente quelli relativi agli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, programmata e periodica.".
4. Il comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"5. Per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, di importo non superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, si può procedere anche in economia, con il sistema dell'amministrazione, delle convenzioni o del cottimo fiduciario. Nello stesso modo si può procedere, indipendentemente dal limite di importo, anche per il completamento della fase di esecuzione dei cicli di lavori pubblici qualora, per negligenza dell'appaltatore, non sia possibile assicurare il compimento del lavoro nel termine prefissato dal contratto, ai sensi dell'articolo 341 della l. 2248/1865, all. F, ovvero qualora il contratto di appalto sia stato oggetto di rescissione, ai sensi dell'articolo 340 della l. 2248/1865, all. F, oppure si sciolga per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso. Il limite di importo di cui al presente comma può altresì essere superato nel caso in cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale. In tale caso i lavori dichiarati di imperiosa urgenza sono oggetto di deroga a qualsiasi atto autorizzativo e/o nullaosta.".
Articolo 14 (Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 12/1996)
1. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare la funzione di direzione dei lavori, per carenza delle necessarie risorse tecniche specialistiche, accertata, per l'Amministrazione regionale, dal dirigente del dipartimento del quale fa parte la struttura dirigenziale preposta all'esecuzione dell'opera, detta funzione è affidata, in via prioritaria, al progettista incaricato, nonché ad altri soggetti scelti con le procedure previste dagli articoli 19, 20 e 21. Detta priorità non opera quando il costo stimato del servizio di direzione lavori, sommato al costo del servizio di progettazione, al netto delle maggiorazioni per incarico parziale, supera il limite di 200.000 ECU.".
Articolo 15 (Modificazioni all'articolo 17 della l.r. 12/1996)
1. All'articolo 17, comma 1, della l.r. 12/1996, dopo la parola "collaudo" sono inserite le parole "finale amministrativo".
2. All'articolo 17, comma 5, terzo periodo, della l.r. 12/1996, la parola "800.000" è sostituita dalle parole "un milione di" e le parole "all'atto dell'approvazione della progettazione definitiva" sono soppresse.
3. All'articolo 17, comma 6, della l.r. 12/1996, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Si applica, in ogni caso, il comma 10 dell'articolo 28 della l. 109/1994".
4. Dopo il comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 12/1996 è inserito il seguente:
"7bis. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'ultimazione delle operazioni di collaudo ovvero dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.".
5. All'articolo 17, comma 17, della l.r. 12/1996, la parola "cinque" è sostituita dalla parola "sei".
Articolo 16 (Modificazioni all'articolo 18 della l.r. 12/1996)
1. All'articolo 18, comma 4, della l.r. 12/1996, la parola "affidano" è sostituita dalle parole "possono affidare".
Articolo 17 (Modificazioni all'articolo 19 della l.r. 12/1996)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 12/1996 è inserito il seguente:
"1bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi di cui all'allegato 1A della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, denominati servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, comprendenti altresì i servizi inerenti agli studi di impatto ambientale relativi ai lavori pubblici".
2. All'articolo 19, comma 2, ultimo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "comma 4" sono sostituite dalle parole "comma 4ter.".
3. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"3. In tutti gli appalti di servizi di cui al presente articolo, l'aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per la progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui agli articoli 12 e 13 del d.lgs. 494/1996, nonché per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche, ai sondaggi, ai rilievi, alle misurazioni, alle picchettazioni e alla mera redazione grafica degli elaborati progettuali, anche a mezzo di supporti informatici. Resta comunque impregiudicata la responsabilità diretta del prestatore principale dei servizi.".
4. Il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 12/1996, è sostituito dal seguente:
"4. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, nonché i relativi piani di sicurezza e di coordinamento, di cui agli articoli 12 e 13 del d.lgs. 494/1996, sono redatti:
a) dagli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori;
b) dagli organismi tecnici di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici per legge possono avvalersi;
c) da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza), e successive modificazioni ed integrazioni;
d) dalle società di professionisti costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del Codice civile, ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibiltà, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalle vigenti leggi comunitarie e nazionali;
e) dalle società di ingegneria costituite nelle forme di cui ai capi V, VI, VII del titolo V del libro quinto del Codice civile, aventi nel proprio oggetto sociale l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalle vigenti leggi comunitarie e nazionali;
f) dai raggruppamenti temporanei tra i soggetti, anche eterogenei fra loro, di cui alle lett. c), d) ed e), con l'obbligo, nel solo caso di affidamenti dei servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, che tale raggruppamento sia già formato nel momento dell'offerta.".
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 12/1996 è inserito il seguente:
"4bis. Per l'attività di progettazione svolta dai soggetti di cui al comma 4, lett. a) e b), le amministrazioni provvedono alla regolamentazione degli incentivi di cui all'articolo 18 della l. 109/1994, così come modificato, da ultimo, dalla l. 415/1998, nonché alla definizione dei limiti e delle modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.".
6. Dopo il comma 4bis dell'articolo 19 della l.r. 12/1996, inserito dalla presente legge, è aggiunto il seguente:
"4ter. La redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, può essere affidata ai soggetti di cui al comma 4, lett. c), d), e) ed f), in caso di indisponibilità o carenza delle necessarie risorse tecniche e specialistiche, nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, oppure in caso di lavori di particolare complessità, o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze. La sussistenza delle cause di impedimento di cui sopra è attestata, per la Regione, dal dirigente del dipartimento del quale fa parte la struttura dirigenziale preposta all'affidamento dell'incarico e, per le altre amministrazioni, dal proprio legale rappresentante. Le società di cui al comma 4, lett. e), singole o raggruppate ai sensi del comma 4, lett. f), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale complessità e che richiedano una specifica organizzazione.".
7. All'articolo 19, comma 5, della l.r. 12/1996, le parole: "del Consiglio, del 18 giugno 1992" sono soppresse.
8. Il comma 11 dell'articolo 19 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"11. Con deliberazione della Giunta regionale è istituita una commissione composta da dodici membri da scegliersi in modo paritetico tra funzionari delle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, e liberi professionisti, designati dai rispettivi ordini e collegi professionali, al fine di proporre il contenuto dei bandi-tipo di cui all'articolo 20, comma 6, nonché del capitolato d'oneri tipo di cui all'articolo 29. Nello stesso modo possono essere suggerite linee guida per l'individuazione dei criteri di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 25, comma 5, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, lett. a), della dir. 92/50/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi). La Commissione provvede altresì ad esprimere, preliminarmente alle definitive deliberazioni della Giunta regionale, parere sulle proposte formulate dagli ordini professionali.".
9. Il comma 12 dell'articolo 19 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"12. L'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria avviene secondo le modalità previste dagli articoli 20 e 21.".
Articolo 18 (Modificazioni all'articolo 20 della l.r. 12/1996)
1. All'articolo 20, comma 1, della l.r. 12/1996, le parole "per l'espletamento di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato I A della dir. 92/50/CEE e al d.lgs. 157/1995," sono sostituite dalle parole "di cui all'articolo 19, comma 1bis.".
Articolo 19 (Modificazioni all'articolo 21 della l.r. 12/1996)
1. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"1. Per l'affidamento dei servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori individuano, nell'avviso di cui al comma 2, ovvero nel bando o in un atto regolamentare emanato anteriormente all'atto di affidamento, i requisiti minimi di esperienza professionale, desumibili dal curriculum, richiesti in considerazione della complessità e del valore economico dell'oggetto dell'incarico. Allo stesso modo, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, individuano gli eventuali ulteriori elementi preferenziali, oltre a quelli riscontrabili nella valutazione dei curricula, nel rispetto dei principi di logicità e di parità di trattamento dei candidati. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori che affidano servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura per un ammontare annuo pari o superiore a 750.000 ECU, adottano, inoltre, criteri di rotazione.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 12/1996, è aggiunto il seguente:
"3bis. Per gli appalti di servizi di ingegneria e di architettura non richiedenti specifica esperienza professionale e di importo inferiore a 40.000 ECU, al fine anche di agevolare l'accesso alla professione ai tecnici neo-abilitati, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 4, lett. c) e d) di loro fiducia, previa pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 21, comma 2.".
Articolo 20 (Modificazioni all'articolo 23 della l.r. 12/1996)
1. All'articolo 23, comma 3, primo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "tenendo in considerazione i criteri" sono sostituite dalle parole "nonché i criteri, i requisiti per l'ammissione e la permanenza nell'albo di preselezione e le modalità di applicazione delle relative sanzioni".
2. Il comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"4. L'albo regionale di preselezione è articolato in specializzazioni e classifiche per tipologie e importi di lavori. Il ricorso al sistema di qualificazione di cui al comma 1 è vincolante per tutte le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori per l'affidamento, nonché per l'autorizzazione al subappalto, di lavori di importo superiore a 75.000.000 e rientranti nelle specializzazioni attivate nell'albo. Per gli appalti di cui al comma 1, l'autorizzazione al subappalto, a favore di soggetti non iscritti all'albo, può aver luogo quando il numero di imprese iscritte nella specializzazione e classifica richieste per il subappalto è inferiore a sei. L'albo di preselezione è organizzato presso la struttura centrale di coordinamento, di cui all'articolo 40, che provvede altresì agli aggiornamenti di cui al comma 7. L'ammissione all'albo, in ogni caso, deve rispettare i principi della trasparenza e della non discriminazione, anche in relazione agli imprescindibili obblighi internazionali derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'elenco delle imprese iscritte all'albo regionale di preselezione ed i relativi aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale.".
3. Il comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"5. Nel corso del periodo triennale di efficacia del sistema di qualificazione, le imprese inserite possono essere sospese o cancellate dall'albo di cui al comma 4 in relazione alla perdita di uno dei requisiti di cui al comma 3, ovvero alla mancanza di requisiti per l'accesso al livello di qualificazione vigente. La sospensione e la cancellazione sono disposte con atto motivato rispettivamente del dirigente della struttura centrale di coordinamento e della Giunta regionale. Il provvedimento di sospensione è irrorato per un periodo non inferiore a novanta giorni e comunque ha efficacia fino a quando non siano rimosse le cause che l'hanno determinato. Il provvedimento di cancellazione è preceduto dalla contestazione degli addebiti e dall'assegnazione di un termine non inferiore a giorni trenta per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La sospensione dall'albo regionale di preselezione è disposta, in via cautelativa, in tutti i casi in cui ricorrano le condizioni per l'adozione dell'atto di cancellazione. Contro gli atti di sospensione e cancellazione può essere proposto ricorso amministrativo da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di conoscenza o conoscibilità dell'atto. Il ricorso in opposizione non ha effetto sospensivo. È fatta salva la possibilità di cancellazione spontanea dall'albo.".
4. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 23 della l.r. 12/1996, è sostituito dal seguente: "Le imprese iscritte all'albo regionale di preselezione devono presentare la versione aggiornata della documentazione soggetta a scadenza, ad eccezione di quella direttamente rilasciata da organi ed uffici della pubblica amministrazione, pena la sospensione dall'albo".
5. Il comma 8 dell'articolo 23 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"8. La struttura centrale di coordinamento trasmette periodicamente agli enti previdenziali e assicurativi l'elenco aggiornato delle imprese iscritte all'albo regionale di preselezione affinché siano comunicate le eventuali irregolarità contributive a carico delle stesse. I procedimenti amministrativi riguardanti l'accertamento dei requisiti e l'osservanza dei criteri per l'iscrizione all'albo regionale di preselezione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia di antimafia e di prevenzione nonché dei principi desumibili dalla normativa comunitaria.".
6. Il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 23 della l.r. 12/1996 è soppresso.
Articolo 21 (Modificazioni all'articolo 24 della l.r. 12/1996)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 12/1996 è inserito il seguente:
"1bis. Nella procedura aperta e nella procedura ristretta, per l'affidamento degli appalti di cui al comma 1, si procede, quanto alle forme di pubblicità degli avvisi di gara, in conformità all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata), come modificato dall'art. 7 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, e, quanto ai termini, ai sensi della vigente normativa nazionale. Nella procedura aperta, relativa agli appalti di cui al comma 4, il bando di gara è pubblicato, con l'osservanza dei termini fissati dalla normativa nazionale vigente, negli appositi albi presso la stazione appaltante e il Comune sede dell'intervento, e, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) e c), anche per estratto presso l'Amministrazione regionale.".
2. All'articolo 24, comma 2, primo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3" sono sostituite dalle parole "dirigente della struttura preposta all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori".
3. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3" sono sostituite dalle parole "dirigente della struttura preposta all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori".
4. All'articolo 24, comma 4, della l.r. 12/1996, dopo la parola "affidati" sono inserite le parole ", sulla base del sistema di qualificazione di cui all'articolo 23," e, in fine, sono soppresse le parole ", sulla base del sistema di qualificazione di cui all'articolo 23.".
Articolo 22 (Modificazioni all'articolo 25 della l.r. 12/1996)
1. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"2. Per l'identificazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, l'offerta è formulata:
a) per i contratti da stipulare a misura mediante l'indicazione di un ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della l. 14/1973, per quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo mediante l'indicazione del prezzo a corpo offerto risultante dalla somma dei prodotti dei prezzi unitari indicati dal concorrente per le quantità riportate per le corrispondenti voci nella lista delle categorie di lavori e forniture definite nei documenti di gara, ovvero mediante ribasso sull'importo a corpo posto a base di gara;
c) per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura mediante l'offerta a prezzi unitari di cui alla lett. a), per la parte a misura, e l'indicazione dei prezzi a corpo offerti, con le modalità di cui alla lett. b), per la parte a corpo, ovvero mediante ribasso sull'importo a corpo e a misura posto a base di gara.".
2. Il comma 7 dell'articolo 25 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"7. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della dir. 93/37/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle offerte, esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al settantacinque per cento di quello posto a base d'asta.".
3. Il comma 8 dell'articolo 25 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"8. Per i lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, e superiore al limite di cui all'articolo 23, comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori procedono alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del comma 7. Quando il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, le amministrazione aggiudicatrici, e gli enti aggiudicatori o realizzatori, possono comunque chiedere le giustificazioni di cui al comma 7.".
4. Il comma 9 dell'articolo 25 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"9. Nelle gare per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 23, comma 1, ad intervenuta operatività dell'albo regionale di preselezione, nonché dell'elenco prezzi di cui all'articolo 42 e, in ogni caso, quando il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, le amministrazioni aggiudicatrici, e gli enti aggiudicatori o realizzatori, possono stabilire, nel bando di gara, quale procedura adottare, tra quelle previste nei commi 7 e 8. Nel caso in cui il bando preveda la procedura di valutazione dell'anomalia delle offerte, sulla base della normativa comunitaria, la verifica è effettuata confrontando l'offerta espressa in termini di offerta prezzi, per le opere a misura, con i prezzi minimi di riferimento riscontrabili nell'elenco prezzi di cui all'articolo 42 e valutando le giustificazioni, prodotte dall'offerente entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione, relativamente alle sole voci di prezzo che si discostano per difetto dal minimo di riferimento. Il coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3, verificata l'offerta con esito positivo, autorizza l'aggiudicazione definitiva, mentre, in caso di esito negativo, sottopone ad analoga verifica l'offerta che segue in graduatoria fino ad individuare l'offerta non anomala.".
5. Il comma 11 dell'articolo 25 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"11. Nelle procedure aperta e ristretta, ove sia previsto il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, lett. a), l'ufficiale rogante o il seggio di gara investiti dall'amministrazione aggiudicatrice provvedono nel verbale di gara all'aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione provvisoria vincola direttamente l'aggiudicatario e vincola l'amministrazione aggiudicatrice solo in seguito al provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto dal dirigente competente ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 45/1995, o, per gli enti diversi dalla Regione, dal competente organo.".
6. Il comma 12 dell'articolo 25 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"12. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione dell'amministrazione circa l'intervenuta aggiudicazione definitiva, il soggetto aggiudicatario produce al coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3, la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto, completa di garanzie cauzionali e assicurative. Nel caso in cui l'aggiudicatario, in assenza di motivi oggettivamente indipendenti dalla propria volontà, non adempia nel termine predetto, l'amministrazione incamera la cauzione provvisoria ed ha facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.".
Articolo 23 (Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 12/1996)
1. L'articolo 26 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"Articolo 26
(Procedura ristretta)
1. Per l'affidamento con la procedura ristretta di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo di candidati che si intendono invitare. In tal caso il numero massimo e il numero minimo non possono essere inferiori, rispettivamente, a trentuno e a sei. In carenza di domande di partecipazione il numero minimo può essere raggiunto attraverso la diramazione diretta di invito a soggetti aventi i requisiti. Qualora il numero dei candidati sia superiore al massimo prefissato, prima di avviare l'esame dei requisiti di prequalificazione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori procedono alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso agli interessati.
2. Per l'affidamento dei lavori pubblici, rientranti nell'ambito di operatività dell'albo regionale di preselezione, ovvero ricompresi negli ex settori esclusi di cui alla dir. 93/38/CEE e al d.lgs. 158/1995, il soggetto appaltante, di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a), provvede alla pubblicazione, per venti giorni consecutivi, presso gli appositi albi della stazione appaltante, del Comune sede dell'intervento e presso l'Assessorato regionale competente in materia di opere pubbliche, di apposito bando. I soggetti appaltanti, di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) e c), provvedono alla pubblicazione, per venti giorni consecutivi, presso i propri albi pretori e, per estratto, presso l'albo pretorio dell'Amministrazione regionale, di apposito bando. Le lettere di invito, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono inviate a tutti i soggetti in possesso dei requisiti che abbiano inoltrato domanda, corredata dalle prescritte dichiarazioni, nei termini previsti dal bando di gara.
3. Nella procedura di cui al comma 2, il termine previsto dalla lettera di invito per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di invio della lettera stessa. Tale termine può essere ridotto a quindici giorni nel caso in cui il coordinatore del ciclo, di cui all'articolo 4, comma 3, attesti la sussistenza di una situazione di urgenza.
4. Qualora il numero delle imprese iscritte all'Albo regionale di preselezione, di cui all'articolo 23, aventi singolarmente i requisiti di iscrizione richiesti, sia inferiore a sei, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori possono ricorrere alla procedura ristretta. In questi casi, qualora il numero di domande di partecipazione ammissibili di concorrenti, sia inferiore a sei, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono alla pubblicazione di apposito bando al fine di consentire la partecipazione alla gara anche alle imprese non iscritte all'albo regionale di preselezione. In tal caso, il numero dei candidati da invitare dev'essere ricompreso tra un minimo di sei ed un massimo di ventuno. Qualora il numero di candidati sia superiore a ventuno, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla scelta secondo le modalità di cui al comma 1, ferma restando la validità delle domande pervenute in esito al primo bando.".
Articolo 24 (Modificazioni all'articolo 27 della l.r. 12/1996)
1. Il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"2. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'affidamento a procedura negoziata può avvenire nelle medesime ipotesi di cui al comma 1, con particolare riferimento al caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti, ovvero nell'ipotesi di cui all'articolo 15, comma 5.".
2. Il comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"3. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale inferiori all'importo di cui all'articolo 24, comma 1, lett. a), della l. 109/1994, così come modificata, da ultimo, dalla l. 415/1998, l'affidamento a procedura negoziata può avvenire nelle ipotesi previste dalla normativa sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).".
3. Il comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"4. L'affidamento di appalti di lavori pubblici a procedura negoziata, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, è preceduto da una gara informale alla quale devono essere invitati almeno sei concorrenti con precedenza assoluta per le imprese iscritte all'albo regionale di preselezione di cui all'articolo 23, fatta salva la possibilità di motivato affidamento diretto ai subappaltatori per il completamento dei lavori dagli stessi precedentemente intrapresi. L'eventuale verifica di anomalia è effettuata utilizzando il criterio di cui all'art. 25, comma 9.".
4. Il comma 7 dell'articolo 27 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"7. Nessun lavoro pubblico può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4.".
Articolo 25 (Modificazioni all'articolo 28 della l.r. 12/1996)
1. All'articolo 28, comma 1, lettera d), della l.r. 12/1996, dopo le parole "abbiano conferito" sono aggiunte le parole ", o si impegnino a conferire,".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 12/1996 è inserito il seguente:
"1bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.".
3. All'articolo 28, comma 3, ultimo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "singoli consorzi" sono sostituite dalle parole "singoli partecipanti ai consorzi".
4. All'articolo 28, comma 9, lettera c), della l.r. 12/1996, dopo la parola "combinata" sono aggiunte le parole "o mista".
5. Dopo il comma 9 dell'articolo 28 della l.r. 12/1996 è inserito il seguente:
"9bis. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, ovvero all'Albo regionale di preselezione, di cui all'articolo 23, sono i seguenti:
a) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lett. a), la somma delle classifiche di iscrizione delle imprese associate nella o nelle categorie prevalenti deve essere almeno pari all'importo dei lavori a base d'asta e ciascuna impresa deve possedere una classifica di iscrizione pari al venti per cento dell'importo a base d'asta;
b) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lett. b), la somma delle classifiche di iscrizione nella o nelle categorie prevalenti, per la mandataria, e nelle categorie scorporabili richieste, per le mandanti, deve essere almeno pari all'importo dei lavori a base d'asta. L'impresa mandataria non può assumere l'esecuzione di opere definite scorporabili salvo che possieda un'iscrizione nella categoria prevalente pari o superiore all'importo a base d'asta, ovvero nelle categorie specializzate scorporabili per i singoli importi, nonché i requisiti tecnico-finanziari richiesti per l'impresa singola. Ciascuna opera scorporabile deve essere assunta per intero da un'unica impresa mandante;
c) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lett. c), la somma delle classifiche di iscrizione nella o nelle categorie prevalenti delle imprese associate in senso orizzontale deve essere almeno pari all'importo dei lavori a base d'asta, dedotto dell'ammontare complessivo delle opere scorporabili, la cui esecuzione è assunta da imprese mandanti, associate in senso verticale, in possesso di adeguate iscrizioni nelle relative categorie. L'impresa mandataria e le mandanti associate in senso orizzontale non possono assumere l'esecuzione di opere definite scorporabili, salvo che la somma delle iscrizioni possedute dalle stesse nella categoria prevalente sia pari o superiore all'importo a base d'asta oppure, nelle categorie specializzate scorporabili, le medesime posseggano iscrizioni adeguate per i singoli importi.".
6. Dopo il comma 9bis dell'articolo 28 della l.r. 12/1996, inserito dalla presente legge, è aggiunto il seguente:
"9ter. I requisiti tecnico-finanziari, previsti dalla normativa nazionale vigente per l'impresa singola, sempre che frazionabili, devono essere posseduti dalle imprese associate nel modo seguente:
a) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lett. a), nella misura variabile tra il quaranta per cento e il sessanta per cento dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti a ciascuna delle quali deve essere richiesta una percentuale variabile tra un minimo del dieci per cento ed il massimo del venti per cento di quanto richiesto cumulativamente;
b) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lett. b), nella stessa misura prevista per l'impresa singola dall'impresa capogruppo nella categoria prevalente. Per le opere scorporabili ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola;
c) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lett. c), devono sussistere le condizioni di cui alla lett. a), per le imprese associate in senso orizzontale, e le condizioni di cui alla lett. b), per le imprese mandanti che assumono le opere scorporabili.".
7. All'articolo 28, comma 10, della l.r. 12/1996, è, in fine, aggiunto il seguente periodo: "L'amministrazione indica nel bando di gara le opere scorporabili, tra le tipologie non appartenenti alla categoria prevalente ed eseguibili in forma sostanzialmente autonoma, con particolare riferimento a quelle di importo non inferiore alla classifica uno dell'Albo nazionale dei costruttori ovvero al venti per cento dell'importo a base d'asta.".
8. All'articolo 28, comma 11, secondo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "con le stesse modalità di cui al comma 12" sono soppresse.
9. I commi 12, 13 e 14 dell'articolo 28 della l.r. 12/1996 sono abrogati.
10. Il comma 15 dell'articolo 28 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"15. Qualora nell'oggetto dell'appalto, o della concessione, rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7, della l. 109/1994, è obbligatoria un'associazione temporanea di forma verticale oppure combinata o mista, di cui al comma 9, lett. b) e c), salva l'ipotesi del possesso integrale dei requisiti in capo ad un concorrente in forma singola. In questi casi non è comunque richiesta l'iscrizione all'Albo regionale di preselezione, di cui all'art. 23, delle imprese mandanti associate in senso verticale.".
Articolo 26 (Modificazioni all'articolo 31 della l.r. 12/1996)
1. Il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"1. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del d.lgs. 494/1996, formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore e del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto di appalto. Il direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei vari piani di sicurezza. Nei casi in cui il committente non è obbligato alla nomina del coordinatore per la progettazione, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori è redatto ai sensi dell'art. 18, comma 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale). La stima dei costi relativi al rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori è oggetto di specifico compenso a corpo, fisso ed invariabile, non soggetto a ribasso d'asta.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 12/1996 è inserito il seguente:
"1bis. Le imprese appaltatrici, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), del d.lgs. 494/1996, proposte di modificazioni o integrazioni ai piani di sicurezza e coordinamento e all'eventuale piano generale di sicurezza, al fine di adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, alle scelte autonome e alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, senza il diritto ad alcun compenso aggiuntivo, nonché per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese nei piani stessi. In tale ultima ipotesi, valutata e confermata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, le imprese appaltatrici hanno diritto al riconoscimento di eventuali maggiori costi. I titolari degli incarichi di progettazione dei piani per la sicurezza sono ritenuti responsabili dei maggiori oneri sostenuti dal committente.".
3. All'articolo 31, comma 2, lettera c), secondo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "sospende il pagamento dei corrispettivi ancora dovuti" sono sostituite dalle parole "trattiene la quota parte dei corrispettivi dovuti, nella misura e con le modalità previste nel capitolato speciale".
4. All'articolo 31, comma 2, lettera d), primo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori prima della consegna dei lavori." sono sostituite dalle parole "di un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del d.lgs. 494/1996, prima della consegna dei lavori o della sottoscrizione del contratto".
5. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:
"e) l'obbligo di indicare sul cartello di cantiere il nominativo del direttore tecnico responsabile della vigilanza dei piani di cui agli artt. 12 e 13 del d.lgs. 494/1996, e/o responsabile del rispetto del piano di cui all'art. 18, comma 8, della l. 55/1990;".
Articolo 27 (Modificazioni all'articolo 32 della l.r. 12/1996)
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:
"b) per cause impreviste e imprevedibili, non rilevabili al momento della redazione del progetto e non imputabili alla stazione appaltante, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;".
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 12/1996 è inserita la seguente:
"bbis) per la presenza di eventi, inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;".
3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:
"a) disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, purché siano contenuti entro un importo non superiore al dieci per cento, per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento, per tutti gli altri lavori, delle somme previste per ogni categoria di lavoro dell'appalto e non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Qualora gli interventi siano disposti dall'Amministrazione, per proprie sopravvenute esigenze, il limite di cui sopra non trova applicazione nel rispetto dell'importo del contratto stipulato;".
4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:
"b) disposti dal dirigente competente e finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione. Tali variazioni, in aumento o in diminuzione, non prevedibili al momento della stipula del contratto, non devono comunque comportare una spesa superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto e devono trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.".
5. Il comma 12 dell'articolo 32 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"12. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. c), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore impone all'appaltatore l'esecuzione dei lavori suppletivi ai prezzi contrattuali originali. Ove i lavori necessari per il completamento dell'appalto ammontino complessivamente ad un importo che ecceda il quinto dell'importo originario del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, o l'ente aggiudicatore o realizzatore, può, su proposta del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, procedere alla risoluzione del contratto limitandosi al pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili in cantiere, ovvero all'esecuzione in variante dei lavori fino alla concorrenza dell'importo previsto in contratto; in tale caso, nessun compenso è dovuto all'appaltatore quale indennità di fermo cantiere. All'eventuale gara successiva non è invitato l'appaltatore del contratto oggetto della risoluzione, qualora sussita l'ipotesi di cui al comma 11.".
Articolo 28 (Modificazioni all'articolo 33 della l.r. 12/1996)
1. Il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"1. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad indicare nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, anch'esse con il relativo importo e già individuate ed esplicitate in sede di redazione della progettazione esecutiva. Tutte le lavorazioni, comprese le opere scorporabili, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili ed affidabili in cottimo. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, il bando di gara o la lettera di invito e, comunque, il capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 30, definiscono la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso fino ad un massimo del trenta per cento, compresa l'incidenza dei cottimi e dei noli a caldo. Laddove, peraltro, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore ravvisi la sussistenza di particolari ragioni che rendano opportuno escludere totalmente il ricorso al subappalto, in una o più lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente, su proposta motivata del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, può inserire tale divieto nel bando di gara o nella lettera di invito.".
2. All'articolo 33, comma 2, lettera b), della l.r. 12/1996, le parole "entro i trenta giorni precedenti alla" sono sostituite dalle parole "almeno sessanta giorni prima della".
3. All'articolo 33, comma 2, lettera e), della l.r. 12/1996, dopo le parole "che l'affidatario del subappalto o del cottimo" sono aggiunte le parole "fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 4,".
4. All'articolo 33, comma 2, della l.r. 12/1996, la lettera g) è sostituta dalla seguente:
"g) che l'appaltatore provveda, almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio della prestazione del subappaltatore, alla consegna di copia autentica del contratto di subappalto o di cottimo al coordinatore del ciclo, di cui all'art. 4, comma 3, corredata dalla dichiarazione di regolarità contributiva di cui all'art. 31, comma 2, lett. c);".
5. All'articolo 33, comma 3, della l.r. 12/1996, le parole "provvedono all'esclusione" sono sostituite dalle parole "possono stabilire, nel bando di gara, l'esclusione".
6. Il comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"4. Il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, di cui all'art. 4, comma 3, accerta le condizioni di cui al comma 2 e provvede al rilascio dell'autorizzazione del subappalto, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, previa verifica dell'eventuale anormalità dei prezzi di subappalto ai sensi dell'art. 25, comma 9; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.".
Articolo 29 (Modificazioni all'articolo 34 della l.r. 12/1996)
1. All'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della l.r. 12/1996, dopo le parole "entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva" sono inserite le parole "o dalla scadenza del termine di validità dell'offerta.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 12/1996 è inserito il seguente:
"1bis. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 12/1996 è inserito il seguente:
"2bis. Le imprese alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a) le cauzioni previste ai commi 1 e 2 sono ridotte, per le imprese certificate, del cinquanta per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 4 dell'art. 25.".
4. Il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 12/1996 è abrogato.
5. All'articolo 34, comma 5, della l.r. 12/1996, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: "Il capitolato speciale d'appalto definisce entità e caratteristiche della polizza assicurativa in funzione del valore economico dell'opera nonché delle caratteristiche e dei rischi connessi alle modalità di esecuzione dei lavori.".
6. All'articolo 34, comma 7, secondo periodo, della l.r. 12/1996, dopo le parole "di cui all'articolo 32" sono aggiunte le seguenti parole: "comma 1, lett. c),".
7. Dopo il comma 8 dell'articolo 34 della l.r. 12/1996 è aggiunto il seguente:
"8bis. L'obbligo di presentazione della polizza, o della sua eventuale riattivazione nei casi di cui all'art. 11, comma 4, cessa nel caso in cui il tempo intercorrente tra la consegna del progetto esecutivo all'amministrazione committente e l'avvio delle procedure di affidamento dei relativi lavori, ovvero di ciascun lotto di lavori nel caso di esecuzione per fasi distinte, sia superiore al quinquennio.".
Articolo 30 (Modificazioni all'articolo 37 della l.r. 12/1996)
1. Il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine della realizzazione di infrastrutture pubbliche idonee a soddisfare un bisogno collettivo, il soggetto promotore di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), può promuovere, con l'assunzione parziale o totale a proprio carico degli oneri finanziari, la realizzazione dell'opera, mediante l'affidamento di una concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35, ovvero la costituzione di una società a partecipazione pubblica di cui all'art. 36.".
2. Dopo il comma 10 dell'articolo 37 della l.r. 12/1996 è inserito il seguente:
"10bis. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trova applicazione la normativa contenuta negli artt. 37bis e seguenti della l. 109/1994, introdotti dalla l. 415/1998.".
Articolo 31 (Modificazioni all'articolo 38 della l.r. 12/1996)
1. Il comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale approva il piano annuale dei lavori di cui al comma 1 predisposto dalla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40. Il piano annuale dei lavori in economia e il piano degli interventi di cui alla legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri vari della Valle d'Aosta), anche se approvati con specifico provvedimento della Giunta regionale, costituiscono parte integrante del piano regionale operativo di cui all'art. 8.".
Articolo 32 (Modificazioni all'articolo 39 della l.r. 12/1996)
1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 12/1996 sono abrogate.
2. All'articolo 39, comma 3, lettera a), della l.r. 12/1996, le parole "della delibera programmatica di cui all'articolo 6, comma 2, e" sono soppresse.
3. All'articolo 39, comma 3, lettera b), della l.r. 12/1996, la parola "programma" è sostituita dalla parola "piano".
4. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:
"d) l'assunzione delle deliberazioni a contrarre nel caso di ricorso alla procedura dell'appalto concorso;".
5. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:
"f) l'assunzione dei provvedimenti per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 32, che esulano dalla competenza dei dirigenti;".
6. All'articolo 39, comma 3, lettera g), della l.r. 12/1996, le parole "e la tenuta" sono soppresse.
7. All'articolo 39, comma 3, la lettera l) della l.r. 12/1996 è abrogata.
8. All'articolo 39, comma 4, lettera a), della l.r. 12/1996, le parole "piano regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 6," sono soppresse e le parole "programma regionale operativo" sono sostituite dalle parole "piano regionale operativo".
9. All'articolo 39, comma 4, lettera b), della l.r. 12/1996, le parole "nonché delle progettazioni di cui agli artt. 7 e 8" sono sostituite dalle parole "comma 4.".
Articolo 33 (Modificazioni all'articolo 40 della l.r. 12/1996)
1. All'articolo 40, comma 1, della l.r. 12/1996, le parole "dei lavori pubblici" sono sostituite dalle parole "competente in materia di opere pubbliche".
2. All'articolo 40, comma 3, lettera a), della l.r. 12/1996, le parole "del piano regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 6," sono soppresse e le parole "programma regionale operativo" sono sostituite dalle parole "piano regionale operativo".
3. La lettera h) del comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:
"h) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei collaudatori.".
4. I commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 40 della l.r. 12/1996 sono abrogati.
Articolo 34 (Modificazioni all'articolo 41 della l.r. 12/1996)
1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 12/1996 è abrogata.
2. La lettera a) del comma 8 dell'articolo 41 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:
"a) raccolta dei dati sui lavori e sulle eventuali connesse forniture, affidati dai soggetti di cui all'art. 3;".
3. La lettera c) del comma 9 dell'articolo 41 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:
"c) agli appalti, agli eventuali subappalti e concessioni ultimati nei sei mesi precedenti la pubblicazione indicando, per ciascun lavoro, l'importo contrattuale, l'ammontare delle perizie di variante e suppletive, l'importo revisionale liquidato, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze, i premi di accelerazione corrisposti.".
Articolo 35 (Modificazioni all'articolo 42 della l.r. 12/1996)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 12/1996 è inserito il seguente:
"2bis. I principi e la metodologia di elaborazione dell'elenco prezzi, e del suo periodico aggiornamento, sono proposti alla Giunta regionale dalla Consulta, di cui all'articolo 23, comma 3, integrata da un rappresentante degli ordini professionali.".
Articolo 36 (Modificazioni all'articolo 43 della l.r. 12/1996)
1. All'articolo 43, comma 4, della l.r. 12/1996, la parola "programma" è sostituita dalla parola "piano".
Articolo 37 (Modificazioni all'articolo 44 della l.r. 12/1996)
1. Il comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, la Regione promuove e sostiene la diffusione della qualità tra i soggetti affidatari di lavori pubblici i quali devono improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza.".
2. Il comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"2. Il sistema di qualificazione di cui all'articolo 23, comma 1, si uniforma a quanto previsto dall'art. 8 della l. 109/1994, così come modificato, da ultimo, dalla l. 415/1998.".
3. I commi 3, 4, e 5 dell'articolo 44 della l.r. 12/1996 sono abrogati.
Articolo 38 (Modificazioni all'articolo 45 della l.r. 12/1996)
1. Il comma 7 dell'articolo 45 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"7. Per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale incaricato della funzione di direzione lavori, del coordinamento in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori, della conduzione dei lavori in economia diretta, o nominato collaudatore, nonché individuato ai sensi dell'art. 4, comma 8, quale coordinatore del ciclo di realizzazione, il contratto collettivo, nel rispetto della l.r. 45/1995, definisce il relativo trattamento economico accessorio.".
Articolo 39 (Modificazioni all'articolo 46 della l.r. 12/1996)
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:
"c) ai lavori pubblici già previsti in atti pianificatori approvati e le cui progettazioni esecutive sono state affidate prima della data di entrata in vigore della presente legge.".
2. All'articolo 46, comma 4, della l.r. 12/1996, le parole da "legge regionale" a "altre manifestazioni)" sono sostituite dalle parole "l.r. 47/1994".
Articolo 40 (Modificazioni all'articolo 47 della l.r. 12/1996)
1. All'articolo 47, comma 2, primo periodo, della l.r. 12/1996, la parola "9" è soppressa.
2. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 47 della l.r. 12/1996 sono abrogati.
Articolo 41 (Abrogazione dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5)
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5, come modificato dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1991, n. 9, è abrogato.
Articolo 42 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
PrésidentSur ce projet de loi la IIIème Commission du Conseil a exprimé à la majorité un avis favorable par l'élaboration également d'un nouveau texte qui est soumis à votre examen et discussion. Le conseil permanent des collectivités locales a également formé un avis favorable à ce sujet.
La parole au rapporteur, Conseiller Cottino.
Cottino (UV)Vorrei innanzitutto ringraziare gli uffici competenti e l'Assessore Vallet per la disponibilità che hanno dimostrato sia nei confronti del relatore che della commissione competente, facendo in modo che tutti i commissari potessero avere un confronto immediato fra le posizioni dei rappresentanti delle categorie interessate e quelle degli uffici regionali competenti, questo soprattutto grazie alla compresenza al momento delle audizioni che la commissione aveva richiesto.
Credo che sia anche necessario, prima di entrare nel merito di alcune questioni del disegno di legge in commissione, ricordare l'iter che il disegno di legge ha avuto prima di approdare in quest'aula. Questo naturalmente al solo fine di dimostrare come e quanto tutte le categorie interessate siano state fortemente coinvolte nella preparazione prima e nella discussione poi del disegno di legge che stiamo discutendo.
Infatti, alcuni mesi or sono, all'inizio della fase preparatoria di questo disegno di legge, fu inviata una lettera indirizzata non solo agli industriali edili e agli artigiani di questo settore, ma anche alle cooperative che nel settore operano e a tutti gli altri professionisti interessati, vale a dire ingegneri, architetti geologi, agronomi, geometri, periti.
La lettera aveva un duplice scopo: preavvisare tutti che era allo studio la modifica alla preesistente legge n. 12/96; chiedere eventuali suggerimenti a proposito del disegno di legge in preparazione.
Credo che sia anche opportuno rammentare che la legge n. 12/96, che questo disegno di legge si propone di modificare, si era resa necessaria a seguito di profonde modifiche della legislazione nazionale. Si era trattato infatti di una fortissima innovazione sia per quanto riguardava le fasi di progettazione, sia per quanto riguardava le modalità di affidamento dei progetti stessi, oltre che delle opere pubbliche, sia infine per le modalità e responsabilità di controllo.
Vista la complessità dell'argomento, si era già detto al momento dell'approvazione della suddetta legge, che fra l'altro avevo seguito con compiti e posizioni abbastanza diverse rispetto agli attuali, che dopo la fase di prima applicazione si sarebbero rese necessarie delle modifiche. Modifiche che in parte il Consiglio regionale aveva già approvato con il disegno di legge n. 310, che fu discusso in aula il 15 aprile 1998 e non fu poi vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento, il quale rendeva noto quella decisione con una lettera del 21 maggio 1998.
Naturalmente nel disegno di legge n. 40 le osservazioni del Presidente della Commissione di Coordinamento sono state tenute in debita considerazione, soprattutto per evitare un possibile rinvio anche di questo disegno di legge, così importante e oserei dire "urgente".
Voglio ancora ricordare a tutti i colleghi che gli interessi delle varie categorie in qualche caso se non proprio opposti, erano sicuramente diversi. Nella realtà pochi sono stati i suggerimenti e molte le valutazioni complessivamente positive a questo disegno di legge.
Alcuni suggerimenti sono stati, grazie anche alla compresenza dell'Assessore e dei tecnici alle audizioni, seduta stante accettati e sono stati assieme a quelli presentati precedentemente dall'Assessore già inseriti nel nuovo testo predisposto dalla commissione, che è il testo su cui lavoriamo in questo momento.
Alcuni suggerimenti invece non hanno potuto trovare accoglienza per questioni di mancanza di competenza regionale e altri, pochissimi per la verità, per diverse valutazioni di merito.
In particolare, la richiesta del presidente dell'AVI Sezione Costruttori Edili in materia di subappalto, non ha potuto essere accolta in quanto tale materia è di stretta competenza dello Stato. Infatti il legislatore ha più volte sostenuto che, trattandosi di norme anche di ordine pubblico - vedasi l'articolo 18 della legge n. 55/90 - sono state emanate anche per prevenire la delinquenza mafiosa. Lo Stato ha inoltre rivendicato la sua competenza esclusiva anche per i rapporti con l'ordinamento europeo, onde evitare situazioni di abuso e violazioni alle norme della libera concorrenza. È perciò più che evidente che la competenza regionale in questa materia, naturalmente mi riferisco al discorso del subappalto, è ridotta ad aspetti puramente procedurali come già previsto dall'articolo 33 della legge regionale n. 12/96.
Si ritiene pertanto che non sia questa la sede per l'interpretazione dei contratti di subappalto o contratti simili al subappalto.
Per quanto riguarda la richiesta della Federazione lavoratori delle costruzioni, occorre precisare, così come d'altronde è stato il senso della discussione che si è fatta in commissione, che si è d'accordo sul principio sostenuto dai rappresentanti dei lavoratori. Occorre però anche sottolineare che quanto richiesto è già normato dal DPR n. 1063/62, all'articolo 17. Tale articolo infatti prevede, come riconosciuto anche dalle organizzazioni sindacali nel momento dell'audizione, che l'amministrazione appaltante possa pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'appaltatore.
I capitolati speciali predisposti dall'Amministrazione regionale rinviano sempre specificatamente al DPR n. 1063 tutta una serie di situazioni giuridiche, ivi comprese quelle previste dell'articolo 17 del citato DPR.
Sarebbe pertanto superfluo e inutilmente ripetitivo normarlo con questo disegno di legge; la questione potrà comunque essere rivista con il capitolato generale per i lavori pubblici, che è di competenza della Regione, che dovrà essere approvato da questo Consiglio ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge in vigore, cioè la legge n. 12/96. Sarà quella infatti l'occasione specifica per disciplinare per intero questa materia.
Nel merito di questo disegno di legge, ritengo di poter affermare che la relazione di accompagnamento predisposta dall'Assessore e degli uffici, in possesso di tutti i colleghi, è veramente completa ed esaustiva, tuttavia credo che per quanto riguarda un paio di questioni, in modo particolare sugli emendamenti, sia giusto entrare nel merito.
L'emendamento n. 1 riscriveva totalmente il punto b) del terzo comma dell'articolo 3 della legge n. 12/96, però non modifica nella sostanza quanto previsto al comma 1 dell'articolo 2.
L'emendamento n. 2 aggiungeva all'articolo 2 un comma 1 bis, che riscrive tutta la lettera c) del comma 3 dell'articolo 3, però ha l'unico scopo di elevare l'importo dei lavori interessati da 30mila ECU a 50mila ECU, in sintonia anche di quanto previsto dal comma precedente, perché si è ritenuto che l'importo precedente non fosse adeguato.
L'emendamento n. 3, pur riscrivendo totalmente l'articolo 7 che sostituisce l'articolo 8 della citata legge n. 12/96, in realtà sopprimeva solo il comma 9.
L'emendamento n. 4 nella sostanza non modificava nulla, ma riscrive in modo più corretto tutto quanto è normato dal comma 2 dell'articolo 28.
L'emendamento n. 5 accoglieva la richiesta dei rappresentanti di categoria, questo è quanto dicevo all'inizio, che avevano richiesto anche per questi tipi d'incarico la pubblicazione dell'avviso previsto all'articolo 21, comma 2, della legge n. 12/96.
Anche l'emendamento n. 6 era stato predisposto per accogliere una richiesta dei liberi professionisti, che temevano - a mio avviso giustamente - un inasprimento dei contenziosi con le imprese a proposito della responsabilità e di possibili compensi aggiuntivi per l'adeguamento ai piani di sicurezza e di coordinamento.
L'emendamento n. 7 concerneva la riscrittura del comma 12 dell'articolo 32 della legge n. 12/96, e specifica in modo molto più chiaro quando è dovuto - o meno - il fermo di cantiere alle imprese per motivi che erano anche stati sollevati dall'emendamento n. 6.
L'emendamento n. 8, ultimo emendamento, che riscriveva completamente la legge b) del comma 1 dell'articolo 32 della legge n. 12/96, inerente alle varianti in corso d'opera, chiarisce quando queste possono essere fatte, anche in modifica del progetto base, considerandolo come variante in corso d'opera anziché dover fare nuovi progetti o dover avere, se vogliamo, ulteriori approvazioni di tutti gli organismi interessati.
Per quanto riguarda il resto della legge, voglio solo sottolineare un aspetto ed è la possibilità - una novità abbastanza importante - che è concessa ai comuni e agli altri enti diversi dalla Regione di potersi organizzare in modo diverso là dove non vi sia la necessità di un comportamento univoco di tutte le stazioni appaltanti, necessità peraltro sottolineata in più occasioni e in modo abbastanza preciso da parte degli imprenditori.
Il concetto di cui sopra, per quanto riguarda il coordinatore del ciclo, è desumibile dal comma 8 dell'articolo 3, e per quanto riguarda la programmazione lavori dall'inserimento dell'articolo 8.
Questi sono i due punti, molto precisi, che permettono a tutti gli enti appaltanti diversi dalla Regione Valle d'Aosta di potersi organizzare in modo diverso, qualora fosse ritenuto opportuno.
Ribadendo l'inutilità d'illustrare tutti gli articoli previsti da questo disegno di legge, in quanto, come ho già detto, ritengo esaustiva la relazione di accompagnamento, e ricordando che nel complesso questo testo ha ottenuto l'approvazione degli interessati al provvedimento in discussione - e quando dico interessati, intendo tutte le categorie, a partire dagli imprenditori industriali e del settore edile, agli artigiani, alle cooperative che operano nel settore, ai liberi professionisti che hanno fatto delle osservazioni, ma che in definitiva hanno ritenuto il disegno di legge completo - e anche dei rappresentanti dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali che, ripeto, pur avendo sottolineato un argomento, questo argomento è stato chiarito, e l'ho citato prima nella relazione, con soddisfazione delle organizzazioni sindacali stesse su quanto deciso, pertanto nell'interesse generale del settore invito tutti i colleghi a votare il disegno di legge nel testo che la III Commissione ha predisposto e che vi è stato distribuito.
PrésidentLa parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Vallet.
Vallet (UV)Mi corre l'obbligo di ringraziare il Consigliere relatore Cottino e in particolar modo tutti i Consiglieri della III Commissione, che hanno contribuito in modo assai fattivo al miglioramento del testo che la Giunta aveva proposto.
Mi corre l'obbligo di ringraziare anche le parti sociali per il contributo che hanno ritenuto di apportare in sede di audizioni in III Commissione e per alcune di queste già nelle fasi preliminari alla stesura del disegno di legge.
La legge n. 12/96 è stata ed è sicuramente una legge molto importante; è una legge che voleva cogliere fondamentalmente due importanti obiettivi quando fu approvata dal Consiglio regionale: dotare la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici che operano nel settore edile di regole certe, in un momento in cui la legislazione nazionale era in continua evoluzione (si ricorderanno le diverse e a volte anche contrastanti stesure delle diverse "Merloni", che non poca confusione hanno creato in chi poi queste regole doveva applicare); tentare di porre le basi per un rilancio del settore edile, che in quegli anni provava ad uscire da una crisi che è stata per alcuni drammatica.
La legge n. 12 aveva due momenti fondamentali; il primo è quello della programmazione, che è importante non solo per le amministrazioni, ma che diventa un punto di riferimento anche per le imprese che poi questi lavori devono eseguire. Il secondo nodo fondamentale è l'istituzione dell'albo regionale di preselezione, con il quale l'Amministrazione voleva cogliere l'obiettivo di poter avere a disposizione un nucleo d'imprese qualificate in grado di garantire l'esecuzione corretta dei lavori che vengono messi sul mercato.
La legge n. 12 è stata per certi versi innovativa rispetto alla legislazione vigente, in alcuni punti ha anticipato concetti che poi sono stati ripresi nelle varie "Merloni"; è una legge complessa che opera in una materia che è molto complessa, per cui inevitabilmente dopo un primo periodo di applicazione si è reso necessario rivedere alcuni meccanismi di tale legge. Ed è quello che abbiamo voluto fare con questo disegno di legge che, come ha detto il relatore, segue alle modifiche della legge n. 12 che questo Consiglio aveva già esaminato alla fine dell'ultima legislatura, ma che non ebbero il visto del Presidente della Commissione di Coordinamento.
Ci muoviamo in una materia, quella dei lavori pubblici, rispetto alla quale la Regione Valle d'Aosta ha competenza primaria, ma ci muoviamo all'interno di una materia che la "Merloni ter" prevede, anche per le regioni che hanno competenza primaria, che ci si debba muovere all'interno dei principi dettati dalla "Merloni". Ed è per questo che nell'andare a tarare le modifiche e le integrazioni alla legge n. 12, ci siamo mossi con molta prudenza, cercando di non scrivere cose che potessero cozzare con i principi stabiliti dalla "Merloni ter".
Nel merito dell'articolato, abbiamo avuto occasione in commissione di fare un importante approfondimento e la relazione del Consigliere Cottino e la relazione allegata al disegno di legge credo siano in questo senso esaustive, per cui in questa prima fase mi fermo a quanto ho detto.
PrésidentLa discussion générale est ouverte.
La parole au Conseiller Comé.
Comé (Aut)Com'è noto, l'entrata in vigore della legge regionale n. 12/96 ha fortemente e radicalmente innovato in materia di lavori pubblici e la programmazione degli stessi le diverse fasi della progettazione delle opere pubbliche in materia di affidamento anche dei lavori pubblici. In effetti la legge n. 12, lo ha sottolineato anche l'Assessore, ha colmato un vuoto legislativo. Noi abbiamo competenza primaria in materia, ma non c'è mai stato nessun tipo di legge che legiferasse questa materia.
Questa legge era stata voluta e votata allora a seguito di forte innovazione in materia di lavori pubblici, avvenuta a livello nazionale. La legge n. 12/96 - e sono andato a rileggermi la discussione che c'è stata allora in aula - è stata votata da tutte le forze politiche di allora, tranne che dal nostro gruppo, che già allora sollevò tramite il Vicepresidente Viérin alcune perplessità, alcuni dubbi interpretativi, che avrebbero portato ad una difficoltà operativa e che non andavano verso una sburocratizzazione della pubblica amministrazione.
Quindi oggi non possiamo che dichiararci soddisfatti e prendere atto che finalmente, dopo 3 anni, anche se c'è stato già il tentativo di una legge un anno e mezzo fa, legge che però è stata bocciata dalla Commissione di Coordinamento, viene portata in Consiglio l'approvazione della modifica della legge n. 12, grazie anche alle sollecitazioni e agli inviti che sono stati fatti agli Assessori. Ricordo un mio intervento in sede di discussione del bilancio, nel quale chiesi all'Assessore se non era opportuno apportare le modifiche in tempi brevi, e mi rispose però allora che la legge n. 12 godeva di ottima salute.
Ritengo invece che tutti i colleghi abbiano potuto riscontrare le richieste di difficoltà che sia da parte degli enti locali, sia da parte degli organi professionali ed altri, vennero sollevate di fronte a questa legge. Quindi la presentazione delle modifiche alla legge, anche se con un po' di ritardo, sicuramente è vista positivamente.
Venendo al disegno di legge, ho già sottolineato che questo permetterà di superare alcuni dubbi interpretativi e anche difficoltà operative che la legge n. 12/96 aveva creato in sede di prima applicazione. Ma vi è anche l'adeguamento ai principi della legge "Merloni ter", entrata in vigore alla fine del 1998. Oggi abbiamo appreso da alcuni giorni che entro settembre verrà adottato il "Regolamento Merloni", che accorperà le opere pubbliche e gli appalti in un testo con diverse novità. Non vorrei che fra pochi mesi dall'approvazione di questo disegno di legge ci si trovi nella necessità di rivedere alcuni aspetti procedurali e operativi, stante l'opportunità di adattare in un settore delicato come gli appalti procedure uniformi. Quindi saremmo di nuovo a rivedere quelle modifiche che oggi andiamo ad apportare.
La proposta legislativa ha certamente degli aspetti positivi e innovativi, quali ad esempio la piena autonomia gestionale lasciata agli enti locali, i quali con proprio regolamento stabiliranno i compiti e le funzioni del coordinatore del ciclo, adattandoli alle esigenze dell'ente. Stesso discorso vale per la programmazione dei lavori pubblici, dove è stata data maggiore autonomia alle amministrazioni locali.
Però non possiamo che sollevare qualche dubbio e perplessità sui criteri invece di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici, dove è stato previsto oltre al sistema nazionale cosiddetto delle "medie offerte anomale", anche il sistema del "massimo ribasso". Ebbene, la nostra regione non è ancora riuscita a fornire un elenco prezzi regionale e un capitolato speciale d'appalto, che non consente l'applicazione del massimo ribasso e comporta delle grosse difficoltà per i professionisti ad essere uniformi nel predisporre il capitolato d'appalto, pertanto è un invito che rivolgiamo oggi all'Assessore, quello di attivarsi sin d'ora per costituire una commissione, un gruppo di lavoro, che stabilisca in tempi brevi un elenco prezzi e un capitolato speciale d'appalto, in maniera che si possa stabilire un criterio più oggettivo.
Si tratta di un disegno di legge molto tecnico, molto specifico - lo ha sollevato anche Cottino nel suo intervento oltre che l'Assessore -, del quale si sentiva il bisogno per rendere più dinamici i procedimenti e la realizzazione delle opere pubbliche.
PrésidentLa parole au Conseiller Frassy.
Frassy (FI)Sicuramente la lettura di questo disegno di legge non è cosa semplice, anche perché è una lettura che deve essere comparata con la legge n. 12/96, e su testi di questo spessore, proprio come quantità di norme indicate, e su testi di questa complessità da un punto di vista tecnico sarebbe forse buona abitudine predisporre, se non per la votazione in aula, ma quanto meno per l'esame e la valutazione, dei momenti che possano essere divulgati nell'aula stessa, e mi spiego meglio.
La relazione allegata al disegno di legge formulata dalla Giunta è stata l'elemento più divulgativo di quanto non sia stata e la relazione dell'Assessore e la relazione del collega relatore, i quali sul presupposto che la relazione della Giunta già spiegasse il disegno di legge, hanno ritenuto di non entrare ulteriormente in quelli che sono i dati tecnici. Io penso invece che su una materia del genere, che implica sì delle valutazioni di politica amministrativa, ma anche delle spiegazioni di ordine tecnico, sarebbe stato opportuno avere una relazione tecnica di un certo respiro, per permettere quanto meno ai consiglieri di togliersi alcuni dei tanti dubbi - almeno dei tanti dubbi che ho io - e di conseguenza per fare un intervento più che interlocutorio, un intervento di precisazione.
Perciò non mi addentrerò nelle questioni tecniche, proprio per evitare d'innescare una discussione che finisca non a mezzogiorno, ma a mezzanotte, perché questa potrebbe essere la conclusione del dibattito generale, se dovessimo andare ad esaminare le implicazioni che le norme di variazione hanno sulla legge n. 12 e come le norme di variazione si raffrontano con la normativa nazionale o peggio ancora con la normativa europea, perché forse in alcuni casi ci sono dei punti interrogativi che vedremo alla prova dei fatti se sono punti interrogativi virtuali o se creeranno delle problematiche.
Nell'esaminare il testo, dobbiamo dare una valutazione complessiva della legge n. 12 rispetto alla materia dei lavori pubblici, e allora la prima valutazione che ci viene immediata, che può essere superficiale, ma poi vedremo che così superficiale non è, è che la nostra potestà legislativa molte volte viene svolta con grande difficoltà, perché anche le norme che dovrebbero semplificare, e apro qui una parentesi: mi riferisco alla legge recentemente portata all'approvazione del Consiglio sulla sburocratizzazione delle procedure amministrative, anche quella legge era una legge che aveva un impatto legislativo molto pesante nel suo articolato, talmente pesante da essere più complessa della legge dello Stato.
In questo caso dobbiamo dire che abbiamo replicato quell'esperienza, perché i 38 articoli della "Merloni" diventano 48 nella legge n. 12 che andiamo oggi a modificare, tenendo presente che la legge n. 12 così modificata - ma già prima - su parecchie questioni significative rimanda al corpus legislativo nazionale di 38 articoli.
Allora la prima valutazione, che è una valutazione di tecnica legislativa, ma che è una valutazione di comprensione della norma, perché la norma deve essere fatta per essere agevole, per essere capita dai soggetti ai quali si riferisce, e per essere applicata da parte degli uffici, la prima valutazione, dicevo, è che in una materia così complessa sarebbe stato auspicabile sicuramente uno sforzo di sintesi maggiore rispetto a quanto non risulti a consuntivo di questo adeguamento della "12". Doveva essere un adeguamento che facilitasse il recepimento di queste normative, mentre abbiamo la sensazione che pur andando a modificare la programmazione, pur andando a puntualizzare tutti gli aspetti inerenti i coordinatori di ciclo e a specificare i meccanismi d'appalto, e poi esprimeremo alcune perplessità su questi meccanismi, la legge sia una legge molto pesante, che dia delle difficoltà - alla prova dei fatti lo vedremo - agli uffici stessi.
Abbiamo visto in questi tre anni di applicazione della legge n. 12 come la programmazione nei fatti sia rimasta un intendimento che non è stato perseguito appieno, perché dal programma quinquennale in avanti c'erano diversi tasselli che la Giunta ha dichiarato qualche mese fa, quando portò in esame uno dei vari passaggi della programmazione, di non essere riuscita a realizzarli perché si era resa conto che diventava una programmazione talmente rigida e dirigistica, che non stava al passo con le esigenze che un'amministrazione dinamica comporta. Avremmo preferito che ci fossero pochi passaggi, ma praticabili e sufficientemente chiari; invece abbiamo la sensazione, dalla lettura dell'articolato, che purtroppo sia notevolmente diversa rispetto alle aspettative.
Un altro aspetto importante sul quale abbiamo parecchie riserve è l'albo speciale di preselezione. Non so se quest'albo abbia dato tutti i risultati che la Giunta si era immaginata. Andando a vedere lo stato di avanzamento di alcuni lavori, abbiamo qualche perplessità sul fatto che tutto sia stato finalizzato a questa gestione fiduciaria dei lavori. Riteniamo alla fin fine che questo albo di preselezione corra il rischio di essere la duplicazione e dunque l'appesantimento di quelle che sono già le tante procedure amministrative, che vengono imposte alle aziende che operano nel settore dei lavori pubblici attraverso l'Albo nazionale dei costruttori. Albo nazionale che, come tutti sappiamo, dovrà essere quanto prima rivisto completamente perché la normativa europea ha previsto delle situazioni di maggiore libertà nella partecipazione degli appalti, per cui il vincolo posto dall'albo nazionale dei costruttori contrasta con la normativa europea.
Sarebbe stato opportuno forse in questa sede ripensare il ruolo dell'albo regionale di preselezione, con tutti quegli adempimenti di certificazione che periodicamente devono essere effettuati dalle imprese, al fine di rimanere all'interno dell'albo stesso.
Esprimiamo queste perplessità per dire che abbiamo forse perso di vista l'obiettivo primario. L'obiettivo primario non era quello di fare altre regole più farraginose e di perfezionare il castello delle regole. L'obiettivo primario era invece, a nostro avviso, quello di semplificare il castello delle regole: poche regole, chiare, applicabili e gestibili. La sensazione nostra è che si sia fatto l'esatto opposto, cioè anche in quest'occasione la nostra competenza legislativa primaria è stata gestita per appesantire ulteriormente un comparto dove già le norme nazionali sono particolarmente complesse e dove purtroppo riusciamo a fare una legge di 48 articoli, che rimanda a una legge di 38 articoli. Già questa valutazione riteniamo che la dica lunga sulla leggibilità della norma e su quella che sarà l'applicabilità della stessa.
PrésidentLa parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Si tratta di un disegno di legge che modifica la legge n. 12/96 per recepire quanto è stato ridefinito nella normativa nazionale con la famosa "Merloni ter", la legge n. 415/98, che ha modificato la precedente legge, a cui in parte la nostra legge s'ispirava nei principi.
Sono modifiche che non intaccano l'impianto complessivo della legge n. 12, anche se introducono alcune novità interessanti che devono essere valutate nella loro applicazione. Vorrei solo soffermarmi su due punti che esprimono un po' questa novità.
Il primo riguarda la programmazione dei lavori pubblici; su questo tema più volte ho avuto modo di interloquire con l'Assessore ai lavori pubblici, nel senso che nelle nuove modifiche scompare uno dei livelli della pianificazione regionale che era stata prevista nella legge n. 12. In quella legge era stato previsto il piano regionale quinquennale che andava fatto sulla base di una serie di bisogni, che erano connessi con la conservazione dell'ambiente, difesa e sviluppo del territorio, patrimonio culturale, e che dovevano essere raccolti non soltanto dai vari assessorati, ma anche dagli enti locali, dal territorio. Doveva esserci cioè una panoramica dei bisogni del territorio rispetto ai lavori pubblici, a cui doveva seguire una presentazione di questi bisogni in questo piano regionale quinquennale da parte del Consiglio regionale, perché questo serviva ad indicare gli indirizzi da seguire nei piani successivi.
Questo livello di progettazione è saltato, diciamo che indirettamente è ripreso affidando agli uffici l'incarico, anche con studi e con ricerche, d'individuare i bisogni; diventa un po' una fase tecnica di preparazione, perdendo così il suo carattere politico d'indicazione di indirizzi politici delle scelte che si intendono fare. Vengono invece mantenuti gli altri due livelli che è il programma regionale di previsione dei lavori pubblici, di durata triennale, in cui sono inseriti tutti i progetti che prevedono almeno l'affidamento della progettazione preliminare.
La cosa positiva che c'è in questo programma regionale di previsione è che sono indicate le priorità; qui sarà interessante verificare se effettivamente sono indicate queste priorità, perché è sulla base di queste priorità che andrà poi definito il piano regionale operativo annuale, piano definito dalla Giunta che non passa più dal Consiglio, su cui il Consiglio non ha più nulla da dire. Quindi mi sembra che vada mantenuto questo carattere d'indirizzo politico, che deve avere il programma regionale di previsione, perché non è sufficiente, come ho detto altre volte, elencare in ordine alfabetico o con un ordine casuale o con l'ordine temporale con cui sono finite o sono state affidate le progettazioni preliminari, in quanto non avrebbe più il significato di un documento di programmazione politica. Quindi questo dev'essere mantenuto assolutamente.
Non so se questa nuova organizzazione funzionerà meglio della precedente, la precedente non ha funzionato, e non so se non ha funzionato per volontà politica di chi era incaricato di avviare questi piani, di chi era incaricato di individuare i bisogni, di chi era incaricato all'inizio della legislazione di raccogliere - come dicevo nel momento in cui abbiamo discusso del piano dei lavori pubblici - le indicazioni del territorio, di selezionarle e di presentarle, oppure se non è funzionato per altri motivi, non lo sappiamo; sta di fatto che non è stato seguito l'iter che la legge n. 12 prevedeva.
Il problema non è seguire l'iter di una legge; il problema è fare un iter che effettivamente consenta di controllare la programmazione dei lavori e la loro esecuzione. Direi che si può per un momento sospendere il giudizio e verificare poi nei fatti se effettivamente questo livello di programmazione è più efficace del precedente; non possiamo ancora saperlo così com'è adesso.
Volevo anche sottolineare, come è stato ripreso in un emendamento presentato all'articolo 37, che emenda il precedente articolo 44, che viene richiamato al comma 2 il sistema di qualificazione delle imprese che deve adeguarsi a quanto previsto dalla "109/94", così modificata dalla "415", cioè viene previsto che il sistema di qualificazione delle imprese sia basato su organismi di diritto privato, a cui è riconosciuto il ruolo di attestare i requisiti di qualificazione. Chiedo che rapporto c'è fra questo nuovo sistema di qualificazione, che fa riferimento al sistema nazionale di accertamento degli organismi di certificazione, e l'albo di preselezione delle imprese.
Vorrei riprendere in aula alcune delle osservazioni fatte in commissione; do atto che su questo disegno di legge la commissione ha lavorato con attenzione, ha messo tutto il tempo necessario, mentre così non è stato rispetto ad altri disegni di legge forse altrettanto importanti.
Sottolineo che quando si arriva al Consiglio di luglio, dove si ammassano disegni di legge uno dopo l'altro, tutti corposi, è quasi impossibile per un Consigliere normale lavorare; o si prende il tomo e si dice sì o no a seconda della collocazione politica, oppure se uno vuole entrare nel merito, non ha il tempo materiale per poterlo fare. Chiusa parentesi!
Dicevo che in commissione sono emerse delle richieste, alcune che sono più tecniche e che illustrerò poi nel presentare gli emendamenti, e un'altra che è più di tipo politico. È la stessa osservazione che il relatore Cottino ha ripreso precedentemente e che riguarda l'attuazione di quanto è previsto dall'articolo 17 del DPR n. 1063/62, che regolamenta il capitolato d'appalto per le opere pubbliche. Quel capitolato, all'articolo 17, dice che, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l'appaltatore è avvertito per iscritto di doverlo fare e, ove egli non provveda, l'Amministrazione può pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'appaltatore. Sottolineo che è scritto "può", non deve, ma può, è una possibilità che ritengo sia utile trasformare in un'assunzione di responsabilità da parte della Regione in modo che decida, nel momento in cui legifera sul tema, di accogliere questa possibilità e di esercitarla fino in fondo, inserendo nei vari punti del capitolato speciale che come Regione va a fare anche questo.
Ora, non è vero che nella legge n. 12 si dice che la Regione stila un capitolato speciale, punto e basta, ma c'è l'articolo 30 che parla di capitolati generali e speciali per l'esecuzione di appalti dei lavori pubblici, dove è detto che per la realizzazione di ciascun lavoro pubblico le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori devono procedere alla predisposizione di un capitolato speciale che deve contenere i seguenti elementi, e ne fa l'elenco.
Ad esempio al punto v) è scritto: "modalità della corresponsione al subappaltatore o cottimista nell'ipotesi di cui all'articolo 33, comma 5". Quindi che ci sia l'obbligo da parte dell'Amministrazione di pagare il subappaltatore, questo chiaramente nel capitolato è presente, è un'indicazione del capitolato, però qui la riprende; perché non riprenderla ancora, nel senso che nel capitolato si dice che sono previste anche le modalità di pagamento della retribuzione dei dipendenti nel caso previsto dall'articolo 17 del DPR n. 1063/62. Questo significa che con questa legge il Consiglio regionale dice all'Amministrazione: io so che non è così semplice, ma ti chiedo, proprio perché è una volontà politica ben precisa, di domandare agli uffici di attivarsi. Ci possono essere modalità diverse di attivarsi, può essere un'attivazione con l'Ispettorato del lavoro, o con affidamento a consulenti esterni, cioè sono problemi di tipo tecnico che vanno poi risolti, però a me sembra che in questa sede vada affermata la volontà politica della Regione di rispettare questo capitolato.
È vero che nel capitolato è già previsto, però di fatto questo non avviene. Un anno fa c'è stato il caso dei dipendenti dell'impresa CGP del cantiere di Châtillon, quelli che dovevano eseguire i lavori di ristrutturazione di due palazzine ex Montefibre, questa non ha corrisposto la retribuzione di maggio 1998, né quelle di giugno e di luglio, si chiedeva alla Regione d'intervenire utilizzando questa possibilità, ma questo non è stato fatto, non so per quali motivi. Noi chiediamo che venga attivata questa possibilità dato che è prevista in modo specifico.
Fra l'altro è una richiesta che i sindacati hanno avanzato a più riprese all'Assessore, è uno dei punti del documento di richiesta presentato da parte dei sindacati degli edili all'Assessore già nell'agosto 1998, un anno fa, quando c'è stato l'incontro dell'Assessore con tutti i sindacati.
Ancora un'annotazione su punti qualificanti della legge, ma che stentano a decollare. C'è l'individuazione dell'elenco prezzi; l'articolo 42 della legge n. 12, attuale articolo 35, parla di questo elenco prezzi che deve essere fatto ma che stenta assolutamente a decollare. Ora questo è importantissimo, perché questa è una struttura molto complessa, che si regge su alcuni punti qualificanti, ma se alcuni di questi pilastri qualificanti non funzionano, la struttura cede da qualche parte, quindi è un bel castello che manca di alcuni punti fermi che la qualificano. Allora rimane soltanto il passaggio di carte fra uffici, ma non è una legge che controlla i lavori pubblici in questa Regione.
Secondo pilastro importante di questa legge è l'ex articolo 41, attuale articolo 34, che riguarda la banca dati sull'osservatorio dei lavori pubblici. Questo è un altro elemento importante; già nella sanità l'osservatorio epidemiologico è sulla carta ma non è nei dati, non vorrei che qui facesse la stessa fine.
Spero che questo diventi un osservatorio che funziona, perché senza questo non avremmo gli strumenti per il controllo della situazione.
Poi chiederei, esulando dal tema tecnico, ma inserendomi in un contesto politico più ampio, un'attenzione particolare ad alcuni settori delicati dell'edilizia. Parlo di due elementi, il primo è la sicurezza nei cantieri. Credo che si debba curare molto la situazione di sicurezza nei cantieri; se ci sono ancora tanti incidenti nei cantieri è perché c'è qualcosa che non funziona nell'individuare le caratteristiche di sicurezza che le imprese devono presentare e garantire. Su questo elemento bisogna assolutamente essere più attenti.
Come pure bisogna essere attenti per quanto riguarda il contrasto di tutte le forme di lavoro nero; nel campo dell'edilizia credo che sia uno dei campi in cui il lavoro nero è più diffuso, quindi sarebbe importante che non soltanto le imprese, ma anche i lavori dei privati per i quali è previsto l'intervento di denaro pubblico, siano assolutamente trasparenti, tali da contrastare quello che è un elemento inquinante dell'economia.
PrésidentJe ferme la discussion générale.
La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Vallet.
Vallet (UV)Ringrazio i Consiglieri che sono intervenuti per il contributo che hanno voluto apportare. Cercherò di riassumere per titoli le risposte agli interventi, che peraltro sono stati abbastanza articolati.
Uno degli obiettivi della legge n. 12, e sicuramente uno degli obiettivi principali di queste modifiche alla legge n. 12, vuole essere quello di cercare una semplificazione delle procedure, in una materia che sicuramente è ostica e di per sé assai complicata.
È vero che la legge n. 12 contiene 48 articoli e la "Merloni" solo 38, per cui si potrebbe desumere da questo che vogliamo complicare le cose. Bisogna però dire che la "Merloni" rimanda per tante materie al successivo regolamento, in alcuni punti la legge n. 12 è di fatto regolamento anche perché è stata fatta la scelta tre anni fa di non attuare la legge n. 12 attraverso un regolamento, là dove le cose non sono previste nella legge n. 12 si fa riferimento alla normativa nazionale e a quella comunitaria. Le cose che abbiamo ritenuto di dover normare, sono state regolamentate direttamente nella legge n. 12. Mi viene in mente ad esempio il contenuto delle progettazioni, ma ci sono altri punti.
Lo sforzo che abbiamo voluto fare con queste modifiche è stato quello di andare ad individuare i passaggi in cui la legge n. 12 ha trovato difficoltà di applicazione, uno di questi momenti è stato il momento della programmazione che è stato messo in evidenza da diversi consiglieri. Abbiamo semplificato, riprendendo peraltro il principio della "Merloni", a due fasi le precedenti tre fasi di progettazione; non è proprio vero che manca il momento d'indirizzo, perché abbiamo individuato nei programmi di settore e abbiamo citato nella legge nel programma di legislatura, quindi nel programma della Giunta, il momento in cui si identificano i bisogni che poi nel dettaglio dovranno trovare risposta nelle successive fasi di programmazione.
Mi permetto di dire, Consigliera Squarzino, che non è vero in assoluto che fin qui la programmazione non ha funzionato, nel senso che abbiamo presentato nei tempi previsti dalla legge il programma di previsione e il programma operativo; non abbiamo presentato il programma quinquennale tant'è che lo abbiamo stralciato.
Un punto che è stato richiamato dal Consigliere Comé riguarda la questione dei criteri di aggiudicazione. Su questo argomento abbiamo dibattuto molto sia nelle fasi di preparazione, sia in commissione. La "Merloni ter" introduce come unico criterio di aggiudicazione il cosiddetto "sistema delle medie con l'esclusione automatica delle offerte anomale" che vengono valutate però in relazione a criteri puramente matematici. Accettare tout court un sistema di aggiudicazione, che si traduce poi nella concreta e oggettiva vincita di un terno al lotto, non è così facilmente accettabile! Ipotizzare che un'impresa possa fondare il suo portafoglio lavori e quindi la programmazione della sua attività sulla fortuna di azzeccare il numero magico che le consente di vincere il terno al lotto, non mi sembra tanto coerente!
Nel complessissimo mondo e sistema degli appalti, e qui parlo per esperienza personale, credo di poter dire che il sistema perfetto non esiste. Si tratta di valutare spesso in relazione ai momenti contingenti quale potrebbe essere il sistema migliore per correggere o calmierare eventuali distorsioni, che nel giro di qualche tempo cominciano a prodursi. E allora credo che riservare alla stazione appaltante la possibilità di applicare almeno due sistemi di aggiudicazione, quello dell'esclusione automatica delle offerte anomale e quello del massimo ribasso, sia un punto di forza.
Ricordo che peraltro il sistema del massimo ribasso è il sistema di riferimento della normativa comunitaria, quindi non è che siamo andati o che stiamo andando fuori dal seminato. Credo che non si possa rinunciare al principio che per realizzare un lavoro pubblico è necessario avere una buona progettazione, è necessario avere una buona direzione dei lavori, è necessario avere una buona e qualificata impresa dotata dei mezzi necessari per produrre un lavoro di qualità.
Credo che non possiamo rinunciare a questo principio, e quindi se queste condizioni esistono, l'impresa allora sì in base alla sua organizzazione, in base alla sua capacità, in base ai suoi mezzi, in base alle condizioni logistiche del lavoro che è in appalto, l'impresa valuta qual è il massimo ribasso che è in grado di proporre all'Amministrazione per aggiudicarsi quell'appalto. È vero, per poter valutare eventuali offerte anomale, è necessario essere dotati dell'elenco prezzi ufficiale; qui scontiamo oggettivamente un considerevole ritardo. Non vorrei sbilanciarmi, ma credo di poter dire che entro la fine di quest'anno dovremo essere dotati dell'elenco prezzi di riferimento e quindi avremo colmato una delle lacune applicative di questa legge.
La predisposizione di queste modifiche ha impegnato la struttura in maniera considerevole in termini di tempo; se il Consiglio e il Presidente della Commissione di Coordinamento approveranno queste modifiche, il nostro impegno nei prossimi mesi sarà rivolto alla predisposizione del capitolato generale e dell'elenco prezzi, oltre che alla predisposizione dei bandi tipo per quanto riguarda le gare di progettazione, che sono quegli atti che sono necessari per andare a regime con l'applicazione della legge n. 12.
Una battuta per quanto riguarda l'albo regionale di preselezione. In questa prima fase questo albo è stato costruito quasi esclusivamente su criteri di quantità, nel senso che il riferimento è stato comunque ancora alle iscrizioni all'Albo nazionale costruttori, il riferimento è andato a lavori svolti negli ultimi anni per le amministrazioni della Regione. Ma la legge n. 12 prevede una seconda fase dell'albo di preselezione, fase che sarà, questa sì, basata su criteri di qualità. E qui rispondo nel dettaglio alla domanda fattami dalla Consigliera Squarzino in relazione all'articolo 37, che modifica l'articolo 44 della legge n. 12, relativa alla certificazione di qualità. Non è che stralciando in sostanza l'articolo 44, abbiamo rinunciato al principio della qualità; ben lungi! L'articolo 44 per certi versi aveva precorso quello che sarà il sistema di qualificazione previsto, che dovrà entrare in vigore dal primo gennaio del 2000, basato sulla certificazione di qualità. Ho preso atto che era previsto che entro un anno la Regione attuasse un sistema di certificazione della qualità per le imprese; questo non è stato fatto.
Entro la fine di quest'anno entrerà in vigore il regolamento statale che regolerà questa materia; a me è parso che mantenendo in piedi un sistema regionale per la certificazione della qualità, che in qualche maniera non dico avrebbe dovuto essere contrapposto, ma che avrebbe creato un doppione rispetto alla certificazione nazionale, non sarebbe stata comunque riconosciuta la nostra certificazione in campo nazionale, per cui mi è sembrata cosa saggia riportare a unità la questione e quindi scrivere il comma 2 dell'articolo 37, che rimanda al sistema di certificazione nazionale.
Per quanto riguarda l'elenco prezzi ho già detto. Per quanto riguarda l'osservatorio, qui le risposte possono essere confortanti, nel senso che stiamo andando a regime, gli enti locali cominciano a scrivere in relazione alle gare che hanno espletato, stiamo raccogliendo i dati, faremo una pubblicazione dei dati del 1999 e credo che entro il mese di febbraio saremo in grado di pubblicare tutti i dati relativi agli appalti di opere pubbliche svolte nel 1999.
Per quanto riguarda la sicurezza, è evidente che le questioni sollevate dalla Consigliera Squarzino sono questioni importantissime. Abbiamo adeguato la legge n. 12 alla n. 494/96, che norma la materia della sicurezza nei lavori pubblici e ci adeguiamo anche nel concreto, nel senso che tutti i lavori che vengono messi in appalto dispongano dei piani per la sicurezza.
Mi pare di aver risposto a tutte le domande. Chiederei due minuti di sospensione per valutare gli emendamenti dalla Consigliera Squarzino, che non ho fatto in tempo ad esaminare.
PrésidentLe Conseil est suspendu pendant cinq minutes.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 10,44 alle ore 10,56.
PrésidentNous reprenons les travaux.
La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Vallet.
Vallet (UV)Rispetto ai tre emendamenti presentati dalla Consigliera Squarzino, il primo emendamento, quello all'articolo 3, comma 6, del disegno di legge n. 40 è un emendamento di natura tecnica ed è condivisibile.
Per quanto riguarda gli altri due, quello all'articolo 21, che richiederebbe la pubblicazione degli avvisi per quanto riguarda gli avvisi per i bandi di progettazione da raccogliere in un unico momento che potrebbe essere centralizzato presso l'Assessorato o presso gli uffici della CELVA, riteniamo che questo sia un appesantimento burocratico che metterebbe in forte discussione la tempistica prevista dalla legge n. 12 per svolgere questo tipo di procedura, che è di cinque giorni.
Quello che sicuramente possiamo fare - in questo senso posso assumermi un impegno - è di scrivere agli enti locali, informando dell'opportunità e della possibilità, se lo riterranno opportuno, di provvedere in questo senso.
Per quanto riguarda la richiesta d'inserire nel testo della legge n. 12, per quanto riguarda il capitolato speciale, le modalità di pagamento della retribuzione dei dipendenti in caso di fallimento o quant'altro, è una norma di carattere generale che non può attenere il capitolato speciale. Questo concetto è ampiamente condiviso e lo andremo a scrivere nel capitolato generale, che questo Consiglio dovrà approvare in forma di regolamento, così come previsto dall'articolo 30 della legge n. 12.
In tal senso chiedo alla Consigliera Squarzino di ritirare i due emendamenti all'articolo 21 e all'articolo 30; in caso contrario ci asterremmo.
PrésidentLa parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)La riunione che c'è stata è servita a chiarire quello che m'interessava di più, cioè la volontà politica di risolvere questi due problemi, nel senso che diamo fiducia all'impegno dell'Assessore di mettere nel capitolato generale queste che sono le modalità di pagamento delle retribuzioni dei dipendenti. Sarà quello il momento in cui verificheremo se è sì o no, è questione di pochi mesi, tanto più che non sarebbe risolto comunque in questo momento.
Rispetto all'emendamento n. 2, chiederei all'Assessore di formulare delle lettere che siano più cogenti della semplice opportunità; sarebbe opportuno che nella lettera emergesse che effettivamente quello è un servizio che viene reso ai professionisti, per consentire una conoscenza di queste opere pubbliche, e quindi che sia un servizio che l'Assessorato mette a disposizione con una bacheca in modo che tutti i comuni possano utilizzare questo, e rendere così un servizio ai professionisti. Perciò ritiro i due emendamenti.
PrésidentJe résume pour les collègues: sur le premier amendement il y a eu un accord, et les deux autres amendements ont été retirés par la collègue Squarzino.
On passe à l'examen de la loi sur le nouveau texte préparé par la IIIème Commission.
Sur l'article 1er la parole au Conseiller Comé.
Comé (Aut)Per dichiarazione di voto. Intanto ringrazio la risposta che è stata data dall'Assessore per quanto riguarda i dubbi che avevo sollevato sui criteri di aggiudicazione.
Non ho assolutamente contestato i due sistemi che sono stati introdotti, sia il sistema della media che quello del massimo ribasso. Avevo evidenziato nel mio discorso che era necessario quanto prima avere questo elenco prezzi.
L'Assessore oggi si è impegnato che entro la fine di quest'anno questo elenco prezzi dovrebbe arrivare. Voglio solo sottolineare che già l'Assessore precedente aveva fatto queste dichiarazioni pubbliche, assicurando che in tempi molto brevi sarebbe arrivato sia l'elenco prezzi che il capitolato; ma ad oggi non è arrivato. Lei è un anno adesso che regge questo Assessorato e questo, ripeto, non è arrivato. Sicuramente lo si sarebbe potuto portare oggi insieme a queste modifiche, che come è stato detto sono due pilastri sui quali si regge tutta la legge.
Quindi da parte degli Autonomisti, visto che oggi non abbiamo la possibilità di avere l'elenco prezzi e il capitolato, ma abbiamo queste modifiche, e pur condividendo molte di esse, ci asterremo. Saremo molto attenti nel vedere se questa promessa che ha fatto oggi l'Assessore sarà mantenuta, per cui entro la fine dell'anno si arriverà ad avere sia l'elenco prezzi che il capitolato.
PrésidentJe soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
A l'article 3 il y a l'amendement de la Conseillère Squarzino, dont je donne la lecture:
Emendamento Articolo 3, comma 6, del d.l. n. 40:
aggiungere dopo "eseguibilità", il termine "tecnica".
Je soumets au vote l'article 3 ainsi amendé puisqu'il y a accord avec le Gouvernement sur ce point:
Articolo 3 (Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 12/1996)
1. Il comma 1 dell'articolo 4, della l.r. 12/1996, è sostituito dal seguente:
"1. La Regione provvede a strutturare il ciclo di realizzazione di tutti i lavori pubblici in relazione alle fasi di programmazione e di pianificazione, nonché di esecuzione dei lavori necessari per il soddisfacimento dei bisogni identificati.".
2. All'articolo 4, comma 2, della l.r. 12/1996, le parole "devono corrispondere" sono sostituite dalla parola "corrispondono" e le parole "agli art. 9, 12, 13 e 14," sono sostituite dalle parole: "agli artt. 6, comma 4, 12, 13 e 14.".
3. All'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici)," sono sostituite dalle parole "l. 109/1994".
4. All'articolo 4, comma 4, della l.r. 12/1996, sono aggiunte, in fine, le parole "nei limiti delle attribuzioni affidategli dal dirigente nell'atto di nomina.".
5. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 12/1996, è sostituita dalla seguente:
"c) collabora, in particolare, alla verifica della rispondenza dei documenti di gara alle disposizioni normative in materia;".
6. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 12/1996, è sostituita dalla seguente:
"d) accerta la completezza della progettazione di ogni livello e, relativamente alla progettazione esecutiva, ne verifica l'eseguibilità tecnica, precedentemente attestata dal progettista, e provvede, altresì, all'accertamento di cui all'articolo 14, comma 4;".
7. All'articolo 4, comma 7, ultimo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "ricorrere al" sono sostituite dalle parole "richiedere, con proposta motivata, il".
8. Il comma 8 dell'articolo 4, della l.r. 12/1996, è sostituito dal seguente:
"8. Per i lavori direttamente eseguiti dalla Regione, il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico è nominato, con ordine di servizio, dal dirigente della struttura regionale preposta alla realizzazione del lavoro pubblico, il quale può anche riservarsi questa funzione. Possono essere nominati soltanto funzionari regionali appartenenti alla carriera tecnica, inquadrati in una qualifica funzionale non inferiore all'ottava, ai sensi della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 27 maggio 1998, n. 45. Nell'atto di nomina il dirigente competente può, inoltre, stabilire quali funzioni riserva a se stesso e quali attribuisce direttamente al soggetto nominato, tra quelle di cui al comma 5 nonché tra le ulteriori funzioni che la presente legge attribuisce alla competenza del coordinatore del ciclo. Qualora alcune funzioni, all'interno delle fasi del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, siano svolte da strutture specialistiche interne all'ente, il dirigente competente può nominare, in base alla vigente normativa regionale, uno o più soggetti ai quali affidare le predette funzioni, fermo restando in capo al coordinatore del ciclo l'onere di mantenersi informato sullo svolgimento delle funzioni predette. Per i lavori di competenza di amministrazioni aggiudicatrici e di enti aggiudicatori o realizzatori diversi dalla Regione, il coordinatore è individuato in conformità ai rispettivi ordinamenti statutari e regolamentari; in difetto è designato dal segretario generale dell'ente o dalla figura corrispondente. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c), con apposito regolamento, stabiliscono i compiti e le funzioni del coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, fermo restando l'onere, in capo al coordinatore del ciclo, di vigilare sullo svolgimento dell'intero ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico.".
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 12:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 13:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 14:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 15:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 16:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 17:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 18:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
A l'article 19 il y a un amendement présenté par le Conseiller Squarzino, qui a été retiré, dont je donne la lecture:
Emendamento Articolo 21, comma 2 l.r. 12/96:
aggiungere dopo "consecutivi" "e tramite l'affissione in una bacheca unica centralizzata, presso il CELVA (o presso l'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche)";
Je soumets au vote l'article 19:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 20:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 21:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 22:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 23:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 24:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 25:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Il y a un amendement présenté par la Conseillère Squarzino, qui a été retiré, dont je donne la lecture:
Emendamento Dopo l'articolo 25 del d.l. n. 40 è inserito il seguente articolo 25 bis:
Articolo 25 bis
"All'articolo 30, comma 3, della l.r. 12/1996 è inserita la lettera v2):
v2) "Modalità di pagamento della retribuzione dei dipendenti nel caso previsto dall'articolo 17 del D.P.R. n. 1063/62".
Je soumets au vote l'article 26:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 27:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 28:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 29:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 30:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 31:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 32:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 33:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 34:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 35:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 36:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 37:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 38:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 39:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 40:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 41:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 42:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina pour déclaration de vote.
Squarzino (PVA-cU)Come si vede, votiamo questa legge a favore perché, come dicevo nella mia relazione, le modifiche non intaccano l'impianto complessivo della legge n. 12. Una legge che abbiamo votato nella passata legislatura e per la quale abbiamo anche lavorato in modo attivo.
Chiederei all'Assessore un impegno per predisporre in tempi celeri un testo unico di questi due disegni di legge, altrimenti diventa una norma illeggibile!
PrésidentJe soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Le Conseil approuve.