Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 345 del 13 gennaio 1999 - Resoconto

SÉANCE DU 13 JANVIER 1999 (APRÈS-MIDI)

OGGETTO N. 345/XI Acquisizione di beni strumentali, da parte della gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent, poi trasferiti al patrimonio regionale. (Interpellanza)

Interpellanza Premesso:

- che, con recente e specifica deliberazione, la Giunta regionale ha provveduto ad acquisire al patrimonio regionale un insieme di attrezzature elettroniche per la Casa da Gioco di Saint Vincent;

- che tali attrezzature sono state preventivamente acquistate dalla Gestione Straordinaria Regionale e successivamente, con l'atto sopra menzionato, ne è stato disposto il trasferimento al patrimonio regionale;

tutto ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri regionali

Interpellano

la Giunta regionale per conoscere:

a) secondo quali criteri la Gestione Straordinaria Regionale provvede ad effettuare acquisizioni di beni strumentali, consistenti in investimenti come nel caso di cui in premessa, o di servizi funzionali all'esercizio dell'attività di gioco;

b) secondo quali criteri la Giunta regionale dispone di trasferire, successivamente, al patrimonio regionale beni acquisiti inizialmente dalla Gestione Straordinaria Regionale;

c) se tale metodologia, utilizzata già in diverse occasioni, non integri una forma di elusione delle norme che disciplinano le acquisizioni d beni e/o servizi da parte degli enti pubblici;

d) se vi siano attualmente in carico alla Gestione Straordinaria Regionale altri beni strumentali e si sia intenzione dell'Amministrazione regionale procedere alla loro acquisizione.

F.to: Tibaldi - Frassy

Presidente La parola al Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (FI) Il gruppo di Forza Italia ha presentato quest'interpellanza prendendo spunto da una recente deliberazione della Giunta regionale, la deliberazione n. 4553 del 14 dicembre 1998 che fa riferimento all'acquisizione di un insieme di attrezzature da gioco, di beni strumentali, acquisizione che è stata effettuata dalla gestione straordinaria regionale, mentre la proprietà dei beni è stata trasferita o è in corso di trasferimento al patrimonio regionale.

Se da un lato, essendo ormai in vigore da più di 4 anni la gestione commissariale, sappiamo che ci sono delle norme che non solo l'hanno istituita, ma in qualche maniera ne hanno regolato il funzionamento, dall'altro quest'interpellanza si è resa necessaria perché questo non è un atto a sé stante, ma già nel corso della passata legislatura abbiamo visto che ci sono state una serie di operazioni similari che hanno visto prima l'acquisizione di beni da parte della gestione straordinaria e poi il loro trasferimento al patrimonio regionale, ma soprattutto perché le procedure che sono fissate da alcuni atti amministrativi non regolamentano in maniera puntuale l'attività di trasferimento o meglio di intervento della gestione prima e d'intervento della Regione poi, ma lasciano una certa discrezionalità alla Giunta regionale.

Allora l'interpellanza si rende necessaria per capire in quale maniera vengono applicate certe norme, certi dettati amministrativi, quali sono questi confini della discrezionalità della Giunta regionale nell'effettuare queste operazioni e di conseguenza qual è l'elasticità delle norme che vengono applicate.

Nella delibera che abbiamo preso a riferimento, il trasferimento di beni è alquanto consistente; il valore complessivo ammonta a una cifra pari a 2,249 milioni e rotti per un insieme di attrezzature da gioco che si riferiscono ad una serie di acquisti fatti dalla gestione straordinaria nel corso degli anni 1996-1997, in particolare - se ho contato bene sul documento che ho richiesto all'Economato - sono 18 momenti successivi, cioè 18 acquisizioni distinte e successive che sono state poi conteggiate in maniera globale per arrivare a quest'importo e quindi trasferite dal patrimonio della gestione straordinaria a quello della Regione Valle d'Aosta.

Al di là delle domande che sono state in maniera più o meno puntuale formulate all'attenzione della Giunta, sulle quali sentiremo le risposte che ci verranno fornite, sarebbe opportuno che ci venisse chiarita quella che dal nostro punto di vista è ancora una posizione controversa - e il Presidente rispondendo ad un'interpellanza precedente riprendeva quest'aspetto -, mi riferisco alla natura giuridica della gestione straordinaria, natura giuridica che da un punto di vista formale sembra definita e delineata in quella che è la legge n. 88 e quindi la legge n. 88 attribuisce a quest'ente personalità giuridica di diritto privato come effettivamente si evince da un articolo particolare, da un punto di vista sostanziale invece sappiamo che l'intervento nell'amministrazione della gestione straordinaria da parte della Giunta regionale è quanto mai significativo.

In particolare quest'intervento è segnalato anche nella delibera n. 9245, dove sappiamo che sugli atti amministrativi più corposi e per valore e per la stessa natura è necessario - si legge testualmente - l'assenso della stessa Giunta.

Innanzitutto sentiamo le risposte che fornirà il Presidente a questi quesiti; per quanto riguarda questa natura controversa si deve dire che a questa si aggiunge una gestione fatta in questo momento da un organo monocratico come sa benissimo il Presidente della Giunta una sola persona, il Commissario, ha un estremo potere nel decidere di scegliere la tipologia o la formula per acquistare determinati beni o servizi in maniera pressoché insindacabile, se non per un assenso preventivo in questo caso oppure una forma di ratifica successiva che interviene ad opera della Giunta.

Sappiamo anche che quest'acquisizione, nella fattispecie 2,25 miliardi, significa anche un flusso di cassa, un altro flusso di cassa che sarà anche oggetto delle normali valutazioni quando ci sarà l'esame del bilancio prossimamente della gestione straordinaria relativamente al quarto anno di esercizio; un flusso di cassa, un flusso finanziario, l'ennesimo flusso finanziario che va dalla Regione a favore della gestione straordinaria per l'acquisizione di questi beni patrimoniali.

Cosa importante che secondo noi è formulata nel punto c) è se certe metodologie non servono piuttosto ad eludere procedure ad evidenza pubblica vista la natura che riteniamo controversa, perlomeno dal punto di vista sostanziale della gestione straordinaria, cioè la gestione acquista a titolo privato con estrema discrezionalità beni anche per valori consistenti che poi vengono trasferiti tout court in un momento successivo alla Regione, quindi entrano nella sfera di proprietà di un ente pubblico.

Presidente La parola al Presidente della Giunta, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Pour ce qui est de l'interpellation présentée par les conseillers de Forza Italia Tibaldi et Frassy, au sujet du transfert au patrimoine régional des biens d'équipement achetés par la gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent, il y a lieu de préciser ce qui suit. Je répondrai aux questions qui ont été soulevées par l'interpellation; quant aux autres questions concernant la nature juridique de la maison de jeu, nous aurons la possibilité d'y revenir et en examinant le bilan de la quatrième année de la gestion extraordinaire et surtout en examinant les dispositions qui ont été dictées successivement.

Aussi pour ce qui est de la gestion, nous avons inscrit dans le programme de législature quelle est notre volonté; l'organe monocratique de gestion était justifié parce que nous espérions à l'époque dans une durée limitée comme il est dans la nature de cette gestion extraordinaire.

Il nous apparaît opportun et nous soumettrons bientôt à l'attention de l'Assemblée un projet de loi de modification de la loi n° 88 parce que, si les conditions actuelles devaient demeurer, nous devons modifier l'organe de gestion de la maison de jeu.

Mais la gestion extraordinaire de la maison de jeu a été instituée par une délibération du Conseil régional, la délibération n° 731/94, aux termes de la loi régionale n° 88 et cette délibération prévoit que la gestion extraordinaire ?uvre en utilisant les ressources mises à disposition par la Région ainsi qu'en utilisant après autorisation de l'Administration régionale celles nécessaires à assurer et à augmenter les recettes de la maison de jeu.

En particulier il est prévu que la gestion extraordinaire prenne en charge les biens immeubles de propriété régionale ainsi que l'ameublement et le matériel de jeu aux termes de l'article 6 de la loi n° 88, mais en faisant également référence à l'article 20 de la convention actuellement en vigueur, l'ancienne convention SITAV.

La gestion extraordinaire doit également coordonner les ressources de la maison de jeu en vue d'assurer le maximum des recettes.

Dans le cadre de son autonomie gestionnaire, administrative et comptable, les critères que la gestion extraordinaire suit pour parvenir à la décision d'acheter les biens d'équipement, meubles ou immeubles, nécessaires en vue d'une gestion correcte et efficace de la maison de jeu, sont les mêmes que ceux qu'utiliserait une quelconque entreprise du secteur, à savoir l'utilité de ses biens aux fins de l'optimisation de la gestion et la nécessité de satisfaire rapidement aux exigences qui se manifestent sur la base des connaissances technico-professionnelles spécifiques, notamment de l'évolution continuelle du secteur des jeux.

Pour ce qui est des investissements en biens d'équipement, ce sont essentiellement les appareils à jeux électroniques, les décisions de la gestion extraordinaire ont été dictées et sont toujours dictées par l'exigence de proposer à la clientèle une offre adéquate compte tenu entre autres des caractéristiques de ce secteur où des nouvelles attractions sont constamment présentées et où les jeux deviennent rapidement obsolètes, donc il y a la nécessité de pourvoir au remplacement des appareils à jeux électroniques.

Au sujet de la deuxième question, la loi régionale n° 88/93, portant "Création de la gestion extraordinaire", n'a pas prévu la constitution d'un patrimoine de la dite gestion, car celle-ci est chargée de l'exploitation transitoire de la maison de jeu.

Je me rends compte qu'après 4 années, le fait de souligner ces aspects peut les faire paraître contradictoires, mais la loi portant institution de la gestion et celle qui règle son fonctionnement est la loi de 1993, d'où la nécessité ultérieure d'apporter ces modifications que cette Assemblée a souhaitées lors de l'examen des différents bilans de la gestion. Par ailleurs, la délibération du Gouvernement, celle à laquelle M. Tibaldi a fait référence, à savoir la délibération n° 9245/94, a établi les critères que la gestion extraordinaire doit suivre pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées.

Il est prévu entre autres que la gestion extraordinaire doit avoir l'autorisation du Gouvernement régional, non pas pour toutes les décisions qu'elle assume, mais seulement dans le cas d'achat de biens et appareils comportant une dépense supérieure à 500 millions de lires.

Or, vu que ces biens représentent des investissements d'ordre patrimonial et que la gestion extraordinaire ne dispose pas d'un patrimoine propre, distinct de celui que la Région lui a attribué, leur passage au patrimoine régional au titre onéreux - et quand je dis à titre onéreux, je me réfère au remboursement des coûts uniquement - respecte pleinement les dispositions de la loi n° 88 en vue - et c'est la deuxième partie de notre raisonnement - de la possibilité pour la Région, lors de l'attribution de la gestion du casino à un nouvel exploitant privé, de mettre directement à la disposition de ce dernier tous les biens d'équipement servant au fonctionnement de la maison de jeu.

C'est un principe qui a été inscrit non seulement à l'article 20 de la convention SITAV, mais qui était également inséré dans l'article 20 de l'ébauche de convention avec SITAV qui avait été approuvée par cette Assemblée au mois de décembre 1993. C'est aussi le même principe qui a été inscrit dans l'ébauche de convention que nous avions proposée à la Société FINOPER. Pour ce qui est de cette ébauche de convention, il s'agissait de l'article 24. Le principe est donc toujours le même.

Un acte ultérieur sanctionne ensuite la détention par la gestion extraordinaire des biens transférés au patrimoine régional. On reconduit donc tous ces biens à un régime identique. Aussi il y a lieu de remarquer que les biens de la gestion extraordinaire à acheter sont de par leur nature des biens spécifiques soit en raison de leurs caractéristiques et de leur localisation, et là je me réfère aux achats de biens immeubles, soit du fait qu'ils peuvent uniquement être fournis par certaines entreprises. C'est le cas notamment des appareils à jeux électroniques.

Donc même en considérant la nature de ces achats, les dispositions qui réglementent les acquisitions des biens ou des services par les établissements publics ne devraient pas être contournés parce qu'on suivrait les mêmes critères compte tenu de la nature des biens qui font l'objet d'achat directement jusqu'à la limite de 500 millions et après autorisation du Gouvernement, s'ils dépassent cette limite.

En conclusion, pour ce qui est du dernier point de l'interpellation, il y a lieu également de préciser que la gestion extraordinaire, en vue du maintien et de l'amélioration de l'offre des jeux et des services complémentaires à la clientèle, a pourvu à effectuer également au cours de l'exercice actuel des investissements en biens d'équipement, bien qu'ils soient eux aussi par la suite transférés au patrimoine régional.

Presidente La parola al Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (FI) Per una breve replica. Non vogliamo mettere in discussione che le procedure adottate abbiano osservato in maniera puntuale le norme previste e che sono state varate da questo Consiglio regionale o in parte dalla Giunta regionale con quella delibera che abbiamo entrambi citato però, alla luce di un fatto più che mai attuale, cioè che la gestione straordinaria nata con una funzione di transitorietà a distanza di quattro anni e mezzo, questa transitorietà è un concetto che non sta più in piedi.

La gestione straordinaria di fatto sta diventando gestione ordinaria della Casa da gioco salvo che, essendo anche nelle more di un processo amministrativo di cui il 20 gennaio avremo una prima tappa, vi siano gli ennesimi cambiamenti e le ennesime vicende che abbiamo vissuto in maniera quasi logorroica nella precedente legislatura.

Ma il punto dolente rimane sempre quello della natura giuridica: se questa gestione - e quest'interpellanza ha anche una funzione prospettica, cioè di riflessione prospettiva perlomeno - dovrà per forza maggiore continuare ad amministrare la Casa da gioco, dovrà essere rivista in buona parte perché lo stesso Presidente lo ha ricordato non ha un suo patrimonio, l'Amministrazione possiamo dire che è gestita in forma promiscua fra il Commissario straordinario e la Giunta regionale, di conseguenza non può continuare ad andare avanti secondo questi canoni anche perché - e quest'interpellanza lo ha messo in evidenza - altrimenti si rischia che questa promiscuità confonda le regole che normalmente vengono osservate in una società privata con le regole che invece devono essere osservate quando si ragiona in termini di enti pubblici.

Oggi crediamo che la gestione straordinaria abbia più la natura di un ente strumentale della Regione per l'attività che viene posta in essere e per come viene posta in essere piuttosto che di un ente che abbia veramente quell'autonomia patrimoniale ed amministrativa che si converrebbe ad un soggetto che gestisce una struttura come la Casa da gioco di Saint-Vincent e queste incongruità possiamo anche sintetizzarle in alcuni passaggi che ha fatto lo stesso Presidente.

L'insieme di beni di cui si fa riferimento sono giochi elettronici che sono soggetti ad un'attività di obsolescenza estremamente rapida perché l'evoluzione nel settore della tecnologia è rapidissima; un bene che oggi viene acquistato e ha un valore 100, domani ha un valore pressoché dimezzato perché già superato tecnologicamente.

Orbene, questi beni a cui facevamo riferimento nell'interpellanza sono beni che sono stati acquisiti fra il 1996 e il 1997, la Regione li compra oggi nel 1999 con il valore nominale originario del 1996-1997, cioè è stata fatta una perizia anche già solo di svalutazione. Anche qui possiamo concordare sul fatto che il valore reale di questi beni acquistati oggi dalla Regione è di gran lunga inferiore rispetto a quello che viene pagato in realtà alla gestione straordinaria e questo è un punto.

Le offerte private, alle quali pone attenzione la gestione straordinaria nell'espletamento della sua attività di autonomia privata, in realtà servono a trasferire al patrimonio regionale e quindi fanno da filtro e soprattutto potrebbero essere considerate uno strumento di elusione di quelle procedure ad evidenza pubblica che invece si convengono ad un ente strumentale di un ente pubblico come, a nostro avviso, ha in questo momento la gestione straordinaria.

Allora qual è l'auspicio che formuliamo a conclusione dei ragionamenti che sono stati fatti? Che effettivamente quella più volte palesata dallo stesso Presidente della Giunta rivisitazione della legge n. 88 avvenga quanto prima, alla luce di quelli che saranno gli eventi processuali che andremo a vedere nelle prossime settimane, perché non può procrastinarsi in eterno una situazione di ibrido giuridico che si è creata in passato per un momento in cui era necessario intervenire immediatamente e che oggi da situazione di straordinarietà si sta trasformando in ordinarietà.