Oggetto del Consiglio n. 210 del 11 novembre 1998 - Verbale

OGGETTO N. 210/XI - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 280.000.000 ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VALTOURNENCHE PER L'ACQUISIZIONE DI FABBRICATO DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA S. ANTONIO DA DEMOLIRE AI FINI DELLA CREAZIONE DI UNA PIAZZETTA PER LA DEFINITIVA SISTEMAZIONE DELL'ACCESSO ALLA ZONA CENTRALE DEL CAPOLUOGO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1986, N. 27.

Il Presidente LOUVIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 40 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Premesso che l'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 27, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1 (legge finanziaria per il 1996) ha previsto l'intervento finanziario della Regione a favore dei Comuni per la creazione di un patrimonio immobiliare comunale nella misura massima del settanta percento della spesa complessiva;

Atteso che l'Amministrazione comunale di Valtournenche ha presentato nel corso del 1995 richiesta per accedere ai finanziamenti di cui sopra per l'acquisto di un fabbricato di proprietà della Parrocchia S. Antonio prospiciente la strada regionale della Valtournenche, contraddistinto al catasto terreni al Fg. 32/A - mappali 304 - 305 e al N.C.E.U. al Fg. 32/A - mappale 305 sub. 1,2,3,4,5, da demolire ai fini della creazione di una piazzetta per la definitiva sistemazione dell'accesso alla zona centrale del capoluogo;

Considerato che l'acquisto in questione comporta una spesa complessiva di Lire 400.000.000=;

Considerato che in merito al suddetto intervento è stato acquisito a suo tempo il parere dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 27;

Dato che l'intervento finanziario regionale non si è potuto finora concretizzare per insufficienza dei relativi fondi e che l'acquisizione dell'immobile è inserita nella relazione previsionale e programmatica del Comune di Valtournenche per il periodo 1998-2000;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4853 in data 30 dicembre 1997 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 2 in data 15 gennaio 1998 (prot. n. 861/5FIN);

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4963 del 30 dicembre 1997, recante "modificazioni al bilancio di gestione per l'anno 1997 di cui alla deliberazione di Giunta n. 2436 del 7 luglio 1997 e impegno della spesa di Lire 547.433.000= occorrente per la concessione ai Comuni di contributi per la creazione di un patrimonio immobiliare comunale, ai sensi della L.R. 27.6.1986, n. 27";

Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell'atto a controllo;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo di Gabinetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera a) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;

Visto l'articolo 3, comma 2 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 27, in ordine alla competenza del Consiglio regionale;

Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: trentuno);

DELIBERA

1) di approvare la concessione di un contributo di Lire 280.000.000=(duecentoottantamilioni) pari al 70% della spesa complessiva a favore dell'Amministrazione comunale di Valtournenche per l'acquisizione di un fabbricato di proprietà della Parrocchia S. Antonio da demolire ai fini della creazione di una piazzetta per la definitiva sistemazione dell'accesso alla zona centrale del capoluogo, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1986, n. 27;

2) di approvare la spesa complessiva di Lire 280.000.000= impegnando la spesa parziale di Lire 34.482.000 (trentaquattromilioniquattrocentoottantaduemila) da imputare al capitolo 20620 (obiettivo 010003 - Dett. 69) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 ("Contributi ai Comuni per la costituzione di un patrimonio comunale immobiliare") il quale presenta la necessaria disponibilità, dando atto che la parte rimanente, ammontante a L. 245.518.000= è da imputare al residuo passivo 20620 (obiettivo 010003 - Dett. 69) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 (fondo di L. 336.249.000= impegnato con deliberazione di Giunta regionale n. 4963 del 30 dicembre 1997) il quale presenta la necessaria disponibilità;

3) di disporre che la somma venga liquidata ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, a cura della Presidenza della Giunta regionale alla stipulazione di regolare atto notarile di compravendita, nel rispetto delle condizioni generali di acquisto risultanti dalla domanda di contributo.

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