Oggetto del Consiglio n. 388 del 22 ottobre 1976 - Verbale
OGGETTO N. 388/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Approvazione di maggior spesa annua per la corresponsione della indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Approvazione di maggior spesa annua per la corresponsione della indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 e 7 ottobre 1976:
L'allegato disegno di legge regionale concerne l'approvazione della maggiore spesa annua di lire 30.000.000 per la corresponsione ai coltivatori diretti, residenti in Valle d'Aosta, che hanno subito infortunio sul lavoro in agricoltura, della indennità giornaliera per inabilità temporanea, prevista dalla legge regionale 31 agosto 1972, n. 30.
Il nuovo provvedimento legislativo si rende necessario in quanto gli interventi regionali in materia nel primo semestre dell'anno 1976 risultano superiori alle previsioni e, quindi, la spesa di lire 37.000.000 autorizzata allo scopo con le leggi regionali 31 agosto 1972, n. 30, 8 novembre 1974, n. 38, e 29 dicembre 1975, n. 45, è attualmente inadeguata.
Al finanziamento della maggiore spesa annua sopraindicata, si provvede mediante l'aumento da lire 37 milioni a lire 67 milioni dello stanziamento del capitolo 755 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso, previo prelievo della somma di lire 30.000.000 dal capitolo 13 della parte Entrata del bilancio stesso "Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, dal secondo comma dell'articolo 3 e dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065", sul quale è accertata una maggiore entrata di pari importo.
(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ illustra brevemente la proposta.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Si dà atto che l'articolo 1 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei), senza modificazioni.
Si dà quindi atto che l'articolo 2 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei), con l'aggiunta del seguente nuovo comma finale:
"Per i successivi anni finanziari la spesa relativa troverà copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla Regione di cui ai capitoli 10, 13 e 14, parte Entrata, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi anni finanziari.
Si dà infine atto che l'articolo 3 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei), senza modificazioni.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: trentuno;
Voti favorevoli: ventisei;
Voti contrari: cinque.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: " Approvazione di maggior spesa annua per la corresponsione della indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura".
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Disegno di legge regionale n. 233
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .................n.........: APPROVAZIONE DI MAGGIORE SPESA ANNUA PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA CONSEGUENTE AD INFORTUNIO SUL LAVORO A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELL'AGRICOLTURA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La spesa annua per la corresponsione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, prevista dalle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 30, 8 novembre 1974, n. 38, e 29 dicembre 1975, n. 45, è aumentata a lire 67 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976.
Art. 2
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 30 milioni, graverà sul capitolo 755 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.
Il finanziamento del maggior onere di 30 milioni è assicurato da una maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 13 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976.
Per i successivi anni finanziari la spesa relativa troverà copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla Regione di cui ai capitoli 10, 13 e 14, parte Entrata, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi anni finanziari.
Art. 3
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Entrata
Variazioni in aumento:
Cap. 13 - "Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, dal secondo comma dell'articolo 3 e dall'articolo 4 della legge 6.12.1971, n. 1065" - L. 30.000.000
Parte Spesa
Variazioni in aumento:
Cap. 755 - "Spese per l'estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura residenti in Valle d'Aosta (leggi regionali 31 agosto 1972, n. 30, 8 novembre 1974, n. 38, e 29 dicembre 1975, n. 45)" - L. 30.000.000
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, li
