Oggetto del Consiglio n. 387 del 22 ottobre 1976 - Verbale
OGGETTO N. 387/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 30 agosto 1970, n. 21, riguardante la concessione di contributi regionali agli Enti ed Istituti di Patronato ed Assistenza Sociale operanti in Valle d'Aosta. Ulteriore aumento della spesa annua per l'applicazione della legge stessa".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 30 agosto 1970, n. 21, riguardante la concessione di contributi regionali agli Enti ed Istituti di Patronato ed Assistenza Sociale operanti in Valle d'Aosta. Ulteriore aumento della spesa annua per l'applicazione della legge stessa", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 e 7 ottobre 1976:
Gli Enti ed Istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta hanno inoltrato richiesta all'Amministrazione regionale tendente ad ottenere:
1) l'aumento dello stanziamento annuo di cui alla legge regionale 30 agosto 1970, n. 21, e successive modificazioni, per i contributi che la Regione annualmente eroga per l'attività che gli enti stessi svolgono a tutela dei diritti assistenziali e previdenziali delle varie categorie di lavoratori;
2) l'aumento, quale logica conseguenza, da lire 500 a lire 1.500 della misura dei contributi regionali per ogni punto conteggiato in base all'attività svolta, di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1970, n. 21.
La richiesta suddetta trae origine e giustificazione dai continui aumenti dei costi e delle spese che gli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale debbono affrontare nell'esercizio della loro attività a favore di tutta la popolazione ormai legata alle varie forme di assicurazione sociale.
Le spese a cui gli enti di patronato vanno incontro, soprattutto per quanto concerne il personale dipendente, i mezzi di trasporto, le consulenze medico-legali, l'organizzazione, ecc., che costituiscono il fulcro dell'attività degli enti stessi, hanno subito incrementi continui ed assai rilevanti.
Il costante aumento dei cittadini che si accostano alle forme assicurative sociali e la crescente esigenza di questi ultimi di una sempre più qualificata tutela in tutti i campi, inducono gli enti di patronato ad un continuo aggiornamento delle disponibilità tecniche.
In relazione a quanto sopra la Giunta propone di accogliere favorevolmente la richiesta suddetta e sottopone all'esame ed approvazione del Consiglio regionale l'allegato disegno di legge apportante modificazioni alla legge regionale sopracitata e in particolare:
1) l'aumento da lire 45 milioni a lire 60 milioni dello stanziamento della spesa per i contributi da erogare annualmente agli enti ed istituti di patronato operanti in Valle per l'attività svolta annualmente dagli stessi;
2) l'aumento da lire 500 a lire 1.500 della misura dei contributi regionali per ogni punto conteggiato in base all'attività svolta di cui sopra.
(Segue testo di disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ illustra brevemente la proposta.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque), senza modificazioni.
Si dà quindi atto che l'articolo 3 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque), con l'aggiunta del seguente nuovo comma finale:
"Per i successivi anni finanziari la spesa relativa troverà copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla Regione di cui ai capitoli 10, 13 e 14, parte Entrata, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi anni finanziari.
Si dà infine atto che l'articolo 4 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque), senza modificazioni.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: ventisette;
Voti favorevoli: venticinque;
Voti contrari: due.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 30 agosto 1970, n. 21, riguardante la concessione di contributi regionali agli Enti ed Istituti di Patronato ed Assistenza Sociale operanti in Valle d'Aosta. Ulteriore aumento della spesa annua per l'applicazione della legge stessa".
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Disegno di legge regionale n. 230
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................n....: MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1970, N. 21, RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI AGLI ENTI ED ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE OPERANTI IN VALLE D'AOSTA. ULTERIORE AUMENTO DELLA SPESA ANNUA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE STESSA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1970, n. 21, è modificato come segue:
"La misura dei contributi regionali di cui al precedente articolo non dovrà essere superiore a lire millecinquecento per ogni punto conteggiato in base all'attività svolta nell'anno precedente da ciascun ente ed istituto di patronato e di assistenza sociale, operanti nel territorio della Valle d'Aosta".
Art. 2
La spesa annua prevista dall'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 37, per la concessione di contributi regionali agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale operanti nel territorio della Valle d'Aosta è aumentato da lire quarantacinquemilioni a lire sessantamilioni, a decorrere dall'anno 1976.
Art. 3
La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in annue lire quindicimilioni, graverà sul capitolo 753 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Il finanziamento del maggior onere di lire quindicimilioni è assicurato da una maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 13 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976.
Per i successivi anni finanziari la spesa relativa troverà copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla Regione di cui ai capitoli 10, 13 e 14, parte Entrata, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi anni finanziari.
Art. 4
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Entrata
Variazione in aumento:
Cap. 13 - "Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, dal secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065" - L. 15.000.000
Parte Spesa
Variazione in aumento:
Cap. 753 - "Contributi agli Enti ed Istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta" - L. 15.000.000
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
