Oggetto del Consiglio n. 142 del 7 ottobre 1998 - Verbale

OGGETTO N. 142/XI - SUBCONCESSIONE, PER LA DURATA DI ANNI TRENTA DECORRENTI DALLA DATA DEL DECRETO DI SUBCONCESSIONE, AL COMUNE DI OLLOMONT, DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE BUTHIER DI OLLOMONT, IN COMUNE DI OLLOMONT, AD USO IDROELETTRICO.

Il Presidente LOUVIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 29 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Premesso che con domanda in data 20.12.1991 e variante in data 06.02.1997, il Comune di Ollomont ha chiesto all'Amministrazione Regionale la subconcessione di derivare dal torrente Buthier di Ollomont, a quota 1342,80 m.s.m., nel comune di Ollomont, moduli max. 7,10 e medi 4,80 di acqua per produrre, sul salto di metri 81,00, la potenza nominale media di Kw 381,18.

Precisato che la domanda, corredata dal relativo progetto a firma Ing. Andrea PAILLEX ed integrazioni a firma Ing. Renato DANNAZ, prevede la costruzione di un impianto del tipo ad acqua fluente con opera di presa a trappola, vasca dissabbiatrice e di carico, edificio di produzione e canale di scarico.

Tenuto presente che:

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 5957 in data 20.12.1996, ha espresso una valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto del Comune di Ollomont, tale valutazione è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

a) il M.D.V. non è stato correttamente calcolato, in quanto non tiene conto del fattore naturalistico previsto per i tratti di torrenti non classificati. Pertanto, si dovrà aggiornare il M.D.V., verificando, di conseguenza, le portate derivabili;

b) l'intercettazione dell'acqua riguarda un tratto di torrente di interesse paesistico e di rilevanza turistica; si richiede perciò di garantire nei mesi estivi una portata ben al di sopra del M.D.V.;

c) non concordando sulla tipologia costruttiva dell'opera di presa, di natura antiquata e che non prevede la scala di risalita dei pesci, si richiede che il progetto esecutivo dell'opera di presa, le cui caratteristiche dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui alla deliberazione consiliare n. 1193/X del 22.02.1995, sia presentato al Servizio Regionale competente in materia di fauna e pesca;

d) sia eseguita, in corrispondenza dei punti già oggetto di prelievo, un monitoraggio delle popolazioni di macroinvertebrati presenti, con frequenza da concordare con il Servizio Tutela dell'Ambiente;

e) nel periodo di massima piena e per una durata minima di 10 (dieci) giorni, dovrà essere fatta defluire la portata naturale del torrente, al fine di dilavarne il fondo, possibilmente facendo coincidere tali periodi con le normali fermate dell'impianto per motivi di manutenzione.

- Il Magistrato per il Po di Parma, con nota prot. n. 4663 in data 13.03.1997, ha rilasciato il proprio nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;

- l'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma, con nota prot. n. 1235/MG in data 14.04.1997, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 12.07.1993 n. 275, subordinatamente alla verifica degli elementi per la salvaguardia della fauna ittica;

- l'ENEL, Compartimento di Torino, con nota prot. n. 1402 in data 01.07.1997 ha richiamato l'attenzione sulla necessità che la domanda in oggetto riguardi esclusivamente le portate certe ritraibili dal bacino residuo più le portate sfiorate rispetto a quelle massime assentite per le opere di presa dell'ENEL;

- l'avviso di presentazione della domanda 20.12.1991 e variante del 06.02.1997 del Comune di Ollomont è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 23 in data 23.08.1997 e riprodotto nel n. 243 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 17.10.1997, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;

- con ordinanza n. 219 in data 18.11.1997 dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Assetto del Territorio è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, Infrastrutture e Assetto del Territorio della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 12.12.1997 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Ollomont e copia della medesima è stata inviata al Consorzio per la Tutela, l'Incremento e l'Esercizio della Pesca in Valle d'Aosta; al Magistrato per il Po di Parma; al Ministero dei LL.PP. Direzione Generale Difesa del Suolo; alla Sezione Idrografica del Po di Torino; all'Associazione d'Irrigazione Est-Sesia di Novara; all'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia di Vercelli; all'Assessorato dell'Agricoltura e Risorse Naturali, Coordinamento Risorse Naturali, Corpo Forestale Valdostano e Direzione Bacini Montani e Difesa del Suolo; all'Assessorato Ambiente, Urbanistica e Trasporti, Direzione Ambiente e Direzione Urbanistica e Tutela del Paesaggio; alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino; all'E.N.E.L. Compartimento di Torino; all'Assessorato Industria, Artigianato ed Energia, Servizio Energia; all'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma ed al Comune di Ollomont;

- la pubblicazione presso il Comune di Ollomont, come risulta dal referto in calce all'ordinanza è avvenuta regolarmente ed ha dato luogo alla presentazione, da parte della Associazione Irrigua Ovest-Sesia di Vercelli, di un esposto, datato 15.12.1997 con il quale, a salvaguardia delle dotazioni idriche dei canali Naviglio d'Ivrea, Depretis e Farini, derivati dalla Dora Baltea, della quale il torrente Buthier di Ollomont, tramite il torrente Buthier, è tributario, l'Associazione Irrigua chiede che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti prescrizioni:

a) la derivazione della portata concessa dovrà essere sospesa nei periodi in cui viene a mancare la competenza del Naviglio d'Ivrea, del Depretis e del Farini;

b) le manovre di invaso e di svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Visto altresì che la visita locale d'istruttoria è regolarmente avvenuta il 21.01.1998 ed alla medesima oltre al funzionario dell'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, Infrastrutture e Assetto del Territorio sono intervenuti i signori: MEYNET Siro, in rappresentanza dell'ENEL; DANNAZ Giulio, Sindaco del Comune di Ollomont; LAROSA Salvatore, geom. dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali e MILANI Sergio, geom. dell'Assessorato dell'Ambiente Urbanistica e Trasporti.

Accertato che durante tale visita non sono state presentate opposizioni ne esposti e che nella stessa il geom. LAROSA ha ribadito quanto espresso nelle premesse del verbale di visita d'istruttoria ed ha rammentato che l'esecuzione delle opere è subordinato al rispetto del R.D.L. 1923/3267, ha fatto inoltre presente che prima dell'inizio dei lavori si dovrà contattare il Consorzio Regionale Pesca al fine di permettere l'eventuale recupero della fauna ittica presente ed ha infine precisato che dovrà essere verificata, in fase di progettazione esecutiva, la non interferenza tra il canale di derivazione e le sorgenti indicate nella tavola n. 2 di progetto.

Tenuto conto che il geom. MILANI ha concordato con quanto espresso nella delibera di Giunta n. 5957 del 20.12.1996 ed ha inoltre ricordato che per quanto riguarda il monitoraggio dei macroinvertebrati si dovrà contattare l'Ufficio V.I.A., nella persona del Dott. BAGNOD Paolo.

Rilevato che l'ENEL, nella persona del Sig. MEYNET, ha chiesto che non vengano lesi i propri diritti e ha ribadito quanto espresso con nota prot. n. 1402 in data 01.07.1997.

In riferimento alle richieste formulate dall'ENEL, poiché sono tendenti a tutelare i diritti precostituiti, si ritengono ammissibili e pertanto apposita clausola è stata inserita nel disciplinare di subconcessione.

Per quanto riguarda le prescrizioni formulate dalla sopraccitata Associazione Irrigua si precisa che, essendo la derivazione ad uso idroelettrico, l'acqua una volta turbinata verrà integralmente restituita ed inoltre l'impianto di cui si tratta è del tipo ad acqua fluente, in quanto la vasca di carico serve esclusivamente alla regolazione della portata ed è di dimensioni modeste, per cui non sono da temere turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua interessato. Comunque, a maggior tutela delle dotazioni idriche preesistenti, poste a valle della derivazione in oggetto, le precisazioni richieste dalla citata Associazione Irrigua sono state inserite nel disciplinare di subconcessione.

In merito alle richieste avanzate dai geometri LAROSA e MILANI, apposite clausole sono state inserite nel disciplinare di subconcessione.

Tenuto inoltre presente che:

- l'opera di captazione, posta a quota 1342,80 m.s.m., consiste in una presa a trappola in cls. delle dimensioni di mt. 0,80x0,90 lunga circa mt. 6,00 e protetta superiormente da una griglia in acciaio;

- l'acqua, una volta derivata, defluisce attraverso un canale in cls., della lunghezza di circa 37 metri, nella vasca dissabbiatrice e di carico, ubicata a quota 1342,60 m.s.m. e delle dimensioni interne di mt. 8,00x4,20 circa. Un sistema di paratoie permetterà di intercettare l'acqua del canale e scaricarla nuovamente nel torrente nel caso in cui si dovrà vuotare la vasca;

- dalla vasca di carico partirà la condotta forzata, in acciaio con rivestimento pesante, completamente interrata, del diametro DN 600 mm. e della lunghezza di mt. 863 circa;

- la centrale sarà costituita da un fabbricato di dimensioni idonee, parzialmente interrato, nel quale saranno installate due turbine ognuna delle quali azionerà un generatore elettrico asincrono trifase da 200 kw;

- le acque, dopo l'utilizzo, vengono restituite, tramite un canale in cls., della lunghezza di circa 28 metri, nel torrente Buthier di Ollomont, a quota 1259,69 m.s.m.;

- il dislivello tra il pelo morto dell'acqua, nella vasca di carico, a quota 1342,60 m.s.m. e quello del canale di restituzione, a valle dei meccanismi motori, a quota 1261,60 m.s.m., risulta essere di metri 81,00. In conseguenza, la potenza nominale media annua dell'impianto, sulla portata media di moduli 4,80, risulta essere di: 4,80x81:102=Kw 381,18.

Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto che:

1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;

2) la quantità d'acqua da derivare, nella misura di moduli max. 7,10 e medi 4,80 si può subconcedere, avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;

3) l'opera di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;

4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

5) il minimo deflusso vitale, è stato correttamente ricalcolato (a seguito integrazioni progetto dell'Ing. Dannaz) secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione Consigliare n. 1193/X in data 22.02.1995 ed ammonta a 186,41 litri/sec., che verranno lasciati defluire immediatamente a valle dell'opera di presa tramite idonei manufatti opportunamente tarati, che saranno valutati in sede di progettazione esecutiva;

6) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del torrente Buthier di Ollomont ed è compatibile con il buon regime idraulico, senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;

7) per l'uso della derivazione non è temibile alcun inquinamento delle acque e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo.

Visto infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 4675 del 19.03.1998 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare;

Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26.02.1948 e successive norme di attuazione;

Vista la Legge Regionale n. 4 del 08.11.1956;

Vista la Legge n. 36 del 05.01.1994;

Viste le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1193/X in data 22.02.1995 e n. 2333 in data 18.12.1996 ed in esecuzione delle medesime;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 4853 in data 30.12.1997 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 2 in data 15.01.1998 (prot. n. 861/5 FIN);

Richiamati i decreti legislativi n. 320/94 e n. 44/94;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore dell'Assetto del Territorio e Infrastrutture di rete dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 comma l, lettera e) e 59, comma 2 della L.R. 45/1995, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Visti i pareri delle Commissioni consiliari permanenti III e IV;

Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: trenta);

DELIBERA

1) di subconcedere, per la durata di anni trenta successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, al Comune di Ollomont, giusta la domanda presentata in data 20.12.1991 e variante del 06.02.1997, di derivare dal torrente Buthier di Ollomont, a quota 1342,80 m.s.m., nel comune di Ollomont, moduli max. 7,10 (litri al minuto secondo settecentodieci) e medi 4,80 (litri al minuto secondo quattrocentottanta) di acqua per produrre sul salto di metri 81,00 la potenza nominale media annua di Kw 381,18;

2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di subconcessione;

3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante del Comune di Ollomont;

4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la tesoreria dell'Amministrazione Regionale:

a) lire 4.070.430 (quattromilionisettantamilaquattrocentotrenta) pari a mezza annualità del canone, ai sensi dell'art. 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, a titolo di cauzione, somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;

b) lire 192.630 (centonovantaduemilaseicentotrenta) pari ad un quarantesimo del canone di cui all'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della regione per il corrente esercizio finanziario (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

c) lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione Regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazioni di atti, ecc..., ai sensi della Legge 15.11.1973 n. 765, somma da introitare al Capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione Fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);

5) di stabilire, come specificato nell'art. 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 8.140.860 (ottomilionicentoquarantamilaottocentosessanta) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da introitare al Capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere).

_____