Oggetto del Consiglio n. 377 del 21 ottobre 1976 - Verbale

OGGETTO N. 377/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Aumento, per l'anno 1976, della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di Cooperative agricole e di Associazioni di produttori agricoli".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento, per l'anno 1976, della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di Cooperative agricole e di Associazioni di produttori agricoli", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 e 7 ottobre 1976:

Con legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, l'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste veniva autorizzato a promuovere iniziative destinate a favorire il sorgere di impianti e relative attrezzature (compreso l'acquisto di aree fabbricabili occorrenti) destinati alla racconta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché alla commercializzazione in comune del bestiame da allevamento e da carne ed a utilizzazione di legname.

Per l'applicazione della predetta legge veniva autorizzata una spesa annua di lire 150 milioni così ripartita:

a) lire 15 milioni per contributi per il pagamento di interessi su mutui concessi a cooperative agricole ed associazioni di produttori agricoli (artt. 5, secondo comma, e 8, secondo comma);

b) lire 100 milioni per spese per interventi regionali per la costruzione e sistemazione di fabbricati destinati alla raccolta, condizionamento e vendita di frutta, nonché per gli impianti e le relative attrezzature destinati alla raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché alla commercializzazione in comune del bestiame da allevamento e da carne e ad utilizzazioni boschive (artt. 1 e 7):

c) lire 35 milioni per contributi in conto capitale concessi a cooperative agricole ed associazioni di produttori agricoli (artt. 5, primo comma e 8, primo comma).

L'esperienza acquisita in questo primo periodo di applicazione della legge consiglia una revisione degli stanziamenti per quanto riguarda i punti a) e c).

Più precisamente, si ritiene necessario aumentare, per l'anno 1976, di lire 80 milioni lo stanziamento relativo agli interventi mediante contributi in conto capitale previsti dagli articoli 5, primo comma e 8, primo comma della legge regionale citata e di lire 20 milioni lo stanziamento relativo agli interventi, mediante contributi per pagamento di interessi su mutui concessi a cooperative agricole ed associazioni di produttori, previsti dall'articolo 5, secondo comma e 8, secondo comma.

L'aumento degli stanziamenti sopracitati è pienamente giustificato dal numero di pratiche già istruite o in corso di istruzione presso l'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste. Anzi, per alcune di queste pratiche le cooperative interessate hanno già realizzato parte delle opere e provveduto all'acquisto delle attrezzature in seguito ad un primo stanziamento dei fondi disponibili e autorizzazione da parte dell'Assessorato.

Occorre ora procedere alla integrazione dei contributi, tenendo conto anche dei notevoli aumenti dei costi verificatisi in questi ultimi anni.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra la proposta enumerando, su specifica richiesta del Consigliere Lustrissy, le numerose recenti iniziative nel campo della cooperazione in agricoltura.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque), senza modificazioni.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: ventisei;

Voti favorevoli: ventidue;

Voti contrari: quattro.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento, per l'anno 1976, della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli".

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Disegno di legge regionale n. 240

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale n. : AUMENTO, PER L'ANNO 1976, DELLA SPESA ANNUA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 OTTOBRE 1973, n. 34, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DI COOPERATIVE AGRICOLE E DI PRODUTTORI AGRICOLI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata, per l'anno 1976, la maggiore spesa di lire centomilioni per l'applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative e di associazioni di produttori agricoli.

Art. 2

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno per lire ventimilioni sul capitolo 365 e per lire ottantamilioni sul capitolo 373 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976, previo prelievo di pari somme dal capitolo 271 della parte Spesa del bilancio stesso.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in aumento:

Capitolo 365 "Contributi per pagamento interessi su mutui e prestiti di esercizio e contributi per il pagamento di interessi su mutui concessi a cooperative agricole e associazioni di produttori agricoli (artt. 5 - secondo comma e 8 - secondo comma della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34)" - L. 20.000.000

Capitolo 373 "Contributi in conto capitale concessi a cooperative agricole ed associazioni di produttori agricoli (artt. 5 - primo comma e 8 - primo comma della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34)" - L. 80.000.000

Variazioni in diminuzione:

Capitolo 271 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F)" - L. 100.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì