Oggetto del Consiglio n. 373 del 21 ottobre 1976 - Verbale
OGGETTO N. 373/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Modificazione dell'ultimo comma dell'articolo 94 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazione dell'ultimo comma dell'articolo 94 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 e 7 ottobre 1976:
La legge regionale 5 novembre 1973, n. 35, contiene, all'articolo 1, una inesattezza, che è necessario eliminare.
Infatti, l'ultimo comma dell'articolo 94 delle norme sull'ordinamento dei servizi e del personale della Regione, nel testo modificato dalla legge n. 35 del 1973, fa riferimento al secondo e al terzo comma del medesimo articolo, mentre, invece, è palese che detto richiamo va riferito, rispettivamente, al quarto e al quinto comma dell'articolo in questione, come modificato dalla citata legge n. 35. È infatti evidente che, fermi restando i primi due commi dell'articolo 94, i quattro commi successivi risultanti dal nuovo testo hanno numero d'ordine da "terzo" a "sesto": l'errore è derivato dall'aver tenuto conto, nel conteggio, soltanto dei commi modificati.
Con l'occasione, a evidenti fini di economia e in ossequio al principio del ricorso annuale alle nuove leve fornite dalla scuola, si propone di unificare, fissando in ogni caso il termine di utilizzazione della graduatoria ad un anno, le due ipotesi previste dal comma di cui si propone la rettifica.
(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento).
Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente la proposta e, in risposta ad un quesito del Consigliere Lustrissy, conferma l'intendimento della Giunta di nominare in ruolo tutti gli idonei del concorso per coadiutori svoltosi di recente.
Il Vice Presidente CHABOD, trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo di cui non è stata chiesta la divisione e su cui non sono stati presentati emendamenti, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 73 del Regolamento interno del Consiglio, invita il Consiglio stesso a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquinaz, il Vice Presidente PERRUCHON accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: ventotto;
Voti favorevoli: ventitre;
Voti contrari: cinque.
Il Vice Presidente PERRUCHON, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazione dell'ultimo comma dell'articolo 94 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.
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Disegno di legge regionale n. 237
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale n. : MODIFICAZIONE DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 94 DELLE NORME SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI E SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'ultimo comma dell'articolo 94 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 35, è sostituito dal seguente:
"La facoltà di cui ai commi quarto e quinto può essere esercitata fino a un anno dopo la data di approvazione della graduatoria".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
