Oggetto del Consiglio n. 3136 del 14 aprile 1998 - Verbale

OGGETTO N. 3136/X - DETERMINAZIONE DELL'ESITO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT.

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 5 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN (che presenta emendamenti).

Interviene il Consigliere CHIARELLO (che chiede una breve sospensione dei lavori).

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Si dà atto che il Consigliere PARISI non partecipa alla discussione e votazione dell'oggetto.

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Si da atto che la seduta è sospesa dalle ore 19,11 alle ore 19,25.

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Ripresi i lavori intervengono i Consiglieri PICCOLO (che annuncia il voto favorevole del gruppo Féderation Autonomiste), TIBALDI (che annuncia la propria astensione), LANIVI (che annuncia l'astensione del gruppo Autonomisti), CHIARELLO (che annuncia l'astensione del gruppo Rifondazione Comunista), LINTY (che annuncia il voto favorevole del gruppo Lega Nord per l'indipendenza Alpino-Padana), FLORIO (che annuncia il voto favorevole del gruppo Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo), VOYAT e FERRARIS (che annuncia il voto favorevole del gruppo Gauche Valdôtaine - Democratici di Sinistra - PSE).

Replica il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN.

IL CONSIGLIO

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 2593/X in data 22.05.1997 con la quale si delegava la Giunta regionale ad avviare la trattativa privata con la Società FINOPER S.p.A. per l'affidamento in concessione della gestione della Casa da Gioco di Saint-Vincent, finalizzando la trattativa al raggiungimento dei risultati indicati al punto 4 del dispositivo e verificando, nel corso della trattativa, la trasparenza ed affidabilità dell'azionariato;

Atteso che:

a) per quanto riguarda il raggiungimento dei risultati indicati al punto 4 del dispositivo:

- la Giunta regionale, per il tramite di una sua delegazione, ha perfezionato numerosi incontri con la Società in questione al fine di concordare una bozza di contratto per la gestione della Casa da Gioco di Saint-Vincent;

- nel corso della trattativa il Presidente della Giunta regionale ha relazionato alla IV Commissione Consiliare in merito agli sviluppi della stessa;

- nel corso della trattativa si è ritenuto necessario prevedere una durata della convenzione novennale rispetto alle indicazioni fornite dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 2593 sopracitata che prevedeva la scadenza della convenzione al 31.12.2003, in quanto la realizzazione degli investimenti previsti nella Casa da Gioco avranno una durata superiore alla data di scadenza indicata dal Consiglio regionale;

- con nota in data 13.02.1998 il Presidente della Giunta regionale ha trasmesso alla Società FINOPER S.p.A. una bozza di convenzione specificando che tale bozza non ha natura di offerta contrattuale in quanto a mente del punto 6) della delibera del Consiglio regionale 2593/X del 22.05.1997 è di competenza del Consiglio stesso l'approvazione del testo definitivo della proposta di convenzione;

- la Società FINOPER S.p.A. con nota in data 26.02.1998 ha comunicato la propria disponibilità a stipulare la convenzione nel testo trasmesso con lettera sopracitata in data 13.02.1998, ponendo come condizione che il testo venga approvato dal Consiglio regionale senza modificazioni e che la stipulazione del contratto venga perfezionata entro lo scioglimento del Consiglio stesso;

b) per quanto riguarda la verifica della trasparenza ed affidabilità dell'azionariato:

- la Presidenza della Giunta regionale con lettera del 17.9.1997, richiedeva alla FINOPER la documentazione ritenuta necessaria per verificare la presenza del requisito di trasparenza ed affidabilità. L'elenco dei documenti richiesti ripeteva esattamente quello richiesto dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 74/X in data 26.07.1993;

- la FINOPER, prima con lettera del 19 novembre 1997 si limitava a contestare la documentazione richiesta, e poi, con lettere del 7 gennaio 1998, 27 gennaio 1998 e 29 gennaio 1998, inviava gran parte della documentazione richiesta;

- con delibera n. 508 in data 16.02.1998 la Giunta regionale affidava l'incarico all'Avv. Andrea Comba di Torino di formulare un parere sulla verifica dell'esistenza dei requisiti di trasparenza ed affidabilità dell'azionariato della Società FINOPER S.p.A. con facoltà per il legale incaricato, ove fosse ritenuto opportuno, di avvalersi di esperti in campo societario e finanziario;

- in data 2 marzo 1998 la Regione Valle d'Aosta inviava una lettera alla Finoper, nella quale richiedeva l'invio dei documenti ancora mancanti, l'integrazione di quelli incompleti e alcuni chiarimenti in merito ad alcuni documenti che sembravano fornire informazioni contraddittorie, nonché l'aggiornamento degli stessi; chiedeva, inoltre, conto di alcune recentissime notizie di stampa le quali riportavano della presenza di un procedimento esecutivo nei confronti di una significativa parte del capitale FINOPER, la quale sarebbe stata sottoposta a procedimento esecutivo giudiziario;

- la FINOPER, con lettera del 13 marzo 1998, prot. n. 7913, trasmetteva parte della documentazione richiesta e contestava la richiesta di produzione di nuova documentazione, in quanto ripetitiva rispetto a quella precedente, in parte inedita ed in parte finalizzata all'acquisizione di elementi che non avrebbero potuto essere oggetto di valutazione da parte della Regione;

- la Regione, avendo verificato che, in effetti, sussisteva presso la Pretura di Torino un procedimento esecutivo mobiliare promosso dal Sig. Marcello De Giovanni nei confronti della San Giorgio Finanziaria S.p.A. nel quale - come successivamente precisato dalla stessa FINOPER - la FINOPER era intervenuta in opposizione ex artt. 210 e 211 c.p.c. ed avendo constatato che tali estremi coincidevano con le notizie di fonte giornalistica, secondo le quali l'esecuzione mobiliare aveva ad oggetto il 40% delle azioni FINOPER, riteneva opportuno chiedere alla FINOPER di fornire spiegazioni sul punto, attraverso la consegna di copia degli atti processuali e di altri documenti. Inoltre, la Regione richiedeva una aggiornata documentazione contabile sul gruppo FINOPER, non ritenendo più significativa quella in suo possesso dopo l'operazione di scissione avvenuta il 31 ottobre 1997, trascritta il 12 novembre 1997, pubblicata sulla G.U. del 24 novembre 1997 e comunicata dalla Finoper con lettera del 13 marzo 1998 ed il successivo trasferimento delle azioni FINOPER S.p.A. ad altri azionisti avvenuto in data 12 marzo 1998 e comunicato dalla Finoper con lettera del 13 marzo 1998;

- la FINOPER, con lettera del 26.03.1998, da una parte confermava l'esistenza del procedimento esecutivo mobiliare, nel quale dichiarava di essere intervenuta in opposizione ex artt. 210 e 211 c.p.c., ma dall'altra rifiutava di inviare gli atti processuali e gran parte dell'altra documentazione richiesta, motivando a vario titolo la mancata produzione della documentazione richiesta e non inviata e contestando la richiesta di dati e di documenti di cui alla lettera 21.03.1998 della Regione. Con lettera del 31.03.1998, poi, dichiarando che il bilancio consolidato di gruppo non era ancora disponibile, inviava una attestazione circa l'ammontare del patrimonio consolidato di gruppo;

- la Regione, con lettera 02.04.1998, prot. 3220/5Gab., avendo ritenuto che, almeno per alcuni dei documenti richiesti con la lettera del 26.03.1998, non poteva sussistere alcun impedimento alla loro produzione, insisteva nella domanda alla FINOPER di consegnare almeno tali documenti entro le ore 18 del 03.04.1998;

- la FINOPER rispondeva con lettera 03.04.1998, limitandosi ad eccepire l'insufficienza del tempo a disposizione; la Giunta regionale allora, pur rilevando che la richiesta non riguardava documenti nuovi, ma solo parte dei documenti richiesti in precedenza, riteneva comunque di attendere fino alle ore 12 del 07.04.1998, posto che un ulteriore slittamento avrebbe reso impossibile la decisione prima della fine della Legislatura;

- la FINOPER, con lettera 06.04.1998, ribadiva che i documenti richiesti non erano rilevanti per la verifica della trasparenza ed affidabilità e dunque rifiutava nuovamente e definitivamente di produrli;

- in data 08.04.1998, l'Avv. Comba rendeva il parere richiesto, nel quale affermava che la nozione di trasparenza ed affidabilità sempre seguita dalla Giunta regionale, sia nella fase della preselezione che in quella della trattativa, si richiamava ai criteri del D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, artt. 5, 6 e 7, il quale detta i parametri di trasparenza ed onorabilità che le banche centrali debbono verificare per autorizzare le Società richiedenti all'esercizio del credito. Tale nozione è poi stata meglio specificata, proprio in relazione alla vicenda relativa all'affidamento della concessione per la Casa da Gioco di Saint-Vincent, dalle sentenze T.A.R. Valle d'Aosta 20.05.1994, n. 65 e Consiglio di Stato, sez. IV, 16.10.1995, n. 817 ed ulteriormente confermata con la sentenza T.A.R. Valle d'Aosta 18.04.1996, n. 85. In base a tale giurisprudenza, "l'esistenza di provvedimenti di sequestro che avevano ad oggetto azioni della Società e che avevano attribuito a terzi l'esercizio del voto ostavano, come ognuno intende, al libero esercizio del voto da parte degli azionisti, a nulla rilevando che fossero noti i nomi degli aventi diritto al voto". E, sempre secondo i giudici amministrativi, tale situazione impediva il verificarsi del requisito di trasparenza ed affidabilità. Pertanto, in base alla citata giurisprudenza, la nozione di affidabilità va intesa anche nel senso di "governabilità" della Società, così che è da escludere la presenza di tal requisito in presenza di provvedimenti che attribuiscono a terzi il diritto di voto degli azionisti, anche se per un numero di azioni inferiore alla metà del capitale votante;

Inoltre, l'Avv. Comba riteneva che, qualora fossero risultate fondate le notizie circa la presenza di un procedimento esecutivo nei confronti di azioni FINOPER, vi sarebbero stati fondati motivi per ritenere che la FINOPER, se avesse stipulato la Convenzione con la Regione secondo la bozza inviata dalla stessa con nota in data 13.02.1998, non avrebbe potuto ottemperare al dettato dell'art. 2 di tale bozza. Infatti, tale articolo, per consentire alla Regione la verifica sulla permanenza del requisito di trasparenza ed affidabilità, avrebbe obbligato FINOPER a comunicare preventivamente eventuali trasferimenti di quote tra i suoi azionisti, nonché a fornire preventivamente la documentazione richiesta sulle qualità morali dei nuovi azionisti. Invece, qualora il procedimento esecutivo terminasse, come è nel suo corso naturale, in una vendita forzata, il nuovo proprietario delle azioni FINOPER sarebbe noto solo al termine dell'asta, senza possibilità per la FINOPER di adempiere al suo obbligo di comunicazione preventiva, previsto dall'art. 2 della bozza di Convenzione. Se così fosse, la FINOPER avrebbe potuto trovarsi fin dall'inizio nell'impossibilità di adempiere ad un articolo della bozza di Convenzione da essa stessa ritenuta accettabile, la cui violazione avrebbe comportato la revoca della Convenzione stessa, ex art. 19;

L'Avv. Comba riteneva, dunque, doverosa la richiesta avanzata dalla Regione di ulteriori informazioni circa la presenza di un procedimento esecutivo mobiliare nei confronti di azioni FINOPER. Poiché sussisteva il fondato convincimento circa l'esistenza di tale procedimento (sulla base di notizie giornalistiche, suffragate da informazioni ricavate dai pubblici registri della Pretura di Torino) era necessario che la Giunta segnalasse alla FINOPER la situazione, offrendole la possibilità di fugare ogni dubbio attraverso la consegna di determinati documenti;

Le motivazioni addotte dalla FINOPER nella lettera del 26.03.1998 per giustificare il mancato invio di gran parte dei documenti richiesti erano ritenute dall'Avv. Comba almeno parzialmente infondate, in quanto si basavano o su impossibilità giuridiche o materiali non sempre fondate ovvero sull'asserita irrilevanza dei documenti richiesti, in contrasto con quanto già determinato dall'Amministrazione regionale;

Né risultava soddisfacente l'ulteriore lettera del 06.04.1998, la quale si limitava a ribadire l'irrilevanza dei documenti richiesti;

Il parere concludeva affermando che, allo stato, la Giunta non era "in possesso di elementi sufficienti per verificare positivamente l'esistenza del requisito di trasparenza ed affidabilità dell'azionariato di FINOPER S.p.A., di cui al punto 4 della D.C.R. 22.05.1997, n. 2593/X in quanto la FINOPER non ha consegnato parte dei documenti richiesti";

Ritenuto di condividere l'operato della Giunta e la determinazione della stessa di richiedere i documenti necessari per verificare la trasparenza ed affidabilità della FINOPER S.p.A.;

Ritenuto, in particolare, di condividere la determinazione della Giunta di richiedere approfondimenti documentali circa l'ipotesi di un procedimento esecutivo mobiliare in corso su azioni FINOPER, sia in relazione alla presenza del requisito di trasparenza ed affidabilità, sia in relazione all'eventuale possibilità per FINOPER di rispettare l'art. 2 della bozza di Convenzione;

Ritenuto che, poiché sussistevano elementi oggettivi di riscontro (le notizie giornalistiche, suffragate dagli estremi riscontrati presso la Pretura di Torino), non erano sufficienti le dichiazioni della FINOPER, ma era necessario ottenere proprio i documenti richiesti;

Ritenuto, pertanto, che il mancato invio della documentazione richiesta non ha consentito di ottenere la positiva dimostrazione dell'esistenza in capo a FINOPER dei requisiti di trasparenza ed affidabilità di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 2593/X del 22.05.1997:

- preso atto che in data 10.04.1998 la società Finoper depositava presso il Tribunale di Roma un ricorso ex artt. 669 ter e 700 c.p.c. richiedendo che, inaudita altera parte, fosse ordinato al Consiglio regionale della Valle d'Aosta "di astenersi - quanto meno sino all'udienza che sarà fissata ex art. 669 sexies c.p.c. - dall'adozione di atti e provvedimenti" in relazione alla determinazione dell'esito del procedimento per l'affidamento della Casa da Gioco di Saint Vincent;

- preso atto altresì che in data 11.04.1998 il Presidente del Tribunale di Roma ha ritenuto che "non ricorrono i presupposti per provvedere con decreto" ed ha fissato per la comparizione delle parti davanti all'istruttore l'udienza del 16.04.1998, ore 12;

- ritenuto peraltro che il Presidente del Tribunale di Roma, pur emergendo dal ricorso della Finoper che il Consiglio regionale era stato convocato per i giorni 14 e 15.04.1998, non ha imposto allo stesso Consiglio regionale né l'astensione dalla decisione in merito, né il rinvio della seduta stessa, peraltro legalmente impossibile attesa la scadenza della legislatura, rinviando la comparizione delle parti a data successiva alla seduta consiliare;

- preso atto che, in data 14.04.1998, la Finoper ha trasmesso una lettera, inviata anche a tutti i Consiglieri regionali, nella quale ritiene di fornire informazioni su alcuni dei fatti che erano stati oggetto di richiesta della Regione senza, peraltro, suffragarle con sufficiente documentazione e che, per tali informazioni, la stessa società, con nota del 06.04.1998, aveva in gran parte negato di averle, o di poter comunque fornirle;

- ritenuto che l'invio di tale lettera è tardivo, in quanto avviene a quasi un mese dalla specifica richiesta della Regione, in data 21.03.1998, con la quale si domandava, tra l'altro, di produrre tutta la documentazione relativa alla procedura esecutiva mobiliare pendente dinanzi alla Pretura di Torino, nella quale la Finoper si è costituita in opposizione ex artt. 210 e 211 c.p.c., e, soprattutto, in quanto la stessa è pervenuta il giorno medesimo dell'ultima convocazione utile in sessione straordinaria e urgente del Consiglio regionale, recante all'ordine del giorno "- determinazione dell'esito del procedimento per l'affidamento della Casa da Gioco di Saint Vincent -";

- preso atto altresì che tra i documenti richiesti con lettera del 21.03.1998 è stato prodotto esclusivamente l'ordine di esibizione del Pretore di Torino datato 31.10.1997, senza, peraltro, che venisse prodotto alcun altro documento del procedimento di opposizione de quo e quindi senza che si potesse meglio comprendere la posizione di Finoper;

- ritenuto altresì che la ricostruzione offerta dalla Finoper nella lettera del 14.04.1998 non aggiunge alcun ulteriore elemento positivo e probante al fine di stabilire in maniera più certa, rispetto alla documentazione anteriormente fornita, l'assenza di procedimenti esecutivi nei confronti delle azioni Finoper, limitandosi ad affermazioni non suffragate da alcuna documentazione probatoria atta a fornire positiva dimostrazione dell'esistenza in capo a Finoper dei requisiti di trasparenza ed affidabilità, di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 2597/X del 22.05.1997;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 4853, in data 30 dicembre 1997, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 02 in data 15 gennaio 1998 (prot. n. 861/5FIN);

Richiamati i decreti legislativi n. 320/1994 e n. 44/1998;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/1995, sulla presente deliberazione;

Nel nuovo testo predisposto dalla IV Commissione Consiliare permanente, con gli emendamenti del Presidente della Giunta regionale;

Con voti favorevoli: ventiquattro (presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenuti: otto, i Consiglieri: ALOISI, COLLE', CHIARELLO, DUJANY, LANIECE, LANIVI, MARGUERETTAZ e TIBALDI);

DELIBERA

1) di prendere atto che per i motivi in premessa indicati non esistono allo stato attuale i requisiti di trasparenza ed affidabilità dell'azionariato della Società FINOPER S.p.A.;

2) di non potere, pertanto, autorizzare il Presidente della Giunta regionale a sottoscrivere la Convenzione con la Società FINOPER S.p.A.;

3) di dichiarare, pertanto, chiusa infruttuosamente la trattativa privata per l'affidamento della gestione della Casa da Gioco di Saint-Vincent;

4) di demandare al prossimo Consiglio regionale ogni decisione in merito alle future modalità di gestione della Casa da Gioco di Saint-Vincent.

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La seduta termina alle ore tredici e minuti otto.

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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

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IL SEGRETARIO IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

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La seduta termina alle ore tre e minuti trentatrè.

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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

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IL SEGRETARIO IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

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La seduta termina alle ore tredici e minuti ventitrè.

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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

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IL SEGRETARIO IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

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La sessione termina alle ore venti e minuti trentaquattro.

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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

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IL SEGRETARIO IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

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