Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3132 del 14 aprile 1998 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 APRILE 1998

OGGETTO N. 3132/X Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici)".

Articolo 1 (Modificazioni all'articolo 3)

1. All'articolo 3, comma 3, lett. b), della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), le parole "300.000 ECU" sono sostituite dalle parole "500.000 ECU".

2. Il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"4. La presente legge disciplina in via esclusiva i lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a quello costituente limite per l'applicazione della normativa comunitaria. La presente legge disciplina inoltre i lavori pubblici di interesse regionale di importo pari o superiore a tale limite relativamente agli aspetti non disciplinati dalla normativa statale di adeguamento al diritto comunitario. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trova applicazione la normativa statale, con particolare riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modificazioni. Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea da assumere a base per la determinazione degli importi di cui alla presente legge è quello determinato dalla normativa statale di adeguamento al diritto comunitario in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. Nessuna opera e nessun appalto possono essere artificiosamente suddivisi al fine di sottrarli all'applicazione della vigente normativa nazionale e comunitaria. Quando invece l'opera è ripartita in lotti funzionali, le disposizioni della presente legge si applicano con riferimento all'importo di ciascuno di essi, avuto riguardo a quanto stabilito nell'articolo 8, comma 10."

Articolo 2 (Modificazioni all'articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione provvede a strutturare il ciclo di realizzazione di tutti i lavori pubblici in relazione alle fasi di identificazione dei bisogni, di programmazione e di pianificazione, nonché di esecuzione dei lavori necessari per il soddisfacimento dei bisogni identificati."

2. All'articolo 4, comma 2, le parole "devono corrispondere" sono sostituite dalla parola "corrispondono".

3. All'articolo 4, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "nei limiti delle attribuzioni affidategli dal dirigente nell'atto di nomina".

4. La lett. c) del comma 5 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

"c) collabora, in particolare, alla verifica della rispondenza dei documenti di gara alle disposizioni normative in materia;".

5. La lett. d) del comma 5 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

"d) accerta la completezza della progettazione di ogni livello e, relativamente alla progettazione esecutiva, ne verifica l'eseguibilità, precedentemente attestata dal progettista, e provvede, altresì, all'accertamento di cui all'articolo 14, comma 4;".

6. All'articolo 4, comma 7, le parole "ricorrere al" sono sostituite dalle parole "richiedere, con proposta motivata, il".

7. Il comma 8 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"8. Per i lavori direttamente eseguiti dalla Regione, il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico è nominato con ordine di servizio dal dirigente della struttura regionale preposta alla realizzazione del lavoro pubblico, il quale può anche riservarsi questa funzione. Possono essere nominati soltanto funzionari regionali, di norma appartenenti alla carriera tecnica, inquadrati in una qualifica funzionale non inferiore all'ottava, ai sensi della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale). Nell'atto di nomina il dirigente competente può inoltre stabilire quali funzioni riserva a sé stesso e quali attribuisce direttamente al soggetto nominato, tra quelle di cui al comma 5 nonché tra le ulteriori funzioni che la presente legge attribuisce alla competenza del coordinatore del ciclo. Qualora alcune funzioni, all'interno delle fasi del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, fossero svolte da strutture specialistiche interne all'ente, il dirigente competente può nominare, anche contestualmente all'atto di nomina del coordinatore del ciclo, uno o più soggetti ai quali affidare le predette funzioni con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione), fermo restando in capo al coordinatore del ciclo l'onere di mantenersi informato sullo svolgimento delle funzioni predette. Per i lavori di competenza di amministrazioni aggiudicatrici e di enti aggiudicatori o realizzatori diversi dalla Regione, il coordinatore è individuato in conformità ai rispettivi ordinamenti statutari e regolamentari; in difetto è designato dal segretario generale dell'ente o dalla figura corrispondente. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) e c), con apposito regolamento, stabiliscono i compiti e le funzioni del coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, fermo restando l'onere, in capo al coordinatore del ciclo, di vigilare sullo svolgimento dell'intero ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico."

Articolo 3 (Modificazioni all'articolo 5)

1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

(Forme di cooperazione fra enti locali)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a), b) e c), per l'esercizio dei compiti previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di insufficienza delle loro strutture tecnico-amministrative, soprattutto con riferimento alla realizzazione di cicli di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, IVA esclusa, possono prevedere forme di cooperazione individuando l'ente che, in quanto prescelto, svolga funzioni di coordinamento e di attuazione dei cicli di realizzazione di lavori pubblici, fermo restando l'obbligo dell'ente destinatario finale dell'opera di approvare esplicitamente i contenuti funzionali ed economici delle progettazioni, lo schema di finanziamento e le eventuali modifiche dei fatti contrattuali, nonché di proporre istanze per il rilascio di assensi amministrativi e di procedere all'accettazione finale dell'opera.

2. I rapporti tra gli enti di cui al comma 1 sono regolamentati da una convenzione stipulata dai rispettivi organi competenti. Le funzioni e le responsabilità inerenti alla tutela dei contenuti patrimoniali del lavoro pubblico restano in capo ai singoli enti.

3. L'ente prescelto di cui al comma 1 dev'essere individuato sulla base dei requisiti necessari per l'espletamento del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico di cui all'articolo 4 e delle capacità tecnico-organizzative richieste per l'esercizio delle funzioni attribuite al coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3. La convenzione di cui al comma 2 deve specificare quali funzioni, proprie del coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3, sono trasferite alla corrispondente figura dell'organo delegato."

Articolo 4 (Modificazioni all'articolo 6)

1. All'articolo 6, comma 4, dopo le parole "per l'identificazione dei bisogni," sono inserite le parole "avvalendosi dell'apporto delle strutture tecniche proponenti,".

Articolo 5 (Modificazioni all'articolo 8)

1. All'articolo 8, comma 5, lett. a), le parole "ed accompagnate dall'attestazione della disponibilità dell'area" sono soppresse.

2. La lett. c) del comma 5 dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:

"c) delle rappresentazioni riepilogative dei lavori pubblici, che evidenzino i dati economici desumibili dalle progettazioni definitive;".

3. Il comma 10 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"10. Qualora la realizzazione di un lavoro pubblico sia prevista in lotti, il singolo lotto può essere inserito nel programma operativo a condizione che la progettazione definitiva sia riferita ad un lotto funzionalmente compiuto e che per l'intero lavoro ovvero, nel caso di opera a rete, per la quota parte inserita nel programma regionale di previsione di cui all'articolo 7 sia stata eseguita la progettazione preliminare."

4. Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Articolo 8bis

(Programmazione dei lavori pubblici degli enti locali)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) e c), le previsioni in materia di lavori pubblici contenute nella relazione previsionale e programmatica possono sostituire il programma di previsione con valenza triennale e il programma operativo con efficacia annuale. Per ogni opera è compilata una scheda tecnica di intervento che dev'essere coerente con le indicazioni della relazione previsionale e programmatica."

Articolo 6 (Modificazioni all'articolo 11)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 è inserito il seguente:

"1bis. La progettazione del singolo lavoro pubblico si articola, di norma, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva. Possono essere omessi uno o più livelli di progettazione nei casi di:

a) opere urgenti conseguenti a calamità naturali;

b) opere il cui costo sia inferiore a 200.000 ECU;

c) interventi di manutenzione straordinaria;

d) lavori eseguiti direttamente dalla Regione a mezzo di cantieri in economia o cantieri di lavoro."

2. Dopo il comma 1bis dell'articolo 11 è inserito il seguente:

"1ter. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, nonché i relativi piani di sicurezza e di coordinamento di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), sono redatti, con priorità, dagli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori e dagli organismi tecnici di cui i medesimi enti e amministrazioni per legge possono avvalersi ovvero attraverso collaborazioni esterne di cui all'articolo 19, comma 4. Per l'attività di progettazione svolta dai predetti uffici le amministrazioni provvedono altresì alla regolamentazione degli incentivi di cui all'articolo 18 della l. 109/1994, nonché alla definizione dei limiti e delle modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione."

3. Dopo il comma 1ter dell'articolo 11 è inserito il seguente:

"1quater. La redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, può essere affidata ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 4, in caso di indisponibilità delle necessarie risorse tecniche e specialistiche nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, oppure in caso di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze. La sussistenza delle cause di impedimento di cui sopra è attestata, per la Regione, dal Presidente della Giunta regionale, anche per periodi predeterminati, sulla base degli accertamenti condotti dal dirigente della struttura centrale di coordinamento e, per le altre amministrazioni, dal proprio legale rappresentante."

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente:

"4bis. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, oppure riguardi la progettazione di opere di particolare prestigio, che richieda risultati apprezzabili dal punto di vista architettonico, i soggetti che promuovono la progettazione valutano in via prioritaria la possibilità di esperire un concorso di progettazione o un concorso di idee, ovvero, motivatamente, di ricorrere ad altre procedure, comunque improntate a principi di trasparenza, adottabili anche nel caso in cui necessitino requisiti specifici."

Articolo 7 (Modificazioni all'articolo 12)

1. Il comma 3 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"3. La progettazione preliminare dev'essere corredata altresì di una relazione sulla compatibilità del lavoro pubblico con i vincoli di carattere urbanistico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico, igienico-sanitario, comprensiva di tutti gli ulteriori vincoli gravanti sull'area di localizzazione, nonché di una verifica di fattibilità in relazione alle opere preesistenti. La progettazione preliminare deve inoltre consentire la redazione degli studi e la successiva acquisizione della valutazione di impatto ambientale e una preliminare verifica edilizio-urbanistica dell'opera pubblica nonché, eventualmente, la conclusione degli accordi di programma e la sottoscrizione del verbale di intesa di cui all'articolo 8, commi 7 e 8."

Articolo 8 (Modificazioni all'articolo 13)

1. La lett. d) del comma 3 dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente:

"d) la rappresentazione schematica delle opere impiantistiche;".

2. Il comma 4 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"4. La fase relativa alla progettazione definitiva si conclude con il rilascio degli assensi e delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 7, ovvero con la conclusione dell'accordo di programma di cui al medesimo articolo 8, comma 7, o con la sottoscrizione del verbale di intesa di cui all'articolo 8, comma 8, ove non già acquisiti nella progettazione preliminare."

Articolo 9 (Modificazioni all'articolo 14)

1. La lett. d) del comma 3 dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:

"d) il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano generale di sicurezza che contengano l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, come previsto dagli articoli 12 e 13 del d.lgs. 494/1996."

2. All'articolo 14, comma 4, le parole "provvede alla certificazione di" sono sostituite dalle parole "accerta la".

Articolo 10 (Modificazioni all'articolo 15)

1. All'articolo 15, comma 1, la parola "certificata" è sostituita dalla parola "accertata".

2. All'alinea del comma 2 dell'articolo 15 le parole "dell'esecuzione" sono sostituite dalle parole "della procedura di affidamento".

3. Il comma 4 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"4. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 326, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Legge sui lavori pubblici), a misura, ai sensi dell'articolo 326, comma 3, della legge stessa, ovvero in forma mista, a corpo ed a misura, ai sensi dell'articolo 329 della legge stessa. I contratti stipulabili interamente a misura sono esclusivamente quelli relativi agli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, programmata e periodica."

4. Il comma 5 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"5. Per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, di importo non superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, si può procedere anche in economia, con il sistema dell'amministrazione, delle convenzioni o del cottimo fiduciario. Nello stesso modo si può procedere, indipendentemente dal limite di importo, anche per il completamento della fase di esecuzione dei cicli di lavori pubblici qualora, per negligenza dell'appaltatore, non sia possibile assicurare il compimento del lavoro nel termine prefissato dal contratto, ai sensi dell'articolo 341 della l. 2248/1865, all. F, ovvero qualora il contratto di appalto sia stato oggetto di rescissione, ai sensi dell'articolo 340 della l. 2248/1865, all. F, oppure si sciolga per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso. Il limite di importo di cui al presente comma può altresì essere superato nel caso in cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale. In tale caso i lavori dichiarati di imperiosa urgenza sono oggetto di deroga a qualsiasi atto autorizzativo e/o nullaosta."

Articolo 11 (Modificazioni all'articolo 16)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare la funzione di direzione dei lavori, per carenza delle necessarie risorse tecniche specialistiche, accertata, per l'Amministrazione regionale, dal dirigente del coordinamento del quale fa parte la struttura dirigenziale preposta all'esecuzione dell'opera, detta funzione è affidata, in via prioritaria, al progettista incaricato, nonché ad altri soggetti scelti con le procedure previste dagli articoli 19, 20 e 21. Detta priorità non opera quando il costo stimato del servizio di direzione lavori, sommato al costo del servizio di progettazione, al netto delle maggiorazioni per incarico parziale, supera il limite di 200.000 ECU."

Articolo 12 (Modificazioni all'articolo 17)

1. Il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"1. Le operazioni di collaudo sono obbligatorie per tutti i lavori pubblici oggetto della presente legge e sono finalizzate ad accertare le condizioni per l'emissione del certificato di:

a) collaudo statico;

b) collaudo di conformità tecnica;

c) collaudo amministrativo."

2. Il comma 2 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"2. Il collaudo statico deve compiersi, di norma, entro sessanta giorni dalla data di completamento delle strutture. L'esito positivo determina l'accettazione delle opere strutturali con i conseguenti effetti di cui all'articolo 1669 del codice civile."

3. Il comma 3 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"3. Le operazioni di collaudo di conformità tecnica consistono in verifiche provvisorie, in corso d'opera o ad avvenuta ultimazione degli impianti, e si concludono con l'emissione del certificato di collaudo, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di ultimazione del lavoro pubblico. L'esito positivo determina l'avvio del periodo di garanzia, stabilito dal capitolato speciale d'appalto, fino ad un massimo di anni due. Il trascorrere di quest'ultimo periodo, senza la contestazione di inconvenienti, determina l'accettazione delle opere. Le condizioni contrattuali possono prevedere, comunque, l'emissione di ulteriori certificati, definiti collaudi d'esercizio, per quegli impianti tecnici che necessitano di particolari condizioni ambientali indispensabili per la verifica delle prescrizioni progettuali. In ogni caso i collaudi d'esercizio devono terminare entro un anno dalla data di ultimazione del lavoro pubblico."

4. Il comma 4 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"4. Le operazioni di collaudo amministrativo devono essere avviate entro novanta giorni dalla data di attestazione di ultimazione dei lavori. Tale attestazione deve essere contenuta nella relazione di accompagnamento al conto finale, che è trasmessa dal direttore dei lavori al coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3, corredata dei certificati delle prove eseguite in cantiere dall'appaltatore o presso laboratori accreditati, non acquisite ai fini dei collaudi statici e di conformità tecnica, nonché di una dichiarazione di esecuzione dei lavori in conformità con quanto previsto dalle vigenti norme in materia urbanistica e, ove necessario, di tutela ambientale. Tali operazioni devono compiersi entro centottanta giorni dalla data del loro avvio e si concludono con l'emissione del certificato di collaudo amministrativo, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro sessanta giorni dalla scadenza del medesimo termine."

5. Il comma 5 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"5. Il collaudo in corso d'opera può avvenire su domanda del direttore dei lavori o dell'appaltatore per l'accertamento delle condizioni di fatto impossibili da riscontrare al termine dei lavori. In ogni caso il collaudo in corso d'opera è obbligatorio in questi casi:

a) risoluzione, rescissione o recesso del contratto e, comunque, prima del subentro del nuovo appaltatore;

b) utilizzo parziale dell'opera;

c) necessità costruttiva individuata dal direttore dei lavori;

d) domanda dell'appaltatore, laddove sia contrattualmente prevista una consegna a lotti funzionali, ai sensi dell'articolo 8, comma 10;

e) ogni qualvolta sia ritenuto indispensabile, per particolari ragioni tecniche, dal coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3;

f) tutte le altre ipotesi previste dal contratto d'appalto."

6. Il comma 6 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"6. Nei casi di collaudo in corso d'opera di cui al comma 5, lett. a), b) e d), l'esito positivo dello stesso consente l'accettazione delle opere collaudate secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 e con gli ulteriori effetti stabiliti dall'articolo 34. Nei casi di cui al comma 5, lett. c), e) e f), il collaudo in corso d'opera non produce gli effetti di accettazione o di avvio del periodo di garanzia delle opere che procedono secondo il regime ordinario previsto dal presente articolo."

7. Il comma 7 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"7. I certificati di collaudo sono trasmessi dai rispettivi collaudatori al coordinatore del ciclo, di cui all'articolo 4, comma 3, al direttore dei lavori, all'appaltatore ed al progettista. L'appaltatore deve sottoscriverli nel termine perentorio di dieci giorni. All'atto della firma, quest'ultimo può aggiungere le riserve che crede, nel proprio interesse, rispetto alle operazioni di collaudo, secondo le modalità stabilite dal capitolato generale. Resta fermo che, se l'appaltatore non sottoscrive i risultati del collaudo nel predetto termine, ovvero li sottoscrive senza accompagnarli con riserve, le risultanze dei collaudi medesimi si considerano definitivamente accettate. La pronuncia del collaudatore sulle riserve dell'appaltatore è regolata dal predetto capitolato generale."

8. Il comma 8 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"8. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, l'espletamento delle operazioni di collaudo amministrativo, di cui al comma 4, è sostituito dal rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto a cura del direttore dei lavori di cui all'articolo 16, comma 1, e vistato dal coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3. Se il direttore dei lavori è esterno all'amministrazione aggiudicatrice, o nel caso di intervenuto contenzioso tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, al rilascio del certificato provvede direttamente il coordinatore del ciclo, di cui all'articolo 4, comma 3, il quale, ove non possieda competenze tecniche, si avvale, per le incombenze relative, delle preposte strutture dell'amministrazione o dei soggetti all'uopo incaricati. Per i lavori pubblici di importo compreso fra 200.000 ECU e 1.000.000 di ECU, IVA esclusa, è in facoltà delle amministrazioni di sostituire il certificato di collaudo amministrativo con quello di regolare esecuzione, che, in ogni caso, deve contenere l'indicazione degli elementi comprovanti l'avvenuto collaudo statico e, ove necessario, dei collaudi di conformità tecnica, con esiti positivi, nel rispetto della vigente normativa. Tale certificato di regolare esecuzione dev'essere emesso entro novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori o di attestazione, ai sensi del comma 4. Anche il certificato di regolare esecuzione possiede le caratteristiche di provvisorietà del certificato di collaudo amministrativo, diviene definitivo alla scadenza dei due anni dall'emissione e si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale alla scadenza dei successivi sessanta giorni."

9. Il comma 9 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"9. I termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 8 sono interrotti qualora il collaudatore contesti l'esistenza di errori di progettazione o di esecuzione che rendano necessari interventi correttivi per garantire la stabilità dell'opera e la sua corretta funzionalità. Gli oneri derivanti da errori di progettazione sono imputabili al progettista, che ne risponde ai sensi dell'articolo 32, comma 7."

10. Il comma 10 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"10. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano uno o più collaudatori in relazione alle specializzazioni professionali necessarie, alle caratteristiche tecniche delle opere, alla loro entità e rilevanza, alla complessità dei rapporti contrattuali con l'appaltatore, nonché all'eventuale instaurazione di un contenzioso. Se il numero dei collaudatori è plurimo, può essere costituita una commissione di collaudo con l'indicazione del soggetto responsabile del raccordo. I collaudatori sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, ovvero scelti all'esterno sulla base di una selezione incentrata sulla verifica dei requisiti di cui al comma 11, attestata dal coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3."

11. Il comma 12 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"12. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono aver svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere in corso rapporti di lavoro o di consulenza con i soggetti che hanno progettato o eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo, anche indiretto, sul ciclo di realizzazione del lavoro pubblico."

12. Il comma 13 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"13. È istituito l'elenco regionale dei collaudatori cui affidare, nell'ambito delle competenze previste dai rispettivi ordinamenti professionali, il collaudo amministrativo di opere e lavori pubblici di interesse regionale di cui all'articolo 2."

13. Il comma 14 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"14. La Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali, approva con propria deliberazione, l'elenco regionale dei collaudatori. Non possono essere affidati incarichi di collaudo a soggetti non iscritti all'elenco regionale dei collaudatori e per categorie di opere diverse da quelle di iscrizione."

Articolo 13 (Modificazioni all'articolo 18)

1. All'articolo 18, comma 4, la parola "affidano" è sostituita dalle parole "possono affidare".

Articolo 14 (Modificazioni all'articolo 19)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente:

"1bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi di cui all'allegato 1A della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, denominati servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, comprendenti altresì i servizi inerenti agli studi di impatto ambientale relativi ai lavori pubblici."

2. Il comma 3 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"3. In tutti gli appalti di servizi di cui al presente articolo, l'aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per la progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui agli articoli 12 e 13 del d.lgs. 494/1996 nonché per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche, ai sondaggi, ai rilievi, alle misurazioni, alle picchettazioni e alla mera redazione grafica degli elaborati progettuali, anche a mezzo di supporti informatici. Resta comunque impregiudicata la responsabilità diretta del prestatore principale dei servizi."

3. Il comma 4 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"4. Agli affidamenti dei servizi di cui al presente articolo sono ammessi:

a) i professionisti singoli od associati, nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza), e successive modificazioni;

b) le società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI, VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, aventi nel proprio oggetto sociale l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalle vigenti leggi comunitarie e nazionali;

c) i raggruppamenti temporanei tra i soggetti, anche eterogenei fra loro, di cui alle lett. a) e b), con l'obbligo, nel solo caso di affidamenti dei servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, che tale raggruppamento sia già formato nel momento dell'offerta."

4. Il comma 11 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"11. Fino a quando le tariffe professionali attualmente in vigore non saranno aggiornate dalle disposizioni statali, per il computo della parzializzazione dei corrispettivi, relativamente alle singole fasi di progettazione previste dalla presente legge, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori si attengono alle indicazioni formulate di comune accordo dagli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, degli agronomi e forestali, dei geologi e dei collegi professionali dei geometri e dei periti della Regione. Gli stessi ordini professionali indicano, nell'ambito dei limiti normativi vigenti, i criteri per la determinazione dei compensi accessori nonché per la riduzione delle tariffe di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 143 (Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti), e successive modificazioni. Con deliberazione della Giunta regionale è istituita una commissione composta da dodici membri da scegliersi in modo paritetico tra funzionari delle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, e liberi professionisti, designati dai rispettivi ordini e collegi professionali, al fine di proporre il contenuto dei bandi-tipo di cui all'articolo 20, comma 6, nonché del capitolato d'oneri tipo di cui all'articolo 29. Nello stesso modo possono essere suggerite linee guida per l'individuazione dei criteri di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 25, comma 5, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, lett. a), della dir. 92/50/CEE e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi). La Commissione provvede altresì ad esprimere, preliminarmente alle definitive deliberazioni della Giunta regionale, parere sulle proposte formulate dagli ordini professionali."

5. Il comma 12 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"12. L'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria avviene secondo le modalità previste dagli articoli 20 e 21."

Articolo 15 (Modificazioni all'articolo 21)

1. Il comma 1 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'affidamento dei servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori individuano, nell'avviso di cui al comma 2 ovvero nel bando o in un atto regolamentare emanato anteriormente all'atto di affidamento, i requisiti minimi di esperienza professionale, desumibili dal curriculum, richiesti in considerazione della complessità e del valore economico dell'oggetto dell'incarico. Allo stesso modo, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, individuano gli eventuali ulteriori elementi preferenziali, oltre a quelli riscontrabili nella valutazione dei curricula, nel rispetto dei principi di logicità e di parità di trattamento dei candidati. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori che affidano servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura per un ammontare annuo pari o superiore a 750.000 ECU, adottano, inoltre, criteri di rotazione."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:

"3bis. L'affidamento dei servizi non richiedenti specifica esperienza professionale e di importo inferiore a 40.000 ECU, al fine anche di agevolare l'accesso alla professione ai tecnici neo-abilitati, ha luogo astraendo dal curriculum."

Articolo 16 (Modificazioni all'articolo 23)

1. Il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"1. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale aventi importo inferiore ai limiti fissati, con apposita deliberazione della Giunta regionale, eventualmente in misura differenziata per le diverse specializzazioni di lavori, e suscettibili di adeguamento in coincidenza dell'aggiornamento dell'unità di cambio fissata dal Ministero del tesoro e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, la Regione promuove un sistema di qualificazione fondato su un albo di preselezione di carattere regionale dotato di efficacia triennale con riferimento alla presenza di un'adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale, fatti salvi gli aggiornamenti periodici disposti dal comma 7, sentita la consulta di cui al comma 3."

2. Il comma 3 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme comunitarie, desumibili dalla dir. 93/37/CEE, stabilisce, con apposita deliberazione, i livelli in cui è articolato, nelle diverse fasi temporali, il sistema di qualificazione di cui al comma 1, nonché i criteri ed i requisiti per l'ammissione e la permanenza nell'albo di preselezione, elaborati ed aggiornati dalla consulta appositamente nominata con decreto del Presidente della Giunta. La consulta è composta da un numero di esperti non superiore a cinque, scelti in modo da garantire la rappresentanza dell'Amministrazione regionale, degli imprenditori, degli artigiani e dei sindacati. Le categorie interessate devono indicare il nominativo del loro rappresentante effettivo e del suo supplente. Ogni modifica dei predetti criteri e requisiti è approvata con deliberazione della Giunta regionale che è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione."

3. Il comma 4 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"4. L'albo regionale di preselezione è articolato in specializzazioni e classifiche per tipologie e importi di lavori. Il ricorso all'albo regionale di preselezione è vincolante per tutte le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori per l'affidamento, nonché per l'autorizzazione al subappalto, di lavori di importo superiore a 30.000 ECU e rientranti nelle specializzazioni attivate nell'albo. L'autorizzazione al subappalto, a favore di soggetti non iscritti all'albo, può aver luogo quando il numero di imprese iscritte nella specializzazione e classifica richieste per il subappalto è inferiore a sei. Nel caso di associazione temporanea di concorrenti è necessaria l'iscrizione all'albo regionale di preselezione di tutti i soggetti costituenti, fatta eccezione per le mandanti che assumano direttamente l'esecuzione di opere scorporabili nelle associazioni di tipo verticale obbligatoriamente costituite per il conseguimento dei requisiti di ammissione alla gara. L'albo di preselezione è organizzato presso la struttura centrale di coordinamento, di cui all'articolo 40, che provvede altresì agli aggiornamenti di cui al comma 7. L'ammissione all'albo, in ogni caso, deve rispettare i principi della trasparenza e della non discriminazione, anche in relazione agli imprescindibili obblighi internazionali derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'elenco delle imprese iscritte all'albo regionale di preselezione ed i relativi aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale."

4. Il comma 5 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"5. Nel corso del periodo triennale di efficacia del sistema di qualificazione, le imprese inserite possono essere sospese o cancellate dall'albo di cui al comma 4 in relazione alla perdita di uno dei requisiti di cui al comma 3, ovvero alla mancanza di requisiti per l'accesso al livello di qualificazione vigente. La sospensione e la cancellazione sono disposte con atto motivato rispettivamente del dirigente della struttura centrale di coordinamento e della Giunta regionale, sentita la consulta di cui al comma 3. Il provvedimento di cancellazione è preceduto dalla contestazione degli addebiti e dall'assegnazione di un termine non inferiore a giorni trenta per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La sospensione dall'albo regionale di preselezione è disposta, in via cautelativa, in tutti i casi in cui ricorrano le condizioni per l'adozione dell'atto di cancellazione. Contro gli atti di sospensione e cancellazione può essere proposto ricorso amministrativo da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di conoscenza o conoscibilità dell'atto. Il ricorso in opposizione non ha effetto sospensivo. È fatta salva la possibilità di cancellazione spontanea dall'albo."

5. Il comma 6 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"6. Nei sei mesi precedenti la data del decorso del periodo triennale di efficacia del sistema di qualificazione, la Giunta regionale approva un avviso che è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Tale avviso deve indicare lo scopo del sistema di qualificazione e le modalità di accesso all'albo di preselezione in relazione alle specifiche tipologie di lavori ed ai requisiti e criteri di cui al comma 3."

6. Il comma 7 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"7. Negli avvisi di cui al comma 6 o, in subordine, in apposito avviso, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, sono altresì specificate le modalità per l'aggiornamento semestrale dell'albo di preselezione. Tale aggiornamento è finalizzato a consentire, ai soggetti in possesso dei requisiti, l'iscrizione all'albo nel periodo della sua efficacia triennale ovvero, nel caso siano già iscritti, l'accesso ad altre specializzazioni e classifiche di lavori nonché la cancellazione dei soggetti nei confronti dei quali detto provvedimento abbia assunto carattere definitivo. Nell'aggiornamento semestrale sono evidenziate le cancellazioni non definitive e le sospensioni temporanee. Nel corso del periodo triennale di efficacia del sistema di qualificazione sono possibili aggiornamenti straordinari dell'albo regionale di preselezione con modificazione dei criteri e dei requisiti di ammissione, di cui al comma 3. L'aggiornamento straordinario è pubblicizzato con apposito avviso approvato con deliberazione della Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana."

7. Il comma 8 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"8. Le imprese iscritte all'albo regionale di preselezione hanno l'obbligo di presentare la versione aggiornata della documentazione soggetta a scadenza, ad eccezione di quella direttamente rilasciata da organi ed uffici della Regione, pena la sospensione dall'albo. La struttura centrale di coordinamento trasmette periodicamente agli enti previdenziali e assicurativi l'elenco aggiornato delle imprese iscritte all'albo regionale di preselezione affinché siano comunicate le eventuali irregolarità contributive a carico delle stesse. I procedimenti amministrativi riguardanti l'accertamento dei requisiti e l'osservanza dei criteri per l'iscrizione all'albo regionale di preselezione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia di antimafia e di prevenzione nonché dei principi desumibili dalla normativa comunitaria."

8. Il comma 9 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"9. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti di lavori pubblici di cui al comma 1."

9. Il comma 10 dell'articolo 23 è abrogato.

Articolo 17 (Modificazioni all'articolo 24)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 è inserito il seguente:

"1bis. Nella procedura aperta e nella procedura ristretta, per l'affidamento degli appalti di cui al comma 1, si procede, quanto alle forme di pubblicità degli avvisi di gara, in conformità all'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata), come modificato dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, e, quanto ai termini, ai sensi della vigente normativa nazionale. Nella procedura aperta, relativa agli appalti di cui al comma 4, il bando di gara è pubblicato negli appositi albi presso la stazione appaltante e il Comune sede dell'intervento, con l'osservanza dei termini fissati dalla normativa nazionale vigente."

2. All'articolo 24, comma 2, le parole "coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3" sono sostituite dalle parole "dirigente della struttura preposta all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori".

3. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, le parole "coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3" sono sostituite dalle parole "dirigente della struttura preposta all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori".

Articolo 18 (Modificazioni all'articolo 25)

1. Il comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"2. Per l'identificazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, l'offerta è formulata:

a) per i contratti da stipulare a misura mediante l'indicazione di un ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della l. 14/1973, per quanto compatibile;

b) per i contratti da stipulare a corpo mediante l'indicazione del prezzo complessivo offerto desunto dalla somma dei prodotti dei prezzi unitari indicati dal concorrente per le quantità riportate per le corrispondenti voci nella lista delle categorie di lavori e forniture definite nei documenti di gara;

c) per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura mediante l'indicazione di un unico ribasso percentuale sui prezzi a misura e a corpo posti a base di gara."

2. Il comma 7 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di affidamento di appalti mediante il criterio del prezzo più basso, di cui al comma 1, lett. a), l'accertamento dell'anormalità delle offerte, di cui all'articolo 30 della dir. 93/37/CEE, per gli appalti pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, è obbligatorio per tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici, nonché gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, possono prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte devono essere corredate, fin dalla loro presentazione e con le modalità specificate nei documenti di gara, da analisi e giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, che complessivamente rappresentino almeno il settantacinque per cento dell'importo posto a base d'asta nel bando di gara."

3. Il comma 8 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"8. Per i lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, e superiore al limite di cui all'articolo 23, comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino un ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superino la predetta media."

4. Il comma 9 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"9. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile nelle gare per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 23, comma 1, ad intervenuta operatività dell'albo regionale di preselezione nonché dell'elenco prezzi di cui all'articolo 42 e, in ogni caso, quando il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. In questi casi la verifica è effettuata confrontando l'offerta espressa in termini di offerta prezzi, per le opere a misura, con i prezzi minimi di riferimento riscontrabili nell'elenco prezzi di cui all'articolo 42 e valutando le giustificazioni, prodotte dall'offerente entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione, relativamente alle sole voci di prezzo che si discostano per difetto dal minimo di riferimento. Il coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3, verificata l'offerta con esito positivo, autorizza l'aggiudicazione definitiva, mentre, in caso di esito negativo, sottopone ad analoga verifica l'offerta che segue in graduatoria fino ad individuare l'offerta non anomala."

5. Il comma 11 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"11. Nelle procedure aperta e ristretta, ove sia previsto il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, lett. a), l'ufficiale rogante o il seggio di gara investiti dall'amministrazione aggiudicatrice provvedono nel verbale di gara all'aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione provvisoria vincola direttamente l'aggiudicatario e vincola l'amministrazione aggiudicatrice solo in seguito al provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto dal dirigente competente ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 45/1995 o, per gli enti diversi dalla Regione, dal competente organo."

6. Il comma 12 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"12. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione dell'amministrazione circa l'intervenuta aggiudicazione definitiva, il soggetto aggiudicatario produce al coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3, la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto, completa di garanzie cauzionali e assicurative. Nel caso in cui l'aggiudicatario, in assenza di motivi oggettivamente indipendenti dalla propria volontà, non adempia nel termine predetto, l'amministrazione incamera la cauzione provvisoria ed ha facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara."

Articolo 19 (Modificazioni all'articolo 26)

1. Il comma 1 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'affidamento con la procedura ristretta di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo di candidati che si intendono invitare. In tal caso il numero massimo e il numero minimo non possono essere inferiori, rispettivamente, a trentuno e a sei. In carenza di domande di partecipazione il numero minimo è raggiunto attraverso la diramazione diretta di invito a soggetti aventi i requisiti, con priorità a favore degli iscritti all'albo regionale di preselezione. Qualora il numero dei candidati sia superiore al massimo prefissato, prima di avviare l'esame dei requisiti di prequalificazione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori procedono alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso agli interessati."

2. Il comma 2 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"2. Per l'affidamento dei lavori pubblici, rientranti nell'ambito di operatività dell'albo regionale di preselezione ovvero ricompresi negli ex settori esclusi di cui alla dir. 93/38/CEE e al d.lgs. 158/1995, il soggetto appaltante provvede alla pubblicazione, per venti giorni consecutivi presso gli appositi albi della stazione appaltante e del Comune sede dell'intervento, di apposito bando. Le lettere di invito, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono inviate a tutti i soggetti in possesso dei requisiti che abbiano inoltrato domanda, corredata dalle prescritte dichiarazioni, nei termini previsti dal bando di gara."

3. Il comma 3 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"3. Nella procedura di cui al comma 2, il termine previsto dalla lettera di invito per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di invio della lettera stessa. Tale termine può essere ridotto a quindici giorni nel caso in cui il coordinatore del ciclo, di cui all'articolo 4, comma 3, attesti la sussistenza di una situazione di urgenza."

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 è aggiunto il seguente:

"3bis. Il ricorso alla procedura ristretta, in alternativa alla procedura aperta, è vincolante per l'affidamento di lavori pubblici di cui al comma 2 richiedenti specializzazioni e importi in possesso di un numero di soggetti iscritti all'albo regionale di preselezione inferiore a sei. In questi casi, qualora il numero di domande di partecipazione ammissibili, comprensivo delle associazioni temporanee di concorrenti, sia inferiore a sei, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono alla pubblicazione di apposito bando al fine di consentire la partecipazione alla gara anche alle imprese non iscritte all'albo regionale di preselezione. In tal caso, il numero dei candidati da invitare dev'essere ricompreso tra un minimo di sei ed un massimo di ventuno. Qualora il numero di candidati sia superiore a ventuno, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla scelta secondo le modalità di cui al comma 1, fermo restando la validità delle domande pervenute in esito al primo bando."

Articolo 20 (Modificazioni all'articolo 27)

1. Il comma 2 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"2. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'affidamento a procedura negoziata può avvenire nelle medesime ipotesi di cui al comma 1, con particolare riferimento al caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti, ovvero nell'ipotesi di cui all'articolo 15, comma 5."

2. Il comma 3 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale inferiori all'importo di cui all'articolo 24, comma 1, lett. a), della l. 109/1994, l'affidamento a procedura negoziata può avvenire nelle ipotesi previste dalla normativa sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato)."

3. Il comma 4 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"4. L'affidamento di appalti di lavori pubblici a procedura negoziata, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, è preceduto da una gara informale alla quale devono essere invitati almeno sei concorrenti con precedenza assoluta per le imprese iscritte all'albo regionale di preselezione di cui all'articolo 23, fatta salva la possibilità di motivato affidamento diretto ai subappaltatori per il completamento dei lavori dagli stessi precedentemente intrapresi. L'eventuale verifica di anomalia è effettuata utilizzando il criterio di cui all'articolo 25, comma 9."

4. Il comma 7 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"7. Nessun lavoro pubblico può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4."

Articolo 21 (Modificazioni all'articolo 28)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 è inserito il seguente:

"1bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile."

2. All'articolo 28, comma 3, le parole "singoli consorzi" sono sostituite dalle parole "singoli partecipanti ai consorzi".

3. All'articolo 28, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "l'Amministrazione indica nel bando di gara le opere scorporabili tra le tipologie non appartenenti alla categoria prevalente ed eseguibili in forma sostanzialmente autonoma, con particolare riferimento a quelle di importo non inferiore alla classifica uno ANC ovvero al venti percento dell'importo a base d'asta."

4. All'articolo 28, comma 15, le parole "nei casi" sono sostituite dalle parole "nei limiti e con le modalità".

Articolo 22 (Modificazioni all'articolo 30)

1. All'articolo 30, comma 3, lett. l), sono aggiunte, in fine, le parole "ed i collaudi d'esercizio per gli impianti tecnici di cui all'articolo 17, comma 3;".

Articolo 23 (Modificazioni all'articolo 31)

1. Il comma 1 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"1. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del d.lgs. 494/1996, formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore e del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto di appalto. Il direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei vari piani di sicurezza. Nei casi in cui il committente non è obbligato alla nomina del coordinatore per la progettazione, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori è redatto ai sensi dell'articolo 18, comma 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale). La stima dei costi relativi al rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori è oggetto di specifico compenso a corpo, fisso ed invariabile, soggetto a ribasso d'asta."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 è inserito il seguente:

"1bis. Le imprese appaltatrici, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. f), del d.lgs. 494/1996, proposte di modificazioni o integrazioni ai piani di sicurezza e coordinamento e all'eventuale piano generale di sicurezza, al fine di adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, alle scelte autonome e alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, nonché per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese nei piani stessi. In tale ultima ipotesi, le imprese appaltatrici hanno diritto al riconoscimento di eventuali maggiori costi. I titolari degli incarichi di progettazione dei piani per la sicurezza sono ritenuti responsabili dei danni arrecati al committente."

3. All'articolo 31, comma 2, lett. c), le parole "sospende il pagamento dei corrispettivi ancora dovuti fino al riscontro dell'avvenuta regolarizzazione;" sono sostituite dalle parole "trattiene la quota parte dei corrispettivi dovuti, nella misura e con le modalità previste nel capitolato speciale, fino al riscontro dell'avvenuta regolarizzazione;".

4. All'articolo 31, comma 2, lett. d), le parole "del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori prima della consegna dei lavori." sono sostituite dalle parole "di un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del d.lgs. 494/1996, prima della consegna dei lavori o della sottoscrizione del contratto.".

5. La lett. e) del comma 2 dell'articolo 31 è sostituita dalla seguente:

"e) l'obbligo di indicare sul cartello di cantiere il nominativo del direttore tecnico responsabile della vigilanza dei piani di cui agli articoli 12 e 13 del d.lgs. 494/1996, e/o responsabile del rispetto del piano di cui all'articolo 18, comma 8, della l. 55/1990;".

Articolo 24 (Modificazioni all'articolo 32)

1. Dopo la lett. b) del comma 1 dell'articolo 32 è inserita la seguente:

"bbis) per la presenza di eventi, inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;".

2. All'articolo 32, comma 2, lett. b), sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole "disposti dal dirigente competente e".

3. All'articolo 32, comma 12, le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 1, lett. c),".

Articolo 25 (Modificazioni all'articolo 33)

1. Il comma 1 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad indicare nel bando di gara la tipologia o le tipologie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori tipologie relative a tutte le altre lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, anch'esse con il relativo importo e già individuate ed esplicitate in sede di redazione della progettazione esecutiva. Tutte le lavorazioni, comprese le opere scorporabili, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili ed affidabili in cottimo. Per quanto riguarda la tipologia o le tipologie prevalenti, il bando di gara o la lettera di invito e, comunque, il capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 30 definiscono la quota parte subappaltabile in misura eventualmente diversificata a seconda delle tipologie medesime, ma in ogni caso fino ad un massimo del trenta percento, compresa l'incidenza dei cottimi e dei noli a caldo. Laddove, peraltro, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore ravvisi la sussistenza di particolari ragioni che rendano opportuno escludere totalmente il ricorso al subappalto nella tipologia o nelle tipologie prevalenti, su proposta motivata del coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3, possono inserire tale divieto nel bando di gara o nella lettera di invito."

2. All'articolo 33, comma 2, lett. e), dopo le parole "che l'affidatario del subappalto o del cottimo" sono aggiunte le parole "fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 4".

3. All'articolo 33, comma 2, lett. g), le parole "entro e non oltre novanta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto di lavoro pubblico" sono sostituite dalle parole "nel termine previsto dalla normativa nazionale rispetto all'aggiudicazione dell'appalto".

4. All'articolo 33, comma 3, le parole "provvedono all'esclusione" sono sostituite dalle parole "possono stabilire, motivatamente, nel bando di gara l'esclusione".

5. All'articolo 33, comma 4, le parole "commi 8 e 9, fermo restando quanto disposto dall'articolo 47, comma 5." sono sostituite dalle parole "comma 9.".

Articolo 26 (Modificazioni all'articolo 34)

1. All'articolo 34, comma 1, dopo le parole "entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva" sono inserite le parole "o dalla scadenza del termine di validità dell'offerta".

2. All'articolo 34, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo "Il capitolato speciale d'appalto definisce entità e caratteristiche della polizza assicurativa in funzione del valore economico dell'opera nonché delle caratteristiche e dei rischi connessi alle modalità di esecuzione dei lavori.".

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 34 è aggiunto il seguente:

"8bis. L'obbligo di presentazione della polizza, o della sua eventuale riattivazione nei casi di cui all'articolo 11, comma 4, cessa nel caso in cui il tempo intercorrente tra la consegna del progetto esecutivo all'amministrazione committente e l'avvio delle procedure di affidamento dei relativi lavori, ovvero di ciascun lotto di lavori nel caso di esecuzione per fasi distinte, sia superiore al quinquennio."

Articolo 27 (Modificazioni all'articolo 35)

1. All'articolo 35, comma 1, dopo la parola "controllati," sono inserite le parole "ovvero nei casi di compartecipazione pubblica al finanziamento di cui all'articolo 37, comma 1,".

Articolo 28 (Modificazioni all'articolo 37)

1. Il comma 1 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine della realizzazione di infrastrutture pubbliche idonee a soddisfare un bisogno collettivo, il soggetto promotore di cui all'articolo 2, comma 1, lett. g), può promuovere, con l'assunzione parziale o totale a proprio carico degli oneri finanziari, la realizzazione dell'opera, mediante l'affidamento di una concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 35, ovvero la costituzione di una società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 36."

Articolo 29 (Modificazioni all'articolo 38)

1. Il comma 2 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale approva il piano annuale dei lavori di cui al comma 1 predisposto dalla struttura centrale di coordinamento di cui all'articolo 40. Il piano annuale dei lavori in economia e il piano degli interventi di cui alla legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri vari della Valle d'Aosta), anche se approvati con specifico provvedimento della Giunta regionale, costituiscono parte integrante del programma regionale operativo di cui all'articolo 8."

Articolo 30 (Modificazioni all'articolo 39)

1. La lett. d) del comma 3 dell'articolo 39 è sostituita dalla seguente:

"d) l'assunzione delle deliberazioni a contrarre nel caso di ricorso alla procedura dell'appalto concorso;".

2. La lett. f) del comma 3 dell'articolo 39 è sostituita dalla seguente:

"f) l'assunzione dei provvedimenti per le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 32, che esulano dalla competenza dei dirigenti;".

Articolo 31 (Modificazioni all'articolo 40)

1. Dopo la lett. h) del comma 3 dell'articolo 40 è aggiunta la seguente:

"hbis) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei collaudatori."

2. I commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 40 sono abrogati.

Articolo 32 (Modificazioni all'articolo 45)

1. All'articolo 45, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Entro il termine di cui all'articolo 19, comma 11, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori non sono comunque tenuti ad osservare il limite percentuale massimo suddetto."

2. Il comma 7 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:

"7. Per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale incaricato della funzione di direzione lavori, del coordinamento in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori, della conduzione dei lavori in economia diretta, o nominato collaudatore, nonché individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, quale coordinatore del ciclo di realizzazione, il contratto collettivo, nel rispetto della l.r. 45/1995, definisce il relativo trattamento economico accessorio."

Articolo 33 (Modificazioni all'articolo 46)

1. La lett. c) del comma 2 dell'articolo 46 è sostituita dalla seguente:

"c) ai lavori pubblici già previsti in atti pianificatori approvati e le cui progettazioni esecutive sono state affidate prima della data di entrata in vigore della presente legge."

Articolo 34 (Modificazioni all'articolo 47)

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 47 sono abrogati.

Articolo 35 (Modificazioni all'articolo 48)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 è aggiunto il seguente:

"3bis. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 5/1990, come modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 1991, n. 9, è abrogato."

Président La parole au rapporteur, Conseiller Florio.

Florio (PVA-cU) Com'è noto, l'entrata in vigore della legge regionale n. 12/96 ha fortemente e radicalmente innovato in materia di lavori pubblici, in materia di programmazione da una parte degli stessi, dall'altra di successione e tipologia delle diverse fasi della progettazione delle opere pubbliche ed infine in materia di affidamento dei lavori pubblici.

Si è trattato a suo tempo di un'innovazione radicale determinata dalle forti innovazioni in materia avvenute a livello nazionale e che ha reso indispensabile l'approntamento del disegno di legge che poi divenne appunto la legge n. 12.

Si tratta ovviamente di un argomento molto complicato, molto tecnico, che ha iniziato ad avere attuazione subito dopo l'approvazione di quel disegno di legge e nel corso delle prime fasi dell'utilizzo della legge n. 12 si sono incontrate sicuramente vischiosità e difficoltà di applicazione di quanto previsto nella legge stessa.

Era stato già detto all'atto della votazione del disegno di legge, poi diventato legge n. 12, che si sarebbero rese sicuramente necessarie successive fasi di adattamento e di adeguamento di quella legislazione ai problemi che via via si sarebbero presentati, e sicuramente, come credo avrà modo di dire l'Assessore, problemi se ne sono incontrati in ordine ad esempio a uno di quegli atti a cui questo Consiglio aveva riconosciuto importanza fra le maggiori, quale l'Albo delle imprese.

Per ovviare a tutta una serie di questioni e problemi che si sono incontrati nella gestione del settore dei lavori pubblici l'Assessorato ha predisposto il disegno di legge che è in discussione stamattina.

Questo disegno di legge innova per la verità non in misura determinante il testo complessivo dell'originale legge n. 12 pur apportandovi alcune modificazioni in ordine sostanzialmente a quattro o cinque aspetti generali.

Il primo aspetto è quello che innova in parte la figura, le competenze, gli incarichi del coordinatore del ciclo. Si tratta per la verità di una serie di modificazioni al titolo corrispondente della legge su cui in Commissione avevo avuto una serie di perplessità e rispetto alle quali l'Ing. Freppa ha illustrato le giustificazioni e le motivazioni.

Di cosa si tratta? Si tratta di una migliore, secondo il testo del disegno di legge, definizione delle competenze specifiche proprie del coordinatore del ciclo. Le perplessità, i dubbi che erano sorti non solo in me, ma anche negli altri commissari e che avevano fatto nascere una serie di domande alle quali per la verità l'Ing. Freppa e l'Assessore avevano dato risposta abbastanza puntuale, derivavano dal fatto che sembrava ai commissari che la figura del coordinatore, le sue competenze, le sue specificità venissero per così dire annacquate dall'inserimento di altre figure non nuove, già presenti nella legge n. 12, rispetto alle quali sembrava venisse diluita la responsabilità specifica assegnata rigorosamente e con chiarezza in capo al solo coordinatore nel testo della legge n. 12.

Le spiegazioni che ci sono state date su questo punto in particolare, direi emendamento per emendamento, cioè emendamento alla legge n. 12 per emendamento, sono appunto quelle determinate dall'esigenza di precisare meglio come fasi particolari del lungo e complesso procedimento di individuazione del lavoro pubblico e di sua esecuzione fossero più vicine, più strettamente correlate con il tipo di fase nella quale il procedimento viene a trovarsi.

La seconda serie di innovazioni rispetto al testo della legge n. 12 riguarda la fase della programmazione dei lavori pubblici da parte degli enti locali. Il testo del disegno di legge individua per questo tipo di enti locali la possibilità di individuare una programmazione propria dei lavori pubblici che sostituisca il metodo più complicato del programma di previsione e del programma operativo di cui abbiamo parlato in modo diffuso quando abbiamo votato il piano lavori regionale per il 1998, riconoscendo agli stessi enti locali un'autonomia organizzativa propria e soprattutto una più semplice programmazione, certamente più flessibile, suddivisa su due piani, uno triennale e l'altro annuale, definibile in sede di relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio.

La terza serie di modificazioni riguarda più generalmente la questione della redazione dei progetti precisando meglio i tre livelli nei quali questa si deve articolare e considerando una serie di eccezioni rispetto alle tre fasi previste originariamente dalla legge n. 12 ad esempio, per opere conseguenti al verificarsi di calamità naturali.

Ci sono quindi una serie di modificazioni molto tecniche relative all'affidamento di incarichi professionali per prestazioni di servizi connessi con l'ingegneria e l'architettura, alcune modificazioni relative all'Albo regionale di preselezione che dovrebbero consentire di affrontare e di risolvere alcuni dei ricorsi pendenti al TAR della Valle d'Aosta in ordine all'affidamento dei lavori pubblici a seguito di gara e alcune altre norme relative ai criteri di aggiudicazione e alla normativa sulla sicurezza.

Si tratta in sostanza di un disegno di legge molto tecnico, molto specifico, del quale si sentiva il bisogno per rendere più dinamico il procedimento complessivo di individuazione e realizzazione delle opere pubbliche.

Président La discussion générale est ouverte. La parole à l'Assesseur aux travaux publics, aux infrastructures et à l'aménagement du territoire, Lavoyer.

Lavoyer (FA) Innanzitutto per ringraziare la III Commissione del lavoro svolto, ringrazio anche il Consigliere relatore. Ho poco da aggiungere all'esposizione precisa e puntuale fatta dal Consigliere Florio salvo dire che, con la presentazione di questo disegno di legge di modifica della legge regionale n. 12, concretizziamo un impegno che ci siamo presi un anno fa al momento dell'approvazione della legge stessa che era quello di verificare laddove questo strumento legislativo fosse di difficile applicazione per porvi rimedio.

Sul metodo abbiamo coinvolto prevalentemente gli enti locali, gli operatori del settore, i tecnici comunali, i segretari anche per individuare insieme quei correttivi che, pur salvaguardando l'impianto complessivo della legge, snellissero le procedure soprattutto per quanto attiene gli enti locali che sono normalmente meno organizzati dal punto di vista del personale.

Chiederei al Presidente del Consiglio di distribuire un emendamento che è la sostituzione del comma 3 dell'articolo 16 della legge, emendamento che nella sostanza va nella direzione di permettere alle imprese iscritte all'Albo di associarsi con imprese anche esterne. Questo va nella direzione di salvaguardare il principio dell'Albo e contemporaneamente di non fare un discorso di chiusura, ma un discorso di apertura che è anche un motivo e una possibilità di crescita per l'imprenditoria locale.

Président La parole au Conseiller Parisi.

Parisi (Aut) Prendiamo atto con soddisfazione che finalmente, dopo due anni, si porti in Consiglio l'approvazione della modifica della legge n. 12 grazie anche alle numerose sollecitazioni ed inviti all'Assessore di fare in modo che quella legge, che era nata con grandi prospettive e con obiettivi nobili, in fase applicativa non aveva avuto l'esito che tutti noi speravamo.

In più occasioni avevamo avuto modo di fare presente all'Assessore come sia da parte degli enti locali, sia da parte degli organi professionali, sia da altri settori, vi fossero delle sollecitazioni nel senso delle difficoltà che si riscontravano di fronte a questa legge.

Il lavoro fatto era stato un lavoro enorme. In III Commissione, quando il sottoscritto ne faceva parte, si era avuta una serie di incontri con i vari soggetti interessati e sin da allora erano stati presentati degli emendamenti che tendevano a far sì che la legge fosse realmente efficace, ma purtroppo allora, forse perché si trattava di uno strumento nuovo che per la prima volta veniva approvato - d'altra parte ancora adesso a livello nazionale la "Merloni ter" è ancora lì che giace nei cassetti e nei banchi del Parlamento e non è riuscita ad essere approvata - ed anche perché era una legge che andava a modificare completamente il modo di operare all'interno della Pubblica Amministrazione, trovava e trova delle forti resistente all'interno degli stessi organi.

Facendo riferimento alla situazione nazionale questa legge aveva una grossa rilevanza politica anche perché veniva dopo tutti gli avvenimenti di Tangentopoli e doveva servire in prima istanza a modificare quello che era un atteggiamento in uso in Italia e che aveva portato alla Tangentopoli nazionale con tutto quello di cui siamo tutti a conoscenza. Per cui, ripeto, la legge aveva un'enorme rilevanza politica, soltanto che a livello nazionale è rimasta lì. A livello regionale, pur dimostrando le buone intenzioni, fino adesso la sua applicazione non è stata così completa come si auspicava nel ?96 quando è stata approvata.

Abbiamo avuto delle notizie per quanto riguardava il rapporto fra questa legge e gli enti locali e qui più volte abbiamo chiesto all'Assessore di farci sapere qual era la situazione operativa di questa legge perché da più parti, da molti enti locali e dai sindaci in particolare si osservava che questa legge non riusciva ad identificarsi con quello strumento celere e snello che consentiva agli stessi enti locali di adottarlo per realizzare tutte le opere pubbliche giacenti nel cassetto.

Bisogna anche dire che quello che ci si aspettava da questo strumento, che doveva far partire tutto il volume di opere rimaste bloccate per anni a causa della carenza di strumenti operativi, alla fine non sia avvenuto se non in minima parte.

Quindi la presentazione delle modifiche alla legge arriva forse un po' in ritardo, ma è sicuramente positiva in quanto si spera che la legge, così modificata, possa finalmente avere la spinta necessaria per smuovere tutto il settore che è ancora bloccato purtroppo, quando si parla, molto spesso si ha una visione un po' ristretta di quello che è lo scenario più in generale. Dai dati statistici che emergono attraverso analisi e attraverso le comunicazioni che ci vengono fornite dai "mass media" risulta che in Valle d'Aosta tutto il settore dell'edilizia è bloccato, è praticamente al collasso. Non ho dati precisi e non so se questo risponda o meno alla situazione reale però, anche dai dati occupazionali risulta che il settore dell'edilizia, che dovrebbe essere il volano naturale per quanto riguarda sia l'occupazione sia lo sviluppo economico della Regione, in questo momento langue. Ripeto, non ho dei dati precisi, mi auguro che l'Assessore abbia più dati di noi anche perché in questo Consiglio di dati ne sono arrivati molto pochi.

D'altra parte credo che le stesse categorie artigiane, le stesse organizzazioni sindacali, che avevano accolto con grande favore e con grande entusiasmo la legge n. 12, alla fine anche loro si sono trovate a mordere il freno anche perché questa legge non ha avuto quell'accelerazione che tutti auspicavamo.

La programmazione alla quale faceva riferimento il Consigliere Florio nella sua relazione non vi è stata; noi almeno in questi ultimi tempi non abbiamo visto partire quella progettualità che era poi uno dei punti cardine di questa legge. Tutti o almeno una grossa parte di lavori pubblici non sono partiti e qualche opera che è partita non ha avuto gli elementi qualificanti della legge n. 12.

Siamo lieti che finalmente è avvenuto questo confronto con tutti i soggetti interessati perché probabilmente in fase di prima applicazione questo confronto non è avvenuto nei termini e nei modi giusti forse anche a causa del fatto che questa legge era uno strumento nuovo, uno strumento che forse partiva da una posizione rigida, una posizione non molto aperta nei confronti delle categorie.

Altro discorso era anche la difficoltà, e lo capisco perfettamente perché, quando ci siamo incontrati con i vari soggetti interessati a questa legge, si è capito subito che vi erano delle enormi difficoltà da parte delle varie categorie, quindi da parte degli organi professionali, degli stessi imprenditori e di tutti gli altri soggetti interessati a recepire il significato di questa legge.

Un altro elemento che mi auguro attraverso queste modifiche possa essere risolto è quello dell'elenco prezzi regionale. A quello che mi risulta, salvo che l'Assessore non mi dia informazioni dell'ultimo momento, l'elenco prezzi regionale ancora deve essere realizzato. Noi ancora, nel momento in cui appaltiamo le opere, facciamo riferimento al prezziario di Parma o di Milano e chi è più informato di me può confermare o meno quello che sto dicendo. Questo travisa la realtà valdostana perché abbiamo una situazione che è molto diversa dalla situazione che vi può essere in pianura e cito Parma come Milano. Abbiamo dei costi aggiuntivi specialmente per le zone al di sopra dei mille metri che sono molto più alti di quelli che possono essere a Milano o a Parma e nello stesso tempo anche perché non abbiamo le materie prime. Nel momento in cui bisogna portare le materie prime dalla pianura o dai grandi centri di produzione a Cervinia o a Courmayeur o in altri comuni della Valle, l'incidenza dei costi sia per quanto riguarda il materiale sia per quanto riguarda i trasporti è sicuramente molto più elevata per cui l'elenco prezzi, avendo la possibilità di analizzare in maniera globale l'incidenza dei costi sulle opere, darà una chiave di lettura diversa da quella che sta avvenendo adesso.

Mi sembra di aver capito da quanto diceva Florio che l'Albo dei costruttori non è stato realizzato, non so se ho capito bene... allora ho capito bene: anche questo, che doveva essere il fiore all'occhiello di questa legge, a distanza di un anno e mezzo ancora deve essere realizzato quindi, avevo capito bene. Molto spesso abbiamo la brutta abitudine di fare grandi enfatizzazioni, di rilasciare interviste, di fare comunicati perché forse questo fa parte anche della politica però, forse tutti noi ogni tanto dovremmo essere più umili e concreti - questa forse è un'autocritica da rivolgere a tutta la parte politica - e prima di fare enfatizzazioni attendere i risultati perché alla fine se i risultati non sono quelli sperati, si fanno brutte figure.

Non mi dilungo oltre perché altri interverranno sicuramente su questa legge, io non ho seguito le ultime fasi però un problema anche quello non di poco conto era la situazione che si era venuta a creare fra la Regione e gli organi professionali per quanto riguardava le parcelle. Credo che, anche per quanto riguarda quest'aspetto della legge, vi siano state delle grosse difficoltà, vi siano stati anche dei ricorsi in merito alle parcelle riconosciute ai professionisti, che sembrava - almeno per quanto a mia conoscenza - non rispondessero ai criteri oggettivi applicati fino a quel momento.

Avevo chiesto in uno dei passati Consigli, e credevo che potesse essere accolta in questa legge, una modifica per quello che era il tetto dell'iscrizione delle imprese artigiane; l'Assessore mi ha dato una risposta che ho preso per buona anche perché faceva riferimento ad una situazione nazionale, ma come facevo rilevare in quell'occasione anche questo è un vincolo, è una situazione che non permette alle imprese artigiane di partecipare agli appalti pubblici in maniera decente. Abbiamo una legge che regola questo rapporto che è datata 1984-1985, cioè a distanza di 13 anni pensare che un artigiano possa partecipare alle opere che vengono realizzate dall'ente pubblico con 150 milioni è una cosa anacronistica e fuori dal tempo. Avevo chiesto l'elevazione di questo tetto almeno a 300 milioni e anche questo poteva essere uno di quegli strumenti che avrebbe dato all'impresa artigiana maggiori occasioni di partecipare, purtroppo anche questa modifica non poteva essere accolta in questa legge; qualcuno mi aveva detto in maniera del tutto informale che vi era una parte che riguardava quanto avevo chiesto però, non essendo un tecnico, prendo per buono quanto mi è stato detto, vale a dire che questa modifica è ancora legata ad una situazione in atto a livello nazionale. Mi auguro che, nei limiti delle nostre competenze, questo possa essere fatto in tempi molto più rapidi di quelli che sono i tempi di realizzazione a livello nazionale. Credo che l'aspetto principale che differenzia la Regione a Statuto speciale dalle altre regioni è proprio la possibilità dell'immediatezza, dell'intervento che può essere effettuato in tempi più rapidi dei tempi impiegati sia a livello nazionale che regionale. Invito l'Assessore a farsi carico di questo problema perché è un problema molto sentito.

Termino il mio intervento augurandomi che dopo l'approvazione di questi emendamenti i soggetti interessati, a partire dalle organizzazioni sindacali , dalle imprese, dalla Regione e da tutti gli altri soggetti, si ritrovino ad un tavolo di confronto in modo che si programmi tutto il volume di opere pubbliche che sono giacenti nei vari uffici e si possa iniziare quel percorso di grande rilancio non solo di un settore che langue, ma di tutto il comparto dell'economia regionale.

Si dà atto che, dalle ore 10.00, presiede il Vicepresidente Chenuil.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.

Chiarello (RC) Vorrei riprendere le parole che ha detto l'Assessore quando è stata approvata questa legge. Diceva che, preso atto di questa legge, a Roma l'avevano definita una delle più belle leggi regionali approvate. Devo dire che gli emendamenti che sono stati apportati sono abbastanza significativi anche perché ci è stato detto al momento del consuntivo che una delle difficoltà di spendere i soldi derivava dalla legge sugli appalti. Allora, Assessore, mi dirà che non è vero, ma io mi ricordo che è stato detto che ci sono state delle difficoltà nell'appaltare le opere pubbliche. Le ho anche detto che, probabilmente, la "Merloni" era scaduta, c'era questa legge regionale e volevo capire se effettivamente abbiamo capito che c'erano delle difficoltà di applicazione. Come ha detto il Consigliere Parisi, l'Albo delle imprese, una delle cose qualificanti, non è ancora stato fatto e questo lo abbiamo già sentito anche in Commissione. Adesso le modificazioni richieste sono state proposte tutte dall'Assessorato a seguito delle difficoltà incontrate nell'applicazione della legge; pensavamo già che una legge dopo un paio di anni dovesse essere modificata però, ritenevamo che fosse un po' più attuabile fin da subito. Staremo a vedere, dopo questo passaggio, i risultati che darà la legge; speriamo, come ha detto Aloisi, che per l'edilizia valdostana, che è il comparto che viene guidato da questa legge, dia i frutti sperati. Su tutti i quotidiani leggiamo che questo è un comparto in crisi in questo periodo; ci sono anche delle crisi strutturali diverse da questa però, penso che una legge che vada a governare i lavori pubblici, che dia delle certezze agli operatori del settore e che sia anche un po' fatta tenendo conto della realtà valdostana, sia quello che dobbiamo agli operatori di questa Regione.

Presidente Dichiaro chiusa la discussione generale. La parola all'Assessore ai lavori pubblici, infrastrutture ed assetto del territorio, Lavoyer.

Lavoyer (FA) Ringrazio i consiglieri che sono intervenuti. Nel prendere atto della soddisfazione espressa dal Consigliere Parisi sulla validità delle modifiche proposte, lo vorrei tranquillizzare sul fatto che le opere non sono assolutamente bloccate, gli appalti stanno andando avanti regolarmente. La maggior parte delle modifiche proposte al testo di legge sono modifiche, come ho sottolineato nel primo intervento, che derivano da difficoltà organizzative degli enti locali.

Non è vero che in sede di prima stesura non si è avuto un largo confronto con le categorie interessate probabilmente, come ha sottolineato bene prima il Consigliere Parisi, con questa legge si andava a cambiare un costume e un modo di operare consolidato negli anni e queste trasformazioni richiedono tempo sia dal punto di vista del cambiamento di mentalità e di approccio alla problematica, sia dal punto di vista dell'organizzazione per far fronte alle nuove esigenze.

Non è assolutamente vero che l'Albo non è stato istituito, altra cosa sono i ricorsi legittimi di imprese che ritengono di essere state danneggiate per il fatto che non sono state iscritte all'Albo, ma questo sta nelle cose e nell'azione della Pubblica Amministrazione però, l'Albo è costituito e speriamo che lo si possa al più presto utilizzare anche per affidare le commesse dei lavori pubblici.

Per quanto attiene le osservazioni fatte dal Consigliere Chiarello, non è vero che in consuntivo i residui sono elevati per il fatto che gli appalti non funzionano, è la legge che prevede che, nel momento in cui si appalta un'opera, si deve impegnare l'intera cifra. Non è che, nel momento in cui si impegna la cifra - sono cifre di miliardi - e si consegna il lavoro, il giorno dopo il lavoro è terminato e si possono fare i pagamenti della commessa, la spiegazione è tecnica. D'altro canto è giusto che l'ente pubblico, nel momento in cui si impegna a realizzare un intervento, abbia l'intera copertura dell'intervento che va ad appaltare, questo mi pare sia corretto nella gestione del bilancio.

Non ho altro da aggiungere. Come ha sottolineato prima il relatore, le modifiche sono prevalentemente di carattere tecnico, ma le stesse salvaguardano le linee e l'impalcatura che stavano alla base del disegno di legge originale.

Presidente Si passa all'esame dell'articolato nel testo predisposto dalla III Commissione. Pongo in votazione l'articolo 1:

Presenti: 26

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 4 (Collé, Dujany, Linty, Parisi)

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Parisi per dichiarazione di voto.

Parisi (Aut) Come il Consiglio ha verificato, ci siamo astenuti e ci asterremo sugli articoli successivi e sulla legge anche perché avevo fatto il mio intervento che era molto aperto riconoscendo all'Assessore la positività di alcuni interventi che aveva fatto, ma la sua risposta ha fatto sì che noi cambiassimo atteggiamento. Assessore, lei deve prendere atto di quella che è una realtà, ma non lo diciamo noi, lo dicono i fatti. Se lei parla con gli organi professionali, sente che hanno delle lamentele da fare; gli enti locali presentano le stesse lamentele, anzi dicono tutte le volte che si entra in contatto con loro che non sono in grado di far partire un'opera pubblica attraverso la legge n.12; le imprese confermano la stessa situazione e lei viene qui a dirci che tutto va bene. Credo che ci dovrebbe essere almeno ogni tanto un minimo di umiltà, un atteggiamento non trionfalistico perché le bugie hanno il naso lungo. Pensavamo che l'Assessore nel fare le sue dichiarazioni tenesse conto di una realtà oggettiva.

L'Albo delle imprese ancora non è funzionante ed è inutile che lei ci venga a dire che tutto funziona; l'elenco prezzi, che lei non ha citato e che è uno strumento indispensabile per modificare una situazione esistente in Valle d'Aosta, è di là da venire. Ora, non le devo insegnare io come fare politica perché lei è sicuramente molto più esperto di me avendo fatto per tanti anni l'Assessore, ma se prendeva atto di una situazione oggettivamente critica di una legge che ha enormi difficoltà applicative perché è una legge che stravolge il modo di operare e di confrontarsi con la realtà, probabilmente, avremmo fatto tutti più bella figura invece, lei tutte le volte insiste nel dire che tutto quello che riguarda il suo settore è stato realizzato tutto a puntino per cui, di fronte a questa forma di chiusura e di atteggiamento, se vogliamo arrogante, ci asterremo su questo disegno di legge.

Presidente La parola all'Assessore ai lavori pubblici, infrastrutture ed assetto del territorio, Lavoyer.

Lavoyer (FA) Mi dispiace dell'ultima affermazione del Consigliere Parisi, non mi sembrava - anche perché sono andato a dormire molto tardi ieri, alle quattro del mattino - che il mio tono fosse arrogante però, il Consigliere Parisi deve smettere su provvedimenti di questa portata di fare della propaganda elettorale...

(interruzione del Consigliere Parisi, fuori microfono)

... se mi permette, Consigliere Parisi, le dò solo due dati. Nel 1997 l'Assessorato dei lavori pubblici - che non è l'unico ente appaltante dell'Amministrazione regionale, ma insieme al l'Assessorato dei lavori pubblici appaltano l'Assessorato dell'agricoltura e tutti gli enti locali - ha appaltato 170 lavori. Come fa a dire che gli appalti sono bloccati? Di questi 170 lavori, 150 sono stati assegnati ad imprese che hanno organizzazioni in Valle d'Aosta, 20 sono andati ad imprese esterne.

Sugli adempimenti della legge, il Consigliere insiste a dire che non è stato fatto nulla perché non è stato definito l'elenco prezzi che è l'elaborato più complesso. Lo abbiamo detto in Commissione che l'elenco prezzi regionale sta andando avanti, c'è un gruppo di esperti che sta facendo un censimento decennale dell'evoluzione dei prezzi per fare l'elenco prezzi regionale.

Però il Consigliere Parisi si è dimenticato che è stata fatta la Commissione paritetica, che è stato fatto il capitolato generale speciale, che è stata fatta la struttura centrale di coordinamento, che è stato impostato l'elenco regionale dei collaudatori, che sono stati modificati i criteri di aggiudicazione, che è stato fatto l'Albo regionale di preselezione, che sono stati fatti gli schemi dei capitolati degli oneri, che sono stati fatti i bandi tipo di ingegneria, che è stato fatto il censimento studi per l'elenco prezzi, che sono state apportate le modalità di applicazione e di procedura per la valutazione dell'offerta anomala e insiste a dire che non è stato fatto nulla perché non è stato predisposto l'elenco prezzi. Solo per chiarezza, Consigliere Parisi quindi, confermiamo il voto favorevole sui successivi articoli della legge.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 8:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 9:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 10:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 11:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 12:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 13:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 14:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 15:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente All'articolo 16 vi è l'emendamento dell'Assessore Lavoyer, di cui do lettura:

Emendamento Il comma 3 dell'articolo 16 del disegno di legge regionale n. 310 è sostituito dal seguente:

3. Il comma 4 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"4. L'albo regionale di preselezione è articolato in specializzazioni e classifiche per tipologie e importi di lavori. Il ricorso all'albo regionale di preselezione è vincolante per tutte le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori per l'affidamento, nonché per l'autorizzazione al subappalto, di lavori di importo superiore a 30.000 ECU e rientranti nelle specializzazioni attivate nell'albo. L'autorizzazione al subappalto, a favore di soggetti non iscritti all'albo, può aver luogo quando il numero di imprese iscritte nella specializzazione e classifica richieste per il subappalto è inferiore a sei. Nel caso di associazione temporanea di concorrenti è ammessa l'iscrizione all'albo regionale di preselezione, nella specializzazione richiesta e per classifica corrispondente all'importo dei lavori, del solo soggetto che assume la qualifica di capogruppo, fatto salvo il concorso delle imprese mandanti che assumano direttamente l'esecuzione di opere scorporabili nelle associazioni di tipo verticale obbligatoriamente costituite per il conseguimento dei requisiti di ammissione alla gara. L'albo di preselezione è organizzato presso la struttura centrale di coordinamento, di cui all'articolo 40, che provvede altresì agli aggiornamenti di cui al comma 7. L'ammissione all'albo, in ogni caso, deve rispettare i principi della trasparenza e della non discriminazione, anche in relazione agli imprescindibili obblighi internazionali derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'elenco delle imprese iscritte all'albo regionale di preselezione ed i relativi aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale."

Presidente La parola all'Assessore ai lavori pubblici, infrastrutture ed assetto del territorio, Lavoyer.

Lavoyer (FA) Ho già illustrato l'emendamento in sede di premessa di relazione iniziale sulla legge. È un emendamento che va nella direzione di rafforzare lo spirito dell'Albo di preselezione dando all'Albo stesso una funzione non di chiusura, ma di apertura e di crescita per le imprese regionali.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo così emendato:

Articolo 16 (Modificazioni all'articolo 23)

1. Il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"1. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale aventi importo inferiore ai limiti fissati, con apposita deliberazione della Giunta regionale, eventualmente in misura differenziata per le diverse specializzazioni di lavori, e suscettibili di adeguamento in coincidenza dell'aggiornamento dell'unità di cambio fissata dal Ministero del tesoro e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, la Regione promuove un sistema di qualificazione fondato su un albo di preselezione di carattere regionale dotato di efficacia triennale con riferimento alla presenza di un'adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale, fatti salvi gli aggiornamenti periodici disposti dal comma 7, sentita la consulta di cui al comma 3."

2. Il comma 3 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme comunitarie, desumibili dalla dir. 93/37/CEE, stabilisce, con apposita deliberazione, i livelli in cui è articolato, nelle diverse fasi temporali, il sistema di qualificazione di cui al comma 1, nonché i criteri ed i requisiti per l'ammissione e la permanenza nell'albo di preselezione, elaborati ed aggiornati dalla consulta appositamente nominata con decreto del Presidente della Giunta. La consulta è composta da un numero di esperti non superiore a cinque, scelti in modo da garantire la rappresentanza dell'Amministrazione regionale, degli imprenditori, degli artigiani e dei sindacati. Le categorie interessate devono indicare il nominativo del loro rappresentante effettivo e del suo supplente. Ogni modifica dei predetti criteri e requisiti è approvata con deliberazione della Giunta regionale che è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione."

3. Il comma 4 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"4. L'albo regionale di preselezione è articolato in specializzazioni e classifiche per tipologie e importi di lavori. Il ricorso all'albo regionale di preselezione è vincolante per tutte le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori per l'affidamento, nonché per l'autorizzazione al subappalto, di lavori di importo superiore a 30.000 ECU e rientranti nelle specializzazioni attivate nell'albo. L'autorizzazione al subappalto, a favore di soggetti non iscritti all'albo, può aver luogo quando il numero di imprese iscritte nella specializzazione e classifica richieste per il subappalto è inferiore a sei. Nel caso di associazione temporanea di concorrenti è ammessa l'iscrizione all'albo regionale di preselezione, nella specializzazione richiesta e per classifica corrispondente all'importo dei lavori, del solo soggetto che assume la qualifica di capogruppo, fatto salvo il concorso delle imprese mandanti che assumano direttamente l'esecuzione di opere scorporabili nelle associazioni di tipo verticale obbligatoriamente costituite per il conseguimento dei requisiti di ammissione alla gara. L'albo di preselezione è organizzato presso la struttura centrale di coordinamento, di cui all'articolo 40, che provvede altresì agli aggiornamenti di cui al comma 7. L'ammissione all'albo, in ogni caso, deve rispettare i principi della trasparenza e della non discriminazione, anche in relazione agli imprescindibili obblighi internazionali derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'elenco delle imprese iscritte all'albo regionale di preselezione ed i relativi aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale."

4. Il comma 5 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"5. Nel corso del periodo triennale di efficacia del sistema di qualificazione, le imprese inserite possono essere sospese o cancellate dall'albo di cui al comma 4 in relazione alla perdita di uno dei requisiti di cui al comma 3, ovvero alla mancanza di requisiti per l'accesso al livello di qualificazione vigente. La sospensione e la cancellazione sono disposte con atto motivato rispettivamente del dirigente della struttura centrale di coordinamento e della Giunta regionale, sentita la consulta di cui al comma 3. Il provvedimento di cancellazione è preceduto dalla contestazione degli addebiti e dall'assegnazione di un termine non inferiore a giorni trenta per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La sospensione dall'albo regionale di preselezione è disposta, in via cautelativa, in tutti i casi in cui ricorrano le condizioni per l'adozione dell'atto di cancellazione. Contro gli atti di sospensione e cancellazione può essere proposto ricorso amministrativo da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di conoscenza o conoscibilità dell'atto. Il ricorso in opposizione non ha effetto sospensivo. È fatta salva la possibilità di cancellazione spontanea dall'albo."

5. Il comma 6 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"6. Nei sei mesi precedenti la data del decorso del periodo triennale di efficacia del sistema di qualificazione, la Giunta regionale approva un avviso che è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Tale avviso deve indicare lo scopo del sistema di qualificazione e le modalità di accesso all'albo di preselezione in relazione alle specifiche tipologie di lavori ed ai requisiti e criteri di cui al comma 3."

6. Il comma 7 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"7. Negli avvisi di cui al comma 6 o, in subordine, in apposito avviso, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, sono altresì specificate le modalità per l'aggiornamento semestrale dell'albo di preselezione. Tale aggiornamento è finalizzato a consentire, ai soggetti in possesso dei requisiti, l'iscrizione all'albo nel periodo della sua efficacia triennale ovvero, nel caso siano già iscritti, l'accesso ad altre specializzazioni e classifiche di lavori nonché la cancellazione dei soggetti nei confronti dei quali detto provvedimento abbia assunto carattere definitivo. Nell'aggiornamento semestrale sono evidenziate le cancellazioni non definitive e le sospensioni temporanee. Nel corso del periodo triennale di efficacia del sistema di qualificazione sono possibili aggiornamenti straordinari dell'albo regionale di preselezione con modificazione dei criteri e dei requisiti di ammissione, di cui al comma 3. L'aggiornamento straordinario è pubblicizzato con apposito avviso approvato con deliberazione della Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana."

7. Il comma 8 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"8. Le imprese iscritte all'albo regionale di preselezione hanno l'obbligo di presentare la versione aggiornata della documentazione soggetta a scadenza, ad eccezione di quella direttamente rilasciata da organi ed uffici della Regione, pena la sospensione dall'albo. La struttura centrale di coordinamento trasmette periodicamente agli enti previdenziali e assicurativi l'elenco aggiornato delle imprese iscritte all'albo regionale di preselezione affinché siano comunicate le eventuali irregolarità contributive a carico delle stesse. I procedimenti amministrativi riguardanti l'accertamento dei requisiti e l'osservanza dei criteri per l'iscrizione all'albo regionale di preselezione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia di antimafia e di prevenzione nonché dei principi desumibili dalla normativa comunitaria."

8. Il comma 9 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"9. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti di lavori pubblici di cui al comma 1."

9. Il comma 10 dell'articolo 23 è abrogato.

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 17:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 18:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 19:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 20:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 21:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 22:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 23:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 24:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 25:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 26:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 27:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 28:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 29:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 30:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 31:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 32:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 33:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 34:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 35:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Collé, Dujany, Linty, Marguerettaz, Parisi)

Il Consiglio approva