Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3087 del 2 aprile 1998 - Resoconto

SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 APRILE 1998

OGGETTO N. 3087/X Disegno di legge: "Agevolazioni creditizie all'artigianato".

Articolo 1 (Agevolazioni per l'accesso al credito)

1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese artigiane attraverso il concorso nel pagamento degli interessi sugli interventi finanziari attivati dalla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.A., di seguito denominata Artigiancassa S.p.A., sotto forma di prestiti agli istituti di credito destinati al finanziamento di investimenti, alla trasformazione dei debiti a breve termine in debiti a medio termine, al finanziamento di contratti di subfornitura e all'acquisizione di scorte.

2. Il concorso nel pagamento degli interessi si attua mediante l'abbattimento del tasso a carico dell'impresa artigiana nella misura massima di tre punti percentuali.

3. Gli interventi di cui al comma 2 rientrano nei limiti stabiliti per l'applicazione della regola comunitaria de minimis. Qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis, sommato ai benefici ottenuti ai sensi della presente legge, non deve superare, in un triennio, il limite indicato dalla suddetta regola.

Articolo 2 (Conferimento di fondi all'Artigiancassa S.p.A.)

1. La Giunta regionale è autorizzata, per le finalità di cui all'articolo 1, ad effettuare conferimenti annuali all'Artigiancassa S.p.A..

2. Le disponibilità finanziarie derivanti dai conferimenti regionali sono assoggettate dall'Artigiancassa S.p.A. a gestione contabile separata; le relative deliberazioni vengono assunte dal Comitato Tecnico regionale di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione).

3. La Giunta regionale indirizza la gestione dei relativi interventi agevolativi, con particolare riferimento a:

a) intensità dell'agevolazione, importo massimo e durata dei finanziamenti ammissibili al contributo;

b) criteri selettivi e prioritari;

c) controlli sulla effettiva destinazione economica dei finanziamenti.

4. I rapporti tra la Regione Valle d'Aosta e l'Artigiancassa S.p.A. sono regolati da una convenzione approvata dalla Giunta regionale che prevede le modalità di utilizzo dei conferimenti regionali, il rimborso delle spese di gestione, nonché delle spese di funzionamento del Comitato Tecnico di cui al comma 2.

5. L'Artigiancassa S.p.A. provvede con periodicità semestrale a fornire alla struttura regionale competente in materia di artigianato adeguate informazioni sulle operazioni effettuate e sull'andamento della gestione dei conferimenti di cui al comma 1.

Articolo 3 (Disposizioni finanziarie)

1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono autorizzate, per gli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000, rispettivamente le spese di lire 200.000.000, 400.000.000 e 600.000.000 che graveranno sul capitolo 47530, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e pluriennale 1998/2000.

2. A decorrere dall'anno 2001 l'onere sarà determinato annualmente con legge finanziaria.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di lire 200.000.000 per l'anno 1998 di lire 400.000.000 per l'anno 1999 e di lire 600.000.000 per l'anno 2000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sulla disponibilità dell'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 al bilancio per l'anno 1998 e triennale 1998/2000, codice B.1.2 (Interventi finalizzati al risparmio energetico e alla diversificazione delle fonti di energia).

Articolo 4 (Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1998 e pluriennale 1998/2000 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e per l'anno 1998 anche in termini di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

anno 1998 lire 200.000.000

anno 1999 lire 400.000.000

anno 2000 lire 600.000.000

cap. 69440 "Fondo di riserva di cassa"

anno 1998 lire 200.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.2.2.10.

Codificazione 2.1.2.4.3.5.10.23.

Cap. 47530 (di nuova istituzione)

"Contributo all'Artigiancassa per l'abbattimento del tasso d'interesse relativi a finanziamenti concessi alle imprese artigiane"

anno 1998 competenza lire 200.000.000

anno 1998 cassa lire 200.000.000

anno 1999 competenza lire 400.000.000

anno 2000 competenza lire 600.000.000.

Président La parole au rapporteur, Conseiller Piccolo.

Piccolo (FA) Relazionerò anche a nome del collega Rini, al fine di evitare che ci siano due relazioni.

Con questo provvedimento la Regione intende dare un significativo contributo allo sviluppo dell'imprenditoria artigiana attraverso un intervento mirato in via generale a sviluppare i flussi di credito destinati alla categoria, in particolare a realizzare una maggiore articolazione degli strumenti di intervento affiancando alla normativa vigente, riguardante le leggi di Artigiancassa e interventi di Finaosta, una nuova linea di prodotti finanziari agevolati che consente di dare una risposta più flessibile alle esigenze via via più sofisticate della finanza e dell'imprenditoria minore.

In proposito vale la pena di richiamare l'attenzione sulla specifica rilevanza dell'opportunità offerta dalla norma in questione di procedere al riequilibrio della finanza aziendale, oggi fortemente sbilanciata sul credito a breve termine.

Il disegno di legge è potenzialmente in grado di sviluppare già nel primo triennio un flusso di credito aggiuntivo, essenziale per migliorare la struttura finanziaria delle imprese artigiane. Per questo la Giunta regionale dovrà seguire con particolare attenzione i relativi sviluppi operativi, sollecitando tutti gli organismi coinvolti, mi riferisco alle associazioni di categoria, alla Confidi, alle banche, alle società di leasing e di factoring, l'Artigiancassa, gli enti strumentali, le strutture regionali, eccetera, a fornire la giusta cooperazione necessaria affinché questo nuovo impegno di politica economica regionale possa produrre i risultati che l'Amministrazione regionale e la categoria artigiana da tempo attendono.

Il disegno di legge consta di 4 articoli così di seguito specificati: all'articolo 1 sono previste le agevolazioni per l'accesso al credito, dove vengono previsti interventi finanziari della Regione nei confronti dell'Artigiancassa, che comportano la copertura degli interessi mediante l'abbattimento del tasso a carico delle imprese, i rapporti fra l'Amministrazione regionale e l'Artigiancassa saranno quindi disciplinati da apposita convenzione. All'articolo 2 è previsto il conferimento annuale dei fondi all'Artigiancassa, stabilendo i criteri e i relativi controlli. All'articolo 3 sono previste le disposizioni finanziarie per gli esercizi finanziari ?98-99-2000 per un totale di 200 milioni di lire. All'articolo 4 si trovano le variazioni di bilancio.

Per concludere, comunico ai colleghi che è stato predisposto un nuovo testo da parte delle commissioni competenti con l'aggiunta di un emendamento, che è stato proposto in IV Commissione, per la dichiarazione di urgenza, sul quale la Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità. Pertanto chiedo al Consiglio di accogliere l'emendamento per la dichiarazione d'urgenza.

Président La discussion générale est ouverte. S'il n'y a pas de conseillers qui demandent la parole, je déclare close la discussion générale.

On passe à l'examen de la loi dans le nouveau texte prédisposé par la IIème Commission avec l'avis de la IVème Commission. On vote l'article 1er:

Présents, votants et favorables: 25

Président On vote l'article 2:

Présents, votants et favorables: 25

Président On vote l'article 3:

Présents, votants et favorables: 25

Président On vote l'article 4:

Présents, votants et favorables: 25

Président On a présenté un amendement, c'est l'article 5 additionnel concernant la déclaration d'urgence, dont je donne la lecture:

Emendamento Articolo 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

On vote l'article 5:

Présents, votants et favorables: 25

Président On vote la loi dans son ensemble:

Présents, votants et favorables: 25

Le Conseil approuve à l'unanimité