Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3054 del 25 marzo 1998 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 MARZO 1998

OGGETTO N. 3054/X Proposta di legge: "Modificazioni alla legge regionale 6 giugno 1997, n. 20 (Riconoscimento dell'Associazione degli ex consiglieri regionali)".

Articolo 1 1. Dopo la lett. e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1997, n. 20 (Riconoscimento dell'Associazione degli ex consiglieri regionali) è aggiunta la seguente:

"e bis) approfondire, anche attraverso opportuni contatti ed incontri con le associazioni delle altre regioni e con l'associazione nazionale, i problemi della categoria."

Articolo 2 1. L'articolo 2 della legge regionale 20/1997 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale fornisce i locali, il personale e le attrezzature d'ufficio ritenuti necessari all'espletamento dei compiti dell'Associazione.

2. All'Associazione è inoltre assegnato annualmente, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, un contributo annuo di lire 10.000.000 per le spese relative al funzionamento ed alle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

3. L'Associazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette alla Presidenza del Consiglio il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente, allegando la documentazione giustificativa; il rendiconto è approvato dall'Ufficio di Presidenza prima della concessione del nuovo contributo. Se l'importo delle somme rendicontate è inferiore a quello del contributo ricevuto, il relativo avanzo è portato in diminuzione dal contributo per l'anno successivo."

Articolo 3 1. L'articolo 3 della legge regionale 20/1997 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio può contribuire, utilizzando i fondi stanziati nel bilancio del Consiglio per convegni, congressi e altre manifestazioni, alle spese relative a manifestazioni e attività culturali di particolare rilevanza organizzate dall'Associazione."

Presidente Ricordo che c'è l'assenza del Consigliere relatore. Se non ci sono obiezioni, svolgerà la funzione di relatore su questo disegno di legge uno dei presentatori che è il Consigliere Perron. Ha chiesto la parola il Consigliere Perron.

Perron (UV) Molto brevemente, per sottolineare che l'applicazione della legge regionale 6 giugno 1997 n. 20 ha dato luogo in diversi casi ad alcuni problemi di interpretazione. Con questa proposta di legge si intende apportare alla legge n. 20/97 alcune modificazioni che vanno a chiarire e a rendere più complete e precise le disposizioni.

Con l'articolo 1 si precisa che fra gli obiettivi dell'Associazione vi è anche quello di approfondire in collaborazione con altre associazioni i problemi della categoria; con l'articolo 2 viene stabilito che l'Associazione ha diritto a locali, personale, attrezzature e ad un contributo annuo per le spese derivanti dall'attività di cui all'articolo 1 della legge n. 20/97, comprese in queste anche quelle di trasferta, quelle per il funzionamento, quali le spese telefoniche e le spese postali. Questo contributo è soggetto a rendiconto, le somme non spese sono portate in detrazione dal contributo per l'anno successivo.

L'articolo 3 consente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio di contribuire alle spese relative a manifestazioni e ad attività culturali di particolare rilevanza, organizzate dall'Associazione.

Voglio anche sottolineare che questa proposta di legge non comporta degli oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla vecchia legge.

Presidente È aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola, si passa all'esame dell'articolato.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.