Oggetto del Consiglio n. 3042 del 25 marzo 1998 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 MARZO 1998
OGGETTO N. 3042/X Proposta di regolamento: "Regolamento della Biblioteca regionale di Aosta".
Capo I Disposizioni preliminari
Articolo 1 (Finalità)
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Biblioteca regionale di Aosta.
2. La Biblioteca regionale di Aosta, di seguito denominata Biblioteca, fa parte del sistema bibliotecario regionale di cui alla legge regionale 17 giugno 1992, n. 28 (Istituzione del Sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale. Abrogazione di leggi regionali).
Articolo 2 (Servizi al pubblico)
1. La Biblioteca assicura i seguenti servizi al pubblico:
a) il prestito;
b) la consultazione;
c) l'informazione bibliografica e la consulenza;
d) la promozione della lettura;
e) la promozione delle raccolte.
Articolo 3 (Tessera di iscrizione)
1. Per poter usufruire dei servizi della Biblioteca è obbligatorio avere la tessera d'iscrizione, la quale si ottiene dietro presentazione di un documento di identità valido.
2. Possono iscriversi alla Biblioteca:
a) coloro che sono residenti in Valle d'Aosta, presentando una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme);
b) coloro che hanno il domicilio o la dimora in Valle d'Aosta sottoscrivendo una dichiarazione nella quale, sotto la propria responsabilità, dichiarano le proprie generalità ed il loro indirizzo.
3. La tessera ha validità illimitata, salvo l'aggiornamento annuale dei dati di iscrizione e salvo il caso in cui vengano a mancare i presupposti soggettivi di cui al comma 2. La tessera è personale.
4. Nel caso di dimenticanza della tessera, il bibliotecario può accettare un documento di identità valido.
5. Lo smarrimento della tessera di iscrizione deve essere comunicato al personale della Biblioteca; trascorsi almeno dieci giorni dalla denuncia è rilasciata una nuova tessera; durante tale periodo l'utente può regolarmente effettuare le operazioni di prestito e restituzione utilizzando un documento di identità valido.
Capo II Servizi della biblioteca
Articolo 4 (Lettura e consultazione in sede)
1. Tutti i documenti collocati a scaffale aperto, i cataloghi e gli inventari non amministrativi sono disponibili per la consultazione libera e gratuita.
2. Per il materiale collocato nei depositi e in sezioni riservate, la consultazione avviene su richiesta.
3. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di gestione del servizio bibliotecario regionale, di seguito denominato dirigente, autorizza la consultazione e la lettura di manoscritti, di documenti rari o di pregio ovvero di documenti che richiedono l'uso di particolari strumentazioni. La consultazione è consentita nel limite di un solo volume per volta e avviene presso la sezione di fondo locale e sotto la sorveglianza del personale della sezione stessa.
4. Al fine di tutelare il patrimonio documentario, qualora la Biblioteca disponga di una riproduzione, su qualsiasi supporto, del documento richiesto, questa deve essere data in consultazione in sostituzione dell'originale; per i giornali locali è consultato unicamente il microfilm.
Articolo 5 (Prestito a domicilio)
1. Il prestito a domicilio consente agli utenti di prendere i documenti disponibili e di poterli leggere o consultare al di fuori della Biblioteca.
2. Ogni utente accede al prestito con una sola tessera per volta.
Articolo 6 (Modalità del prestito)
1. Al momento del prestito, l'utente deve accertare lo stato di conservazione del documento, invitando l'addetto al prestito ad annotare eventuali imperfezioni. L'utente è responsabile di tutti i danni riscontrati alla restituzione del documento e non segnalati al momento della consegna. L'addetto al prestito svolge tutti i controlli per il prestito del documento e per le relative registrazioni.
2. È consentito il prestito di tutti i documenti ad eccezione dei seguenti:
a) documenti di consultazione;
b) documenti del fondo locale;
c) documenti dell'emeroteca;
d) documenti della videoteca;
e) libri rari, libri preziosi e cinquecentine;
f) documenti sonori in vinile;
g) documenti sonori pubblicati negli ultimi 18 mesi.
3. Il prestito è così regolato:
a) si possono prendere in prestito un massimo di tre libri per un mese;
b) si possono prendere in prestito un massimo di due compact disc singoli o un cofanetto multiplo per quindici giorni.
4. Il dirigente stabilisce limitazioni al numero dei documenti e alla durata del prestito nel caso di:
a) documenti richiesti con particolare frequenza;
b) novità editoriali.
Articolo 7 (Restituzione)
1. L'utente che presta il documento a una terza persona ne resta comunque responsabile.
2. Chi restituisce i documenti avuti in prestito a mezzo posta deve inviarli alla Biblioteca come stampe raccomandate avendo cura di confezionare il pacco in modo che il libro non abbia a subire danni.
Articolo 8 (Rinnovo del prestito)
1. Il rinnovo del prestito avviene una sola volta:
a) per un limite massimo di quindici giorni;
b) per i documenti non prenotati da altri utenti.
2. Non sono accettate le richieste di rinnovo del prestito:
a) per i documenti più richiesti;
b) per i documenti audiovisivi;
c) per le novità editoriali;
d) nel caso di restituzione dei documenti con un ritardo superiore a cinque giorni.
Articolo 9 (Prenotazione di documenti)
1. L'utente può chiedere di riservare un documento già in prestito al servizio di prenotazione.
2. L'utente può prenotare fino a un massimo di due documenti che risultino in prestito, purché sui documenti non siano già state fatte tre prenotazioni.
3. L'utente che ha prenotato un documento deve ritirarlo entro cinque giorni dal momento in cui è previsto il rientro del documento.
Articolo 10 (Prestito interbibliotecario regionale)
1. Il prestito interbibliotecario regionale consente lo scambio di documenti tra le biblioteche. L'utente della Biblioteca può entrare in possesso di documenti disponibili in altre biblioteche.
2. Il prestito interbibliotecario regionale riguarda le biblioteche che fanno parte del Sistema bibliotecario regionale ed è gratuito.
3. La durata e le modalità del prestito, che può essere consentito a domicilio, sono stabilite dalla biblioteca prestante.
4. Il prestito decorre dalla data di consegna della richiesta alle singole biblioteche.
5. L'utente può rinnovare il prestito per quindici giorni, anche telefonicamente, prima della data di scadenza, purché il libro non sia prenotato da altro utente.
6. Sono esclusi dal prestito interbibliotecario regionale i seguenti documenti della Biblioteca regionale:
a) le pubblicazioni anteriori al 1900;
b) le tesi di laurea;
c) le opere in più volumi;
d) i testi di consultazione;
e) le novità editoriali.
Articolo 11 (Prestito interbibliotecario nazionale ed internazionale)
1. Il prestito interbibliotecario nazionale e internazionale riguarda tutte le biblioteche che accettino i vantaggi e gli oneri della reciprocità e si impegnino a rispettare le norme che regolano il servizio.
2. Chiunque intenda avvalersi del prestito interbibliotecario deve essere informato dei costi che sono sostenuti e che variano da biblioteca a biblioteca. Le spese relative al prestito nazionale e internazionale sono a completo carico dell'utente.
Articolo 12 (Prestiti speciali)
1. In deroga alla durata, alla tipologia ed al numero dei documenti, sono previsti prestiti speciali a favore:
a) di insegnanti delle scuole materne, elementari e medie inferiori e superiori della regione;
b) di genitori di bambini di età inferiore a 3 anni;
c) di operatori sociali, culturali e sanitari che operano nell'ambito di strutture organizzate;
d) delle biblioteche del Sistema bibliotecario regionale.
2. Il dirigente concede prestiti particolari anche per mostre, esposizioni o altre manifestazioni organizzate in Valle d'Aosta o con il concorso dell'Amministrazione regionale.
Articolo 13 (Sezione ragazzi)
1. La sezione è rivolta a tutti i ragazzi dai tre ai quattordici anni i quali la frequentano sotto la responsabilità dei genitori.
2. L'iscrizione è fatta da un genitore, il quale deve compilare il modulo di autorizzazione e presentare un proprio documento di identità valido.
3. I ragazzi di quattordici anni possono iscriversi presentando un proprio documento di identità e senza l'autorizzazione firmata dal genitore.
4. Durante le visite scolastiche l'insegnante iscrive i singoli allievi, i quali possono subito prendere in prestito un libro ciascuno. L'insegnante risponde dei prestiti effettuati.
Articolo 14 (Servizi audiovisivi)
1. In fonoteca è possibile ascoltare il materiale disponibile nelle postazioni individuali dotate di cuffia.
2. In videoteca è possibile visionare il materiale disponibile nelle postazioni individuali dotate di cuffia e di monitor.
3. L'utente può utilizzare una postazione per una durata massima di due ore.
4. Le postazioni di visione e di ascolto possono essere prenotate.
5. L'accesso diretto ai servizi audiovisivi è vietato ai minori di quattordici anni non accompagnati da un genitore o da un parente maggiorenne.
Articolo 15 (Riproduzione)
1. È possibile riprodurre i documenti posseduti dalla Biblioteca, con le limitazioni previste dalla legge.
2. La riproduzione è autorizzata ove lo stato di conservazione dell'esemplare lo consenta.
3. È vietata la riproduzione per intero dei documenti.
4. È vietata la registrazione dei documenti audiovisivi dati in prestito.
Articolo 16 (Dichiarazione di conformità)
1. Per le riproduzioni, il dirigente rilascia, a richiesta degli interessati, dichiarazioni di conformità ai documenti originali posseduti dalla Biblioteca o ricevuti in prestito da altre biblioteche.
Articolo 17 (Informazione bibliografica e consulenza)
1. Il personale della Biblioteca garantisce agli utenti:
a) l'informazione, la consulenza bibliografica e l'assistenza necessaria alla ricerca dei documenti e all'uso delle attrezzature della Biblioteca;
b) le condizioni adeguate per la consultazione;
c) l'informazione e la consulenza bibliografica relativa ai documenti posseduti, alle risorse documentarie e bibliografiche delle biblioteche valdostane e delle altre biblioteche italiane e straniere.
2. La Biblioteca fornisce, a richiesta, la stampa di parti del catalogo elettronico del Sistema bibliotecario regionale.
Articolo 18 (Informazioni per la comunità)
1. La Biblioteca opera come centro di informazione per le attività, i servizi culturali e di pubblico interesse svolti sul territorio da enti pubblici e privati.
Articolo 19 (Attività culturali)
1. Al fine di assicurare la promozione della lettura e delle raccolte, la Biblioteca programma iniziative culturali, di livello scientifico e divulgativo, quali esposizioni bibliografiche, convegni, conferenze, presentazioni di opere e di autori, letture, proiezioni, ascolti musicali, pubblicazioni, iniziative di didattica della Biblioteca.
2. Nella realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Biblioteca collabora con altre biblioteche, con la scuola, con enti, con associazioni, con istituti culturali, privati o con iniziative e progetti promossi dagli stessi.
Articolo 20 (Pubblicazioni della Biblioteca)
1. Le pubblicazioni prodotte dalla Biblioteca, nell'ambito della sua attività tecnico-scientifica, autonomamente o in collaborazione con altri enti o case editrici, possono essere vendute o offerte al pubblico presso le diverse sezioni della Biblioteca.
Articolo 21 (Servizi gratuiti e a pagamento)
1. Sono gratuiti i seguenti servizi:
a) il prestito a domicilio dei documenti, la consultazione in sede, l'informazione e la consulenza sui cataloghi e sui documenti posseduti dalla Biblioteca;
b) il prestito interbibliotecario regionale.
2. Sono a pagamento i seguenti servizi:
a) il servizio di stampa di estratti del catalogo elettronico;
b) il servizio di riproduzione dei documenti;
c) le stampe derivanti dall'uso di computer portatili forniti dalla Biblioteca, dalle ricerche effettuate su Internet e su banche dati in cd-rom;
d) la fornitura di dischetti magnetici per la registrazione di dati provenienti dalla consultazione di Internet, delle banche dati su cd-rom e dal lavoro effettuato su personal computer portatili;
e) il prestito interbibliotecario nazionale e internazionale.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, può individuare ulteriori servizi a pagamento.
Articolo 22 (Tariffe)
1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le tariffe per i servizi a pagamento ed i casi di esenzione.
Articolo 23 (Modalità di utilizzo dei locali della Biblioteca)
1. I locali, la sala conferenze, gli spazi espositivi e le attrezzature della Biblioteca sono destinati ai servizi e alle iniziative della stessa, dell'assessorato regionale competente in materia e dell'Amministrazione regionale.
2. Gli enti, le istituzioni scolastiche della regione, le associazioni ed i privati possono richiedere l'uso in via occasionale della sala conferenze, degli spazi espositivi e delle aule di lavoro della Biblioteca.
3. Sono escluse dall'uso di cui al comma 2 tutte le manifestazioni aventi finalità commerciali, tranne quelle relative alla produzione editoriale, e tutte quelle richieste da organizzazioni politiche, sindacali o religiose.
4. I locali della Biblioteca individuati al comma 1 possono essere concessi dal dirigente per:
a) presentazioni di libri, di autori, di collane editoriali, di altre iniziative editoriali, di case editrici, di periodici;
b) letture e drammatizzazioni di testi letterari;
c) allestimento, inaugurazione e presentazione di mostre;
d) corsi di formazione senza fini di lucro;
e) presentazione di attività dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, degli enti pubblici e delle scuole;
f) proiezioni di filmati, trasmissioni televisive, diapositive, ascolti musicali con commento;
g) conferenze, proiezioni, dibattiti, incontri di contenuto culturale, scientifico, informativo;
h) presentazione di iniziative a scopo benefico.
5. L'assessore regionale competente in materia può concedere, ove ricorrano particolari motivi, l'uso dei locali di cui al comma 1 per casi non compresi nel comma 4.
6. Le richieste per l'uso dei locali della Biblioteca devono essere presentate almeno venti giorni prima della data stabilita per l'avvenimento. Sulla richiesta è effettuata una valutazione tecnica volta a verificare la coerenza con le finalità della legge regionale 28/1992.
7. L'uso non saltuario dei locali della Biblioteca rimane disciplinato dall'articolo 10 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta).
Articolo 24 (Tariffe per l'uso dei locali)
1. L'uso dei locali di cui all'articolo 23 è gratuito per le strutture dell'Amministrazione regionale e per le istituzioni scolastiche della regione.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta regionale determina le tariffe dovute per l'uso dei locali da parte di richiedenti non contemplati al comma 1, i rimborsi spese per l'eventuale utilizzo delle attrezzature e le modalità di esazione in applicazione dell'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
3. Gli organizzatori di manifestazioni concernenti presentazioni di libri e simili devono lasciare almeno una copia dell'opera in omaggio alla Biblioteca.
Capo III Modalità di accesso alla biblioteca
Articolo 25 (Calendario e orari)
1. Gli orari di apertura giornaliera e i periodi di chiusura della Biblioteca sono fissati dal dirigente sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale, tenendo conto delle esigenze degli utenti e della prevalente organizzazione del lavoro e del tempo libero nella comunità.
2. Eventuali interruzioni o sospensioni del servizio delle sezioni della Biblioteca sono disposte dal dirigente.
3. Il dirigente può, in caso di necessità o di urgenza, disporre la temporanea chiusura al pubblico delle sezioni della Biblioteca, a tutti o limitatamente a particolari categorie di utenti.
4. Allo scopo di effettuare interventi di revisione, di riordinamento, di prevenzione, di conservazione e di restauro, il dirigente può disporre la chiusura al pubblico della Biblioteca per periodi variabili da uno a sette giorni.
5. Degli orari di apertura, di ogni loro variazione e degli eventuali periodi di chiusura è data ampia e tempestiva informazione all'assessore regionale competente in materia e al pubblico.
Articolo 26 (Limiti di accesso alla Biblioteca)
1. Il dirigente adotta specifici limiti per l'accesso e specifiche modalità di utilizzo, in ragione della natura di determinate sezioni, raccolte o attrezzature e delle esigenze del servizio.
2. Per particolari necessità, l'utilizzo delle sale e delle attrezzature a fini di consultazione e studio di materiale della Biblioteca può essere definito prioritario rispetto all'uso delle medesime per lo studio di documenti e testi personali.
Articolo 27 (Comportamenti)
1. Chi entra in Biblioteca deve rispettare le norme di legge che regolano l'uso dei luoghi pubblici e le disposizioni del presente regolamento.
2. In particolare, in Biblioteca è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo i documenti, le attrezzature e gli arredi della Biblioteca;
b) far segni, scrivere o sottolineare, anche a matita, sui libri e sui documenti della Biblioteca;
c) disturbare in qualsiasi modo l'attività di studio e di lavoro;
d) introdurre animali.
Articolo 28 (Sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento dà luogo all'applicazione di sanzioni.
2. Se l'utente fornisce dati scorretti o non comunica le modifiche dei suoi dati è sospeso dall'uso dei servizi della Biblioteca fino all'avvenuta regolarizzazione della sua posizione.
3. In caso di danneggiamento dei documenti:
a) chi restituisce i documenti scritti a matita deve cancellare le sottolineature senza rovinare il documento, oltre ad incorrere alle sanzioni di cui alla lett. b);
b) chi danneggia, in modo riparabile, un documento o un suo allegato deve pagare un rimborso spese pari al venti per cento del prezzo di mercato;
c) chi perde o danneggia, in modo irreparabile, un documento o un suo allegato:
1) se il documento è in commercio deve riacquistarlo nella stessa o in analoga edizione o versarne il prezzo di mercato ricavato dai repertori;
2) se il documento non è in commercio deve versarne il prezzo ricavato dai repertori.
4. In caso di ritardata restituzione dei documenti:
a) chi non restituisce un documento è sospeso dal prestito fino alla restituzione dello stesso;
b) chi restituisce il documento dopo il secondo sollecito è, comunque, sospeso dal prestito per un mese;
c) qualora il ritardo sia superiore a due mesi rispetto al termine stabilito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, la sospensione dal prestito è uguale al ritardo e decorre dal momento in cui l'utente richiede un altro prestito;
d) qualora il ritardo sia superiore a un anno si applicano, oltre alle sanzioni di cui alla lett. c), le sanzioni di cui al comma 3, lett. c).
5. La restituzione ritardata di un volume ottenuto tramite il prestito interbibliotecario esclude automaticamente l'utente dal servizio di prestito interbibliotecario. Se il ritardo è superiore al mese l'utente è sospeso anche dal prestito a domicilio dei documenti della Biblioteca, per un tempo, uguale al ritardo, che decorre da quando l'utente intende fare un prestito. Sono anche a carico dell'utente tutte le sanzioni e i rimborsi stabiliti dalla biblioteca prestante per la ritardata o mancata restituzione.
6. I nomi degli utenti sospesi dal prestito devono essere comunicati a tutte le biblioteche del Sistema bibliotecario regionale, le quali devono ugualmente sospendere dal prestito gli utenti sanzionati.
7. Chi danneggia gli arredi e le attrezzature della Biblioteca è sospeso dai servizi della stessa per un periodo minimo di un mese fino ad un massimo di un anno, fatte salve le responsabilità penali. In caso di recidiva, la sospensione dai servizi della Biblioteca è definitiva.
8. Chi disturba in qualsiasi modo l'attività di studio o di lavoro della Biblioteca è immediatamente allontanato dai locali della stessa. In caso di recidiva, è sospeso dai servizi della Biblioteca per un periodo minimo di una settimana fino ad un massimo di un mese.
Capo IV Organizzazione interna
Articolo 29 (Incremento delle raccolte)
1. Le raccolte si incrementano per acquisto, per dono, per scambio, per diritto di stampa.
2. La scelta dei materiali librari e documentari da acquisire per l'aggiornamento delle raccolte è coordinata dal dirigente e affidata ai responsabili delle diverse aree, sezioni e servizi.
3. I responsabili, nel rispetto e per la promozione dei principi statutari in materia di bilinguismo e delle specifiche finalità della Biblioteca, provvedono alla scelta:
a) valutando l'offerta, le dotazioni della Biblioteca e le esigenze di coordinamento con le altre biblioteche del Sistema bibliotecario regionale;
b) analizzando la domanda degli utenti.
Articolo 30 (Doni, lasciti, cambi e depositi)
1. La Biblioteca, considerate le proprie funzioni e la specificità delle raccolte, può ricevere o cedere, in dono, in cambio o in deposito, materiale documentario.
2. All'accettazione di singoli documenti o di raccolte di documenti provvedono il dirigente e i suoi collaboratori, con il diritto di rifiuto in ragione della natura della Biblioteca e dei documenti offerti.
Articolo 31 (Cataloghi, inventari e registri)
1. In relazione alle finalità del servizio, la Biblioteca garantisce la corretta gestione patrimoniale, amministrativa e biblioteconomica dei documenti posseduti e di nuova acquisizione. A questo fine il dirigente e i suoi collaboratori provvedono a curare tutti gli adempimenti e la tenuta dei cataloghi, degli inventari, dei registri e delle scritture necessari, in base alle norme e alle tecniche biblioteconomiche e archivistiche.
Articolo 32 (Sponsorizzazioni)
1. La Biblioteca si attiva per il reperimento di sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici o privati.
Président La parole au rapporteur, Conseiller Perron.
Perron (UV) Questa proposta di regolamento va a disciplinare il funzionamento e l'uso della Biblioteca regionale di Aosta. Se è consentito in questa sede fare anche un piccolo bilancio di quello che è stato questo primo anno di attività e di apertura di questa Biblioteca, individuiamo in essa forse il principale strumento della politica culturale della Regione, il bilancio è senz'altro più che positivo. Possediamo oggi una grande e moderna biblioteca di pubblica lettura, la sua struttura è il risultato di un buon recupero di un vecchio edificio situato in un punto strategico della città, un recupero riuscito dal punto di vista funzionale ed estetico. Essa è una biblioteca multimediale, dotata quindi di tutto quello che il mercato dell'informazione e dello svago può oggi offrire, la sua gestione è completamente automatizzata, la maggior parte dei suoi documenti sono a scaffali aperti per cui l'utente può accedere direttamente senza la mediazione degli operatori, il suo orario di apertura è di 55 ore alla settimana - escluse alcune sezioni come la videoteca - è uno dei più ampi fra le biblioteche pubbliche italiane, ma si spera di poterlo ampliare ulteriormente. Essa è dotata di una sala conferenze con 78 posti a sedere per lo svolgimento di attività culturali e di uno spazio espositivo.
Possiamo dedurre da queste brevi considerazioni che la comparazione con la vecchia struttura è senz'altro più che positiva.
Le frequenze - ricordo che gli iscritti in poco più di un anno sono più di 20mila, i prestiti 170mila, le presenze più di 300mila - ci fanno considerare la nostra Biblioteca, seppure rapportata nei numeri, come una biblioteca fra quelle italiane che percentualmente ha avuto forse il più largo consumo da parte degli utenti.
Tutto questo, che possiamo presentare come un elemento positivo, ha portato anche alcuni aspetti negativi, cioè un sovraffollamento che comporta una necessaria regolamentazione.
Si è predisposto questo regolamento che cerca di rispondere a queste finalità: innanzitutto definire con chiarezza i servizi che vengono erogati, al tempo stesso definire quali sono le modalità con cui avvengono le erogazioni, stabilire in modo abbastanza chiaro quali devono essere i comportamenti degli utenti e definire quelle che devono essere le relative sanzioni a salvaguardia sia della struttura che del patrimonio che è contenuto in essa.
Facendo una breve analisi del contenuto di questo regolamento, per poter usufruire dei servizi della Biblioteca, è obbligatorio essere iscritti. Quest'obbligatorietà non è un deterrente per l'uso della Biblioteca, ma è necessario adottare delle misure sia per la garanzia del patrimonio della Biblioteca sia per gli utenti stessi.
Nel capo II, in modo particolare agli articoli 23 e 24, vengono disciplinate le modalità di utilizzo dei locali della Biblioteca, le eventuali relative tariffe. Si è stabilito quali sono i servizi considerati essenziali, cioè il prestito, la consultazione, l'informazione, la consulenza, il prestito interbibliotecario regionale, e questi sono gratuiti, mentre questo regolamento demanda poi alla Giunta regionale, rinviando ad esso, la tariffazione di quei servizi che vengono considerati servizi a pagamento.
Viene disciplinata altresì in modo molto chiaro quella che è la priorità. Mi sembra corretto che la priorità nell'uso della Biblioteca venga assegnata prioritariamente alla Biblioteca stessa, successivamente all'Assessorato competente, all'Amministrazione regionale; non viene escluso l'uso da parte di enti o privati cittadini.
Viene elencata, sulla base dell'esperienza di questo primo anno di attività, anche una casistica abbastanza ben delineata ed esaustiva delle attività che sono ammissibili. Lo stesso regolamento stabilisce poi che sia l'Assessore competente a concedere, a sua discrezione, ulteriori utilizzi sulla sala.
L'utilizzo di questi locali non è stato ritenuto un servizio essenziale della Biblioteca, quindi il principio della gratuità dell'uso della sala è stato applicato solamente alle strutture dell'Amministrazione regionale e alle istituzioni scolastiche della Regione; in tutti gli altri casi è la Giunta regionale che deve stabilire delle tariffe.
Nel capo III vengono disciplinati in modo abbastanza chiaro i comportamenti e le sanzioni da applicarsi per eventuali danni che siano arrecati sia ai documenti, che agli arredi, che alle attrezzature della Biblioteca stessa. Le sanzioni non sono eccessive, sono state graduate in relazione all'attività delle infrazioni accertate; quello che mi pare importante sottolineare è che non tendono mai ad escludere definitivamente l'utente dalla Biblioteca.
In Commissione a questo proposito sono stati formulati degli emendamenti, in particolare per quello che riguarda i servizi gratuiti a pagamento, si è modificato l'articolo 21 nel modo seguente. Il vecchio testo recitava che la Giunta regionale con proprio provvedimento può individuare ulteriori servizi a pagamento; si è stabilito che la Giunta può individuare ulteriori servizi sia a pagamento che gratuiti.
Era stato formulato un altro emendamento al comma 3 dell'articolo 23 che diceva che sono escluse dall'uso di cui al comma 2 tutte le manifestazioni aventi finalità commerciali; questo andava a modificare il vecchio testo che la Giunta aveva predisposto. Come relatore ritiro quest'emendamento in quanto, in accordo sia con l'Assessore che con la Commissione, è stato ritenuto opportuno, anche per il fatto che fra poco verrà riaperto il palazzo sotto e quindi l'uso un po' più ampio dei locali sarà possibile averlo da qui a poco, mantenere la vecchia formulazione.
Molto sinteticamente mi pare di aver esposto quello che questo regolamento contiene; credo sia un atto importante e utile per una corretta gestione della Biblioteca regionale sia da parte degli operatori, sia da parte di coloro che ne sono gli utenti.
Président La discussion générale est ouverte. La parole au Conseiller Dujany.
Dujany (Aut) Con la relazione introduttiva a questo regolamento si tende a presentare con pomposità questo provvedimento di cui sono dotate tutte le biblioteche della Valle in quanto esso è finalizzato unicamente a stabilire le modalità di rapporto fra il cittadino e gli operatori all'interno della struttura.
Mi pare che, rispetto all'esperienza acquisita in tutte le biblioteche della Regione, l'Assessorato non abbia tenuto conto di queste esperienze e sia andato a complicare enormemente le modalità operative di rapporto con il cittadino.
Cercherò di indicare quali articoli a mio parere rappresentano certamente delle modalità poco funzionali nel rapporto con il cittadino anche in relazione a quelle che erano le preoccupazioni.
Partiamo dalla tessera di iscrizione. Uno degli obiettivi, lo dice anche la relazione introduttiva, della tessera di iscrizione era finalizzato a conoscere i frequentatori della Biblioteca e qui si fa una distinzione a seconda che il frequentatore sia un adulto rispetto ai minori, ai ragazzi cioè che vanno dai 3 ai 14 anni e fra i 14 e i 18 anni, mentre la tessera per i maggiorenni viene richiesta nel momento in cui il cittadino intende acquisire un servizio della Biblioteca, non essendo sufficiente la semplice presenza all'interno della struttura come momento di controllo per identificare il soggetto che è nella struttura indipendentemente dal fatto che utilizzi il servizio o meno e quindi non sarà possibile per l'adulto andare a pretendere per l'operatore che sia all'interno della struttura una sua identificazione se non nel momento in cui lo stesso non intenda utilizzare i servizi, per il minore la regolamentazione è diversa.
Andiamo nel concreto: l'articolo 3 presuppone che, per poter usufruire dei servizi è obbligatorio avere la tessera di iscrizione cioè, nel momento in cui uno intende utilizzare i servizi, deve essere identificato con quella documentazione prescritta che costituisce il presupposto necessario per poter ottenere i servizi. Relativamente ai minori la norma è più sensata e si parte dal presupposto che l'obbligo di identificazione debba avvenire per il solo fatto che il minore frequenti la Biblioteca. Non è dato capire perché ci sia questa distinzione di atteggiamenti quando mi pare che anche la relazione introduttiva evidenziasse come all'interno della Biblioteca quasi quotidianamente esistano furti e danneggiamenti alle strutture, pertanto credo che uno degli elementi essenziali per evitare questo degrado della struttura, di cui vi è lamentela quasi quotidiana, avrebbe dovuto essere proprio l'obbligo di prevedere la tessera di iscrizione per tutti coloro che accedono, che frequentano - così come è previsto - la struttura. Così non è, non si capisce.
Alcune biblioteche poi a mio parere, in modo opportuno, hanno accompagnato la tessera con la fotografia come elemento di individuazione precisa del cittadino che entra nella struttura poiché, al di là del momento dell'iscrizione in cui è obbligatorio presentare agli operatori la residenza e la documentazione necessaria, nelle fasi successive chiunque può entrare e utilizzare i servizi con una tessera persa da qualcun altro e non vi è per l'operatore nessuna possibilità di poter avvedersi di chi effettivamente viene ad acquisire il libro. Qui bastava un po' farsi guidare dall'esperienza delle biblioteche periferiche per evitare tutta una serie di svantaggi sul piano operativo.
Sull'articolo 5 chiedo all'Assessore che senso abbia il secondo comma, dove si dice che ogni utente accede al prestito con una sola tessera per volta. Sembra quasi che uno possa presentarsi con una tessera, poi fuoriesce, si presenta con un'ulteriore tessera; non si capisce bene il senso di questo comma.
L'articolo 6 è davvero un articolo originalissimo, nel senso che tutti i regolamenti delle biblioteche tendono a prevedere una responsabilità del personale bibliotecario in merito allo stato di conservazione del bene che viene consegnato al cittadino. Qui invece per deresponsabilizzare il personale, si prevede l'opposto: che sia l'utente che deve accertare lo stato di conservazione del documento invitando l'addetto al prestito ad annotare eventuali imperfezioni. Nel concreto, l'utente che utilizza la biblioteca dovrà sfogliare tutto il testo per potersi rendere conto che non sia stato oggetto di deformazione da chi lo ha utilizzato precedentemente, per poi farlo rilevare al personale che non è responsabile di nulla e se non avviene tutto questo diventa responsabile. Qualunque regolamento delle biblioteche comunali prevede invece che sia il personale che deve, al momento e della consegna e del ritiro, accertare qual è lo stato del documento.
Vorrei presentare una domanda per quel che riguarda il punto 10, concernente il prestito interbibliotecario regionale, laddove al punto 6, lett. c), prevede che sono esclusi dal prestito interbibliotecario regionale i seguenti documenti della biblioteca regionale, fra gli altri si indicano le opere in più volumi. Cosa significa dire che un qualunque testo organizzato su due volumi non potrà essere oggetto di prestito interbibliotecario?
Nei prestiti speciali, cioè nell'articolo 12 che tende a derogare a tutti i principi previsti negli articoli precedenti, quindi prevede deroga di durata, deroga di tipologia, deroga di numero dei documenti, sarebbe perlomeno opportuno inserire l'ipotesi che le deroghe possono valere anche per quelle persone in stato di malattia o di anzianità che si trovassero nell'impossibilità di far ritirare il testo da parenti... "pardon"? Articolo 12... L'articolo 12 tende a derogare a tutta la regolamentazione, perlomeno in casi specifici, ma non dà la possibilità ad un soggetto in caso di malattia o di anzianità di poter permettere il ritiro del testo.
All'articolo 13, 4° comma, mi pare inutile questa previsione; si dice che, durante le visite scolastiche, l'insegnante iscrive i singoli allievi, i quali possono subito prendere in prestito un libro ciascuno e che l'insegnante risponde dei prestiti effettuati. Prima di tutto questa norma contrasta con i commi precedenti, cioè sulle modalità di iscrizione dei ragazzi a seconda delle due fasce di età; secondo, tenuto conto che è l'insegnante che risponde della responsabilità del testo, diventa praticamente inutile andare ad iscrivere tutti i singoli allievi della classe perché non ne deriva nessuna responsabilità. Tranne che l'obiettivo non sia quello di far gravitare il numero dei frequentatori alla Biblioteca di Aosta.
All'articolo 14, servizi audiovisivi, si legge che l'utente può utilizzare una postazione per una durata massima di due ore, ma se il servizio prevedesse mai un qualche film di due ore e mezza cosa succede? Cioè, quando si vuole regolamentare tutto tendenzialmente e non si vuole lasciare un minimo di autonomia al personale, evidentemente si va molto spesso a combinare dei pasticci, quindi a mio parere andrebbe perlomeno eliminato, lasciando al personale un minimo di responsabilità. Così come allo stesso articolo, al punto 5, laddove dice che l'accesso diretto ai servizi audiovisivi è vietato ai minori di 14 anni non accompagnati da un genitore o da un parente maggiorenne; quali sono le modalità di identificazione del parente maggiorenne? Perché qui si va a chiarire tutto. Allora, come comprovare il rapporto di parentela, quali documenti devono essere identificati? Mi sembra davvero un modo per complicare le cose semplici e per non responsabilizzare il personale che opera all'interno della struttura.
Per quel che riguarda poi le modalità di utilizzo dei locali e della Biblioteca, personalmente ritengo che non sia molto giustificato che le organizzazioni politiche, sindacali e religiose siano escluse dalla possibilità di utilizzo. Questa limitazione prevista non la trovo molto coerente e tanto meno è comprensibile che l'Assessore regionale, che sembrerebbe quasi il proprietario della struttura, possa non tener conto di tutti i limiti previsti per le altre categorie. Nel momento in cui vige il principio tanto richiamato della suddivisione dei ruoli fra burocrazia e politica, non si capisce che senso abbia ancora prevedere che l'Assessore si preoccupi addirittura di andare a derogare a dei principi generali che valgono per tutti gli altri. Mi sembra davvero una norma fuori posto.
Modalità di accesso alla Biblioteca, articolo 25, punto 3, qui vorrei avere chiarimenti. Si dice che il Dirigente può in caso di necessità o di urgenza disporre la temporanea chiusura al pubblico della sezione della Biblioteca a tutti o limitatamente a particolari categorie di utenti; vorrei capire che senso ha questa norma.
Per quel riguarda poi le sanzioni, mi sembra che non sia possibile il più delle volte concretizzare gli effetti di queste previsioni. Chi restituisce i documenti scritti a matita, deve cancellare il documento e se non lo fa, cosa succede? Se non ne derivano delle sanzioni sul piano pecuniario, che significato hanno? Allo stesso articolo, al punto 7, si arriva addirittura a non prevedere una responsabilità civile in capo a coloro che danneggiano gli arredi e le attrezzature, nel senso che si prevede che chi danneggia gli arredi e le attrezzature della Biblioteca è sospeso dai servizi della stessa per un periodo minimo di un mese fino a un massimo di un anno, fatte salve le responsabilità penali e non prevedendo nessun tipo di responsabilità civile. Mi sembra un assurdo che ci sia un merito anche nei confronti di chi procuri danno agli arredi. Tra l'altro si tratterebbe anche di capire, siccome il regolamento vuole andare così nel dettaglio, chi garantisce il controllo e chi redige il verbale di contestazione nei confronti degli eventuali responsabili perché un regolamento che vuole essere così dettagliato mi pare che sia carente sotto il profilo di chi è l'autore della contravvenzione e di chi contesta al cittadino che poi ha la possibilità di presentare anche le proprie deduzioni. Manca, quindi, un momento di contestazione nel rapporto con il cittadino.
Vorrei ancora chiedere in merito all'articolo 30, che prevede che la Biblioteca possa ricevere o cedere in dono o in cambio materiale documentario, se questo primo comma si riferisce solo all'ipotesi di donazione, immagino di sì, e che fine abbia fatto quel patrimonio librario dell'Obelix che non viene utilizzato attualmente nella Biblioteca per ragazzi. Del patrimonio librario che sussisteva nell'ambito della Biblioteca Obelix una parte è rientrato nella nuova Biblioteca, almeno oltre la metà dei testi che esistevano non si sa che fine abbiano fatto.
Infine, avanzo una richiesta di chiarimento per il secondo comma dell'articolo 30, che recita: "All'accettazione di singoli documenti o di raccolte di documenti provvedono il dirigente e i suoi collaboratori, con il diritto di rifiuto in ragione della natura della Biblioteca e dei documenti offerti.". Se è comprensibile che il rifiuto possa avvenire in ragione della natura dei documenti offerti, non si capisce che senso abbia il riferire un'ipotesi di rifiuto in ragione della natura della Biblioteca. Una richiesta di chiarimento anche su questo.
Président La parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Per riprendere laddove il collega Dujany ha appena terminato. Volevo solo prendere uno spunto fra tutti quelli forniti dal collega e riguarda l'articolo 23, proprio quello su cui in Commissione si era ritenuto opportuno presentare quell'emendamento che poi il relatore Perron ci ha comunicato essere ritirato.
Le motivazioni da lui fornite per sostenere il ritiro di quest'emendamento non ci convincono sufficientemente; credo che in Aosta in particolare sia tanta e tale la necessità di spazi che avere uno spazio non usufruibile, fra l'altro molto bello, qual è quello della sala della Biblioteca, è davvero incomprensibile.
Ma c'è di più. Ritirando quell'emendamento c'era un altro argomento, frutto della discussione in Commissione, che viene a cadere. Si è molto dibattuto in V Commissione su quelle attività commerciali tranne quelle relative alla produzione editoriale, come recita l'articolo che viene ristabilito, e nel confronto che era stato effettuato nel corso dei lavori della Commissione si era comunque giunti alla determinazione di proibire tutte le attività a carattere commerciale, ivi comprese quelle editoriali. Questo per una serie di motivazioni che ritengo opportuno riproporre: primo, non ci sembra opportuno che all'interno di questa sala, ogni qualvolta ci sia la presentazione o la promozione di un libro di qualsiasi genere, contemporaneamente ne venga fatta la vendita in fondo alla sala, questo per diversi motivi, primo fra i quali il fatto che se è un libro che è in commercio, chi ne avrà un danno sono sicuramente i librai della città che vedono andare i proventi delle vendite dei libri direttamente nelle tasche non so bene se dell'autore, dell'editore o di chi per esso.
Quindi sostanzialmente sono due le richieste che faccio: la prima è quella di reiterare quest'emendamento che sembrerebbe ritirato; non vedo perché questi tipi di associazioni non possano promuovere - e anche su questo ci si era confrontati in sede di Commissione - manifestazioni a carattere culturale, non propagandistico. Non è che il sindacato o magari qualche piccolo sindacato celebri il congresso all'interno della sala della Biblioteca regionale, così come è chiaro che un piccolo partito non è che andrà a fare il proprio congresso all'interno di questi spazi, però partiti così come sindacati così come associazioni religiose possono - spesso accade, come abbiamo visto in passato - promuovere dibattiti interessantissimi sotto il profilo sociale e culturale.
Questo è il primo aspetto della richiesta. Il secondo è quello riguardante le attività commerciali che, a mio avviso, devono essere bandite, di qualsiasi genere esse siano.
Président S'il n'y a pas d'autres conseillers qui demandent la parole, je déclare close la discussion générale. La parole à l'Assesseur à l'éducation et à la culture, Louvin.
Louvin (UV) Je ne pensais pas en effet susciter tout cet intérêt et cette passion autour d'un acte qui, bien que peut-être souligné d'une façon marquée dans son introduction et dans le rapport de présentation, avait comme seul objectif celui de permettre une meilleure réglementation du service bibliothécaire, un acte d'ailleurs qui a fait l'objet de longues réflexions au sein de nos services sur la base de la première année d'expérience et de gestion de la nouvelle Bibliothèque régionale. Je remercie à ce propos le Conseiller Perron de avoir bien voulu le souligner; il s'avère en effet que la nouvelle Bibliothèque régionale est un pilier incontournable de notre activité culturelle et qu'elle se doit d'avoir une gestion correcte, de mettre tout le monde dans les conditions de l'utiliser au mieux de ses possibilités.
Je signale au passage que - pour ce qui est de la surface - elle est le double de la surface recommandée par les standards internationaux et que les prêts de notre Bibliothèque régionale, en ce moment, sont au moins 5 fois supérieurs à la moyenne nationale par rapport au nombre d'habitants. Ceci me paraît déjà un résultat extraordinaire si l'on considère qu'il s'agit de la première année d'activité. Pour venir dans le détail des remarques qui ont été présentées essentiellement par Monsieur Dujany, mais également par Monsieur Marguerettaz, je tâcherais de les reprendre une à la fois de façon à répondre aux objections qui ont été soulevées et sur lesquelles j'aurais d'ailleurs mieux aimé pouvoir discuter en Commission pour pouvoir éventuellement raisonner plus dans le détail au sujet de certaines possibilités d'incompréhension ou, à la rigueur, d'erreurs d'évaluation de la part de nos propres services.
Pour ce qui concerne la double vitesse en matière de cartes d'adhésion et de cartes d'inscription, là je crois qu'il y a de toute évidence un système qui est absolument rationnel. Les adultes ont normalement sur eux une pièce d'identification qui leur permet de se faire reconnaître si, comme cela peut arriver, on oublie par hasard une carte spécifique comme celle de la Bibliothèque. Article 3, 4ème alinéa: "Nel caso di dimenticanza della tessera, il bibliotecario può accettare un documento di identità valido." ce qui met de toute évidence l'usager dans les conditions de pouvoir obtenir son livre même s'il ne peut pas produire à l'instant le document demandé.
Pour ce qui est des mineurs, la situation est différente dans la mesure où ils doivent être autorisés par leurs parents à l'accès dans la Bibliothèque; il faut donc une autorisation signée par quelqu'un. Je ne sais pas par quels moyens on pourra identifier à la rigueur les parents, proches parents, accompagnateurs; je crois que là il y a des marges de discrétion qui peuvent très bien être appliqués et je ne crois pas que nos bibliothécaires se feront un devoir de repousser quelqu'un pour le fait qu'il est accompagné par un cousin plutôt que par un oncle. Il y a, en tout cas, l'exigence de pouvoir signaler le fait qu'il y a une présence de mineurs non autorisés surtout par rapport à certains instruments, je pense notamment à l'audiothèque et à la vidéothèque, mais également à d'autres instruments télématiques qui pourront être employés par les mineurs dans un avenir proche.
A l'article 5 vous signalez "una sola tessera per volta"; cela concerne "il prestito a domicilio", donc c'est pour empêcher qu'il y ait une utilisation multiple de la carte de la part de toute une famille en augmentant le nombre des cartes qui sont présentées et pour éviter que le service ne soit interprété "ad abundantiam" par rapport aux exigences réelles.
Pour ce qui est de l'article 6, là vous évoquez un problème délicat, c'est celui de la responsabilité de l'usager par rapport à l'ouvrage qu'il demande. A ce propos je voudrais vous rappeler qu'il y a une grande différence entre la Bibliothèque régionale et les 50 bibliothèques communales et de circonscription que nous avons sur le territoire.
Nous avons à la bibliothèque régionale 80000 volumes à l'étalage, donc des volumes dont le personnel de la Bibliothèque n'est pas à même de vérifier à chaque fois la totale intégrité. L'usager prend l'un de ces volumes, il se présente peut-être dans une queue de 10 personnes et demande le prêt. L'emprunt de ce volume se fait sur la responsabilité de l'usager qui vérifie l'intégrité parce que le fonctionnaire chargé de la vérification n'a pas le temps à chaque fois de faire une vérification intégrale des ouvrages. Cela est tout à fait normal et c'est en mettant cette disposition dans le règlement que nous rendons clair et évident à l'usager qu'il a pu aller choisir lui-même l'ouvrage, mais qu'il a sur lui la tâche d'en vérifier l'intégrité. Il ne pourrait pas à la rigueur, en le rendant, se justifier en disant que les dix pages qui manquent ne sont pas de sa propre responsabilité. Il y a là un problème délicat, qui a été réglé sur la base de ces considérations.
Nous avons aujourd'hui 600 prêts par jour, il y a des heures dans lesquelles se font 120 prêts par heure au comptoir et cela ne permet pas de vérifier l'intégrité des volumes page par page, ce que l'usager, par contre, peut faire.
Pour ce qui a trait aux prêts interbibliothécaires, "opere in più volumi", là aussi on entend évidemment des oeuvres qui font partie d'une collection; comme dans la définition générale que nous employons pour les délibérations d'achat des livres, on entend toujours par là les véritables collections et donc, si par hasard nous avons 6 volumes de Montesquieu dans la Pléiade, le prêt d'un seul volume dans la collection n'est pas autorisé parce que le danger de perte du volume risquerait de causer un dommage important à la Bibliothèque et dans certains cas un dommage irréparable s'il s'agit d'ouvrages qui ne sont plus édités.
Article 12, pour ce qui est des prêts spéciaux, il est de toute évidence que nous avons essayé de présenter un éventail assez large de prêts spéciaux qui favorisent l'accès des personnes notamment qui ou ne peuvent pas avoir des cartes, ou qui sont dans la condition de ne pas pouvoir être présents au comptoir pour les demander.
Vous évoquez le cas des malades. Dans la définition opérateur socio-culturel et sanitaire on a estimé comprendre l'ensemble des personnes qui pourraient se rendre à la place du malade - je signale qu'il y a même une section spécialisée et la possibilité du prêt interbibliothécaire auprès de l'Hôpital régional - emprunter ces mêmes livres. Rien n'empêche que, sur présentation d'une simple déclaration, quelqu'un se présente au nom du malade, je crois que de la part de nos fonctionnaires il y a toujours eu la plus grande attention et la plus grande disponibilité dans ce sens, y compris le service à domicile par le biais des structures sanitaires. Donc, je serais surpris de voir qu'il y a des raideurs, si jamais vous souhaitez introduire un amendement spécifique à ce propos pour qu'un familier demande au nom d'un proche parent malade l'ouvrage, je ne vois aucun inconvénient, mais ça me paraît absolument superflu dans la mesure où cela est régulièrement pratiqué. Par conséquent le souci me paraît être largement dépassé.
Pour ce qui est de la disposition de l'article 13 concernant la section des enfants, c'est une disposition qui a été insérée pour que, même à défaut d'inscription de l'élève, l'on puisse, séance tenante, les immatriculer et leur permettre le prêt. J'ai vérifié cela personnellement en tant que parent d'élève par les visites que font les enfants de nos écoles maternelles et élémentaires, ça se fait assez régulièrement, il y a des familles qui n'ont pas eu la sensibilité ou l'occasion de faire l'inscription de leurs propres enfants, l'enseignant est responsable lui-même pour le prêt qui est effectué et, jusqu'à présent, ce service a donné d'excellents résultats et je n'ai eu aucune plainte de leur part. Je crois que ce n'est pas fait pour augmenter le nombre des inscrits. Nous en sommes déjà au-delà de tout espoir donc nous pouvons bien nous en passer.
Quant au souci que vous avez manifesté pour l'audiovisuel et les films qui auraient une durée de plus de 2 heures, je crois qu'il y a là une fois de plus à lire "cum grano salis" la disposition, mais un délai horaire devait être fixé et il n'a pas été fixé contrairement à ce que vous pouvez imaginer par rapport au film. Si quelqu'un souhaite voir Ben Hur qui a été reporté à l'honneur par la cérémonie des prix Oscar d'il y a deux jours, il pourra bien le regarder pendant 3 heures. Le problème concerne essentiellement l'audiovisuel relié par voie télématique à Internet et ainsi de suite pour lequel nous avons besoin d'établir des durées maximales pour permettre un plus large accès des usagers au service. Donc cela se fait régulièrement dans les différentes sections de la Bibliothèque et jusqu'à présent cela a permis d'assurer une plus large diffusion du service et de ne pas faire monopoliser par le premier arrivé une station pour un délai indéterminé.
Je vous ai déjà répondu pour ce qui est du 5ème alinéa, en disant que nous avons interprété d'une façon souple la notion "di parente maggiorenne", mais là vous comprenez qu'il y a, pour des raisons aussi de contenu de certains films et de certains documents, l'intérêt à avoir un accompagnateur pour les enfants.
Je reviendrai à la fin à la question posée quant à l'article 23, qui me paraît une question majeure, pour préciser encore à l'article 25 que la disposition de fermeture temporaire au public est une disposition qui a application dans toutes les bibliothèques généralement. Elle se fonde essentiellement sur des nécessités soit d'organisation, soit d'interdiction d'accès de certaines catégories qui s'avéreraient particulièrement nuisibles et porteuses de problèmes par rapport à la Bibliothèque elle-même. Donc c'est une clause générale de protection que j'estime devoir maintenir.
Pour ce qui est des sanctions, je n'entrerai pas dans le détail sur les punitions corporelles ou morales à infliger à ceux qui auraient écrit au crayon quelque chose. Je pense que la solution est de bon sens et qu'elle a été bien posée. La disposition du 7ème alinéa, en ce qui concerne les endommagements, n'exclut nullement la responsabilité civile, elle est établie d'une façon générale par le Code civil et je crois qu'aucun problème ne se pose à ce sujet. Quant à l'autre aspect: qui constate et qui contexte l'endommagement, là le problème ne se situe pas dans le règlement. Le règlement règle le rapport entre l'Administration et la Bibliothèque; les dispositions internes quant à la titularité des pouvoirs ou des devoirs de constat et de contestation se font par acte intérieur, comme nous identifions les fonctions des différents responsables, directeurs de service et ainsi de suite, il en est de même pour les fonctions inférieures, donc il sera à établir si les 5ème, 7ème, 8ème grades sont autorisés ou pas et dans quelle mesure, à cet effet.
Vous avez bien voulu reconnaître qu'une partie de l'utilisation du fond Obelix a déjà été réalisée, qu'elle est déjà utilisable à l'intérieur de la section jeunesse; une partie ne l'est pas encore pour des raisons de catalogage d'un nombre important de ces documents. D'après les renseignements que j'ai demandés moi-même il y a quelques semaines seulement, cela paraît être en cours et devrait se faire dans les meilleurs délais.
Article 30, quant au droit de refus en fonction de la nature de la Bibliothèque, pour ce qui est des documents, le problème se rapporte à des raisons aussi de moralité et de qualité des documents; pour ce qui est de la nature de la Bibliothèque, il se présente parfois des cas où des particuliers demandent à l'Administration d'accepter le don même assez important en quantité, mais absolument inutilisable du point de vue de la qualité. Supposons par exemple que vous fassiez don dans votre immense générosité de toute la collection Gialli Mondadori, dont l'Administration a déjà une partie; y a-t-il nécessité de charger le stockage de la Bibliothèque d'une quantité énorme d'ouvrages dont on a une modeste utilisation et une très faible qualité? Il s'est déjà posé ce problème - j'ai eu déjà l'occasion de me pencher sur cette affaire - de refus ou bien d'acceptation partielle et, quand on dit qu'il y a une acceptation des documents mais sous réserve du droit de refuser en fonction de la nature de la Bibliothèque, on entend bien cela, c'est-à-dire la possibilité de ne pas accepter quelque chose qui coûterait très cher d'accepter en termes d'espace, et de quantité et qui demanderait en réalité un travail de déblayage énorme qui engagerait pour le cataloguer pendant des mois une certaine quantité de personnes. Nous avons estimé introduire cette clause pour ne pas nous trouver dans la condition de devoir nécessairement nous charger des bibliothèques des particuliers, dont une partie pourrait être absolument inutilisable.
J'en reviens à la question de fond qui a été évoquée par Monsieur Marguerettaz et dont nous avions eu l'occasion de parler en Commission, c'est-à-dire la question de l'utilisation des locaux de la Bibliothèque, dont à l'article 23, de la part des organisations politiques, syndicales et religieuses.
Nous avons longtemps réfléchi et débattu cette question, nous avons estimé utile dans le contexte d'une bibliothèque qui est un véritable centre culturel - et la quantité de ses sections, la qualité des services qui sont rendus font qu'elle accueille 1200 personnes par jour - d'éviter qu'elle devienne un centre d'activités pas proprement culturelles. Nous avons estimé éviter des dangers que nous connaissons de certains dérapages notamment dans le domaine des organisations religieuses qui se présentent sous de multiples facettes et qui parfois, sous prétexte d'organiser des conférences, introduisent aussi des aspects de nature différente. Nous avons également considéré que les organisations politiques et syndicales peuvent trouver des lieux plus adéquats, notamment à l'intérieur de ce même Palais, et nous aurons deux grandes salles qui seront utilisables à partir des prochaines semaines, ici même, dans un immeuble qui a une finalité plus institutionnelle et politique, ce qui permettra de pouvoir dissocier ces deux aspects pour éviter que l'endroit, intéressant par la quantité des gens qui y circulent, soit utilisé sous prétexte d'activités culturelles mais qui ne le sont pas, ce qui est aussi possible. Nous voudrions maintenir la Bibliothèque régionale à l?écart d'une activité de parti, d'une activité syndicale de promotion ce qui pourrait s'avérer nuisible à l'ensemble de l'institution. Dans ce sens nous réitérons la position qui a été précisée par Monsieur Perron au moment où il a explicité avoir renoncé à l'amendement en question et nous vous demandons de bien comprendre ces raisons qui ne sont nullement dictées par une forme de discrimination ou de peu de considération pour l'activité politique, mais par l'opportunité de distinguer les milieux, les situations et les événements qui sont réalisés.
Pour ce qui est des activités commerciales, nous n'avons à ce propos aucun problème à que soit développée une modeste activité commerciale liée à la présentation d'un ouvrage, ce qui ne va pas au détriment des libraires, mais ce qui va, par contre, dans le sens de l'intérêt des libraires dans la mesure où ils peuvent eux-mêmes réaliser la présentation de l'ouvrage à l'intérieur de la Bibliothèque. Nos libraires doivent, par contre, transformer la Bibliothèque en un endroit où ils peuvent faire de la promotion, un endroit utile aussi pour augmenter leur activité. Dans notre Région en effet la bibliothèque a énormément promu l'achat de livres et de disques. Or, comme cela souvent s'avère lors d'une présentation d'ouvrage, le fait de permettre l'achat est un moment de lancement de l'ouvrage qui doit être permis et qui doit être même, à la rigueur, encouragé.
Président On passe à l'examen du règlement.
On vote l'article 1er:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 2:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 3:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 4:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 5:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 6:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 7:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 8:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 9:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 10:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 11:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 12:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 13:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 14:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 15:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 16:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 17:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 18:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 19:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 20:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président A l'article 21 il y a un amendement, dont je donne la lecture:
Emendamento Il comma 3 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, può individuare ulteriori servizi di cui ai commi 1 e 2".
On vote l'article 21 dans le texte amendé:
Articolo 21 (Servizi gratuiti e a pagamento)
1. Sono gratuiti i seguenti servizi:
a) il prestito a domicilio dei documenti, la consultazione in sede, l'informazione e la consulenza sui cataloghi e sui documenti posseduti dalla Biblioteca;
b) il prestito interbibliotecario regionale.
2. Sono a pagamento i seguenti servizi:
a) il servizio di stampa di estratti del catalogo elettronico;
b) il servizio di riproduzione dei documenti;
c) le stampe derivanti dall'uso di computer portatili forniti dalla Biblioteca, dalle ricerche effettuate su Internet e su banche dati in cd-rom;
d) la fornitura di dischetti magnetici per la registrazione di dati provenienti dalla consultazione di Internet, delle banche dati su cd-rom e dal lavoro effettuato su personal computer portatili;
e) il prestito interbibliotecario nazionale e internazionale.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, può individuare ulteriori servizi di cui ai commi 1 e 2.
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 22:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président Je donne la lecture de l'amendement à l'article 23, 3ème alinéa, qui a été retiré:
Emendamento Il comma 3 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
"3. Sono escluse dall'uso di cui al comma 2 tutte le manifestazioni aventi finalità commerciali".
On vote l'article 23:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 24:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 25:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 26:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 27:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 28:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 29:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 30:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 31:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 32:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote le règlement dans son ensemble:
Présents: 26
Votants et favorables: 20
Abstenus: 6 (Aloisi, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
