Oggetto del Consiglio n. 2837 del 11 novembre 1997 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 NOVEMBRE 1997
OGGETTO N. 2837/X Approvazione di modifiche allo Statuto della Banca della Valle d'Aosta S.p.A..
Deliberazione Il Consiglio
Richiamata la deliberazione della Giunta n. 5283 del 23 novembre 1996 con la quale è stata approvata la bozza di accordo di partnership con il Gruppo Bancario CAB (Credito Agrario Bresciano) nell'ambito del progetto per il consolidamento per lo sviluppo della Banca della Valle d'Aosta S.p.A.;
Richiamata, altresì, la deliberazione del Consiglio regionale n. 130/IX, in data 9 novembre 1988, con la quale è stata approvata la bozza di Statuto della predetta Società e la deliberazione della Giunta regionale n. 2826 del 16 marzo 1992, con la quale è stata approvata una modifica allo Statuto della società "Banca della Valle d'Aosta S.p.A.";
Rammentato che con deliberazione n. 6158 del 30 dicembre 1996 la Giunta disponeva la cessione al Credito Agrario Bresciano di una quota della partecipazione regionale nella Banca della Valle d'Aosta S.p.A. pari al 22 percento del capitale sociale della stessa;
Fatto presente che, a seguito della partecipazione del Credito Agrario Bresciano nel capitale sociale della Banca della Valle d'Aosta S.p.A., si rende necessario procedere alla modificazione di alcune norme statutarie;
Comunicato che il Consiglio d'Amministrazione della Banca della Valle d'Aosta S.p.A., nella riunione del 28 agosto 1996, ha deliberato di sottoporre all'assemblea dei soci, che si terrà presumibilmente verso la fine del mese di ottobre, le modifiche statutarie già in precedenza concordate con l'Amministrazione regionale;
Richiamato l'articolo 3, terzo comma, della legge regionale 12 agosto 1987, n. 78 che prevede che l'approvazione dello statuto e, di conseguenza, delle relative modifiche sia disposta con deliberazione del Consiglio regionale;
Visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore della Direzione Finanze dell'Assessorato Bilancio, Finanze e Programmazione, in vacanza del posto di Capo del Servizio credito, assicurazioni e previdenza integrativa, ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1, lett. e) - 59 - comma 2 - della legge regionale 45/1995, sulla presente deliberazione;
Delibera
di approvare il nuovo testo degli articoli sottoelencati dello statuto della Banca della Valle d'Aosta S.p.A.:
articolo 4: La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni in materia, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
Articolo 8: Il domicilio di ciascun socio, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.
Articolo 10: L'assemblea è convocata dal Consiglio d'Amministrazione nella sede sociale (o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta). Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti che, ancorché già iscritti nel libro soci, abbiano depositato le azioni secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
Sono regolate dalle disposizioni di legge le formalità e i termini per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, nonché le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni, salvo quanto disposto dal successivo comma.
Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno il 75 percento del capitale sociale.
Articolo 13: Le deliberazioni dell'assemblea sono prese mediante alzata di mano con controprova o per acclamazione.
Articolo 14: La società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da 9 membri.
Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta è riservata ai sensi dell'articolo 2458 c.c., la nomina diretta di un numero di consiglieri proporzionato alla propria partecipazione al capitale sociale con arrotondamento all'unità superiore.
I membri restanti sono eletti dall'assemblea, secondo le disposizioni di legge; in relazione a tali deliberazioni le azioni di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta non hanno diritto di voto e non vengono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Articolo 15: Il Consiglio d'Amministrazione, per il triennio del mandato, elegge il suo Presidente tra i membri nominati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Elegge altresì un Vice Presidente.
Il Consiglio può nominare, fra i suoi membri, un Amministratore Delegato.
Il Consiglio potrà altresì conferire incarichi speciali in ordine a specifici settori operativi, con facoltà di firma per la società, ad uno o più dei suoi membri per determinati affari o categorie di affari di ordinaria amministrazione.
Articolo 17: Per la validità delle adunanze del Consiglio d'Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In mancanza del Presidente, presiede le adunanze il Vice Presidente o, in sua assenza, l'Amministratore più anziano di età.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei votanti.
Alle riunioni partecipa, con voto consultivo il Direttore Generale o, in sua assenza od impedimento, chi lo sostituisce.
Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto tra i suoi membri o tra i dirigenti e funzionari della società. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza, che deve essere sottoscritto da chi la presiede e dal Segretario stesso.
Le copie e gli estratti di tali verbali, certificati conformi dal Presidente, o da chi ne fa le veci e dal Segretario del Consiglio d'Amministrazione, fanno piena prova in giudizio e dovunque occorra produrli.
Articolo 18: Il Consiglio d'Amministrazione è investito di tutti i poteri concernenti l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che per legge sono inderogabilmente riservati all'assemblea.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate ad esclusiva competenza del Consiglio d'Amministrazione le decisioni concernenti:
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- la formulazione e la modifica dei regolamenti interni;
- la nomina del Direttore e dei Dirigenti;
- l'acquisto, la costruzione e vendita di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze;
- la cancellazione e la riduzione di ipoteche nelle ipotesi in cui esse non siano da porre rispettivamente in relazione all'estinzione ovvero ad una corrispondente diminuzione dei crediti vantati;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione e sede, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti che potranno essere promosse dal Presidente, o da chi ne fa le veci, dall'Amministratore Delegato o dal Direttore.
Articolo 20: Ai membri del Consiglio d'Amministrazione spettano, oltre al rimborso delle eventuali spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni, un compenso annuale e medaglie di presenza per le sedute di consiglio e di comitato, nella misura determinata dall'assemblea.
Non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.
È fatto salvo il disposto del II comma dell'articolo 2389 del codice civile per quanto riguarda gli Amministratori investiti di particolari cariche od incarichi speciali in conformità del presente statuto.
Articolo 21: Il Consiglio d'Amministrazione può nominare un comitato esecutivo di tre membri scelti fra i propri componenti.
Del Comitato Esecutivo fa parte di diritto il Presidente e, se nominato, il Consigliere Delegato. Vi partecipa, inoltre, con voto consultivo, il Direttore Generale o chi ne fa le veci.
Articolo 22: Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e di esse viene redatto apposito processo verbale firmato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.
In caso di assenza del Presidente, allo stesso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo.
Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Consiglio d'Amministrazione e, in sua assenza, dal sostituto designato ai sensi dell'articolo 17.
Le copie e gli estratti di tali verbali, certificati conformi dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario del Comitato Esecutivo, fanno piena prova in giudizio e dovunque occorra produrli.
Articolo 24: Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti.
Due tra i sindaci effettivi ed un sindaco supplente sono nominati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 2458 Codice Civile. Alla Regione Valle d'Aosta spetta, inoltre, la designazione del Presidente del Collegio.
I membri restanti sono eletti dall'assemblea secondo le disposizioni di legge; in relazione a tali deliberazioni le azioni di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta non hanno diritto di voto e non vengono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
Per la durata in carica, le attribuzioni e la retribuzione dei sindaci valgono le norme di legge.
Articolo 25: Al sindaco effettivo nominato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta subentrerà, nel caso di cessazione dalla carica, il membro supplente nominato dalla Regione medesima, fatte salve le norme sulla composizione del collegio dettate dall'articolo 2397 c.c.. Nel caso di cessazione di sindaco effettivo di nomina assembleare, subentrerà il supplente nominato dall'assemblea, sempre nel rispetto dell'articolo 2397 c.c..
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2401 ultimo comma, c.c., l'integrazione dell'organo sindacale avverrà ad opera della Regione Autonoma Valle d'Aosta o dell'assemblea sociale in conformità alla norma dell'articolo 24 del presente statuto.
2) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.
Presidente Pongo in votazione la delibera nel testo emendato dalla II Commissione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità