Oggetto del Consiglio n. 343 del 6 ottobre 1976 - Verbale

OGGETTO N. 343/76 - Anticipazione temporanea, salvo rimborso, di giacenze di cassa, eccedenti il normale fabbisogno della Regione, al fondo regionale di rotazione di cui alla legge regionale 8.10.1973, n. 33 e successive integrazioni e modificazioni.

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione per la prosecuzione dell'esame della seguente proposta relativa all'oggetto: "Anticipazione temporanea, salvo rimborso, di giacenze di cassa, eccedenti il normale fabbisogno della Regione, al fondo regionale di rotazione di cui alla legge regionale 8.10.1973, n. 33 e successive integrazioni e modificazioni", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 30 settembre 1976 e già inserita a verbale dell'adunanza odierna, all'oggetto n. 342.

Il Consigliere TONINO, rilevando la mancanza di una programmazione degli interventi nel settore economico, dichiara che il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

Il Consigliere LANIVI annuncia pure l'astensione del Gruppo dei Democratici Popolari.

Il Consigliere MANGANONI invita l'esecutivo a prendere provvedimenti per favorire l'occupazione femminile nelle zone di fondo valle.

L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI insiste nel richiedere l'approvazione della proposta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Industria e Commercio, Di Stasi;

vista la legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni;

con sedici voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: sedici; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Chincheré, Crétier, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Manganoni, Maquignaz, Monami, Pollicini, Quey e Tonino);

DELIBERA

di autorizzare la Giunta regionale:

1) ad anticipare, con proprie deliberazioni e man mano che se ne presenti la necessità, agli Istituti di credito gestori dei fondi regionali di rotazione di cui alla legge regionale 8.10.1973, n. 33 e successive integrazioni e modificazioni, somme sino alla concorrenza massima di lire 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni) da destinare al capo III "Industria";

2) a stabilire che il recupero delle anticipazioni autorizzate faccia carico agli Istituti di credito gestori del fondo di rotazione regionale e che, all'atto del recupero delle semestralità o delle annualità di ammortamento gravanti sui mutui e sui prestiti concessi con l'utilizzo delle anticipazioni indicate al precedente n. 1, gli Istituti stessi siano tenuti a rimborsare alla Regione il relativo importo, al netto della provvigione e delle spese riconosciute agli Istituti per la gestione del fondo regionale di rotazione;

3) a stabilire che le spese per il pagamento e le somme per il rimborso delle anticipazioni autorizzate siano imputate ed introitate rispettivamente ai capitoli 129 ("Pagamenti per partite di giro diverse") e 162 ("Riscossioni per partite di giro diverse") del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976 ed eventualmente ai corrispondenti capitoli dei bilanci preventivi per gli anni successivi.