Oggetto del Consiglio n. 2807 del 22 ottobre 1997 - Resoconto
SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 OTTOBRE 1997
OGGETTO N. 2807/X Disegno di legge: "Modificazioni alle leggi regionali 16 agosto 1994, n. 45, concernente l'istituzione del servizio veterinario regionale, e 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica)".
Articolo 1 (Modificazioni alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 45)
1. L'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 45 (Istituzione del Servizio veterinario regionale. Modifiche alla dotazione organica dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale, alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla legge regionale 11 maggio 1981, n. 24 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria ed il riordino dei servizi veterinari ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
(Servizio veterinario regionale: attribuzioni)
1. Il Servizio veterinario regionale è inserito ed opera nell'ambito dell'organizzazione e del funzionamento dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta conseguenti all'applicazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Servizio veterinario regionale può avvalersi delle competenti strutture del Dipartimento di prevenzione dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (USL), istituito dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia)."
2. L'articolo 4 della legge regionale 45/1994 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
(Organico e comando)
1. Nell'ambito del contingente di posti della qualifica dirigenziale di cui all'articolo 25 della legge regionale 45/1995 è compreso il posto di veterinario dirigente del Servizio veterinario regionale.
2. Le funzioni di dirigente del Servizio veterinario regionale sono conferite mediante comando di un veterinario, dipendente dell'USL con almeno cinque anni di servizio prestato nel primo livello dirigenziale, in possesso dei requisiti per l'accesso al secondo livello dirigenziale, previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, o di quelli previsti dai regolamenti emanati in applicazione dell'articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 gennaio 1997, n. 4.
3. Al veterinario comandato si applicano le disposizioni dell'articolo 29 della legge regionale 45/1995, con eccezione di quelle di cui al comma 2 relative al limite temporale, tenuto conto che si tratta di personale comandato presso l'Amministrazione regionale da un altro ente pubblico e destinato a svolgere anche funzioni delegate dallo Stato alla Regione.
4. Il comando è disposto dall'USL, su richiesta della Giunta regionale, ed ha durata di cinque anni, eventualmente rinnovabile una sola volta, fatta salva la possibilità di revoca da parte della Giunta regionale, di propria iniziativa o su richiesta dell'USL o dell'interessato.
5. Al veterinario comandato è conservato, per tutto il periodo del comando, il trattamento giuridico nonché il trattamento economico comprensivo di stipendio, indennità, retribuzioni ed eventuali trattamenti specifici in godimento alla data del provvedimento di comando, fatti salvi comunque gli incrementi contrattuali e dello stipendio tabellare relativi al livello di appartenenza."
Articolo 2 (Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70)
1. L'articolo 20 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica) è sostituito dal seguente:
"Articolo 20
(Commissione sanitaria regionale per la formulazione dei programmi di risanamento degli allevamenti nei confronti della tubercolosi e della brucellosi)
1. La commissione regionale per la formulazione dei programmi di risanamento degli allevamenti nei confronti della tubercolosi e della brucellosi di cui all'articolo 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615 (Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi), come modificato dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e 31 marzo 1976, n. 124, è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, ed è composta:
a) dal dirigente del Servizio veterinario regionale, con funzioni di presidente;
b) dal dirigente del Servizio della sanità animale del Dipartimento di prevenzione dell'USL;
c) dal dirigente della Sezione zooprofilattica regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;
d) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di regolamenti comunitari e di sviluppo zootecnico;
e) da un funzionario dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura;
f) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi camerali e di contingentamento;
g) da tre rappresentanti designati dalle associazioni regionali degli allevatori.
2. La segreteria della commissione è affidata ad un dipendente di ruolo dell'assessorato regionale competente in materia di sanità, di livello non inferiore al settimo.
3. La commissione svolge i seguenti compiti:
a) predisposizione di programmi di risanamento e di profilassi, nei limiti fissati dai regolamenti concernenti i piani nazionali per l'eradicazione della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;
b) verifica dei risultati relativi al programma annuale;
c) predisposizione di provvedimenti urgenti ed eccezionali per particolari condizioni sanitarie di allevamenti che richiedano interventi atti a ripristinare e/o favorire la normale attività zootecnica;
d) ogni altro parere o proposta richiesti dalla Giunta regionale."
Articolo 3 (Abrogazione)
1. L'articolo 9 della legge regionale 24/1981, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 45/1994, è abrogato.
Articolo 4 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Rini.
Rini (UV) Il presente disegno di legge procede alla modifica dell'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 45, e dell'articolo 20 della legge regionale del 25 ottobre 1982, n. 70.
Le modificazioni alla legge 45/94 istitutiva del servizio veterinario regionale si sono rese necessarie per adeguarla alla nuova realtà venutasi a creare a seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali del 4 settembre 1995 n. 41, istitutiva fra l'altro del Dipartimento di prevenzione, e del 23 ottobre 1995 n. 45, di riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale.
L'articolo 1 del presente disegno di legge al comma 1 prevede la sostituzione integrale dell'articolo 3 della legge regionale 45/94. Tale sostituzione è una conseguenza dell'entrata in vigore delle due nuove leggi regionali sopracitate. Infatti, la legge regionale 23 ottobre 1995 n. 45 all'articolo 66, comma 2, prevede che con l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8, relativi all'individuazione ed istituzione da parte della Giunta regionale delle strutture organizzative e dirigenziali, cessano di avere vigore tutte le disposizioni di leggi regionali in materia di istituzione di servizi, uffici o strutture comunque denominate dell'Amministrazione regionale e di attribuzione delle relative competenze. Poiché con la deliberazione di Giunta n. 2248 in data 23 giugno 1997 il servizio veterinario è stato definito come struttura di terzo livello dirigenziale provvedendosi altresì ad attribuire allo stesso le relative competenze, da tale data ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della legge 45/95 cessano di avere vigore le previsioni di cui all'articolo 3 della legge 45/94.
Il nuovo comma 1 dell'articolo 3 prevede, quindi, che il servizio veterinario regionale è inserito ed opera nell'ambito dell'organizzazione e funzionamento dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, conseguente all'applicazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45.
Il nuovo comma 2 dell'articolo 3 è invece una conseguenza dell'entrata in vigore della legge 41/95, che ha provveduto ad istituire fra l'altro il Dipartimento di prevenzione articolato in sei servizi, di cui tre: Servizio della sanità animale, Servizio dell'igiene, della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati e Servizio dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, dotati delle competenze in precedenza attribuite al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'USL della Valle d'Aosta.
Il comma 2 dell'articolo 1 del presente disegno di legge sostituisce integralmente l'articolo 4 della legge 45/94 che prevedeva che alla copertura del posto di Direttore di servizio veterinario regionale si provvedesse mediante concorso pubblico per titoli ed esami, comma 3, ma che, nelle more dell'espletamento del concorso, l'Amministrazione regionale potesse avvalersi del disposto di cui all'articolo 36, comma 3, della legge regionale 35/85, che prevede che per motivate esigenze dei servizi o carenze di personale delle specifiche professionalità previste dalla pianta organica, ciascun servizio può avvalersi di personale comandato presso la Regione autonoma Valle d'Aosta da enti od amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito del Servizio socio-sanitario regionale.
L'Amministrazione regionale si è avvalsa della facoltà concessa dall'articolo 4, comma 4, della legge 45/94 comandando al posto di Direttore del servizio veterinario un veterinario dirigente, dipendente dell'USL della Valle d'Aosta. Nel frattempo è intervenuta la legge regionale 45/95, che all'articolo 29 ha disposto anche in merito all'istituto del comando.
Il presente disegno di legge richiama le disposizioni dell'articolo 29 della legge n. 45 con eccezione di quelle di cui al limite temporale, tenuto conto che già lo stesso comma 2 dell'articolo 29 prevedeva la possibilità di deroga al limite temporale dei due anni nel caso di personale comandato presso la Regione da altri enti pubblici per svolgimento di funzioni delegate dallo Stato alla Regione e il veterinario regionale rientra in tale casistica perché è comandato da un altro ente pubblico e svolge anche funzioni delegate dallo Stato alla Regione.
È comunque necessario un disegno di legge perché il veterinario regionale svolge anche, ma non esclusivamente, funzioni delegate dallo Stato alla Regione per cui si attua un'interpretazione dell'articolo 29, comma 2, della legge 45/95 ed è noto che l'interpretazione autentica di una legge non possa farsi che mediante una legge.
Inoltre, la nuova formulazione dell'articolo 4 al comma 2 fissa dei requisiti per il conferimento del comando, prevedendo che il veterinario comandato oltre ad essere dipendente dell'USL deve essere in possesso dei requisiti per l'accesso al secondo livello dirigenziale e deve avere almeno 5 anni di servizio prestato nel primo livello dirigenziale.
Quanto alla durata del comando, si precisa che essa è di 5 anni e che il rinnovo per altri 5 anni è meramente eventuale, e che esiste comunque sempre la possibilità di revoca prima del decorso dei 5 anni, su decisione della Giunta regionale o su richiesta dell'USL o dell'interessato. Questo lo si trova all'articolo 4, comma 4.
La scelta di procedere alla copertura del posto di Dirigente del servizio veterinario regionale mediante comando di un veterinario dell'USL, anziché mediante concorso, è motivata dalla necessità di scongiurare il rischio che il posto in questione possa essere ricoperto da un neolaureato di prima nomina, privo di esperienza e senza la necessaria conoscenza delle problematiche e della realtà del lavoro dei veterinari sul territorio.
La scelta è dettata, oltre che dalla volontà di garantire la continuità del servizio, che già attualmente è espletato da un veterinario dirigente dipendente dell'USL della Valle d'Aosta in posizione di comando, dalla necessità di privilegiare il requisito dell'esperienza.
L'esperienza infatti deve essere una caratteristica imprescindibile del titolare del posto in questione perché al servizio veterinario regionale fanno capo attività di programmazione, di indirizzo, di verifica e di coordinamento e perché rientra fra le attribuzioni del servizio anche la tenuta dei collegamenti con tutte le amministrazioni sanitarie nazionali ed internazionali, dovendo comprendersi in quest'ultima categoria sia le istituzioni comunitarie, sia i paesi non facenti parte dell'Unione Europea quali la Svizzera con cui la Valle d'Aosta per la sua posizione geografica ha contatti frequenti anche dal punto di vista del commercio del bestiame.
Quanto all'articolo 2 del presente disegno di legge, esso riguarda la sostituzione dell'articolo 20 della legge 70 dell'82 concernente la commissione sanitaria regionale per la formulazione dei programmi di risanamento degli allevamenti nei confronti della tubercolosi e della brucellosi.
La modificazione è necessaria perché la composizione della Commissione, di cui all'articolo 20 della legge 70/82 non è più rispondente alla nuova situazione venutasi a creare.
In particolare, si prevedeva che le funzioni di presidente fossero svolte dal Responsabile del servizio di igiene e di assistenza veterinaria dell'USL perché all'epoca dell'approvazione della legge 70/82 il servizio veterinario regionale era stato abrogato. Ora che con la legge 45/94 il servizio veterinario regionale è stato nuovamente istituito, è logico che le funzioni di presidente della Commissione in questione siano attribuite al Caposervizio del servizio veterinario regionale.
Le altre modificazioni che si apportano alla composizione della Commissione consistono in un adeguamento alle previsioni della legge 23 ottobre 1995, n. 45 sulla riorganizzazione dell'Amministrazione regionale.
Président Après cet exhaustif rapport du Conseiller Rini, quelqu'un demande la parole? On passe à l'examen du nouveau texte prédisposé par la Vème Commission. On vote l'article 1:
Présents, votants et favorables: 25
Président On vote l'article 2:
Présents, votants et favorables: 25
Président On vote l'article 3:
Présents, votants et favorables: 25
Président On vote l'article 4:
Présents, votants et favorables: 25
Président On vote la loi dans son ensemble:
Présents, votants et favorables: 24
Le Conseil approuve à l'unanimité
Président Avec cet objet les travaux de ce Conseil régional sont terminés.
La séance est terminée.
La réunion termine à 12h43.
