Oggetto del Consiglio n. 332 del 30 settembre 1976 - Verbale
OGGETTO N. 332/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Estensione ai casi di adozione, affiliazione e affidamento familiare delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni sulla protezione della maternità e dell'infanzia".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul seguente oggetto: Riesame e riapprovazione del disegno di legge n. 203, già approvato dal Consiglio con provvedimento n. 282, in data 2 luglio 1976, concernente: "Estensione ai casi di adozione, affiliazione e affidamento familiare delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni sulla protezione della maternità e infanzia", come da relazione trasmessa ai Signori Consiglieri con lettera in data 28 settembre 1976, n. 652:
Il Presidente della Commissione di Coordinamento ha rinviato non vistato il disegno di legge regionale n. 203, approvato dal Consiglio con provvedimento n. 282 in data 2 luglio 1976, formulando, al riguardo, tre ordini di considerazioni:
a) contrasto con l'articolo 3, lett. h) dello Statuto, che attribuisce alla Regione Valle d'Aosta la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, per adattarle alle condizioni regionali, in materia di previdenza e assicurazioni sociali.
È palese la svista dell'organo di controllo, il quale non ha riferito il disegno di legge in argomento all'articolo 2, lett. a), dello Statuto speciale, bensì, come si è visto, alla competenza legislativa in materia di previdenza e assicurazioni sociali: la Regione, con il disegno di legge de quo, intende integrare le proprie norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale ("lavoratrici, dipendenti dell'Amministrazione regionale", si legge, infatti, all'art. 1), materia in cui dispone di competenza legislativa esclusiva;
b) contrasto con l'articolo 3 della Costituzione per diseguaglianza di trattamento giuridico rispetto alle lavoratrici madri non dipendenti dell'Amministrazione regionale.
Ribadito al riguardo quanto controdedotto al punto precedente, si osserva che la Regione, avendo legiferato ex art. 2 (lettera a) Statuto), non poteva, in questa sede, tener conto delle lavoratrici madri non dipendenti dall'Amministrazione regionale. Peraltro, ad esempio, la Regione Emilia-Romagna - che, al riguardo, ha legiferato in sede di competenza legislativa concorrente (non disponendo, come Regione ordinaria, della competenza esclusiva) - ha disposto, con legge 20 luglio 1973, n. 26 (legge regionale che, quindi, è stata ritenuta pienamente legittima ai sensi dell'art. 127 cost.), che alle impiegate regionali spetta il congedo straordinario retribuito per tre mesi in caso di affidamento a scopo di adozione di un minore e che le medesime hanno, altresì, diritto di fruire dei benefici di cui alla legge per le lavoratrici madri, allorché il minore, all'atto dell'affidamento, non abbia compiuto i tre anni di età (art. 47, lett. f) della legge sul personale regionale, come sostituito dall'art. 17 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26). Appare evidente la disparità di trattamento fra il comportamento dei rispettivi organi di controllo.
c) non rispondenza ai criteri e alle motivazioni costituenti il fondamento della tutela delle lavoratrici madri.
L'osservazione - che non tiene conto, in primo luogo, della necessità per la "madre affidataria" di disporre del tempo occorrente per stare accanto al piccolo affidato, durante il delicatissimo periodo del suo ambientamento psicologico nel nuovo contesto familiare - è in contrasto con varie posizioni giurisprudenziali, che hanno evidenziato, anche alla luce dell'art. 31 della Costituzione, l'identità di condizione tra la madre naturale nel primo anno di vita del bambino e la madre "affidataria" nel primo anno di affidamento, indipendentemente dall'età del bambino: si vedano le note sentenze emesse, abbastanza recentemente, dalla Magistratura milanese (pretore nel 1975 e tribunale nel 1976, nelle cause promosse da due lavoratrici, una dipendente della "Garzanti" e l'altra della "Sit-Siemens").
Quanto sopra premesso, la Giunta propone che il Consiglio regionale riapprovi il testo del disegno di legge di cui si tratta senza modificazioni.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente l'argomento ed invita il Consiglio a riapprovare il disegno di legge in questione.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1, 2 e 3
Si dà atto che gli articoli da 1 a 3 sono approvati, con separate votazioni, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per la riapprovazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Clusaz, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: trenta;
Voti favorevoli: ventotto;
Voti contrari due.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha riapprovato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Estensione ai casi di adozione, affiliazione e affidamento familiare delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni sulla protezione della maternità e infanzia".
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Disegno di legge regionale n. 203
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ...................... n. ......: ESTENSIONE AI CASI DI ADOZIONE, AFFILIAZIONE E AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SULLA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E INFANZIA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con decorrenza dal 1 gennaio 1976, le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni si applicano alle lavoratrici, dipendenti dell'Amministrazione regionale, aspiranti madri di minori adottabili, o affidabili e nel caso di affidamento familiare, tenendo presenti le seguenti modalità:
a) il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 è stabilito in tre mesi e ha decorrenza dalla data di affidamento del minore, purché questo abbia meno di cinque anni, alla aspirante madre;
b) il periodo di astensione facoltativa e i periodi di riposo di cui, rispettivamente, agli artt. 7, primo comma, e 10 della legge citata sub a), possono essere fruiti entro e non oltre un anno dalla data di affidamento del minore;
c) le assenze facoltative non retribuite, di cu all'art. 7, secondo comma, della citata sub a) possono essere richieste fino al compimento del terzo anno di vita del minore.
Art. 2
Per le concessioni dei benefici di cui trattasi, deve essere prodotto l'originale o copia autentica del documento di cui è stato disposto dagli Organi o Enti competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'affidamento del minore ai fini dell'adozione, di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 431, dell'affiliazione o dell'affidamento familiare.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
