Oggetto del Consiglio n. 331 del 30 settembre 1976 - Verbale

OGGETTO N. 331/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Determinazione delle nuove misure dell'assegno pensionabile e della quota di aggiunta di famiglia".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul seguente oggetto: "Riesame e riapprovazione del disegno di legge n. 220, già approvato dal Consiglio con provvedimento n. 277, in data 1 luglio 1976, concernente: Determinazione delle nuove misure dell'assegno pensionabile e della quota di aggiunta di famiglia", come da relazione tramessa ai Signori Consiglieri con lettera in data 28 settembre 1976, prot. n. 652:

Il Consiglio regionale, con provvedimento n. 277 in data 1 luglio 1976, ha approvato il disegno di legge regionale n. 220 dal titolo "Determinazione delle nuove misure dell'assegno pensionabile e delle quote di aggiunta di famiglia".

Con nota in data 5 agosto 1976, prot.n. 4004, il Presidente della Commissione di Coordinamento ha rinviato, non vistato, il disegno di legge di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione e con l'articolo 9, quinto comma, della legge 22 luglio 1975, n. 382.

La Giunta regionale ha preso in esame le motivazioni addotte, osservando quanto segue:

"In merito al contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, si esclude che il principio di uguaglianza sancito nell'articolo stesso, imponga di applicare a tutti lo stesso trattamento esigendo invece che, a diversità di situazioni, corrisponda una diversità di trattamento.

Quanto a contrasto con l'articolo 36 della Costituzione, si osserva che la norma di cui trattasi attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Tale norma pone un evidente limite minimo alla retribuzione, ma non un limite massimo. Inoltre, le nuove misure dell'assegno pensionabile non sono sproporzionate rispetto alla qualità e quantità del lavoro reso dai dipendenti regionali.

Circa il contrasto con il principio della perequazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti, enunciato all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, si ritiene che non possa individuarsi in tale norma un "principio fondamentale dell'ordinamento giuridico dello Stato", non trattandosi di norma di portata generale ma di norma di applicazione limitata al trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato e delle sue Aziende autonome.

Inoltre, ammettendo, per ipotesi, che il principio di cui trattasi possa costituire un limite alla potestà legislativa attribuita alla Regione dall'articolo 3 dello Statuto speciale, si ritiene che la perequazione delle retribuzioni dei dipendenti pubblici vada riferita al trattamento economico complessivo e non solo a quello integrativo.

Si osserva, a tale proposito, che al personale regionale non è stato esteso l'assegno perequativo concesso ai dipendenti civili dello Stato con legge 15 novembre 1973, n. 734, né la somma di Lire ventimila di cui al D.P.R. 11 maggio 1976, n. 268, i cui importi complessivi sono mediamente corrispondenti, se non superiori, alle misure del trattamento economico integrativo da attribuirsi al personale regionale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14 e dell'articolo 1 della legge regionale di cui si tratta".

Per i motivi sopra enunciati la Giunta regionale ha concordato, unanime, sulla opportunità di proporre al Consiglio regionale la riapprovazione del disegno di legge di cui trattasi.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE, ritenendo infondate le osservazioni del Presidente della Commissione di Coordinamento sul disegno di legge in questione perché non esisterebbero violazioni dei principi costituzionali sanciti dagli articoli 3 e 36 della Costituzione, invita il Consiglio a riapprovare il disegno di legge nel medesimo testo.

Quindi, venuto a conoscenza dell'intendimento del Gruppo consiliare comunista di presentare un ordine del giorno in materia di perequazione del trattamento economico di tutti i pubblici dipendenti, annuncia la propria adesione all'iniziativa.

Il Consigliere MONAMI ribadisce la posizione negativa del Gruppo comunista rispetto alla proposta in esame, posizione già manifestata in precedenti analoghe occasioni e determinata dal timore che l'assegno di cui trattasi possa portare ulteriori sperequazioni nel campo delle retribuzioni dei pubblici dipendenti.

Ritiene indispensabile una chiara informazione dei Consiglieri regionali circa la reale situazione delle retribuzioni dei dipendenti regionali ed un raffronto con quelli degli altri dipendenti da enti pubblici che, a parità di mansioni, godrebbero di retribuzioni inferiori.

Per questi motivi, e ritenendo che l'assegno di 30.000 mensili nette uguali per tutti i dipendenti sarebbe punitivo nei confronti delle categorie inferiori, suggerisce di rinviare l'esame del provvedimento annunciando sin d'ora che in caso di votazione i Consiglieri del Gruppo comunista si asterranno.

Infine annuncia la presentazione di un ordine del giorno per la perequazione delle retribuzioni dei dipendenti della Regione e degli Enti locali, nonché per l'adeguamento delle medesime alle disposizioni contenute nei rispettivi contratti nazionali.

Il Consigliere LUSTRISSY, pur confermando che i Democratici Popolari, come già fecero in precedenza, voteranno a favore del disegno di legge in questione, auspica una nuova definizione, in senso perequativo, delle retribuzioni di tutti i pubblici dipendenti.

Il Consigliere CHANU, a completamento dell'intervento del collega Lustrissy, ritiene opportuno che il disegno di legge sia approvato senza modificazioni, anche per questione di principio nei confronti del comportamento dell'organo di controllo, ed annuncia la disponibilità del suo Gruppo per l'approvazione dell'ordine del giorno testé annunciato dal Consigliere Monami.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE, nel concordare sulla necessità di addivenire ad una perequazione dei trattamenti economici dei pubblici dipendenti, vuole sottolineare il carattere provvisorio, di semplice acconto sui futuri miglioramenti dell'assegno mensile di cui al disegno di legge in esame.

Conclude quindi annunciando il voto favorevole dell'esecutivo per l'approvazione dell'ordine del giorno del Gruppo comunista.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola in sede di discussione generale sul disegno di legge di cui si tratta, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere alla votazione, per alzata di mano, sul sottoriportato ordine del giorno presentato dal Consigliere Dolchi, a nome del Gruppo consiliare del PCI.

"ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta

nel corso della discussione conseguente al riesame del disegno di legge regionale n. 220, già approvato dal Consiglio con provvedimento n.277, in data 1 luglio 1976, concernente: "Determinazione delle nuove misure dell'assegno pensionabile e della quota aggiunta di famiglia";

ritenuto che la riforma della pubblica Amministrazione è uno dei momenti più importanti del rinnovamento della società e che una delle componenti fondamentali di tale riforma è costituita dalla perequazione del trattamento economico e normativo dei pubblici dipendenti di pari responsabilità o che svolgono analoghe prestazioni, pur operando in settori diversi, poiché solo così possono essere avviati gli elementi concreti di riforma, ivi compreso le ristrutturazioni degli Enti e l'applicazione delle potestà che alle Regini verranno e deriveranno (Riforma sanitaria, attuazione legge n. 382/1973 e n. 70/1975), con conseguenti mobilità e nuove aggregazioni di personale;

impegna la Giunta regionale ad adoperarsi:

1) affinché sia avviato un concreto processo di perequazione del trattamento dei pubblici dipendenti della Valle d'Aosta con preciso riferimento a quelli degli Enti locali (Comuni, Comunità Montane) e dalla Amministrazione regionale;

2) affinché il provvedimento relativo alle misure dell'assegno pensionabile e delle quote di aggiunta di famiglia sia inquadrato nell'ambito delle disposizioni normative ed economiche che saranno stabilite con il contratto nazionale dei dipendenti delle Regioni a Statuto ordinario e speciale;

3) affinché congiuntamente alle altre Regioni, assuma tutte le iniziative perché, in tempi brevi, si addivenga alla definizione del contratto nazionale, in modo da assicurare il soddisfacimento dei legittimi interessi dei lavoratori".

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Vice Presidente CHABOD, accerta e comunica che il Consiglio con voti favorevoli trenta (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: trenta; astenutosi dalla votazione il Consigliere Parisi), ha approvato l'ordine del giorno soprariportato.

Il Vice Presidente CHABOD invita quindi il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato con venticinque voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventinove; votanti e favorevoli: venticinque; astenutisi dalla votazione: i Consiglieri Crétier, Dolchi, Monami e Tonino).

Articoli 2 e 3

Si dà atto che gli articoli 2 e 3 sono approvati, con separate votazioni, con venticinque voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trenta: votanti e favorevoli: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Monami e Tonino).

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per la riapprovazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti: trentuno;

Consiglieri votanti: venticinque;

Voti favorevoli: venticinque;

Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Crétier, Chincheré, Dolchi, Manganoni, Monami e Tonino.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha riapprovato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Determinazione delle nuove misure dell'assegno pensionabile e della quota di aggiunta di famiglia".

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Disegno di legge regionale n. 220

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ...................... n. ......: DETERMINAZIONE DELLE NUOVE MISURE DELL'ASSEGNO PENSIONABILE E DELLA QUOTA DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Con decorrenza dal 1 luglio 1976, l'importo dell'assegno pensionabile spettante al personale regionale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14, è raddoppiato.

Art. 2

A decorrere dal 1 luglio1976, le quote di aggiunta di famiglia spettanti ai dipendenti della Regione sono aumentate a L. 9.880 mensili lorde per ogni componente della famiglia a carico dell'avente diritto a norma delle leggi in vigore.

Art. 3

La copertura per l'anno 1976 e per gli anni seguenti delle spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste in complessive L. 572.340.000, è assicurata dallo stanziamento di L. 600.000.000 compreso nella previsione del capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976 ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento, Spese correnti, Allegato E").

Per il finanziamento della spesa di L. 286.170.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1976, gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli di spesa, relativi alle spese per emolumenti al personale dei vari servizi regionali, sono aumentati dei singoli corrispondenti importi con prelievo delle corrispondenti somme dal capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso.

Capitolo n.

Aumento della previsione

(variazione in più)

8

4.420.000

42

960.000

51

16.690.000

52

3.470.000

53

13.040.000

54

12.200.000

55

4.230.000

70

620.000

71

7.750.000

74

1.300.000

163

2.880.000

293

12.670.000

294

4.380.000

497

300.000

302

21.620.000

362

200.000

375

100.000

462

9.800.000

495

16.830.000

496

12.220.000

580

13.800.000

581

75.730.000

630

5.950.000

676

14.120.000

683

540.000

693

310.000

694

1.770.000

695

8.050.000

777

13.100.000

793

7.120.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, lì