Oggetto del Consiglio n. 2626 del 11 giugno 1997 - Verbale

OGGETTO N. 2626/X - CONCESSIONE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31/1992, DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 8.000.000 AL CAMPER CLUB VALLE D'AOSTA NELLE SPESE PREVISTE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL "QUARTO RADUNO CAMPERISTI IN VALLE D'AOSTA", IN PROGRAMMA DAL 14 AL 22 GIUGNO 1997. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.

Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 30 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

Il Camper Club Valle d'Aosta ha presentato all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, una richiesta tendente ad ottenere, ai sensi della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31, un contributo nelle spese previste per l'organizzazione e lo svolgimento del "Quarto raduno camperisti in Valle d'Aosta", in programma in diverse località della regione (Verrès-Aosta-Quart-Morgex-CourmayeurIntrod-Valsavarenche), dal 14 al 22 giugno 1997;

Alla richiesta sopra specificata è stato allegato il preventivo di spesa che ammonta a complessive Lire 23.300.000, così dettagliate:

- ospitalità partecipanti Lire 12.600.000

- spese trasferimenti Lire 2.300.000

- gita in funivia sul M. Bianco Lire 8.400.000

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TOTALE Lire 23.300.000

Si dà atto che l'Ufficio regionale per il turismo, ritiene che le spese sopra esposte siano ammissibili a contributo e che l'iniziativa di cui trattasi sia da considerarsi di interesse turistico promozionale;

Si ritiene pertanto di aderire alla richiesta del Camper Club Valle d'Aosta mediante la concessione di un contributo massimo di Lire 8.000.000, pari al 34% circa delle spese preventivate per l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa in questione;

Si fa presente che il contributo in questione è riferito al raggiungimento dell'obiettivo n. 3207 "Programmazione e gestione dei contributi per l'organizzazione di manifestazioni promozionali" del bilancio di gestione per l'anno 1997 e triennio 1997/1999;

Vista la legge regionale 24 giugno 1992, n. 31;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 6162 in data 30 dicembre 1996 e n. 317 in data 3 febbraio 1997 concernenti il bilancio di gestione della Regione per l'anno 1997 e per il triennio 1997/1999, nonché la circolare applicativa n. 7 in data 6 febbraio 1997 (prot. 320/SGT);

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente dell'Ufficio regionale per il turismo dell'Assessorato del Turismo, Sport e Beni Culturali, ai sensi dell'art. 72 della legge regionale 3/1956, e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale 45/1995, sulla presente deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventiquattro);

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31, la concessione di un contributo fino ad un massimo di Lire 8.000.000 (ottomilioni) a favore del Camper Club Valle d'Aosta, con sede in Aosta, C.F 91033330076, e comunque in percentuale non superiore al 34% delle spese effettivamente sostenute e regolarmente giustificate per l'organizzazione e lo svolgimento del "Quarto raduno camperisti in Valle d'Aosta", in programma in varie località della regione (VerrèsAosta-Quart-Morgex-Courmayeur-Introd-Valsavarenche) dal 14 al 22 giugno 1997;

2) di approvare e di impegnare la spesa di Lire 8.000.000 (ottomilioni), con imputazione al cap. 64320 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1997 ("Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero"), riferimento dettaglio n. 3015, che presenta la necessaria disponibilità;

3) di stabilire che alla liquidazione si provveda, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, su richiesta del Dirigente dell'Ufficio regionale per il turismo e lo sport dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, a manifestazione avvenuta e previa presentazione del consuntivo corredato da idonei giustificativi di spesa;

4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del Decreto Legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.

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