Oggetto del Consiglio n. 2625 del 11 giugno 1997 - Verbale

OGGETTO N. 2625/X - CONCESSIONE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31/1992, DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 30.000.000 ALLA COMUNITÀ MONTANA MONTE CERVINO NELLE SPESE PREVISTE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'11a EDIZIONE DEL "SUPERROL CERVINO", IN PROGRAMMA NEL MESE DI LUGLIO 1997. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.

Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 29 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

La Comunità Montana Monte Cervino ha presentato all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, una richiesta tendente ad ottenere, ai sensi della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31, un contributo nelle spese previste per l'organizzazione dell'11^ edizione del "Superroll Cervino", gara internazionale di skiroll, in programma nel mese di luglio 1997;

Alla gara, il cui percorso tradizionalmente si snoda da SaintVincent a Breuil-Cervinia su una lunghezza di circa 30 km., è prevista la partecipazione dei più noti e quotati atleti dello sci di fondo a livello internazionale. La notorietà e il prestigio degli atleti partecipanti garantiscono alla competizione un alto livello agonistico e di spettacolarità richiamando l'interesse della Rai e dei più importanti quotidiani e riviste specializzate del settore;

Alla richiesta sopra specificata è stato allegato il preventivo di spesa che ammonta a complessive Lire 75.000.000, così dettagliate:

- promozione e stampa (filmato e varie) Lire 7.000.000

- realizzazione manifesti, dépliants, ecc. Lire 7.000.000

- ospitalità atleti Lire 6.000.000

- cronometristi Lire 1.000.000

- rimborso viaggi e compensi partecipazione atleti Lire 45.000.000

- varie Lire 9.000.000

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TOTALE Lire 75.000.000

Si dà atto che l'Ufficio regionale per il turismo, ritiene che le spese sopra esposte siano ammissibili a contributo e che l'iniziativa di cui trattasi sia da considerarsi di interesse turistico promozionale;

Si ritiene pertanto di aderire alla richiesta della Comunità Montana Monte Cervino mediante la concessione di un contributo massimo di Lire 30.000.000, pari al 40% delle spese preventivate per l'organizzazione dell'iniziativa in oggetto;

Si fa presente che il contributo in questione è riferito al raggiungimento dell'obiettivo n. 3207 "Programmazione e gestione dei contributi per l'organizzazione di manifestazioni promozionali" del bilancio di gestione per l'anno 1997 e triennio 1997/1999;

Vista la legge regionale 24 giugno 1992, n. 31;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 6162 in data 30 dicembre 1996 e n. 317 in data 3 febbraio 1997 concernenti il bilancio di gestione della Regione per l'anno 1997 e per il triennio 1997/1999, nonché la circolare applicativa n. 7 in data 6 febbraio 1997 (prot. 320/SGT);

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente dell'Ufficio regionale per il turismo dell'Assessorato del Turismo, Sport e Beni Culturali, ai sensi dell'art. 72 della legge regionale 3/1956, e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale 45/1995, sulla presente deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventisei);

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31, la concessione di un contributo fino ad un massimo di Lire 30.000.000 (trentamilioni) a favore della Comunità Montana Monte Cervino, con sede in Châtillon, Via Chanoux, 11 - P. IVA 00193840071 e comunque in percentuale non superiore al 40% delle spese effettivamente sostenute e regolarmente giustificate per l'organizzazione dell'11^ edizione del "Superroll Cervino", gara internazionale di skiroll, in programma da St.Vincent a Breuil-Cervinia nel mese di luglio 1997;

2) di approvare e di impegnare la spesa di Lire 30.000.000 (trentamilioni), con imputazione al cap. 62520 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1997 ("Contributi e sussidi ad enti locali per attività nel settore del turismo e del tempo libero"), riferimento dettaglio n. 1601, che presenta la necessaria disponibilità;

3) di stabilire che alla liquidazione si provveda, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, su richiesta del Dirigente dell'Ufficio regionale per il turismo e lo sport, a manifestazione avvenuta e previa presentazione del consuntivo corredato da idonei giustificativi di spesa;

4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del Decreto Legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.

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