Oggetto del Consiglio n. 2620 del 11 giugno 1997 - Resoconto
SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1997
OGGETTO N. 2620/X Subconcessione, in via di sanatoria, per la durata di anni trenta decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, al C.M.F. Porossan, di derivazione d'acqua dal Torrente Parléaz nei Comuni di Aosta e Saint-Christophe, ad uso irriguo.
Deliberazione Il Consiglio
Premesso che con domanda in data 27 luglio 1994 corredata da progetto a firma Geom. Ernesto Breuvé, il C.M.F. TRIET ha chiesto all'Amministrazione regionale la concessione in via di sanatoria, di derivare, nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, dal Torrente Parléaz, a quota 1130,80 m.s.m., in Comune di Saint-Christophe, e a quota 938,99 in comune di Aosta, complessivamente mod. 0,2223 di acqua per irrigare complessivi ha. 11.11.64 di terreni siti nei comuni di Aosta, Saint-Christophe, Roisan.
Precisato che la domanda corredata da progetto a firma Geom. Ernesto Breuvé prevede il rifacimento delle due opere di presa, in quanto le condotte ed i canaletti in terra per l'irrigazione sono esistenti, trattandosi della richiesta, in sanatoria, del riconoscimento di un diritto praticato da tempo immemorabile e per il quale non era stata presentata domanda nei termini prescritti.
Tenuto presente che:
- il Magistrato per il Po di Parma, con nota prot. n. 111067 in data 26 luglio 1995, ha rilasciato il proprio nullaosta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;
- l'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma, con nota prot. n. 3084 in data 27 luglio 1995, ha dichiarato di non avere osservazioni o rilievi da esprimere in merito, condizionatamente al mantenimento della portata del deflusso minimo vitale, pari a circa 10 l/sec., nonché dell'eventuale valutazione dell'opportunità di disattivare la presa di monte;
- l'avviso di presentazione della domanda 27 luglio 1994 del C.M.F. TRIET è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 20 in data 17 luglio 1996 e riprodotto nel n. 180 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 2 agosto 1996 senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;
- con ordinanza n. 206 in data 19 settembre 1996 dell'Assessore ai Lavori Pubblici è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 17 ottobre 1996 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;
- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio dei comuni di Aosta, Saint-Christophe, Roisan e copia della medesima è stata inviata al Consorzio per la Tutela, l'Incremento e l'Esercizio della Pesca in Valle d'Aosta; al Magistrato per il Po di Parma; al Ministero dei LL.PP. Direzione Generale delle Acque ed Impianti Elettrici; alla Sezione Idrografica del Po di Torino; all'Associazione d'Irrigazione Est-Sesia di Novara; all'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia di Vercelli; all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, Servizio S.I.D.S.; all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, Servizio Forestazione; all'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'Ambiente; alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino; all'E.N.E.L. - compartimento di Torino; all'Assessorato del Turismo, Sport e Beni Culturali Ufficio Sovraintendenza; all'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma ed al C.M.F. TRIET;
- la pubblicazione presso i comuni di Aosta, Saint-Christhophe e Roisan, come risulta dal referto in calce all'ordinanza è avvenuto regolarmente e ha dato luogo alla presentazione, da parte delle Associazioni Irrigue Est-Sesia di Novara ed Ovest-Sesia di Vercelli, di due esposti, datati rispettivamente 17 ottobre 1996 e 29 ottobre 1996 con i quali, a salvaguardia delle dotazioni idriche del Naviglio d'Ivrea, del Depretis e del Canale Farini derivati dalla Dora Baltea, le suddette Associazioni chiedono che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti prescrizioni:
a) la derivazione della portata concessa dovrà essere sospesa nei periodi in cui viene a mancare la competenza del Naviglio d'Ivrea, del Depretis e del Farini;
b) il manufatto di derivazione dovrà essere dotato di apposito edificio idoneo alla misura della portata assentita.
Visto altresì che la visita locale d'istruttoria è regolarmente avvenuta il 20 novembre 1996 ed alla medesima oltre ai funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, sono intervenuti i signori: Bionaz Elsa, presidente del C.M.F. Porossan, assistita dai Sigg. Barailler Carlo e Ours Walter e dal progettista Geom. Breuvé Ernesto, il sig. Meynet Siro, in rappresentanza dell'ENEL, ed il Geom. Milani Sergio dell'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'Ambiente, i quali di comune accordo hanno rinunciato ad effettuare il sopralluogo alle località interessate dalla derivazione in quanto a tutti conosciute e rispondenti, di massima, alle rappresentazioni grafiche di progetto.
Precisato che durante la riunione d'istruttoria la sig. Bionaz ha comunicato che il C.M.F. TRIET ha cambiato denominazione diventando C.M.F. Porossan, chiedendo pertanto che la concessione venga rilasciata a tale nuovo nominativo.
Comunicato che, in riferimento alla richiesta avanzata dal sig. Meynet, in merito alla tutela dei diritti che l'ENEL, con disciplinare n. 4625 in data 10 maggio 1976 ha acquisito, sulle acque del Torrente Buthier, il Consorzio ha precisato che si tratta di un riconoscimento di un antico uso, esercitato precedentemente al rilascio della suddetta subconcessione e per il quale non era stata presentata domanda nei termini prescritti.
Tenuto conto che in merito agli esposti presentati, i rappresentanti del Consorzio hanno fatto rilevare che la derivazione non può interferire con i canali demaniali in quanto la distanza tra le derivazioni è notevole ed il quantitativo d'acqua derivato, essendo minimo, non può certo influenzare le portate della Dora Baltea.
Precisato che per quanto riguarda il rilascio del minimo deflusso vitale, chiesto dall'Autorità di Bacino, il Consorzio ha fatto presente che il Torrente Parléaz è un corso d'acqua non perenne e che, date le limitate portate del medesimo, tale rilascio risulterebbe incompatibile con l'esercizio della derivazione con conseguente grave danno all'agricoltura.
Considerato che, sempre durante la visita di istruttoria, il Geom. Breuvé ha fatto notare che, per quanto riguarda il suggerimento di valutare l'opportunità di disattivare la presa di monte, tale soluzione è tecnicamente impossibile poiché i terreni ubicati a monte della presa inferiore non potrebbero più essere irrigati. Per contro, l'abbandono della presa inferiore comporterebbe invece il mancato utilizzo di acque risorgive esistenti tra le due prese che, proprio in considerazione della limitata portata del torrente, risultano indispensabili per l'alimentazione della derivazione irrigua.
Precisato pertanto che essendo ritenuta ammissibile la prescrizione di cui al punto b) del sopraccitato esposto, apposita clausola è stata inserita nel disciplinare di subconcessione.
Tenuto inoltre presente che:
- la derivazione avviene mediante due opere di presa poste entrambe in sinistra orografica;
- la presa posta a quota 1130,80 m.s.m. in comune di Saint-Christophe serve il comprensorio di Papet damon che ha una superficie di ha. 4.15.67 mentre quella posta a quota 938,99 in comune di Aosta serve il comprensorio di Triet che ha una superficie di ha. 6.95.97;
- il rifacimento di entrambe le prese consiste nel rivestimento di un tratto del letto del torrente con massi di pietra naturale posati a scogliera, nella costruzione di due muri in cls. per la formazione di sponde, nella costruzione di un dissabbiatore con fondo inclinato e gradino finale, paratoia di scarico di fondo della sabbia, paratoia di regolazione o chiusura dell'adduzione al dissabbiatore, griglia e paratoia di adduzione dell'acqua in condotta e sfioratore per lo scarico della portata in eccesso nel torrente stesso.
Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto che:
1) la derivazione risponde allo scopo di provvedere all'irrigazione di due comprensori ubicati a quote differenti, la cui superficie complessiva ammonta a ha. 11.11.64 di terreni ubicati nei comuni di Aosta, Saint-Christophe e Roisan;
2) la quantità d'acqua da derivare, nella misura di mod. 0,2223, nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, si può subconcedere avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;
3) la dotazione di acqua per ettaro irrigato 2 lt/sec., per tipo di irrigazione (a scorrimento) e di coltura rientra nella media e pertanto può ritenersi ammissibile;
4) la derivazione è razionale ed è in atto da tempo immemorabile senza aver arrecato turbamenti o essere stata di pregiudizio agli interessi pubblici ed a quelli dei terzi.
Visto infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 3315/97 del 28 febbraio 1997 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare;
Visto lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 e successive norme di attuazione;
Vista la Legge regionale n. 4 del 8 novembre 1956;
Vista la Legge n. 36 del 5 gennaio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 1193/X in data 22 febbraio 1995 ed in esecuzione della medesima;
Visto il parere favorevole rilasciato dal titolare delle funzioni di responsabile del Servizio Assetto e tutela del territorio nell'ambito dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto dagli articoli 13 comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 45/1995, in ordine alla legittimità della presente deliberazione.
Delibera
1) di subconcedere, in via di sanatoria, per la durata di anni trenta, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, al C.M.F. TRIET ora C.M.F. POROSSAN, giusta la domanda presentata in data 27 luglio 1994, di derivare, dal torrente Parléaz, nei comuni di Aosta e Saint-Christophe, a quota 1130,80 m.s.m. e a quota 938,99 nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, mod. max. 0,2223 di acqua per irrigare una superficie complessiva di ha. 11.11.64 di terreni ubicati nei comuni di Aosta, Saint-Christophe e Roisan;
2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di subconcessione;
3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante del C.M.F. POROSSAN;
4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la tesoreria dell'Amministrazione regionale:
a) lire 20.000 (ventimila) pari al minimo fissato dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1961 n. 1501 e per gli scopi di cui all'articolo 11 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775;
b) lire 10.000 (diecimila) pari al minimo fissato dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961 n. 1501 e per gli scopi di cui all'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
c) lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazioni di atti, eccetera somma da introitare al Capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione di fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);
5) di stabilire, come specificato nell'articolo 9 del disciplinare di subconcessione, che nessun canone è dovuto dall'utenza, essendone l'uso irriguo esente, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 9 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, promulgato con Legge Costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948;
6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 8 del Decreto Legislativo 22 aprile 1994 n. 320 e di darne esecuzione.
Allegato
(...Omissis...)
Presidente È aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.
Chiarello (RC) Volevo solo ricordare all'Assessore che stiamo aspettando il piano regionale delle acque e il piano energetico regionale.
Mi sono astenuto proprio perché, come avevo dichiarato diversi Consigli fa, in mancanza di un piano regionale sulle acque continuano a passare concessioni anche piccole, che si possono capire, ma che dovrebbero essere ricomprese in un piano generale di utilizzo delle acque della nostra Regione.
Presidente Pongo in votazione la delibera in oggetto:
Presenti: 25
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 1 (Chiarello)
Il Consiglio approva