Oggetto del Consiglio n. 2617 del 11 giugno 1997 - Verbale

OGGETTO N. 2617/X - SUBCONCESSIONE, IN VIA DI SANATORIA, PER LA DURATA DI ANNI TRENTA DECORRENTI DALLA DATA DEL DECRETO DI SUBCONCESSIONE, AL C.A.I. MILANO, DI DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA DORA DI VENY, IN COMUNE DI COURMAYEUR, AD USO IDROELETTRICO.

Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 24 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con domanda in data 23.02.1993, il C.A.I. Milano ha chiesto all'Amministrazione regionale il rinnovo, in via di sanatoria, della subconcessione assentita con D.P.G.R. n. 230 del 13.07.1954 e D.P.G.R. n. 289 del 28.09.1954, scaduta in data 27.09.1984;

- essendo stata, l'istanza, presentata fuori dai termini di legge, la medesima è stata istruita come domanda ex-novo;

- nelle more d'istruttoria, con domanda in data 15.11.1994, il C.A.I. Milano ha chiesto di aumentare la portata media dai precedenti 13,5 l/sec. a 30 l/sec. costanti e continui, mantenendo invariate le quote di presa e di restituzione, per il periodo dal 01.06 al 30.09 di ogni anno, onde produrre sul salto di mt. 50 un aumento della potenza nominale media annua da Kw 2,25 a kw 4,90, da trasformare in energia elettrica a servizio del Rifugio Elisabetta.

Precisato che la domanda, corredata dal relativo progetto a firma p.i. Meneghini Franco e geom. Péaquin Giosuè, prevede la costruzione di un impianto del tipo ad acqua fluente con canale di derivazione, vasca di decantazione, vasca di carico, condotta forzata, edificio di produzione e canale di restituzione.

Tenuto presente che:

- il Magistrato per il Po di Parma, con nota prot. n. 13835 in data 02.10.1995, ha rilasciato il proprio nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;

- l'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma, con nota prot. n. 5011 in data 05.12.1995, ha espresso parere favorevole subordinatamente alla prescrizione e alla realizzazione della scala di risalita della fauna ittica;

- l'E.N.E.L., Compartimento di Torino, con nota prot. n. 1828 in data 15.11.1995 ha comunicato di non avere alcuna osservazione da formulare in merito;

- l'avviso di presentazione della domanda 15.11.1994 del C.A.I. Milano è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 5 in data 14.02.1996 e riprodotto nel n. 92 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 19.04.1996, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;

- con ordinanza n. 193 in data 21.05.1996 dell'Assessore ai Lavori Pubblici è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 03.06.1996 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Courmayeur e copia della medesima è stata inviata al Consorzio per la Tutela, l'Incremento e l'Esercizio della Pesca in Valle d'Aosta; al Magistrato per il Po di Parma; al Ministero dei LL.PP. Direzione Generale delle Acque ed Impianti Elettrici; alla Sezione Idrografica del Po di Torino; all'Associazione d'Irrigazione Est-Sesia di Novara; all'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia di Vercelli; all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, Servizi S.I.D.S. e Forestazione; all'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'Ambiente; all'Assessorato dell'Industria, Commercio ed Artigianato, Servizio Energia; alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino; all'E.N.E.L. Compartimento di Torino; all'Assessorato del Turismo Sport e Beni Culturali, Ufficio Sovraintendenza; all'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma ed al C.A.I. - Sezione di Milano - Sottosezione Tecnomasio;

- la pubblicazione presso il Comune di Courmayeur, come risulta dal referto in calce all'ordinanza è avvenuto regolarmente ed ha dato luogo alla presentazione, da parte delle Associazioni Irrigue Est-Sesia di Novara ed Ovest-Sesia di Vercelli, di due esposti, datati 17.06.1996 e 11.06.1996 con i quali, a salvaguardia delle dotazioni idriche dei canali Naviglio d'Ivrea, Depretis e Farini, derivati dalla Dora Baltea, le Associazioni Irrigue chiedono che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti precisazioni:

a) nell'impianto idroelettrico di cui trattasi non si potranno realizzare bacini di invaso;

b) il manufatto di derivazione dovrà essere dotato di apposito edificio idoneo alla misura della portata assentita;

c) le manovre di invaso e di svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Visto altresì che la visita locale d'istruttoria è regolarmente avvenuta il 10.07.1996 ed alla medesima oltre ai funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, sono intervenuti i signori: p.i. Meneghini Franco, geom. Péaquin Giosuè e il sig. Grange Alessandro in rappresentanza del C.A.I. Milano; Diemoz Bruno guardia forestale della stazione di Pré-Saint-Didier; geom. Larosa Salvatore dell'Assessorato dell'Agricoltura Forestazione e Risorse Naturali, Servizio Forestazione.

I rappresentanti del C.A.I. Milano hanno preso atto degli esposti delle Associazioni Irrigue ed in merito hanno fatto presente che, trattandosi di impianto ad acqua fluente, pertanto privo di bacino di invaso, non sono temibili turbamenti al regime idraulico del corso d'acqua e che l'aumento di portata è riferito al periodo 01.06 al 30.09 di ogni anno.

In riferimento alle richieste formulate dall'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma, il geom. Larosa , considerato che l'opera di presa interessa solo parzialmente l'alveo del torrente e che da informazioni assunte presso la competente stazione forestale risulta l'assenza di fauna ittica, ritiene superflua la realizzazione della scala di risalita dell'ittiofauna.

Tenuto inoltre presente che:

- l'opera di presa è del tipo a soglia derivante con griglia sub-verticale saldamente ancorata alla struttura della traversa in c.l.s. e pietrame;

- all'imbocco della vasca sghiaiatrice delle dimensioni di mt. 4,00x1,50, è prevista una paratoia di intercettazione principale, che consente l'eventuale messa fuori servizio dell'impianto per la necessaria manutenzione;

- è prevista inoltre una seconda paratoia, posta al termine della vasca stessa, sullo stesso lato dello sfioratore, che permetterà l'allontanamento della ghiaia depositata o di altro materiale lapideo eventualmente filtrato attraverso la griglia;

- la vasca di sedimentazione è collegata con la vasca di carico, delle dimensioni in pianta di mt. 1,50x1,50 ed un volume pari a mc. 4,75 circa, mediante una tubazione di polietilene del diametro esterno di 250 mm., interrata della lunghezza di circa 80 metri;

- l'adduzione delle acque alla turbina avverrà mediante una condotta forzata, avente uno sviluppo complessivo di circa mt. 130 ed un diametro interno di 200 mm.;

- la centrale esistente, costituita da un basso fabbricato con struttura portante in pietrame, malta e soletta di copertura in c.l.s., dovrà essere ampliato e avrà le dimensioni esterne di mt. 2,70x4,40 con altezza di mt. 2,70 circa;

- dopo l'utilizzazione le acque verranno integralmente restituite, attraverso il canale di scarico, nella Dora di Veny a quota 2062 m.s.m.;

- il dislivello tra il pelo morto dell'acqua nella vasca di carico, a quota 2121,88 m.s.m. e del canale di restituzione, a valle dei meccanismi motore, posto a quota 2071,88, risulta essere di metri 50,00.

In conseguenza, la potenza nominale media annua dell'impianto, sulla portata di moduli 0,30 costanti e continui, per quattro mesi all'anno (dal 1° giugno al 30 settembre) che corrispondono a moduli medi annui 0,30x122/365=0,10, risulta essere di: 10x50:102=Kw 4,90.

Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto che:

1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;

2) la quantità d'acqua da derivare, nella misura di moduli 0,30 costanti e continui, si può subconcedere, avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;

3) le opere di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;

4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

5) il minimo deflusso vitale, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione Consigliare n. 1193/X in data 22.02.1995 ammonta a 28 litri/sec.;

6) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione della Dora di Veny ed è compatibile con il buon regime idraulico, senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;

7) per l'uso della derivazione non è temibile alcun inquinamento delle acque e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo.

Visto infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 19187 del 29.11.1996 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare;

Visto lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26.02.1948 e successive norme di attuazione;

Vista la Legge regionale n. 4 del 08.11.1956;

Vista la Legge n. 36 del 05.01.1994;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 1193/X in data 22.02.1995 ed in esecuzione della medesima;

Visto il parere favorevole rilasciato dal titolare delle funzioni di responsabile del Servizio Assetto e tutela del territorio nell'ambito dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto dagli artt. 13 comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della L.R. 45/1995, in ordine alla legittimità della presente deliberazione.

Visto il parere delle Commissioni consiliari permanenti III e IV;

Con voti favorevoli: ventisei (presenti: ventisette; votanti: ventisei; astenuto: uno, il Consigliere CHIARELLO);

DELIBERA

1) di subconcedere, per la durata di anni trenta successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, al C.A.I. Milano - Sottosezione Tecnomasio, giusta la domanda presentata in data 23.02.1993 e rettifica del 15.11.1994 di derivare, per il periodo dal 01.06 al 30.09 di ogni anno, dalla Dora di Veny, a quota 2124,50 m.s.m., nel comune di Courmayeur, moduli 0,30 costanti e continui (litri al minuto secondo trenta) di acqua per produrre sul salto di metri 50, la potenza nominale media annua di Kw 4,90;

2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di subconcessione;

3) di approvare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante del C.A.I. Milano;

4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la tesoreria dell'Amministrazione regionale:

a) lire 25.120 (venticinquemilacentoventi) ad integrazione della somma di lire 2.000 (duemila) già versata come da quietanza n. 674 in data 23.04.1954, pari a mezza annualità del canone, ai sensi dell'art. 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, a titolo di cauzione, somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;

b) lire 10.000 (diecimila) pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501 e per gli scopi di cui all'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della regione per il corrente esercizio finanziario (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

c) lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazioni di atti, ecc. somma da introitare al Capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione Fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);

5) di stabilire, come specificato nell'art. 12 del disciplinare di subconcessione, in lire 46.050 il canone annuo che il C.A.I. Milano dovrà continuare a corrispondere sulla potenza di Kw 2,25 di cui al D.P.G.R. n. 230 del 13.07.1954 ed in lire 54.240 (cinquantaquattromiladuecentoquaranta) il canone annuo da versare anticipatamente sulla maggior potenza dell'impianto di Kw 2,65 alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da introitare al Capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del Decreto Legislativo 22.04.1994 n. 320 e di darne esecuzione.

_____