Oggetto del Consiglio n. 2593 del 21 maggio 1997 - Verbale

OGGETTO N. 2593/X - APPROVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FUTURA GESTIONE DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT. DELEGA ALLA GIUNTA PER LA TRATTATIVA PRIVATA CON LA FINOPER S.P.A..

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 17.2 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN, che presenta emendamenti.

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Si dà atto che dalle ore 10,00, presiede il Vicepresidente ALOISI.

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Intervengono i Consiglieri CHENUIL, PARISI, COLLE', PERRON, FLORIO, FERRARIS e TIBALDI (che presenta un emendamento).

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Si dà atto che, dalle ore 11,16, presiede il Presidente STEVENIN.

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Interviene il Consigliere LANIVI.

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Si dà atto che, dalle ore 11,18, presiede il Vicepresidente ALOISI.

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Intervengono i Consiglieri PICCOLO, CHIARELLO e LANIECE.

Replica il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN.

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Si dà atto che dalle ore 12,03, riassume la presidenza il Presidente STEVENIN.

IL CONSIGLIO

Ricordato che il Consiglio regionale con provvedimento n. 2265/IX del 7 giugno 1991 approvava di diramare un pubblico avviso per invitare tutte le società interessate alla concessione per la gestione della Casa da Gioco di SaintVincent;

Atteso che:

- in applicazione della deliberazione del Consiglio regionale sopracitata è stato diramato l'avviso pubblico;

- il Consiglio regionale con provvedimento n. 2995/IX in data 10 gennaio 1992 ha preso atto che tra le varie società che avevano inviato la documentazione, solo la società SITAV aveva prodotto la documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico e delegava conseguentemente la Giunta regionale ad avviare la trattativa privata con la predetta società;

- la società FINOPER presentava ricorso al T.A.R. Valle d'Aosta per chiedere l'annullamento della deliberazione del Consiglio regionale n. 2995/IX del 10 gennaio 1992 che escludeva la predetta società dalla gara;

- il T.A.R. Valle d'Aosta con sentenza n. 103/1992 respingeva il ricorso proposto dalla società FINOPER;

- la società FINOPER proponeva ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del T.A.R. Valle d'Aosta n. 103/92 e il giudice di II° grado con decisione n. 362, in data 30 marzo 1993, accoglieva il ricorso proposto dalla FINOPER e per effetto annullava la deliberazione del Consiglio regionale 2995/IX del 10 gennaio 1992;

- il Consiglio regionale con provvedimento n. 74/X in data 26 luglio 1993 ribadiva la validità ed efficacia della deliberazione n. 2265/IX del 7 giugno 1991 e dell'avviso ivi approvato deliberando di riconoscere la validità delle domande pervenute in termini da parte delle società e di riprendere il procedimento per il rinnovo della concessione del Casinò di Saint-Vincent dal momento precedente alla selezione;

- con provvedimento n. 75/X del 26 luglio 1993 il Consiglio regionale provvedeva alla nomina della Commissione per la valutazione dei documenti inviati;

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio regionale n. 247/X, in data 4 novembre 1993, con la quale si prendeva atto delle risultanze della valutazione effettuata dall'apposita Commissione e si stabiliva, sulla base delle risultanze di detta Commissione, che la Società SITAV S.p.A. poteva essere ammessa alla trattativa prevista per l'eventuale affidamento della gestione della Casa da Gioco di Saint-Vincent e si delegava la Giunta ad avviare la trattativa privata con la Società in questione per il rinnovo della concessione;

Atteso che con ricorso proposto al T.A.R. della Valle d'Aosta la Società FINOPER chiedeva l'annullamento della deliberazione del Consiglio regionale n. 247/X del 4 novembre 1993 e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresa la relazione della Commissione in data 30 settembre 1993;

Vista la sentenza n. 65/94, in data 20 maggio 1994, con la quale il T.A.R. Valle d'Aosta accoglieva il ricorso proposto dalla FINOPER e conseguentemente annullava la deliberazione del Consiglio regionale n. 247/X ivi compresa la relazione della Commissione;

Atteso, inoltre, che la Società SITAV S.p.A. proponeva appello al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del T.A.R. Valle d'Aosta 20 maggio 1994, n. 65;

Dato atto che il Consiglio di Stato con decisione n. 817/95, in data 11 luglio 1995, depositata in data 16 ottobre 1995, rigettava l'appello proposto dalla Società SITAV e conseguentemente confermava la sentenza del T.A.R. Valle d'Aosta n. 65/94;

Constatato che, in ottemperanza alla decisione n. 817/95 del Consiglio di Stato, il Consiglio regionale con provvedimento n. 1658/X, in data 23 novembre 1995, deliberava:

1) di dare atto che esclusivamente le Società FINOPER S.p.A. e SITAV S.p.A. hanno presentato, alla data prestabilita del 10 settembre 1993, la documentazione integrativa a precisazione dei requisiti di idoneità di cui al punto 4) del dispositivo della deliberazione del Consiglio regionale n. 74/X del 26 luglio 1993;

2) di riprendere il procedimento per il rinnovo della concessione del Casinò di SaintVincent dal momento antecedente alla deliberazione del Consiglio regionale n. 247/X del 4 novembre 1993, annullata dal Giudice amministrativo di I° grado ed il cui annullamento è stato confermato dal Consiglio di Stato, e cioè dalla convocazione della Commissione di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 75/X in data 26 luglio 1993;

3) di invitare le Società FINOPER S.p.A. e SITAV S.p.A. a confermare l'esistenza dei requisiti previsti alla data del 15 luglio 1991, confermati alla data del 30 luglio 1993, ed a dimostrarne il permanere, alla data del 31 ottobre 1995;

Ricordato altresì, che con successivo provvedimento n. 1659/X, in data 23 novembre 1995, il Consiglio regionale provvedeva, a seguito della presa d'atto delle dimissioni presentate dai componenti della Commissione, nominata con deliberazione del Consiglio regionale n. 75/X, in data 26 luglio 1993, a nominare altra Commissione per la valutazione dei documenti già presentati dalle Società FINOPER S.p.A. e SITAV S.p.A., riferiti alla data del 15 febbraio 1991 e confermati alla data del 30 luglio 1993, nonché per l'esame della documentazione da presentare dalle Società stesse per confermare l'esistenza e dimostrare il permanere dei requisiti alla data del 31 ottobre 1995;

Atteso che, con ricorso proposto al T.A.R. della Valle d'Aosta, la Società FINOPER S.p.A. chiedeva l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio regionale n. 1658/X e n. 1659/X del 23 novembre 1995;

Dato atto che con sentenza n. 85/96 in data 20 marzo 1996, depositata in data 18 aprile 1996, il T.A.R. della Valle d'Aosta accoglieva il ricorso della Società FINOPER e, per l'effetto, annullava le deliberazioni del Consiglio regionale n. 1658/X e n. 1659/X del 23 novembre 1995, statuendo che:

a) l'effetto del giudicato copre l'esclusione dalla procedura della Società SITAV;

b) la Commissione non può essere rinnovata senza opportuna, congrua ed espressa motivazione;

c) la procedura di preselezione deve essere, quindi, ripresa nei confronti della sola Società FINOPER dal momento della convocazione della Commissione di cui alla delibera 26.07.1993 n. 75/X e deve essere proseguita con la valutazione da parte della Commissione stessa dell'esistenza o meno dei requisiti 5 (patrimonio o garanzia equipollenti di almeno quaranta miliardi a garanzia del livello di introiti attuale) e 7 (disponibilità di infrastrutture accessorie alla Casa da Gioco o di acquisti sufficienti a rilevarle o costruirle) in capo a detta Società;

Atteso che la Commissione per la valutazione dei documenti, nominata con deliberazione del Consiglio regionale n. 75/X del 26 luglio 1993 e con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1190 del 20 settembre 1993, dopo aver sospeso le proprie dimissioni precedentemente rassegnate, ha espresso e rinnovato - in considerazione delle motivazioni contenute nella sentenza del T.A.R. per la Valle d'Aosta n. 85/95 - la propria disponibilità a riesaminare i punti 5) e 7);

Ricordato che la predetta Commissione, in data 6 giugno 1996, ha ritenuto opportuno, in conformità ai contenuti della sentenza, di richiedere alcuni chiarimenti sulla documentazione già prodotta a suo tempo dalla Società FINOPER e, precisamente:

a) bilancio della COIMAR S.p.A. al 30.06.1991 e al 30.06.1992 o, in caso di predisposizione dello stesso riferito a fine anno, alle date del 30 dicembre 1991 o del 30 dicembre 1992;

b) documentazione relativa alle procedure e modalità per l'assegnazione e l'erogazione del contributo in conto capitale di Lire 167,8 miliardi da parte del Ministero della Marina mercantile;

Considerato che:

- in data 16 luglio 1996 la Commissione di cui trattasi ha redatto il rapporto conclusivo sull'esistenza dei requisiti 5) e 7) da cui risulta difettare in capo alla FINOPER alla data del 15 luglio 1991 il requisito n. 5 ed essere perlomeno dubbia la titolarità del requisito n. 7;

- il Consiglio regionale, con deliberazione n. 2129/X del 26.09.1996, prendeva atto delle risultanze del supplemento al rapporto conclusivo della Commissione per la valutazione dei requisiti 5 e 7 in forza delle quali risultava difettare in capo alla FINOPER il requisito 5 e risultava per lo meno dubbia la titolarità del requisito n. 7, stabilendo che la gara aveva avuto esito infruttuoso e che, conseguentemente, si sarebbe dato luogo ad una nuova gara ad evidenza pubblica;

- avverso tale provvedimento del Consiglio regionale, la FINOPER con ricorso notificato in data 4 novembre 1996 proponeva ricorso al T.A.R. Valle d'Aosta chiedendo l'annullamento della deliberazione del Consiglio regionale sopracitata, del supplemento di rapporto conclusivo della Commissione e chiedeva altresì la sospensione cautelare dei provvedimenti di cui trattasi;

Atteso che il T.A.R. per la Valle d'Aosta con sentenza n. 25/97, in data 22 gennaio 1997, depositata in data 19.02.1997 ha accolto il ricorso proposto dalla Soc. FINOPER ed ha conseguentemente annullato tutti i provvedimenti impugnati e precisamente:

a) la deliberazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta del 26 settembre 1996 n. 2129/X, recante "procedimento per l'affidamento della futura gestione della Casa da Gioco di Saint-Vincent. Presa d'atto della valutazione effettuata dalla commissione relativamente ai requisiti 5 e 7 della società FINOPER S.p.A.;

b) il "supplemento al rapporto conclusivo della commissione per la valutazione dei documenti inviati e per la formulazione della proposta di preselezione per l'affidamento della futura gestione della Casa da Gioco di Saint-Vincent, redatto a seguito della sentenza 20 marzo - 18 aprile 1996 n. 85/96" del T.A.R. della Valle d'Aosta;

Ritenuto, pur nella convinzione della fondatezza dei propri atti, al fine di non procrastinare ulteriormente l'affidamento ad un privato della gestione della Casa da Gioco, di ottemperare alla sentenza del T.A.R. Valle d'Aosta n. 25/97, avviando la trattativa con la Società FINOPER;

Visti i pareri favorevoli rilasciati dal Capo di Gabinetto e dal Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali della Presidenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/1995, sulla legittimità della presente deliberazione;

Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;

Respinto l'emendamento del Consigliere TIBALDI;

Con gli emendamenti del Presidente della Giunta regionale;

Con voti favorevoli: ventinove (presenti: trentuno; votanti: ventinove; astenuti: due, i Consiglieri CHIARELLO e CHENUIL);

DELIBERA

1) di prendere atto dell'accoglimento da parte del T.A.R. della Valle d'Aosta del ricorso proposto dalla Società FINOPER e del conseguente annullamento di tutti i provvedimenti impugnati in premessa specificati;

2) di prendere atto altresì che in conseguenza della sentenza del T.A.R. Valle d'Aosta n. 25/97 la sola Società FINOPER risulta ammessa alla trattativa privata;

3) di delegare, conseguentemente, la Giunta regionale ad avviare la trattativa privata con la Società FINOPER per l'affidamento in concessione della gestione della Casa da Gioco di Saint-Vincent;

4) di precisare che la trattativa, nel corso della quale dovrà essere verificata la trasparenza e l'affidabilità dell'azionariato, dovrà essere finalizzata, attraverso una convenzione la cui scadenza non superi la data del 31.12.2003, al conseguimento, in particolare, dei seguenti risultati:

a) l'acquisizione da parte della Regione entro 18 mesi dalla sottoscrizione della convenzione, dei beni immobili ritenuti dalla Regione stessa funzionali all'attività della Casa da Gioco;

b) il controllo della Regione sugli aspetti societari, patrimoniali e gestionali della Società concessionaria;

l'accettazione del piano di sviluppo della Casa da Gioco predisposto dalla Gestione straordinaria;

la partecipazione della concessionaria agli oneri necessari per la valorizzazione della Casa da Gioco;

e) l'assolvimento, da parte della Società concessionaria, degli obblighi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 21.12.1993, n. 88, il recepimento ed il rispetto della regolamentazione riguardante le assunzioni di personale presso la Casa da Gioco approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 2399/X del 5 febbraio 1997 nonché l'esclusione di oneri a carico della Regione per il personale;

f) l'utilizzazione, a valori congrui, su licenza della Regione del logo della Casa da Gioco, del Software gestionale e del relativo Hardware;

g) l'impegno a rilevare dalla Regione o dalla Gestione straordinaria l'arredamento, il materiale da gioco ed attrezzature varie utilizzate per la gestione della Casa da Gioco;

h) l'esclusività ed il divieto di gestione diretta o indiretta di altre attività di gioco, concorrenziali con la Casa da Gioco;

i) l'impegno di avere la sede legale e fiscale nella Regione Valle d'Aosta, per la durata della convenzione;

5) di impegnare la Giunta a relazionare alla IV Commissione consiliare in un congruo numero di riunioni sugli sviluppi della trattativa;

6) di rinviare, in caso di esito positivo della trattativa privata, a successivo provvedimento l'approvazione del contratto di concessione alla Società FINOPER S.p.A. della gestione della Casa da Gioco di Saint-Vincent;

7) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22.04.1994, n. 320 e di darne esecuzione.

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