Oggetto del Consiglio n. 2582 del 21 maggio 1997 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 MAGGIO 1997
OGGETTO N. 2582/X Disegno di legge: "Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale".
Articolo 1 (Promozione dei fondi pensione)
1. La Regione Valle d'Aosta, in qualità di datore di lavoro e nell'esercizio della competenza legislativa in materia di previdenza attribuitale dall'articolo 3, comma primo, lett. h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e in attuazione del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali), promuove la costituzione di uno o più fondi pensione, a base territoriale regionale, per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. Qualora siano costituiti i fondi pensione di cui al comma 1, la Regione agevola l'avviamento e il funzionamento degli stessi sotto il profilo economico, amministrativo-contabile, secondo quanto disciplinato negli articoli seguenti.
3. La Giunta regionale è autorizzata a deliberare la partecipazione della Regione, quale fonte istitutiva, ai fondi di cui al comma 1.
Articolo 2 (Statuti dei fondi)
1. Gli statuti dei fondi devono prevedere la possibilità di adesione di tutti coloro che hanno la residenza nel territorio regionale, nonché di tutti coloro che nel territorio espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale ovvero sono dipendenti di aziende che ivi operano con unità locali stabili.
2. Gli statuti dei fondi devono prevedere il rispetto dei criteri di massima redditività ed economicità della gestione e di sicurezza degli investimenti.
3. Negli organi di amministrazione e controllo previsti dagli statuti devono essere garantiti il rispetto del principio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, relativamente ai lavoratori dipendenti, nonché la presenza delle componenti lavorative e professionali in proporzione alle quote di rispettiva partecipazione economica ai fondi.
4. Gli statuti devono ottenere l'approvazione della Giunta regionale ai fini dell'osservanza delle disposizioni della presente legge.
Articolo 3 (Società di servizi e consulenza)
1. La Regione contribuisce, mediante adeguati mezzi e strutture, anche comportanti l'istituzione di appositi organismi secondo le norme di diritto comune, alla costituzione, all'avviamento e al funzionamento dei fondi sotto il profilo amministrativo-contabile.
2. In particolare, la Giunta regionale è autorizzata a costituire, anche coinvolgendo gli istituti di credito locali, in forma singola o associata, e qualificati operatori del settore, una società di servizi e consulenza per la gestione amministrativa-contabile dei fondi di cui all'articolo 1. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere quote del capitale della società di servizi e consulenza. La Regione mantiene, direttamente o tramite società od organismi da essa controllati, la maggioranza delle quote societarie.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla società di cui al comma 2, a sostegno delle attività di avviamento e funzionamento della stessa, contributi annui nella misura massima di lire 200.000.000 per l'anno 1997 e di lire 500.000.000 per gli anni 1998 e 1999.
4. Per gli anni successivi al 1997, i contributi non potranno comunque superare il settanta per cento del totale delle entrate della società di servizi e consulenza e l'erogazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) esistenza e operatività degli organi previsti dallo statuto;
b) presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi.
5. Per l'anno 1997 la percentuale di cui al comma 4 può essere superata, fermo restando che il contributo non può eccedere le spese sostenute e giustificate.
6. L'Assessore regionale al bilancio e alle finanze, entro sessanta giorni dalla data di presentazione, da parte della società, della documentazione di cui al comma 4, lett. b), propone alla Giunta regionale l'erogazione dei contributi annuali, a titolo di anticipazione sulla base del bilancio preventivo e come saldo dietro presentazione del consuntivo.
Articolo 4 (Organi della società di servizi e consulenza)
1. Per la nomina dei componenti degli organi amministrativi della società di consulenza e servizi di cui all'articolo 3 sono richiesti almeno due dei seguenti requisiti:
a) laurea in economia e commercio, giurisprudenza o scienze politiche;
b) almeno tre anni di esperienza di amministrazione di società operanti nel settore dei servizi;
c) almeno tre anni di attività professionale in materia finanziaria, giuslavorista, assicurativa o previdenziale.
Articolo 5 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere di lire 500 milioni annui derivante dalla presente legge grava:
a) quanto a lire 200 milioni per l'anno 1997 sul capitolo di nuova istituzione 20060 (Spese per la costituzione dei fondi regionali di previdenza complementare);
b) quanto a lire 100 milioni per l'anno 1997 sul capitolo di nuova istituzione 35550 (Spese per la sottoscrizione di capitale della società di servizi e consulenza per la gestione amministrativa dei fondi regionali di previdenza complementare);
c) quanto a lire 200 milioni per l'anno 1997 e lire 500 milioni annui per gli anni 1998 e 1999 sul capitolo di nuova istituzione 20065 (Contributo alla società di gestione amministrativa dei fondi regionali di previdenza complementare) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 a valere, per gli anni 1997 e 1998, sullo specifico accantonamento previsto al punto A.3. (Costituzione di un fondo regionale per la previdenza integrativa) e, per l'anno 1999, sull'accantonamento previsto al punto C.1. (Acquedotto del Monte Bianco) dell'allegato n. 1 dei bilanci medesimi.
3. A decorrere dall'anno 2000 l'onere annuo a carico della Regione è determinato con la legge di bilancio.
Articolo 6 (Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:
a) in diminuzione:
cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"
anno 1997 lire 500.000.000
anno 1998 lire 500.000.000
anno 1999 lire 500.000.000;
b) in aumento:
programma regionale: 2.1.2
codificazione: 1.1.1.4.8.2.8.34
cap. 20060 (di nuova istituzione)
"Spese per la costituzione dei fondi regionali di previdenza complementare"
anno 1997 lire 200.000.000
programma regionale: 2.1.4.2
codificazione: 2.1.2.5.4.3.10.34
cap. 35550 (di nuova istituzione)
"Spese per la sottoscrizione di capitale della società di servizi e consulenza per la gestione amministrativa dei fondi regionali di previdenza complementare"
anno 1997 lire 100.000.000
programma regionale: 2.1.2
codificazione: 1.1.1.6.2.2.8.34
cap. 20065 (di nuova istituzione)
"Contributo alla società di gestione amministrativa dei fondi regionali di previdenza complementare"
anno 1997 lire 200.000.000
anno 1998 lire 500.000.000
anno 1999 lire 500.000.000.
Presidente Ricordo che si discute sul nuovo testo predisposto dalla II Commissione. Verrà distribuito il parere del CREL. Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Rini.
Rini (UV) Come ben sappiamo, con la riforma del sistema pensionistico il calcolo della pensione maturata al termine dell'attività lavorativa sarà basato esclusivamente sui contributi effettivamente versati da ciascun contribuente, per cui il nuovo sistema finalizzato al riequilibrio finanziario del settore sarà penalizzante per i lavoratori.
La riforma prevede tuttavia particolari agevolazioni di carattere fiscale e tributario che potranno incoraggiare l'adesione a forme previdenziali complementari ed integrative, capaci di compensare la programmata ed inevitabile diminuzione delle prestazioni fornite dal servizio pubblico, alle quali potranno aderire i lavoratori dipendenti pubblici e privati, gli autonomi e i liberi professionisti.
Con questa legge andiamo ad approvare un intervento volto alla promozione e al sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale, in base alle competenze legislative e alle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di previdenza ed assicurazione sociale, allo scopo di integrare il sistema nazionale.
Prima della stesura della presente legge la Giunta ha ritenuto opportuno istituire delle commissioni tecniche, che hanno proceduto ad analizzare e suggerire le possibili forme di applicazione della previdenza integrativa nella nostra Regione. Secondo le Commissioni tecniche anche nella nostra piccola realtà è possibile l'istituzione di fondi pensione integrativi, che dovrebbero raccogliere una massa di adesione sufficiente a garantire condizioni di economicità, redditività e sicurezza degli investimenti.
Avremmo potuto adattare la disciplina nazionale alla nostra specifica esigenza tramite un'apposita norma di attuazione o con l'emanazione di una nostra legge ex novo, ma i tempi sarebbero stati molto lunghi, mentre c'è la necessità di muoversi in fretta. Infatti, partendo in ritardo, ci troveremmo di fronte ad un mercato già occupato da altri soggetti, rischiando così di veder sottrarre un'ingente massa monetaria al sistema finanziario regionale, la cui gestione patrimoniale potrebbe costituire un'importante risorsa nell'ambito dello sviluppo delle attività imprenditoriali e dell'economia della nostra Regione.
Anche in considerazione dei suggerimenti delle Commissioni tecniche si è dunque deciso di dare applicazione al decreto legislativo nazionale n. 124/93.
Con questa legge si prevede per la promozione e il sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale la costituzione di una società di servizi e consulenza, nella quale verranno coinvolti anche gli operatori locali del credito e della finanza, e nella quale la Regione manterrà direttamente o tramite società od organismi da essa controllati la maggioranza delle quote societarie.
Per l'avviamento ed il funzionamento della Società di servizi e consulenza verranno impegnati 500 milioni all'anno per il ?97-?98-?99.
Per concludere, vorrei solo far rilevare che le associazioni di categoria valdostane hanno concordato sull'opportunità di partecipare congiuntamente alla Regione alla costituzione di un fondo regionale di provvidenza integrativa; che le associazioni sindacali si sono impegnate ad assumere le necessarie iniziative per la costituzione e la regolamentazione di fondi di previdenza complementare, che le Commissioni consiliari II e V hanno approvato all'unanimità il presente disegno di legge.
Visto che l'adesione ai fondi resta in ogni caso volontaria, dobbiamo solo augurarci e sperare che le previsioni ottimistiche delle commissioni tecniche siano giuste e che i lavoratori valdostani, le casse della Regione e quindi l'intera comunità possano trarre dei vantaggi dalla legge che stiamo per approvare.
Presidente È aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.
Chiarello (RC) Anch'io penso che sia un passo importante approvare questa legge. Ferraris mi diceva prima che con questa legge costruiamo la casa, mi spiego: costruiamo la struttura per una previdenza diversa nel futuro, dal momento che c'è la previsione che la previdenza statale venga pian piano smantellata a colpi di piccone.
Però vorrei che veramente ci impegnassimo a fare un passo avanti; non penso tanto in questo momento alle categorie che lavorano, che possono accedere a queste forme di previdenza tramite i sindacati, che hanno assicurato il loro impegno ad individuare nei contratti collettivi una certa cifra per costituire una pensione integrativa.
Penso piuttosto alle categorie disagiate; quando si parla di dare la pensione alle casalinghe, si sa che possono accedere a queste pensioni solo le casalinghe che vivono in famiglie che hanno un certo tenore economico, perché chi arriva con fatica a fine mese non può tirare fuori 100mila lire o anche solo 50mila lire per farsi una pensione integrativa.
Per questo dicevo prima che la Regione deve anche impegnarsi per le categorie più deboli, per le casalinghe che non sono protette mentre continuiamo a parlare di dare la pensione alle casalinghe purché si paghino i contributi. Invito la Regione ad avere una visione più aperta e a legare a questa legge dei contributi diversi, ulteriori - magari basteranno anche questi perché bisognerà vedere quanti di questi 500 milioni saranno utilizzati per partire - perché anche queste altre categorie abbiano una protezione. Ritengo che questa sia una cosa importante, altrimenti fra 25-30 anni ci troveremo a doverle mantenere diversamente senza avere una copertura. Se invece adesso nel giorno per giorno riusciamo a dare una mano alle categorie meno abbienti perché possano avere questa copertura, fra una ventina d'anni non avremo più bisogno di dare contributi integrativi che non hanno un minimo di reddito per poter vivere.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (Ind) L'articolo 1 sancisce le finalità di questa legge che sono riassumibili nella promozione dei fondi pensione, cioè la Regione diventa ente promotore della costituzione di uno o più fondi pensione a base territoriale regionale. Ciò significa dal punto di vista del mercato che la Regione si fa promotore di un'iniziativa, che ha anche un notevole carattere economico, che normalmente adesso viene gestita da altri enti che sono in libera concorrenza fra di loro.
Mi pare di capire, nel leggere quest'articolo che statuisce la finalità di questa legge, che la Regione promuove con la costituzione dei fondi pensione una forma di concorrenza sleale nei confronti di compagnie, o assicurative o finanziarie, già esistenti e che offrono già determinati servizi sul mercato.
Questa è una sensazione che mi ha portato a formulare questo quesito all'Assessore perché in questo caso si tradurrebbe in un'iniziativa che potrebbe avere il sapore dirigistico e quindi limitativo di quella che è la libera concorrenza e in questo caso mi vedrebbe fortemente contrario.
Presidente Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto la parola l'Assessore al bilancio e finanze, Lévêque.
Lévêque (Ass.tec.) Questo disegno di legge costituisce un pezzo importante del percorso e del progetto per arrivare all'istituzione di un fondo territoriale di previdenza integrativa.
Un percorso complesso, un percorso che richiede necessariamente di svolgere e di compiere i passi necessari uno dopo l'altro con attenzione, in attesa di provvedimenti che devono ancora essere completamente emanati da parte delle autorità dello Stato.
Il percorso è partito con l'istituzione di gruppi di lavoro, che hanno prima di ogni altra cosa cercato di valutare la fattibilità; gruppi di lavoro di cui hanno fatto parte le diverse componenti sociali coinvolte nel progetto.
Passo importante è questo costituito dal presente disegno di legge perché fa da cappello ad una serie di passi successivi che dovranno essere compiuti sicuramente non solo dalla Regione. Evidenzierò tre aspetti positivi di quest'iniziativa.
Il primo aspetto è che si pongono le basi per offrire un prodotto previdenziale specifico ai lavoratori della Valle e si cerca di configurarlo nel modo più organico e aperto possibile alle diverse tipologie di lavoratori della Valle, dipendenti e autonomi, pur prevedendo e pur potendo prevedere una situazione di differenziazione all'interno di questo fondo per le diverse esigenze che le diverse tipologie di beneficiari possono avere.
Quindi attuiamo una competenza seppure solo integrativa che abbiamo, approfittando anche di un momento in cui la legislazione nazionale prevede una sorta di incentivazione alle forme previdenziali integrative, cercando di confezionare un vestito su misura per le esigenze della Valle.
Un secondo aspetto che vorrei evidenziare è che non oggi, ma quando e qualora questo progetto dovesse avere alcuni anni di vita e dovesse avere riscosso il successo che si auspica in termini di adesioni, questo costituirà una fonte importante anche per il risparmio locale, generato dai lavoratori autonomi e dai dipendenti della Valle. Risparmio che, qualora la realtà locale sappia offrire dei prodotti finanziari competitivi, potrà anche essere orientato e destinato all'investimento in loco.
Terzo aspetto importante è che questo percorso si sta compiendo insieme con le parti sociali coinvolte; è un esempio di collaborazione, di concertazione, di attuazione di quelle volontà che se non condotte insieme, non porteranno da nessuna parte.
Da cosa è costituita la proposta? La legislazione nazionale prevede che possano esserci due tipi di fondi, fondi aperti e fondi chiusi; i fondi aperti sono quelli a cui forse fa riferimento Tibaldi, sono quelli che possono essere lanciati da società specializzate e abilitate, cioè assicurazioni, SIM, società finanziarie, e che sono dei prodotti previdenziali a cui il mercato - costituito sempre da singoli individui aderenti - può rispondere con la sottoscrizione e l'adesione del singolo. Vi sono invece i fondi pensione chiusi che sono quelli che nascono come frutto di accordo fra parti sociali. Vi faccio alcuni esempi. Già frutto di accordo sono i fondi di settore per alcuni rami del settore industriale; il settore chimico ha incluso nel suo contratto nazionale di lavoro l'accordo fra datori di lavoro e sindacati perché insieme alle parti retributive e normative vi fosse la previsione di costituire un fondo di settore.
Questo è un fondo chiuso, non è un fondo che va a mettersi sul mercato così come si mettono i fondi aperti, prima di tutto per la natura pattizia che sta alla base del fondo poi perché, pur mantenendo la volontarietà dell'adesione dei singoli, è sempre frutto di una doppia contribuzione soprattutto per i lavoratori dipendenti, quella del lavoratore dipendente e quella del datore di lavoro.
Noi cerchiamo di costituire un fondo Valle d'Aosta chiuso, frutto di accordo fra la più ampia parte possibile di categorie, in cui vedere coinvolti fra i lavoratori dipendenti i lavoratori del settore pubblico e i lavoratori del settore privato e quindi il datore di lavoro pubblico e le organizzazioni sindacali dei dipendenti del settore pubblico, le associazioni dei datori di lavoro privati e le organizzazioni sindacali dei privati.
Così come prevediamo di poter includere al tavolo costitutivo del fondo le associazioni del lavoro autonomo, che già hanno dato la loro disponibilità. A che condizioni? Evidentemente a condizioni che siano in grado di proporre un prodotto previdenziale integrativo almeno concorrenziale e competitivo con quelli che il mercato o gli accordi nazionali di categoria sono in grado di proporre.
Questo disegno di legge prevede quindi che la Regione possa partecipare come soggetto istitutivo ad un fondo, ma non - come mi pare tema Tibaldi - come soggetto pivot all'interno di questo fondo. Del fondo la Regione Valle d'Aosta farà parte come datore di lavoro di una parte di soggetti aderenti contrattualmente.
Secondo aspetto della legge: la Regione si fa promotrice dell'avviamento di questo fondo, quindi si impegna a sostenere alcune fasi preparatorie alla realizzazione del fondo e alle fasi di avviamento di una piccola parte di quelli che saranno gli oneri per la gestione del fondo.
A quali categorie è aperto? Quest'aspetto credo sia chiarito nell'articolo 2, dove si definiscono le macrolinee che dovranno essere contenute negli Statuti o nello Statuto del fondo, ovvero si definiscono gli aderenti che dovranno poterci aderire, e quindi coloro che hanno la residenza in Valle a prescindere da dove lavorino, coloro che invece alternativamente, pur non essendo residenti, espletano nel territorio in via preminente l'attività lavorativo-professionale, oppure i dipendenti che operino in aziende anche non con ragione sociale in Valle, ma che qui abbiano unità locali stabili.
Al comma 2 si prevede il rispetto della massima redditività ed economicità dei fondi e su questo faccio osservare che la legge non prevede nessun tipo di intervento della Regione, cosa che sarebbe a mio modo di vedere addirittura illegittima oltre che inopportuna, per garantire forme di redditività del fondo. Il fondo dovrà avere la sua redditività e quindi le performances per i singoli beneficiari dovranno essere date esclusivamente dalla qualità della gestione finanziaria del fondo, che sarà a termini di legge affidata con regolare gara ad evidenza pubblica a strutture abilitate a farlo, cioè banche, SIM, o società di assicurazione.
Infine, al comma 3 dell'articolo 2 come terzo criterio è previsto quello della pariteticità e proporzionalità della presenza dei soggetti istitutivi del fondo negli organi di amministrazione.
Il fondo funzionerà con un suo consiglio di amministrazione, che dovrà definire le regole del gioco e i macrocriteri per gli investimenti della massa finanziaria; un secondo soggetto sarà la società di gestione amministrativa del fondo, che dovrà periodicamente rappresentare a tutti gli aderenti del fondo la loro situazione, momento per momento, in base a quanto hanno versato e in base a quanto ha reso il fondo.
È qui che prevediamo di intervenire nell'avvio del fondo per consentire che questi iniziali costi di amministrazione non vadano a gravare nella fase di avviamento, in cui probabilmente il volume di adesioni non sarà ancora quello a regime, proprio su coloro che per primi decidono di aderire al fondo di previdenza.
Il terzo soggetto importante che la legge non cita, ma che è regolamentato dalla normativa, è quello che gestirà finanziariamente il fondo, cioè quello che dovrà prendere la massa di risorse, di contributi che arriveranno dagli aderenti e dai datori di lavoro e che dovrà cercare di farli rendere al meglio. Vi sono gestioni complementari che sono di straordinaria performance; proprio l'altro ieri, nell'ambito della discussione con il CREL, veniva evidenziato che il fondo di previdenza integrativo della casa da gioco ?96 ha reso il 15 percento, che è una cifra che, se confrontata con i tassi di interesse attuali, è estremamente interessante.
Per quanto riguarda l'osservazione di Chiarello mi dispiace deluderlo nel senso che, pur condividendo le preoccupazioni che lui evidenziava e pur condividendo anche il fatto che probabilmente interventi nel campo del sociale, dell'assistenza direi, siano forse più opportuni e meno onerosi se fondati su fondi gestiti, devo dire che quest'ambito non è quello che potrà intervenire in questo senso. La legge prevede una netta separazione fra previdenza ed assistenza; il legame forte è quello fra contributi versati, che è a contribuzione definita, e rendimento, che invece è variabile ed è funzione delle performances della gestione finanziaria.
Quanto invece può essere previsto a beneficio di chi per motivi diversi non ha potuto versare contribuzioni, però ha bisogno di sostegno, sono forme parallele diverse che credo - e l'esperienza nazionale dell'INPS ce lo insegna - non debbano essere mischiate a forme di previdenza vera e propria, gestita con i criteri che dicevo.
Non so se ho risposto a Tibaldi, esemplificandogli la differenza fra fondi aperti e fondi chiusi, e richiamando il fatto che le due tipologie di fondi sono previste e disciplinate dalla legge 124 e dalla legge del ?95 proprio perché sono due mercati diversi. Non si può pensare che i fondi chiusi vadano a fare concorrenza - leale o sleale che sia - ai fondi aperti perché sono due segmenti di mercati completamente diversi: gli uni sono offerte di società di assicurazione o finanziarie, unilaterali, gli altri sono frutto di istituzioni pattizie fra soggetti, datori di lavoro, imprenditori e organizzazioni dei lavoratori.
Presidente Si passa all'esame dell'articolato. Sull'articolo 1 ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.
Chiarello (RC) Nel mio intervento di prima parlavo di casalinghe, ma penso, Assessore, che se vogliamo prevedere che questo fondo non sia solo per la doppia liquidazione dei dipendenti regionali, bisogna anche a chi dovrà aderire a questo fondo dare delle sicurezze. Faccio un esempio: un'azienda che decide di aderire potrà mettere la clausola che, se i lavoratori vanno in cassa integrazione per 5-6 mesi, copre la Regione? Questa era una delle domande, cioè chiedevo se sono previste delle clausole con cui si aiuta il Valdostano a continuare ad aderire a questo fondo per renderlo appetibile.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (Ind) Ammetto il mio difetto di non aver potuto approfondire in maniera adeguata l'articolato e quindi il contenuto di questa legge, però anche adesso ascoltando la relazione dell'Assessore Lévêque, secondo me, bisogna scindere i due aspetti. Uno è la natura dei fondi, che potranno essere aperti o chiusi a seconda della loro composizione, del momento ispiratore che li porta a costituirsi; un altro è invece il discorso dell'utenza, che è uguale per tutti, sia per i fondi aperti che per quelli chiusi. Cioè essi si rivolgono sul mercato in senso generale o in senso settoriale come diceva l'Assessore, comunque proponendo dei prodotti previdenziali che sono specifici e che differiscono per la loro redditività, per la loro provenienza, la loro qualità e così via.
Però sulla base di quello che ha detto l'Assessore e sulla base anche di quello che risalta dal modo in cui sono articolate queste norme, ritengo che invece ci possa proprio essere una forma di concorrenza sleale nei confronti di operatori privati che vogliono fare un'offerta analoga di previdenza operativa - e già ci sono, li citava lo stesso Assessore: compagnie di assicurazione, compagnie finanziarie - a favore di lavoratori siano essi autonomi, siano essi dipendenti e del settore pubblico e del settore privato.
D'altronde anche qui sarà un fondo chiuso per dichiarazione dell'Assessore, però si riferisce genericamente a lavoratori dipendenti, a lavoratori autonomi, a liberi professionisti, che devono avere come caratteristica unica quella della residenza nel territorio regionale, oppure di espletare nel territorio un'attività di carattere prevalente. Però non possiamo negare che quest'iniziativa, benché solo promossa dalla Regione come dice l'Assessore, va necessariamente in collisione con altre entità che già esistono e operano sul territorio, e la concorrenza sleale si manifesta sotto un duplice aspetto: a favore di quest'iniziativa la Regione dispone di 700 milioni che sono articolati in 3 anni, 200 nel ?97, 500 negli anni ?98-'99... come? Sì, 200 per il ?97, 500 per il ?98-'99... sono 1,2 miliardi è vero, quindi ancora di più.
E poi, anche se l'Assessore mi dice che la Regione è un soggetto istitutivo e non è il soggetto pivot, nell'articolo 3, comma 2, vediamo che la Giunta regionale è autorizzata a costituire in forma singola o associata e quindi con qualificati operatori del settore, coinvolgendo istituti di credito locali eccetera, una società di servizi e consulenza per la gestione amministrativa e contabile di questi fondi.
In questa società la Regione è autorizzata a sottoscrivere quote fino ad arrivare alla maggioranza, inoltre la Regione mantiene direttamente la maggioranza delle quote societarie; quindi la presenza del pubblico è maggioritaria.
Tornando alla premessa che ho fatto, dicendo che non avevo avuto l'opportunità di approfondire in maniera adeguata quest'articolato, ho tuttavia il sospetto che la legge vada proprio ad incidere in un settore privato alterando equilibri di normale concorrenza, pur nelle sue finalità andando incontro alle esigenze legittime dei lavoratori valdostani. Mi sembra che sia un'altra forma di immissione dell'ente pubblico nei confronti di un settore, che invece potrebbe e dovrebbe essere gestito secondo altri criteri che sono quelli del mercato. Dichiaro la mia astensione.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti : 1 (Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Tibaldi)
Il Consiglio approva