Oggetto del Consiglio n. 2581 del 21 maggio 1997 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 MAGGIO 1997
OGGETTO N. 2581/X Disegno di legge: "Servizio di trasporto pubblico della telecabina Champoluc-Crest e modificazione alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5 (gestione della telecabina Aosta-Pila)".
Capo I (Telecabina Champoluc-Crest)
Articolo 1 (Finalità)
1. La Regione Valle d'Aosta riconosce alla telecabina Champoluc-Crest la funzione di trasporto pubblico locale (TPL) collettivo di persone oltre che di servizio turistico.
Articolo 2 (Contratto di servizio)
1. La Giunta regionale, al fine di sostenere la funzione di TPL, sentita la competente commissione consiliare permanente, definisce con il concessionario della linea un contratto di servizio nel quale vengono stabiliti:
a) le corse aggiuntive, rispetto al normale servizio turistico, che l'impianto deve effettuare;
b) il corrispettivo da riconoscere al gestore per la prestazione dei servizi aggiuntivi di TPL rispetto al normale servizio turistico, sulla base della differenza tra i costi dovuti agli obblighi di servizio aggiuntivi ed i ricavi relativi alle corse aggiuntive;
c) le modalità per il controllo da parte della Regione del regolare svolgimento del servizio aggiuntivo e le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;
d) il periodo di validità del contratto;
e) i criteri ed i termini per l'eventuale aggiornamento del contratto in relazione all'andamento economico-gestionale della telecabina;
f) le tariffe relative al servizio di trasporto pubblico locale.
Articolo 3 (Vigilanza)
1. La struttura regionale competente in materia di trasporti provvede alle opportune verifiche in merito al rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio.
Capo II (Telecabina Aosta-Pila)
Articolo 4 (Modificazione alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5 (Gestione della telecabina Aosta-Pila), è aggiunto il seguente:
"1bis. In caso di mancato accordo con la società di cui all'articolo 1, la Regione individua il soggetto a cui affidare la gestione con una procedura di gara fra imprese o enti titolari di concessioni di servizio di trasporto pubblico o gestori di impianti di risalita."
Capo III (Disposizioni finanziarie)
Articolo 5 (Disposizioni finanziarie)
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, il cui ammontare è pari a lire 200.000.000 per il 1997, a lire 210.000.000 per il 1998 e a lire 220.000.000 per il 1999, gravano sull'istituendo capitolo 67680 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo della somma di lire 200.000.000 per l'anno 1997, di lire 210.000.000 per l'anno 1998 e di lire 220.000.000 per l'anno 1999 dagli stanziamenti già iscritti sul capitolo 67670 dei bilanci di previsione della Regione per il 1997 e pluriennale per il triennio 1997/1999.
3. A decorrere dall'anno 2000 gli stanziamenti necessari saranno determinati con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
Articolo 6 (Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale per il triennio 1997/1999 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e, per l'anno 1997, anche in termini di cassa:
a) in diminuzione:
cap. 67670 "Contributi ad imprese ed esercizi di trasporto pubblico di interesse regionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio"
anno 1997 lire 200.000.000
anno 1998 lire 210.000.000
anno 1999 lire 220.000.000;
b) in aumento:
programma regionale: 2.2.2.14
codificazione: 2.1.1.6.3.2.9.18.
Cap. 67680 (di nuova istituzione)
"Compensazione degli oneri di servizio per la gestione della telecabina Champoluc-Crest"
anno 1997 lire 200.000.000
anno 1998 lire 210.000.000
anno 1999 lire 220.000.000.
Capo IV (Disposizioni finali)
Articolo 7 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Piccolo.
Piccolo (ADP-PRI-Ind) La Giunta regionale con il presente disegno di legge intende presentare con una unica legge due proposte. La prima prevede l'istituzione di un servizio di trasporto pubblico dalla telecabina Champoluc-Crest, la seconda prevede una modificazione alla legge regionale 5/95 relativa alla gestione della telecabina Aosta - Pila.
Per quanto riguarda la telecabina Champoluc-Crest, questa proposta vuole soddisfare alcune richieste presentate dall'Amministrazione comunale e dagli operatori interessati alla zona, garantendo da una parte l'unico collegamento permanente agli abitanti di alcune frazioni con il fondovalle del Comune di Ayas, e nello stesso tempo vuole garantire un servizio di collegamento serale e notturno sia nel periodo estivo che invernale, riconoscendo quindi all'impianto le funzioni di trasporto pubblico locale di persone oltre che per i turisti.
Preciso ai colleghi che la telecabina Champoluc-Crest è gestita dalla Società privata Monte Rosa Ski alla quale con questo disegno di legge si intende garantire per i servizi pubblici richiesti la copertura delle spese relative riguardanti il personale, il consumo di energia elettrica e la manutenzione degli impianti.
Per quanto concerne invece la telecabina Aosta - Pila, di proprietà pubblica, si intende apportare una modifica con l'aggiunta di un secondo comma all'articolo 1 della legge regionale 5/95 che specifica le modalità di affidamento della gestione dell'impianto e che, qualora non si raggiunga un accordo fra Regione e Società Pila, consentirà all'Amministrazione regionale di poter affidare anche ad altra società di impianti la gestione del servizio.
Nel concludere ricordo che questi due servizi sopracitati sono riconosciuti di interesse regionale ed inseriti nel piano del bacino del traffico della Valle d'Aosta. Il disegno di legge consta di 4 capitoli ed è suddiviso in 7 articoli.
Si dà atto che, alle ore 19,16, esce il Consigliere Lanièce.
Presidente È aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (PpVA) Anche qui per avere una delucidazione su come avverrà il sistema di conteggio, se posso dire così, cioè quali saranno i criteri con i quali la Giunta definirà insieme al concessionario il numero di corse aggiuntive e i relativi costi aggiuntivi rispetto al servizio turistico. Mi è di difficile comprensione per cui, se la Giunta ha già un'idea di come andrà a fare questa verifica, chiedo se è possibile saperla in Consiglio.
Presidente Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto la parola l'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, Riccarand.
Riccarand (VA) I criteri sono indicati all'articolo 2 del disegno di legge, evidentemente verrà fatta una valutazione attraverso un'intesa da raggiungere con la Società su quali sono, in periodi in cui non ci sono esigenze di trasporto turistico, le esigenze di trasporto di continuazione del servizio, e in periodi in cui c'è presenza turistica quali sono le esigenze di eventuali prolungamenti di orari per garantire una mobilità più a livello locale.
Ovviamente alla base del disegno di legge c'è già stata una quantificazione di larga massima su quali potevano essere queste esigenze, tant'è vero che c'è una previsione di spesa calcolata in 200 milioni all'anno che consente di dare una risposta a queste esigenze.
Quindi attraverso una trattativa fra richieste della Società, disponibilità della Regione, sentito evidentemente il Comune direttamente interessato che ha sollecitato questo disegno di legge, si arriverà ad un accordo rispetto al numero e alla durata delle corse aggiuntive.
Per quanto riguarda poi il corrispettivo, le modalità sono quelle indicate dal disegno di legge; sarà sentita la Commissione sulla bozza di contratto che poi sarà deliberata dalla Giunta regionale.
Presidente Si passa all'esame dell'articolato.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo insieme:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità