Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2526 del 16 aprile 1997 - Resoconto

SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 APRILE 1997

OGGETTO N. 2526/X Subconcessione per la durata di anni trenta decorrenti dalla data del decreto di subconcessione al Comune di Valpelline di derivazione d'acqua dal torrente Buthier di Ollomont in Comune di Ollomont, ad uso idroelettrico.

Deliberazione Il Consiglio

Premesso che con domanda in data 27 febbraio 1989, il Comune di Valpelline ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare dal torrente Buthier di Ollomont, a quota 1257,70 m.s.m., nel comune di Ollomont, moduli max. 6,4 e medi 4,0 di acqua per produrre, sul salto di metri 289,6, la potenza nominale media di Kw 1135,69.

Precisato che la domanda, corredata dal relativo progetto a firma ing. Silvano Meroi, prevede la costruzione di un impianto del tipo ad acqua fluente con opera di presa a trappola, dissabbiatore, vasca di carico, edificio di produzione e canale di scarico.

Tenuto presente che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 4746 in data 25 ottobre 1996 è stata espressa la valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione dell'impianto idroelettrico di cui si tratta, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

a) in sede esecutiva, venga concordata con il Servizio Forestazione e Risorse Naturali la tipologia della scala di risalita per l'ittiofauna;

b) nel mese statistico considerato di massima piena e per una durata minima di 10 (dieci) giorni, dovrà essere fatta defluire la portata naturale del torrente, al fine di dilavarne il fondo, possibilmente facendo coincidere tali periodi con le normali fermate dell'impianto per motivi di manutenzione;

c) sia rilasciato un minimo deflusso vitale pari a 231,36 l/sec.;

d) sia richiesta al competente Ufficio dell'Assessorato dei LL.PP. la prescritta autorizzazione ai fini idraulici per l'esecuzione delle opere previste in alveo;

e) siano ripristinati con cura i siti interessati dai lavori, in particolare sia risistemato ed inerbito il fondo della mulattiera.

- Il Magistrato per il Po di Parma, con nota prot. n. 9015 in data 11 luglio 1994, ha rilasciato il proprio nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;

- l'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma, con nota prot. n. 2796 in data 16 agosto 1994, ha comunicato che non deve essere espresso alcun parere in quanto la richiesta di subconcessione del Comune di Valpelline è anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. 12 luglio 1993 n. 275;

- l'E.N.E.L., Compartimento di Torino, con nota prot. n. 1654 in data 21 ottobre 1994 ha fatto presente di non avere particolari osservazioni da formulare in merito, salvo alcune condizioni contenute nella medesima da formalizzare con stipula di apposita convenzione;

- l'avviso di presentazione della domanda 27 febbraio 1989 del Comune di Valpelline è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 20 in data 17 luglio 1996 e riprodotto nel n. 186 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 9 agosto 1996, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;

- con ordinanza n. 207 in data 11 settembre 1996 dell'Assessore ai Lavori Pubblici è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 23 settembre 1996 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio dei comuni di Ollomont e Valpelline e copia della medesima è stata inviata al Consorzio per la Tutela, l'Incremento e l'Esercizio della Pesca in Valle d'Aosta; al Magistrato per il Po di Parma; al Ministero dei LL.PP. Direzione Generale Difesa del Suolo; alla Sezione Idrografica del Po di Torino; all'Associazione d'Irrigazione Est-Sesia di Novara; all'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia di Vercelli; all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, Servizi S.I.D.S. e Forestazione; all'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'Ambiente; alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino; all'E.N.E.L. Compartimento di Torino; all'Assessorato dell'Industria, Commercio ed Artigianato, Servizio Energia; all'Assessorato del Turismo, Sport e Beni Culturali, Ufficio Sovraintendenza; all'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma ed al Comune di Valpelline;

- la pubblicazione presso i comuni di Ollomont e Valpelline, come risulta dal referto in calce all'ordinanza è avvenuta regolarmente ed ha dato luogo alla presentazione, da parte delle Associazioni Irrigue Est-Sesia di Novara ed Ovest-Sesia di Vercelli, di due esposti, datati 2 ottobre 1996 e 26 settembre 1996 con i quali, a salvaguardia delle dotazioni idriche dei canali Naviglio d'Ivrea, Depretis e Farini, derivati dalla Dora Baltea, le Associazioni Irrigue chiedono che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti precisazioni:

a) nell'impianto idroelettrico di cui trattasi non si potranno realizzare bacini di invaso;

b) il manufatto di derivazione dovrà essere dotato di apposito edificio idoneo alla misura della portata assentita;

c) le manovre di invaso e di svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Visto altresì che la visita locale d'istruttoria è regolarmente avvenuta il 31 ottobre 1996 ed alla medesima oltre ai funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, sono intervenuti i signori: Chenal Aldo, Sindaco del Comune di Valpelline assistito dal tecnico comunale Jordan Davide e dal progettista ing. Meroi Silvano; geom. Gaia Pierpaolo dell'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali; Borney Aldo dell'ENEL- R.I.D. di Châtillon e Riva Gianni dell'E.N.E.L. D.P.T. di Torino.

Rilevato che il Sindaco, a parziale rettifica di quanto indicato nelle premesse del verbale di visita d'istruttoria, ha precisato che in conformità al conto economico già redatto in fase progettuale, l'intera produzione sarà ceduta all'ENEL alle applicabili tariffe.

Tenuto conto che, nel corso della riunione, il sig. Riva, per conto dell'ENEL, ha presentato le seguenti osservazioni:

1) dovrà essere garantito all'E.N.E.L. S.p.A. di poter derivare la quantità d'acqua stabilita dal disciplinare di subconcessione direttamente dalla presa sul torrente Ollomont, ubicata a monte dell'abitato di Valpelline, o tramite lo scarico della centrale del richiedente la subconcessione;

2) il richiedente si dovrà impegnare a rilasciare dalla sua opera di presa la quantità di acqua necessaria per consentire all'E.N.E.L. S.p.A. di assolvere agli obblighi derivanti dal disciplinare di subconcessione n. 1488 del 23 novembre 1955 relativi alla presa sul torrente Ollomont;

3) il progetto per la realizzazione delle opere di scarico ed i materiali usati dovranno essere approvati dall'E.N.E.L. S.p.A.; il canale di scarico dovrà essere coperto fino alla paratoia di immissione nel canale-galleria di proprietà E.N.E.L. S.p.A.; il canale di scarico dovrà essere munito di una vasca di decantazione equipaggiata con due paratoie motorizzate (una di immissione nel canale-galleria E.N.E.L. S.p.A. e una di scarico direttamente nel torrente), comandate sul posto mediante un apposito quadro protetto;

4) le manovre delle paratoie, di cui sopra, dovranno esclusivamente essere effettuate dal personale E.N.E.L. S.p.A., la quale si riserva di addebitare al richiedente le spese del personale per le manovre quando queste vengono richieste dal richiedente stesso;

5) le spese per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che l'E.N.E.L. S.p.A. giudicherà necessari nel tratto di canale-galleria dalla paratoia di immissione dello scarico della centralina al canale derivatore della centrale Signayes, eseguiti dall'E.N.E.L. S.p.A., dovranno essere a carico del richiedente;

6) il richiedente si dovrà impegnare a concordare con l'E.N.E.L. S.p.A. i periodi di fuori servizio della centrale per la manutenzione ordinaria e straordinaria;

7) l'eventuale mancata produzione nella centrale E.N.E.L. S.p.A. di Signayes, provocata da interventi manutentivi e/o altre cause da imputarsi al richiedente, potrà essere addebitata allo stesso secondo le tariffe indicate dal provvedimento Ministeriale in vigore al momento del verificarsi dell'evento;

8) eventuali danni causati dall'esercizio dell'opera di scarico nel torrente Ollomont dovranno essere a carico del richiedente.

Visto inoltre che il sig. Riva, dell'ENEL S.p.A., ha specificato che gli obblighi di cui al punto 2 delle osservazioni sopraccitate devono intendersi riferiti in corrispondenza dell'opera di presa dell'ENEL S.p.A. in loc. Cumet del comune di Valpelline e che le osservazioni sopra riportate dovranno essere tradotte in un accordo convenzionale tra l'ENEL S.p.A. ed il Comune di Valpelline.

Considerato che l'ing. Meroi Silvano ha affermato che da misurazioni effettuate nel tratto compreso tra le due opere di presa si hanno apporti di acque sorgive per un minimo invernale di 130 litri/sec.

Vista infine la dichiarazione del Sindaco, Chenal Aldo, con la quale precisa che presenterà, quanto prima, le bozze di convenzione con l'ENEL S.p.A. ed il C.M.F. di Valpelline per la regolamentazione dell'utilizzazione delle opere in comune.

Per quanto riguarda le affermazioni sopraccitate del sig. Sindaco, sono pervenute in data 30 dicembre 1996 le bozze di convenzione tra il Comune di Valpelline e l'ENEL S.p.A. di cui sopra e tra il Comune di Valpelline ed il C.M.F. di Valpelline di seguito riportata:

1) tutte le opere d'arte, dalla presa, al dissabbiatore, al tratto di condotta in uso promiscuo, dovranno sempre funzionare ed essere regolate in funzione della massima portata derivabile nel rispetto del M.D.V.;

2) le regolazioni di portata e tutte le manovre idrauliche nei tratti suindicati verranno effettuate dal gestore della centrale idroelettrica;

3) la portata di acqua per usi irrigui sarà regolata automaticamente da una valvola a galleggiante, nella vasca di carico in loc. Plan Coudray. Resta inteso che la portata per usi irrigui non potrà superare, per nessun motivo, quella di concessione di 160 litri/sec.;

4) in caso di esigenze, di qualunque natura, che richiedano una riduzione parziale o totale dell'afflusso di acqua in centrale, non dovrà essere per alcun motivo penalizzato l'impianto di irrigazione ad esclusione di situazioni e/o circostanze che possano arrecare danno o pericolo alle opere in comune. In tal caso si procederà alle manovre a monte del pozzetto di derivazione per uso esclusivo della produzione energetica;

5) le spese di manutenzione ordinaria per le parti in comune, a partire dall'opera di presa fino allo stacco di cui al punto precedente saranno a totale carico della gestione idroelettrica;

6) per quanto concerne la manutenzione straordinaria i costi saranno ripartiti in parti proporzionali alle quote di portate di competenza.

In riferimento alle richieste formulate dal sig. Riva dell'ENEL S.p.A. e dal C.M.F. Valpelline, poiché sono tendenti a tutelare i diritti precostituiti e a regolarizzare l'uso comune delle acque derivate, si ritengono ammissibili e pertanto apposite clausole sono state inserite nel disciplinare di subconcessione.

In merito agli esposti delle citate Associazioni Irrigue, si precisa che il canale di derivazione, come stabilito nel disciplinare di subconcessione, dovrà essere dotato di paratoia regolata in modo tale da garantire che non entri nella derivazione una quantità di acqua superiore a quella subconcessa; inoltre l'impianto di cui si tratta è del tipo ad acqua fluente, in quanto la vasca di carico serve esclusivamente alla regolazione della portata ed è di dimensioni modeste, per cui non sono da temere turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua interessato. Comunque, a maggior tutela delle dotazioni idriche preesistenti, poste a valle della derivazione in oggetto, le precisazioni richieste dalle citate Associazioni Irrigue sono state inserite nel disciplinare di subconcessione.

Tenuto inoltre presente che:

- l'opera di presa, posta a quota 1257,70 m.s.m., consiste in una presa a trappola in cls. delle dimensioni di mt. 1,40x1,30 lunga circa mt. 5,00 e protetta, superiormente, da una griglia in acciaio. Tale struttura sarà affiancata, sul lato destro, dove avviene la derivazione delle acque, da tre paratoie motorizzate che permetteranno lo spurgo continuo e la regolazione del livello della vasca di carico mediante sensore a sua volta collegato, tramite cavo, alla centrale;

- l'acqua, una volta derivata, defluisce attraverso una tubazione in cls. DN 1.000, dapprima alla vasca dissabbiatrice ed in seguito alla vasca di carico. L'inserimento del tubo DN 1.000 in luogo di quello già esistente DN 800 e le nuove esigenze di portata non modificano sostanzialmente l'aspetto e l'ingombro attuali dell'opera esistente;

- dalla vasca di carico, posta a quota 1257,46 m.s.m., parte la condotta forzata che per il primo tratto, della lunghezza di mt. 1021,52 e di diametro DN 700 mm, è in comune con il C.M.F. di Valpelline, mentre il secondo relativo al solo impianto idroelettrico, misura mt. 1046,60 e avrà tubi del diametro DN 600 mm;

- il primo tratto è già stato posato e non necessita di interventi, mentre per quanto riguarda il secondo tratto, la tubazione prevista sarà del tipo a rivestimento bituminoso e giunti a bicchiere da saldarsi all'esterno ed uno spessore indicativo non inferiore a 8,8 mm;

- la condotta verrà posata al di sotto del sentiero Valpelline-Ollomont e nell'ultimo tratto, quando questa abbandona il sentiero, si verificherà in corso d'opera la possibilità o meno di riutilizzare la tubazione esistente della vecchia centrale Cogne;

- l'edificio di produzione sarà quello ex Cogne in disuso dal 1964. La struttura infatti appare ancora in buono stato per cui si rendono necessari solo alcuni interventi di restauro interni, per adeguarla alle nuove esigenze, ed il rifacimento completo delle coperture;

- le acque, dopo l'utilizzo, vengono restituite, tramite un breve canale in cls., nel canale ENEL Valpelline Gignod, a quota 966 m.s.m. circa;

- il dislivello tra il pelo morto dell'acqua, nella vasca di carico, a quota 1257,46 m.s.m. e quello del canale di restituzione, a valle dei meccanismi motori, a quota 967,86, risulta essere di metri 289,60. In conseguenza, la potenza nominale media annua dell'impianto, sulla portata media di moduli 4,00, risulta essere di: 400x289,60:102=Kw 1.135,69.

Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto che:

1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;

2) la quantità d'acqua da derivare, nella misura di moduli max. 6,4 e medi 4,0 si può subconcedere, avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;

3) le opere di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;

4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

5) il minimo deflusso vitale, è stato calcolato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione consigliare n. 1193/X in data 22 febbraio 1995 ed ammonta a 231,36 litri/sec., che verranno lasciati defluire tramite una sezione a stramazzo della sezione di mt. 0,25x1,00;

6) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del torrente Buthier di Ollomont ed è compatibile con il buon regime idraulico, senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;

7) per l'uso della derivazione non è temibile alcun inquinamento delle acque e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo.

Visto infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 1799/97 del 14 febbraio 1997 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare;

Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 e successive norme di attuazione;

Vista la legge regionale n. 4 del 8 novembre 1956;

Vista la legge n. 36 del 5 gennaio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 1193/X in data 22 febbraio 1995 ed in esecuzione della medesima;

Visto il parere favorevole rilasciato dal titolare delle funzioni di responsabile del Servizio Assetto e tutela del territorio nell'ambito dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto degli articoli 13 comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 45/1995, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Delibera

1) di subconcedere, per la durata di anni trenta successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, al Comune di Valpelline, giusta la domanda presentata in data 27 febbraio 1989, di derivare dal torrente Buthier di Ollomont, a quota 1257,70 m.s.m., nel comune di Ollomont, max. moduli 6,4 (litri al minuto secondo seicentoquaranta) e medi 4,0 (litri al minuto secondo quattrocento) di acqua per produrre sul salto di metri 289,6, la potenza nominale media annua di Kw 1135,69;

2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di subconcessione;

3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante del Comune di Valpelline;

4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la tesoreria dell'Amministrazione regionale:

a) lire 11.622.100 (undicimilioniseicentoventiduemilacento) pari a mezza annualità del canone, ai sensi dell'articolo 11 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, a titolo di cauzione, somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;

b) lire 581.100 (cinquecentottantunmilacento) pari ad un quarantesimo del canone, per gli scopi di cui all'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

c) lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazioni di atti, eccetera somma da introitare al Capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione Fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);

5) di stabilire, come specificato nell'articolo 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 23.244.200 (ventitremilioniduecentoquaranta-quattromiladuecento) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da introitare al Capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994 n. 320 e di darne esecuzione.

Disciplinare di subconcessione

(...omissis...)

Presidente È aperta la discussione generale. Qualcuno chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la delibera in oggetto:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 2 (Lanièce e Tibaldi)

Il Consiglio approva