Oggetto del Consiglio n. 2522 del 16 aprile 1997 - Verbale

OGGETTO N. 2522/X - SUBCONCESSIONE, PER LA DURATA DI ANNI TRENTA ALLA DITTA CHANOUX PIERA DI CHAMPORCHER, DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE AYASSE, IN COMUNE DI PONTBOSET, AD USO IDROELETTRICO.

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 21 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Premesso che con domanda in data 28.05.1996 corredata da progetto a firma geom. Paolo Chanoux e relazione a firma Ing. Enzo Tocco, la ditta Chanoux Piera ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare dal torrente Ayasse, in comune di Pontboset, moduli costanti e continui 1,00 di acqua per produrre, sul salto di mt. 7,90, la potenza nominale media di Kw. 7,74 da destinare ad uso domestico e per la riattivazione di un vecchio mulino.

Tenuto presente che:

- il Magistrato per il Po di Parma, con nota prot. n. 10361 in data 24.06.1996, ha rilasciato il proprio nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;

- l'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma, con nota prot. n. 5180 in data 25.09.1996, ha dichiarato di non avere osservazioni o rilievi da esprimere in merito;

- l'ENEL - Compartimento di Torino, con nota n. 1592 in data 29.08.1996, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 342/1965, ha fatto presente che sull'asta idraulica interessata esistono le opere di presa dell'impianto di Hône II, per cui ritiene opportuno, a salvaguardia della predetta centrale, subordinare l'esercizio dell'impianto della ditta Chanoux Piera a quello dell'esercizio dell'impianto di Hône II;

- l'avviso di presentazione della domanda 28.05.1996 della ditta Chanoux Piera è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 22 in data 07.08.1996 e riprodotto nel n. 213 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 11.09.1996 senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;

- con ordinanza n. 208 in data 14.10.1996 dell'Assessore ai Lavori Pubblici è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 22.10.1996 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Pontboset e copia della medesima è stata inviata al Consorzio per la Tutela, l'Incremento e l'Esercizio della Pesca in Valle d'Aosta; al Magistrato per il Po di Parma; al Ministero dei LL.PP.; alla Sezione Idrografica del Po di Torino; all'Associazione d'Irrigazione Est-Sesia di Novara; all'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia di Vercelli; all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, Servizio S.I.D.S.; all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, Servizio Forestazione; all'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'Ambiente; alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino; all'E.N.E.L. - Compartimento di Torino; all'Assessorato del Turismo, Sport e Beni Culturali Ufficio Sovraintendenza; all'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma; all'Assessorato dell'Industria e Commercio, Servizio Energia ed alla ditta Chanoux Piera;

- la pubblicazione presso il Comune di Pontboset, come risulta dal referto in calce all'ordinanza è avvenuta regolarmente ed ha dato luogo alla presentazione, da parte delle associazioni irrigue Est-Sesia di Novara ed Ovest-Sesia di Vercelli di due esposti con i quali, a salvaguardia delle dotazioni idriche del Naviglio d'Ivrea, del Canale Depretis e del Canale Farini, chiedono che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti prescrizioni:

a) nell'impianto di cui trattasi non si potranno realizzare bacini d'invaso;

b) il manufatto di derivazione dovrà essere dotato di apposito edificio idoneo alla misura della portata assentita;

c) le manovre di invaso e di svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua pubblica.

Rilevato che il canale di derivazione, come stabilito nel disciplinare di subconcessione dovrà essere dotato di paratoia regolabile in modo da garantire che non entri nella derivazione una quantità d'acqua superiore a quella di concessione ed inoltre, poiché l'impianto è del tipo ad acqua fluente, in quanto la vasca di carico serve esclusivamente alla regolazione della portata ed è di dimensioni modeste, non sono da temere turbamenti al regime idraulico del corso d'acqua. Comunque, a maggior tutela delle dotazioni idriche preesistenti, poste a valle della derivazione, le precisazioni di cui ai punti b) e c) degli esposti sopra citati, sono state inserite nel disciplinare di subconcessione.

Visto altresì che la visita locale d'istruttoria è regolarmente avvenuta il 18.11.1996 ed alla medesima, oltre ai funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, sono intervenuti i signori: Meynet Siro, in rappresentaza dell'ENEL, il sig. Gontier Mauro, in rappresentanza della ditta Chanoux Piera, il geom. Milani Sergio del Servizio Tutela dell'Ambiente ed il sig. Chanoux Mauro, vice-presidente del C.M.F. Pontboset, i quali hanno effettuato il sopralluogo alle località interessate dalla derivazione ed hanno accertato che le opere ed i manufatti corrispondono, di massima, alle rappresentazioni grafiche di progetto. Il sig. Meynet dell'ENEL, ha chiesto che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le precisazioni di cui ai punti 2) e 3) della nota dell'ENEL prot. 1592 in data 29.08.1996. Il sig. Chanoux Mauro ha fatto presente che l'utilizzo delle opere comuni tra il consorzio e la ditta Chanoux verrà regolamentato da apposita convenzione. Il geom. Milani ha chiesto che venga rispettato il MDV ed ha precisato che non è necessaria la realizzazione della scala di risalita per l'ittiofauna in quanto l'opera di presa interessa solo parzialmente l'alveo del torrente.

Tenuto inoltre presente che:

- l'acqua viene derivata in sponda sinistra orografica del torrente Ayasse a circa quota 982 m.s.m., tramite l'opera di presa del canale irriguo del CMF Pontboset e convogliata, mediante il suddetto canale in cemento della sezione di cm. 50x50 (in parte a cielo aperto ed in parte coperto con lastre in cls. e successivamente con un tratto di tubazione interrata sotto il piano stradale) in una vasca di carico delle dimensioni di mt. 3,20 x 1,40 x 1,40;

- dalla vasca si diparte la condotta forzata costituita da una tubazione in acciaio del diametro di 300 mm. che collega all'edificio di produzione;

- dopo l'utilizzazione, l'acqua viene restituita al torrente Ayasse, a quota 970,10 m.s.m.;

- il dislivello fra il pelo morto dell'acqua nella vasca di carico e quello del canale di restituzione, a valle dei meccanismi motore, è di mt. 7,90. In conseguenza la potenza nominale media annua dell'impianto, per la portata di moduli costanti e continui 1,00, risulta di: 100 x 7,90 : 102 = Kw. 7,74.

Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto che:

1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;

2) la quantità d'acqua da derivare, nella misura costante e continua di moduli 1,00, si può subconcedere, avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;

3) l'opera di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;

4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

5) il minimo deflusso vitale è stato correttamente calcolato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione consiliare n. 1193/X in data 22.02.1995 ed ammonta a 113,195 litri/secondo;

6) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del torrente Ayasse ed è compatibile con il buon regime idraulico, senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;

7) per l'uso della derivazione non sono temibili inquinamenti delle acque e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo.

Visto infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 22231del 28.12.1996 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare;

Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26.02.1948 e successive norme di attuazione;

Vista la legge regionale n. 4 del 08.11.1956;

Vista la legge n. 36 del 05.01.1994;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 1193/X in data 22.02.1995 ed in esecuzione della medesima;

Visto il parere favorevole rilasciato dal titolare delle funzioni di responsabile del Servizio Assetto e Tutela del Territorio nell'ambito dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto degli artt. 13 comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della L.R. 45/1995, in ordine alla legittimità della presente deliberazione.

Visto il parere delle Commissioni consiliari permanenti III e IV;

Con voti favorevoli: venticinque (presenti: ventisei; votanti: venticinque; astenuto: uno, il Consigliere CHIARELLO);

DELIBERA

1) di subconcedere, per la durata di anni trenta, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, alla ditta Chanoux Piera, giusta la domanda presentata in data 28.05.1996, di derivare dal torrente Ayasse, in comune di Pontboset, a quota 982 m.s.m., moduli costanti e continui 1,00 di acqua per produrre, sul salto di metri 7,90, la potenza nominale media annua di Kw. 7,74, da utilizzarsi a scopo domestico e per la riattivazione di un vecchio mulino;

2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di subconcessione;

3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del titolare della richiesta di subconcessione;

4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la tesoreria dell'Amministrazione regionale:

a) lire 79.250 (settantanovemiladuecentocinquanta) pari a mezza annualità del canone, ai sensi dell'art. 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, a titolo di cauzione; somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;

b) lire 10.000 (diecimila) pari al minimo fissato dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501 e per gli scopi di cui all'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

c) lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazioni di atti, ecc. somma da introitare al Capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);

5) di stabilire, come specificato nell'art. 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 158.500 (centocinquantottomilacinquecento) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da introitare al Capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del Decreto Legislativo 22.04.1994 n. 320 e di darne esecuzione.

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