Oggetto del Consiglio n. 2521 del 16 aprile 1997 - Verbale

OGGETTO N. 2521/X - INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE REP. N. 8120 DEL 25 GIUGNO 1987, PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA IN COMUNE DI COGNE.

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 20 a) dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4389 del 20 luglio 1984, concernente l'approvazione dello schema di convenzione per la concessione in comodato e successivamente in locazione di un fabbricato industriale in Comune di Cogne alla Società cooperativa Co.far.co. a r.l., ratificata dal Consiglio regionale con provvedimento n. 767/VIII del 20 settembre 1984;

Rilevato che in esecuzione di tale provvedimento è stata stipulata la convenzione rep. n. 8120 del 25 giugno 1987;

Accertato che il punto 2.3. del contratto citato prevede che sono a carico della Società cooperativa le spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile e dei relativi impianti fissi;

Preso atto che, in occasione di richieste di interventi di manutenzione straordinaria nell'opificio concesso, avanzati dalla Società cooperativa citata, la Regione non ha potuto adempiervi con la necessaria celerità, a causa dei tempi burocratici incomprimibili, in quanto legati a specifiche procedure previste da apposite norme;

Considerato che tale situazione, oltre ad arrecare inconvenienti riguardo all'attività produttiva svolta dalla Società cooperativa Co.far.co. a r.l., può porre anche problemi di sicurezza per le maestranze che lavorano nello stabilimento;

Ritenuto opportuno, pertanto, integrare la convenzione citata in modo da consentire alla Società cooperativa di cui trattasi di poter eseguire direttamente e con celerità i lavori urgenti di straordinaria manutenzione, a carico della Regione ai sensi della convenzione in essere, al fine di non compromettere la produttività della medesima e i requisiti di sicurezza del fabbricato industriale di proprietà regionale;

Ritenuto inoltre di prevedere la possibilità di rimborso degli oneri sostenuti dalla Società cooperativa per l'esecuzione dei lavori citati;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente del servizio industria, artigianato ed energia dell'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato, ai sensi dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente deliberazione;

Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;

Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: venticinque);

DELIBERA

1) di approvare l'introduzione, dopo il punto 2.4. della convenzione rep. n. 8120 del 25 giugno 1987 stipulata con la società cooperativa Co.far.co. a r.l., del seguente punto:

"2.5. la Società potrà, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze, effettuare interventi urgenti di straordinaria manutenzione, sino ad un importo massimo di lire 20 milioni per ciascun intervento, allo scopo di ripristinare, anche mediante la sostituzione, parti di impianti indispensabili all'esercizio dell'attività produttiva. I relativi oneri saranno rimborsati a cura dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, previo accertamento della congruità della spesa sostenuta.";

2) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.

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