Oggetto del Consiglio n. 283 del 2 luglio 1976 - Verbale

OGGETTO N. 283/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale".

Il Vice Presidente PERRUCHON dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata relazione concernente: "Esame delle osservazioni del Rappresentante del Ministero dell'Interno, Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta sul disegno di legge regionale n. 196 approvato dal Consiglio nell'adunanza del 14 maggio 1976, concernente: "Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale", ed eventuale riapprovazione del medesimo ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta", relazione trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 1° e 2 luglio 1976:

Oggetto: "Esame delle osservazioni del Rappresentante del Ministero dell'Interno, Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta sul disegno di legge regionale n. 196 approvato dal Consiglio nell'adunanza del 14 maggio 1976, concernente: "Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale", ed eventuale riapprovazione del medesimo ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Il rappresentante del Ministero dell'Interno, Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta, con lettera in data 19 giugno 1976, prot. N. 3126, ha rinviato non vistato il disegno di legge regionale n. 196, approvato dal Consiglio con provvedimento n. 199 in data 14 maggio 1976 con le seguenti osservazioni:

1) la formulazione troppo generica della lett. b) art. 22 autorizza, nella sua indeterminatezza, ad attuare iniziative che possono esorbitare dall'ambito della competenza regionale, per il cui rispetto appare perciò necessaria la specificazione delle iniziative stesse;

2) l'art. 3, incidendo sul regime degli archivi degli enti locali, invade la competenza dello Stato in materia archivistica la cui legislazione, peraltro, non dispone il trasferimento dei documenti previsti dalla norma stessa dagli archivi degli enti locali a quelli storici;

3) l'art. 11, comma quarto, prevedendo, quale titolo preferenziale, la frequenza con esito favorevole di corsi gestiti da codesto Ente, dalle Comunità Montane e dai Comuni per la formazione ed il perfezionamento del personale addetto alle biblioteche, viola il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, nonché quello espresso dall'art. 120 della carta costituzionale stessa a danno dei cittadini che abbiano partecipato con esito positivo ad analoghi corsi istituiti da altri enti pubblici anche di altre Regioni;

4) il termine del 31 gennaio fissato per la presentazione delle domande di contributo, stabilito dall'articolo 12, in mancanza di apposita norma transitoria, ed essendo già trascorso, rende inoperanti nell'esercizio 1976 le provvidenze ivi considerate;

5) l'art. 18, diversamente dagli artt. 14 e 15, non reca criteri né limiti alla concessione di contributi ivi previsti; inoltre l'art. 19 riguardante la determinazione delle provvidenze richiama erroneamente gli artt. 16 e 17;

6) l'art. 21 non quantifica i maggiori oneri ricadenti sugli esercizi successivi al 1976, ed il generico riferimento all'incremento delle entrate tributarie provenienti a codesto Ente dal riparto fiscale, per la copertura di tali maggiori oneri, non può comunque ritenersi idoneo ai fini dell'osservanza dell'articolo 81 della Costituzione".

Quanto sopra premesso si propone che il Consiglio esamini le osservazioni sopra riportate anche per un eventuale riapprovazione del disegno di legge in questione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

(Segue testo emendato, in sede di votazione dei singoli articoli, del disegno di legge riportato in calce al provvedimento).

Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra le osservazioni formulate dalla Commissione di Coordinamento e propone gli emendamenti concordati con il rappresentante del Ministero dell'Interno.

Il Consigliere CHINCHERE', pur considerando inaccettabile l'intervento censorio della Commissione di Coordinamento, annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista agli emendamenti proposti dal Presidente della Giunta e dichiara, inoltre, di ritenere la Giunta responsabile di aver redatto un testo di legge non correttamente impostato sul piano tecnico legislativo.

Il Vice Presidente PERRUCHON, preso atto che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli della proposta di legge.

Articolo 1

Si dà atto che l'art. 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré).

Articolo 2

Si dà atto che all'art. 2 è stato presentato da parte del Presidente della Giunta il seguente emendamento:

Art. 2

lettera b) abolizione delle parole: "con ogni mezzo di comunicazione".

Si dà atto che l'emendamento e l'art. 2 così emendato sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).

Articolo 3

Si dà atto che all'art. 3 è stato presentato da parte del Presidente della Giunta il seguente emendamento:

Art. 3

secondo capoverso: aggiungere all'inizio le parole: "Nel rispetto della legislazione statale e in attesa che l'intera materia venga regolata in maniera diversa".

Si dà atto che l'emendamento e l'art. 3 così emendato sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré).

Articoli 4 - 18

Si dà atto che gli articoli da 4 a 18 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré).

Articolo 19

Si dà atto che all'art. 19 è stato presentato da parte del Presidente della Giunta il seguente emendamento:

Art. 19

"sostituire articoli 16 e 17 con 18".

Si dà atto che l'emendamento e l'art. 19 così emendato sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventidue).

Articolo 20

Si dà atto che l'art. 20 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventidue).

Articoli 21 ÷ 24

Si dà atto che gli articoli 21, 22, 23 e 24 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).

Allegati A, B, C

Si dà atto che gli allegati A, B, C sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).

Il Vice Presidente PERRUCHON, dopo aver constatato e comunicato che i ventiquattro articoli e gli allegati A, B e C del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Lustrissy, il Vice Presidente PERRUCHON accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: ventisette;

Voti favorevoli: ventiquattro;

Voti contrari: tre

Il Vice Presidente PERRUCHON, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme in materia di biblioteche di Enti locali o di interesse locale".

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Disegno di legge regionale n. 196

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale n. "NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE"

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

(Disposizioni generali)

Art. 1

La Regione Autonoma Valle d'Aosta promuove lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale nell'ambito della programmazione regionale a norma dell'art. 2 dello Statuto speciale 26.2.1948.

Art. 2

Le biblioteche di Enti locali sono istituti culturali che operano al servizio di tutti i cittadini per:

a) diffondere l'informazione con criteri di imparzialità e pluralismo nel confronto delle varie opinioni;

b) favorire la crescita culturale e civile della popolazione valdostana;

c) stimolare l'educazione permanente e organizzarne le attività;

d) contribuire, in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e con gli organi collegiali delle medesime, all'attuazione del diritto allo studio;

e) garantire la custodia, l'integrità e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio;

f) assicurare il reperimento, l'acquisizione, la tutela e il godimento pubblico delle opere manoscritte o a stampa, nonché dei documenti di interesse locale;

g) adottare le iniziative atte a diffondere la conoscenza della lingua, della storia e delle tradizioni locali e a difendere il particolarismo dell'etnia valdostana;

h) operare in collaborazione con le scuole presenti nel Comune promuovendo i necessari accordi con le Direzioni delle scuole e con gli Organi Collegiali delle stesse, al fine di favorire l'utilizzazione più efficace della Biblioteca comunale e delle biblioteche scolastiche da parte di insegnanti, alunni, genitori e associazioni presenti nel territorio.

Quale centro vivo ed attivo di cultura promuove, direttamente ed in collaborazione con altri Enti, Circoli, Associazioni e Gruppi, manifestazioni culturali, incontri e dibattiti, proiezione di films ecc.

Art. 3

Gli archivi storici affidati ad Enti locali provvedono alla custodia, all'ordinamento e alla catalogazione dei documenti posseduti ai fini della loro conservazione e del loro pubblico uso.

Nel rispetto della legislazione statale e in attesa che l'intera materia venga regolata in maniera diversa, i Comuni provvedono a consegnare agli archivi i documenti posseduti una volta che siano scaduti i termini per la loro conservazione negli uffici comunali.

I documenti, i cimeli e gli oggetti depositati negli archivi sono inalienabili.

TITOLO II

(Organizzazione delle biblioteche di Enti locali)

Art. 4

Le biblioteche al fine di perseguire gli scopi istituzionali di cui al precedente art. 2, mettono a disposizione degli utenti personale qualificato, materiale di consultazione e di prestito opportunamente conservati e aggiornati, locali e arredi adeguati.

I servizi di consultazione e di prestito sono gratuiti.

Gli Enti locali adottano norme regolamentari che assicurano la democraticità delle biblioteche per quanto attiene le funzioni svolte dal personale, l'ordinamento interno, l'espletamento dei servizi, i programmi di attività culturale.

I regolamenti delle biblioteche determinano altresì le modalità intese ad assicurare le opportune informazioni sulle attività delle biblioteche e a favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione culturale delle stesse.

Art. 5

La gestione della biblioteca è affidata ad una apposita Commissione.

La Commissione propone al Consiglio comunale gli indirizzi generali di politica culturale della biblioteca; stabilisce i criteri di scelta dei materiali, gli orari di apertura al pubblico, l'impiego dei contributi comunali e regionali di cui al successivo art. 15.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Commissione presenta ai competenti organi comunali la relazione sull'attività svolta e le proposte in merito al programma da attuarsi nell'anno successivo.

Ove esistano i sistemi bibliotecari di cui al successivo art. 6 le attività comuni a più biblioteche interessate.

Il regolamento della biblioteca di cui al precedente art. 4 determina:

a) la composizione della Commissione della biblioteca, garantendo la rappresentanza delle minoranze consiliari;

b) le modalità di nomina dei suoi membri, tenendo conto delle rappresentanze designate dagli utenti e dalle istituzioni e associazioni culturali;

c) le attribuzioni e il funzionamento della Commissione.

Art. 6

Tutte le biblioteche dei Comuni della Regione, eccettuato il capoluogo, dovranno collegarsi in sistemi bibliotecari a livello di Comunità Montana.

Qualora sussistano comprovate esigenze di funzionalità i Comuni interessati possono essere autorizzati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, alla istituzione di un sistema bibliotecario comprensoriale.

Il Comune di Aosta istituisce nel proprio territorio biblioteche succursali, dando luogo ad un sistema bibliotecario urbano.

Ogni sistema bibliotecario, comprensoriale o urbano fa capo ad una biblioteca che assume la funzione di centro del sistema, assicura i rapporti con l'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'assistenza tecnica, attua i servizi richiesti dalle altre biblioteche del sistema e ne coordina le attività.

Art. 7

Le Comunità Montane concorrono, nel quadro della programmazione regionale, a promuovere le forme di coordinamento e di associazione tra gli Enti locali per l'istituzione ed il funzionamento delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari; collaborano alla formazione del piano regionale mediante proposte elaborate in base alle domande degli Enti locali di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Art. 8

La Biblioteca regionale e civica di Aosta in qualità di centro del sistema urbano, attua i servizi previsti nel precedente art. 6 per le biblioteche succursali di quartiere e per la biblioteca centrale per ragazzi.

Attua altresì il servizio di prestito alle biblioteche dei centri comprensoriali.

I finanziamenti necessari al sistema urbano di Aosta saranno garantiti dall'Amministrazione regionale e da quella comunale, le quali dovranno elaborare in comune un regolamento che preveda la gestione del sistema urbano, in analogia agli artt. 4 e 5 della presente legge relativi ai sistemi comprensoriali.

Art. 9

Le biblioteche sono tenute al reciproco prestito di materiali conservati nelle sezioni di prestito delle proprie raccolte.

I Comuni depositano nelle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da essi curate. Le Comunità Montane e la Regione depositano le loro pubblicazioni in tutte le biblioteche della Regione

La Regione, i Comuni e gli altri Enti locali inviano alle biblioteche rispettivamente interessate, per opportuno riscontro, l'elenco completo delle pubblicazioni comunque stampate.

TITOLO III

(Competenze degli Enti locali)

Art. 10

Gli Enti locali proprietari di biblioteche sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche stesse. In particolare assicurano stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, all'espletamento dei servizi di biblioteca e alla attuazione dei programmi di attività culturale.

Gli Enti locali, le cui biblioteche sono collegate in un sistema comprensoriale provvedono per la parte loro spettante alle spese previste per attività comuni.

La Regione provvede ad assicurare i finanziamenti integrativi, mediante il piano annuale di cui al successivo art. 18, agli Enti che svolgono programmativamente attività volte a perseguire le finalità espresse nei precedenti articoli.

Art. 11

Gli Enti locali forniscono le proprie biblioteche di personale nella misura necessaria al buon andamento dei servizi.

Il personale tecnico di ruolo addetto alle biblioteche di Enti locali comprende i bibliotecari e gli assistenti di biblioteca.

Possono partecipare ai concorsi per posti di ruolo di bibliotecario e di assistente di biblioteca coloro che sono in possesso, rispettivamente, del titolo di laurea in lettere o in storia e filosofia o in giurisprudenza o in scienze politiche o in sociologia, e del diploma di scuola secondaria superiore.

Costituisce titolo preferenziale la frequenza con esito favorevole di corsi per la formazione e il perfezionamento del personale addetto alle biblioteche.

La direzione delle biblioteche di Enti locali è affidata:

a) a bibliotecari quando la popolazione dell'ente locale sia superiore ai ventimila abitanti;

b) ad assistenti di biblioteca, per tutte le biblioteche centri di comprensorio;

c) a personale tecnico, anche a tempo parziale, fornito di diploma di scuola secondaria superiore o che offra provate garanzie di preparazione culturale e di attitudine alla funzione per, tutti gli altri casi.

La nomina a direttore di cui alle lettere a) e b) si consegue con pubblico concorso.

Il personale di cui all'allegato a) della presente legge sarà inquadrato nei ruoli organici della Regione.

Art. 12

Le domande di contributo degli Enti interessati di cui ai successivi artt. 14 e 15; devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno alle rispettive Comunità Montane, che le inoltreranno con le proprie proposte alla Regione entro il mese successivo.

Le domande di contributo devono essere corredate dalla necessaria documentazione tecnica.

In caso di mancata istruttoria d parte della Comunità Montana l'Ente interessato invierà le domande di contributo direttamente alla Presidenza della Giunta che deciderà entro 15 giorni.

TITOLO IV

(Funzioni della Regione)

Art. 13

La Regione adotta le iniziative e concede i contributi necessari per assicurare:

a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento delle biblioteche pubbliche;

b) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei sistemi di biblioteche pubbliche di Enti locali;

c) la manutenzione, l'integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nelle biblioteche di Enti locali o di interesse locale e negli archivi storici ad essi affidati;

d) il miglioramento e l'incremento delle raccolte delle biblioteche, ivi compresi i mezzi di comunicazione audiovisivi, nonché la riproduzione fotografica di cimeli, manoscritti e materiale bibliografico di pregio;

e) la sperimentazione, nell'ambito delle biblioteche di nuove tecniche di animazione e di documentazione, nonché la promozione di iniziative atte a caratterizzare le biblioteche come centri di azione culturale e sociale;

f) il coordinamento delle attività delle biblioteche con la possibilità di compilazione di inventari, cataloghi e altri mezzi di informazione bibliografica e archivistica;

g) la promozione di iniziative culturali, artistiche, scientifiche e formative, dei centri di servizi culturali, nonché degli istituti di ricerca di studio e documentazione di interesse locale o regionale, effettuate nell'ambito delle biblioteche;

h) l'armonizzazione dei piani di sviluppo delle biblioteche con le attività promosse dalla Regione per garantire il diritto allo studio;

i) l'organizzazione di mostre di materiale storico ed artistico nell'ambito delle biblioteche;

l) la qualificazione e la formazione degli addetti alle biblioteche;

m) il funzionamento del servizio bibliografico regionale;

n) la promozione di iniziative atte a conoscere e valorizzare l'apporto culturale determinato dalla emigrazione da e per la Valle d'Aosta.

Art. 14

La Regione al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari alla istituzione e alla ristrutturazione delle biblioteche degli Enti locali e dei sistemi bibliotecari, interviene con contributi fino ad un massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per opere edilizie, acquisto di beni e attrezzature per miglioramenti.

Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1978 una spesa annua di L. 200.000.000 da finanziarsi, per il 1976, con prelievo di pari somma al Cap. 271 della parte Spesa del bilancio di esercizio finanziario 1976, e per gli anni 1977 e 1978 con l'incremento delle entrate tributarie provenienti alla Regione dal riparto fiscale di cui al Cap. 11 della parte Entrata del bilancio 1976 e corrispondenti capitoli dei bilanci 1977 e 1978.

Art. 15

La Regione al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche degli Enti locali e dei sistemi bibliotecari, interviene con contributi fino ad un massimo del 75 per cento della somma spesa dall'ente proprietario.

Art. 16

È istituito presso la Regione, per l'espletamento dei compiti sanciti negli articoli precedenti, un Servizio biblioteche, provvisto di personale qualificato che deve prestare assistenza tecnica alle singole biblioteche e ai sistemi bibliotecari in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

Sono approvate, presso l'Assessorato della Pubblica Istruzione, la nuova pianta organica dei posti nonché le tabelle di attuazione della carriera economica del personale addetto al Servizio Biblioteche della Regione ed alla Biblioteca di Aosta, quali risultano dalle tabelle annesse alla presente legge quali allegati A e B.

Nella pianta organica dei posti e del personale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Archivio Storico e Biblioteca Regionale di cui all'allegato B della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, sono soppressi i posti indicati nella tabella annessa alla presente legge quale allegato C.

Il titolare del posto di Bibliotecario, soppresso con la presente legge, è inquadrato in uno dei posti di Assistente di Biblioteca. Al medesimo sarà riconosciuta, nella nuova qualifica, una anzianità di servizio tale da consentirgli l'attribuzione di uno stipendio uguale a quello maturato nel gruppo soppresso, fermi restando la normale maturazione dei successivi aumenti periodici e lo svolgimento della carriera a ruolo aperto.

Art. 17

Per la nomina ai posti di Bibliotecario Capo Servizio e di Bibliotecario Direttore è richiesto il possesso del titolo di laurea in lettere o in storia e filosofia o in giurisprudenza o in scienze politiche o in sociologia.

Per la nomina ai posti di Catalogatore, di Animatore e di Assistente di biblioteca è richiesto il possesso del diploma di Scuola secondaria superiore.

Art. 18

La Regione, sentito il parere dell'Ente locale competente per territorio, può concedere contributi a favore di biblioteche specializzate, nonché di altre biblioteche, comunque aperte gratuitamente al pubblico, che svolgono un servizio di interesse locale o regionale.

Art. 19

La Regione provvede alla determinazione dei contributi previsti dagli artt. 14, 15 e 18 con apposito piano annuale.

Art. 20

Al Consiglio regionale competono le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione del piano annuale di cui al precedente art. 19 e il controllo sull'attuazione dello stesso.

La Giunta regionale predispone lo schema del piano di cui al comma precedente, in collaborazione con la competente Commissione consiliare, e ne cura l'attuazione.

Il Presidente della Giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti; vigila avvalendosi dell'opera dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sull'andamento dell'Ufficio regionale e ne assicura il regolare ed efficiente funzionamento.

L'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione presiede al funzionamento dell'Ufficio e dei servizi di cui all'art. 16 ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

TITOLO V

(Norme transitorie e finali)

Art. 21

A copertura delle maggiori spese derivanti alla Regione dall'applicazione della presente legge sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976:

PARTE ENTRATA Variazioni in aumento

Capitolo 10

Provento quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione delle entrate erariali previste dall'art. 3, lett. c) della legge 6.12.1971 n. 1065

L.

60.000.000

Capitolo 57

di nuova istituzione: Contributo dello Stato per le spese di gestione e funzionamento di biblioteche pubbliche

L.

60.000.000

PARTE SPESA Variazioni in aumento

TITOLO I Sezione II Istruzione e cultura

Cat. II - Personale

Capitolo 580

Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'Assessorato

L.

25.000.000

Cat. IV- Acquisto di beni e servizi

Capitolo 637

La cui denominazione è così modificata: "Spese per la gestione, il funzionamento dell'Ufficio centrale per le biblioteche e per le dotazioni e gestione delle piccole biblioteche (art. 16 della legge regionale....."

L.

25.000.000

Cat. V- Trasferimenti

Capitolo 667

"Contributi per il funzionamento, lo sviluppo e le attività culturali delle biblioteche degli Enti locali e dei sistemi bibliotecari e altre biblioteche aperte gratuitamente al pubblico (art. 15 e 17 della legge regionale.....)"

L.

10.000.000

TITOLO II Sezione II Istruzione e cultura

Cat. III- Trasferimenti

Capitolo 673

di nuova istituzione: "Contributi integrativi per opere o miglioramenti edilizi, acquisto di beni e attrezzature per le biblioteche degli Enti locali e dei sistemi bibliotecari (art. 14 della legge regionale.....)"

L.

200.000.000

Variazioni in diminuzione

Capitolo 271

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale all. F)

L.

200.000.000

Le maggiori spese correnti derivanti alla Regione in applicazione della presente legge per gli esercizi 1977 e successivi troveranno copertura nell'incremento delle entrate tributarie, provenienti alla Regione dal riparto fiscale, di cui al capitolo 11, parte ENTRATA, del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976, che farà registrare un incremento di lire 664.400.000 per il 1977 ed un ulteriore incremento del 10% per il 1978 (articolo 8 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638).

Art. 22

Sono a carico della Regione le spese relative all'acquisto di beni e servizi per l'alimentazione delle piccole biblioteche, fino a quando quest'ultimo servizio non verrà decentrato e delegato alle biblioteche di comprensorio.

Art. 23

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i regolamenti delle biblioteche di Enti locali devono essere armonizzati alle norme contenute nella legge stessa.

Art. 24

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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ALLEGATO A alla legge regionale________________

PIANTA ORGANICA DEI POSTI E DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZIO BIBLIOTECHE E BIBLIOTECA DI AOSTA.

Servizi- Uffici

Qualifiche del personale

Posti di ruolo

Carriera

Gruppo Reg.

SERVIZIO BIBLIOTECHE

Bibliotecario

Capo Servizio

Catalogatori

Animatori

Assistenti di biblioteca

Coadiutori

BIBLIOTECA DI AOSTA

Bibliotecario Direttore

Catalogatori

Assistenti di biblioteca

Coadiutori

Uscieri

1

2

2

14

2

1

3

2

2

4

Direttiva

di concetto

di concetto

di concetto

esecutiva

Direttiva

di concetto

di concetto

esecutiva

ausiliaria

A/3

B

B

B

C

A/3

B

B

C

S/2

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ALLEGATO B alla legge regionale________________

TABELLE DI ATTUAZIONE DELLA CARRIERA ECONOMICA A RUOLO APERTO DELLE NUOVE QUALIFICHE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZIO BIBLIOTECHE E BIBLIOTECA DI AOSTA

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo speciale

Gruppo

Reg.

Qualifica

N. posti

Sviluppo carriera a ruolo aperto

Classi di stipendio

N. anni

A3

A3

Bibliotecario

Capo servizio

Bibliotecario

Direttore

1

1

4.800.000

4.290.000

3.800.000

3.370.000

2.990.000

dopo 14 anni

dopo 10 anni

dopo 6 anni

dopo 2 anni

iniziale

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo speciale

Gruppo

Reg.

Qualifica

N. posti

Sviluppo carriera a ruolo aperto

Classi di stipendio

N. anni

B

Catalogatori

Animatori

Assistenti di Bibliot.

5

2

17

3.800.000

3.330.000

2.830.000

2.450.000

2.120.000

1.830.000

dopo 20 anni

dopo 16 anni

dopo 12 anni

dopo 8 anni

dopo 4 anni

iniziale

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ALLEGATO C alla legge regionale________________

ELENCO DEI POSTI SOPPRESSI NELLA PIANTA ORGANICA DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DI CUI ALL'ALLEGATO A ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1973, N. 6.

Servizi - Uffici

Qualifiche del personale

Posti di ruolo

Carriera

Gruppo Reg.

ARCHIVIO STORICO E BIBLIOTECA REGIONALE

Bibliotecario

Coadiutori

Usciere

1

4

1

di concetto

esecutiva

ausiliaria

B

C

S/2