Oggetto del Consiglio n. 282 del 2 luglio 1976 - Verbale

OGGETTO N. 282/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Estensione ai casi di adozione, affiliazione e affidamento familiare delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni sulla protezione della maternità e infanzia".

Il Vice Presidente PERRUCHON dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Estensione alle dipendenti regionali adottanti o affidatarie di minori dei benefici spettanti alle lavoratrici madri", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 25 e 26 giugno 1976:

In caso di filiazione naturale, ai dipendenti regionali sono attribuiti i seguenti benefici:

1) corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia;

2) attribuzione anticipata dell'aumento periodico di stipendio;

3) concessione al personale femminile delle provvidenze di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri e consistente in:

a) un permesso retribuito di mesi tre a decorrere dalla nascita del bambino;

b) un permesso di mesi sei, retribuito per intero nel primo mese, ridotto all'80% nel secondo mese ed al 30% nei successivi quattro mesi, da utilizzare entro il primo anno di vita del bambino;

c) periodi attribuiti di riposo di due ore giornaliere da fruire sino al compimento del primo anno di età del bambino;

d) permessi non retribuiti in occasione di malattie del bambino, da utilizzarsi entro i primi tre anni di età del medesimo.

Sinora i benefici di cui trattasi sono stati estesi in via di analogia, anche ai dipendenti che abbiano adottato od ai quali sia stato affidato un minore a scopo di adozione, facendo riferimento per quanto concerne i benefici previsti dalla legge sulla tutela delle lavoratrici madri, indicati al precedente punto 3), alla nascita del bambino.

Tuttavia, accade spesso che tali benefici non possano essere fruiti dalle dipendenti regionali poiché, nella maggior parte dei casi, i minori hanno compiuto l'anno di età al momento dell'adozione o dell'affidamento.

La Giunta regionale riconoscendo l'alto valore morale e sociale dell'adozione, e confortata da numerose sentenze pretorili, nonché da precedenti estensioni operate da taluni enti locali, ha predisposto l'unito disegno di legge regionale allo scopo di permettere l'estensione dei benefici di cui trattasi ai casi di affidamento o di adozione, facendo riferimento non più alla data di nascita del bambino, ma alla data di ingresso del minore della nuova famiglia.

Unico limite posto alla estensione dei benefici in parola è costituito dal compimento del terzo anno di età del minore. In tal caso è, pero, prevista la concessione del congedo straordinario di cui all'articolo 137 delle norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, consistente, in un mese retribuito per intero ed in un mese nella misura dell'80%.

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Disegno di legge regionale n. 203

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale n. : ESTENSIONE ALLE DIPENDENTI REGIONALI ADOTTANTI O AFFIDATARIE DI MINORI DEI BENEFICI SPETTANTI ALLE LAVORATRICI MADRI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Con decorrenza dal 1° gennaio 1976, alle dipendenti regionali adottanti o alle quali siano affidati minori a scopo di adozione sono estesi i benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge per la filiazione naturale.

I benefici previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, sono concessi, con riferimento alla data di adozione o di affidamento, quando il minore non abbia compiuto il terzo anno di età. Nel caso contrario è concesso un congedo straordinario della durata di due mesi, ai sensi dell'articolo 137 della legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

Il Presidente della Giunta ANDRIONE ed il Consigliere Giovanna SIGGIA informano il Consiglio che è stato raggiunto un accordo per discutere il progetto di legge presentato dal gruppo comunista anziché il disegno di legge di iniziativa della Giunta.

Il Vice Presidente PERRUCHON dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame, proposto dalla Consigliera SIGGIA in sostituzione dell'analogo disegno di legge di iniziativa della Giunta recante il n. 203, sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Lustrissy, il Vice Presidente PERRUCHON accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: ventisei;

Voti favorevoli: ventiquattro;

Voti contrari: due

Il Vice Presidente PERRUCHON, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Estensione ai casi di adozione, affiliazione e affidamento familiare delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni sulla protezione della maternità e infanzia".

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Disegno di legge regionale n. 203

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale n. : ESTENSIONE AI CASI DI ADOZIONE, AFFILIAZIONE E AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SULLA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E INFANZIA

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Con decorrenza dal 1° gennaio 1976, le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni si applicano alle lavoratrici, dipendenti dell'Amministrazione regionale, aspiranti madri di minori adottabili o affidabili e nel caso di affidamento familiare, tenendo presenti le seguenti modalità:

a) il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 è stabilito in tre mesi e ha decorrenza dalla data di affidamento del minore, purché questo abbia meno di cinque anni, alla aspirante madre;

b) il periodo di astensione facoltativa e i periodi di riposo di cui, rispettivamente, agli artt. 7, primo comma, e 10 della legge citata sub a), possono essere fruiti entro e non oltre un anno dalla data di affidamento del minore.

Art. 2

Per le concessioni dei benefici di cui trattasi, deve essere prodotto l'originale o copia autentica del documento con cui è stato disposto dagli Organi o Enti competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'affidamento del minore ai fini dell'adozione, d cui alla legge 5 giugno 1967, n. 431, dell'affiliazione o dell'affidamento familiare.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì