Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2315 del 11 dicembre 1996 - Resoconto

SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 DICEMBRE 1996

OGGETTO N. 2315/X Proposta di legge: "Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei".

Articolo 1 1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, al fine di valorizzare il patrimonio forestale in armonia con la promozione e l'incoraggiamento della selvicoltura e di migliorare l'aspetto paesaggistico rimuovendo dal territorio rifiuti legnosi ingombranti, promuove l'utilizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei mediante l'installazione di impianti di lavorazione, stoccaggio e termovalorizzazione.

2. Agli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) prodotti forestali di scarto: tutto il legname proveniente da taglio di foreste, pulizia di scarpate, manutenzione dei varchi, sgombero di piante, pulizia di aree boscate, coltivazioni, potature e manutenzioni del verde relative a prodotti lignei;

b) rifiuti lignei: tutto il legname non trattato proveniente da scarti di industrie del legno e di segherie, da demolizioni di fabbricati, da lavorazioni e imballaggi, e prodotti similari.

Articolo 2 1. La Regione contribuisce finanziariamente alla progettazione e alla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 1 erogando i seguenti finanziamenti:

a) contributo in conto capitale pari al venti per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile;

b) contributo a copertura del cinquanta per cento degli interessi per mutuo decennale da contrarre con gli istituti di credito a ciò autorizzati o con la finanziaria regionale Finaosta s.p.a., il cui importo non sia superiore al sessanta per cento della spesa complessiva.

2. I contributi sono erogati a favore di comuni o loro consorzi, di Comunità montane, di società private o loro consorzi, di società miste pubblico-private, di soggetti privati o loro consorzi.

3. L'ammontare complessivo delle opere finanziabili, nel biennio 1997/1998, ai sensi del comma 1, non può essere superiore a lire dieci miliardi.

Articolo 3 1. Per accedere ai contributi, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, devono presentare domanda all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, allegando il progetto di fattibilità contenente i seguenti dati:

a) indicazione dell'area in cui si propone di realizzare l'impianto, delle sue caratteristiche e dimensioni, della disponibilità di terreni e della compatibilità dell'impianto con le norme urbanistiche;

b) caratteristiche dell'impianto e del bacino d'utenza;

c) programma di produzione e di cessione di energia termica;

d) provvedimenti per ridurre l'impatto ambientale;

e) costo dell'impianto comprensivo delle spese relative alla progettazione, all'acquisizione o alla disponibilità delle aree, ai fabbricati, alle apparecchiature e alla rete di distribuzione di energia;

f) stima dei costi e dei ricavi;

g) tempi di realizzazione dell'impianto.

Articolo 4 1. Al fine di una verifica della validità tecnica e della congruità degli investimenti previsti e dei loro costi e, conseguentemente, della determinazione della spesa ammissibile, il progetto è sottoposto al parere di una conferenza di servizi costituita dal responsabile della struttura regionale competente in materia di selvicoltura, che la convoca e la presiede, dai responsabili delle strutture regionali competenti in materia di energia e di sanità e, ove necessario, dai responsabili di altre strutture regionali, e/o di enti pubblici, interessati in relazione alla natura del progetto.

2. Il parere di cui al comma 1 deve essere prodotto entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. La conferenza dei servizi può richiedere modificazioni ed integrazioni del progetto. La richiesta interrompe il termine di cui al comma 2.

Articolo 5 1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 2 è deliberata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dal parere favorevole sul progetto, espresso dalla conferenza di servizi.

2. Il contributo a copertura degli interessi del mutuo è erogato annualmente, accertato, a decorrere dalla seconda rata, il regolare pagamento delle precedenti rate di ammortamento.

3. Il contributo in conto capitale è erogato:

a) nella misura del venti per cento, dopo l'approvazione del progetto dell'impianto ed il rilascio delle concessioni edilizie;

b) nella misura del sessanta per cento, ad avvenuta ultimazione della costruzione;

c) nella misura del venti per cento, dopo l'entrata in funzione dell'impianto.

Articolo 6 1. Agli enti ed ai privati che provvedono ad eseguire miglioramenti forestali beneficiando dei contributi di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 44 (Disposizioni recanti provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la selvicoltura), è richiesto di provvedere all'avvicinamento di prodotti di scarto, quali ramaglie, cimali, sotto diametri, alle strutture viarie onde poter essere utilizzati. Tali operazioni devono essere eseguite nelle aree boscate servite da idonea rete di viabilità forestale e individuate, di volta in volta, dalla struttura regionale competente nell'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 44/1986.

2. Per l'esecuzione dei lavori di concentramento dei prodotti di cui al comma 1, a porto di automezzo pesante o in idonee aree o strutture individuate dal Comune o dai comuni interessati, è corrisposto un contributo fino al settanta per cento del costo dell'intervento, determinato dalla struttura regionale competente in materia di selvicoltura, senza detrazione di eventuali entrate derivanti dall'alienazione di tali prodotti.

3. A coloro che provvedono al concentramento dei prodotti di cui al comma 1 e che non hanno fatto ricorso alle agevolazioni di cui alla legge regionale 44/1986, è corrisposto un contributo di ammontare compreso tra lire 200.000 e lire 800.000 per ettaro.

4. La Giunta regionale, su proposta della competente struttura e nei limiti delle disponibilità di bilancio, stabilisce annualmente l'ammontare ed i criteri degli interventi di cui ai commi 2 e 3.

5. I comuni, le Comunità montane provvedono a dotarsi di aree o di strutture idonee per il concentramento dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei ed emanano apposite ordinanze per il loro conferimento e per il divieto di abbruciamento all'aperto.

6. Anche al fine di prevenire e di limitare l'accensione ed il diffondersi del fuoco, i prodotti legnosi non utilizzati, derivanti dai tagli di sgombero dei varchi di linee elettriche e telefoniche, di funivie e di quant'altro imponga il taglio periodico della vegetazione arborea, devono essere accatastati in punti accessibili ad automezzi, o in aree o strutture idonee indicate dai comuni, o dalle Comunità montane interessate, per essere utilizzati come legname da ardere.

7. La mancata esecuzione dei lavori di cui al comma 1 comporta, oltre alla mancata erogazione del contributo, una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di lire 400.000 ed un massimo di lire 1.200.000.

8. La mancata ottemperanza al disposto del comma 5 comporta l'esclusione dai contributi per la costruzione, la lavorazione, lo stoccaggio e la termovalorizzazione in quei comuni che non abbiano provveduto ad individuare idonee aree o strutture per il concentramento ed il deposito dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei.

9. La mancata ottemperanza al disposto del comma 6 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di lire 2.000.000 ed un massimo di lire 6.000.000, fermo restando l'obbligo da parte del contravvenuto di provvedere alle operazioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'ingiunzione, con possibilità di proroga concessa dal Corpo forestale valdostano per motivi di forza maggiore.

10. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 7 e 9 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Articolo 7 1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per il periodo dal 1997 al 2006, la spesa complessiva di lire 6.500 milioni, così ripartita:

a) lire 200 milioni annui dall'anno 1997 al 2006, per complessive lire 2.000 milioni, per l'applicazione dell'articolo 6, che graveranno sul cap. 38800 del bilancio regionale dei rispettivi esercizi;

b) lire 2.000 milioni, di cui lire 400 milioni per l'anno 1997, lire 1.200 milioni per l'anno 1998 e lire 400 milioni per l'anno 1999, per l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lett. a), che graveranno sul capitolo da istituirsi sul bilancio regionale a decorrere dal 1997 con la denominazione "Contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti di termovalorizzazione e per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei";

c) lire 250 milioni quale limite decennale di impegno per l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lett. b), a decorrere dal 1997, per complessive lire 2.500 milioni che graveranno sull'apposito capitolo da istituirsi a decorrere dal 1997, sul bilancio regionale con la denominazione "Contributi in conto interessi per la realizzazione di impianti di termovalorizzazione e per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei".

2. Alla copertura dell'onere di lire 850 milioni per l'anno 1997 e di lire 1.650 milioni per l'anno 1998 si provvede mediante riduzione di corrispondenti quote dall'accantonamento previsto al punto B.2.4 (Iniziative per lo sviluppo energetico) dell'allegato n. 1 al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996/1998.

3. A decorrere dall'esercizio 1999 gli oneri di cui al comma 1 saranno iscritti con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

4. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 sono introitate al cap. 7700 del bilancio preventivo della Regione (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni).

Articolo 8 1. Alla parte spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996/1998 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

anno 1997 lire 850.000.000

anno 1998 lire 1.650.000.000;

b) in aumento:

cap. 38800 "Contributi per rimboschimenti, nonché per la conservazione e l'incremento del patrimonio boschivo"

anno 1997 lire 200.000.000

anno 1998 lire 200.000.000

programma regionale: 2.2.2.15.

Codificazione: 2.1.2.4.3.3.10.28

cap. 48820 (di nuova istituzione)

"Contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti di termovalorizzazione e per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei"

anno 1997 lire 400.000.000

anno 1998 lire 1.200.000.000

programma regionale: 2.2.2.15.

Codificazione: 2.1.2.4.3.4.10.28

cap. 48830 (di nuova istituzione)

"Contributi in conto interessi per la realizzazione di impianti di termovalorizzazione e per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei"

limite di impegno per l'anno 1997

anno 1997 lire 250.000.000

anno 1998 lire 250.000.000.

Président Il y a le nouveau texte de la II commission.

La parole au rapporteur, Conseiller Borre.

Borre (UV) Cette proposition de loi tâche de répondre à une double exigence de notre territoire et de notre collectivité.

En premier lieu il existe l'exigence de rapproprier les bois, de trier les déchets de bois en les séparant du restant des rebuts, de permettre à toutes personnes qui possèdent ou créent par son travail des déchets de ce type de trouver un endroit où les déverser. En deuxième lieu il existe la nécessité de faire démarrer des projets pour l'exploitation des énergies renouvelables et en ce sens chacun doit se tourner surtout vers les ressources énergétiques disponibles sur son territoire.

Par la libéralisation de la production et de la distribution de l'énergie, prévue dans les propositions envisagées par la directive européenne du 21 juin dernier, qui sera ratifiée avant la fin de l'année par le Conseil d'Europe, se dégageront pour les énergies renouvelables des nouvelles niches de marché, dont l'accès au réseau de distribution devra être réglementé et encouragé par des tarifes préférentielles par chaque pays membre.

La technologie mise surtout sur la valorisation énergétique de la biomasse par la réalisation d'installations qui puissent exploiter le grand potentiel résidant même dans les petites et moyennes réalités, telles que par exemple des réseaux de télé chauffage ou bien de production d'énergie électrique dérivant de la combustion des déchets et rebuts d'origine organique.

Voilà donc qu'une loi qui prévoit des normes pour le recyclage et la mise en valeur des produits forestiers des rebuts et des déchets de bois pourrait répondre aux deux exigences susmentionnées; des structures de thermovalorisation sont d'ailleurs déjà en service dans d'autres régions, nous ne venons pas de faire une découverte.

Il reste évidemment la nécessité de prévoir des installations adaptées à notre réalité et donc au nombre d'usagers éventuels avec les coûts de gestion. Voilà pourquoi une loi qui encourage des initiatives de ce type est indispensable, puisque leur démarrage est toujours expérimental.

La nécessité d'investir de l'argent public, même si en partie limitée, est mise en relief d'autre part même par la législation de l'état et de la Communauté Européenne.

J'estime que cette proposition de loi, que j'aime résumer par la formule "bois énergie", possède toutes les conditions pour se traduire en loi régionale et je crois qu'elle pourra répondre à certaines exigences que je m'apprête à répéter ainsi de suite et qui constituent les considérants principaux de cette proposition de loi: favoriser l'entretien et la mise en ordre des terrains forestiers et même des terrains marginaux, tels que les rivages des cours d'eaux, le talus et les escarpements; encourager la récupération et le recyclage des produits de rebut; promouvoir la culture de la collecte sélective des déchets de bois par des initiatives ayant pour finalité la sensibilisation de l'opinion publique à cet égard; encourager la gestion de façon économiquement rentable des installations centralisées pour la production de chaleur; stimuler des investissements privés dans ce secteur, afin qu'il y ait une retombée positive dans l'occupation; réduire de façon incisive les risques auxquels est soumis l'environnement, tels que les incendies et la phytopathologie due à l'abandon de l'entretien des bois.

La loi est nécessaire, à l'Administration régionale revient donc la tâche de mettre à disposition les ressources économiques et les normes pour soutenir les initiatives qu'on vient d'illustrer, de réclamer sur le plan national des modifications à la législation en vigueur, qui puissent sauvegarder et promouvoir davantage l'emploi des ressources énergétiques renouvelables.

Mais surtout elle est nécessaire aux administrations locales du moins soutenues par l'appui des experts pour ce qui concerne les aspects techniques, économiques et gestionnaires, auxquelles revient la tâche d'introduire une évolution de mentalité pour l'entretien des forêts, des bois et des prés, et pour ce qui est de la collecte sélective des déchets de bois; de proposer des initiatives et de réaliser des projets à ce sujet sur le territoire; de combler les éventuelles lacunes de la présente loi, qui l'on relèvera lors de son application.

Les entreprises privées devront saisir la portée du projet et proposer aux administrations communales et aux communautés de montagne des initiatives qui sachent développer l'idée pour le mieux et fournir par conséquent, avec ou sans la participation des organismes d'intérêt public présents sur le territoire, des réponses qui permettent le recyclage de nos ressources au profit des citoyens valdôtains.

Avant de conclure, permettez-moi d'énumérer seulement quelques-unes des dispositions les plus importantes prévues par cette loi:

1) aides financières régionales pour l'achat et l'installation des structures;

2) pour avoir accès aux aides régionales les parties intéressées, communes ou communautés de montagne, sociétés privées ou mixtes, particuliers ou leurs consortiums, devront présenter la description des caractéristiques de l'installation et le nombre potentiel d'usagers de la structure, le plan de production et de distribution d'énergie thermique;

3) contributions pour la mise en place des réseaux de ramassage et de concentration des déchets de bois dans des structures aux endroits avec accès routier facile, indiqué par les communes;

4) les administrations communales et les communautés de montagne pourvoient à se doter du terrain ou d'une structure pour la concentration des produits forestiers de rebut et des déchets de bois.

Il s'agit d'une initiative qui veut mettre à profit des idées et à rassembler éventuellement d'autres encore, pour exploiter pour le mieux nos ressources et pour établir un cercle virtuose entre environnement d'un côté et action collective économique de l'autre.

Président La discussion générale est ouverte.

La parole au Conseiller Chiarello.

Chiarello (RC) Come si vede dal verbale della commissione, ho dato voto favorevole a questa legge perché i principi di questa legge sono buoni. Però voglio, prima della votazione, esprimere alcune perplessità, che avevo già manifestato in commissione.

Non vorrei che con questa legge - come dicevo un attimo fa con qualcuno - prima si facesse il contenitore e poi si pensasse a cosa metterci dentro. Ho paura che non si siano fatti degli studi reali su quali siano le quantità di legname e di materiali che vanno in questo momento fra i rifiuti e che andrebbero in queste strutture, e nonostante tutto quello che ci è stato detto in commissione anche da parte degli esperti, le quantità non sono garantite. La mia paura non è sui principi o sugli obiettivi di questa legge, ma è sul fatto che non si crei qualcosa che poi non funziona più perché ci si accorge che manca il materiale per farlo funzionare.

A questo discorso si lega un'altra incognita, e cioè che nelle zone attigue a dove si trova questo impianto non venga drogato anche il prezzo della legna da bruciare per gli altri proprietari che utilizzano la legna per riscaldamento.

Quello che mi fa paura, non essendoci uno studio particolare su quanto effettivamente riesce a dare un'area o un settore, perché l'esempio che siamo andati a vedere e che funziona, è legato ad un'area che comprende diverse città della Francia, che portano lì i loro materiali di scarto. Dicevo quello che mi fa paura è che le aree che saranno interessate da questi impianti assorbiranno non solo legname di scarto, di pulizia dei boschi, come è nelle intenzioni del legislatore, ma utilizzeranno tutto il legname possibile, per cui chi per necessità proprie dovrà comprare del legname dovrà pagarlo a dei prezzi più elevati perché il mercato non offre più di tanto. Le mie due paure sono queste, mentre le intenzioni della legge le condivido; voterò a favore, però ho ritenuto di esprimere questi dubbi in fase di votazione della legge.

Président La parole au Conseiller Parisi.

Parisi (RV) In commissione avevo espresso qualche dubbio sull'applicabilità di questo disegno di legge, anche perché dalle audizioni che abbiamo avuto con i vari soggetti interessati, l'associazione sindaci e il responsabile delle comunità montane, sembrava che ci fossero anche da parte loro delle perplessità su quella che poi dovrebbe essere l'operatività di questa legge, anche perché non è stata chiarita in maniera evidente la situazione che esiste a Faverge.

Quello che viene proposto è diverso dall'impianto che esiste a Faverge, perché lì sfruttano per la quasi totalità il materiale di scarto, avendo anche un impianto di depurazione adatto ai materiali legnosi trattati, mentre l'impianto che andiamo ad approvare non ha attualmente questa capacità. Se lo scopo è quello di fare anche un intervento in campo ambientale, ritengo che, non avendo la possibilità di sfruttare il materiale di scarto, questo disegno venga menomato per una grossa percentuale. Sicuramente sotto l'aspetto ambientale è una buona idea, però credo che prima di andare ad approvare una legge sarebbe stato opportuno effettuare un'analisi approfondita sul territorio per verificare le potenzialità di sfruttamento.

Fra l'altro questa legge non pone limiti al numero di impianti di lavorazione che dovrebbero sorgere, così come è impostata diciamo che ogni cittadino potrebbe fare una domanda per realizzare un impianto di sfruttamento, quindi sarebbe stato opportuno, come dicevo prima, fare un'indagine sul territorio per individuare dove sarebbe più vantaggioso che venissero creati questi impianti di lavorazione, per evitare la proliferazione di questo tipo di impianti, tale che poi la spesa economica non giustificherebbe la loro funzionalità.

Da quello che è emerso dalla relazione fatta dal Consigliere Borre, per realizzare questo tipo di impianto la spesa si aggira intorno a 8-10 miliardi, anche sotto questo aspetto sarebbe stato opportuno fare una verifica del rapporto costi-benefici. Non vorrei che, una volta realizzato l'impianto, ci accorgessimo che la spesa non meritava la sua realizzazione perché il ritorno è molto più ridotto di quanto potrebbe essere per un altro tipo di lavorazione.

Mi rimangono queste perplessità, non so se questi aspetti sono stati verificati; fra l'altro sarebbe stato opportuno coinvolgere i sindaci dei comuni per individuare le zone dove saranno accatastati i legnami, perché non credo che si possa realizzare un posto per effettuare l'accatastamento senza pensare a quelle che potrebbero essere poi le conseguenze in termini di sicurezza dei luoghi. Quindi ritenevo che tutto questo dovesse nascere partendo dalle comunità montane o dai comuni, invece si è partiti dal tetto anche in questa occasione.

Mi auguro che questa legge possa avere attuazione concreta, non ci credo molto, ma se ciò dovesse avvenire, sarebbe sicuramente una buona legge. Mantengo dei dubbi sulla sua realizzabilità anche perché i costi sono elevati; non vorrei che come è successo in passato creassimo degli scatoloni per riempirli dopo, senza pensare ai reali contenuti.

Président S'il n'y a plus d'autres Conseillers qui demandent la parole, je déclare close la discussion générale.

La parole au Conseiller Borre.

Borre (UV) Non ero abituato a questa prassi, chiedo scusa. Solo per alcuni chiarimenti. Per quanto riguarda le perplessità espresse dal Consigliere Chiarello, già in commissione abbiamo detto che Faverge ha una diversa utilizzazione del legname perché è tutto basato sul legname di recupero. Però già solo questo tipo di prodotto in Valle potrebbe dare dei buoni risultati, perché sappiamo che tutto il legname di risulta viene portato alla discarica dei rifiuti urbani, quindi crea dei problemi non indifferenti. Questo quando va bene, perché altre volte abbiamo fatto un giro lungo la Dora o lungo delle strade poderali ed abbiamo trovato del legname sversato, che è pieno di chiodi e cose del genere.

Per quanto riguarda la preoccupazione che questo impianto crei un aumento di prezzo per il legname che viene usato il riscaldamento domestico, questo rischio non c'è perché questo è legname tutto di recupero, proveniente dalla pulizia dei boschi.

La quantità ci è stata fornita (qui rispondo in parte anche al Consigliere Parisi) dal dr. Cerise, quindi con dei dati in commissione, che per almeno 2-3 impianti ci sarebbe legname a sufficienza. Bisogna anche pensare che a volte la cultura del bosco e del legname da ardere potrebbe anche nascere, perché è un qualcosa che può creare anche un giro di lavoro e un giro economico valido.

Al Consigliere Parisi ho già risposto una volta in commissione: la legge chiede ai sindaci e alle comunità montane, quindi non siamo partiti da sopra, ma sono i sindaci, le comunità montane e i privati che dopo uno studio economico andranno ad impiantare la struttura e chiederanno i contributi. Se risulterà da quello studio che non è valida l'operazione, la stessa evidentemente non verrà messa in piedi e la regione non dovrà spendere dei soldi. Sono convinto che c'è il problema di pulire i boschi, di rimettere ordine nel sottobosco e nella differenziazione della raccolta dei rifiuti, e questa è una soluzione, dalla quale possiamo anche ricavare del denaro.

Président On passe à l'examen du projet de loi.

On vote l'article 1:

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Président On vote l'article 2:

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Président On vote l'article 3:

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Président A l'article 4 il y a un amendement de la III commission, qui récite:

Emendamento Il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di una verifica della validità tecnica e della congruità degli investimenti previsti e dei loro costi e, conseguentemente, della determinazione della spesa ammissibile, il progetto è sottoposto al parere di una conferenza di servizi costituita dal responsabile della struttura regionale competente in materia di selvicoltura, che la convoca e la presiede, dai responsabili delle strutture regionali competenti in materia di energia e di sanità e dai responsabili di altre strutture regionali e di enti pubblici interessati in relazione alla natura del progetto."

On vote l'article 4 dans le texte amendé:

Articolo 4 1. Al fine di una verifica della validità tecnica e della congruità degli investimenti previsti e dei loro costi e, conseguentemente, della determinazione della spesa ammissibile, il progetto è sottoposto al parere di una conferenza di servizi costituita dal responsabile della struttura regionale competente in materia di selvicoltura, che la convoca e la presiede, dai responsabili delle strutture regionali competenti in materia di energia e di sanità e dai responsabili di altre strutture regionali e di enti pubblici interessati in relazione alla natura del progetto.

2. Il parere di cui al comma 1 deve essere prodotto entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. La conferenza dei servizi può richiedere modificazioni ed integrazioni del progetto. La richiesta interrompe il termine di cui al comma 2.

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Président On vote l'article 5:

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Président A l'article 6 il y a un amendement de la III commission, qui récite:

Emendamento Il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Anche al fine di prevenire e di limitare l'accensione ed il diffondersi del fuoco, i prodotti legnosi non utilizzati, derivanti dai tagli di sgombero dei varchi di linee elettriche e telefoniche, di funivie e di quant'altro imponga il taglio periodico della vegetazione arborea, devono essere accatastati, a cura e a spese dei soggetti interessati al taglio, in punti accessibili ad automezzi, o in aree o strutture idonee indicate dai comuni, o dalle Comunità montane interessate, per essere utilizzati come legname da ardere."

On vote l'article 6 dans le texte amendé:

Articolo 6 1. Agli enti ed ai privati che provvedono ad eseguire miglioramenti forestali beneficiando dei contributi di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 44 (Disposizioni recanti provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la selvicoltura), è richiesto di provvedere all'avvicinamento di prodotti di scarto, quali ramaglie, cimali, sotto diametri, alle strutture viarie onde poter essere utilizzati. Tali operazioni devono essere eseguite nelle aree boscate servite da idonea rete di viabilità forestale e individuate, di volta in volta, dalla struttura regionale competente nell'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 44/1986.

2. Per l'esecuzione dei lavori di concentramento dei prodotti di cui al comma 1, a porto di automezzo pesante o in idonee aree o strutture individuate dal Comune o dai comuni interessati, è corrisposto un contributo fino al settanta per cento del costo dell'intervento, determinato dalla struttura regionale competente in materia di selvicoltura, senza detrazione di eventuali entrate derivanti dall'alienazione di tali prodotti.

3. A coloro che provvedono al concentramento dei prodotti di cui al comma 1 e che non hanno fatto ricorso alle agevolazioni di cui alla legge regionale 44/1986, è corrisposto un contributo di ammontare compreso tra lire 200.000 e lire 800.000 per ettaro.

4. La Giunta regionale, su proposta della competente struttura e nei limiti delle disponibilità di bilancio, stabilisce annualmente l'ammontare ed i criteri degli interventi di cui ai commi 2 e 3.

5. I comuni, le Comunità montane provvedono a dotarsi di aree o di strutture idonee per il concentramento dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei ed emanano apposite ordinanze per il loro conferimento e per il divieto di abbruciamento all'aperto.

6. Anche al fine di prevenire e di limitare l'accensione ed il diffondersi del fuoco, i prodotti legnosi non utilizzati, derivanti dai tagli di sgombero dei varchi di linee elettriche e telefoniche, di funivie e di quant'altro imponga il taglio periodico della vegetazione arborea, devono essere accatastati, a cura e a spese dei soggetti interessati al taglio, in punti accessibili ad automezzi, o in aree o strutture idonee indicate dai comuni, o dalle Comunità montane interessate, per essere utilizzati come legname da ardere.

7. La mancata esecuzione dei lavori di cui al comma 1 comporta, oltre alla mancata erogazione del contributo, una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di lire 400.000 ed un massimo di lire 1.200.000.

8. La mancata ottemperanza al disposto del comma 5 comporta l'esclusione dai contributi per la costruzione, la lavorazione, lo stoccaggio e la termovalorizzazione in quei comuni che non abbiano provveduto ad individuare idonee aree o strutture per il concentramento ed il deposito dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei.

9. La mancata ottemperanza al disposto del comma 6 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di lire 2.000.000 ed un massimo di lire 6.000.000, fermo restando l'obbligo da parte del contravvenuto di provvedere alle operazioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'ingiunzione, con possibilità di proroga concessa dal Corpo forestale valdostano per motivi di forza maggiore.

10. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 7 e 9 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Président A l'article 7, 2ème alinéa, il y a un amendement de l'Assesseur Lévêque, dont je donne la lecture:

Emendamento 2. Alla copertura dell'onere di lire 850 milioni per l'anno 1997, di lire 1.650 milioni per l'anno 1998 e di lire 850 milioni per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di corrispondenti quote del capitolo 69000 del bilancio della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.4 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto) dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

3. A decorrere dall'esercizio 2000 gli oneri di cui al comma 1 saranno iscritti con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta)".

On vote l'article 7 dans le texte amendé:

Articolo 7 1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per il periodo dal 1997 al 2006, la spesa complessiva di lire 6.500 milioni, così ripartita:

a) lire 200 milioni annui dall'anno 1997 al 2006, per complessive lire 2.000 milioni, per l'applicazione dell'articolo 6, che graveranno sul cap. 38800 del bilancio regionale dei rispettivi esercizi;

b) lire 2.000 milioni, di cui lire 400 milioni per l'anno 1997, lire 1.200 milioni per l'anno 1998 e lire 400 milioni per l'anno 1999, per l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lett. a), che graveranno sul capitolo da istituirsi sul bilancio regionale a decorrere dal 1997 con la denominazione "Contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti di termovalorizzazione e per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei";

c) lire 250 milioni quale limite decennale di impegno per l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lett. b), a decorrere dal 1997, per complessive lire 2.500 milioni che graveranno sull'apposito capitolo da istituirsi a decorrere dal 1997, sul bilancio regionale con la denominazione "Contributi in conto interessi per la realizzazione di impianti di termovalorizzazione e per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei".

2. Alla copertura dell'onere di lire 850 milioni per l'anno 1997, di lire 1.650 milioni per l'anno 1998 e di lire 850 milioni per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di corrispondenti quote del capitolo 69000 del bilancio della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.4 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto) dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

3. A decorrere dall'esercizio 2000 gli oneri di cui al comma 1 saranno iscritti con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

4. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 sono introitate al cap. 7700 del bilancio preventivo della Regione (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni).

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Président A l'article 8 il y a l'amendement de l'Assesseur Lévêque, qui substitue l'article 8, dont je donne la lecture:

Articolo 8 1. Alla parte spesa del bilancio della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

anno 1997 lire 850.000.000

anno 1998 lire 1.650.000.000

anno 1999 lire 850.000.000;

b) in aumento:

cap. 38800 "Contributi per rimboschimenti, nonché per la conservazione e l'incremento del patrimonio boschivo"

anno 1997 lire 200.000.000

anno 1998 lire 200.000.000

anno 1999 lire 200.000.000

programma regionale: 2.2.2.15.

Codificazione: 2.1.2.4.3.3.10.28

cap. 48820 (di nuova istituzione)

"Contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti di termovalorizzazione e per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei"

anno 1997 lire 400.000.000

anno 1998 lire 1.200.000.000

anno 1999 lire 400.000.000

programma regionale: 2.2.2.15.

codificazione: 2.1.2.4.3.4.10.28.

cap. 48830 (di nuova istituzione)

"Contributi in conto interessi per la realizzazione di impianti di termovalorizzazione e per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei" - limite di impegno per l'anno 1997".

anno 1997 lire 250.000.000

anno 1998 lire 250.000.000

anno 1999 lire 250.000.000.

On vote l'article 8 amendé:

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Président On passe à la votation du projet de loi dans son ensemble, les Conseillers sont invités à voter:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità