Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2307 del 11 dicembre 1996 - Resoconto

SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 DICEMBRE 1996

OGGETTO N. 2307/X Disegno di legge: "Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della regione".

Articolo 1 (Finalità)

1. Allo scopo di garantire un servizio di soccorso qualificato, di pronto intervento e di assicurare un'adeguata organizzazione operativa sulle piste di sci della regione, così come previsto dall'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), le disposizioni della presente legge disciplinano l'attività di direttore delle piste e di addetto al servizio di soccorso, di seguito denominato pisteur-secouriste, e di conseguenza si applicano a tutto il personale, dipendente e non dipendente, che svolge le mansioni anzidette.

Articolo 2 (Caratteristiche del servizio di soccorso)

1. Il servizio di soccorso sulle piste, assicurato dal gestore come previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. c), della legge regionale 9/1992, deve provvedere al primo intervento di soccorso, al recupero ed al trasporto degli infortunati e deve essere composto da persone addestrate in materia di primo soccorso e dotate di attrezzature ed equipaggiamenti necessari ed idonei.

2. La responsabilità del servizio di soccorso sulle piste cessa con la consegna dell'infortunato al servizio sanitario, ad un servizio medico anche privato, ad un servizio di trasporto dei feriti oppure in seguito a richiesta dell'infortunato stesso o dei suoi familiari.

3. I gestori delle piste, su richiesta della struttura regionale competente in materia di protezione civile, collaborano alle attività di previsione e prevenzione della struttura stessa nell'ambito della sicurezza sul territorio.

Articolo 3 (Direttore delle piste)

1. Per esercitare l'attività di direttore delle piste di cui all'articolo 9 della legge regionale 9/1992 sono necessari i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea;

c) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui all'articolo 11, comma 1, ed all'articolo 123, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni;

d) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado; per i cittadini degli altri Stati aderenti all'Unione europea è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente riconosciuto ai sensi di legge, nonché la conoscenza delle lingue ufficiali della Valle d'Aosta;

e) idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato dalla competente struttura dell'Unità sanitaria locale in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla data di partecipazione al corso di abilitazione od a quelli di aggiornamento od accertamento;

f) abilitazione professionale, da conseguirsi con le modalità stabilite dall'articolo 5.

Articolo 4 (Pisteur-secouriste)

1. É istituita la figura del pisteur-secouriste, quale operatore addetto al recupero e al primo intervento di soccorso agli infortunati sulle piste di sci.

2. Al pisteur-secouriste, compatibilmente con l'esplicazione del servizio di cui all'articolo 2, sono affidate anche mansioni di diversa natura, in relazione all'organizzazione aziendale di ogni singola località, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle piste ed all'informazione alla clientela.

3. Per l'assunzione della qualifica di pisteur-secouriste sono necessari i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea;

c) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui all'articolo 11, comma 1, ed all'articolo 123, comma 2, del r.d. 773/1931 e successive modificazioni;

d) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado; per i cittadini degli altri Stati aderenti all'Unione europea è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente riconosciuto ai sensi di legge, nonché la conoscenza delle lingue ufficiali della Valle d'Aosta;

e) idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato dalla competente struttura dell'Unità sanitaria locale in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla data di partecipazione al corso di abilitazione od a quelli di aggiornamento;

f) abilitazione professionale di pisteur-secouriste, da conseguirsi con le modalità stabilite dall'articolo 5.

Articolo 5 (Abilitazione professionale per direttore delle piste e pisteur-secouriste)

1. All'abilitazione professionale dei direttori delle piste e dei pisteurs-secouristes si perviene mediante la frequenza degli specifici corsi di formazione ed il superamento dei relativi esami indetti dall'Amministrazione regionale.

2. Coloro che risultano in possesso di un diploma od attestato di abilitazione o comunque di titolo equipollente, conseguito in Italia o in Stati esteri aderenti all'Unione europea, e che desiderano operare in Valle d'Aosta, sono tenuti a superare con profitto la prima prova di accertamento utile, organizzata dall'Amministrazione regionale.

3. Sono fatte salve le abilitazioni al servizio di soccorso rilasciate agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato, provenienti dalle rispettive scuole di addestramento alpino, in divisa ed in servizio nei comprensori sciistici della regione.

4. Per l'organizzazione e l'espletamento dei corsi e degli esami di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i soggetti o gli organismi di particolare qualificazione di cui avvalersi, interni o esterni all'Amministrazione regionale.

5. Il conseguimento dell'abilitazione professionale di direttore delle piste è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di pisteur-secouriste.

Articolo 6 (Obblighi dei gestori)

1. É fatto obbligo al gestore delle piste di impiegare, per il servizio di soccorso, personale in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla presente legge.

2. Il gestore può individuare, nell'ambito del proprio comprensorio, uno o più pisteurs-secouristes, con esperienza non inferiore a tre anni, cui affidare funzioni di coordinamento e di capo-pattuglia.

3. Il gestore determina annualmente l'organico del servizio di soccorso del comprensorio di competenza, dandone comunicazione scritta, entro il 30 settembre di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di piste di sci.

Articolo 7 (Obbligo di aggiornamento)

1. I soggetti abilitati all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di pisteur-secouriste sono tenuti, pena la decadenza, a frequentare con profitto ogni triennio, anche senza averne continuamente svolto in detto periodo le mansioni, un corso di aggiornamento professionale indetto, a norma dell'articolo 8, dall'Amministrazione regionale.

2. Nel caso di impossibilità di frequenza debitamente documentata ad uno dei corsi entro il termine del triennio, gli interessati devono frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo, pena la revoca dell'abilitazione.

3. Per l'organizzazione e l'espletamento dei corsi di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i soggetti o gli organismi di particolare qualificazione di cui avvalersi, interni o esterni all'Amministrazione regionale.

Articolo 8 (Corsi ed aggiornamenti)

1. La preparazione agli esami per l'ottenimento dell'abilitazione professionale dei direttori di pista e dei pisteurs-secouristes, così come l'organizzazione delle sessioni di aggiornamento o di accertamento, sono assicurate dall'Amministrazione regionale.

2. Le materie ed i programmi didattici dei corsi di formazione e di aggiornamento, il calendario e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami, la composizione della commissione esaminatrice e le condizioni d'ammissione sono stabiliti ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale.

3. I corsi di formazione per direttori di pista devono consistere in almeno novanta ore di lezione, mentre quelli per pisteurs-secouristes devono essere strutturati su almeno sessanta ore di insegnamento. I corsi di aggiornamento devono prevedere una durata di almeno quindici ore, per entrambe le categorie professionali.

4. I corsisti, quale compartecipazione alle spese necessarie per il materiale di consumo e per l'utilizzo delle strutture, devono versare una quota di iscrizione. Detta quota, fissata nella misura massima del dieci per cento del costo pro capite del corso, è stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Articolo 9 (Elenchi regionali dei direttori delle piste e dei pisteurs-secouristes)

1. I soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore delle piste e di pisteur-secouriste operanti sul territorio regionale sono iscritti separatamente in appositi elenchi, alla cui gestione ed aggiornamento provvede la struttura regionale competente in materia di piste di sci.

Articolo 10 (Disposizioni transitorie)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge dimostrino di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di direttore delle piste per almeno un triennio o funzioni corrispondenti a quelle di pisteur-secouriste per almeno un biennio, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d) e f), ed all'articolo 4, comma 3, lett. d) e f), sono tenuti a partecipare, per il conseguimento dell'abilitazione e l'inserimento negli elenchi di cui all'articolo 9, ai corsi con valutazione finale di abilitazione o non abilitazione, organizzati secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. La disposizione del comma 1 è applicabile per il periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'applicazione delle norme della presente legge decorre dall'espletamento di quanto previsto dal comma 1.

Articolo 11 (Vigilanza e sanzioni)

1. Ferme restando le funzioni di pubblica sicurezza, la vigilanza sull'osservanza della presente legge è assegnata ai comuni e a funzionari, appositamente individuati, della struttura regionale competente in materia di piste di sci.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisce reato ai sensi delle vigenti leggi, per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di lire 300.000 ad un massimo di lire 1.500.000.

3. Oltre che con la sanzione di cui al comma 2, i gestori di piste di sci che utilizzano personale non abilitato ai sensi della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 6.000.000 a lire 18.000.000.

4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Articolo 12 (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per il 1996 in lire 100 milioni e a decorrere dal 1997 in annue lire 70 milioni, graverà sul capitolo di nuova istituzione 40810 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci. A decorrere dal 1997 l'onere potrà essere rideterminato annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

2. Alla copertura dell'onere previsto al comma 1 si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 38220 del bilancio di previsione per l'anno in corso e pluriennale 1996/1998.

3. Le somme relative alla quota di iscrizione per la partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento e alle prove di accertamento previsti agli articolo 5 e 8 e le sanzioni previste dall'articolo 11 saranno introitate rispettivamente nei capitoli 10000 e 7700 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso e nei corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Articolo 13 (Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1996 e pluriennale 1996/1998 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e per il 1996 anche in termini di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 38220

anno 1996 lire 100.000.000

anno 1997 lire 70.000.000

anno 1998 lire 70.000.000;

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.1.11.

Codificazione: 1.1.1.4.1.2.4.3.

Cap. 40810 (di nuova istituzione)

"Spese per la formazione del personale addetto al servizio di soccorso sulle piste di sci, compresi i corsi di formazione, aggiornamento ed accertamento" (Servizio rilevante ai fini IVA)

anno 1996 lire 100.000.000

anno 1997 lire 70.000.000

anno 1998 lire 70.000.000.

Président Je tiens à rappeler qu'il y un nouveau texte de la II commission avec des amendements qui ont été proposés par la V commission; il y a également des amendements de l'Assesseur aux finances.

La parole au rapporteur, Conseiller Borre.

Borre (UV) Ce projet de loi entend poursuivre un objectif qui est et devra être toujours plus indispensable, le professionnalisme. Pour répondre à cette exigence des moyens ont été déjà mis en place dans d'autres secteurs du tourisme, ce tourisme que plus que tout autre est censé présenter l'image de notre région à l'extérieur, aussi accompagnateurs de la nature, guides touristiques, professionnels du tourisme équestre.

Il est nécessaire que la qualité de l'offre touristique soit globale: territoire, milieu, accueil et assistance. Le projet de loi n° 205 prétend, à juste titre, donner une réponse aux exigences des sous-âgés dans un secteur délicat tel celui du secours.

Ce projet de loi vise à réglementer le parcours de formation, la reconnaissance de la profession et qualification pour le directeur des pistes, une figure de premier plan de par ses responsabilités et ses capacités d'organisation et d'action sur les pistes; la reconnaissance de la figure du pisteur-secouriste, un professionnel qui joue un rôle fondamental car il est proposé aux premières opérations de secours des accidentés de piste.

Comme nous l'avons déjà dit, la nécessité d'une qualification s'impose, spécialisation et profession ne sauraient s'appuyer sur un service de secours simplement livré à la bonne volonté des particuliers. Ceci ne veut pas dire que ce qui a été fait jusqu'à présent pour la sécurité ne soit pas valable, mais plutôt que, étant conscients de la nécessité d'un professionnalisme accru grâce entre autres à l'expérience des personnels qui oeuvrent dans les stations, nous avons élaboré ce projet de loi.

Par ailleurs il ne faut pas oublier les responsabilités toujours plus grandes qui incombent au service de secours. Cette loi fait apparaître une nouvelle catégorie et, en qualifiant les professionnels, elle valorise une activité en créant des débouchés. Cette profession sera reconnue à tous les effets, ainsi l'article 9 établit des listes régionales de directeurs de piste et de pisteur-secouristes.

La société, le territoire, le tourisme ne seront pas seulement protégés dans la sécurité mais aussi dans l'image, afin d'assurer un excellent service de secours et une bonne image publicitaire, les sociétés oeuvrant dans ce secteur devront recourir à des professionnels absolument compétents.

Etant donné que le service de secours fait appel à des technologies, à des mesures de sécurité, à des nécessités de mise à égalité avec les systèmes de secours d'autres pays alpins, cette loi prévoit des cours obligatoires de recyclage aux articles 7 et 8.

Pour ne pas gaspiller le patrimoine humaine, une disposition transitoire permettra également à ceux qui n'ont pas les qualités requises, visées à l'article 3, 1er alinéa, lettres d) et f), et à l'article 4, 3ème alinéa, lettres d) et f), d'obtenir l'habilitation et donc l'insertion dans les listes prévues à l'article 9 après participation au cours d'habilitation, sanctionné par une appréciation finale, organisé par l'administration régionale.

Président La parole à l'Assesseur à l'agriculture, Vallet.

Vallet (UV) Brièvement, pour remercier le rapporteur, les membres de la II et de la V commission, les représentants des organisations syndicales et de l'association valdôtaine transports sur câble, pour l'importante contribution qu'ils ont apportée pour définir le texte qui est soumis à l'attention du Conseil.

Il s'agit d'une loi attendue depuis longtemps, dont les finalités ont été très bien mises en évidence par le rapporteur. Il s'agit de répondre à l'exigence d'améliorer toujours plus la qualité de l'offre touristique, ce qui passe avant tout par l'élévation des compétences professionnelles des adeptes et donc par la formation et par le recyclage des adeptes mêmes.

J'estime que les dispositions prévues par ce texte sont des dispositions équilibrées, qui tiennent en juste considération les différentes exigences: d'un côté celles de reconnaître des compétences spécifiques par l'attribution d'un attestât de qualification, de l'autre - et c'est là le but principal de cette loi - de créer les conditions afin de parvenir dans tous les domaines skiables au bon niveau de secours qui a été atteint par quelques domaines.

Je veux aussi remercier tous ceux qui ont participé au groupe de travail, qui a formulé cette proposition, dont le texte a été prédisposé par la II commission, amendé à l'article 8, 2ème alinéa, par la V commission, et amendé encore à l'article 12 par l'amendement proposé par l'Assesseur aux finances, qui vous a été distribué.

Président La discussion générale est ouverte. Quelqu'un demande la parole?

S'il n'y a pas de Conseillers qui demandent la parole, je déclare close la discussion générale. On passe à l'examen du projet de loi dans le nouveau texte rédigé par la II commission.

Articolo 1:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Articolo 2:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Articolo 3:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Articolo 4:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Articolo 5:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Articolo 6:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Articolo 7:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Président A l'article 8, 2ème alinéa, il y a l'amendement proposé par la V commission, qui récite:

Emendamento Il comma 2 dell'articolo 8 è così sostituito:

"2. Le materie ed i programmi didattici dei corsi di formazione e di aggiornamento, il calendario e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale. Le condizioni d'ammissione sono stabilite ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale, sentite l'Associazione valdostana impianti a fune e le organizzazioni sindacali di categoria."

On vote l'article 8 dans le texte amendé:

Articolo 8 (Corsi ed aggiornamenti)

1. La preparazione agli esami per l'ottenimento dell'abilitazione professionale dei direttori di pista e dei pisteurs-secouristes, così come l'organizzazione delle sessioni di aggiornamento o di accertamento, sono assicurate dall'Amministrazione regionale.

2. Le materie ed i programmi didattici dei corsi di formazione e di aggiornamento, il calendario e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale. Le condizioni d'ammissione sono stabilite ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale, sentite l'Associazione valdostana impianti a fune e le organizzazioni sindacali di categoria.

3. I corsi di formazione per direttori di pista devono consistere in almeno novanta ore di lezione, mentre quelli per pisteurs-secouristes devono essere strutturati su almeno sessanta ore di insegnamento. I corsi di aggiornamento devono prevedere una durata di almeno quindici ore, per entrambe le categorie professionali.

4. I corsisti, quale compartecipazione alle spese necessarie per il materiale di consumo e per l'utilizzo delle strutture, devono versare una quota di iscrizione. Detta quota, fissata nella misura massima del dieci per cento del costo pro capite del corso, è stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Articolo 9:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Articolo 10:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Articolo 11:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Président A l'article 12 il y a l'amendement présenté par l'Assesseur Lévêque; il s'agit d'un article substitutif, dont je donne la lecture:

Articolo 12 (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto a decorrere dal 1997 in annue lire 70 milioni, graverà sul capitolo di nuova istituzione 40810 del bilancio di previsione per l'anno 1997 e pluriennale per gli anni 1997/1999. A decorrere dal 1998 l'onere potrà essere rideterminato annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

2. Alla copertura dell'onere previsto al comma 1 si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 a valere sull'intervento previsto al punto B.3.9. (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione).

3. Le somme relative alla quota di iscrizione per la partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento e alle prove di accertamento previsti dagli articolo 5 e 8 e le sanzioni previste dall'articolo 11 saranno introitate rispettivamente nei capitoli 10000 e 7700 del bilancio.

On vote l'article 12 amendé:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Président A l'article 13 il y a l'amendement présenté par l'Assesseur Lévêque, qui substitue l'entier article:

Articolo 13 (Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

a) in diminuzione:

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

anno 1997 lire 70.000.000

anno 1998 lire 70.000.000

anno 1999 lire 70.000.000;

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.1.11.

codificazione: 1.1.1.4.1.2.4.3.

cap. 40810 (di nuova istituzione)

"Spese per la formazione del personale addetto al servizio di soccorso sulle piste di sci, compresi i corsi di formazione, aggiornamento ed accertamento"

(Servizio rilevante ai fini IVA)

anno 1997 lire 70.000.000

anno 1998 lire 70.000.000

anno 1999 lire 70.000.000.

On vote l'article 13 amendé:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Président La parole au Vice-président Marco Viérin.

Viérin M. (PpVA) Il nostro voto è scontatamente favorevole, volevamo solo far una precisazione, che era già stata avanzata in commissione da parte del collega Collé, che purtroppo non può oggi essere presente in aula e che voglio riproporre.

Questa legge è una chiara intenzione politica, perché non c'è nessuna legge nazionale che ci impone di toccare questo argomento in questa maniera, è una scelta politica che noi condividiamo, però come era già emerso in commissione, abbiamo la preoccupazione che l'applicazione di questa legge così formulata aiuti certamente la professionalità e l'immagine delle stazioni sciistiche verso i turisti che le frequenteranno, ma sicuramente ci potranno essere dei problemi per le piccole stazioni sciistiche.

É chiaro che le piccole stazioni non possono avere quella dotazione di personale che permetta di adeguarsi completamente a questa legge, quando la stessa andrà in vigore.

Quindi chiedo che da parte dell'assessore competente e della Giunta ci sia data la garanzia di rivedere questo testo fra un anno o fra otto mesi, se problemi sorgeranno per queste stazioni. É chiaro che le grosse stazioni non avranno problemi, anzi questa sarà una legge che, se applicata in modo appropriato, darà una immagine forte su quello che è il servizio di soccorso, però le piccole stazioni disseminate lungo le valli avranno grosse difficoltà.

Comunque, anche tenendo conto di quello che significa oggi un servizio di soccorso, di cosa significa oggi dare questa immagine per questo tipo di turismo, votiamo questo provvedimenti, consapevoli che alcuni problemi potranno in futuro sorgere per le piccole stazioni.

Président La parole au Conseiller Perron.

Perron (UV) Notre groupe exprime un jugement positif sur cet acte. Le projet de loi que nous allons voter a le but de garantir et d'offrir un professionnalisme plus fort aux adeptes d'un secteur délicat, celui de secours sur les pistes de ski, en donnant des règles dans une matière difficile, la matière du tourisme hivernal.

Ce projet de loi va réglementer un service qui s'occupe de la sûreté de ceux qui fréquentent les stations de ski, ainsi qu'un secteur qui vise la sûreté des skieurs comme une de ses raisons fondamentales. Il donne en même temps une validité et une reconnaissance juridique à cette figure professionnelle.

L'on peut évidemment partager la remarque qu'une attention particulière soit prêtée aux petites stations, et là il me semble que cette proposition tient compte de la nécessité de concilier les différentes exigences dans un cadre comparatif déjà élaboré et qui tient compte aussi des différentes situations qui pourraient surgir si l'on applique tout court une normative nationale, pas adaptée à la réalité régionale.

Nous donnons un jugement positif, parce que de cette problématique intéressante on en parle dans notre région depuis plusieurs années et jamais jusqu'aujourd'hui on a affronté ce thème avec attention et ponctualité.

La loi 9/92, qui fixe des normes pour ce qui est l'exercice sur les pistes de ski, donne aux gestionnaires des pistes le devoir (parmi les autres) d'assurer un service de secours qui soit adéquat. Il est évident qu'il s'agit d'un devoir difficile, délicat, qui doit être confié à des personnes avec un minimum de préparation professionnelle.

Donc l'aspect principal est celui d'un côté de donner un service de secours, de l'autre de le faire avec qualité et professionnalisme de façon uniforme sur toute notre région.

Nous allons donner une règle à une réalité qui est différenciée, surtout si nous pensons qu'il y a des stations plus grandes et des stations plus petites qui ont des structures assez différentes parmi elles.

Ce qui me paraît important de souligner encore une fois, comme l'a déjà fait l'Assesseur, c'est que le texte de loi arrive dans cette séance après une confrontation assez ample avec les organisations syndicales des travailleurs et avec les représentants des remontées mécaniques. Ce texte de loi est en quelque sorte déjà le fruit d'une médiation que nous avons fait avec ces catégories, donc une certaine réponse là nous l'avons déjà donnée.

Il me semble que nous ne pouvons qu'exprimer un avis positif sur le texte de loi à notre attention.

Président La parole à l'Assesseur à l'agriculture, Vallet.

Vallet (UV) Pour déclarer évidemment l'avis favorable du Gouvernement, mais pour répondre à la question posée par M. Viérin, qui a fait état d'un souci que nous partageons.

Cette loi ne devrait pas créer de problèmes aux petites stations, dans le sens qu'on n'a pas défini dans ce texte que les sociétés devront embaucher du personnel qui devra faire que ce type de travail. Les petites installations dans les petits domaines où il y a qu'un ski lift, déjà emploient du personnel qui déjà à présent prête son action de secours en cas d'accident.

Il est évident que ce même personnel devra se doter de l'attesta de qualification, mais comme nous l'avons prévu dans les dispositions transitoires ceci est faisable en participant à un cours de recyclage de la durée de 15 heures. Donc je ne crois pas qu'il est un engagement difficile à soutenir, même pour les adeptes des petites stations.

Président On passe à la votation de l'objet n° 20:

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità