Oggetto del Consiglio n. 272 del 1° luglio 1976 - Verbale
OGGETTO N. 272/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 "Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33: Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 25 e 26 giugno 1976:
L'articolo 14 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 10, modificato dall'articolo 2, sesto comma, della legge regionale 11 agosto 1975, n. 41, così recita: "I mutui previsti dalla presente legge non sono in alcun caso, per le medesime iniziative, cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da Enti da esso delegati o da altri Enti pubblici per le medesime iniziative entro il limite massimo dell'ammontare degli interventi previsti dalla presente legge".
Quanto sopra è in contraddizione con l'articolo 5, comma secondo, e l'articolo 8, comma terzo, della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34: "Provvidenze a favore di Cooperative agricole e Associazioni di produttori agricoli".
Poiché si prevede che per l'avvenire le Cooperative ed Associazioni agricole che beneficiano dei contributi previsti dalla legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, intenderanno utilizzare i mutui integrativi previsti dai fondi di rotazione, si propone la modifica dell'articolo 14 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 10, come risulta nell'allegato disegno di legge.
La modificazione di cui trattasi permetterà la corretta applicazione anche della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, sulla cooperazione agricola senza contrastare con la legge regionale 8 ottobre 1973, n. 10, sui fondi di rotazione.
(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra brevemente il disegno di legge.
Il Vice Presidente CHABOD, preso atto che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione e trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo di cui non è stata chiesta la divisione e su cui non sono stati presentati emendamenti, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 73 del Regolamento interno del Consiglio, invita il Consiglio stesso a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Albaney, Crétier e Ramera, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: ventisei;
Voti favorevoli: ventidue;
Voti contrari: quattro.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33: Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta".
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Disegno di legge regionale n. 215
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ...................... n. ......: MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 1973, N. 33: COSTITUZIONE DI FONDI DI ROTAZIONE REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo 14 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, modificato dall'articolo 2, sesto comma, della legge regionale 11 agosto 1975, n. 41, è aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano per le Cooperative agricole ed i loro Consorzi, le Associazioni di produttori e le altre Organizzazioni ammesse a beneficiare degli interventi previsti dalla legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34: "Provvidenze a favore di Cooperative ed Associazioni di produttori agricoli ".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
