Oggetto del Consiglio n. 2267 del 18 novembre 1996 - Verbale
OGGETTO N. 2267/X - SUBCONCESSIONE, PER LA DURATA DI ANNI TRENTA, ALLA DITTA GASPARD GIOVANNI, DI VALTOURNENCHE, DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE CLEVA GROUSSA, IN COMUNE DI VALTOURNENCHE, AD USO IDROELETTRICO.
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 8 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra l'Assessore ai Lavori Pubblici LAVOYER.
IL CONSIGLIO
Premesso che con domanda in data 26.04.1995 la ditta GASPARD Giovanni con sede in Valtournenche ha chiesto la subconcessione di derivare dal torrente Cleva Groussa, in Comune di Valtournenche, moduli medi 0,39 di acqua per produrre, sul salto di metri 110 la potenza nominale media di Kw. 42,06;
Precisato che la domanda, corredata dal relativo progetto a firma p.i. Rezzaro Lorenzo, prevede la costruzione di un impianto del tipo ad acqua fluente con vasca di carico, condotta forzata, edificio di produzione e canale di restituzione;
Tenuto presente che:
- il Magistrato per il Po, di Parma, con nota n. 8277 in data 05.06.1996 ha rilasciato il nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;
- l'Autorità di Bacino del fiume Po, con nota n. 5750 in data 09.01.1996 ha espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 3 del D.L. 12.07.1993 n. 275;
- l'ENEL, Compartimento di Torino, con nota n. 617 in data 25.03.1996 ha fatto presente di non avere alcuna osservazione da formulare, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342 circa la domanda sopraddistinta;
- l'Avviso di presentazione della domanda 26.04.1995 della Ditta GASPARD Giovanni è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 6 in data 24.02.1996 e riprodotto nel n. 92 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 19.04.1996, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;
- con Ordinanza dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici n. 191 in data 20.05.1996 è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 29.05.1996 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;
- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Valtournenche e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale delle Acque ed Impianti Elettrici; al Magistrato per il Po di Parma, alla Sezione Idrografica per il Po di Torino, al Consorzio Regionale Pesca, alle Associazioni Irrigue Est-Sesia di Novara e Ovest-Sesia di Vercelli, all'Assessorato dell'Agricoltura e Forestazione, Servizio S.I.D.S. e Servizio Forestazione, all'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'Ambiente, all'Assessorato dell'Industria e Commercio, Servizio Energia; all'Assessorato del Turismo, Sport e Beni Culturali, Ufficio Sovrintendenza; alla I direzione del Genio Militare di Torino; all'ENEL - Compartimento di Torino; all'Autorità di Bacino del Fiume Po ed alla Ditta Gaspard Giovanni;
- la pubblicazione presso il Comune di Valtournenche, come risulta dal referto in calce all'ordinanza, è regolarmente avvenuta ed ha dato luogo alla presentazione da parte delle Associazioni Irrigue Ovest-Sesia di Vercelli ed Est-Sesia di Novara, di due esposti, datati rispettivamente 27.05.1996 e 17.06.1996 con i quali, a salvaguardia delle dotazioni idriche del Naviglio d'Ivrea, del Canale Depretis e del Canale Farini, tutti confluenti nel canale Cavour, derivati rispettivamente ad Ivrea, a Villareggia e a Saluggia dal fiume Dora Baltea, del quale il torrente Cleva Groussa è tributario, le suddette Associazioni Irrigue chiedono che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti prescrizioni:
- nell'impianto di cui trattasi non si potranno realizzare bacini d'invaso;
- i manufatti per la derivazione e la restituzione dell'acqua dovranno essere dotati di appositi edifici idonei alla misurazione della portata assentita;
- le manovre di invaso e di svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare ogni e qualsiasi turbamento del regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
E' inoltre pervenuto un esposto dell'Acquedottica s.r.l. di Torino, datato 14.06.1996, con il quale la società concessionaria del servizio pubblico di distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di Valtournenche ha fatto osservare che le principali fonti idriche dell'acquedotto sono costituite da vene sorgive situate nel bacino del torrente Cleva Groussa a quota 2200-2300 m.s.m., in uso da oltre 20 anni, con portata di magra di circa 20 lt/sec e di morbida di circa 80 lt/sec. per le quali verrà avanzata richiesta di riconoscimento d'uso ai sensi dell'art. 34 della legge 05.01.1994 n. 36. Chiedono, pertanto, che, qualora il riconoscimento delle loro derivazioni avvenisse successivamente al rilascio della subconcessione alla ditta Gaspard, quest'ultima non divenisse un impedimento alla formalizzazione dei riconoscimenti d'uso che, di fatto, sono antecedenti;
E' infine pervenuto un esposto della Società Cime Bianche-Funivie di Valtournenche, datato 14.06.1996, in cui viene fatto osservare che vi è in essere una presa d'acqua della capacità di circa 20lt/sec. in loc. Grand-Plan, a monte della presa prevista dalla ditta Gaspard, su acqua affluenti nel torrente Cleva Groussa. Tale presa, risalente all'epoca antecedente la legge 36/94, attingeva allora ad acque private e aveva la doppia finalità di alimentare un impianto di innevamento programmato nei mesi invernali e di servire agli usi dell'alpeggio Ollia-Perron, verso cui era stata predisposta un'apposita diramazione nei mesi estivi;
Rilevato, in merito alle richieste delle Associazioni Irrigue, che il canale di derivazione, come stabilito nel disciplinare di subconcessione, dovrà essere dotato di paratoia regolabile in modo da garantire che non entri nella derivazione una quantità d'acqua superiore a quella di concessione; inoltre l'impianto di cui si tratta è del tipo ad acqua fluente, in quanto la vasca di carico serve esclusivamente alla regolazione della portata ed è di dimensioni talmente modeste, per cui non sono da temere turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua. Comunque, a maggior tutela delle dotazioni idriche preesistenti, poste a valle della derivazione in oggetto, le precisazioni richieste dalle citate Associazioni Irrigue sono state inserite nel disciplinare di subconcessione;
Evidenziato, inoltre, in merito all'esposto dell'Acquedottica s.r.l. che con D.P.G.R. n. 11 in data 16.01.1974 è stata rilasciata, al Comune di Valtournenche, la subconcessione di derivare dalle sorgenti "Sasso Bianco - Cento Fontane e Ouilla Duc" mod. 0,30 di acqua per gli usi potabili ed igienici del capoluogo e delle fraz. limitrofe e che, pertanto, poiché oltre alle sopra-menzionate sorgenti, non risulta ve ne siano altre di captate dal Comune, il medesimo è ampiamente tutelato e non dovrà avanzare richieste di riconoscimento ai sensi dell'art. 34 della legge 36/94 in quanto già in possesso di regolare subconcessione;
Rilevato ancora che, per quanto concerne la nota della Soc. Cime Bianche, poiché la derivazione attuata dalla medesima avviene a monte della presa prevista dal Sig. Gaspard ed è in esercizio da alcuni anni, l'entrata in funzione della centralina non può arrecare danni o carenze d'acqua a tale derivazione. Comunque, a maggior tutela del diritto d'uso (da farsi riconoscere dalla Soc. Cime Bianche nei termini previsti dalla L. 36/94), nel disciplinare è stata inserita apposita clausola cautelativa;
Visto altresì che la visita locale d'istruttoria, come stabilito nell'ordinanza, è regolarmente avvenuta il 28 giugno 1996 ed alla medesima sono intervenuti i funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque della Regione, il geom. Massimo Salvadori del Servizio Forestazione, il Brig. Marco Letey della Stazione Forestale di Antey-Saint-André, il Sig. Sergio Pellissier della Soc. Cime Bianche, il Sig. Antonio Carrel, sindaco del Comune di Valtournenche ed il Sig. Gaspard Giovanni, titolare della richiesta di subconcessione, i quali di comune accordo, hanno rinunciato ad effettuare il sopralluogo alle località interessate dalla futura derivazione in quanto a tutti conosciute e rispondenti, di massima, alle rappresentazioni grafiche di progetto. Prima della riunione il Comune di Valtournenche ha fatto pervenire a mano una nota datata 26.06.1996 con la quale ha fatto proprie le osservazioni presentate dall'Acquedottica s.r.l. Il Geom. Salvadori ha fatto presente che, prima dell'esecuzione delle opere, dovranno essere richiesti i competenti pareri ai sensi del R.D.L. 3267/1923. Il Sig. Pellissier ha confermato quanto dichiarato nell'esposto presentato. Il Sindaco, come già fatto presente nell'esposto dell'Acquedottica, ha chiesto che eventuali carenze d'acqua nel torrente Cleva Groussa non siano imputabili ai prelievi effettuati a monte ad uso potabile e regolarmente costituiti. Il Sig. Gaspard ha preso atto delle osservazioni formulate e, per quanto riguarda quelle avanzate dalla Soc. Cime Bianche, ha chiesto che i prelievi siano limitati ai quantitativi indicati nell'esposto. Per quanto riguarda le osservazioni del Comune, ha chiesto che i prelievi siano limitati ai quantitativi effettivamente utilizzati o regolarmente autorizzati, e non a quelli indicati nell'esposto presentato ed inoltre che eventuali maggiori prelievi d'acqua dalle sorgenti che alimentano il torrente Cleva Groussa siano destinati esclusivamente all'uso potabile. I funzionari dell'Ufficio Acque hanno richiesto alla ditta di presentare, ad integrazione della relazione idrologica, il quantitativo max. di acqua da derivare nel periodo di morbida;
Precisato che in data 27.08.1996, il progettista delle opere Rezzaro Lorenzo ha fatto pervenire all'Ufficio Acque, quanto richiesto nel corso della visita di istruttoria, da cui risulta che il prelievo max. ammonta a 63 l/sec. ed il minimo a 20 l/sec., rimanendo invariata la portata media di mod. 0,39;
Tenuto inoltre presente che:
- l'opera di derivazione verrà realizzata con la costruzione in alveo di una traversa in pietrame e malta cementizia che convoglierà le acque in una tubazione in PVC del diametro 300 mm. e lunghezza di circa 30 mt.;
- sul fondo della traversa verrà costruita una bocca tarata (tubazione del Ø 110) per il passaggio del quantitativo d'acqua corrispondente al minimo deflusso vitale, ammontante a 19,25 l/sec.;
- la vasca di carico, completamente interrata, verrà realizzata in sinistra orografica del torrente e sarà costituita da due elementi, muniti di scarico di fondo e di troppo pieno;
- dalla vasca partirà la condotta forzata in PVC del Ø 200 e della lunghezza di circa 415 mt. munita di valvola a farfalla e blocchi di ancoraggio;
- l'edificio di produzione, realizzato in cls. e con solaio in laterizio misto, avrà le dimensioni utili di mt. 4,00 x 2,00 ed al suo interno verranno installate tutte le apparecchiature di generazione e di controllo;
- le opere di restituzione saranno munite di adeguato dispositivo di dissipazione per situazioni di fuori servizio, con canale di scarico verso la stalla;
- il dislivello fra il pelo morto dell'acqua nella vasca di carico, a quota 1780 m.s.m. e quello del canale di restituzione, a valle dei meccanismi motore, a quota 1670 m.s.m. è di mt. 110. In conseguenza la potenza nominale media annua dell'impianto, sulla portata di mod. medi 0,39 risulta:
39 x 110 = Kw. 42,06
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Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto che:
1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;
2) la quantità d'acqua da derivare nella misura di moduli max. 0,63 e medi 0,39, si può subconcedere avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;
3) le opere di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;
4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
5) il minimo deflusso vitale è stato correttamente calcolato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione consiliare n. 1193/X in data 22.02.1995 ed ammonta a 19,25 l/sec., che verranno lasciati defluire mediante una apertura sul fondo della traversa di derivazione;
6) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del torrente Cleva Groussa ed è compatibile con il buon regime idraulico senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;
7) per l'uso della derivazione non sono temibili inquinamenti delle acque e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo;
Visto infine che, il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 15621 in data 26.09.1996 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare;
Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26.02.1948 e successive norme di attuazione;
Vista la legge regionale 08.11.1956, n. 4;
Vista la legge 05.01.1994, n. 36;
Visto il parere favorevole rilasciato dal titolare delle funzioni di responsabile del Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi dell'art. 72 della legge regionale 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto dagli artt. 13 comma 1) lettera e) e 59 comma 2 della Legge Regionale 45/1995 in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;
Visti i pareri delle Commissioni consiliari permanenti III e IV;
Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventiquattro);
DELIBERA
1) di subconcedere, per la durata di anni trenta decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, alla ditta GASPARD Giovanni, con sede in Valtournenche, giusta la domanda presentata in data 26.04.1995, di derivare dal torrente Cleva Groussa, in comune di Valtournenche, moduli max. 0,63 (litri al minuto secondo sessantatrè) e medi 0,39 (litri al minuto secondo trentanove) di acqua per produrre, sul salto di mt. 110, la potenza nominale media annua di Kw. 42,06, da utilizzarsi al servizio dell'azienda agrituristica del Signor Gaspard Giovanni;
2) di approvare l'allegato schema al disciplinare di subconcessione;
3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del titolare della ditta richiedente;
4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale:
a) lire 430.425 (quattrocentotrentamilaquattrocentoventicinque), pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, ai sensi dell'art. 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;
b) lire 21.490 (ventunmilaquattrocentonovanta) pari ad un quarantesimo del canone per gli scopi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
c) lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato LL.PP.) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, ecc., somma da introitare al capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione Fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);
5) di stabilire, come specificato nell'art. 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 860.850 (ottocentosessantamilaottocentocinquanta) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da introitare al Capitolo 08800 della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del Decreto Legislativo 22.04.1994, n. 320, e di darne esecuzione.
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