Oggetto del Consiglio n. 2266 del 18 novembre 1996 - Verbale

OGGETTO N. 2266/X - SUBCONCESSIONE, PER LA DURATA DI ANNI TRENTA AL COMUNE DI BRISSOGNE, DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL LAGO LUNGO, FORMATO DAL TORRENTE LAURES, IN COMUNE DI BRISSOGNE, AD USO IDROELETTRICO.

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 7 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra l'Assessore ai Lavori Pubblici LAVOYER.

IL CONSIGLIO

Premesso che con domanda in data 15.07.1993 il Comune di Brissogne ha chiesto la subconcessione di derivare dal lago Lungo, formato dal torrente Laures, in Comune di Brissogne, nel periodo dal 1° maggio al 30 novembre di ogni anno, moduli costanti e continui 0,122 di acqua per produrre, sul salto di metri 83 la potenza nominale media annua di Kw. 5,71;

Precisato che la domanda, corredata dal relativo progetto a firma ing. Andrea Paillex, prevede la costruzione di un impianto del tipo ad acqua fluente con condotta forzata, edificio di produzione e canale di restituzione;

Tenuto presente che:

- il Magistrato per il Po, di Parma, con nota n. 2339 in data 23.03.1996 ha rilasciato il nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;

- l'Autorità di Bacino del fiume Po, con nota n. 952 in data 12.03.1996 ha espresso il proprio parere, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 12.07.1993 n. 275;

- l'ENEL, Compartimento di Torino, con nota n. 957 in data 15.05.1996 ha fatto presente di non avere alcuna osservazione da formulare, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342 circa la domanda sopraddistinta;

- l'Avviso di presentazione della domanda 15.07.1993 del Comune di Brissogne è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 12 in data 27.04.1996 e riprodotto nel n. 120 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 24.05.1996, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;

- con Ordinanza dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici n. 199 in data 25.06.1996 è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 04.07.1996 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Brissogne e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici; al Magistrato per il Po di Parma, alla Sezione Idrografica per il Po di Torino, al Consorzio Regionale Pesca, alle Associazioni Irrigue Est-Sesia di Novara e Ovest-Sesia di Vercelli, all'Assessorato dell'Agricoltura e Forestazione, Servizio S.I.D.S. e Servizio Forestazione, all'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'Ambiente, all'Assessorato dell'Industria e Commercio, Servizio Energia; all'Assessorato del Turismo, Sport e Beni Culturali, Ufficio Sovrintendenza; alla I direzione del Genio Militare di Torino; all'ENEL - Compartimento di Torino; all'Assessorato dell'Industria e Commercio, Servizio Energia; all'Autorità di Bacino del Fiume Po ed al Comune di Brissogne;

- la pubblicazione presso il Comune di Brissogne, come risulta dal referto in calce all'ordinanza, è regolarmente avvenuta e non ha dato luogo alla presentazione di esposti od osservazioni in merito;

Visto altresì che la visita locale d'istruttoria, come stabilito nell'ordinanza, è regolarmente avvenuta il 7 agosto 1996 ed alla medesima sono intervenuti i funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque della Regione, il geom. Cortese Gianni, tecnico del Comune di Brissogne e Saluard Elio, Assessore Comunale, i quali di comune accordo, hanno rinunciato ad effettuare il sopralluogo alle località interessate dalla futura derivazione in quanto a tutti conosciute e rispondenti, di massima, alle rappresentazioni grafiche di progetto. Nel corso della riunione non sono state formulate osservazioni o presentate opposizioni;

Tenuto inoltre presente che:

- l'acqua verrà derivata direttamente dal lago Lungo a quota 2630 m.s.m. posando la condotta forzata in modo che il suo imbocco si trovi a qualche metro dalla riva, sommerso a circa 70-80 cm. sotto il pelo dell'acqua;

- la condotta forzata, della lunghezza di mt. 695, sarà in polietilene con diametro esterno di 110 mm., verrà parzialmente interrata e seguirà il corso del torrente Laures;

- l'edificio di produzione consisterà in un piccolo fabbricato delle dimensioni di mt. 2,30 x 2,20 x h. max. 2,30;

- dopo l'utilizzazione, le acque verranno restituite nel torrente Laures, in corrispondenza del suo sbocco nel lago omonimo;

- il dislivello fra il pelo morto dell'acqua nel Lago Lungo, a quota 2630 m.s.m. e quello del canale di restituzione, a valle dei meccanismi motore, a quota 2547 m.s.m. è di mt. 83,00. In conseguenza la potenza nominale media dell'impianto, per la portata di moduli 0,122, per sette mesi all'anno (dal 1° maggio al 30 novembre) che corrispondono a moduli medi annui 0,122 x 210 : 365 = 0,0702, risulta di:

7,02 x 83 : 102 = Kw 5,71;

Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto che:

1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;

2) la quantità d'acqua da derivare, nel periodo dal 1° maggio al 30 novembre di ogni anno, in misura di moduli 0,122, si può subconcedere, avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;

3) l'opera di presa e la successiva condotta, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione, a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;

4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

5) il minimo deflusso vitale è stato correttamente calcolato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione consiliare n. 1193/X in data 22.02.1995 ed ammonta a 17 l/sec.

6) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del Lago Lungo e del suo emissario torrente Laures, ed è compatibile con il buon regime idraulico senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;

7) per l'uso della derivazione non sono temibili inquinamenti delle acque e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo;

Visto infine che, il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 14487 in data 18.09.1996 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare;

Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26.02.1948 e successive norme di attuazione;

Vista la legge regionale 08.11.1956, n. 4;

Vista la legge 05.01.1994, n. 36;

Visto il parere favorevole rilasciato dal titolare delle funzioni di responsabile del Servizio Assetto e Tutela del Territorio, nell'ambito dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett e) e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/1995 in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Visti i pareri delle Commissioni consiliari permanenti III e IV;

Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventisei);

DELIBERA

1) di subconcedere, per la durata di anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, al Comune di Brissogne, giusta la domanda presentata in data 15.07.1993, di derivare dal lago Lungo, formato dal torrente Laures, in comune di Brissogne, nel periodo dal 1° maggio al 30 novembre di ogni anno, moduli costanti e continui 0,122 (litri al minuto secondo dodici virgola due) di acqua per produrre, sul salto di mt. 83, la potenza nominale media annua di Kw. 5,71 da utilizzarsi a servizio del rifugio alpino, situato all'alpe Les Laures, di proprietà del Comune di Brissogne;

2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di subconcessione;

3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante del Comune di Brissogne;

4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale:

a) lire 58.435 (cinquantottomilaquattrocentotrentacinque), pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, ai sensi dell'art. 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;

b) lire 10.000 (diecimila) pari al minimo fissato dall'art. 3 dalla legge 21.12.1961 n. 1501 e per gli scopi di cui all'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

c) lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato LL.PP.) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, ecc., somma da introitare al capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione Fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);

5) di stabilire, come specificato nell'art. 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 116.870 (centosedicimilaottocentosettanta) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da introitare al Capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del Decreto Legislativo 22.04.1994, n. 320, e di darne esecuzione.

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